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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20038 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(12/06/1965), rappresentato e difeso dall'avv. Del Papa Gianluca per procura Parte_1 in atti;
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. De Ruvo Gaetano, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 il ricorrente ha impugnato con ATP la determinazione CP_2 del 14.12.2022 con la quale veniva respinta la domanda presentata dall'istante e volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 222/1984, sul presupposto dell'insussistenza del requisito sanitario. Contestate anche le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex lege per il riconoscimento del suddetto beneficio, ha chiesto in questa accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 222/1984. Si costituiva in giudizio l contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il CP_2 rigetto dello stesso. Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati decideva la causa con sentenza contestuale. La domanda è infondata.
***** Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 17.02.2025), emerge che “il quadro patologico in capo al Sig. , seppur renda certamente più complessa l'esecuzione di una qualsiasi mansione, in Pt_1 particolare di quelle caratterizzate da elevato sforzo fisico o di minuta precisione, non va comunque ad inficiare in maniera rilevante le complessive sue attitudini lavorative a meno di un terzo” ed ha pertanto concluso che: “In definitiva, non è possibile corrispondere alla Ricorrente il beneficio richiesto (assegno ordinario di invalidità), in quanto non risultavano soddisfatti alla data della domanda amministrativa, né lo risultano attualmente, i requisiti medico-legali dettati dall'art. 1 della Legge 222/84 e cioè la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini”. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi con la conseguenza che deve dichiararsi l'insussistenza in capo al ricorrente di requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 222/1984. Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, comma 11, D.L. 269/2003, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e per l'effetto accerta e dichiara la l'insussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n. 222/19844, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio;
2) pone definitivamente a carico dell le spese dell' liquidate come da separato decreto;
CP_2 CP_3
3) spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Roma, 20/03/2025. Il Giudice del Lavoro Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato fuori udienza la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20038 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(12/06/1965), rappresentato e difeso dall'avv. Del Papa Gianluca per procura Parte_1 in atti;
(RICORRENTE)
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. De Ruvo Gaetano, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 il ricorrente ha impugnato con ATP la determinazione CP_2 del 14.12.2022 con la quale veniva respinta la domanda presentata dall'istante e volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 L. n. 222/1984, sul presupposto dell'insussistenza del requisito sanitario. Contestate anche le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari previsti ex lege per il riconoscimento del suddetto beneficio, ha chiesto in questa accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 222/1984. Si costituiva in giudizio l contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il CP_2 rigetto dello stesso. Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati decideva la causa con sentenza contestuale. La domanda è infondata.
***** Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 17.02.2025), emerge che “il quadro patologico in capo al Sig. , seppur renda certamente più complessa l'esecuzione di una qualsiasi mansione, in Pt_1 particolare di quelle caratterizzate da elevato sforzo fisico o di minuta precisione, non va comunque ad inficiare in maniera rilevante le complessive sue attitudini lavorative a meno di un terzo” ed ha pertanto concluso che: “In definitiva, non è possibile corrispondere alla Ricorrente il beneficio richiesto (assegno ordinario di invalidità), in quanto non risultavano soddisfatti alla data della domanda amministrativa, né lo risultano attualmente, i requisiti medico-legali dettati dall'art. 1 della Legge 222/84 e cioè la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini”. Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi con la conseguenza che deve dichiararsi l'insussistenza in capo al ricorrente di requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 222/1984. Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, comma 11, D.L. 269/2003, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e per l'effetto accerta e dichiara la l'insussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n. 222/19844, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio;
2) pone definitivamente a carico dell le spese dell' liquidate come da separato decreto;
CP_2 CP_3
3) spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Roma, 20/03/2025. Il Giudice del Lavoro Paolo Mormile
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.