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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2885/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente e Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
ANDREOZZI DONATO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16574/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Bologna
elettivamente domiciliato presso cciaa@bo.legalmail.camcom.it Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande 1 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Comune di Olbia - Via Dante Alighieri 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comuneolbia.it
Avvocatura Generale Dello Stato - 80224030587
elettivamente domiciliato presso roma@mailcert.avvocaturastato.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490080506670000 SANZIONI E INT. 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090559413000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120061984839000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120075174663002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120197199963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130101738375000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130119297886000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130220262330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130288876114000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130319483525000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130350088613002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140007115411000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140205957903000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140297160874000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150006651808000 TRIBUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150045669651000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150078001711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150103305286000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150125209723000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150165207205000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150199294230000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160066318866000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160165943908000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184685731000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170022656258000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170069490250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167473030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170186970173000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252154378000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180034646870001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106797987000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190026362068000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190059775150000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095012244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200029946700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200092010852000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200092010953000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200132604140000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210035348965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210080375020000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210096287724001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210221728952000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220027343264000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220038026540001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220052211363000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220092028206000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220165331715000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230045136975000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230049703679001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103405725000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230131837138000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230141041108000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230167537111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2140/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 0972024900805066 70/000 ed i ruoli ad essa sottesi, concernenti plurime pretese impositive, per un importo complessivo di euro 777.532,92.
Ha sostenuto il ricorrente la nullità ovvero l'illegittimità dell'intimazione per assenza di motivazione e per non essere state mai notificate le plurime cartelle e gli avvisi di addebito presupposti, eccependone, inoltre, il vizio di motivazione, l'illegittimità per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e l'estinzione della pretesa fiscale per intervenuta prescrizione e decadenza.
Conseguentemente, ha richiesto l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
Si sono costituiti i seguenti enti: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale I di Roma;
l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma;
la Camera di Commercio di Bologna;
l'INPS; la Camera di Commercio di Roma;
il Comune di Olbia;
la Regione Lazio.
Tutti hanno sostenuto l'inammissibilità del ricorso per tardiva sua proposizione e l'infondatezza dello stesso per essere le pretese divenute definitive, in ragione della mancata proposizione del ricorso avverso le cartelle presupposte.
In particolare, gli enti impositori hanno eccepito anche il difetto di legittimazione passiva sulle doglianze concernenti l'attività della riscossione;
l'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione con riguardo alle pretese concernenti contributi previdenziali;
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rappresentato e documentato che a seguito delle cartelle erano state già emesse numerose intimazioni di pagamento, con effetto interruttivo della prescrizione.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'atto è stato notificato alle controparti in data 18.10.2024 ed il ricorrente sostiene - ma non documenta - che l'intimazione gli è stata notificata in data 19.7.2024.
A fronte della eccepita inammissibilità del ricorso per tardiva sua proposizione, sarebbe stato onere del contribuente produrre la prova della data di ricezione della raccomandata con la quale gli è stata notificata l'intimazione impugnata, al fine di consentire la verifica di ufficio sul rispetto del termine di sessanta giorni, di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, previsto a pena di inammissibilità del ricorso.
Solo in ipotesi di notifica nulla (e non è questo il caso, assumendo il ricorrente di aver ricevuto rituale notifica dell'intimazione impugnata) il termine di notifica del ricorso non decorre dalla data della notifica nulla, ma dalla data in cui risulti che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto dell'atto impugnato;
solo in tal caso l'onere della prova della data in cui il contribuente ha avuto tale effettiva conoscenza grava sull'Amministrazione che eccepisca la tardività del ricorso (Cass. n. 2728 del 2011). Alla stregua degli esposti principi di diritto, sarebbe stato onere del contribuente provare in quale data anteriore di sessanta giorni rispetto alla presentazione del ricorso fosse venuto a conoscenza dell'intimazione di pagamento, mediante la produzione dell'atto impugnato e dell'attestazione della data di ricezione della raccomandata con la quale è stato portato a sua conoscenza (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15224, in tema di cartella di pagamento, secondo la quale “la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992”).
Tale onere non risulta assolto. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore degli enti costituiti, liquidandole in euro 2.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in euro
1.500,00 in favore di ciascuno degli altri uffici impositori, oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Presidente est.
