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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 2104/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Capoano Parte_1 C.F._1
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giordano Balossi
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 12 febbraio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2104/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Capoano Parte_1 C.F._1
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giordano Balossi
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge
2 sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Si controverte del credito di € 8.159,04, oltre accessori, vantato dalla nell'asserita Controparte_1
qualità di cessionaria del credito, e derivante dal contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di pensione n. 2449, concluso il 16.10.2008 tra e la Parte_1 Controparte_2 per il tramite dell'intermediario finanziario Kema Finanziaria S.p.A..
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n. 614/2021),
l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della per carenza di prova della sua Controparte_1 qualità di cessionaria;
l'insufficienza della documentazione posta a sostegno della domanda
3 monitoria;
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
la vessatorietà delle clausole contrattuali nonché l'usurarietà dei tassi pattuiti;
vinte le spese, in distrazione.
Tanto precisato, ha concluso in conformità.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle “domande ed eccezioni riconvenzionali ex adverso proposte”
e rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 12 febbraio 2025 con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4. Passando all'esame del merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la stessa è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. nn. 6528/00; 26782/16). Ne consegue che il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. 7020/2019).
Pertanto, nell'ipotesi in esame, assumendo la società opposta la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravata dell'onere della prova, deve essa fornire la prova del credito azionato, gravando sull'opponente, poi, contrastare la domanda, dimostrando il fondamento delle eccezioni e delle difese proposte.
In altre parole, il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
4 Orbene, parte creditrice ha depositato: il contratto di mutuo in oggetto con l'allegato piano di ammortamento (doc. 3 fasc. mon.); l'atto di quietanza di data 1.12.2008 sottoscritto dall'opponente
(all. 4 fasc. mon.); l'atto notarile denominato “atto di conferimento” a rogito del Notaio del Per_1
25 giugno 2012, registrato in data 4 luglio 2012, Rep. n. 28.933 e Racc. n.
1.730 con cui la
[...] ha conferito alla il ramo d'azienda denominato “cessione del quinto” CP_2 Controparte_1 costituito da tutte le attività, passività e rapporti giuridici relativi all'operatività svolta presso l'unità organizzativa “Gestione finanziarie e convenzioni” della medesima riguardante Controparte_2
l'istruttoria, la delibera, il perfezionamento e la gestione del post vendita dei finanziamenti concessi secondo la forma tecnica della cessione del quinto che al mese di giugno 2012 risultavano nella relativa titolarità della conferente (doc. 5 fasc. mon. e doc. 8 comparsa di costituzione); l'estratto pubblicato in G.U. del 17.7.2012 inerente al predetto acquisto (doc. 9 comparsa di costituzione);
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (doc. 6 fasc. mon.); la copia della raccomandata a/r avente ad oggetto la messa in mora e contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, debitamente ricevuta dal mutuatario (doc.
5. fasc. mon.).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione ed allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, onere che, nei termini che saranno di seguito illustrati, può dirsi assolto.
5. Le questioni vanno esaminate nel loro ordine logico-giuridico.
A) LA DEDOTTA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA PER CARENZA DI PROVA
DELLA QUALITA' DI CESSIONARIA IN CAPO ALLA PRESTITALIA S.P.A..
La doglianza non coglie nel segno.
Va rammentato che l'art. 58, comma 2 T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando l'istituto di credito cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n.20495/2020).
Inoltre, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., il cessionario, al fine di dimostrare di essere titolare del rapporto, deve produrre in giudizio il contratto di cessione, da cui si possa
5 ricavare che lo specifico credito per il quale agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato;
ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (v., da ultimo, Cass. 13289/2024, secondo cui: “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Nel caso di specie, la società opposta ha depositato sia l'atto notarile denominato “atto di conferimento” a rogito del Notaio del 25 giugno 2012, registrato in data 4 luglio 2012, Rep. Per_1
n. 28.933 e Racc. n.
