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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10612 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20570/2025
Il Giudice LA Msi, all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
BE SS e FA FA
opponente contro
Controparte_1
opposto contumace
OGGETTO: opposizione atto di precetto
Conclusioni
Per la parte opponente: “in via d'urgenza, con decreto inaudita altera parte, ovvero con ordinanza ex art. 625 c.p.c.,ovvero ancora previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e per la discussione, sospendere l'esecutività del precetto nonché della instauranda procedura esecutiva;
- nel merito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e per la discussione, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità, nullità, invalidità e/o l'inefficacia del precetto opposto e/o dell'azione avversa;
- condannare l' per responsabilità CP_1
aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., a corrispondere alla Parte_1 l'importo di € 10.000,00 ovvero quello ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, onorari e contributo unificato del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le circostanze di fatto e la vicenda processuale
1.1. Con le sentenze n. 414/2017 del 18.1.2017 del Tribunale di Roma, sezione lavoro e n. 2359/2020 del 3.11.2020 della Corte d'appello di Roma, CP_ sezione lavoro, ST GA s è stata condannata al pagamento, in favore dell' , di spese processuali per un totale di euro 6.218,62 (doc. CP_1
1,2 ric.).
Con comunicazione email in data 11 aprile 2025 l' ha richiesto alla CP_1
la predetta somma (“…con riferimento alla vertenza in Parte_1
oggetto, vorrà cortesemente intervenire presso la Sua assistita al fine di provvedere al pagamento delle spese statuite con Sentenza n. 414/2017 dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa F. Giacomini e con
Sentenza n. 2359/2020 dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro,
Pres. Dott.ssa M.R. Marasco. L'importo così come liquidato in sentenza, pari ad € 2.100,00 per spese di lite per il primo grado e € 3.307,50 per spese di lite per il secondo grado, oltre a € 811,12 per spese generali per un totale di € 6.218,62 dovrà essere effettuato tramite accredito su Conto
Corrente intestato a ” – doc. 3 ric.) CP_3
In data 14 aprile 2025 la ha provveduto al versamento Parte_1
integrale della somma richiesta, con le modalità indicate dall' , CP_1
dandone contestuale comunicazione all'istituto (doc. 4, 5, 5bis ric.)
Pag. 2 di 5 Tuttavia, in data 22 maggio 2025, l' ha notificato alla ST GA CP_1
s,r.l. atto di precetto avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria, oltre spese di precetto (doc. 6 ric.).
Con ulteriori comunicazioni del 22 e del 28 maggio 2025 ST GA s,r.l. ha ribadito di aver già versato la somma e invitato l' a revocare o CP_1
rinunciare immediatamente al precetto, senza riscontro.
1.2 Con il ricorso in opposizione, la società ha contestato la pretesa dell' , concludendo come sopra. CP_1
Con decreto del 12.07.2025 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione e fissando l'udienza odierna di discussione.
L' è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata quindi discussa e decisa.
2. La fondatezza dell'opposizione
L'opposizione è fondata.
Come rilevato, nell'ambito delle sentenze menzionate la ST GA s,r.l.
è stata condannata al pagamento della somma totale di euro 6.218,62 a titolo di spese processuali, somma che effettivamente è stata versata in data
14.04.2025.
Appare dunque infondata la pretesa avanzata da parte dell' con l'atto CP_1
di precetto notificato in data 22 maggio 2025.
3.Le spese processuali
3.1. In ragione della soccombenza, la parte opposta va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura e della complessità della controversia, dei valori medi delle tabelle allegate al
Pag. 3 di 5 predetto decreto, con riferimento alle fase di studio della controversia, alla fase introduttiva e decisoria del giudizio.
3.2. In merito alla presunta responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., occorre tenere presente che: “In tema di spese giudiziali civili, la facoltà concessa al giudice dall'art. 96, comma 1, c.p.c. di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo”(Cass. civ. n.
35188/2023): pertanto, “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”
(Cass. civ. n. 15175/2023).
