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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OC AL, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 492/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Comune di Tortoreto - Piazza Libertà 12 64018 Tortoreto TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso comune@tortoretopec.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 479/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 243 DEL 16.08.2023 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in atti, l'ufficio impugnava la sentenza n. 479/II/24, emessa in data 25.11/10.12.24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento ad oggetto la TASI relativa all'anno d'imposta 2018.
A fronte di una sentenza che, respinta ogni altra doglianza di natura formale così come quella relativa alla pretesa decadenza/prescrizione dell'azione accertativa e/o del credito reclamato, aveva pronunciato in punto di merito e come innanzi rammentato sul rilievo che l'ufficio, a fronte della indiscussa residenza della contribuente nel Comune e nell'immobile assoggettato ad imposizione, non aveva vinto e superato, a parte e comunque la tardività della documentazione dallo stesso all'uopo prodotta, la presunzione circa la coincidenza tra l'anzidetta residenza e l'effettiva dimora di essa contribuente, a sconfessare la quale non potevano valere gli irrisori consumi delle considerate utenze, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori, i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censurava la statuizione per esser questa incorsa in una errata analisi ed interpretazione delle prove addotte in giudizio ed ancor più per aver fatto ricadere sull'ufficio un onere probatorio che, in tema di agevolazioni tributarie, ricade invece su chi di quelle agevolazioni intende beneficiare.
A puntello della gravata sentenza, si costituiva in giudizio l'appellata, la quale, per un verso, eccepiva l'inammissibilità del mezzo per difetto di sua specificità, per altro verso, ne contestava la fondatezza, rimarcando che la stessa aveva dimostrato quanto (l'aver acquistato l'immobile come prima casa/l'aver ivi richiesto ed ottenuto di fissarvi la propria residenza/l'aver ivi esercitato il proprio diritto di voto) su di lei incombeva e che, di contro, l'appellante ufficio (ritenuto attore sostanziale) nessuna prova aveva offerto
(dovendosi appunto ritenere inutilizzabile la documentazione prodotta da parte resistente, perché in violazione dei previsti termini) a dimostrazione che con la residenza nell'immobile per cui è imposizione non avesse concorso anche l'effettiva dimora della contribuente.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della camera di consiglio del 18.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, da ritenersi senz'altro ammissibile, risultando ben chiare e specificate le doglianze rivolte alla gravata statuizione, è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
In tema di agevolazioni IMU/TASI (prima casa) non v'ha dubbio che per il loro godimento debbano ricorerre entrambi i presupposti/requisiti di legge, e cioè la residenza anagrafica del contribuente e con essa l'effettiva dimora del predetto nell'immobile per cui è imposizione, non dovendosi affatto presumere la seconda circostanza dalla prima.
Sempre in tema di agevolazione è principio indiscusso che sia onere di chi intende avvalersene quello di offrire la prova circa la ricorrenza dei relativi presupposti/requisiti, sicché, a tal riguardo, attore sostanziale
è il contribuente/ricorrente e non già l'ufficio/resistente. Ebbene, nel caso in scrutinio, indiscussa la residenza anagrafica della contribuente nell'immobile per cui è causa e pur a voler prescindere (perché tardivamente prodotta) dalla documentazione offerta in contraddittorio dall'ufficio (attestante, invero, consumi non in linea con una dimora abituale nell'immobile), sta di fatto che quest'ultima, appunto all'uopo onerata, non ha offerto alcuna prova in ordine alla sua effettiva dimora presso l'immbile de quo, magari fornendo documentazione relativa alle ridette utenze di ben altro e contrario contenuto, non potendo invece avere alcuna rilevanza al riguardo, né l'iscrizione alle liste elettorali, né quella sanitaria per la medicina di base, atteso che trattasi di circostanze tutte riferibili alla sola residenza anagrafica e non già alla (effettiva) dimora.
In conclusione ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso accertamento merita conferma.
Il diverso esito del giudizio impone la rivisitazione delle spese del doppio grado che seguono la soccombenza e che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide: accoglie l'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza conferma l'avviso di accertamento per cui è causa;
condanna l'appellato a rifondere in favore dell'appellante le spese di lite che liquida in € 250,00, per il primo grado, ed in € 350,00 per il secondo grado, oltre al rimborso del C.U..