1.730 con cui la ha conferito alla il ramo Controparte_2 Controparte_1
d'azienda denominato “Cessione del Quinto” costituito da tutte le attività, passività e rapporti giuridici relativi all'operatività svolta presso l'unità organizzativa “Gestione finanziarie e convenzioni” della medesima e riguardante l'istruttoria, la delibera, il Controparte_2
perfezionamento e la gestione del post vendita dei finanziamenti concessi secondo la forma tecnica della cessione del quinto che al mese di giugno 2012 risultavano nella relativa titolarità della conferente (doc. 5 fasc. mon. e doc. 8 comparsa di costituzione, citati) e sia l'estratto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – parte seconda n. 83 del 17.7.2012, in cui si precisa espressamente che l'odierna opposta “ha acquistato pro-soluto da utti i crediti di derivanti Controparte_2 Controparte_2
da contratti di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di stipendio o pensione ovvero delegazione di pagamento regolamentati dal D.P.R. 180/1950 e s.m.i. che alla data del 30.6.2012 risultavano nella titolarità di (doc. 9 comparsa di costituzione, cit.). Controparte_2
Dall'esame della predetta documentazione emerge che il credito azionato risulta adeguatamente individuato (non avendo, peraltro, l'opponente neppure contestato la titolarità del contratto de quo alla contraente alla data del 30.6.2012), di talché la suddetta cessione deve Controparte_2
ritenersi pienamente valida ed efficace, con conseguente riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
B) L' Controparte_3
La tesi dell'indeterminatezza delle clausole di pattuizione degli interessi del mutuo è del tutto priva di fondamento, essendo stati versati in atti il contratto di finanziamento in uno con il documento di sintesi ed il piano di ammortamento, recanti con precisione le condizioni contrattuali, ivi inclusi i tassi degli interessi applicabili.
C) I LAMENTATI INTERESSI USURARI.
6 I motivi di opposizione circa l'usurarietà dei tassi applicati sono infondati, in quanto generici e privi di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza di tali assunti.
Al riguardo, va evidenziato che l'opponente si è limitato ad una generica rappresentazione delle doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della banca di interessi ultralegali ed usurari, senza allegare alcun conteggio relativo all'effettivo andamento del rapporto né depositare i D.M. di riferimento utili, quanto meno, in astratto ad individuare il tasso soglia.
Egli non ha, quindi, puntualmente indicato, come era suo onere, i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, limitandosi a dedurre in maniera generica l'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente (convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della (Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, CP_4
19.1.2021, n. 265 e molte altre analoghe).
Né a tali fini può sopperire la ctu contabile richiesta, che sarebbe esplorativa, non potendo essa servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Si osserva che per giurisprudenza costante è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre 2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
Non è dunque sufficiente la mera enunciazione, come nel caso di specie effettuata, in modo del tutto generico ed astratto, circa l'applicazione illegittima di interessi ultralegali o usurari ad attivare il
7 procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario, unitamente alle pronunce di giurisprudenza sul tema, non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo anche nella materia bancaria che qui ci occupa.
D) LA VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE.
Parimenti infondata è la doglianza inerente alla vessatorietà delle clausole contrattuali, essendo tale motivo di opposizione rimasto sfornito di prova, non avendo l'opponente assolto all'onere spettantegli.
Ed invero, posto che le clausole di cui il deduce la vessatorietà non rientrano Pt_1 nell'elencazione tipizzata all'art. 33 del Codice del consumatore per le quali sussiste una presunzione assoluta di vessatorietà, dalla lettura delle stesse non emerge alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore derivanti dal contratto.
Peraltro, a dispetto di quanto dedotto dal mutuatario, dalla documentazione versata in atti emerge che le stesse sono perfettamente leggibili e, inoltre, sono state da lui firmate in maniera specifica anche ex art. 1341 c.c. (e neppure è stata disconosciuta la firma); ne consegue che la doglianza in questione non è meritevole di accoglimento.
Pertanto, le eccezioni passate in rassegna, caratterizzandosi per la macroscopica infondatezza, appaiono null'altro che un espediente difensivo di natura puramente defatigatoria, idoneo a qualificare negativamente il comportamento processuale della parte che se ne rende responsabile, quanto meno in funzione della regolamentazione finale delle spese di causa.
E) LA PROVA DEL FATTO ESTINTIVO.
Va, a questo punto, riaffermato che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
Non è, poi, superfluo rammentare che, per giurisprudenza costante, l'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte e per tale ragione integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 41474/2021; Cass. n.
14654/2015; Cass. n. 599/1998, Cass. n. 1154/1997).
Tanto chiarito, va osservato che è pacifica la sussistenza tra le parti del contratto di mutuo (in atti), sottoscritto il 16.10.2008 per l'importo lordo di € 15.480,00, di cui € 8.342.15 quale importo netto
8 finanziato, da rimborsare a mezzo n. 120 rate mensili e consecutive di € 129,00 ciascuno, per il cui pagamento il finanziato ricorreva alla cessione pro solvendo di quota della sua pensione in essere con l' . CP_5
È poi pacifico e documentato (cfr. estratto pensionistico - sede di Crotone, depositato CP_5 dall'opponente in data 13.6.2024) che la pensione dell'opponente è stata ogni mese decurtata della somma di € 129,00 mensili, a decorrere dal gennaio 2009 e sino al novembre 2018 per un totale di n.
120 rate, onde provvedere all'integrale rimborso del finanziamento.
Più in particolare, dal documento de quo si evincono: gli estremi della società finanziaria titolare del credito (con indicazione della denominazione e del numero di codice fiscale); i dati relativi al contratto di finanziamento per cui è causa;
la data di inizio e di fine delle trattenute;
il numero totale delle rate versate con il relativo importo;
l'indicazione dello stato “chiuso” con riferimento al rapporto de quo.
Orbene, è fuor di dubbio che l'estratto conto rilasciato dall' abbia valenza certificativa ai sensi CP_5 dell'art. 54 L. n. 88 del 1989, essendo l' tenuta per legge a fornire la certificazione relativa alla CP_5
posizione previdenziale e pensionistica, con conseguente responsabilità nel caso di comunicazione di dati errati.
Inoltre, tale documento non è stato contestato né nel merito né in ordine alla valenza probatoria dalla società opposta, la quale si è limitata a dedurne la tardività della produzione in giudizio;
la doglianza non coglie, tuttavia, nel segno, trattandosi di documentazione sopravvenuta allo spirare delle barriere preclusive di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c..
In particolare, con tale documentazione -trasmessa a mezzo pec dall' il 20.5.2024- l'ente ha CP_5
inteso rispondere ad un'istanza di accesso agli atti formulata dall'opponente entro i limiti delle decadenze istruttorie (cfr. relativa memoria istruttoria n. 2) e sollecitata in corso di causa, sicché la sua produzione in giudizio successiva al maturarsi delle preclusioni ex art. 186 cit. non è evidentemente imputabile a colpa del debitore.
Né può ritenersi che tale deposito abbia vulnerato il contraddittorio delle parti, avendo -come su evidenziato- la società opposta regolarmente avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.
In definitiva, alla luce della documentazione in atti e di quanto sin qui precisato, ritiene il Tribunale che il rimborso del finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria sia regolarmente avvenuto a mezzo della trattenuta mensile di € 129,00, operata dall' CP_5
sulla pensione dell'opponente e versamento del relativo importo alla società opposta, come documentalmente provato.
Pertanto, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9 6. Da ultimo, va dichiarata inammissibile la domanda introdotta dalla con le note Controparte_1 scritte in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025 (dep. 17.1.2025) e tesa ad ottenere dall'opponente la ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto corrisposto all'organismo di mediazione Controparte_6
per il procedimento di mediazione obbligatoria svolto nel corso del presente giudizio.
Trattasi, infatti, di domanda nuova, formulata successivamente alla formazione delle preclusioni di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c..
Ulteriori domande e questioni restano assorbite.
7. L'esito complessivo della lite (accoglimento della sola eccezione di pagamento con rigetto delle ulteriori eccezioni sollevate, manifestamente infondate – v. supra par. 5) giustifica la compensazione delle spese per un terzo;
la frazione residua - liquidata nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, in virtù dell'attività processuale concretamente svolta e delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia - va addossata alla parte opposta.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 614/2021, emesso dal
Tribunale di Crotone;
- rigetta la domanda ex art. 2033 c.c. formulata dall'opposta;
- compensa le spese per un terzo e condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente dei restanti due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in €
1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Crotone, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10
SEZIONE CIVILE
Causa n. 2104/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Capoano Parte_1 C.F._1
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giordano Balossi
opposta
Il Giudice
scaduto il termine del 12 febbraio 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2104/2021 R.G.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Capoano Parte_1 C.F._1
opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giordano Balossi
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge
2 sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Si controverte del credito di € 8.159,04, oltre accessori, vantato dalla nell'asserita Controparte_1
qualità di cessionaria del credito, e derivante dal contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di pensione n. 2449, concluso il 16.10.2008 tra e la Parte_1 Controparte_2 per il tramite dell'intermediario finanziario Kema Finanziaria S.p.A..
