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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO TO, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3614 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqua Triggiani
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: subordinazione – accertamento ispettivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2024, l' adiva Parte_1
l'intestato Tribunale del Lavoro, impugnando il verbale di accertamento e notificazione n. CP_ 2023001049/DDL del 26.5.2023, avente ad oggetto la verifica eseguita dall' sui rapporti di lavoro instaurati da essa istante con i soggetti denunciati quali dipendenti nel periodo
1.5.2018-31.3.2023.
La parte ricorrente contestava, in particolare, l'asserita sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con nel periodo compreso tra il 5.11.2019 ed il 18.4.2021, Parte_2 invocando, per l'effetto, l'annullamento del suddetto verbale nonché la condanna solidale delle parti originariamente convenute alla restituzione della somma (già versata) di euro
7.778,08, quale pretesa dall'Istituto previdenziale a titolo di contributi e relative somme aggiuntive. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' l' Controparte_2
(d'ora innanzi anche solo nonché la
[...] CP_3 Controparte_4
, resistendo, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
[...]
In particolare, l' eccepiva l'inammissibilità dell'azione esperita dall'Associazione, non CP_3 essendo stata ancora emessa alcuna ordinanza-ingiunzione.
La eccepiva, altresì, il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva.
Con sentenza parziale n. 3555/2024, pronunciata all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, il
Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell' e della CP_3 [...]
, compensando le spese di lite e disponendo con separata ordinanza in Controparte_4
CP_ ordine alla prosecuzione del giudizio nei confronti dell'
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 14965/2012, nonché Cass. n. 22862/2010 e Cass. n. 12108/2010, in conformità a Cass. n. 19762/2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento CP_ dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed a tal fine giova puntualizzare che detti verbali “fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il
2 valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252/2024).
2.2. Tanto esposto in via di premessa, occorre riportare le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001049/DDL, redatto in data 26.5.2023 dai Funzionari di CP_ vigilanza in servizio presso la Sede di e sul quale pacificamente riposa la pretesa CP_2 contributiva fatta valere dall'Istituto.
Ed invero, con il verbale innanzi indicato si concludevano gli accertamenti iniziati in data
17.2.2023 nei confronti della ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in al viale Luigi Pinto n. 89. CP_2
Più in dettaglio, i Funzionari ispettivi – all'esito di un accesso eseguito il 17.2.2023, nel corso del quale venivano identificate le persone ivi rinvenute intente al lavoro (segnatamente,
e – appuravano Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 preliminarmente che i locali di detta Associazione erano condivisi con il Sindacato Dirigenti
Scuola Di.S. Conf., avente il medesimo legale rappresentante ( ). Persona_2
CP_ Dall'esame dei dati presenti negli archivi dell' del Ministero del Lavoro, della
C.C.I.A.A. e dell'Agenzia delle Entrate, nonché dalle dichiarazioni acquisite e dalla documentazione esibita nel corso dell'accertamento, emergeva che l'attività dell' Parte_1 consisteva nella organizzazione di corsi di formazione, prevalentemente su piattaforme informatiche, rivolte principalmente ai Dirigenti Scolastici.
Secondo quanto riferito dagli Ispettori, “il soggetto ispezionato si avvale, per l'attività propriamente formativa, di diversi collaboratori quasi tutti provenienti dal mondo della scuola (dirigenti scolastici e docenti) e di qualche libero professionista (per esempio avvocati), che prestano la loro opera, dietro compenso, in modo occasionale”, con la precisazione che “L'aspetto organizzativo, la programmazione, la pubblicizzazione ed il contatto con le scuole invece, sono curati dalla sig.ra , Dirigente Persona_3
Scolastica in distacco sindacale, come dalla stessa dichiarato”, mentre, “Per l'attività di carattere amministrativo l' risulta essersi avvalsa di un unico dipendente, sig. Parte_1
(C.F. , in qualità di addetto alle mansioni di Parte_2 C.F._1 segreteria” (così, a pag. 4 del verbale).
I Funzionari accertavano, quindi, che aveva prestato, in forma irregolare, Parte_2 attività lavorativa per l' nel periodo dal 5.11.2019 al 18.4.2021, Parte_1 occupandosi di attività amministrativa e di segreteria.
Gli elementi di fatto a tal uopo valorizzati possono così riassumersi:
3 a) la dichiarazione resa dal dipendente su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro intercorso con la “corroborata dall'esibizione di copie di istruzioni impartite dall'Ente Pt_1
(comprensive di password e firma digitale) e relativi appunti presi dal dipendente, nonché da comunicazioni contenenti adempimenti lavorativi e/o indicazioni sull'attività da effettuare di volta in volta per il tramite di mail”;
b) la presenza di sul luogo di lavoro in data 3.6.2020, “in occasione di un Parte_2 tentativo di furto avvenuto presso i locali in cui insistono per la loro natura promiscua sia
l' e sia , così come da denuncia sporta Parte_1 Parte_3 presso la Questura di e acquisita agli atti d'ufficio”; CP_2
c) la presenza di costui sul luogo di lavoro, nel periodo di irregolare impiego, riscontrata con testimonianza acquisita da un collaboratore operante presso il Sindacato Dirigenti Scuola;
d) il possesso, da parte del lavoratore, delle chiavi dei locali dell' per tutta la Parte_1 durata del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di siffatti elementi, veniva contestata la violazione dell'art. 1, comma 1180, della
L. 296/2006, laddove prescrive l'obbligo per il datore di lavoro che instauri un rapporto di lavoro subordinato di inviare la relativa comunicazione (contenente i dati del lavoratore, oltre che quelli del rapporto di lavoro) entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Il rapporto in questione veniva, quindi, ricostruito mediante inquadramento di Parte_2 nella qualifica di impiegato, livello V del C.C.N.L. per i dipendenti delle Associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario part-time orizzontale al 50%, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, delle dichiarazioni rese dal predetto lavoratore in ordine all'attività prestata in egual misura per l'Associazione e per il Sindacato Dirigenti Scuola.
