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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5370/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS IO RE - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500009342000 BONIFICA BJR 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500009342000 BONIFICA BJR 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 10.09.2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.094 80 2025 00009342000 notificata il 13.06.2025 limitatamente ai crediti di natura tributaria concernenti contributi consortili, lamentando la pendenza del ricorso proposto avverso la cartella presupposta;
il difetto del presupposto impositivo;
l'omessa notifica degli atti prodromici.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva di avere regolarmente notificato la cartella di pagamento sottesa, tanto da essere stata oggetto di impugnazione, per come ammesso dallo stesso ricorrente.
Il Consorzio_1, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che dagli atti emerge che il ricorrente ha dedotto esclusivamente vizi di merito involgenti il merito della pretesa impositiva e non già vizi attinenti all'atto qui impugnato.
Va subito chiarito che la pendenza del ricorso avverso un atto presupposto non impedisce l'emissione di atti successivi, a meno che l'efficacia esecutiva del primo atto venga sospesa, evenienza che qui non è dato riscontrare.
Tanto premesso, va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg.
31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione di un atto riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate (Cass. n.21082/2011).
Orbene, dalle stesse deduzioni del ricorrente si evince che la cartella di pagamento sottesa gli è stata ritualmente notificata, tanto da essere stata impugnata davanti a questa Corte, per cui in questa sede non possono trovare ingresso doglianze di merito che avrebbero dovuto essere esplicitate con l'impugnazione della cartella, sempreché l'atto impositivo sotteso non fosse stato mai notificato;
con la conseguenza che in questa sede possono essere denunciati soltanto vizi propri della comunicazione preventiva del fermo amministrativo.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente, in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Nominativo_1. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5370/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS IO RE - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500009342000 BONIFICA BJR 2022
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500009342000 BONIFICA BJR 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 10.09.2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.094 80 2025 00009342000 notificata il 13.06.2025 limitatamente ai crediti di natura tributaria concernenti contributi consortili, lamentando la pendenza del ricorso proposto avverso la cartella presupposta;
il difetto del presupposto impositivo;
l'omessa notifica degli atti prodromici.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva di avere regolarmente notificato la cartella di pagamento sottesa, tanto da essere stata oggetto di impugnazione, per come ammesso dallo stesso ricorrente.
Il Consorzio_1, benchè ritualmente citato, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 23.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che dagli atti emerge che il ricorrente ha dedotto esclusivamente vizi di merito involgenti il merito della pretesa impositiva e non già vizi attinenti all'atto qui impugnato.
Va subito chiarito che la pendenza del ricorso avverso un atto presupposto non impedisce l'emissione di atti successivi, a meno che l'efficacia esecutiva del primo atto venga sospesa, evenienza che qui non è dato riscontrare.
Tanto premesso, va detto che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg.
31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione di un atto riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate (Cass. n.21082/2011).
Orbene, dalle stesse deduzioni del ricorrente si evince che la cartella di pagamento sottesa gli è stata ritualmente notificata, tanto da essere stata impugnata davanti a questa Corte, per cui in questa sede non possono trovare ingresso doglianze di merito che avrebbero dovuto essere esplicitate con l'impugnazione della cartella, sempreché l'atto impositivo sotteso non fosse stato mai notificato;
con la conseguenza che in questa sede possono essere denunciati soltanto vizi propri della comunicazione preventiva del fermo amministrativo.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di parte resistente, in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Nominativo_1. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna