TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1305/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL POPO LO ITALIANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I L' AQ U I L A
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice applicato ai sensi dell'art. 3, D.L.
117/2025, dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1305 dell'anno 2020, introdotta da:
(c.f. , deceduto il 12.12.2022, all'epoca difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PINCI FABIO e domicilio come da procura alle liti
ATTORE
CONTRO
sito in Via L'Aquila 9/A, Casaline (AQ) in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. COLLA GIOVANNI P.IVA_1
e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO E RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DEL : Controparte_1
Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente impugnazione per decadenza dovuta al mancato rispetto dei termini previsti dal combinato disposto dell'art. 71 quater disp. att. c.c. e 1137, c. 2, c.c.; In subordine, sempre preliminarmente, dichiarare la nullità dell'avverso ricorso in assenza dei requisiti minimi dell'atto previsti dalla legge;
Ancora in subordine, sempre preliminarmente, dichiarare la nullità dell'avverso ricorso per mancata indicazione dei codici fiscali delle parti;
In subordine, nel merito e previa conversione del rito, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
Condannare il sig. Parte_1 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria alla somma ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. Con riserva di eventualmente meglio articolare i mezzi istruttori nei termini di legge all'esito dell'eventuale conversione.
*
p. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. L'originaria domanda di (nelle more del giudizio deceduto, con giudizio Parte_1 riassunto dal convenuto nei confronti degli eredi impersonalmente) era inammissibile, poiché intempestiva.
La delibera impugnata risale al 4.7.2020. L'attore era presente a mezzo di un suo delegato.
ha promosso ricorso (quando, come noto, avrebbe dovuto procedere con citazione, Parte_1 come Cass. U. 8491/11 hanno insegnato) per annullamento di tale delibera condominiale il
3.8.2020, notificato, insieme al decreto di fissazione di udienza, soltanto il 28.9.2020.
Risulta quindi ampiamente superato il termine di cui all'art. 1137, II, c.c., considerando che la tempestività si verifica in base alla notifica dell'atto (Cass. 8839/17).
2. La domanda originaria sarebbe peraltro anche improcedibile: la mediazione è stata introdotta soltanto in corso di giudizio e, al primo incontro, l'attore non era personalmente presente.
Come noto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 8473/19, ha affermato che, tenuto conto delle disposizioni del D.lgs. n. 28/2010, nonché della ratio sottesa a tale normativa di favorire il dialogo effettivo tra le parti in ottica deflattiva del contenzioso civile e commerciale, non è sufficiente la presenza del difensore affinché possa dirsi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione, essendo necessaria la partecipazione della parte, personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura sostanziale avente quale oggetto precipuo la partecipazione al procedimento di mediazione, e non essendo a tal fine idonea la procura alle liti rilasciata al difensore.
Analogamente, nella giurisprudenza di merito, si è affermato che in mediazione le parti devono partecipare personalmente o a mezzo di un soggetto munito dell'effettivo potere di disporre del diritto controverso, a mezzo procura speciale sostanziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale (Tribunale di Napoli Nord, 04.05.2023, sentenza n. 1810).
3. Il regolamento delle spese di lite, operato con riguardo al D.M. vigente alla decisione, è operato in dispositivo secondo soccombenza, tenuto conto dell'estrema semplicità della lite in fatto e diritto.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è infondata, non ravvisandosi né mala fede, né colpa grave nell'originaria azione.
Ogni effetto della sentenza è dispiegato, com'è ovvio, nei confronti degli eredi dell'originario ricorrente, medio tempore deceduto senza che alcuno siasi costituito.
P.Q.M.
p. 2 Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1305 dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA l'inammissibilità di ogni domanda promossa da con Parte_1 il ricorso del 3.8.2020;
2) RIGETTA la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.;
3) CONDANNA gli eredi di a rifondere, in favore del Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in 3.000,00 euro, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatta rituale richiesta.
Sentenza depositata in forma telematica il giorno 06/11/2025
Il Giudice
- applicato ex art. 3, D.L. 117/2025 -
(dott. Matteo Aranci)
p. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL POPO LO ITALIANO
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I L' AQ U I L A
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice applicato ai sensi dell'art. 3, D.L.