AL LI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente e Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
ANDREOZZI DONATO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16574/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Bologna
elettivamente domiciliato presso cciaa@bo.legalmail.camcom.it Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande 1 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Comune di Olbia - Via Dante Alighieri 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comuneolbia.it
Avvocatura Generale Dello Stato - 80224030587
elettivamente domiciliato presso roma@mailcert.avvocaturastato.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490080506670000 SANZIONI E INT. 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090559413000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120061984839000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120075174663002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120197199963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130101738375000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130119297886000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130220262330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130288876114000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130319483525000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130350088613002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140007115411000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140205957903000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140297160874000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150006651808000 TRIBUTI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150045669651000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150078001711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150103305286000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150125209723000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150165207205000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150199294230000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160066318866000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160165943908000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184685731000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170022656258000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170069490250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167473030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170186970173000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252154378000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180034646870001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180106797987000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190026362068000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190059775150000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095012244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200029946700000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200092010852000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200092010953000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200132604140000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210035348965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210080375020000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210096287724001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210221728952000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220027343264000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220038026540001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220052211363000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220092028206000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220165331715000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230045136975000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230049703679001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103405725000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230131837138000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230141041108000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230167537111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2140/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 0972024900805066 70/000 ed i ruoli ad essa sottesi, concernenti plurime pretese impositive, per un importo complessivo di euro 777.532,92.
Ha sostenuto il ricorrente la nullità ovvero l'illegittimità dell'intimazione per assenza di motivazione e per non essere state mai notificate le plurime cartelle e gli avvisi di addebito presupposti, eccependone, inoltre, il vizio di motivazione, l'illegittimità per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e l'estinzione della pretesa fiscale per intervenuta prescrizione e decadenza.
Conseguentemente, ha richiesto l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
Si sono costituiti i seguenti enti: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; l'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale I di Roma;
l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma;
la Camera di Commercio di Bologna;
l'INPS; la Camera di Commercio di Roma;
il Comune di Olbia;
la Regione Lazio.
Tutti hanno sostenuto l'inammissibilità del ricorso per tardiva sua proposizione e l'infondatezza dello stesso per essere le pretese divenute definitive, in ragione della mancata proposizione del ricorso avverso le cartelle presupposte.
In particolare, gli enti impositori hanno eccepito anche il difetto di legittimazione passiva sulle doglianze concernenti l'attività della riscossione;
l'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione con riguardo alle pretese concernenti contributi previdenziali;
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rappresentato e documentato che a seguito delle cartelle erano state già emesse numerose intimazioni di pagamento, con effetto interruttivo della prescrizione.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'atto è stato notificato alle controparti in data 18.10.2024 ed il ricorrente sostiene - ma non documenta - che l'intimazione gli è stata notificata in data 19.7.2024.
A fronte della eccepita inammissibilità del ricorso per tardiva sua proposizione, sarebbe stato onere del contribuente produrre la prova della data di ricezione della raccomandata con la quale gli è stata notificata l'intimazione impugnata, al fine di consentire la verifica di ufficio sul rispetto del termine di sessanta giorni, di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, previsto a pena di inammissibilità del ricorso.
Solo in ipotesi di notifica nulla (e non è questo il caso, assumendo il ricorrente di aver ricevuto rituale notifica dell'intimazione impugnata) il termine di notifica del ricorso non decorre dalla data della notifica nulla, ma dalla data in cui risulti che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto dell'atto impugnato;
solo in tal caso l'onere della prova della data in cui il contribuente ha avuto tale effettiva conoscenza grava sull'Amministrazione che eccepisca la tardività del ricorso (Cass. n. 2728 del 2011). Alla stregua degli esposti principi di diritto, sarebbe stato onere del contribuente provare in quale data anteriore di sessanta giorni rispetto alla presentazione del ricorso fosse venuto a conoscenza dell'intimazione di pagamento, mediante la produzione dell'atto impugnato e dell'attestazione della data di ricezione della raccomandata con la quale è stato portato a sua conoscenza (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15224, in tema di cartella di pagamento, secondo la quale “la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992”).
Tale onere non risulta assolto. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore degli enti costituiti, liquidandole in euro 2.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in euro
1.500,00 in favore di ciascuno degli altri uffici impositori, oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Presidente est.
AL LI