Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1762/2019 R.G., avente ad oggetto “assegno per il nucleo familiare";
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
"rappresentata e difesa dall'Avv. Livio Salvatore Mandarà del n. 7, C.F. C.F. 1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del
C.O.A. di Ragusa del 20.05.2019;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. P.IVA 1 ), sede Controparte_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 28.06.2019 ha chiesto volersi accertare e dichiarare il possesso, in capo ad essa ricorrente, “di tutti i requisiti necessari per percepire gli Assegni Nucleo Familiare per il lavoro domestico prestato per il periodo 02/03/2017 - 30/06/2017" prestazione richiesta con domanda amministrativa prot. N.
INPS.6500.12/05/2017.0079342 del 12.05.2017 e illegittimamente respinta dall'I.N.P.S. con comunicazione dell'01.02.2018 con la motivazione “reddito non dichiarato", seguita dalla non provveduta istanza di riesame trasmessa il 06.03.2018 e corredata della chiesta dichiarazione reddituale, con conseguente condanna dell' CP_1 al versamento delle dovute somme.
***
L'esame del merito della domanda è precluso dal doveroso accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza formulata dall'I.N.P.S. in ragione della proposizione dell'odierno ricorso ad oltre due anni dalla presentazione della respinta domanda amministrativa, ovvero dopo il vano decorso del termine annuale prescritto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, i cui primi tre commi stabiliscono che "esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.// Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell CP_1 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.// Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma". Come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo sostituito dal d.l. n. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del 1992, va interpretato nel senso che il superamento dei termini complessivamente previsti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determina l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati" (cfr. CASS. n. 22110/2009, ma vedi anche, ex plurimis, CASS. n. 3592/2006; CASS. n. 13276/2007; CASS. n. 12878/2014), per modo che il termine annuale di cui all'art. 47, comma terzo, d.P.R. n. 639/1970 per la proposizione della domanda giudiziale, decorrente “dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione", nella specie eseguita il 12.05.2017 (ovvero dall'08.03.2018, dovendosi computare il termine di giorni 120 per la formazione del silenzio rigetto sulla domanda, ai sensi dell'art. 7 L. n. 533/1973, + giorni 90+90 per la presentazione e la decisione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 46, commi quinto e sesto, L. n. 88/1989 = giorni 300) è spirato il 07.03.2019, ovvero oltre tre mesi prima del deposito dell'odierno ricorso, del quale va perciò ritenuta l'inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1762/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
Parte 1dichiara il ricorso inammissibile e condanna al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.300,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 2 gennaio 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella