TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2908/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2908/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNARITA Parte_1 C.F._1
MASTROMAURO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA DI SANTO, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 9.7.2021 ha adito questo Tribunale nei confronti della Parte_1
coniuge separata chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio contratto con la convenuta, senza riconoscimento di assegno divorzile in favore della medesima, e che fosse posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della sola figlia nella misura di € 255,80 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Per_1
Tribunale di Pescara.
La resistente si è costituita in giudizio nella fase presidenziale aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed invocando un assegno divorzile di € 700,00 mensili per sé e un contributo al mantenimento di € 500 mensili per la figlia e di € 300 per il figlio . Per_1 Per_2
All'esito della fase sommaria il Presidente del Tribunale ha in data 7.10.2021 pronunciato la seguente ordinanza:
“ Rilevato che la questione inerente la costituzione di una famiglia di fatto da parte della resistente è questione che necessita del necessario approfondimento istruttorio di merito dovendo rispettare nella prova i rigidi canoni richiesti sul punto dal diritto vivente;
CP_ che mentre allo stato continua a dover essere riconosciuto alla l'assegno di mantenimento così come assegno di mantenimento va riconosciuto ancora alla figlia economicamente non autosufficiente
; Persona_3
che invece non può più essere riconosciuto un assegno di mantenimento al figlio ormai quasi trentenne
il quale comunque è tenuto ormai a rendersi economicamente indipendente al di là della Per_2
questione dibattuta tra le parti se lo sia già o meno;
ritenuto che
in base all'attuale reddito del come sopra dichiarato, tenuto conto che non Pt_1
sopporta spese di abitazione essendo la casa da lui utilizzata acquisita in proprietà, questi può continuare a mettere a disposizione del nucleo familiare l'importo già riconosciuto in sede di separazione nel 2018, ripartendolo ora in maniera diversa, per via del venir meno del mantenimento di
, in euro 600,00 per la moglie ed euro 372,00 per;
Per_2 Per_1
P.Q.M.
Conferma le condizioni della separazione ma, si esclude l'assegno di mantenimento per il figlio
, mentre la somma sino ad ora corrisposta dal andrà ripartita tra moglie e figlia Per_2 Pt_1
come sopra.”; Persona_3
ed ha rimesso le parti innanzi al giudice istruttore per il merito.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni:
pagina 2 di 11 parte ricorrente
“<< Voglia il Tribunale di Pescara, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto da
, Parte_1
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi
e , celebrato in Pescara il 6/10/1984 e trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pescara dell'anno 1984 al Nr. 363, Parte II
Serie A ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara la relativa annotazione nei pubblici registri dell'emananda sentenza di divorzio;
- dichiarare l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile da parte di , per tutte le CP_1
ragioni esposte in ricorso e per quanto emerso in istruttoria;
in via meramente subordinata e residuale, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistente il diritto di
[...]
all'assegno divorzile, determinare lo stesso in una misura minima e che, in via meramente CP_1 indicativa, si individua in € 200,00 mensili;
- dichiarare l'insussistenza del diritto all'assegno di mantenimento da parte del figlio Per_4
confermando la revoca del diritto all'assegno già statuito con l'ordinanza presidenziale del
[...]
07/10/2021;
- disporre in favore , maggiorenne e attualmente studente universitaria, il mantenimento Per_1
ordinario nella misura attualmente versata di € 430,00 mensili ed il pagamento delle spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, come previsto dal protocollo del Tribunale di
Pescara
- in ordine all'indicato mantenimento della figlia , ormai maggiorenne, recepire l'accordo Per_1
sottoscritto dalle parti e dalla stessa in data che si deposita ed in particolare dando atto del Per_1
punto n. 7 che prevede “Il pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario attualmente versato sarà effettuato direttamente ad a decorrere dal mese di giugno. Per_1
e accettano con la sottoscrizione della presente le modalità di pagamento CP_1 Parte_2
indicate ai punti nn. 2, 4 e 5. indica il seguente IBAN sul quale effettuare il Parte_2 pagamento: [...] intestato a .” Parte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite. >>; parte resistente:
<< All'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in via principale:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1
, in Pescara il 06/10/1984 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CP_1
Pescara dell'anno 1984 al nr. 363, parte II Serie A e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
pagina 3 di 11 Civile del Comune di Pescara di procedere alla trascrizione della emananda Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara;
2) disporre che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della Sig.ra Pt_1 CP_1 un assegno divorzile di € 1.000,00 tenuto conto dei rispettivi redditi, della durata della relazione matrimoniale oltre che dell'apporto di ognuno dei coniugi nella crescita economica e personale della famiglia;
3) stante il raggiungimento della maggiore età della figlia disponga libertà di frequentazione Per_1 di quest'ultima con il padre, previo accordo con la madre e con stessa, nel rispetto degli Per_1
impegni di entrambi;
4) disponga che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza 7/10/2021, in favore Pt_1 della figlia un assegno di mantenimento di € 500,00 tenuto conto delle accresciute necessità Per_1 della stessa, e dell'effettiva permanenza presso ciascun genitore – disponga altresì che il Pt_1
rimborsi le spese straordinarie nella misura del 60%.>>.
