Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 349 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA on l'avv.to Francesco Galluzzo Parte_1
Reclamante
E
n p.l.r.p.t., con l'avv.to Marco Facciolla Controparte_1
Reclamata
Oggetto: reclamo ex art 1 co. 58 L. n. 92/2012 avverso la sentenza n°450/2024 del
01/03/2024 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza nel procedimento n°
2040/2023 R.G. - impugnativa di licenziamento.
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Cosenza, la Parte_1 Controparte_1
deducendo di aver lavorato alle dipendenze della società dal 29/10/2010 al 14/1/2022, con inquadramento ausiliario - livello C del CCNL Sanità TA , applicato alla “RSA San
Bartolo”, ubicata in Mendicino (CS). Lamentava di essere stato licenziato nell'ambito di un licenziamento collettivo (impugnato stragiudizialmente con missiva del 02.02.2022) illegittimo sotto molteplici profili: violazione degli obblighi di comunicazione preventiva normativamente previsti, omessa indicazione dei motivi dell'eccedenza di personale e dei rimedi per evitare le soluzioni espulsive, mancata dimostrazione dell'addotto stato di crisi della società, omessa comparazione con il resto del personale amministrativo (segnatamente con i lavoratori e ), violazione delle previsioni della Persona_1 Persona_2
(reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra nel posto di lavoro, ed alla regolarizzazione contributiva per il medesimo periodo) riservandosi, nei 30 giorni dall'invito del datore di lavoro, a optare per l'indennità sostitutiva della reintegra.
La società datoriale si costituiva in giudizio rivendicando la regolarità, sostanziale e procedurale, del licenziamento intimato, affermando di non essere tenuta ad offrire prova di situazioni di crisi prescindenti dalle vicende sottese alla procedura concordataria e sostenendo che l'esubero, che aveva dato il via alla procedura di licenziamento collettivo, era da valutare rispetto alle effettive esigenze della società, tenuto conto dei posti letto assegnati alla struttura e dei parametri di riferimento per la definizione della dotazione organica (siccome previsti dal
DCA 81/2016 e DCA 118/2017 Regione Calabria). Precisava, poi, che la comunicazione del licenziamento era regolarmente avvenuta con nota del 5/11/2021 (diretta a CP_2
, ,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
Regione Calabria - Assessorato Lavoro, Ispettorato CP_7 Controparte_8
Territoriale Del Lavoro di Cosenza ed ai Commissari Giudiziali della procedura di concordato preventivo, Dottori e e che le organizzazioni sindacali Persona_3 Persona_4
interessate avevano dato atto a verbale della regolarità e correttezza della procedura applicata.
In data 26/04/2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza definiva la fase sommaria del procedimento con ordinanza di rigetto del ricorso. Dava previamente atto dell'esperito tentativo di conciliazione, con proposta accettata dal ricorrente ma rifiutata dalla società, e della correttezza del rito speciale (c.d. rito Fornero) con il quale era stata introdotta la causa.
Delineava le caratteristiche generali della procedura di licenziamento collettivo e richiamava i principi giurisprudenziali consolidati in materia, secondo cui il controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, è devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica gia' collaudata in materia di trasferimenti di azienda, mentre “il controllo del giudice è limitato ad accertare la correttezza procedurale dell'operazione, e
l'effettività della scelta imprenditoriale, allo scopo di accertare elusioni del dettato normativo concernente il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nell'ipotesi in cui la
Pag. 2 di 8 cessazione dell'attività dissimuli la cessione dell'azienda o la ripresa dell'attività stessa sotto diversa denominazione od in diverso luogo”. Concludeva, affermando:“posto che in materia di licenziamenti collettivi, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, il controllo giudiziale non può avere ad oggetto i motivi specifici di riduzione del personale, ma soltanto la correttezza procedurale dell'operazione” (“ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso” che, nel caso di specie, riteneva provato1), i motivi di illegittimità del licenziamento impugnato addotti dal ricorrente risultavano“inammissibili nella misura in cui tendono a contestare i presupposti sostanziali del licenziamento collettivo […] lasciati all'insindacabile scelta dell'imprenditore (ex art. 41 Cost.)” e che “il procedimento che ha condotto all'intimazione del licenziamento collettivo è stato espletato in maniera corretta e pienamente rispettosa delle prescrizioni normative”.