117/2025, dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1305 dell'anno 2020, introdotta da:
(c.f. , deceduto il 12.12.2022, all'epoca difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PINCI FABIO e domicilio come da procura alle liti
ATTORE
CONTRO
sito in Via L'Aquila 9/A, Casaline (AQ) in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. COLLA GIOVANNI P.IVA_1
e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO E RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DEL : Controparte_1
Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente impugnazione per decadenza dovuta al mancato rispetto dei termini previsti dal combinato disposto dell'art. 71 quater disp. att. c.c. e 1137, c. 2, c.c.; In subordine, sempre preliminarmente, dichiarare la nullità dell'avverso ricorso in assenza dei requisiti minimi dell'atto previsti dalla legge;
Ancora in subordine, sempre preliminarmente, dichiarare la nullità dell'avverso ricorso per mancata indicazione dei codici fiscali delle parti;
In subordine, nel merito e previa conversione del rito, rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
Condannare il sig. Parte_1 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria alla somma ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. Con riserva di eventualmente meglio articolare i mezzi istruttori nei termini di legge all'esito dell'eventuale conversione.
*
p. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. L'originaria domanda di (nelle more del giudizio deceduto, con giudizio Parte_1 riassunto dal convenuto nei confronti degli eredi impersonalmente) era inammissibile, poiché intempestiva.
La delibera impugnata risale al 4.7.2020. L'attore era presente a mezzo di un suo delegato.
ha promosso ricorso (quando, come noto, avrebbe dovuto procedere con citazione, Parte_1 come Cass. U. 8491/11 hanno insegnato) per annullamento di tale delibera condominiale il
3.8.2020, notificato, insieme al decreto di fissazione di udienza, soltanto il 28.9.2020.
Risulta quindi ampiamente superato il termine di cui all'art. 1137, II, c.c., considerando che la tempestività si verifica in base alla notifica dell'atto (Cass. 8839/17).
2. La domanda originaria sarebbe peraltro anche improcedibile: la mediazione è stata introdotta soltanto in corso di giudizio e, al primo incontro, l'attore non era personalmente presente.
Come noto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 8473/19, ha affermato che, tenuto conto delle disposizioni del D.lgs. n. 28/2010, nonché della ratio sottesa a tale normativa di favorire il dialogo effettivo tra le parti in ottica deflattiva del contenzioso civile e commerciale, non è sufficiente la presenza del difensore affinché possa dirsi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione, essendo necessaria la partecipazione della parte, personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura sostanziale avente quale oggetto precipuo la partecipazione al procedimento di mediazione, e non essendo a tal fine idonea la procura alle liti rilasciata al difensore.
Analogamente, nella giurisprudenza di merito, si è affermato che in mediazione le parti devono partecipare personalmente o a mezzo di un soggetto munito dell'effettivo potere di disporre del diritto controverso, a mezzo procura speciale sostanziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale (Tribunale di Napoli Nord, 04.05.2023, sentenza n. 1810).
3. Il regolamento delle spese di lite, operato con riguardo al D.M. vigente alla decisione, è operato in dispositivo secondo soccombenza, tenuto conto dell'estrema semplicità della lite in fatto e diritto.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è infondata, non ravvisandosi né mala fede, né colpa grave nell'originaria azione.
Ogni effetto della sentenza è dispiegato, com'è ovvio, nei confronti degli eredi dell'originario ricorrente, medio tempore deceduto senza che alcuno siasi costituito.
P.Q.M.
p. 2 Il Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1305 dell'anno 2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCERTA E DICHIARA l'inammissibilità di ogni domanda promossa da con Parte_1 il ricorso del 3.8.2020;
2) RIGETTA la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.;
3) CONDANNA gli eredi di a rifondere, in favore del Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in 3.000,00 euro, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatta rituale richiesta.
Sentenza depositata in forma telematica il giorno 06/11/2025
Il Giudice
- applicato ex art. 3, D.L. 117/2025 -
(dott. Matteo Aranci)
p. 3