………..
La domanda di divorzio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi con decreto del Tribunale di Pescara n.665/2018, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il contributo del ricorrente al mantenimento della figlia Per_1
Va in proposito anzitutto rilevato che le parti hanno chiesto concordemente in sede di precisazione delle conclusioni, sulla base del precedente accordo del 9.5.2024, che il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente, fosse da questi versato direttamente alla figlia . Per_1
Quanto alla sua misura, la differenza tra le richieste delle parti è particolarmente modesta (70 euro); tuttavia va accolta la richiesta del ricorrente in quanto, è vero che il - che (come desumibile Pt_1
dalla sua ultima dichiarazione dei redditi) gode di un reddito netto annuale di circa € 40.000,00, corrispondente a un reddito netto mensile di circa € 3.300,00 - non è più onerato del contributo al mantenimento per l'altro figlio già dall'ottobre 2021 ( concordato dalle parti in sede di Per_2
pagina 4 di 11 separazione in € 252 mensili), ma per altro verso il medesimo ricorrente, come si sta per dire, sarà CP_ d'ora in poi onerato di versare un assegno divorzile in favore della
Perciò l'assegno per , ora maggiorenne e universitaria, va determinato in € 430,00 mensili, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie (secondo quanto concordato dalle parti il 9.5.2024), come disciplinate dal Protocollo Famiglia, fermo quanto pattuito dalle parti nell'accordo del 9.5.2024 in ordine al contributo del per le spese della figlia per il suo percorso universitario. Pt_1 Per_1
Non occorre, poi, alcuna pronuncia sul contributo al mantenimento per il figlio , in difetto di Per_2
reiterazione della relativa domanda della resistente, e sulla frequentazione tra il ricorrente e la figlia
, essendo questa divenuta maggiorenne. Per_1
La domanda di assegno divorzile
Ai sensi dell'art.5 comma 6 L.898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
In proposito va evidenziato che l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'assegno divorzile dovrebbe tendenzialmente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, salvi i temperamenti determinati dai criteri indicati nella prima parte dell'art.5 comma 6 sopra citato (Cass. SS. UU. 11540/1990 e seguenti conformi), è stata superata, essendo intervenute dapprima una serie di pronunce del 2017 e della prima parte del 2018 (Cass.
11504/2017 e seguenti conformi), che hanno individuato quale presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile la mancanza di autosufficienza economica e quale criterio per quantificarlo il mero raggiungimento dell'indipendenza economica, e successivamente la sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.18287/2018 del 10 aprile – 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia dette Sezioni Unite - come efficacemente sintetizzato in una successiva pronuncia della S.C., la 12021/2019 -, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
pagina 5 di 11 a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Va, dunque, anzitutto effettuata la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali
CP_ delle parti per verificare se sussista l'inadeguatezza dei mezzi della nei termini sopraindicati.
In proposito va considerato, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti e delle circostanze pacifiche, quanto segue.
Il sessantaseienne, gode, come sopraindicato, di un reddito netto annuale da trattamento Pt_1
pensionistico di circa € 40.000,00, corrispondente a un reddito netto mensile di circa € 3.300,00; inoltre è, come risulta dalla sua produzione documentale in data 13.5.2024, titolare di valori mobiliari per € 7.900,95 (al 31.12.2023), è comproprietario nella misura del 50% della casa familiare, con garage di pertinenza, sita in Pescara alla strada Colle Marino n.163, abitata dalla resistente, recentemente
(nell'aprile 2024) posta in vendita dalle parti per € 290.000,00, ed ha acquistato nel settembre 2020 dai fratelli le quote di un appartamento sito in Pescara alla via A. Moro n. 3, per la somma di € 59.000,00 circa, unità immobiliare adibita dal ricorrente a propria abitazione.
pagina 6 di 11 CP_ La sessantaquattrenne, secondo quanto emerge dalle sue dichiarazioni dei redditi, negli ultimi anni non ha goduto di altro reddito diverso dall'assegno di mantenimento (determinato in € 454 nel
2018) versatogli dal ricorrente in base all'accordo di separazione;
è comproprietaria nella misura del
50% della casa familiare, con garage di pertinenza, sita in Pescara alla strada Colle Marino n.163, nella quale abita, e a seguito della separazione ha percepito nell'ottobre 2015 la metà dei risparmi accumulati dai coniugi nel corso della vita matrimoniale e segnatamente quasi € 52.000,00, importo, come desumibile dagli estratti del conto corrente cointestato alla resistente e al figlio relativi agli CP_1
CP_ anni 2015/2021 (prodotti dalla , ridottosi progressivamente fino a € 6.857,72 al 30.9.2021, essendo detto conto corrente stato alimentato nei predetti 6 anni quasi esclusivamente dal versamento da parte
CP_ del ricorrente degli assegni di mantenimento per moglie e figli e avendo dovuto la utilizzare il danaro depositato sul conto per il sostentamento proprio e dei figli con lei conviventi.
E' dunque evidente la disparità di disponibilità patrimoniale ma soprattutto reddituale delle parti (€
3.300 mensili per il totale assenza di reddito mensile per la Libi). Pt_1
Passando ad esaminare la storia del matrimonio in discussione, va evidenziato quanto segue:
1) si tratta di rapporto matrimoniale durato dall'ottobre 1984 al febbraio 2018 (epoca del
CP_ decreto di omologa della separazione), dunque ben 33 anni, nel corso del quale la nata nel dicembre 1960, ha svolto in pieno il ruolo di moglie e madre di tre figli (di cui il primo nato nel
1988), mentre il si è potuto dedicare completamente al suo lavoro, che ha svolto Pt_1
dapprima a Cagliari e dal 1991 a Roma, dove operava dal lunedì al venerdì, mentre la famiglia viveva a Pescara (circostanze pacifiche e comunque anche ammesse dal ricorrente in sede di interrogatorio formale); CP_ 2) la ha provato, con l'aiuto economico del marito, che le ha pagato le tasse universitarie,
a riprendere gli studi di medicina, ma ha desistito per stare più vicina ai figli ed CP_1
non era ancora nata); si può ritenere ragionevolmente che, come dedotto dalla Per_2 Per_1
resistente, tale scelta di non portare a termine gli studi sia stata condivisa dai coniugi, atteso che in effetti il poteva essere presente nella vita familiare solamente il fine settimana e Pt_1
dunque era necessariamente la moglie a doversi occupare della gestione familiare, seppure
CP_ coadiuvata da una collaboratrice domestica;
ma in ogni caso, anche escludendo che la abbia sacrificato proprie aspettative professionali, è innegabile il suo notevole contributo alla conduzione della vita familiare e all'accrescimento del patrimonio del ricorrente e familiare, avendo in particolare consentito al di dedicarsi pienamente al lavoro e così acquisire il Pt_1
diritto ad un trattamento pensionistico più che buono (attualmente di € 51.000 circa annuali lordi) e di accumulare i risparmi che gli hanno consentito l'acquisto prima della casa familiare e pagina 7 di 11 poi del predetto appartamento di via A. Moro in Pescara.
La resistente avrebbe, dunque, teoricamente diritto ad un assegno divorzile di natura sia assistenziale, essendo priva di redditi, che perequativa, atteso il suo predetto contributo all'accrescimento del patrimonio del ricorrente e familiare.
Quanto al secondo aspetto, però, va considerato che la perequazione si può ritenere già realizzata con l'acquisizione della comproprietà per la quota del 50% della casa familiare e con la ricezione nel 2015 di quasi 52.000 euro (la metà dei risparmi familiari).
CP_ Perciò può essere riconosciuto alla solo un assegno divorzile di natura assistenziale, dovendosi aggiungere in proposito che l'assenza di reddito lavorativo o da pensione della resistente non è certamente imputabile a sua negligenza, atteso che nel corso della lunga vita matrimoniale, per scelta condivisa tra i coniugi, oltre che obbligata dalle modalità di svolgimento del lavoro del la resistente ha sempre svolto il ruolo di casalinga e, quindi, non solo non ha maturato il Pt_1
diritto ad una pensione da lavoro ma all'epoca della separazione, avendo quasi sessant'anni, non aveva più una seria possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Prima di passare alla quantificazione dell'assegno divorzile, occorre esaminare la tesi di parte ricorrente, esposta sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, secondo cui la resistente non avrebbe diritto a detto assegno perché avrebbe instaurato con tale una relazione Persona_5
more uxorio.
In proposito va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3645/2023,
14151/2022, SS.UU 31198/2021), pienamente condivisibile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge può costituire fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.
Ebbene nel presente giudizio il ricorrente non ha affatto assolto l'onere di tale prova rigorosa.
Ed invero:
1) il testimone investigatore privato incaricato dal di eseguire Testimone_1 Pt_1
accertamenti su detta asserita convivenza more uxorio, ha riferito di aver effettuato una verifica
CP_ sui movimenti nei pressi dell'abitazione della nel corso di due settimane fino al 7.6.2021, ma di essere stato sul posto solo nei fine settimana e nei giorni festivi;
di aver visto due volte il
CP_
con la la prima nella macchina di quest'ultima e la seconda nella Mercedes del Per_5
, di aver potuto verificare la presenza della Mercedes di nel vialetto di Per_5 Per_5
pagina 8 di 11 CP_ casa della solo nella mattina del 7.6.2021;
2) la testimone ha confermato che durante l'estate 2020 e durante l'estate Testimone_2
2021 ha incontrato in più occasioni, per circa 8/9 volte, e a CP_1 Persona_5
passeggio in località Caramanico e li ha visti in atteggiamenti affettuosi;
CP_ 3) la parte ricorrente ha poi prodotto delle foto della predetta Mercedes e della a
Caramanico, che non ritraggono mai suoi atteggiamenti affettuosi con il;
Per_5
4) tuttavia i testimoni di parte ricorrente, e , vicini di casa Testimone_3 Testimone_4
CP_ della hanno dichiarato di aver visto dal 2018 in poi solo raramente sia la Mercedes del CP_
parcheggiata nel vialetto di casa della ma non hanno anche potuto riferire di Per_5
soste notturne, sia lo stesso;
, altro testimone di parte ricorrente e Per_5 Testimone_5
CP_ vicino di casa della nulla ha saputo riferire del e della sua Mercedes;
Per_5
5) il , escusso come testimone, ha negato di essere mai rimasto a dormire a casa Per_5
CP_ della come pure una sua relazione affettiva con la medesima;
ha ammesso di aver partecipato al compleanno di 60 anni della resistente e di aver pubblicato come foto del profilo dell'applicazione telefonica whatsapp del suo numero di cellulare la fotografia allegata alla CP_ relazione investigativa prodotta da parte ricorrente, che lo ritrae da solo insieme alla dietro alla torta di festeggiamento dei 60 anni della resistente, affermando “ È mia abitudine mettere foto che mi piacciono sul profilo whatsapp ”;
6) il testimone , figlio delle parti, ha escluso che il sia mai rimasto Persona_4 Per_5
CP_ a dormire presso l'abitazione della
Dunque dall'istruttoria è emerso semplicemente che tra la resistente e il ci possa essere Per_5
un rapporto di amicizia o anche una relazione affettiva, senza convivenza, ma non certamente un loro progetto di vita dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, atteso che mancano gli indizi di una situazione del genere, quali ad esempio figli, comunanza di rapporti bancari o di altre patrimonialità significative, contribuzione ad un menage familiare.
Tornando alla quantificazione dell'assegno, tenuto conto delle disponibilità reddituali del ricorrente e del suo attuale impegno alla contribuzione al mantenimento per la figlia , ritiene il collegio Per_1 di poter determinare in € 600,00 mensili l'assegno divorzile, in modo da impegnare complessivamente circa 1/3 del reddito del soggetto onerato alla contribuzione in favore di moglie e figlia, come da orientamento consolidato di questo tribunale.
Le spese di lite
Attesa la soccombenza del ricorrente in ordine all'an dell'assegno divorzile, le spese di lite, liquidate in dispositivo per l'intero per causa di valore indeterminabile e media complessità secondo i parametri pagina 9 di 11 medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, vanno poste a suo carico per il 50% e per il restante 50% vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Pescara il 6.10.1984 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Pescara al n. 363, parte II, serie A, anno 1984);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone che il ricorrente, , versi in favore della resistente, , a titolo di Parte_1 CP_1
assegno divorzile, la somma di € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio
2025 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) dispone che il ricorrente, , versi in favore della figlia la somma di € Parte_1 Parte_2
430,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal giugno 2024 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia, fermo quanto pattuito dalle parti nell'accordo del 9.5.2024 in ordine al contributo del per le spese della figlia per il suo Pt_1 Per_1
percorso universitario;
il restante 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo
Famiglia, sarà a carico di;
CP_1
5) condanna il ricorrente a pagare in favore della resistente il 50% delle spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in € 10.860,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 50%.
Pescara 17 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 10 di 11 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2908/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNARITA Parte_1 C.F._1
MASTROMAURO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELA DI SANTO, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 9.7.2021 ha adito questo Tribunale nei confronti della Parte_1
coniuge separata chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio contratto con la convenuta, senza riconoscimento di assegno divorzile in favore della medesima, e che fosse posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della sola figlia nella misura di € 255,80 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Per_1
Tribunale di Pescara.
La resistente si è costituita in giudizio nella fase presidenziale aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed invocando un assegno divorzile di € 700,00 mensili per sé e un contributo al mantenimento di € 500 mensili per la figlia e di € 300 per il figlio . Per_1 Per_2
All'esito della fase sommaria il Presidente del Tribunale ha in data 7.10.2021 pronunciato la seguente ordinanza:
“ Rilevato che la questione inerente la costituzione di una famiglia di fatto da parte della resistente è questione che necessita del necessario approfondimento istruttorio di merito dovendo rispettare nella prova i rigidi canoni richiesti sul punto dal diritto vivente;
CP_ che mentre allo stato continua a dover essere riconosciuto alla l'assegno di mantenimento così come assegno di mantenimento va riconosciuto ancora alla figlia economicamente non autosufficiente
; Persona_3
che invece non può più essere riconosciuto un assegno di mantenimento al figlio ormai quasi trentenne
il quale comunque è tenuto ormai a rendersi economicamente indipendente al di là della Per_2
questione dibattuta tra le parti se lo sia già o meno;
ritenuto che
in base all'attuale reddito del come sopra dichiarato, tenuto conto che non Pt_1
sopporta spese di abitazione essendo la casa da lui utilizzata acquisita in proprietà, questi può continuare a mettere a disposizione del nucleo familiare l'importo già riconosciuto in sede di separazione nel 2018, ripartendolo ora in maniera diversa, per via del venir meno del mantenimento di
, in euro 600,00 per la moglie ed euro 372,00 per;
Per_2 Per_1
P.Q.M.
Conferma le condizioni della separazione ma, si esclude l'assegno di mantenimento per il figlio
, mentre la somma sino ad ora corrisposta dal andrà ripartita tra moglie e figlia Per_2 Pt_1
come sopra.”; Persona_3
ed ha rimesso le parti innanzi al giudice istruttore per il merito.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni:
pagina 2 di 11 parte ricorrente
“<< Voglia il Tribunale di Pescara, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto da
, Parte_1
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi
e , celebrato in Pescara il 6/10/1984 e trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pescara dell'anno 1984 al Nr. 363, Parte II
Serie A ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara la relativa annotazione nei pubblici registri dell'emananda sentenza di divorzio;
- dichiarare l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile da parte di , per tutte le CP_1
ragioni esposte in ricorso e per quanto emerso in istruttoria;
in via meramente subordinata e residuale, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistente il diritto di
[...]
all'assegno divorzile, determinare lo stesso in una misura minima e che, in via meramente CP_1 indicativa, si individua in € 200,00 mensili;
- dichiarare l'insussistenza del diritto all'assegno di mantenimento da parte del figlio Per_4
confermando la revoca del diritto all'assegno già statuito con l'ordinanza presidenziale del
[...]
07/10/2021;
- disporre in favore , maggiorenne e attualmente studente universitaria, il mantenimento Per_1
ordinario nella misura attualmente versata di € 430,00 mensili ed il pagamento delle spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore, come previsto dal protocollo del Tribunale di
Pescara
- in ordine all'indicato mantenimento della figlia , ormai maggiorenne, recepire l'accordo Per_1
sottoscritto dalle parti e dalla stessa in data che si deposita ed in particolare dando atto del Per_1
punto n. 7 che prevede “Il pagamento dell'assegno di mantenimento ordinario attualmente versato sarà effettuato direttamente ad a decorrere dal mese di giugno. Per_1
e accettano con la sottoscrizione della presente le modalità di pagamento CP_1 Parte_2
indicate ai punti nn. 2, 4 e 5. indica il seguente IBAN sul quale effettuare il Parte_2 pagamento: [...] intestato a .” Parte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite. >>; parte resistente:
<< All'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in via principale:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1
, in Pescara il 06/10/1984 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CP_1
Pescara dell'anno 1984 al nr. 363, parte II Serie A e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
pagina 3 di 11 Civile del Comune di Pescara di procedere alla trascrizione della emananda Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara;
2) disporre che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della Sig.ra Pt_1 CP_1 un assegno divorzile di € 1.000,00 tenuto conto dei rispettivi redditi, della durata della relazione matrimoniale oltre che dell'apporto di ognuno dei coniugi nella crescita economica e personale della famiglia;
3) stante il raggiungimento della maggiore età della figlia disponga libertà di frequentazione Per_1 di quest'ultima con il padre, previo accordo con la madre e con stessa, nel rispetto degli Per_1
impegni di entrambi;
4) disponga che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza 7/10/2021, in favore Pt_1 della figlia un assegno di mantenimento di € 500,00 tenuto conto delle accresciute necessità Per_1 della stessa, e dell'effettiva permanenza presso ciascun genitore – disponga altresì che il Pt_1
rimborsi le spese straordinarie nella misura del 60%.>>.
………..
La domanda di divorzio
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato omologato l'accordo di separazione personale dei coniugi con decreto del Tribunale di Pescara n.665/2018, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il contributo del ricorrente al mantenimento della figlia Per_1
Va in proposito anzitutto rilevato che le parti hanno chiesto concordemente in sede di precisazione delle conclusioni, sulla base del precedente accordo del 9.5.2024, che il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente, fosse da questi versato direttamente alla figlia . Per_1
Quanto alla sua misura, la differenza tra le richieste delle parti è particolarmente modesta (70 euro); tuttavia va accolta la richiesta del ricorrente in quanto, è vero che il - che (come desumibile Pt_1
dalla sua ultima dichiarazione dei redditi) gode di un reddito netto annuale di circa € 40.000,00, corrispondente a un reddito netto mensile di circa € 3.300,00 - non è più onerato del contributo al mantenimento per l'altro figlio già dall'ottobre 2021 ( concordato dalle parti in sede di Per_2
pagina 4 di 11 separazione in € 252 mensili), ma per altro verso il medesimo ricorrente, come si sta per dire, sarà CP_ d'ora in poi onerato di versare un assegno divorzile in favore della
Perciò l'assegno per , ora maggiorenne e universitaria, va determinato in € 430,00 mensili, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie (secondo quanto concordato dalle parti il 9.5.2024), come disciplinate dal Protocollo Famiglia, fermo quanto pattuito dalle parti nell'accordo del 9.5.2024 in ordine al contributo del per le spese della figlia per il suo percorso universitario. Pt_1 Per_1
Non occorre, poi, alcuna pronuncia sul contributo al mantenimento per il figlio , in difetto di Per_2
reiterazione della relativa domanda della resistente, e sulla frequentazione tra il ricorrente e la figlia
, essendo questa divenuta maggiorenne. Per_1
La domanda di assegno divorzile
Ai sensi dell'art.5 comma 6 L.898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
In proposito va evidenziato che l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'assegno divorzile dovrebbe tendenzialmente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, salvi i temperamenti determinati dai criteri indicati nella prima parte dell'art.5 comma 6 sopra citato (Cass. SS. UU. 11540/1990 e seguenti conformi), è stata superata, essendo intervenute dapprima una serie di pronunce del 2017 e della prima parte del 2018 (Cass.
11504/2017 e seguenti conformi), che hanno individuato quale presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile la mancanza di autosufficienza economica e quale criterio per quantificarlo il mero raggiungimento dell'indipendenza economica, e successivamente la sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.18287/2018 del 10 aprile – 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia dette Sezioni Unite - come efficacemente sintetizzato in una successiva pronuncia della S.C., la 12021/2019 -, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
pagina 5 di 11 a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Va, dunque, anzitutto effettuata la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali
CP_ delle parti per verificare se sussista l'inadeguatezza dei mezzi della nei termini sopraindicati.
In proposito va considerato, alla luce della documentazione versata in atti dalle parti e delle circostanze pacifiche, quanto segue.
Il sessantaseienne, gode, come sopraindicato, di un reddito netto annuale da trattamento Pt_1
pensionistico di circa € 40.000,00, corrispondente a un reddito netto mensile di circa € 3.300,00; inoltre è, come risulta dalla sua produzione documentale in data 13.5.2024, titolare di valori mobiliari per € 7.900,95 (al 31.12.2023), è comproprietario nella misura del 50% della casa familiare, con garage di pertinenza, sita in Pescara alla strada Colle Marino n.163, abitata dalla resistente, recentemente
(nell'aprile 2024) posta in vendita dalle parti per € 290.000,00, ed ha acquistato nel settembre 2020 dai fratelli le quote di un appartamento sito in Pescara alla via A. Moro n. 3, per la somma di € 59.000,00 circa, unità immobiliare adibita dal ricorrente a propria abitazione.
