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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3233-2024 promossa da:
– rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Malandrino;
Parte_1
contro
- rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Ferri e Davide Maggiore;
Controparte_1
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il signor con ricorso del 12-07-2024, affermava che, quale iscritto al Partito Parte_1
Democratico presso la Federazione Provinciale di Taranto, si candidava alle elezioni amministrative del 12.06.2022 per la carica di consigliere comunale della città di Taranto risultando primo dei non eletti nella lisa del proprio partito.
Viceversa, risultava eletto, fra gli altri, sempre nella stessa lista, il signor . Controparte_1
Questi, aggiungeva il ricorrente, risultava già eletto consigliere regionale alle elezioni regionali per la
Puglia, tenutesi il venti ed il ventuno settembre 2020.
Senonché, sosteneva la difesa ricorrente, lo Statuto regionale del prevede all'art. Controparte_2
31 comma 5 che “Gli iscritti al non possono far parte Controparte_3
pagina 1 di 4 contemporaneamente di più di un'Assemblea elettiva e di un organo esecutivo del governo locale, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte…”.
Alla stregua di questa disposizione statutaria, opinava, il avrebbe dovuto esprimere la sua CP_4
opzione rinunziando ad una di esse.
Invano, anche con racc. 1 del 29.01.2024, veniva sollecitato ad effettuare la scelta.
Il ricorrente precisava di essere titolare della legittima aspettativa a poter ricoprire la carica di
Consigliere Comunale presso l'Assise Jonica anche perché, secondo l'id quod plerumque accidit
l'eletto nella scelta tra due cariche si orienta verso quella maggiore, nella fattispecie quella di
Consigliere Regionale della Puglia.
Di qui la domanda tesa ad ottenere che il giudice adito fissi un termine entro il quale il CP_1
eserciti la scelta tra i due incarichi elettivi ai quali è stato chiamato, alla stregua della norma dello statuto regionale e nazionale del , rispettivamente agli artt. 31 comma 5 e 28 Controparte_2
comma 5, che stabiliscono la non cumulabilità tra le due cariche elettive in parola, e tanto ai sensi dell'art. 1183 c.c.
LA DIFESA RESISTENTE
Il costituendosi affermava che dopo essere risultato eletto alle elezioni regionali su CP_1
indicazione del prendeva parte con successo alle ricordate elezioni comunali. Controparte_2
Aggiungeva che nel corso del 2023 formalizzava la sua richiesta di cancellazione dalla sua iscrizione al
, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Controparte_2
Sosteneva in via pregiudiziale l'improponibilità della domanda perché, deferita ogni controversia davanti alla commissione di garanzia dei coordinamenti cittadini, dei coordinamenti provinciali e del coordinamento regionale, alla stregua degli art. 37 e art. 41 dello statuto regionale, che così infatti recita “ogni iscritto o elettore del partito democratico, che ne ha l'interesse, ha l'obbligo di devolvere ogni controversia alla preventiva decisione degli organi di giustizia interna”.
Pertanto il G.O. doveva ritenersi sfornito di giurisdizione o competenza in favore degli organi interni del partito che fungono, di fatto, da arbitri (irrituali) della controversia;
peraltro il ricorrente avrebbe dovuto proporre ai sensi dell'art. 48 dello statuto nazionale entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso;
termine da tempo inutilmente decorso se si considera che le elezioni comunali risalgono al 2022.
Contestava in secondo luogo che il ricorrente fosse titolare di una situazione soggettiva tutelabile, per aver lui stesso ammesso di essere titolare di una mera aspettativa di fatto a subentrare nella carica di pagina 2 di 4 consigliere comunale, soltanto laddove il resistente, senza che vi fosse un obbligo come preteso dal ricorrente, avesse optato per quella di consigliere regionale in luogo di quella comunale.
D'altro canto, opinava la difesa resistente, doveva ritenersi che il , non risultando più CP_1 iscritto al partito dall'01.01.2024, comunque non poteva essere più ritenuto obbligato in base alle norme statutarie evocate in ricorso.
Senza contare, argomentava ancora la difesa resistente, che nessuna norma statutaria prevedeva la revoca della carica di consigliere comunale o regionale o, l'obbligo di scelta, anche perché, se così fosse stato, la disposizione contrattuale sarebbe stata in conflitto con la disciplina di cui all'art. 65 del
D.Lvo 267/00 laddove contempla la tassatività delle incompatibilità alle cariche elettive comunali e regionali;
e poi, al più sarebbe potuta seguire, per la violazione del divieto di cumulo delle cariche,
l'esercizio dell'azione disciplinare secondo quanto previsto dagli artt. 48 e 49 dello statuto nazionale, giammai l'obbligo di effettuare la scelta tra le due cariche. Potevano quindi al più applicarsi le seguenti sanzioni: il richiamo scritto, la sospensione o revoca degli incarichi svolti all'interno del partito, la sospensione dal partito per un periodo da un mese a due anni, la cancellazione dall'anagrafe degli iscritti e dall'albo degli elettori.
Concludeva per il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Integrate le difese, all'udienza del 12-02-2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 terdecies – sexies ultimo comma.
MOTIVAZIONE
L'INESISTENZA DI UN OBBLIGO ALLA SCELTA FRA CONSIGLIERE REGIONALE E
CONSIGLIERE COMUNALE
La domanda proposta dal ricorrente tende ad ottenere che ai sensi dell'art. 1183 c.c. il giudice fissi un termine al resistente per decidere se optare per la carica di consigliere regionale ovvero per quella di consigliere comunale, in modo da consentire al primo di aspirare a subentrare quale primo dei non eletti della ricordata lista nella competizione elettorale comunale.
Senonché, come osservava la difesa resistente, sebbene si possa ricavare dalle norme statutarie ricordate un obbligo in capo all'iscritto al partito di effettuare la scelta tra le due cariche, per non incorrere nell'illecito del loro vieto cumulo, deve escludersi che un siffatto obbligo, proprio dell'ordinamento secondo cui si è organizzato il partito cui appartengono le parti, possa assurgere pagina 3 di 4 anche per l'ordinamento generale ad un obbligo giuridico di rinunziare ad una delle cariche, sotto pena della sua coercizione qualora non dovesse seguire l'adempimento spontaneo.
Nell'ordinamento generale il mantenimento della carica di consigliere nei due organi territoriali configura, infatti, un diritto soggettivo pubblico intangibile sotto questo profilo, posto che non ricorre neanche uno dei casi tassativi di incompatibilità.
La violazione dell'ordinamento particolare quale dettato dallo statuto regionale e nazionale consumata potrà essere al più foriera dell'applicazione delle sanzioni ivi contemplate, finanche la più grave ipotizzabile, ma non di certo l'obbligo di rinunziare alla carica pubblica.
La tutela ex art. 1183 c.c. non può allora trovare proprio applicazione perché manca a monte un obbligo di fare, ossia la scelta tra le due cariche, per le ragioni ricordate, che possa poi essere suscettibile - una volta divenuta esigibile la prestazione di fare, magari con fissazione giudiziale del termine ex art. 1183
- di esecuzione in forma specifica per il caso di inadempimento.
Questa è la ragione più liquida, tra le diverse prospettate dalla difesa resistente, che ex se giustifica il rigetto della domanda.