Dopo aver analizzato, poi, la frazione di rapporto di lavoro regolarizzato instaurato dall' , i Funzionari rilevavano le seguenti irregolarità: - a fronte Parte_4 della formale denuncia di un rapporto di lavoro con decorrenza dal 19.4.2021 al 27.4.2021, emergeva la copertura contributiva di sole due giornate, con cinque giorni di assenza non retribuita (dal 21 al 27 aprile), in relazione ai quali il datore di lavoro non aveva fornito alcuna giustificazione;
- il rapporto di lavoro era cessato per “mancato superamento di prova”, senza che, tuttavia, fosse stato stipulato in forma scritta alcun patto di prova.
Sulla scorta di siffatti rilievi, l' previdenziale addebitava all' l'importo CP_7 Parte_1 complessivo di euro 7.894,93, di cui euro 4.870,16 a titolo di contributi ed euro 3.024,77 a titolo di somme aggiuntive.
4 2.3. Tali essendo le risultanze dell'accertamento ispettivo, non si ravvisano nella fattispecie CP_ elementi idonei ad asseverare la prospettazione compiuta dall' circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'Associazione ricorrente e nel periodo Parte_2 dal 5.11.2019 al 18.4.2021.
Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, insegna che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, cfr. Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; 9 gennaio
2001, n. 224; 29 novembre 2002, n. 16697; 1 marzo 2001, n. 2970).
Viene però precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).
In particolare, è stato enunciato il principio - che merita piena adesione - secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore
5 (vedi Cass. 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536; per tale ricostruzione, cfr.
Cass. 19 aprile 2010, n. 9251).
2.4. Ciò posto e passando ad esaminare le dichiarazioni raccolte in fase ispettiva, si osserva che - in disparte quelle di (dirigente scolastica in posizione di comando Persona_3 presso l'Associazione ricorrente) e (dipendente del Sindacato Dirigenti Controparte_6
Scuola), invero inconferenti ai fini della decisione -, gli unici elementi sui quali poggia l'addebito contributivo risiedono nelle dichiarazioni rilasciate da e dallo stesso Persona_4
. Parte_2
Più in dettaglio, la predetta dopo aver riferito di aver prestato, insieme alla collega Per_4
, “attività amministrativa per il sindacato Dirigenti scuola di ”, Persona_1 CP_2 nel periodo “da giugno 2020 fino a fine agosto (il 31) 2021”, così si esprimeva in ordine alle mansioni di “Ricordo che c'era anche un altro ragazzo ( Parte_2 Parte_2
che non so bene di cosa si occupasse;
posso solo dire che io e ci
[...] Per_1 occupavamo di tutta la parte sindacale mentre lui curava piccoli dettagli organizzativi e preparatori per le riunioni oppure si recava in posta”.
Dal canto suo, rendeva agli Ispettori una dichiarazione del seguente tenore: “Sono Parte_2 stato assunto o meglio ho lavorato dal 5 novembre 2019 per il Preside Persona_2 il quale rivestiva contemporaneamente sia la qualifica di Presidente del sindacato “Dirigenti
Scuola” e sia dell'ente di formazione “ con sede in Via Luigi Pinto, il Parte_1 numero civico non lo ricordo qui a forse 87 – 89. Ho prestato la mia attività CP_2 lavorativa sia per il sindacato e sia per l'ente di formazione ed in particolare Pt_1 osservavo il seguente orario: - il martedì ed il giovedì dalle 8 alle 14.00 - il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 8 alle 13.00 nonché dalle 15 alle 19.00 Mi occupavo in particolare di gestire
l'agenda del Presidente, ordinare e conteggiare i tabulati inviati dal MEF, ordinare le pratiche dei ricorsi degli iscritti al sindacato, organizzare le disposizioni pratiche degli incontri direttivi di entrambi gli enti;
gestione della pagina facebook del sindacato, delle grafiche e di tutte le altre attività varie di segreteria. Io lavoravo e svolgevo tutte le attività appena descritte sia per l'ente sindacale e sia per l'associazione culturale perché entrambe insistono negli stessi uffici lì in via Luigi Pinto. Dal 5/11/2019 ho lavorato ininterrottamente fino a fine aprile 2021 data del mio effettivo licenziamento. Non mi sono mai assentato in questo periodo ad eccezione dei mesi del primo lock down cioè da marzo a maggio 2020 e poi per le ferie che erano ad agosto (3 settimane). Oltre a me nella sede di via Luigi Pinto lavoravano il Presidente, la preside che è in distacco sindacale da Persona_1
Como e la preside che è la Preside della Scuola Leopardi di S. Severo che ha Persona_4