L'Aquila, li 18 Febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OC AL, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 492/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Comune di Tortoreto - Piazza Libertà 12 64018 Tortoreto TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso comune@tortoretopec.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 479/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 243 DEL 16.08.2023 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in atti, l'ufficio impugnava la sentenza n. 479/II/24, emessa in data 25.11/10.12.24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento ad oggetto la TASI relativa all'anno d'imposta 2018.
A fronte di una sentenza che, respinta ogni altra doglianza di natura formale così come quella relativa alla pretesa decadenza/prescrizione dell'azione accertativa e/o del credito reclamato, aveva pronunciato in punto di merito e come innanzi rammentato sul rilievo che l'ufficio, a fronte della indiscussa residenza della contribuente nel Comune e nell'immobile assoggettato ad imposizione, non aveva vinto e superato, a parte e comunque la tardività della documentazione dallo stesso all'uopo prodotta, la presunzione circa la coincidenza tra l'anzidetta residenza e l'effettiva dimora di essa contribuente, a sconfessare la quale non potevano valere gli irrisori consumi delle considerate utenze, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori, i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censurava la statuizione per esser questa incorsa in una errata analisi ed interpretazione delle prove addotte in giudizio ed ancor più per aver fatto ricadere sull'ufficio un onere probatorio che, in tema di agevolazioni tributarie, ricade invece su chi di quelle agevolazioni intende beneficiare.
A puntello della gravata sentenza, si costituiva in giudizio l'appellata, la quale, per un verso, eccepiva l'inammissibilità del mezzo per difetto di sua specificità, per altro verso, ne contestava la fondatezza, rimarcando che la stessa aveva dimostrato quanto (l'aver acquistato l'immobile come prima casa/l'aver ivi richiesto ed ottenuto di fissarvi la propria residenza/l'aver ivi esercitato il proprio diritto di voto) su di lei incombeva e che, di contro, l'appellante ufficio (ritenuto attore sostanziale) nessuna prova aveva offerto
(dovendosi appunto ritenere inutilizzabile la documentazione prodotta da parte resistente, perché in violazione dei previsti termini) a dimostrazione che con la residenza nell'immobile per cui è imposizione non avesse concorso anche l'effettiva dimora della contribuente.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della camera di consiglio del 18.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, da ritenersi senz'altro ammissibile, risultando ben chiare e specificate le doglianze rivolte alla gravata statuizione, è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
In tema di agevolazioni IMU/TASI (prima casa) non v'ha dubbio che per il loro godimento debbano ricorerre entrambi i presupposti/requisiti di legge, e cioè la residenza anagrafica del contribuente e con essa l'effettiva dimora del predetto nell'immobile per cui è imposizione, non dovendosi affatto presumere la seconda circostanza dalla prima.
Sempre in tema di agevolazione è principio indiscusso che sia onere di chi intende avvalersene quello di offrire la prova circa la ricorrenza dei relativi presupposti/requisiti, sicché, a tal riguardo, attore sostanziale
è il contribuente/ricorrente e non già l'ufficio/resistente. Ebbene, nel caso in scrutinio, indiscussa la residenza anagrafica della contribuente nell'immobile per cui è causa e pur a voler prescindere (perché tardivamente prodotta) dalla documentazione offerta in contraddittorio dall'ufficio (attestante, invero, consumi non in linea con una dimora abituale nell'immobile), sta di fatto che quest'ultima, appunto all'uopo onerata, non ha offerto alcuna prova in ordine alla sua effettiva dimora presso l'immbile de quo, magari fornendo documentazione relativa alle ridette utenze di ben altro e contrario contenuto, non potendo invece avere alcuna rilevanza al riguardo, né l'iscrizione alle liste elettorali, né quella sanitaria per la medicina di base, atteso che trattasi di circostanze tutte riferibili alla sola residenza anagrafica e non già alla (effettiva) dimora.
In conclusione ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso accertamento merita conferma.
Il diverso esito del giudizio impone la rivisitazione delle spese del doppio grado che seguono la soccombenza e che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide: accoglie l'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza conferma l'avviso di accertamento per cui è causa;
condanna l'appellato a rifondere in favore dell'appellante le spese di lite che liquida in € 250,00, per il primo grado, ed in € 350,00 per il secondo grado, oltre al rimborso del C.U..
L'Aquila, li 18 Febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE