Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 2885
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività della proposizione del ricorso

    Il ricorrente non ha fornito prova della data di ricezione dell'intimazione, necessaria per verificare il rispetto del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso. L'onere della prova della data di effettiva conoscenza dell'atto, in caso di notifica nulla, spetta all'amministrazione, ma qui si assume una notifica rituale. Pertanto, il ricorrente non ha assolto l'onere di provare la tempestività del ricorso.

  • Inammissibile
    Tardività della proposizione del ricorso

    Il ricorso è stato presentato oltre i termini previsti dalla legge, in quanto il ricorrente non ha dimostrato di aver ricevuto notifica delle cartelle presupposte nei termini di legge o di averne avuto conoscenza in tempo utile per impugnarle. La tardività è rilevabile d'ufficio e l'onere della prova della tempestività grava sul contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 2885
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2885
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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