La domanda, dunque, non può essere accolta e le spese del giudizio seguono giocoforza la soccombenza del ricorrente;
le spese si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta dal signor con ricorso del 12-07-2024, nei Parte_1
confronti del signor così provvede: Controparte_1
Rigetta la domanda e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sopportate dal resistente, che si liquidano, con distrazione in favore dei suoi difensori, in solido, che ne avanzavano espressa richiesta, in euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 07-04-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3233-2024 promossa da:
– rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Malandrino;
Parte_1
contro
- rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Ferri e Davide Maggiore;
Controparte_1
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il signor con ricorso del 12-07-2024, affermava che, quale iscritto al Partito Parte_1
Democratico presso la Federazione Provinciale di Taranto, si candidava alle elezioni amministrative del 12.06.2022 per la carica di consigliere comunale della città di Taranto risultando primo dei non eletti nella lisa del proprio partito.
Viceversa, risultava eletto, fra gli altri, sempre nella stessa lista, il signor . Controparte_1
Questi, aggiungeva il ricorrente, risultava già eletto consigliere regionale alle elezioni regionali per la
Puglia, tenutesi il venti ed il ventuno settembre 2020.
Senonché, sosteneva la difesa ricorrente, lo Statuto regionale del prevede all'art. Controparte_2
31 comma 5 che “Gli iscritti al non possono far parte Controparte_3
pagina 1 di 4 contemporaneamente di più di un'Assemblea elettiva e di un organo esecutivo del governo locale, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte…”.
Alla stregua di questa disposizione statutaria, opinava, il avrebbe dovuto esprimere la sua CP_4
opzione rinunziando ad una di esse.
Invano, anche con racc. 1 del 29.01.2024, veniva sollecitato ad effettuare la scelta.
Il ricorrente precisava di essere titolare della legittima aspettativa a poter ricoprire la carica di
Consigliere Comunale presso l'Assise Jonica anche perché, secondo l'id quod plerumque accidit
l'eletto nella scelta tra due cariche si orienta verso quella maggiore, nella fattispecie quella di
Consigliere Regionale della Puglia.
Di qui la domanda tesa ad ottenere che il giudice adito fissi un termine entro il quale il CP_1
eserciti la scelta tra i due incarichi elettivi ai quali è stato chiamato, alla stregua della norma dello statuto regionale e nazionale del , rispettivamente agli artt. 31 comma 5 e 28 Controparte_2
comma 5, che stabiliscono la non cumulabilità tra le due cariche elettive in parola, e tanto ai sensi dell'art. 1183 c.c.
LA DIFESA RESISTENTE
Il costituendosi affermava che dopo essere risultato eletto alle elezioni regionali su CP_1
indicazione del prendeva parte con successo alle ricordate elezioni comunali. Controparte_2
Aggiungeva che nel corso del 2023 formalizzava la sua richiesta di cancellazione dalla sua iscrizione al
, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Controparte_2
Sosteneva in via pregiudiziale l'improponibilità della domanda perché, deferita ogni controversia davanti alla commissione di garanzia dei coordinamenti cittadini, dei coordinamenti provinciali e del coordinamento regionale, alla stregua degli art. 37 e art. 41 dello statuto regionale, che così infatti recita “ogni iscritto o elettore del partito democratico, che ne ha l'interesse, ha l'obbligo di devolvere ogni controversia alla preventiva decisione degli organi di giustizia interna”.
Pertanto il G.O. doveva ritenersi sfornito di giurisdizione o competenza in favore degli organi interni del partito che fungono, di fatto, da arbitri (irrituali) della controversia;
peraltro il ricorrente avrebbe dovuto proporre ai sensi dell'art. 48 dello statuto nazionale entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso;
termine da tempo inutilmente decorso se si considera che le elezioni comunali risalgono al 2022.
Contestava in secondo luogo che il ricorrente fosse titolare di una situazione soggettiva tutelabile, per aver lui stesso ammesso di essere titolare di una mera aspettativa di fatto a subentrare nella carica di pagina 2 di 4 consigliere comunale, soltanto laddove il resistente, senza che vi fosse un obbligo come preteso dal ricorrente, avesse optato per quella di consigliere regionale in luogo di quella comunale.