6 lavorato solo un anno. Ricordo che durante il mio periodo di lavoro alle dipendenze di Per_2 mi sono trovato anche nella situazione di dover sventare un tentativo di furto presso i locali di via L. Pinto rilasciando poi apposita testimonianza al dirigente della squadra mobile intervenuta subito dopo la mia denuncia. Nella sede di via Luigi Pinto si tenevano anche riunioni sindacali e dei direttivi nazionali di entrambi gli enti. Sono sempre stato pagato ogni primo del mese dal fig. in contanti e la retribuzione era inizialmente di € 400 poi salita Per_2
a 600 € per i primi 6 mesi poi da tarda primavera 2020, cioè dopo il rientro dal primo lock down e fino alla cessazione € 700. Il sig. poi mi rilasciava una ricevuta per “rimborso Per_2 spese” ed ogni volta che mi pagava mi diceva che dal mese successivo mi avrebbe assunto con contratto perché difatti sapevo che non mi aveva regolarmente assunto se non nell'ultimo periodo. Difatti una volta firmato il contratto, il 19/04/2021 che ricordo perché mandai io la
PEC al consulente con il mio contratto, dopo pochi giorni fui licenziato con un pretesto perché svolsi un lavoro che mi aveva indicato la preside , che comunque era un mio Per_1 superiore, mentre non lo condivideva e la non prese le mie difese. In tutto il Per_2 Per_1 periodo, cioè i 18 mesi in cui anche se non regolarmente assunto ho lavorato lì in via Luigi
Pinto ho avuto anche le chiavi del locale dove hanno sedi i 2 enti;
infatti aprivo quasi sempre io. Sono quasi certo che l'impianto di videosorveglianza del laboratorio Diagnosys lì accanto mi abbia quasi sempre ripreso. Ricordo che in occasione della creazione del corso tramite google meet per i vincitori ed idonei del concorso dei dirigenti scolastici per il superamento dell'anno di prova organizzato e tenuto dalla il sindacato crebbe Parte_1 esponenzialmente perché passò dai 800 iscritti al doppio;
infatti quando iniziai a lavorare lì ci fu proprio questo raddoppio di iscrizioni. Dei formatori che collaboravano con la
ricordo e in particolare era il Parte_1 Per_5 Persona_6 Per_6 vicesegretario nazionale del sindacato;
ricordo che entrambi erano conosciuti per le loro competenze giuridiche. I formatori venivano pagati con F24 ma non so dirvi di più perché su questo aspetto non sono mai stato coinvolto. Altra relatrice che ricordo per la era Pt_1
”. Persona_7
Sennonchè, la dichiarazione da ultimo riportata non s'appalesa idonea a dimostrare, con sufficienti margini di precisione, la sussistenza dei principali indici della subordinazione, non essendovi prova che fosse assoggettato al potere direttivo, disciplinare e Parte_2 di controllo del Presidente dell'Associazione.
Né, d'altro canto, risulta che l'osservanza di un determinato orario di lavoro fosse stata imposta dal legale rappresentante dell'Ente.
7 Escusso in veste di testimone, il medesimo ha, peraltro, precisato la natura e la Parte_2 consistenza dell'attività espletata per conto dell' , riferendo di aver svolto “lavori Parte_1 base di segreteria, in particolare verifica delle e-mail, ausilio nell'attività di organizzazione degli incontri formativi, piccoli lavori grafici all'occorrenza”.
Il teste dichiarava, poi, di non essersi mai occupato dell'organizzazione degli eventi formativi indetti dall'Associazione e di essere intervenuto “solo per risolvere qualche problematica di carattere informatico, visto che gli eventi si svolgevano solo a distanza”.
Da ultimo, soggiungeva: “ADR: Preciso che, nell'arco della settimana, solo qualche volta, nei ritagli di tempo, mi occupavo dell'attività dell' mentre, nella restante Parte_1 parte delle giornate, mi occupavo dell'attività del Sindacato. E' capitato che, talvolta, mi sia occupato per l'80% dell'attività dell' , ad esempio quando c'erano molte iscrizioni a Pt_1 corsi formativi. Quindi, è capitato che per giornate intere mi sia occupato esclusivamente di
ADR: Complessivamente, nell'arco dei due anni in cui ho lavorato, sarà Parte_1 accaduto, facendo la proporzione, che per un paio di mesi abbia svolto attività solo per la
. ADR: Per quattro o cinque volte nell'arco di questi due anni mi sono occupato della Pt_1 ricezione dei moduli di iscrizione ai corsi organizzati dalla , della stampa e Pt_1 dell'archiviazione degli iscritti, delle tabelle multimediali con gli elenchi degli iscritti suddivisi per regione. L'attività che svolgevo nei ritagli di tempo per la era Parte_1 invece quella relativa al controllo delle mail o ai piccoli lavori grafici di cui prima ho parlato” (verbale di udienza del 26.2.2025).
Orbene, esaminando le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, quali evincibili dalla deposizione sopra trascritta, si traggono decisivi elementi a sostegno dell'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione, stante l'apporto meramente saltuario fornito dal lavoratore.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, è idoneo ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale” (Cass. Sez. Lav. n. 25204/2013; conf. Cass. Sez. Lav. n.
3912/2020).
La teste qualificatasi come dirigente scolastica in distacco presso il Persona_1
Sindacato Dirigenti Scuola “dal settembre 2019 fino al 31.8.2023”, nonché socia dell' ha, invece, riferito di aver visto “venire nella Parte_1 Parte_2
8 sede della Dirigenti Scuola insieme al padre, , il quale era un Dirigente Persona_8 in quiescenza, nonché socio della Dirigenti Scuola”, precisando che il predetto Parte_2
“si limitava ad accompagnare il padre nel Sindacato Dirigenti Scuola, ma non aveva incarichi” (verbale di udienza del 7.5.2025).
Di segno sostanzialmente conforme è la deposizione di , anch'ella dirigente Persona_4 scolastica in distacco presso il Sindacato Dirigenti Scuola, la quale ha dichiarato di aver visto più volte con il padre all'interno delle due Associazioni (i cui locali sono Parte_2 comunicanti) e di aver notato “qualche volta” il predetto “con il padre vicino alle Parte_2 cartelline relative agli eventi formativi, specie quando c'erano eventi da organizzare”, senza essere in grado di fornire ulteriori precisazioni di dettaglio (verbale di udienza del 2.7.2025).
, dal canto suo, ha dichiarato di aver più volte accompagnato il figlio nei Persona_8 locali dell' puntualizzando che costui aveva una propria postazione di Parte_1 lavoro.
Il predetto teste, tuttavia, non ha riferito alcunchè circa le mansioni prestate dal figlio, aggiungendo di non poter neppure escludere che egli lavorasse anche per l'Associazione
Dirigenti Scuola (verbale del 2.7.2025).
Prive d'ausilio s'appalesano, infine, le testimonianze di e Persona_3 [...]
. Testimone_1
Ed invero, la teste ha espressamente dichiarato di non conoscere Per_3 Parte_2
(verbale del 26.2.2025).
[...]
Il teste si è, invece, limitato ad affermare di averlo visto “una o due volte nella sede Per_6 della sita in alla via Luigi Pinto”, senza sapere “a quale titolo Parte_1 CP_2 fosse presente in Associazione” (verbale del 7.5.2025).
2.5. Ora, pur non potendosi escludere – alla stregua di quanto si evince dalle deposizioni passate in rassegna – che abbia frequentato i locali dell' Parte_2 Parte_1
svolgendo al suo interno anche sporadici compiti di carattere latamente
[...] amministrativo, non può, tuttavia, affermarsi che siffatta attività sia stata espletata secondo i rigidi canoni della subordinazione, non essendo emerso alcunchè – come anticipato – in ordine all'effettivo assoggettamento del prestatore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'asserito datore di lavoro.
Quanto precede rende, dunque, destituita di fondamento la pretesa contributiva avanzata CP_ dall' relativamente al periodo di lavoro non regolarizzato, di guisa che devono dichiararsi non dovute le somme pretese a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo dal
5.11.2019 al 18.4.2021.
9 2.6. A diverse conclusioni deve pervenirsi per quel che concerne gli addebiti elevati con riguardo al periodo di lavoro regolarizzato, non avendo parte ricorrente – attrice in senso formale, ma convenuta in senso sostanziale – sollevato alcuna contestazione specifica a fronte CP_ delle puntuali allegazioni esplicitate nella memoria di costituzione dell' (cfr., in particolare, punto 2, rubricato “Evasione contributiva per omissione di imponibile retributivo”, pagg. 7 e ss.).
Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, posto che – come detto – l' non ha preso posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella Parte_1
CP_ memoria dell' nella prima difesa utile, ossia nelle note di trattazione scritta depositate in data 3.10.2024 (in argomento, cfr. Cass. Sez. Lav. n. 31704/2019).
2.7. Deve, infine, dichiararsi l'improponibilità della residua domanda attorea finalizzata ad ottenere la restituzione della somma di euro 7.778,08, già corrisposta in favore dell'Istituto (si vedano le quietanze di versamento, doc. 9, fascicolo di parte ricorrente).
Difatti, siffatta domanda non è stata preceduta dalla presentazione di apposita domanda CP_ amministrativa, come correttamente eccepito dall' in conformità ad un pacifico insegnamento di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 26818/2016, secondo cui: “In tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai fini della proponibilità della domanda giudiziale per il rimborso di contributi indebitamente corrisposti all' è CP_1 indispensabile la preventiva presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di ipotesi non assimilabile alle domande di rimborso proposte dall' per sgravi CP_7 contributivi indebitamente percepiti”).
3. Il ridimensionamento della pretesa contributiva e l'improponibilità della domanda restitutoria suggeriscono la compensazione parziale delle spese di lite, in misura di 1/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. CP_ Nel resto, dette spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv.
Pasqua Triggiani, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3614/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute CP_ dall' le somme addebitate dall' nel verbale di Parte_1
10 accertamento n. 2023001049/DDL del 26.5.2023, a titolo di contributi e sanzioni, limitatamente al periodo dal 5.11.2019 al 18.4.2021;
b) rigetta, nel resto, il ricorso;
c) dichiara improponibile la domanda restitutoria;
d) compensa in misura di 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in euro 3.000,00; CP_ e) condanna l' alla refusione della residua quota di spese, liquidata in euro 2.000,00, oltre contributo unificato per euro 43,00, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pasqua Triggiani, dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/12/2025
Il Giudice
NO TO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO TO, all'esito dell'udienza del 10/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3614 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqua Triggiani
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: subordinazione – accertamento ispettivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2024, l' adiva Parte_1
l'intestato Tribunale del Lavoro, impugnando il verbale di accertamento e notificazione n. CP_ 2023001049/DDL del 26.5.2023, avente ad oggetto la verifica eseguita dall' sui rapporti di lavoro instaurati da essa istante con i soggetti denunciati quali dipendenti nel periodo
1.5.2018-31.3.2023.
