Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4673 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 29147/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29147/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D.
639/10 e vertente
TRA
(P.I.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Aristide De Vivo ed Angelo Puzo, congiuntamente ai quali elegge domicilio presso il loro studio sito in Salerno alla Via Marietta
Gaudiosi n.6, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Acierno dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per Notaio rep. n. 33646 del Persona_1
14/3/2018, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
PG/2022/0553304 del 09/11/2022, notificata a mezzo PEC in data
14/11/2022, con cui le si intimava il pagamento della somma di €. 25.596,84, di cui €. 25.000,00 per sorta capitale ed €. 596,84 a titolo di interessi, quale contributo alla stessa riconosciuto con Decreto Dirigenziale n.1 del
11.02.2016 e successivamente revocato con Decreto Dirigenziale n.62 del
31.03.2022.
L'opponente, evocando in giudizio la chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare e cautelare, sospendersi l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta ex art.5 D. Lgs. n.150/2011, sussistendo grave e circostanziata ragione di danno in re ipsa;
II - nel merito, annullarsi e/o dichiararsi nulla - anche previa disapplicazione del decreto di revoca - l'ingiunzione di pagamento qui opposta per tutti i dedotti motivi di fatto e di diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge. Vinte le spese ed i compensi di causa, con attribuzione”
A fondamento della spiegata opposizione, venivano posti i seguenti motivi: 1) la nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa notifica del presupposto provvedimento di revoca;
2) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e
3 l. n.241/90 anche in relazione agli artt.1 e 2 r.d. n.639/1910) - violazione del giusto procedimento ingiuntivo per carenza assoluta di motivazione.
Si costituiva la contestando l'avverso dedotto in giudizio Controparte_1 dall'opponente, e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Disattesa l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., disattese le istanze istruttorie articolate dall'opponente e ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/02/2025, ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note rassegnate dalle parti, la riservava in decisione concedendo loro i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e, per tale ragione, non merita accoglimento.
Va evidenziato, in via preliminare, che il giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. 14.4.1910, n. 639 è un ordinario giudizio di cognizione (per tutte, Cass. 16.5.2016 n. 9989; 16.6.2006 n. 14051; 14.5.2005
- 2 - n. 10132; 2.4.2004 n. 6487) consistente in un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale,
l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e del convenuto in senso sostanziale, sicché è sull'opponente che grava l'onere della prova, che si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno delle eccezioni formulate (cfr. Cass.III, sent. n.
3341/09; Cass. I, sent. n. 14905/09).
L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 1474/1910 n. 639, inoltre, deve ritenersi adeguatamente motivata se contiene gli elementi necessari a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale per consentirgli di opporvisi (cfr. Cass. sent. n. 2874/1998).
Lo speciale procedimento disciplinato dal 639/1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A. da soggetti all'uopo autorizzati, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima
P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. S.U. n. 11992/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, devono considerarsi incontestati ex art.115 c.p.c.
i fatti posti dalla parte opposta a fondamento dell'azionato credito, avuto specifico riguardo all'erogazione della somma concessa a titolo di finanziamento ed alla sussistenza dei presupposti per addivenire alla revoca dello stesso, quali emergenti dalla diffida ad adempiere (v. all.ti 10-11), consegnata per la notifica in data 01/08/2019 e perfezionatasi per compiuta giacenza, e dal decreto di revoca, notificato in data 02/05/2022 (v. all.ti 12-
13), da cui risulta chiaro ed evidente che, a fondamento di tale ultimo provvedimento, è la persistente morosità dell'opponente, la quale non ha corrisposto alcuna delle 60 rate del finanziamento accordatole, in violazione dell'art 11.2 lett g) del contratto di finanziamento stipulato.
Tanto chiarito, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso, essi sono infondati.
- 3 - L'opponente sostiene, in buona misura, che l'ingiunzione di pagamento impugnata sarebbe nulla in quanto non avrebbe ricevuto formale conoscenza del procedimento e del provvedimento di revoca. Ora, a parte che tale contestazione è del tutto destituita di fondamento, avendo la CP_1 provveduto a notificare ritualmente tanto la diffida ad adempiere
[...] quanto il provvedimento di revoca (v. supra), ma anche se si volesse accedere alla tesi propugnata dalla parte opponente, tale doglianza non inficia, in ogni caso, la legittimità della pretesa restitutoria avanzata dalla parte opposta.
