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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 22841/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 22841/2024 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv.ti Elena Alberti e Palma Parte_1 C.F._1
Donvito)
e c.f. (avv. Nicoletta Zeni) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 27/11/2024. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «a modifica del decreto del 2.4.2014 emesso dal Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Elisabetta Sanpaolesi –
Presidente – Dott.ssa Maria Grazia Cassia – Giudice Relatore e Dott.ssa Alessandra
1 Ramon – Giudice, all'esito dell'udienza del 2.4.2014, nel procedimento ex art. 317 bis c.c iscritto al n. RG 8451/2013, voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia stabilire:
1) L'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione materna sita in Brescia, Via Zuaboni n. 60. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i essi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2) diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario di frequentazione:
- nel corso del periodo scolastico: a fine settimana alternati con decorrenza dal venerdì
Per_ all'uscita della scuola alle ore 14,00, provvedendo il padre a ritirare e ad accompagnarlo presso l'abitazione della nonna materna ove il minore preleverà la borsa del cambio che la madre avrà cura di preparare la sera del giovedì nonché ritirare il materiale scolastico necessario per i compiti del lunedì, che la madre avrà cura di preparare insieme al figlio. Il fine settimana di competenza paterna avrà termine la domenica alle ore 17,30 salvo rientro in orario precedente per necessità legate al traffico, provvedendo in tal caso il sig. a darne avviso alla madre la quale Parte_2
comunicherà la propria presenza a casa e, in caso contrario, il padre provvederà ad Per_ accompagnare presso l'abitazione della nonna materna dove il minore rimarrà in attesa che la madre passi a ritirarlo
- durante il periodo extrascolastico: a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del venerdì mattino, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. , fino al Parte_2 lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o in caso di assenza della madre, presso l'abitazione della nonna materna. Anche in questo caso il padre alle ore 14,00 provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione della nonna materna ove il minore preleverà la borsa del cambio che la madre avrà cura di preparare la sera del giovedì nonché ritirare il materiale scolastico necessario per i compiti delle vacanze ove assegnati, che la madre avrà cura di preparare insieme al figlio Per_
- un week end al mese starà con i nonni paterni, iniziando tale visita dal venerdì all'uscita della scuola alle ore 14,00 fino alla domenica sera alle ore 17.30 quando i
2 nonni lo riaccompagneranno presso l'abitazione materna o in caso di assenza della madre presso l'abitazione della nonna materna. Il fine settimana di competenza dei nonni Per_ paterni decorrerà dal sabato mattina qualora ne faccia espressa richiesta in considerazione dei suoi impegni e/o desideri. In tal caso la madre provvederà a comunicarlo al padre. Anche i nonni paterni, nella giornata di venerdì, provvederanno a Per_ ritirare da scuola alle ore 14,00 e ad accompagnarlo presso l'abitazione della nonna materna ove potrà prelevare la borsa del cambio che la madre avrà già preparato la sera del giovedì, nonché ritirare il materiale scolastico necessario per i compiti che la madre avrà preparato insieme al figlio. In caso di impossibilità dei nonni paterni di Per_ trascorrere il fine settimana con , provvederanno a comunicarlo al sig. Parte_2
ed alla sig.ra perchè provveda in loro assenza;
[...] Pt_1
- il cambio necessario al tempo di permanenza con i nonni e/o il padre, verrà fornito dalla madre alla quale andrà restituito lavato - durante le vacanze estive (intendendosi
Per_ per tale il periodo dal 10 giugno al 1 settembre di ogni anno) trascorrerà con il padre quattro settimane consecutive e non consecutive, salvo necessità diverse del minore, impegnandosi le parti alle dovute comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno. Durante tale periodo il padre avrà cura di verificare il regolare svolgimento ed
Per_ esecuzione dei compiti assegnati a per le vacanze estive;
- nel corso delle vacanze Pasquali il minore trascorrerà l'intera settimana di pausa scolastica con un genitore ad anni alterni, concordando i genitori che la Pasqua del prossimo 2025 sarà di competenza paterna - Le vacanze natalizie verranno suddivise tra i genitori alternando di anno in anno il periodo dal 22/12 sino al 29/12, con il periodo dal 30/12 al 6/1. Qualora il giorno dell'Epifania (6 gennaio) cada in venerdì o sabato, il secondo periodo si intende protratto sino alla domenica sera. Le parti concordano che verrò così suddiviso: dal 22/12 al 29/12 con il padre e dal 30/12 al 6/1 con Persona_2
la madre;
- Le restanti festività (carnevale, patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc..) verranno
Per_ trascorse da con i genitori secondo il criterio dell'alternanza Per_ 3) L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di , sino alla suaautosufficienza economica, mediante il versamento mensile dell'importo di Euro
450,00 (rivalutabile secondo indice ISTAT) mediante bonifico bancario entro il giorno
10 di ogni mese;
3 4) Obbligo di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie da sostenersi
Per_ nell'interesse di nella misura del 50% ciascuno, secondo i termini indicati nel
Protocollo in uso a Codesto Onorevole Tribunale;
5) l'Assegno Unico Universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% e la stessa modalità di suddivisione varrà per le detrazioni fiscali;
6) Impegno del sig. a corrispondere gli arretrati ISTAT mediante la Parte_2
corresponsione della somma di Euro 1.000,00 entro la fine del mese di ottobre 2024, corrispondendo la differenza (Euro 1.159,73) mediante il versamento mensile di Euro
50,00 con decorrenza novembre 2024, unitamente all'assegno di mantenimento.