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n. 614/2021),
l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della per carenza di prova della sua Controparte_1 qualità di cessionaria;
l'insufficienza della documentazione posta a sostegno della domanda
3 monitoria;
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
la vessatorietà delle clausole contrattuali nonché l'usurarietà dei tassi pattuiti;
vinte le spese, in distrazione.
Tanto precisato, ha concluso in conformità.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle “domande ed eccezioni riconvenzionali ex adverso proposte”
e rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 12 febbraio 2025 con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4. Passando all'esame del merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la stessa è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. nn. 6528/00; 26782/16). Ne consegue che il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (Cass. 7020/2019).
Pertanto, nell'ipotesi in esame, assumendo la società opposta la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravata dell'onere della prova, deve essa fornire la prova del credito azionato, gravando sull'opponente, poi, contrastare la domanda, dimostrando il fondamento delle eccezioni e delle difese proposte.
In altre parole, il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib. Roma n. 490/2023).
4 Orbene, parte creditrice ha depositato: il contratto di mutuo in oggetto con l'allegato piano di ammortamento (doc. 3 fasc. mon.); l'atto di quietanza di data 1.12.2008 sottoscritto dall'opponente
(all. 4 fasc. mon.); l'atto notarile denominato “atto di conferimento” a rogito del Notaio del Per_1
25 giugno 2012, registrato in data 4 luglio 2012, Rep. n. 28.933 e Racc. n.
1.730 con cui la
[...] ha conferito alla il ramo d'azienda denominato “cessione del quinto” CP_2 Controparte_1 costituito da tutte le attività, passività e rapporti giuridici relativi all'operatività svolta presso l'unità organizzativa “Gestione finanziarie e convenzioni” della medesima riguardante Controparte_2
l'istruttoria, la delibera, il perfezionamento e la gestione del post vendita dei finanziamenti concessi secondo la forma tecnica della cessione del quinto che al mese di giugno 2012 risultavano nella relativa titolarità della conferente (doc. 5 fasc. mon. e doc. 8 comparsa di costituzione); l'estratto pubblicato in G.U. del 17.7.2012 inerente al predetto acquisto (doc. 9 comparsa di costituzione);
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (doc. 6 fasc. mon.); la copia della raccomandata a/r avente ad oggetto la messa in mora e contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, debitamente ricevuta dal mutuatario (doc.
5. fasc. mon.).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione ed allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, onere che, nei termini che saranno di seguito illustrati, può dirsi assolto.
5. Le questioni vanno esaminate nel loro ordine logico-giuridico.
A) LA DEDOTTA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA PER CARENZA DI PROVA
DELLA QUALITA' DI CESSIONARIA IN CAPO ALLA PRESTITALIA S.P.A..
La doglianza non coglie nel segno.
Va rammentato che l'art. 58, comma 2 T.U.B. ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando l'istituto di credito cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n.20495/2020).
Inoltre, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., il cessionario, al fine di dimostrare di essere titolare del rapporto, deve produrre in giudizio il contratto di cessione, da cui si possa
5 ricavare che lo specifico credito per il quale agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato;
ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (v., da ultimo, Cass. 13289/2024, secondo cui: “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Nel caso di specie, la società opposta ha depositato sia l'atto notarile denominato “atto di conferimento” a rogito del Notaio del 25 giugno 2012, registrato in data 4 luglio 2012, Rep. Per_1
n. 28.933 e Racc. n.
