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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3771/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3771/2021 trattenuta in decisione in esito al deposito di note conclusive ex art- 127 ter c.p.c. in data 2.9.2024, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO GIULIO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
E
( , con il patrocinio ONroparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. ORESTE GIOVANNA e CRISCI SALVATORE
CONVENUTA
NONCHE'
( ), con il patrocinio dell'avv. COSCARELLA ANTONELLA ONroparte_2 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Interessi da ritardato pagamento -Prestazioni socio-sanitarie-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva: di avere per gli anni 2016- 2019 stipulato Parte_1 contratti per l'erogazione, in regime di accreditamento istituzionale, di prestazioni di assistenza socio-
pagina 1 di 15 sanitaria residenziale in RSA/Anziani che, nel fissare il budget assegnato all'erogatore, definivano modalità e tempi di fatturazione al fine del pagamento dei corrispettivi spettanti alla struttura;
che, pur avendo essa società provveduto alla fatturazione delle prestazioni secondo quanto stabilito dall'art. 8 ON dei contratti, l' aveva proceduto al saldo con notevole ritardo rispetto ai termini ex art. 4 del D.
Lgs n. 231/2002, con conseguente suo obbligo di corresponsione degli interessi di mora come disciplinati dalla legge;
di avere emesso per l'anno 2016 fattura n. 2 del 14.04.2016, dell'importo di €
86.310,25 (quota sanitaria), consegnata in pari data e pagata in data 16.08.2016 (Allegato 5); fattura n.
3 del 5.05.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 86.310,25, consegnata in pari data e pagata in data
16.08.2016 ( Allegato 5); fattura n. 5 del 6.06.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 86.310,25, consegnata in data 8.06.2016 e pagata in data 21.09.2016 (allegato 5); fattura n. 7 del 6.07.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 90.080,70, consegnata in data 7.07.2016 e pagata in data 28.10.2016
(allegato 5); fattura n. 9 del 21.07.2016 (quota sociale), dell'importo di € 13.188,03, consegnata in pari data e pagata in data 28.10.2016 (Allegato 6); fattura n. 10 del 21.07.2016 (quota sociale), dell'importo di € 11.904,12, consegnata in pari data e pagata in data 29.11.2016 (allegato 6); fattura n. 11 del
21.07.2016 (quota sociale), dell'importo di € 12.396,50, consegnata in pari data e pagata in data
29.11.2016 (allegato 6); fattura n. 12 del 21.07.2016 (quota sociale), dell'importo di € 11.291,94, consegnata in pari data e pagata in data 29.11.2016 (allegato 6); fattura n. 14 del 01.08.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 93.083,39, consegnata in data 10.08.2016 e pagata in data 29.11.2016
(allegato 5); fattura n. 16 del 01.09.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 93.083,39, consegnata in data 5.09.2016 e pagata in data 21.12.2016 (allegato 5); fattura n. 18 del 01.10.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 87.614,20, consegnata in data 14.10.2016 e pagata in data 20.01.2017 (allegato 5); fattura n. 19 del 01.10.2016 (quota sociale), dell'importo di € 12.348,70, consegnata in data 14.10.2016
e pagata in data 5.05.2017 (allegato 6); fattura n. 30 del 02.11.2016 (quota sanitaria), dell'importo di €
88.043,16, consegnata in data 14.11.2016 e pagata in data 20.01.2017 (allegato 5); fattura n. 31 del
2.11.2016 (quota sociale), dell'importo di € 12.348,70, consegnata in data 14.11.2016 e pagata in data
5.05.2017 (allegato 6); fattura n. 32 del 2.11.2016 (quota sociale), dell'importo di € 10.990,36, consegnata in data 14.11.2016 e pagata in data 5.05.2017 ( allegato 6); fattura n. 33 del 01.12.2016
(quota sanitaria), dell'importo di € 82.681,21, consegnata in data 9.12.2016 e pagata in data 28.04.2017
(allegato 5); fattura n. 6 del 2.03.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.906,13, consegnata in data
16.03.2017 e pagata in data 19.07.2018 (allegato 6); fattura n. 7 del 2.03.2017 (quota sociale), pagina 2 di 15 dell'importo di € 10.541,01, consegnata in data 16.03.2017 e pagata in data 19.07.2018 (allegato 6); fattura n. 8 del 2.03.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.014,09, consegnata in data 16.03.2017 e pagata in data 19.07.2018 ( allegato 6); per l'anno 2017 fattura n. 4 del 1.02.2017 8 (quota sanitaria), dell'importo di € 86.220,10, consegnata in data 11.02.2017 e pagata in data 15.05.2017 (Allegato 7); fattura n. 9 del 9.03.2017 (quota sanitaria), dell'importo di € 80.752,91, consegnata in data 16.03.2017
e pagata in data 29.05.2017 (allegato 7); fattura n. 26 del 1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di €
10.927,51, consegnata in data 6.07.2017 e pagata in data 6.02.2018 (Allegato 8); fattura n. 27 del
1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di € 8.399,27, consegnata in data 6.07.2017 e pagata in data
6.02.2018 (allegato 8); fattura n. 28 del 1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.336,26, consegnata in data 6.07.2017 e pagata in data 6.02.2018 (allegato 8); fattura n. 29 del 1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.396,36, consegnata in data 6.07.2017 e pagata in data 6.02.2018 (allegato
8); fattura n. 30 del 1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di € 12.655,76, consegnata in data
6.07.2017 e pagata in data 7.05.2018 (allegato 8); fattura n. 32 del 1.07.2017 (quota sanitaria), dell'importo di € 94.694,92, consegnata in data 7.07.2017 e pagata in data 18.09.2017 (allegato 7); fattura n. 34 del 1.07.2017 (quota sociale), dell'importo di € 10.940,42, consegnata in data 10.07.2017
e pagata in data 7.05.2018 (allegato 8); fattura n. 37 del 1.08.2017 (quota sanitaria), dell'importo di €
98.512,64, consegnata in data 4.08.2017 e pagata in data 19.10.2017 (allegato 7); fattura n. 43 del
1.09.2017 (quota sanitaria), dell'importo di € 99.520,72, consegnata in data 11.09.2017 e pagata in data
22.11.2017 (allegato 7); fattura n. 47 del 2.10.2017 (quota sanitaria), dell'importo di € 96.516,00, consegnata in data 6.10.2017 e pagata in data 19.12.2017 (allegato 7); fattura n. 50 del 2.11.2017
(quota sanitaria), dell'importo di € 99.636,68, consegnata in data 4.11.2017 e pagata in data 8.03.2018
(allegato 7); fattura n. 53 del 2.11.2017 (quota sociale), dell'importo di € 12.351,69, consegnata in data
15.11.2017 e pagata in data 30.09.2020, e relativa nota di credito n. 12 del 6.03.2018 per l'importo di €
5.966,94 (allegato 8); fattura n. 56 del 2.11.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.263,24, consegnata in data 17.11.2017 e pagata in data 30.09.2020, e relativa nota di credito n. 11 del
6.03.2018 per l'importo di € 5.202,63 (allegato 8); fattura n. 62 del 31.12.2017 (quota sociale), dell'importo di € 8.396,24, consegnata in data22.02.2018 e pagata in data 30.09.2020 (allegato 8); fattura n. 69 del 30.11.2018 (quota sociale), dell'importo di € 2.335,63, consegnata in data 21.12.2018
e pagata in data 30.09.2020 (allegato 8); fattura n. 70 del 30.11.2018 (quota sociale), dell'importo di €
3.004,60, consegnata in data 23.01.2019 e pagata in data 30.09.2020 (allegato 8); per l'anno 2018 pagina 3 di 15 fattura n. 1 del 31.01.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 89.122,67, consegnata in data 16.02.2018
e pagata in data 23.04.2018 (Allegato 9); fattura n. 7 del 28.02.2018 (quota sanitaria), dell'importo di €
82.169,14, consegnata in data 21.03.2018 e pagata in data 22.05.2018 (allegato 9); fattura n. 14 del
31.03.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 10.04.2018 e pagata in data 12.06.2018 (allegato 9); fattura n. 18 del 30.04.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 87.947,43, consegnata in data 9.05.2018 e pagata in data 19.07.2018 (allegato 9); fattura n. 24 del 31.05.2018
(quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 8.06.2018 e pagata in data 21.08.2018
(allegato 9); fattura n. 28 del 30.06.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 86.253,10, consegnata in data 11.07.2018 e pagata in data 12.09.2018 (allegato 9); fattura n. 30 del 30.06.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.614,13, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019, e relativa nota di credito n. 43 del 30.09.2018 per l'importo di € 259,16 (Allegato 10); fattura n. 33 del 31.07.2018
(quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 10.08.2018 e pagata in data
18.10.2018 (allegato 9); fattura n. 37 del 31.08.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 89.729,87, consegnata in data 11.09.2018 e pagata in data 16.11.2018 (allegato 9); fattura n. 41 del 30.09.2018
(quota sanitaria), dell'importo di € 85.205,19, consegnata in data 5.10.2018 e pagata in data 10.12.2018
(allegato 9); fattura n. 44 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 6.799,22, consegnata in data
15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 45 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.967,17, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 46 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.756,30, consegnata in data 15.10.2018
e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 47 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di €
11.149,00, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 48 del
30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 10.608,67, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data
30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 49 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 11.646,09, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 50 del 30.09.2018
(quota sociale), dell'importo di € 11.579,72, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019
(allegato 10); fattura n. 51 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.910,97, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 59 del 31.10.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 84.901,58, consegnata in data 10.11.2018 e pagata in data 18.01.2019
(allegato 9); fattura n. 60 del 31.10.2018 (quota sociale), dell'importo di € 10.652,73, consegnata in data 10.11.2018 e pagata in data 05.08.2020 (allegato 10); fattura n. 64 del 30.11.2018 (quota pagina 4 di 15 sanitaria), dell'importo di € 78.839,29, consegnata in data 11.12.2018 e pagata in data 26.02.2019
(allegato 9); fattura n. 66 del 30.11.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.094,60, consegnata in data