La parte ricorrente contestava, in particolare, l'asserita sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con nel periodo compreso tra il 5.11.2019 ed il 18.4.2021, Parte_2 invocando, per l'effetto, l'annullamento del suddetto verbale nonché la condanna solidale delle parti originariamente convenute alla restituzione della somma (già versata) di euro
7.778,08, quale pretesa dall'Istituto previdenziale a titolo di contributi e relative somme aggiuntive. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' l' Controparte_2
(d'ora innanzi anche solo nonché la
[...] CP_3 Controparte_4
, resistendo, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
[...]
In particolare, l' eccepiva l'inammissibilità dell'azione esperita dall'Associazione, non CP_3 essendo stata ancora emessa alcuna ordinanza-ingiunzione.
La eccepiva, altresì, il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva.
Con sentenza parziale n. 3555/2024, pronunciata all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, il
Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell' e della CP_3 [...]
, compensando le spese di lite e disponendo con separata ordinanza in Controparte_4
CP_ ordine alla prosecuzione del giudizio nei confronti dell'
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che, secondo un ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 14965/2012, nonché Cass. n. 22862/2010 e Cass. n. 12108/2010, in conformità a Cass. n. 19762/2008), in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso per l'accertamento CP_ dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed a tal fine giova puntualizzare che detti verbali “fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il
2 valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252/2024).
2.2. Tanto esposto in via di premessa, occorre riportare le risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023001049/DDL, redatto in data 26.5.2023 dai Funzionari di CP_ vigilanza in servizio presso la Sede di e sul quale pacificamente riposa la pretesa CP_2 contributiva fatta valere dall'Istituto.
Ed invero, con il verbale innanzi indicato si concludevano gli accertamenti iniziati in data
17.2.2023 nei confronti della ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in al viale Luigi Pinto n. 89. CP_2
Più in dettaglio, i Funzionari ispettivi – all'esito di un accesso eseguito il 17.2.2023, nel corso del quale venivano identificate le persone ivi rinvenute intente al lavoro (segnatamente,
e – appuravano Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 preliminarmente che i locali di detta Associazione erano condivisi con il Sindacato Dirigenti
Scuola Di.S. Conf., avente il medesimo legale rappresentante ( ). Persona_2
CP_ Dall'esame dei dati presenti negli archivi dell' del Ministero del Lavoro, della
C.C.I.A.A. e dell'Agenzia delle Entrate, nonché dalle dichiarazioni acquisite e dalla documentazione esibita nel corso dell'accertamento, emergeva che l'attività dell' Parte_1 consisteva nella organizzazione di corsi di formazione, prevalentemente su piattaforme informatiche, rivolte principalmente ai Dirigenti Scolastici.
Secondo quanto riferito dagli Ispettori, “il soggetto ispezionato si avvale, per l'attività propriamente formativa, di diversi collaboratori quasi tutti provenienti dal mondo della scuola (dirigenti scolastici e docenti) e di qualche libero professionista (per esempio avvocati), che prestano la loro opera, dietro compenso, in modo occasionale”, con la precisazione che “L'aspetto organizzativo, la programmazione, la pubblicizzazione ed il contatto con le scuole invece, sono curati dalla sig.ra , Dirigente Persona_3
Scolastica in distacco sindacale, come dalla stessa dichiarato”, mentre, “Per l'attività di carattere amministrativo l' risulta essersi avvalsa di un unico dipendente, sig. Parte_1
(C.F. , in qualità di addetto alle mansioni di Parte_2 C.F._1 segreteria” (così, a pag. 4 del verbale).
I Funzionari accertavano, quindi, che aveva prestato, in forma irregolare, Parte_2 attività lavorativa per l' nel periodo dal 5.11.2019 al 18.4.2021, Parte_1 occupandosi di attività amministrativa e di segreteria.
Gli elementi di fatto a tal uopo valorizzati possono così riassumersi:
3 a) la dichiarazione resa dal dipendente su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro intercorso con la “corroborata dall'esibizione di copie di istruzioni impartite dall'Ente Pt_1
(comprensive di password e firma digitale) e relativi appunti presi dal dipendente, nonché da comunicazioni contenenti adempimenti lavorativi e/o indicazioni sull'attività da effettuare di volta in volta per il tramite di mail”;
b) la presenza di sul luogo di lavoro in data 3.6.2020, “in occasione di un Parte_2 tentativo di furto avvenuto presso i locali in cui insistono per la loro natura promiscua sia
l' e sia , così come da denuncia sporta Parte_1 Parte_3 presso la Questura di e acquisita agli atti d'ufficio”; CP_2
c) la presenza di costui sul luogo di lavoro, nel periodo di irregolare impiego, riscontrata con testimonianza acquisita da un collaboratore operante presso il Sindacato Dirigenti Scuola;
d) il possesso, da parte del lavoratore, delle chiavi dei locali dell' per tutta la Parte_1 durata del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di siffatti elementi, veniva contestata la violazione dell'art. 1, comma 1180, della
L. 296/2006, laddove prescrive l'obbligo per il datore di lavoro che instauri un rapporto di lavoro subordinato di inviare la relativa comunicazione (contenente i dati del lavoratore, oltre che quelli del rapporto di lavoro) entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Il rapporto in questione veniva, quindi, ricostruito mediante inquadramento di Parte_2 nella qualifica di impiegato, livello V del C.C.N.L. per i dipendenti delle Associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario part-time orizzontale al 50%, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, delle dichiarazioni rese dal predetto lavoratore in ordine all'attività prestata in egual misura per l'Associazione e per il Sindacato Dirigenti Scuola.