pagina 6 di 11 CP_ La sessantaquattrenne, secondo quanto emerge dalle sue dichiarazioni dei redditi, negli ultimi anni non ha goduto di altro reddito diverso dall'assegno di mantenimento (determinato in € 454 nel
2018) versatogli dal ricorrente in base all'accordo di separazione;
è comproprietaria nella misura del
50% della casa familiare, con garage di pertinenza, sita in Pescara alla strada Colle Marino n.163, nella quale abita, e a seguito della separazione ha percepito nell'ottobre 2015 la metà dei risparmi accumulati dai coniugi nel corso della vita matrimoniale e segnatamente quasi € 52.000,00, importo, come desumibile dagli estratti del conto corrente cointestato alla resistente e al figlio relativi agli CP_1
CP_ anni 2015/2021 (prodotti dalla , ridottosi progressivamente fino a € 6.857,72 al 30.9.2021, essendo detto conto corrente stato alimentato nei predetti 6 anni quasi esclusivamente dal versamento da parte
CP_ del ricorrente degli assegni di mantenimento per moglie e figli e avendo dovuto la utilizzare il danaro depositato sul conto per il sostentamento proprio e dei figli con lei conviventi.
E' dunque evidente la disparità di disponibilità patrimoniale ma soprattutto reddituale delle parti (€
3.300 mensili per il totale assenza di reddito mensile per la Libi). Pt_1
Passando ad esaminare la storia del matrimonio in discussione, va evidenziato quanto segue:
1) si tratta di rapporto matrimoniale durato dall'ottobre 1984 al febbraio 2018 (epoca del
CP_ decreto di omologa della separazione), dunque ben 33 anni, nel corso del quale la nata nel dicembre 1960, ha svolto in pieno il ruolo di moglie e madre di tre figli (di cui il primo nato nel
1988), mentre il si è potuto dedicare completamente al suo lavoro, che ha svolto Pt_1
dapprima a Cagliari e dal 1991 a Roma, dove operava dal lunedì al venerdì, mentre la famiglia viveva a Pescara (circostanze pacifiche e comunque anche ammesse dal ricorrente in sede di interrogatorio formale); CP_ 2) la ha provato, con l'aiuto economico del marito, che le ha pagato le tasse universitarie,
a riprendere gli studi di medicina, ma ha desistito per stare più vicina ai figli ed CP_1
non era ancora nata); si può ritenere ragionevolmente che, come dedotto dalla Per_2 Per_1
resistente, tale scelta di non portare a termine gli studi sia stata condivisa dai coniugi, atteso che in effetti il poteva essere presente nella vita familiare solamente il fine settimana e Pt_1
dunque era necessariamente la moglie a doversi occupare della gestione familiare, seppure
CP_ coadiuvata da una collaboratrice domestica;
ma in ogni caso, anche escludendo che la abbia sacrificato proprie aspettative professionali, è innegabile il suo notevole contributo alla conduzione della vita familiare e all'accrescimento del patrimonio del ricorrente e familiare, avendo in particolare consentito al di dedicarsi pienamente al lavoro e così acquisire il Pt_1
diritto ad un trattamento pensionistico più che buono (attualmente di € 51.000 circa annuali lordi) e di accumulare i risparmi che gli hanno consentito l'acquisto prima della casa familiare e pagina 7 di 11 poi del predetto appartamento di via A. Moro in Pescara.
La resistente avrebbe, dunque, teoricamente diritto ad un assegno divorzile di natura sia assistenziale, essendo priva di redditi, che perequativa, atteso il suo predetto contributo all'accrescimento del patrimonio del ricorrente e familiare.
Quanto al secondo aspetto, però, va considerato che la perequazione si può ritenere già realizzata con l'acquisizione della comproprietà per la quota del 50% della casa familiare e con la ricezione nel 2015 di quasi 52.000 euro (la metà dei risparmi familiari).
CP_ Perciò può essere riconosciuto alla solo un assegno divorzile di natura assistenziale, dovendosi aggiungere in proposito che l'assenza di reddito lavorativo o da pensione della resistente non è certamente imputabile a sua negligenza, atteso che nel corso della lunga vita matrimoniale, per scelta condivisa tra i coniugi, oltre che obbligata dalle modalità di svolgimento del lavoro del la resistente ha sempre svolto il ruolo di casalinga e, quindi, non solo non ha maturato il Pt_1
diritto ad una pensione da lavoro ma all'epoca della separazione, avendo quasi sessant'anni, non aveva più una seria possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.
Prima di passare alla quantificazione dell'assegno divorzile, occorre esaminare la tesi di parte ricorrente, esposta sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, secondo cui la resistente non avrebbe diritto a detto assegno perché avrebbe instaurato con tale una relazione Persona_5
more uxorio.
In proposito va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3645/2023,
14151/2022, SS.UU 31198/2021), pienamente condivisibile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge può costituire fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.
Ebbene nel presente giudizio il ricorrente non ha affatto assolto l'onere di tale prova rigorosa.
Ed invero:
1) il testimone investigatore privato incaricato dal di eseguire Testimone_1 Pt_1
accertamenti su detta asserita convivenza more uxorio, ha riferito di aver effettuato una verifica
CP_ sui movimenti nei pressi dell'abitazione della nel corso di due settimane fino al 7.6.2021, ma di essere stato sul posto solo nei fine settimana e nei giorni festivi;
di aver visto due volte il
CP_
con la la prima nella macchina di quest'ultima e la seconda nella Mercedes del Per_5
, di aver potuto verificare la presenza della Mercedes di nel vialetto di Per_5 Per_5
pagina 8 di 11 CP_ casa della solo nella mattina del 7.6.2021;
2) la testimone ha confermato che durante l'estate 2020 e durante l'estate Testimone_2
2021 ha incontrato in più occasioni, per circa 8/9 volte, e a CP_1 Persona_5
passeggio in località Caramanico e li ha visti in atteggiamenti affettuosi;
CP_ 3) la parte ricorrente ha poi prodotto delle foto della predetta Mercedes e della a
Caramanico, che non ritraggono mai suoi atteggiamenti affettuosi con il;
Per_5
4) tuttavia i testimoni di parte ricorrente, e , vicini di casa Testimone_3 Testimone_4
CP_ della hanno dichiarato di aver visto dal 2018 in poi solo raramente sia la Mercedes del CP_
parcheggiata nel vialetto di casa della ma non hanno anche potuto riferire di Per_5
soste notturne, sia lo stesso;
, altro testimone di parte ricorrente e Per_5 Testimone_5
CP_ vicino di casa della nulla ha saputo riferire del e della sua Mercedes;
Per_5
5) il , escusso come testimone, ha negato di essere mai rimasto a dormire a casa Per_5
CP_ della come pure una sua relazione affettiva con la medesima;
ha ammesso di aver partecipato al compleanno di 60 anni della resistente e di aver pubblicato come foto del profilo dell'applicazione telefonica whatsapp del suo numero di cellulare la fotografia allegata alla CP_ relazione investigativa prodotta da parte ricorrente, che lo ritrae da solo insieme alla dietro alla torta di festeggiamento dei 60 anni della resistente, affermando “ È mia abitudine mettere foto che mi piacciono sul profilo whatsapp ”;
6) il testimone , figlio delle parti, ha escluso che il sia mai rimasto Persona_4 Per_5
CP_ a dormire presso l'abitazione della
Dunque dall'istruttoria è emerso semplicemente che tra la resistente e il ci possa essere Per_5
un rapporto di amicizia o anche una relazione affettiva, senza convivenza, ma non certamente un loro progetto di vita dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, atteso che mancano gli indizi di una situazione del genere, quali ad esempio figli, comunanza di rapporti bancari o di altre patrimonialità significative, contribuzione ad un menage familiare.
Tornando alla quantificazione dell'assegno, tenuto conto delle disponibilità reddituali del ricorrente e del suo attuale impegno alla contribuzione al mantenimento per la figlia , ritiene il collegio Per_1 di poter determinare in € 600,00 mensili l'assegno divorzile, in modo da impegnare complessivamente circa 1/3 del reddito del soggetto onerato alla contribuzione in favore di moglie e figlia, come da orientamento consolidato di questo tribunale.
Le spese di lite
Attesa la soccombenza del ricorrente in ordine all'an dell'assegno divorzile, le spese di lite, liquidate in dispositivo per l'intero per causa di valore indeterminabile e media complessità secondo i parametri pagina 9 di 11 medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, vanno poste a suo carico per il 50% e per il restante 50% vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Pescara il 6.10.1984 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Pescara al n. 363, parte II, serie A, anno 1984);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone che il ricorrente, , versi in favore della resistente, , a titolo di Parte_1 CP_1
assegno divorzile, la somma di € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal febbraio
2025 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) dispone che il ricorrente, , versi in favore della figlia la somma di € Parte_1 Parte_2
430,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal giugno 2024 e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia, fermo quanto pattuito dalle parti nell'accordo del 9.5.2024 in ordine al contributo del per le spese della figlia per il suo Pt_1 Per_1
percorso universitario;
il restante 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo
Famiglia, sarà a carico di;
CP_1
5) condanna il ricorrente a pagare in favore della resistente il 50% delle spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in € 10.860,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 50%.
Pescara 17 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 10 di 11 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 11 di 11