Nel caso di specie non sono stati offerti elementi sufficienti a determinare tipologia e misura del danno asseritamente derivato dalla proposizione dell'atto di precetto e dalla sua successiva notifica e, quindi, la richiesta non può trovare accoglimento.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
- dichiara non dovute da ST GA s,r.l. le somme richieste nell'ambito dell'atto di precetto notificato in data 22.05.2025;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.848,40, di cui € 632,40 per spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
23.10.2025 Il Giudice
LA AS
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20570/2025
Il Giudice LA Msi, all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
BE SS e FA FA
opponente contro
Controparte_1
opposto contumace
OGGETTO: opposizione atto di precetto
Conclusioni
Per la parte opponente: “in via d'urgenza, con decreto inaudita altera parte, ovvero con ordinanza ex art. 625 c.p.c.,ovvero ancora previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e per la discussione, sospendere l'esecutività del precetto nonché della instauranda procedura esecutiva;
- nel merito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e per la discussione, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la illegittimità, nullità, invalidità e/o l'inefficacia del precetto opposto e/o dell'azione avversa;
- condannare l' per responsabilità CP_1
aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., a corrispondere alla Parte_1 l'importo di € 10.000,00 ovvero quello ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, onorari e contributo unificato del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le circostanze di fatto e la vicenda processuale
1.1. Con le sentenze n. 414/2017 del 18.1.2017 del Tribunale di Roma, sezione lavoro e n. 2359/2020 del 3.11.2020 della Corte d'appello di Roma, CP_ sezione lavoro, ST GA s è stata condannata al pagamento, in favore dell' , di spese processuali per un totale di euro 6.218,62 (doc. CP_1
1,2 ric.).
Con comunicazione email in data 11 aprile 2025 l' ha richiesto alla CP_1
la predetta somma (“…con riferimento alla vertenza in Parte_1
oggetto, vorrà cortesemente intervenire presso la Sua assistita al fine di provvedere al pagamento delle spese statuite con Sentenza n. 414/2017 dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa F. Giacomini e con
Sentenza n. 2359/2020 dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro,
Pres. Dott.ssa M.R. Marasco. L'importo così come liquidato in sentenza, pari ad € 2.100,00 per spese di lite per il primo grado e € 3.307,50 per spese di lite per il secondo grado, oltre a € 811,12 per spese generali per un totale di € 6.218,62 dovrà essere effettuato tramite accredito su Conto
Corrente intestato a ” – doc. 3 ric.) CP_3
In data 14 aprile 2025 la ha provveduto al versamento Parte_1
integrale della somma richiesta, con le modalità indicate dall' , CP_1
dandone contestuale comunicazione all'istituto (doc. 4, 5, 5bis ric.)
Pag. 2 di 5 Tuttavia, in data 22 maggio 2025, l' ha notificato alla ST GA CP_1
s,r.l. atto di precetto avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria, oltre spese di precetto (doc. 6 ric.).
Con ulteriori comunicazioni del 22 e del 28 maggio 2025 ST GA s,r.l. ha ribadito di aver già versato la somma e invitato l' a revocare o CP_1
rinunciare immediatamente al precetto, senza riscontro.
1.2 Con il ricorso in opposizione, la società ha contestato la pretesa dell' , concludendo come sopra. CP_1
Con decreto del 12.07.2025 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione e fissando l'udienza odierna di discussione.
L' è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata quindi discussa e decisa.
2. La fondatezza dell'opposizione
L'opposizione è fondata.
Come rilevato, nell'ambito delle sentenze menzionate la ST GA s,r.l.
è stata condannata al pagamento della somma totale di euro 6.218,62 a titolo di spese processuali, somma che effettivamente è stata versata in data
14.04.2025.
Appare dunque infondata la pretesa avanzata da parte dell' con l'atto CP_1
di precetto notificato in data 22 maggio 2025.
3.Le spese processuali
3.1. In ragione della soccombenza, la parte opposta va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura e della complessità della controversia, dei valori medi delle tabelle allegate al
Pag. 3 di 5 predetto decreto, con riferimento alle fase di studio della controversia, alla fase introduttiva e decisoria del giudizio.
3.2. In merito alla presunta responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., occorre tenere presente che: “In tema di spese giudiziali civili, la facoltà concessa al giudice dall'art. 96, comma 1, c.p.c. di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo”(Cass. civ. n.
35188/2023): pertanto, “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”
(Cass. civ. n. 15175/2023).
Nel caso di specie non sono stati offerti elementi sufficienti a determinare tipologia e misura del danno asseritamente derivato dalla proposizione dell'atto di precetto e dalla sua successiva notifica e, quindi, la richiesta non può trovare accoglimento.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
- dichiara non dovute da ST GA s,r.l. le somme richieste nell'ambito dell'atto di precetto notificato in data 22.05.2025;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.848,40, di cui € 632,40 per spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
23.10.2025 Il Giudice
LA AS
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