Dopo aver analizzato, poi, la frazione di rapporto di lavoro regolarizzato instaurato dall' , i Funzionari rilevavano le seguenti irregolarità: - a fronte Parte_4 della formale denuncia di un rapporto di lavoro con decorrenza dal 19.4.2021 al 27.4.2021, emergeva la copertura contributiva di sole due giornate, con cinque giorni di assenza non retribuita (dal 21 al 27 aprile), in relazione ai quali il datore di lavoro non aveva fornito alcuna giustificazione;
- il rapporto di lavoro era cessato per “mancato superamento di prova”, senza che, tuttavia, fosse stato stipulato in forma scritta alcun patto di prova.
Sulla scorta di siffatti rilievi, l' previdenziale addebitava all' l'importo CP_7 Parte_1 complessivo di euro 7.894,93, di cui euro 4.870,16 a titolo di contributi ed euro 3.024,77 a titolo di somme aggiuntive.
4 2.3. Tali essendo le risultanze dell'accertamento ispettivo, non si ravvisano nella fattispecie CP_ elementi idonei ad asseverare la prospettazione compiuta dall' circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'Associazione ricorrente e nel periodo Parte_2 dal 5.11.2019 al 18.4.2021.
Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, insegna che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, cfr. Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; 9 gennaio
2001, n. 224; 29 novembre 2002, n. 16697; 1 marzo 2001, n. 2970).
Viene però precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).
In particolare, è stato enunciato il principio - che merita piena adesione - secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore
5 (vedi Cass. 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536; per tale ricostruzione, cfr.
Cass. 19 aprile 2010, n. 9251).
2.4. Ciò posto e passando ad esaminare le dichiarazioni raccolte in fase ispettiva, si osserva che - in disparte quelle di (dirigente scolastica in posizione di comando Persona_3 presso l'Associazione ricorrente) e (dipendente del Sindacato Dirigenti Controparte_6
Scuola), invero inconferenti ai fini della decisione -, gli unici elementi sui quali poggia l'addebito contributivo risiedono nelle dichiarazioni rilasciate da e dallo stesso Persona_4
. Parte_2
Più in dettaglio, la predetta dopo aver riferito di aver prestato, insieme alla collega Per_4
, “attività amministrativa per il sindacato Dirigenti scuola di ”, Persona_1 CP_2 nel periodo “da giugno 2020 fino a fine agosto (il 31) 2021”, così si esprimeva in ordine alle mansioni di “Ricordo che c'era anche un altro ragazzo ( Parte_2 Parte_2
che non so bene di cosa si occupasse;
posso solo dire che io e ci
[...] Per_1 occupavamo di tutta la parte sindacale mentre lui curava piccoli dettagli organizzativi e preparatori per le riunioni oppure si recava in posta”.
Dal canto suo, rendeva agli Ispettori una dichiarazione del seguente tenore: “Sono Parte_2 stato assunto o meglio ho lavorato dal 5 novembre 2019 per il Preside Persona_2 il quale rivestiva contemporaneamente sia la qualifica di Presidente del sindacato “Dirigenti
Scuola” e sia dell'ente di formazione “ con sede in Via Luigi Pinto, il Parte_1 numero civico non lo ricordo qui a forse 87 – 89. Ho prestato la mia attività CP_2 lavorativa sia per il sindacato e sia per l'ente di formazione ed in particolare Pt_1 osservavo il seguente orario: - il martedì ed il giovedì dalle 8 alle 14.00 - il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 8 alle 13.00 nonché dalle 15 alle 19.00 Mi occupavo in particolare di gestire
l'agenda del Presidente, ordinare e conteggiare i tabulati inviati dal MEF, ordinare le pratiche dei ricorsi degli iscritti al sindacato, organizzare le disposizioni pratiche degli incontri direttivi di entrambi gli enti;
gestione della pagina facebook del sindacato, delle grafiche e di tutte le altre attività varie di segreteria. Io lavoravo e svolgevo tutte le attività appena descritte sia per l'ente sindacale e sia per l'associazione culturale perché entrambe insistono negli stessi uffici lì in via Luigi Pinto. Dal 5/11/2019 ho lavorato ininterrottamente fino a fine aprile 2021 data del mio effettivo licenziamento. Non mi sono mai assentato in questo periodo ad eccezione dei mesi del primo lock down cioè da marzo a maggio 2020 e poi per le ferie che erano ad agosto (3 settimane). Oltre a me nella sede di via Luigi Pinto lavoravano il Presidente, la preside che è in distacco sindacale da Persona_1
Como e la preside che è la Preside della Scuola Leopardi di S. Severo che ha Persona_4
