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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3287 / 2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: previdenza obbligatoria - indennità disoccupazione, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Ferdinando Manenti
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 9.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.12.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione CP_1
per l'anno 2016.
Si è costituito in giudizio l' deducendo preliminarmente l'improcedibilità del CP_1
ricorso per la mancata presentazione del ricorso amministrativo;
sempre in via preliminare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art 47 DPR 639/70;
nel merito deduceva la presenza di verifiche ed indagini ispettive in corso e non ancora concluse nei confronti della ditta “La Nuova Meridiana” con sede in Vittoria che ha denunciato il rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, ed è stato necessario procedere al blocco cautelativo delle prestazioni in favore dei lavoratori da questa denunciati fino alla definizione degli accertamenti medesimi.
Ha quindi chiesto il rinvio della causa in attesa dell'esito degli accertamenti.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Sulle eccezioni preliminari.
Per quanto riguarda la mancata presentazione del ricorso amministrativo, il GL con ordinanza del 18.9.2019 concedeva termine di gg 60 alla ricorrente per proporre il detto ricorso, sospendendo il giudizio.
Tale termine veniva rispettato ed il ricorso amministrativo non dava alcun esito
Pagina 2 Sulla decadenza: la domanda di disoccupazione è del 10.12.2017, mentre il ricorso è
stato depositato il 7.12.2018, pertanto entro l'anno previsto dall'art 47 del DPR 639/70:
non è maturata pertanto alcuna decadenza.
Nel merito
Dai documenti prodotti la ricorrente ha dimostrato di avere lavorato per la ditta Nuova
Meridiana nel periodo in oggetto.
La ricorrente ha allegato il possesso dei requisiti di legge per ottenere l'indennità di disoccupazione in particolare l'estratto conto assicurativo e le buste paga allegati in atti.
Anche la Corte di Appello di Catania in giudizi analoghi (v il n. 1406/21 allegato da parte ricorrente) ha ritenuto tale documentazione sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere l'indennità richiesta, a fronte peraltro delle difese generiche dell'istituto.
A fronte di tale documentazione alla data odierna, l' non ha dedotto quale sia stato CP_1
l'esito degli accertamenti ispettivi di cui sopra, né avuto riguardo al contenuto letterale della memoria difensiva, deve ritenersi che l'Ente abbia articolato specifiche contestazioni, richiamando il tenore di accertamenti non riportati neanche in forma sintetica (sì da precludere al lavoratore interessato di introdurre in giudizio ulteriori,
eventuali, elementi di prova).
Per come già sancito da altre sentenze di questo Tribunale, il generico e conciso tenore della memoria difensiva autorizza a ritenere integrata la fattispecie di non contestazione ovvero di contestazione generica.
Tale orientamento, come sopra detto, è peraltro stato confermato dalla Corte D'Appello
di Catania, (V sentenza proc 1406/21 RG).
Né può concedersi un ulteriore rinvio per il deposito degli esiti dell'accertamento,
essendo il giudizio ormai pendente da oltre cinque anni il che ne impone la definizione.
Pagina 3 Mancando quindi la contestazione specifica dei fatti addotti in ricorso, questo è per ciò
solo meritevole di accoglimento.
Il ricorso va quindi accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2016
CP_ 2) Conseguentemente condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione anno 2016 in favore di Parte_1
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 10.1.2025
Il Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3287 / 2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: previdenza obbligatoria - indennità disoccupazione, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Ferdinando Manenti
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 9.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.12.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione CP_1
per l'anno 2016.
Si è costituito in giudizio l' deducendo preliminarmente l'improcedibilità del CP_1
ricorso per la mancata presentazione del ricorso amministrativo;
sempre in via preliminare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art 47 DPR 639/70;
nel merito deduceva la presenza di verifiche ed indagini ispettive in corso e non ancora concluse nei confronti della ditta “La Nuova Meridiana” con sede in Vittoria che ha denunciato il rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, ed è stato necessario procedere al blocco cautelativo delle prestazioni in favore dei lavoratori da questa denunciati fino alla definizione degli accertamenti medesimi.
Ha quindi chiesto il rinvio della causa in attesa dell'esito degli accertamenti.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Sulle eccezioni preliminari.
Per quanto riguarda la mancata presentazione del ricorso amministrativo, il GL con ordinanza del 18.9.2019 concedeva termine di gg 60 alla ricorrente per proporre il detto ricorso, sospendendo il giudizio.
Tale termine veniva rispettato ed il ricorso amministrativo non dava alcun esito
Pagina 2 Sulla decadenza: la domanda di disoccupazione è del 10.12.2017, mentre il ricorso è
stato depositato il 7.12.2018, pertanto entro l'anno previsto dall'art 47 del DPR 639/70:
non è maturata pertanto alcuna decadenza.
Nel merito
Dai documenti prodotti la ricorrente ha dimostrato di avere lavorato per la ditta Nuova
Meridiana nel periodo in oggetto.
La ricorrente ha allegato il possesso dei requisiti di legge per ottenere l'indennità di disoccupazione in particolare l'estratto conto assicurativo e le buste paga allegati in atti.
Anche la Corte di Appello di Catania in giudizi analoghi (v il n. 1406/21 allegato da parte ricorrente) ha ritenuto tale documentazione sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere l'indennità richiesta, a fronte peraltro delle difese generiche dell'istituto.
A fronte di tale documentazione alla data odierna, l' non ha dedotto quale sia stato CP_1
l'esito degli accertamenti ispettivi di cui sopra, né avuto riguardo al contenuto letterale della memoria difensiva, deve ritenersi che l'Ente abbia articolato specifiche contestazioni, richiamando il tenore di accertamenti non riportati neanche in forma sintetica (sì da precludere al lavoratore interessato di introdurre in giudizio ulteriori,
eventuali, elementi di prova).
Per come già sancito da altre sentenze di questo Tribunale, il generico e conciso tenore della memoria difensiva autorizza a ritenere integrata la fattispecie di non contestazione ovvero di contestazione generica.
Tale orientamento, come sopra detto, è peraltro stato confermato dalla Corte D'Appello
di Catania, (V sentenza proc 1406/21 RG).
Né può concedersi un ulteriore rinvio per il deposito degli esiti dell'accertamento,
essendo il giudizio ormai pendente da oltre cinque anni il che ne impone la definizione.
Pagina 3 Mancando quindi la contestazione specifica dei fatti addotti in ricorso, questo è per ciò
solo meritevole di accoglimento.
Il ricorso va quindi accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di a Parte_1
percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2016
CP_ 2) Conseguentemente condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione anno 2016 in favore di Parte_1
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 10.1.2025
Il Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4