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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice unico, a seguito della discussione orale del 26 giugno 2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1600/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
GIACINTO DI DONATO e KATIUSCIA PANICCIA, del foro di Roma
ATTRICE
CONTRO
• (C.F. CP_1 C.F._1
• (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. BARBIERI BRUNO, del Foro di Bologna
CONVENUTI
OGGETTO: Violazione dell'art. 119 T.U.B. – richiesta documenti bancari
*****
Viste le conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 26 giugno 2025
Letto l'art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
MOTIVAZIONE
§1. ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 375/2024 emesso Parte_1 da questo Tribunale a favore di e avente ad oggetto la CP_1 Controparte_2
consegna della copia del contratto di finanziamento n. 421253332/PP del 21 ottobre
2009 e del contratto di assicurazione collegato.
1 I ricorrenti avevano instaurato il procedimento monitorio a seguito di “reiterate richieste” della documentazione all'istituto di credito, da ultimo, quella formale ex art. 119 T.U.B., anche questa rimasta inevasa.
La documentazione – hanno allegato i ricorrenti - era di fondamentale importanza per
l'esercizio dei diritti previsti dall'ordinamento.
nel proprio atto di opposizione, ha dedotto come, in ragione dell'inadempimento Pt_1 dei contraenti, il credito sia stato ceduto pro soluto a il 18 Controparte_3 dicembre 2020, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2021.
Ha eccepito, poi, l'improcedibilità della domanda per la mancata verificazione della condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs 28/2010 oltre che la carenza della propria legittimazione passiva in relazione all'obbligo di consegna, per essere i contratti stipulati entrambe con diversa società ( quello di Controparte_4
assicurazione e per il tramite di Banca Popolare, filiale di Verona quello di finanziamento). Proprio per tale ragione, avrebbe più volte riscontrato la richiesta dei Contr contraenti invitandoli a rivolgersi a per ottenere quanto richiesto.
In ogni caso, ha rilevato l'opponente che il IV comma dell'art. 119 T.U.B. invocato non risulterebbe applicabile sia perché non estensibile alla documentazione contrattuale - limitandosi a richiamare le comunicazioni periodiche relative alle operazioni poste in essere dalla clientela - sia in virtù dell'ultradecennalità del rapporto in oggetto, provata dagli estratti conto.
Ha dedotto, infine, l'erronea interpretazione dell'art. 117 T.U.B., che prevede, invece,
l'obbligo di consegna di copia della documentazione contrattuale alla sottoscrizione del contratto e la possibilità per il cliente di richiederne una copia, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, solo allorquando provi la mancata consegna o lo smarrimento della copia.
Soggiunge, infine, che la prova sopra richiamata, nel caso di specie, è del tutto manchevole.
§2. Si sono tempestivamente costituiti gli opposti dando preliminarmente atto di aver assolto la condizione di procedibilità (prevista, per i ricorsi monitori, allorché venga proposta opposizione e non prima) mediante invito presso un organismo di mediazione.
2 Nel merito, hanno dedotto in primo luogo come parte contrattuale del finanziamento sia a prescindere dal fatto che il contratto sia stato sottoscritto presso la filiale di Pt_1
Contr
e di come la stessa abbia, difatti, suggerito il prodotto assicurativo poi acquistato, fornito da una società partecipata e convenzionata.
Inoltre, proprio la produzione in giudizio dei documenti da parte di (estratto Pt_1
conto, condizioni generali di polizza e lettera di accettazione del finanziamento) confermerebbe la disponibilità della documentazione in capo alla opponente e, di conseguenza, la sua legittimazione passiva.
Ha, infine, dedotto circa il fondamento normativo dell'obbligo (cui corrisponde per il cliente il diritto) di consegna della documentazione contrattuale, da rinvenirsi nei principi dell'ordinamento, quali il canone generale di correttezza e buona fede contrattuale nell'esecuzione del contratto cui la banca è tenuta, espressione più generale del dovere di solidarietà reciproca dei contraenti, ragione per la quale non troverebbe nemmeno applicazione il limite decennale previsto, invece, dalla legislazione speciale.
Dopo il decreto ex art. 171 bis c.p.c. di conferma dell'udienza indicata in citazione, le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza, tentata la conciliazione alla presenza personale delle parti, la causa
è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies, III comma c.p.c., all'esito della quale il giudice si è riservato il deposito delle motivazioni nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, III comma c.p.c.
***
§3. L'opposizione è fondata e merita accoglimento, superando le questioni preliminari relative alla carenza di legittimazione passiva, smentita, dalla stessa produzione documentale fatta dall'opponente.
La questione controversa attiene al duplice profilo del contenuto dell'obbligo degli istituti di credito di consegnare la documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B. e della sua ampiezza temporale.
Riguardo al primo aspetto, è ampiamente discusso, in particolare nella giurisprudenza di merito, se l'art. 119 T.U.B. sia applicabile anche ai contratti o solo agli estratti conto relativi all'operatività bancaria, con orientamenti contrastanti, illustrati anche dalle difese nel presente processo. 3 La tesi negativa accoglie una lettura restrittiva del dato normativo, ritenendolo limitato alle comunicazioni periodiche durante il rapporto;
la tesi favorevole, invece, si fonda su un'interpretazione ampia, fino a ricomprendere nella portata della norma anche la documentazione relativa alla conclusione del contratto.
Questo tribunale ritiene di accogliere la tesi più restrittiva.
Il quarto comma dell'art. 119 cit, rubricato “comunicazioni periodiche alla clientela” limita, nella sua formulazione testuale, la richiesta di copia della documentazione con riferimento all'operatività del conto negli ultimi dieci anni.
Non si può ritenere inclusa documentazione diversa da quella prevista, diversamente la legge ne avrebbe fatto menzione. Se si considera, poi, il dettato normativo dell'art. 117 TUB, espressamente dedicato alla consegna della copia del contratto originario e, come ricordato dall'opponente, all'interpretazione fattane dalla giurisprudenza, in relazione alla richiesta di una successiva copia allorché venga fornita prova della mancata consegna o dello smarrimento della prima, se ne deduce la correttezza dell'interpretazione dell'articolo 119 TUB.
Nel caso di specie, i presupposti normativi sono carenti sotto il profilo dell'allegazione, prima ancora che della prova, avendo gli opposti giustificato la richiesta sulla mera necessarietà dei documenti alla “tutela dei propri diritti”.
Escluso, quindi che la norma si riferisca al contratto, in ogni caso, anche la richiesta della copia di questo incontra il limite temporale del decennio, coordinando la norma in esame con il principio generale dell'art. 2220 c.c., che fa riferimento alle scritture contabili.
In un'ottica di bilanciamento tra la tutela l'interesse del cliente all'accesso alle informazioni bancarie che lo riguardano e quella di organizzazione e tenuta contabile dell'istituto, infatti, mentre risponde alla prima la disciplina della richiesta delle movimentazioni contabili puntualmente disciplinata dal 119 cit., risponde alla seconda, invece, la duplice limitazione dell'obbligo di conservazione documentale, quella relativa all'oggetto e quella temporale.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, l'obbligo di buona fede non può mai diventare lo strumento attraverso il quale ampliare in modo ingiustificato le richieste della clientela bancaria, che si tradurrebbe, per l'istituto, in un obbligo di
4 conservazione potenzialmente all'infinito di una massa indeterminata di dati (cosi
Trib. Catania 3125/2025 e Trib. Ragusa 840/2025).
È necessario, poi, osservare il canone di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto anche sotto una diversa prospettiva, quella, cioè, di impegno reciproco di solidarietà e cooperazione con la controparte per l'esecuzione della sua prestazione
(nei limiti dell'apprezzabile sacrificio), che si traduce, per ciò che concerne i rapporti cliente-banca, in un onere di diligente conservazione in capo al cliente della documentazione che periodicamente la banca gli mette a disposizione e di quella iniziale che gli viene consegnata alla sottoscrizione del contratto.
Ciò che si vuol dire, in sostanza, è che la tesi estensiva che invocando il principio di buona fede farebbe rientrare la consegna della documentazione contabile nel portato normativo dell'art. 119 cit porterebbe alla sbilanciata ed irragionevole imposizione ad una società bancaria di un onere di conservazione di una mole indeterminata di documenti per un numero di clienti potenzialmente elevato, e, in capo alla controparte contrattuale, nemmeno la pretesa di conservazione della scarna documentazione che riceve periodicamente o che ha ricevuto quando ha sottoscritto il contratto.
Invece, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti deve gravare in modo indifferenziato su tutte le parti, con un equo bilanciamento dei sacrifici richiesti.
Ciò posto, in ogni caso, va rilevato come la richiesta ex art. 119 TUB dell'opposta risale al 2 gennaio 2021 mentre il contratto è stato sottoscritto il 21 ottobre 2009.
L'obbligo di consegna entro il limite temporale del decennio anteriore alla richiesta della copia opera, in virtù di quanto detto sopra circa il canone di buona fede, anche in relazione al caso concreto. (sul punto, Corte di Appello Torino 898/2021 “se anche si voglia estendere la portata della norma anche ai contratti come ha ritenuto il
Tribunale (con pronuncia passata in giudicato) il limite decennale di conservazione della documentazione bancaria (Art. 119, co. 4, T.u.b.) risponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.) e ciò comporta l'impossibilità di ritenere, per i contratti bancari, un obbligo di conservazione a tempo indefinito svincolato dal limite del termine decennale della sua vigenza, pure considerando che la tutela del Cliente sia già ampiamente garantita sia dalla consegna del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di chiederne copia nei dieci anni successivi”). 5 Si deve infine rilevare come la documentazione prodotta da se, da un lato, Pt_1
serve a confermare la propria legittimazione passiva, dall'altro non esaurisce la materia del contendere in quanto in ogni caso la documentazione relativa ai contratti richiesti non è stata prodotta.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si perviene ad accertare che Parte_1
non era tenuta a consegnare all'opposta la documentazione richiesta.
[...]
Il decreto ingiuntivo deve, essere, pertanto revocato.
§4. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di e e liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 valore CP_1 CP_2 indeterminabile complessità bassa onorari minimi (studio €851, introduttiva €602, trattazione €903, discussione €1453,00 spese generali €571,35)
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa 1600/2024:
- Accoglie l'opposizione di e per l'effetto; Parte_1
- Revoca il D.I. n. 375/2024 (R.G. 1046/2024) emesso dal Tribunale di Ferrara il
12 giugno 2024;
- Condanna e a rifondere all'opponente le spese CP_1 Controparte_2
del procedimento che si liquidano in euro 4380,35 oltre Iva e CpA e rimborso contributo unificato e marca in € 286,00.
Così deciso in Ferrara il 24 luglio 2025
IL GIUDICE Monica Bighetti
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