La Suprema Corte di cassazione ha, anche di recente, affermato che “ai fini della proposizione di opposizione all'ingiunzione emessa dalla p.a., ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, per la restituzione delle somme pagate a titolo di contributo per i danni cagionati dalla siccità, in base all'art. 10 del
d.l. n. 367 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 1991, non è necessaria la previa impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca su cui quella ingiunzione si fonda, posto che, avendo la lite ad oggetto l'esistenza (o meno) d'un diritto soggettivo di credito, spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa e, se del caso, disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento
(Cassazione Sez. 3 -, Sentenza n. 28301 del 09/10/2023).
È stato, pertanto, ribadito che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 investe il giudizio dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito vantato dall'amministrazione (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023, Rv. 666803 - 01), senza che tale accertamento possa essere pregiudicato ovvero ostacolato dalla omessa rituale notifica ovvero dalla omessa impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto (avente natura paritetica e sostanzialmente ricognitiva del diritto di credito) con cui venga disposta la revoca del contributo concesso.
Se, quindi, a fondamento dell'opposizione è vantato un diritto soggettivo, nei poteri del giudice dell'opposizione rientra, “quale mezzo al fine della tutela dei diritti [dell'opponente], l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi posti a base della pretesa” della P.A. (Sez. U, Sentenza n.
5811 del 23/11/1985, Rv. 442998 - 01).
In applicazione di questi princìpi, ed in fattispecie simile, la Suprema Corte ha già ritenuto che nel caso di opposizione proposta avverso un'ingiunzione ex r.d. 639/1910, emessa per ottenere la restituzione di un pagamento che la p.a. assume essere avvenuto indebitamente, “l'Amministrazione esercita una
- 4 - domanda volta alla conferma del diritto di recupero azionato con l'atto impositivo, rispetto alla quale non è pregiudiziale l'impugnazione del provvedimento di autoannullamento” del pagamento che si assume indebito
(Sez. U, Ordinanza n. 27466 del 29/12/2016, in motivazione). Da tali principi discende che l'omessa rituale notifica del provvedimento di revoca non può pregiudicare l'accertamento, nella presente sede giudiziale, del diritto di credito vantato dalla con l'impugnata ingiunzione di Controparte_1 pagamento.
Il motivo proposto dall'opponente e fondato sulla omessa rituale notifica del decreto di revoca va, dunque, rigettato, non configurandosi, nel caso di specie
(ed a differenza di quanto accade in caso di accertamento di crediti di natura fiscale), una invalidità derivata per omessa notifica dell'atto prodromico. Ad ogni modo, ciò posto in linea teorica, avendo accertato che la CP_1 ha ritualmente notificato gli atti inerenti alla procedura di revoca, le
[...] doglianze mosse sul punto dall'opponente sono infondate.
Quanto alla motivazione la giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione ha chiarito che, oltre che in generale per gli atti amministrativi, in particolare in relazione sia alla ingiunzione ex R.D. 1910/639, sia alla ingiunzione fiscale, sia alla ordinanza ingiunzione di sanzioni amministrative, è consentita la motivazione per relationem, essendo sufficiente che l'atto contenga elementi tali da porre l'ingiunto in grado di conoscere, oltre che l'ammontare del pagamento richiesto, la causale della richiesta di pagamento, e, cioè, gli elementi essenziali della pretesa che pongano il soggetto in condizione di contestare la validità della pretesa sia nell' an che nel quantum. Si veda in particolare Cassazione S.U. n. 2874/1998 secondo la quale, in relazione alla ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 1910/639, è sufficientemente che la motivazione contenga gli elementi necessari per porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni (vedi anche Cass. 3189/85). Anche il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato per relationem non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati, essendo sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato (ex mulits Cass. 18490/2014; 17104/2009).
Orbene, l'ingiunzione di pagamento de qua è adeguatamente motivata. Essa ha ad oggetto la revoca del finanziamento concesso, espressamente indicato, ai sensi degli artt 15 e 11 (punti 3,4,5) del contratto sottoscritto dalle parti
- 5 - procedendo alla quantificazione delle somme dovute per sorta capitale ed interessi. La motivazione per relationem ha comunque posto l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale rispettando i principi giurisprudenziali sopra citati, tanto che l'ingiunto ha proposto una valida e tempestiva opposizione incardinando il presente giudizio.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/22, e ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento opposta;
b) Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 12.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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