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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n°534/2023 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(c.f./p.i. , elettivamente domiciliata in Jesi (AN), Via Pasquinelli n. 2/A, presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Giovanna Bigi, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di appello;
- appellante-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza del Plebiscito n. 17, presso lo studio dell'avv. Maurizia
pagina 1 di 9 Sacchi, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gianfranco Tamburini, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 546 del 22/5/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis:
- IN VIA PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE:
a) dichiarare la sentenza n. 546/2023 del Tribunale di Ancona nulla in virtù dell'art. 360, comma 1, n.
4) c.p.c., in relazione all'articolo 132, comma 1, n. 4) c.p.c., in quanto recante motivazione sostanzialmente inesistente, e comunque intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili ed obiettivamente incomprensibili, tali da non consentire in nessun modo di individuare il percorso logico-argomentativo effettuato dal Giudice per poter giustificare la decisione adottata;
b) in via gradata, dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullare la Sentenza n. 546/2023 del Tribunale di
Ancona in quanto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., il Tribunale di Ancona ha apertamente omesso di esaminare sia le ampie e specifiche contestazioni formulate dal C.T.P. della CP_2
(ora sia le contestazioni della odierna attrice contenute negli scritti
[...] Parte_1
difensivi, tutte relative alla C.T.U. del Dott. i cui approdi sono stati acriticamente ed in Persona_1
modo integrale posti a fondamento della sentenza di primo grado.
IN OGNI CASO, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto,
riformare la sentenza n. 546/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Seconda Civile, Giudice
Dott. Pietro Merletti, nell'ambito del giudizio RG. n. 754/2018, pubblicata in data 22.05.2023 e notificata in data 22.05.2023, dichiarando che il contratto è valido e che nessuna somma va pagata alla
CP_1
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Si insiste per il rigetto del proposto appello con ogni conseguenziale statuizione,
anche in ordine alle spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda di accertamento della nullità o indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto di leasing concluso in data 22/12/2003 (risolto in via anticipata con riscatto del bene immobile oggetto di locazione finanziaria in data 22/12/2010) e di restituzione delle somme indebitamente pagate avanzata da contro (poi , ha condannato la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 CP_3
convenuta al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di € 94.963,59, oltre interessi dalle singole erogazioni al saldo, in forza della ritenuta indeterminatezza del tasso di interesse e la conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 117 TUB.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per Parte_1
contraddittorietà, incongruità ed incomprensibilità; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 117
TUB; 3) erroneità della CTU posta a fondamento della decisione. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
In via preliminare deve essere rigettato il primo motivo di appello con il quale la CP_3
eccepisce la nullità della impugnata sentenza. Per quanto questa Corte concordi con la scarsa leggibilità, non solo materiale, della decisione impugnata, è possibile ricostruire le ragioni della decisione in forza del richiamo alla disposta CTU contabile, che ha accertato una discrasia tra il tasso leasing indicato in contratto e quello effettivamente applicato, circostanza questa che ha indotto il
Tribunale a ritenere indeterminato il tasso di interesse pattuito e ad applicare il disposto di cui all'art. 117 TUB.
Nel merito gli ulteriori motivi di impugnazione appaiono fondati.
pagina 3 di 9 La questione posta all'esame di questa Corte è se l'esistenza di una (obiettivamente minima) discrasia tra il tasso leasing indicato in contratto e quello effettivo accertato dal CTU nominato in primo grado sia idonea a far ritenere indeterminato il tasso di interesse pattuito con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
In conformità ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte e ribaditi in più occasioni nei precedenti di questa Corte, da ritenere applicabili al caso di specie in relazione alle specifiche circostanze di fatto desumibili dalla documentazione acquisita in giudizio ed analizzata dal nominato
CTU, il Collegio non può che escludere ogni profilo di indeterminatezza.
Nella relazione di CTU si dà atto che la scheda contrattuale reca le seguenti indicazioni:
• TASSO DI LEASING: 4,837%.
• Importo finanziato: € 568.102,59
• Corrispettivo globale della locazione finanziaria: € 533.602,91 da corrispondersi per € 56.810,16
come canone iniziale alla firma del contratto;
n. 95 canoni mensili da € 5.018,87 da versare il primo di ogni mese a decorrere dalla consegna del bene;
• Prezzo per l'eventuale acquisto del bene (opzione): € 170.4360,78 alla scadenza;
• Spesa per l'apertura/perfezionamento pratica: € 750,00.
Deve altresì rilevarsi che lo stesso contratto (cfr. doc. 4 nel fascicolo della Banca) all'art, 3, lett. f) delle
Condizioni particolari prevede testualmente che “Le altre condizioni, spese ed oneri accessori, non
espressamente concordati saranno applicati nella misura indicata, ai sensi della vigente normativa,
nei fogli informativi e avvisi principali norme di trasparenza messi a disposizione dell'Utilizzatore
presso la sede e le dipendenza della Concedente oltre che presso gli sportelli della Banca Popolare di
Ancona spa, Carifano spa, e Banca di Todi spa, il cui contenuto l'utilizzatore dichiara CP_4
di conoscere ed accettare”. La cliente, inoltre, non si è limitata a dichiarare di conoscere i FIA in cui vengono riportati i prezzi delle ulteriori operazioni tempo per tempo vigenti (nella specie spese di pagina 4 di 9 incasso, di risoluzione, di comunicazione periodica e per l'estinzione anticipata), ma ha essa stessa provveduto al loro deposito in giudizio in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (cfr. all. 12).