D'altro canto, opinava la difesa resistente, doveva ritenersi che il , non risultando più CP_1 iscritto al partito dall'01.01.2024, comunque non poteva essere più ritenuto obbligato in base alle norme statutarie evocate in ricorso.
Senza contare, argomentava ancora la difesa resistente, che nessuna norma statutaria prevedeva la revoca della carica di consigliere comunale o regionale o, l'obbligo di scelta, anche perché, se così fosse stato, la disposizione contrattuale sarebbe stata in conflitto con la disciplina di cui all'art. 65 del
D.Lvo 267/00 laddove contempla la tassatività delle incompatibilità alle cariche elettive comunali e regionali;
e poi, al più sarebbe potuta seguire, per la violazione del divieto di cumulo delle cariche,
l'esercizio dell'azione disciplinare secondo quanto previsto dagli artt. 48 e 49 dello statuto nazionale, giammai l'obbligo di effettuare la scelta tra le due cariche. Potevano quindi al più applicarsi le seguenti sanzioni: il richiamo scritto, la sospensione o revoca degli incarichi svolti all'interno del partito, la sospensione dal partito per un periodo da un mese a due anni, la cancellazione dall'anagrafe degli iscritti e dall'albo degli elettori.
Concludeva per il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Integrate le difese, all'udienza del 12-02-2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 terdecies – sexies ultimo comma.
MOTIVAZIONE
L'INESISTENZA DI UN OBBLIGO ALLA SCELTA FRA CONSIGLIERE REGIONALE E
CONSIGLIERE COMUNALE
La domanda proposta dal ricorrente tende ad ottenere che ai sensi dell'art. 1183 c.c. il giudice fissi un termine al resistente per decidere se optare per la carica di consigliere regionale ovvero per quella di consigliere comunale, in modo da consentire al primo di aspirare a subentrare quale primo dei non eletti della ricordata lista nella competizione elettorale comunale.
Senonché, come osservava la difesa resistente, sebbene si possa ricavare dalle norme statutarie ricordate un obbligo in capo all'iscritto al partito di effettuare la scelta tra le due cariche, per non incorrere nell'illecito del loro vieto cumulo, deve escludersi che un siffatto obbligo, proprio dell'ordinamento secondo cui si è organizzato il partito cui appartengono le parti, possa assurgere pagina 3 di 4 anche per l'ordinamento generale ad un obbligo giuridico di rinunziare ad una delle cariche, sotto pena della sua coercizione qualora non dovesse seguire l'adempimento spontaneo.
Nell'ordinamento generale il mantenimento della carica di consigliere nei due organi territoriali configura, infatti, un diritto soggettivo pubblico intangibile sotto questo profilo, posto che non ricorre neanche uno dei casi tassativi di incompatibilità.
La violazione dell'ordinamento particolare quale dettato dallo statuto regionale e nazionale consumata potrà essere al più foriera dell'applicazione delle sanzioni ivi contemplate, finanche la più grave ipotizzabile, ma non di certo l'obbligo di rinunziare alla carica pubblica.
La tutela ex art. 1183 c.c. non può allora trovare proprio applicazione perché manca a monte un obbligo di fare, ossia la scelta tra le due cariche, per le ragioni ricordate, che possa poi essere suscettibile - una volta divenuta esigibile la prestazione di fare, magari con fissazione giudiziale del termine ex art. 1183
- di esecuzione in forma specifica per il caso di inadempimento.
Questa è la ragione più liquida, tra le diverse prospettate dalla difesa resistente, che ex se giustifica il rigetto della domanda.
La domanda, dunque, non può essere accolta e le spese del giudizio seguono giocoforza la soccombenza del ricorrente;
le spese si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta dal signor con ricorso del 12-07-2024, nei Parte_1
confronti del signor così provvede: Controparte_1
Rigetta la domanda e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sopportate dal resistente, che si liquidano, con distrazione in favore dei suoi difensori, in solido, che ne avanzavano espressa richiesta, in euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 07-04-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
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