Con ricorso depositato in data 26/05/2023, proponeva opposizione ex art. 1 co. 51 L. Pt_1
92/2012 avverso tale ordinanza, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità del recesso datoriale, la condanna della società alla propria reintegrazione nel posto di Controparte_1
lavoro, oltre al risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/70 nonché al versamento dei contributi previdenziali ovvero, in via subordinata, al pagamento di un'indennità risarcitoria, quantificata tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre accessori di legge e vinte le spese di lite.
Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza, dato atto che non si era Controparte_1 costituita, ha dichiarato improcedibile l'opposizione.
Ha rilevato:
1. che con decreto del 7.6.23 era stata fissata l'udienza di discussione per il 18.1.24, ore
10,30;
2. che “alla predetta udienza compariva la difesa attorea chiedendo termine per la rinnovazione della notifica, assumendo di aver notificato il ricorso senza il rispetto del termine a difesa;
il giudice, ritenendo necessario acquisire preliminarmente prova dell'avvenuta notifica del ricorso che la difesa attorea si limitava ad affermare di aver seppur tardivamente effettuato, rinviava la causa onerando parte ricorrente di offrire prova della notifica del ricorso e tanto al fine di poter vagliare l'istanza di assegnazione di termine per la
Pag. 3 di 8 sua rinnovazione. Con le note del 13.2.2024, parte ricorrente chiedeva termine per la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza”;
3. che il ricorrente aveva documentato di aver notificato il ricorso in opposizione solo in data
18.1.24, ore 11,02;
4. che, dunque, il ricorso era stato notificato successivamente all'udienza del 18.1.24 “(ed invero come da verbale dell'udienza del 18.1.2024 la difesa attorea non dava prova di aver notificato né nel fascicolo informatico risultava versata la documentazione attestante la notifica telematica, siccome effettuata successivamente e prodotta soltanto in data 13.2.2024 su istanza del giudice)”.
Ha ritenuto che nel caso di specie doveva farsi applicazione del costante insegnamento di legittimità (Cass. n° 17325/16; Cass. n° 19243/18) secondo cui “in caso di mancata notifica dell'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, trova applicazione, per identità di "ratio", il principio proprio del rito del lavoro secondo il quale l'appello (o il ricorso), pur tempestivamente depositato, è improcedibile ove ne sia stata omessa la notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, senza che il giudice possa concedere la rimessione in termini, trattandosi di fase di natura eventuale, volta a confermare o modificare un precedente provvedimento giudiziario, idoneo al giudicato anche se emesso all'esito di una fase a cognizione semplificata, cui corrisponde l'interesse delle parti ad ottenere la stabilizzazione entro tempi prefissati, certi e ragionevolmente brevi, in coerenza con
l'interesse dell'ordinamento alla certezza dei rapporti giuridici”;
Ha evidenziato, infatti, che “il ricorso, pur tempestivamente depositato non è stato notificato per l'udienza fissata tant'è che all'udienza del 18.1.2024 – affermando parte ricorrente di aver notificato (pertanto lasciando intendere prima dell'udienza sia pure senza aver rispettato i termini per la notifica) il giudice disponeva la prova di tale meramente affermata avvenuta notifica che, in realtà, è avvenuta “spontaneamente” soltanto a seguito dell'udienza fissata per la discussione il che significa che per l'udienza in questione il ricorso ed il decreto non erano stati notificati, essendo infatti la notifica – spontanea – successiva (ed invero effettuata in modalità telematica in orario successivo a quello fissato per la comparizione in udienza innanzi a sé, alle ore 10.30) ed invero provata soltanto a seguito del rinvio disposto a tal fine. Consta, invero, che soltanto all'esito dell'udienza (fissata per le 10.30) e, in dettaglio, alle ore 11.02 parte ricorrente ha notificato a controparte il ricorso ed il decreto che fissava l'udienza per quel medesimo giorno ad un orario già passato”.
Ha concluso che “pertanto, la mancata notifica del ricorso ex art. art. 1, comma 51, legge n.
92/2012, corredato dal pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 18.1.2024,
Pag. 4 di 8 ore 10.30, comporta l'improcedibilità dell'opposizione, senza possibilità del giudice di concedere la rimessione in termini.”
Avverso tale decisione ha proposto reclamo denunciando l'erronea Parte_1
declaratoria di improcedibilità del ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, Legge 92 del
2012.
Ha sostenuto che, sebbene il verbale dell'udienza tenuta il 18.1.24 fosse privo dell'indicazione dell'orario, l'udienza si era tenuta alle ore 13,30 circa, come dimostrato dalla data e l'orario di creazione del documento-verbale (18/01/24, 14:16:49), dall'apposizione della sottoscrizione digitale dichiarata dal firmatario (18/01/24, 14:17:12) e dal successivo deposito nel fascicolo telematico (18/01/24, 14:17). Pacifico e documentale che il ricorso in opposizione era stato notificato il 18.1.24, ore 11,02, la conseguenza era che la notifica era avvenuta prima dell'udienza che era stata tenuta alle ore 13,30 del 18.1.24. Si trattava, dunque, di notifica tardiva, sicchè il giudice avrebbe dovuto concedere termine perentorio per rinnovare la notifica dell'opposizione alla controparte.
Ha lamentato, inoltre, che “nel caso di specie, il ritardo della notifica è attribuibile alla mancata comunicazione del decreto con cui era stata disposta la fissazione dell'udienza di comparizione ed agli atti non vi è traccia della predetta comunicazione al difensore”.
Nel merito ha reiterato le argomentazioni relative all'illegittimità del licenziamento impugnato, concludendo per il riconoscimento del diritto dell'opponente alla remissione in termini ai fini della notifica e/o alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, anche rimettendo al giudice di prime cure per il prosieguo del giudizio e, nel merito, per l'accoglimento dell'impugnativa di licenziamento.
La si è costituita concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 18.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Il reclamo deve essere respinto.
1.1.In primo luogo è infondata la doglianza secondo cui al ricorrente non sarebbe stato comunicato il decreto di fissazione dell'udienza del 18.1.24. Dal fascicolo telematico di primo grado emerge che il decreto recante data 6.6.2023, con cui venne fissata l'udienza di discussione del 18.1.24, ore 10,30, venne comunicato dalla cancelleria al difensore del ricorrente in data 7.6.23, ore 11,36. Del resto, il reclamante non spiega in quale alternativo modo sarebbe venuto a conoscenza del decreto di fissazione udienza, sicché non si comprende
Pag. 5 di 8 come abbia potuto notificare il ricorso in opposizione e il decreto stesso se non perché gli era stato comunicato dalla cancelleria.
1.2. Ciò detto, precisato che la convenuta non si è costituita nella fase di Controparte_1
opposizione di primo grado, la presente controversia è caratterizzata dalla circostanza che il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione vennero notificati al procuratore di costituito nella fase sommaria, ma che tale notifica è Controparte_1
avvenuta solo alle ore 11,02 del 18.1.24.
1.3.Ritiene il Collegio che, una volta fissata l'udienza di discussione per le ore 10,30 del
18.1.24, la notifica del ricorso e del decreto doveva in ogni caso avvenire entro tale data e tale orario, mentre è pacifico e documentale che la notifica venne effettuata solo alle ore 11,02, dunque successivamente all'orario fissato per lo svolgimento dell'udienza di discussione.
1.4. Anche a voler ammettere che sia solo tardiva la notifica effettuata nello stesso giorno fissato per l'udienza di discussione, non altrettanto può dirsi quando la notifica avvenga, come nel caso di specie, oltre l'orario fissato per la celebrazione dell'udienza.
In tale ultima ipotesi, infatti, deve ritenersi che la notifica sia comunque omessa in vista di un'udienza di discussione fissata non solo per una certa data, ma anche per un determinato orario;
orario di cui comunque deve tenersi conto al fine di stabilire se la notifica sia solo tardiva o del tutto omessa.
Diversamente opinando, si finirebbe per giustificare ritardi obiettivamente gravi nella instaurazione del contraddittorio con quanto ne consegue con riguardo al principio della ragionevole durata del processo e all'interesse della controparte alla stabilizzazione entro tempi prefissati, certi e ragionevolmente brevi, in coerenza con l'interesse dell'ordinamento alla certezza dei rapporti giuridici.
Ciò tanto più nel caso di specie, in cui deve tenersi conto delle esigenze di celerità sottese al rito c.d. , mentre è costante l'insegnamento di legittimità (Cass. 17325/16; Cass. CP_9
12874/18; Cass. 19243/18), di cui il tribunale ha fatto corretta applicazione, secondo cui l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria e semplificata costituisce comunque provvedimento idoneo al giudicato con estensione al ricorso ex art. 1, comma 51, Legge
92/12, del noto principio fissato dalle Sezioni Unite n° 20604/08 per il caso di omessa notifica dell'appello.
È vero che la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel rito del lavoro, all'inosservanza del termine a comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c., consegue non già
l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per
Pag. 6 di 8 la notifica, sebbene la stessa sia stata eseguita in un termine "ab initio" insufficiente (così, tra le altre, Cass. 12691/19; Cass. 22166/18).
Ma nei casi esaminati dalla Suprema Corte la notifica dell'appello, pur tardiva, era comunque avvenuta in data anteriore a quella fissata per l'udienza di discussione, mentre nel caso di specie la notifica del ricorso in opposizione è non solo avvenuta nello stesso giorno dell'udienza di discussione, non prima, ma anche oltre l'orario fissato per la celebrazione di tale udienza.
1.5.Sotto altro profilo, anche a voler accedere all'impostazione secondo cui sarebbe rilevante l'effettivo orario in cui l'udienza di discussione del 18.1.24 si è celebrata, non vi è prova, che il reclamante doveva fornire, che l'udienza di discussione si sia tenuta oltre le 10,30; orario che comunque è assistito da presunzione semplice in quanto indicato nel decreto di fissazione udienza.
Come ammesso dallo stesso reclamante, dal verbale di udienza non emerge l'orario in cui la stessa si è tenuta, mentre costituiscono indizi insufficienti quelli relativi ai dati informatici relativi alla redazione (ore 14,16) e sottoscrizione del verbale di udienza e relativo deposito
(ore 14,17).
Sul punto deve convenirsi con la società reclamata quando afferma che i suddetti orari sono insufficienti a dar conto dell'orario di celebrazione dell'udienza di discussione. Ciò tanto più nella vigenza del processo telematico in cui ben può accadere che gli adempimenti finalizzati alla sottoscrizione digitale e al deposito del verbale di udienza nel fascicolo telematico vengono posti in essere dopo la effettiva celebrazione dell'udienza.
Anzi, nel caso di specie deve aggiungersi che dalla lettura del verbale di udienza emerge chiaramente che in un primo momento il difensore del ricorrente aveva chiesto termine per rinnovare la notifica del ricorso in opposizione, che il giudice si era quindi ritirato in camera di consiglio e che, all'esito, il tribunale aveva assegnato termine al ricorrente per documentare l'avvenuta notifica entro il 15.2.24 al fine di valutare la possibilità di assegnare un termine per la sua rinnovazione.
Dalla scansione temporale risultante dal verbale di udienza, dunque, risulta che l'udienza si è aperta prima che il giudice, rientrato all'esito della camera di consiglio, abbia invitato il ricorrente a documentare la notifica del ricorso, sicché può al più ipotizzarsi che all'orario delle 13,30 circa il giudice abbia adottato la sua ordinanza, mentre l'apertura dell'udienza era avvenuta comunque alle ore 10,30, ciò che, come detto, deve presumersi sulla base dell'orario indicato nel decreto di fissazione udienza.
Ed è certo che alle ore 10,30 il ricorso e il decreto non erano stati notificati alla controparte.
Pag. 7 di 8 1.6.Infine, deve aggiungersi che altra circostanza certa nel presente giudizio è che l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto non è stata documentata dal ricorrente per tutta la durata dell'udienza del 18.1.24, essendo documentale che tale produzione è avvenuta solo il 13.2.24
a seguito di termine che il giudice ha dovuto concedere nulla risultando in atti alla data del
18.1.24. Sotto tale profilo occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere, con insegnamento dettato per l'appello incidentale nel rito lavoro, ma chiaramente applicabile anche al caso di specie, che il deposito della notifica del ricorso deve avvenire “al più tardi all'udienza di discussione” (Cass 15726/22; Cass. 7533/86).
2. Le spese del grado devono essere compensate alla luce della particolarità della questione trattata, non risultando precedenti di legittimità riferiti alla notifica del ricorso ex art. 1, comma 51, Legge 92/12, così come dell'appello nel rito lavoro, oltre l'orario fissato per l'udienza di discussione.
3.Dal tenore della decisione discende per il reclamante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso Parte_1
depositato il 2.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 450/2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) compensa le spese del grado;
3)dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico del reclamante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
19.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, in relazione al nesso causale tra licenziamento collettivo e singolo provvedimento di recesso, non riteneva violati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, vista la soppressione di posto e mansioni nella prospettiva di razionalizzazione delle risorse.