Non solo il tasso leasing, ma anche tutte le spese ad esso collegate risultano pertanto espressamente e chiaramente pattuite e quindi determinate o comunque determinabili. L'esclusione della debenza di alcuni costi, contenuta nella relazione di CTU posta a base della decisione, risulta quindi errata, con conseguente affermazione della correttezza degli addebiti effettuati a tale titolo dalla CP_3
Ciò posto, il CTU nominato in primo grado ha accertato l'esistenza di una discrasia (dello 0,171%) tra il tasso leasing indicato in contratto (pari al 4,837%) e quello effettivo applicato (pari al 5,008%)
In particolare, a fronte delle osservazioni del CTP della che aveva rilevato la coincidenza dei CP_3
due dati applicando il criterio di calcolo che “prima determina il tasso di leasing periodale su base
mensile pari a 0,40311% da cui poi calcola il tasso annuale semplicemente moltiplicando tale valore
per 12 mensilità”, il consulente d'ufficio ha ritenuto non utilizzabile detto metodo perché “non
permette di considerare l'attualizzazione dei flussi finanziari prospettici considerando la loro
attualizzazione alle singole scadenze di pagamento”. Più semplicemente il CTU ha ritenuto non corretto il metodo di calcolo indicato dal CTP della Banca perché “non tiene conto dell'esatto momento
in cui vi è l'esecuzione dei flussi finanziari”.
I rilievi svolti dal CTU, per quanto corretti sotto il profilo matematico finanziario, non appaiono idonei a far ritenere indeterminato il tasso di interesse pattuito.
La Suprema Corte in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame (cfr. Cass. sent. n. 12889
del 13/5/2021), in cui la discrasia era determinata dalla verifica effettiva dei flussi finanziari (TIR)
rispetto al TAN, ha affermato che ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 117 TUB non basta “l'avere escluso che il tasso di leasing effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per
dodici il tasso annuo nominale indicato nel contratto, se il tasso di leasing fosse comunque
determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”.
Ribadisce a tal proposito i principi di diritto già affermati per cui “affinché una clausola di
pagina 5 di 9 determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente
stipulata, ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in
vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi
estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di
interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza,
senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la
difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua
esecuzione” (Cass. sent. n. 8028 del 30/03/2018) e che “il tasso di interesse può essere determinato
"per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri
prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla
concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente” (Cass. sent. n.
17110 del 26/6/2019). E dopo aver precisato che la ratio dell'art. 117 TUB va individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative, conclude asserendo “che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla
determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col
rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè
suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n. 12276)”.
Orbene, nel caso di specie, essendosi il CTU limitato a ricavare il tasso leasing effettivo tenendo conto delle condizioni indicate nel contratto dedotto in giudizio e facendo applicazione dei criteri di calcolo fissati dalla Banca d'Italia, appare evidente come il contratto contenesse in sé tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione del tasso leasing senza alcun margine di incertezza e di discrezionalità in capo alla concedente.
Ciò posto deve a questo punto essere rigettata l'eccezione di nullità del contratto di leasing per la mancata indicazione in contratto del TAEG/ISC, invalidità dedotta dalla società appellata a fondamento della propria domanda e rimasta assorbita dalle ragioni della decisione impugnata.
pagina 6 di 9 A riguardo occorre innanzitutto rilevare che risulta pacifico tra le parti, e comunque emergente dallo stesso contratto di leasing (punto b della premessa), che questo è stato stipulato dalla Controparte_1
per lo svolgimento della propria attività di impresa: l'appellata non può pertanto essere qualificata come consumatrice. Inoltre, l'immobile concesso in leasing aveva un valore superiore alla soglia richiamata dall'art. 18, comma 3, l. 142/1992, vigente all'atto della stipula del negozio per cui è causa.
Alla luce delle circostanze di fatto qui accertate questa Corte non può che riaffermare, in ossequio ai principi di diritto ribaditi in più occasioni dalla Cassazione (cfr. da ultimo sent. n. 39169 del 9/12/2021;
ord. n. 4597 del 14/2/2023), che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC),
altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo
complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di
gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata
indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.
117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla
sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (pertanto, stante il suo valore
sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è
sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a
quelli pattuiti)”. In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento come ad esempio prestito,
o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi,
poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo pagina 7 di 9 scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che per tutte le fattispecie diverse da quelle del credito al consumo (art. 125 bis TUB) la mancata o inesatta indicazione del
TAEG/ISC all'interno dei contratti di mutuo stipulati da parte appellata non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
Le considerazioni svolte portano a rigettare in toto la domanda proposta dalla odierna appellata, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
Tenuto conto dello svolgimento del processo che ha ingenerato non poche difficoltà nell'esame delle questioni poste a base della decisione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio. Le spese del presente grado seguono invece la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del
2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Le spese di CTU di primo grado devono essere poste a carico della appellata che ne ha fatto richiesta e comunque dato causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 546 del 22/5/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da contro (già Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado, ponendo a carico della quelle di CTU;
Controparte_1
pagina 8 di 9 condanna la al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado Controparte_1
di giudizio, liquidate nella misura di € 11.707,25, di cui € 1.707,25 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/4/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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