Articolo 8 della Legge 13 luglio 1967, n. 583
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 agosto 1967
Art. 8. (Superstiti di iscritto senza diritto a pensione)

L' articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall' articolo 14 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in conformita' di quanto e' stabilito col successivo articolo 28".
Entrata in vigore il 13 agosto 1967