Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 527
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto impugnato

    Il ricorrente ha dedotto esclusivamente vizi di merito involgenti il merito della pretesa impositiva e non vizi attinenti all'atto qui impugnato. La pendenza del ricorso avverso un atto presupposto non impedisce l'emissione di atti successivi, a meno che l'efficacia esecutiva del primo atto venga sospesa. Non è ammissibile l'impugnazione di un atto riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    Dalle stesse deduzioni del ricorrente si evince che la cartella di pagamento sottesa gli è stata ritualmente notificata, tanto da essere stata impugnata davanti a questa Corte, per cui in questa sede non possono trovare ingresso doglianze di merito che avrebbero dovuto essere esplicitate con l'impugnazione della cartella, sempreché l'atto impositivo sotteso non fosse stato mai notificato; con la conseguenza che in questa sede possono essere denunciati soltanto vizi propri della comunicazione preventiva del fermo amministrativo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 527
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 527
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo