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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. SE UG, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
86/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ALESSANDRO NESPOLA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. SALVATORE CAPUTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. SE UG, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2019 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
AL NE, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] Cò (Argentina) il 22 settembre Controparte_1
1951 (c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, CodiceFiscale_2 dall'avv. Salvatore Caputo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO avente per OGGETTO: azione negatoria servitutis – risarcimento danni – uso della cosa comune
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 16 gennaio 2019 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale chiedendone la condanna alla Controparte_1 rimozione del cancello inserito nella ringhiera metallica di delimitazione del confine tra la corte di esclusiva proprietà acquistata da quest'ultimo con decreto di
2 trasferimento del Tribunale di Patti del 4 gennaio 2018 nel procedimento n. 59/2012
R.G.E. e la corte condominiale che – con scrittura privata del 30 gennaio 1980 stipulata da , e – veniva CP_2 Controparte_3 Parte_2 asservita a parcheggio dell'edificio sito in Capri Leone, via Cupane n. 18; edificio in cui l'una era titolare di un immobile al piano secondo acquistato con contratto del 28 novembre 2017 e l'altro era proprietario di uno stabile a piano terra, acquistato con decreto di trasferimento del 28 giugno 2017 emesso da questo Ufficio sempre nel procedimento n. 59/2012 R.G.E.
Lamentava, in particolare, che l'opera determinava l'illegittima costituzione di una servitù di passaggio tra i fondi attigui, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
Costituitosi con comparsa del 20 maggio 2019, resisteva, Controparte_1 evidenziando tra l'altro di avere solo intensificato il proprio diritto dominicale giacché
“il varco in questione viene usato sporadicamente e solamente a fini manutentivi e di limitata comodità tra i vani del supermercato e gli adiacenti magazzini”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente
– insediatosi il 30 novembre 2022 – a seguito dell'udienza del 13 settembre 2023, celebrata dal G.O.P. in affiancamento per l'assunzione delle prove.
Inviate le parti in mediazione delegata e formulata medio tempore una proposta transattivo-conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., il giudizio viene oggi definito sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – esperisce un'azione negatoria servitutis poiché la sua domanda Parte_1 tende all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù e al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino al fine di ottenere la libertà del fondo (v., per tutte, Cass., n. 24028/2004).
Posto che non vi era la necessità di evocare in lite gli altri condomini, giacché l'azione
è diretta soltanto a far dichiarare l'inesistenza della servitù e a conseguire la cessazione delle molestie e non già a modificare la cosa comune (Cass., n. 22835/2024), è pacifico che in casi analoghi l'attore può limitarsi a dimostrare di possedere il preteso fondo servente (che, beninteso, si presume libero da pesi e limitazioni) in forza di un titolo
3 valido (cfr., nella specie, il contratto di acquisto versato al fascicolo), mentre il convenuto deve provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività, lamentata come lesiva dall'attore, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (Cass., n.
4120/2001; Cass., n. 2838/1999).
Ora, affinché ricorra una servitù a carico di un fondo di proprietà comune e a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario che l'utilità tratta dalle nuove opere sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune fruita da tutti i comproprietari, con la conseguenza che nel caso in cui l'utilità stessa derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà non è configurabile una servitù a carico di tale bene, restando disciplinata la misura dell'uso e del godimento di ciascun partecipante alla comunione dal concorrente uso e dal godimento degli altri comproprietari ed è, quindi, regolata dal titolo nei limiti previsti dalle norme sulla comunione di cui all'art. 1102 c.c.
Il Supremo Collegio (Cass., n. 1499/1998) ha, in proposito, affermato che la nozione di «uso comune» cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. per definire il comportamento legittimo di ciascun partecipante alla comunione nell'uso della cosa comune, va inteso non nel senso di uso identico e contemporaneo, bensì di uso compatibile con i diritti degli altri, entro il cui limite ciascun condomino ha facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione.
In applicazione del principio la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che rientrasse nell'uso della cosa comune e non costituisse servitù, l'apertura da parte di uno dei comproprietari di un varco munito di porta basculante sul cortile comune, essendo rimasta inalterata l'originale destinazione del bene di consentire il passaggio, non limitato alle persone, dei vari proprietari frontisti (Cass., n. 3419/1993); analogamente ha ritenuto che la realizzazione di un passo carraio tra un fondo di proprietà esclusiva e la strada comune costituisse un uso consentito al , in quanto non CP_4 snaturava la funzione cui la strada era destinata, né impediva l'uso della stessa da parte dell'altro comproprietario (Cass., n. 10453/2001).
4 Diversa è, invece, l'ipotesi in cui il partecipante alla comunione intenda servirsi della cosa comune ai fini della utilizzazione di altro immobile di sua esclusiva proprietà, distinto – si noti – dai fondi o dagli immobili a servizio dei quali questa era stata originariamente destinata, perché il relativo uso verrebbe in tal guisa a risolversi nell'imposizione di fatto di una vera e propria servitù a carico della cosa comune ed a favore dell'anzidetto immobile (Cass., n. 1593/1974; n. 5493/1978; n. 221/1980; n.
4605/1981; n. 2118/1971; n. 7511/1994; n. 5390/1999; n. 8397/2000).
Peraltro, il Giudice di legittimità ha recentemente precisato che “l'apertura praticata da un condomino nella recinzione del cortile senza il consenso degli altri condomini al fine CP_5 di creare un accesso dallo spazio interno comune ad un immobile limitrofo di sua esclusiva proprietà, determina[...], tale utilizzazione illegittima della corte condominiale, la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo estraneo alla comunione ed in pregiudizio della cosa comune” (v. Cass.,
n. 3345/2018, § 1.1 che richiama anche Cass., n. 24243/2008).
E ciò vale evidentemente anche se l'accesso allo spiazzo condominiale sia creato sul terreno di proprietà esclusiva all'interno di una recinzione volta a delimitare i distinti fondi, perché esso è comunque estraneo alla comunione tra i singoli proprietari.
Tale decisione richiama Cass., n. 42/2000 – citata anche dal convenuto per sostenere la legittimità del suo comportamento – ma chiarisce che essa si riferisce al diverso caso di modifiche apportate su di un muro o una recinzione comune, che separavano un cortile condominiale deputato proprio all'utilità delle proprietà individuali.
Dunque, l'arresto giurisprudenziale appena indicato non appare pertinente alla luce della configurazione dei luoghi.
Nella specie, secondo quanto affermato dal convenuto stesso, il fondo comune e quello di proprietà esclusiva, prima della costruzione del cancello, erano delimitati da
“una serie di tubi innocenti sporgenti dal suolo qualche decina di centimetri” e “la recinzione in tubi innocenti presentava un varco laddove oggi insiste il cancello”.
Ora, l'esame delle fotografie lascia ritenere che il passaggio prima astrattamente configurabile (e rispetto a cui, si noti, non è stato mai chiesto l'accertamento dell'usucapione) fosse al più solo quello pedonale, mentre lo stato attuale dell'apertura
(v. fotografie versate in atti) alla luce delle sue caratteristiche costruttive consente
5 l'ingresso di veicoli anche pesanti, non costituendo certo per questi ultimi un ostacolo il massetto in cemento sollevato pochi centimetri da terra. A opinare diversamente, non si spiegherebbe come mai il convenuto – se non avesse inteso creare un canale di transito – non si sia limitato solo ad apporre la recinzione.
Pertanto, se è vero che il condòmino può astrattamente trarre dalla cosa CP_1 comune – i.e. il cortile retrostante allo stabile adibito a parcheggio (v. CP_5 fotografie versate da parte attrice) – la massima utilità per la sua proprietà esclusiva ricadente in , non è men vero che, nel caso concreto, il supermercato sito CP_4 in condominio ha già un suo parcheggio (v. interrogatorio formale del convenuto) e che la presenza e le dimensioni del cancello sul fondo di proprietà sì esclusiva, ma estraneo al rivelano oggettivamente l'idoneità a creare un asservimento CP_4 al magazzino nella proprietà esclusiva di (ed Controparte_1 estraneo, lo si ripete nuovamente, alla compagine del cortile adibito a CP_5 parcheggio dai condòmini; parcheggio la cui fruizione può essere compressa dal transito carrabile (cfr. deposizione del teste , secondo cui “il Testimone_1 transito dei tir potrà ridurre l'area utilizzabile del ”, nonché della teste CP_4 Tes_2 che ha riferito “lo spazio si ridurrebbe e non potremmo collocare le autovetture”) e
[...] pedonale.
Sicché – esclusa, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto, l'applicabilità dell'art. 1102 c.c. – si configura una servitù di passaggio e la domanda di parte attrice va accolta perché il convenuto non ha dimostrato (né chiesto di dimostrare) la titolarità di alcun diritto di transito né pedonale né tramite mezzi meccanici.
Pertanto, da un lato, deve ordinarsi a di Controparte_1 rimuovere il cancello oggetto di causa in modo da delimitare i fondi limitrofi senza possibilità di transito e, dall'altro, va respinta la domanda risarcitoria di Parte_1 rimasta totalmente sguarnita di prova.
[...]
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico di e liquidata, come in dispositivo, in base ai Controparte_1 parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in
6 vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass.,
S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 5.200, ridotti del 25 % tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 86/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1) accoglie la domanda negatoria servitutis avanzata da e, Parte_1 per l'effetto, ordina a di rimuovere il cancello Controparte_1 oggetto di causa in modo da delimitare i fondi limitrofi senza possibilità di transito;
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
3) condanna a rifondere a controparte metà delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.019,50 (di cui € 957,00 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
SE UG
7
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. SE UG, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
86/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ALESSANDRO NESPOLA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. SALVATORE CAPUTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. SE UG, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2019 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
AL NE, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] Cò (Argentina) il 22 settembre Controparte_1
1951 (c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, CodiceFiscale_2 dall'avv. Salvatore Caputo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO avente per OGGETTO: azione negatoria servitutis – risarcimento danni – uso della cosa comune
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 16 gennaio 2019 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale chiedendone la condanna alla Controparte_1 rimozione del cancello inserito nella ringhiera metallica di delimitazione del confine tra la corte di esclusiva proprietà acquistata da quest'ultimo con decreto di
2 trasferimento del Tribunale di Patti del 4 gennaio 2018 nel procedimento n. 59/2012
R.G.E. e la corte condominiale che – con scrittura privata del 30 gennaio 1980 stipulata da , e – veniva CP_2 Controparte_3 Parte_2 asservita a parcheggio dell'edificio sito in Capri Leone, via Cupane n. 18; edificio in cui l'una era titolare di un immobile al piano secondo acquistato con contratto del 28 novembre 2017 e l'altro era proprietario di uno stabile a piano terra, acquistato con decreto di trasferimento del 28 giugno 2017 emesso da questo Ufficio sempre nel procedimento n. 59/2012 R.G.E.
Lamentava, in particolare, che l'opera determinava l'illegittima costituzione di una servitù di passaggio tra i fondi attigui, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
Costituitosi con comparsa del 20 maggio 2019, resisteva, Controparte_1 evidenziando tra l'altro di avere solo intensificato il proprio diritto dominicale giacché
“il varco in questione viene usato sporadicamente e solamente a fini manutentivi e di limitata comodità tra i vani del supermercato e gli adiacenti magazzini”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente
– insediatosi il 30 novembre 2022 – a seguito dell'udienza del 13 settembre 2023, celebrata dal G.O.P. in affiancamento per l'assunzione delle prove.
Inviate le parti in mediazione delegata e formulata medio tempore una proposta transattivo-conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., il giudizio viene oggi definito sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – esperisce un'azione negatoria servitutis poiché la sua domanda Parte_1 tende all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù e al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino al fine di ottenere la libertà del fondo (v., per tutte, Cass., n. 24028/2004).
Posto che non vi era la necessità di evocare in lite gli altri condomini, giacché l'azione
è diretta soltanto a far dichiarare l'inesistenza della servitù e a conseguire la cessazione delle molestie e non già a modificare la cosa comune (Cass., n. 22835/2024), è pacifico che in casi analoghi l'attore può limitarsi a dimostrare di possedere il preteso fondo servente (che, beninteso, si presume libero da pesi e limitazioni) in forza di un titolo
3 valido (cfr., nella specie, il contratto di acquisto versato al fascicolo), mentre il convenuto deve provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività, lamentata come lesiva dall'attore, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (Cass., n.
4120/2001; Cass., n. 2838/1999).
Ora, affinché ricorra una servitù a carico di un fondo di proprietà comune e a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, è necessario che l'utilità tratta dalle nuove opere sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune fruita da tutti i comproprietari, con la conseguenza che nel caso in cui l'utilità stessa derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà non è configurabile una servitù a carico di tale bene, restando disciplinata la misura dell'uso e del godimento di ciascun partecipante alla comunione dal concorrente uso e dal godimento degli altri comproprietari ed è, quindi, regolata dal titolo nei limiti previsti dalle norme sulla comunione di cui all'art. 1102 c.c.
Il Supremo Collegio (Cass., n. 1499/1998) ha, in proposito, affermato che la nozione di «uso comune» cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. per definire il comportamento legittimo di ciascun partecipante alla comunione nell'uso della cosa comune, va inteso non nel senso di uso identico e contemporaneo, bensì di uso compatibile con i diritti degli altri, entro il cui limite ciascun condomino ha facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione.
In applicazione del principio la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che rientrasse nell'uso della cosa comune e non costituisse servitù, l'apertura da parte di uno dei comproprietari di un varco munito di porta basculante sul cortile comune, essendo rimasta inalterata l'originale destinazione del bene di consentire il passaggio, non limitato alle persone, dei vari proprietari frontisti (Cass., n. 3419/1993); analogamente ha ritenuto che la realizzazione di un passo carraio tra un fondo di proprietà esclusiva e la strada comune costituisse un uso consentito al , in quanto non CP_4 snaturava la funzione cui la strada era destinata, né impediva l'uso della stessa da parte dell'altro comproprietario (Cass., n. 10453/2001).
4 Diversa è, invece, l'ipotesi in cui il partecipante alla comunione intenda servirsi della cosa comune ai fini della utilizzazione di altro immobile di sua esclusiva proprietà, distinto – si noti – dai fondi o dagli immobili a servizio dei quali questa era stata originariamente destinata, perché il relativo uso verrebbe in tal guisa a risolversi nell'imposizione di fatto di una vera e propria servitù a carico della cosa comune ed a favore dell'anzidetto immobile (Cass., n. 1593/1974; n. 5493/1978; n. 221/1980; n.
4605/1981; n. 2118/1971; n. 7511/1994; n. 5390/1999; n. 8397/2000).
Peraltro, il Giudice di legittimità ha recentemente precisato che “l'apertura praticata da un condomino nella recinzione del cortile senza il consenso degli altri condomini al fine CP_5 di creare un accesso dallo spazio interno comune ad un immobile limitrofo di sua esclusiva proprietà, determina[...], tale utilizzazione illegittima della corte condominiale, la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo estraneo alla comunione ed in pregiudizio della cosa comune” (v. Cass.,
n. 3345/2018, § 1.1 che richiama anche Cass., n. 24243/2008).
E ciò vale evidentemente anche se l'accesso allo spiazzo condominiale sia creato sul terreno di proprietà esclusiva all'interno di una recinzione volta a delimitare i distinti fondi, perché esso è comunque estraneo alla comunione tra i singoli proprietari.
Tale decisione richiama Cass., n. 42/2000 – citata anche dal convenuto per sostenere la legittimità del suo comportamento – ma chiarisce che essa si riferisce al diverso caso di modifiche apportate su di un muro o una recinzione comune, che separavano un cortile condominiale deputato proprio all'utilità delle proprietà individuali.
Dunque, l'arresto giurisprudenziale appena indicato non appare pertinente alla luce della configurazione dei luoghi.
Nella specie, secondo quanto affermato dal convenuto stesso, il fondo comune e quello di proprietà esclusiva, prima della costruzione del cancello, erano delimitati da
“una serie di tubi innocenti sporgenti dal suolo qualche decina di centimetri” e “la recinzione in tubi innocenti presentava un varco laddove oggi insiste il cancello”.
Ora, l'esame delle fotografie lascia ritenere che il passaggio prima astrattamente configurabile (e rispetto a cui, si noti, non è stato mai chiesto l'accertamento dell'usucapione) fosse al più solo quello pedonale, mentre lo stato attuale dell'apertura
(v. fotografie versate in atti) alla luce delle sue caratteristiche costruttive consente
5 l'ingresso di veicoli anche pesanti, non costituendo certo per questi ultimi un ostacolo il massetto in cemento sollevato pochi centimetri da terra. A opinare diversamente, non si spiegherebbe come mai il convenuto – se non avesse inteso creare un canale di transito – non si sia limitato solo ad apporre la recinzione.
Pertanto, se è vero che il condòmino può astrattamente trarre dalla cosa CP_1 comune – i.e. il cortile retrostante allo stabile adibito a parcheggio (v. CP_5 fotografie versate da parte attrice) – la massima utilità per la sua proprietà esclusiva ricadente in , non è men vero che, nel caso concreto, il supermercato sito CP_4 in condominio ha già un suo parcheggio (v. interrogatorio formale del convenuto) e che la presenza e le dimensioni del cancello sul fondo di proprietà sì esclusiva, ma estraneo al rivelano oggettivamente l'idoneità a creare un asservimento CP_4 al magazzino nella proprietà esclusiva di (ed Controparte_1 estraneo, lo si ripete nuovamente, alla compagine del cortile adibito a CP_5 parcheggio dai condòmini; parcheggio la cui fruizione può essere compressa dal transito carrabile (cfr. deposizione del teste , secondo cui “il Testimone_1 transito dei tir potrà ridurre l'area utilizzabile del ”, nonché della teste CP_4 Tes_2 che ha riferito “lo spazio si ridurrebbe e non potremmo collocare le autovetture”) e
[...] pedonale.
Sicché – esclusa, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto, l'applicabilità dell'art. 1102 c.c. – si configura una servitù di passaggio e la domanda di parte attrice va accolta perché il convenuto non ha dimostrato (né chiesto di dimostrare) la titolarità di alcun diritto di transito né pedonale né tramite mezzi meccanici.
Pertanto, da un lato, deve ordinarsi a di Controparte_1 rimuovere il cancello oggetto di causa in modo da delimitare i fondi limitrofi senza possibilità di transito e, dall'altro, va respinta la domanda risarcitoria di Parte_1 rimasta totalmente sguarnita di prova.
[...]
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico di e liquidata, come in dispositivo, in base ai Controparte_1 parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in
6 vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass.,
S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 5.200, ridotti del 25 % tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 86/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1) accoglie la domanda negatoria servitutis avanzata da e, Parte_1 per l'effetto, ordina a di rimuovere il cancello Controparte_1 oggetto di causa in modo da delimitare i fondi limitrofi senza possibilità di transito;
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
3) condanna a rifondere a controparte metà delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.019,50 (di cui € 957,00 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
SE UG
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