Spese di lite integralmente compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni vigenti ex artt. 337-ter e ss. c.c. in relazione al figlio nato a [...] il [...]. Per_1
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 02/12/2024
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 22841/2024 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv.ti Elena Alberti e Palma Parte_1 C.F._1
Donvito)
e c.f. (avv. Nicoletta Zeni) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 27/11/2024. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «a modifica del decreto del 2.4.2014 emesso dal Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Elisabetta Sanpaolesi –
Presidente – Dott.ssa Maria Grazia Cassia – Giudice Relatore e Dott.ssa Alessandra
1 Ramon – Giudice, all'esito dell'udienza del 2.4.2014, nel procedimento ex art. 317 bis c.c iscritto al n. RG 8451/2013, voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia stabilire:
1) L'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione materna sita in Brescia, Via Zuaboni n. 60. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i essi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
2) diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario di frequentazione:
- nel corso del periodo scolastico: a fine settimana alternati con decorrenza dal venerdì
Per_ all'uscita della scuola alle ore 14,00, provvedendo il padre a ritirare e ad accompagnarlo presso l'abitazione della nonna materna ove il minore preleverà la borsa del cambio che la madre avrà cura di preparare la sera del giovedì nonché ritirare il materiale scolastico necessario per i compiti del lunedì, che la madre avrà cura di preparare insieme al figlio. Il fine settimana di competenza paterna avrà termine la domenica alle ore 17,30 salvo rientro in orario precedente per necessità legate al traffico, provvedendo in tal caso il sig. a darne avviso alla madre la quale Parte_2
comunicherà la propria presenza a casa e, in caso contrario, il padre provvederà ad Per_ accompagnare presso l'abitazione della nonna materna dove il minore rimarrà in attesa che la madre passi a ritirarlo
- durante il periodo extrascolastico: a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del venerdì mattino, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. , fino al Parte_2 lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o in caso di assenza della madre, presso l'abitazione della nonna materna. Anche in questo caso il padre alle ore 14,00 provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione della nonna materna ove il minore preleverà la borsa del cambio che la madre avrà cura di preparare la sera del giovedì nonché ritirare il materiale scolastico necessario per i compiti delle vacanze ove assegnati, che la madre avrà cura di preparare insieme al figlio Per_
- un week end al mese starà con i nonni paterni, iniziando tale visita dal venerdì all'uscita della scuola alle ore 14,00 fino alla domenica sera alle ore 17.30 quando i
2 nonni lo riaccompagneranno presso l'abitazione materna o in caso di assenza della madre presso l'abitazione della nonna materna. Il fine settimana di competenza dei nonni Per_ paterni decorrerà dal sabato mattina qualora ne faccia espressa richiesta in considerazione dei suoi impegni e/o desideri. In tal caso la madre provvederà a comunicarlo al padre. Anche i nonni paterni, nella giornata di venerdì, provvederanno a Per_ ritirare da scuola alle ore 14,00 e ad accompagnarlo presso l'abitazione della nonna materna ove potrà prelevare la borsa del cambio che la madre avrà già preparato la sera del giovedì, nonché ritirare il materiale scolastico necessario per i compiti che la madre avrà preparato insieme al figlio. In caso di impossibilità dei nonni paterni di Per_ trascorrere il fine settimana con , provvederanno a comunicarlo al sig. Parte_2
ed alla sig.ra perchè provveda in loro assenza;
[...] Pt_1
- il cambio necessario al tempo di permanenza con i nonni e/o il padre, verrà fornito dalla madre alla quale andrà restituito lavato - durante le vacanze estive (intendendosi
Per_ per tale il periodo dal 10 giugno al 1 settembre di ogni anno) trascorrerà con il padre quattro settimane consecutive e non consecutive, salvo necessità diverse del minore, impegnandosi le parti alle dovute comunicazioni entro il giorno 30 aprile di ogni anno. Durante tale periodo il padre avrà cura di verificare il regolare svolgimento ed
Per_ esecuzione dei compiti assegnati a per le vacanze estive;
- nel corso delle vacanze Pasquali il minore trascorrerà l'intera settimana di pausa scolastica con un genitore ad anni alterni, concordando i genitori che la Pasqua del prossimo 2025 sarà di competenza paterna - Le vacanze natalizie verranno suddivise tra i genitori alternando di anno in anno il periodo dal 22/12 sino al 29/12, con il periodo dal 30/12 al 6/1. Qualora il giorno dell'Epifania (6 gennaio) cada in venerdì o sabato, il secondo periodo si intende protratto sino alla domenica sera. Le parti concordano che verrò così suddiviso: dal 22/12 al 29/12 con il padre e dal 30/12 al 6/1 con Persona_2
la madre;
- Le restanti festività (carnevale, patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc..) verranno
Per_ trascorse da con i genitori secondo il criterio dell'alternanza Per_ 3) L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di , sino alla suaautosufficienza economica, mediante il versamento mensile dell'importo di Euro
450,00 (rivalutabile secondo indice ISTAT) mediante bonifico bancario entro il giorno
10 di ogni mese;
3 4) Obbligo di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie da sostenersi
Per_ nell'interesse di nella misura del 50% ciascuno, secondo i termini indicati nel
Protocollo in uso a Codesto Onorevole Tribunale;
5) l'Assegno Unico Universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% e la stessa modalità di suddivisione varrà per le detrazioni fiscali;
6) Impegno del sig. a corrispondere gli arretrati ISTAT mediante la Parte_2
corresponsione della somma di Euro 1.000,00 entro la fine del mese di ottobre 2024, corrispondendo la differenza (Euro 1.159,73) mediante il versamento mensile di Euro
50,00 con decorrenza novembre 2024, unitamente all'assegno di mantenimento.
Spese di lite integralmente compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni vigenti ex artt. 337-ter e ss. c.c. in relazione al figlio nato a [...] il [...]. Per_1
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 02/12/2024
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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