1.730 con cui la ha conferito alla il ramo Controparte_2 Controparte_1
d'azienda denominato “Cessione del Quinto” costituito da tutte le attività, passività e rapporti giuridici relativi all'operatività svolta presso l'unità organizzativa “Gestione finanziarie e convenzioni” della medesima e riguardante l'istruttoria, la delibera, il Controparte_2
perfezionamento e la gestione del post vendita dei finanziamenti concessi secondo la forma tecnica della cessione del quinto che al mese di giugno 2012 risultavano nella relativa titolarità della conferente (doc. 5 fasc. mon. e doc. 8 comparsa di costituzione, citati) e sia l'estratto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – parte seconda n. 83 del 17.7.2012, in cui si precisa espressamente che l'odierna opposta “ha acquistato pro-soluto da utti i crediti di derivanti Controparte_2 Controparte_2
da contratti di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di stipendio o pensione ovvero delegazione di pagamento regolamentati dal D.P.R. 180/1950 e s.m.i. che alla data del 30.6.2012 risultavano nella titolarità di (doc. 9 comparsa di costituzione, cit.). Controparte_2
Dall'esame della predetta documentazione emerge che il credito azionato risulta adeguatamente individuato (non avendo, peraltro, l'opponente neppure contestato la titolarità del contratto de quo alla contraente alla data del 30.6.2012), di talché la suddetta cessione deve Controparte_2
ritenersi pienamente valida ed efficace, con conseguente riconoscimento della legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
B) L' Controparte_3
La tesi dell'indeterminatezza delle clausole di pattuizione degli interessi del mutuo è del tutto priva di fondamento, essendo stati versati in atti il contratto di finanziamento in uno con il documento di sintesi ed il piano di ammortamento, recanti con precisione le condizioni contrattuali, ivi inclusi i tassi degli interessi applicabili.
C) I LAMENTATI INTERESSI USURARI.
6 I motivi di opposizione circa l'usurarietà dei tassi applicati sono infondati, in quanto generici e privi di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza di tali assunti.
Al riguardo, va evidenziato che l'opponente si è limitato ad una generica rappresentazione delle doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della banca di interessi ultralegali ed usurari, senza allegare alcun conteggio relativo all'effettivo andamento del rapporto né depositare i D.M. di riferimento utili, quanto meno, in astratto ad individuare il tasso soglia.
Egli non ha, quindi, puntualmente indicato, come era suo onere, i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, limitandosi a dedurre in maniera generica l'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente (convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della (Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, CP_4
19.1.2021, n. 265 e molte altre analoghe).
Né a tali fini può sopperire la ctu contabile richiesta, che sarebbe esplorativa, non potendo essa servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Si osserva che per giurisprudenza costante è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre 2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
Non è dunque sufficiente la mera enunciazione, come nel caso di specie effettuata, in modo del tutto generico ed astratto, circa l'applicazione illegittima di interessi ultralegali o usurari ad attivare il
7 procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario, unitamente alle pronunce di giurisprudenza sul tema, non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo anche nella materia bancaria che qui ci occupa.
D) LA VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE.
Parimenti infondata è la doglianza inerente alla vessatorietà delle clausole contrattuali, essendo tale motivo di opposizione rimasto sfornito di prova, non avendo l'opponente assolto all'onere spettantegli.
Ed invero, posto che le clausole di cui il deduce la vessatorietà non rientrano Pt_1 nell'elencazione tipizzata all'art. 33 del Codice del consumatore per le quali sussiste una presunzione assoluta di vessatorietà, dalla lettura delle stesse non emerge alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore derivanti dal contratto.
Peraltro, a dispetto di quanto dedotto dal mutuatario, dalla documentazione versata in atti emerge che le stesse sono perfettamente leggibili e, inoltre, sono state da lui firmate in maniera specifica anche ex art. 1341 c.c. (e neppure è stata disconosciuta la firma); ne consegue che la doglianza in questione non è meritevole di accoglimento.
Pertanto, le eccezioni passate in rassegna, caratterizzandosi per la macroscopica infondatezza, appaiono null'altro che un espediente difensivo di natura puramente defatigatoria, idoneo a qualificare negativamente il comportamento processuale della parte che se ne rende responsabile, quanto meno in funzione della regolamentazione finale delle spese di causa.
E) LA PROVA DEL FATTO ESTINTIVO.
Va, a questo punto, riaffermato che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
Non è, poi, superfluo rammentare che, per giurisprudenza costante, l'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte e per tale ragione integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 41474/2021; Cass. n.
14654/2015; Cass. n. 599/1998, Cass. n. 1154/1997).
Tanto chiarito, va osservato che è pacifica la sussistenza tra le parti del contratto di mutuo (in atti), sottoscritto il 16.10.2008 per l'importo lordo di € 15.480,00, di cui € 8.342.15 quale importo netto
8 finanziato, da rimborsare a mezzo n. 120 rate mensili e consecutive di € 129,00 ciascuno, per il cui pagamento il finanziato ricorreva alla cessione pro solvendo di quota della sua pensione in essere con l' . CP_5
È poi pacifico e documentato (cfr. estratto pensionistico - sede di Crotone, depositato CP_5 dall'opponente in data 13.6.2024) che la pensione dell'opponente è stata ogni mese decurtata della somma di € 129,00 mensili, a decorrere dal gennaio 2009 e sino al novembre 2018 per un totale di n.
120 rate, onde provvedere all'integrale rimborso del finanziamento.
Più in particolare, dal documento de quo si evincono: gli estremi della società finanziaria titolare del credito (con indicazione della denominazione e del numero di codice fiscale); i dati relativi al contratto di finanziamento per cui è causa;
la data di inizio e di fine delle trattenute;
il numero totale delle rate versate con il relativo importo;
l'indicazione dello stato “chiuso” con riferimento al rapporto de quo.
Orbene, è fuor di dubbio che l'estratto conto rilasciato dall' abbia valenza certificativa ai sensi CP_5 dell'art. 54 L. n. 88 del 1989, essendo l' tenuta per legge a fornire la certificazione relativa alla CP_5
posizione previdenziale e pensionistica, con conseguente responsabilità nel caso di comunicazione di dati errati.
Inoltre, tale documento non è stato contestato né nel merito né in ordine alla valenza probatoria dalla società opposta, la quale si è limitata a dedurne la tardività della produzione in giudizio;
la doglianza non coglie, tuttavia, nel segno, trattandosi di documentazione sopravvenuta allo spirare delle barriere preclusive di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c..
In particolare, con tale documentazione -trasmessa a mezzo pec dall' il 20.5.2024- l'ente ha CP_5
inteso rispondere ad un'istanza di accesso agli atti formulata dall'opponente entro i limiti delle decadenze istruttorie (cfr. relativa memoria istruttoria n. 2) e sollecitata in corso di causa, sicché la sua produzione in giudizio successiva al maturarsi delle preclusioni ex art. 186 cit. non è evidentemente imputabile a colpa del debitore.
Né può ritenersi che tale deposito abbia vulnerato il contraddittorio delle parti, avendo -come su evidenziato- la società opposta regolarmente avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.
In definitiva, alla luce della documentazione in atti e di quanto sin qui precisato, ritiene il Tribunale che il rimborso del finanziamento posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria sia regolarmente avvenuto a mezzo della trattenuta mensile di € 129,00, operata dall' CP_5
sulla pensione dell'opponente e versamento del relativo importo alla società opposta, come documentalmente provato.
Pertanto, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9 6. Da ultimo, va dichiarata inammissibile la domanda introdotta dalla con le note Controparte_1 scritte in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025 (dep. 17.1.2025) e tesa ad ottenere dall'opponente la ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto corrisposto all'organismo di mediazione Controparte_6
per il procedimento di mediazione obbligatoria svolto nel corso del presente giudizio.
Trattasi, infatti, di domanda nuova, formulata successivamente alla formazione delle preclusioni di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c..
Ulteriori domande e questioni restano assorbite.
7. L'esito complessivo della lite (accoglimento della sola eccezione di pagamento con rigetto delle ulteriori eccezioni sollevate, manifestamente infondate – v. supra par. 5) giustifica la compensazione delle spese per un terzo;
la frazione residua - liquidata nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, in virtù dell'attività processuale concretamente svolta e delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia - va addossata alla parte opposta.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 614/2021, emesso dal
Tribunale di Crotone;
- rigetta la domanda ex art. 2033 c.c. formulata dall'opposta;
- compensa le spese per un terzo e condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente dei restanti due terzi delle spese, liquidate per intero (cioè compresa la parte compensata) in €
1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Crotone, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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