6 lavorato solo un anno. Ricordo che durante il mio periodo di lavoro alle dipendenze di Per_2 mi sono trovato anche nella situazione di dover sventare un tentativo di furto presso i locali di via L. Pinto rilasciando poi apposita testimonianza al dirigente della squadra mobile intervenuta subito dopo la mia denuncia. Nella sede di via Luigi Pinto si tenevano anche riunioni sindacali e dei direttivi nazionali di entrambi gli enti. Sono sempre stato pagato ogni primo del mese dal fig. in contanti e la retribuzione era inizialmente di € 400 poi salita Per_2
a 600 € per i primi 6 mesi poi da tarda primavera 2020, cioè dopo il rientro dal primo lock down e fino alla cessazione € 700. Il sig. poi mi rilasciava una ricevuta per “rimborso Per_2 spese” ed ogni volta che mi pagava mi diceva che dal mese successivo mi avrebbe assunto con contratto perché difatti sapevo che non mi aveva regolarmente assunto se non nell'ultimo periodo. Difatti una volta firmato il contratto, il 19/04/2021 che ricordo perché mandai io la
PEC al consulente con il mio contratto, dopo pochi giorni fui licenziato con un pretesto perché svolsi un lavoro che mi aveva indicato la preside , che comunque era un mio Per_1 superiore, mentre non lo condivideva e la non prese le mie difese. In tutto il Per_2 Per_1 periodo, cioè i 18 mesi in cui anche se non regolarmente assunto ho lavorato lì in via Luigi
Pinto ho avuto anche le chiavi del locale dove hanno sedi i 2 enti;
infatti aprivo quasi sempre io. Sono quasi certo che l'impianto di videosorveglianza del laboratorio Diagnosys lì accanto mi abbia quasi sempre ripreso. Ricordo che in occasione della creazione del corso tramite google meet per i vincitori ed idonei del concorso dei dirigenti scolastici per il superamento dell'anno di prova organizzato e tenuto dalla il sindacato crebbe Parte_1 esponenzialmente perché passò dai 800 iscritti al doppio;
infatti quando iniziai a lavorare lì ci fu proprio questo raddoppio di iscrizioni. Dei formatori che collaboravano con la
ricordo e in particolare era il Parte_1 Per_5 Persona_6 Per_6 vicesegretario nazionale del sindacato;
ricordo che entrambi erano conosciuti per le loro competenze giuridiche. I formatori venivano pagati con F24 ma non so dirvi di più perché su questo aspetto non sono mai stato coinvolto. Altra relatrice che ricordo per la era Pt_1
”. Persona_7
Sennonchè, la dichiarazione da ultimo riportata non s'appalesa idonea a dimostrare, con sufficienti margini di precisione, la sussistenza dei principali indici della subordinazione, non essendovi prova che fosse assoggettato al potere direttivo, disciplinare e Parte_2 di controllo del Presidente dell'Associazione.
Né, d'altro canto, risulta che l'osservanza di un determinato orario di lavoro fosse stata imposta dal legale rappresentante dell'Ente.
7 Escusso in veste di testimone, il medesimo ha, peraltro, precisato la natura e la Parte_2 consistenza dell'attività espletata per conto dell' , riferendo di aver svolto “lavori Parte_1 base di segreteria, in particolare verifica delle e-mail, ausilio nell'attività di organizzazione degli incontri formativi, piccoli lavori grafici all'occorrenza”.
Il teste dichiarava, poi, di non essersi mai occupato dell'organizzazione degli eventi formativi indetti dall'Associazione e di essere intervenuto “solo per risolvere qualche problematica di carattere informatico, visto che gli eventi si svolgevano solo a distanza”.
Da ultimo, soggiungeva: “ADR: Preciso che, nell'arco della settimana, solo qualche volta, nei ritagli di tempo, mi occupavo dell'attività dell' mentre, nella restante Parte_1 parte delle giornate, mi occupavo dell'attività del Sindacato. E' capitato che, talvolta, mi sia occupato per l'80% dell'attività dell' , ad esempio quando c'erano molte iscrizioni a Pt_1 corsi formativi. Quindi, è capitato che per giornate intere mi sia occupato esclusivamente di
ADR: Complessivamente, nell'arco dei due anni in cui ho lavorato, sarà Parte_1 accaduto, facendo la proporzione, che per un paio di mesi abbia svolto attività solo per la
. ADR: Per quattro o cinque volte nell'arco di questi due anni mi sono occupato della Pt_1 ricezione dei moduli di iscrizione ai corsi organizzati dalla , della stampa e Pt_1 dell'archiviazione degli iscritti, delle tabelle multimediali con gli elenchi degli iscritti suddivisi per regione. L'attività che svolgevo nei ritagli di tempo per la era Parte_1 invece quella relativa al controllo delle mail o ai piccoli lavori grafici di cui prima ho parlato” (verbale di udienza del 26.2.2025).
Orbene, esaminando le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, quali evincibili dalla deposizione sopra trascritta, si traggono decisivi elementi a sostegno dell'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione, stante l'apporto meramente saltuario fornito dal lavoratore.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, è idoneo ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale” (Cass. Sez. Lav. n. 25204/2013; conf. Cass. Sez. Lav. n.
3912/2020).
La teste qualificatasi come dirigente scolastica in distacco presso il Persona_1
Sindacato Dirigenti Scuola “dal settembre 2019 fino al 31.8.2023”, nonché socia dell' ha, invece, riferito di aver visto “venire nella Parte_1 Parte_2
8 sede della Dirigenti Scuola insieme al padre, , il quale era un Dirigente Persona_8 in quiescenza, nonché socio della Dirigenti Scuola”, precisando che il predetto Parte_2
“si limitava ad accompagnare il padre nel Sindacato Dirigenti Scuola, ma non aveva incarichi” (verbale di udienza del 7.5.2025).
Di segno sostanzialmente conforme è la deposizione di , anch'ella dirigente Persona_4 scolastica in distacco presso il Sindacato Dirigenti Scuola, la quale ha dichiarato di aver visto più volte con il padre all'interno delle due Associazioni (i cui locali sono Parte_2 comunicanti) e di aver notato “qualche volta” il predetto “con il padre vicino alle Parte_2 cartelline relative agli eventi formativi, specie quando c'erano eventi da organizzare”, senza essere in grado di fornire ulteriori precisazioni di dettaglio (verbale di udienza del 2.7.2025).
, dal canto suo, ha dichiarato di aver più volte accompagnato il figlio nei Persona_8 locali dell' puntualizzando che costui aveva una propria postazione di Parte_1 lavoro.
Il predetto teste, tuttavia, non ha riferito alcunchè circa le mansioni prestate dal figlio, aggiungendo di non poter neppure escludere che egli lavorasse anche per l'Associazione
Dirigenti Scuola (verbale del 2.7.2025).
Prive d'ausilio s'appalesano, infine, le testimonianze di e Persona_3 [...]
. Testimone_1
Ed invero, la teste ha espressamente dichiarato di non conoscere Per_3 Parte_2
(verbale del 26.2.2025).
[...]
Il teste si è, invece, limitato ad affermare di averlo visto “una o due volte nella sede Per_6 della sita in alla via Luigi Pinto”, senza sapere “a quale titolo Parte_1 CP_2 fosse presente in Associazione” (verbale del 7.5.2025).
2.5. Ora, pur non potendosi escludere – alla stregua di quanto si evince dalle deposizioni passate in rassegna – che abbia frequentato i locali dell' Parte_2 Parte_1
svolgendo al suo interno anche sporadici compiti di carattere latamente
[...] amministrativo, non può, tuttavia, affermarsi che siffatta attività sia stata espletata secondo i rigidi canoni della subordinazione, non essendo emerso alcunchè – come anticipato – in ordine all'effettivo assoggettamento del prestatore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'asserito datore di lavoro.
Quanto precede rende, dunque, destituita di fondamento la pretesa contributiva avanzata CP_ dall' relativamente al periodo di lavoro non regolarizzato, di guisa che devono dichiararsi non dovute le somme pretese a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo dal
5.11.2019 al 18.4.2021.
9 2.6. A diverse conclusioni deve pervenirsi per quel che concerne gli addebiti elevati con riguardo al periodo di lavoro regolarizzato, non avendo parte ricorrente – attrice in senso formale, ma convenuta in senso sostanziale – sollevato alcuna contestazione specifica a fronte CP_ delle puntuali allegazioni esplicitate nella memoria di costituzione dell' (cfr., in particolare, punto 2, rubricato “Evasione contributiva per omissione di imponibile retributivo”, pagg. 7 e ss.).
Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, posto che – come detto – l' non ha preso posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella Parte_1
CP_ memoria dell' nella prima difesa utile, ossia nelle note di trattazione scritta depositate in data 3.10.2024 (in argomento, cfr. Cass. Sez. Lav. n. 31704/2019).
2.7. Deve, infine, dichiararsi l'improponibilità della residua domanda attorea finalizzata ad ottenere la restituzione della somma di euro 7.778,08, già corrisposta in favore dell'Istituto (si vedano le quietanze di versamento, doc. 9, fascicolo di parte ricorrente).
Difatti, siffatta domanda non è stata preceduta dalla presentazione di apposita domanda CP_ amministrativa, come correttamente eccepito dall' in conformità ad un pacifico insegnamento di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 26818/2016, secondo cui: “In tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai fini della proponibilità della domanda giudiziale per il rimborso di contributi indebitamente corrisposti all' è CP_1 indispensabile la preventiva presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di ipotesi non assimilabile alle domande di rimborso proposte dall' per sgravi CP_7 contributivi indebitamente percepiti”).
3. Il ridimensionamento della pretesa contributiva e l'improponibilità della domanda restitutoria suggeriscono la compensazione parziale delle spese di lite, in misura di 1/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. CP_ Nel resto, dette spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv.
Pasqua Triggiani, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO TO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3614/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute CP_ dall' le somme addebitate dall' nel verbale di Parte_1
10 accertamento n. 2023001049/DDL del 26.5.2023, a titolo di contributi e sanzioni, limitatamente al periodo dal 5.11.2019 al 18.4.2021;
b) rigetta, nel resto, il ricorso;
c) dichiara improponibile la domanda restitutoria;
d) compensa in misura di 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in euro 3.000,00; CP_ e) condanna l' alla refusione della residua quota di spese, liquidata in euro 2.000,00, oltre contributo unificato per euro 43,00, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pasqua Triggiani, dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/12/2025
Il Giudice
NO TO
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