11.12.2018 e pagata in data 05.08.2020 (allegato 10); fattura n. 75 del 31.12.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.488,72, consegnata in data 18.01.2019 e pagata in data 05.08.2020 (allegato 10); per l'anno 2019 fattura n. 2 del 31.01.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 88.632,99, consegnata in data 8.02.2019 e pagata in data 30.04.2019 (Allegato 11); fattura n. 10 del 31.03.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 90.464,40, consegnata in data 4.04.2019 e pagata in data 06.06.2019 (allegato 11); fattura n. 14 del 30.04.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 88.143,30, consegnata in data 7.05.2019
e pagata in data 11.07.2019 (allegato 11); fattura n. 24 del 30.06.2019 (quota sanitaria), dell'importo di
€ 88.143,30, consegnata in data 5.07.2019 e pagata in data 01.10.2019 (allegato 11); fattura n. 28 del
13.08.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 14.08.2019 e pagata in data 24.10.2019 (allegato 11); fattura n. 32 del 31.08.2019 (quota sanitaria), dell'importo di €
91.081,41, consegnata in data 4.09.2019 e pagata in data 02.12.2019 (allegato 11); fattura n. 43 del
28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 8.907,79, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data
09.04.2020 (Allegato 12); fattura n. 44 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 6.896,31, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 45 del 28.10.2019
(quota sociale), dell'importo di € 11.251,48, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020
(allegato 12); fattura n. 46 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 10.356,07, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 47 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 11.437,04, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 48 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 10.356,16, consegnata in data 5.11.2019
e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 49 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di €
11.437,04, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 50 del
28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 11.437,04, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data
09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 51 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 10.356,16, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 53 del 31.10.2019
(quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 21.01.2020
(allegato 11); fattura n. 68 del 30.11.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 88.143,30, consegnata in data 10.12.2019 e pagata in data 25.02.2020 (allegato 11); fattura n. 73 del 31.12.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 57.851,44, consegnata in data 5.01.2020 e pagata in data 12.03.2020 pagina 5 di 15 (allegato 11); - di vantare pertanto credito per interessi moratori pari per l'anno 2016 ad € 12.817,50 (di cui € 8.063,73 per quota sanitaria ed € 4.753,77 per quota sociale), per l'anno 2017 ad € 10.969,41 (di cui € 3.298,48 per quota sanitaria ed € 7.670,93 per quota sociale), per l'anno 2018 ad € 5.804,08 (di cui € 1.422,46 per quota sanitaria ed € 4.381,62 per quota sociale) e per l'anno 2019 ad € 4.389,61 (di cui € 2.464,93 per quota sanitaria ed € 1.924,68 per quota sociale), per un importo complessivo di €
33.980,60.
Chiedeva pertanto “dichiarare che l' è tenuta in relazione ONroparte_4
ai contratti di cui in narrativa ed in ragione del suo tardivo pagamento delle fatture sopra citate e prodotte a corrispondere gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e succ. mod., e, per
l'effetto, condannare la stessa …al pagamento in favore della ricorrente società in Parte_1 qualità di gestore della struttura sanitaria denominata “Villa Gioiosa” sita in Montalto Uffugo (CS) alla località Caldopiano, della somma pari ad € 33.980,60, giusta documentazione allegata, o della diversa somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito in Sua Giustizia riterrà equa, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali della presente causa da distrarsi “. ON L resisteva alla domanda deducendo, in sintesi: che ai sensi dell'art. 8 dei contratti sottoscritti i pagamenti erano condizionati non solo alla presentazione della fattura ma, anche, degli allegati che dessero conto delle prestazioni erogate nonché alla successiva validazione;
che dalle note di credito emesse dalla struttura si evinceva lo storno di alcune prestazioni, non validate;
che comunque la somma
ON che l' si era impegnata a pagare corrispondeva esattamente alla quota gravante sul Fondo Sanitario
Regionale (art. 4 commi 5.1 e 9) e quindi ai budgets previsti dai DDCCAA applicabili ratione temporis, dal quale veniva sempre distinta la quota sociale per un importo complessivo di € 443.881,21 (per l'anno 2016 € 436.160,40 più € 7.720,82), la cui liquidazione poteva essere effettuata solo “con il trasferimento delle risorse finanziarie alle ”, da parte della disposto con Parte_2 CP_2
appositi Decreti Dirigenziali, cui conseguiva l'applicabilità dell'art. 1256 c.c.; che a tutto voler concedere l'eventuale decorrenza degli interessi doveva essere calcolata solo a partire dalla data in cui ON l' aveva impegnato in bilancio le risorse stanziate dalla regione;
che comunque l'adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte dell'Amministrazione doveva ritenersi eseguita mediante l'emissione dell'ordinativo di pagamento la cui esecuzione è affidata al tesoriere ex art. 208 TUEL e art. 38 L.R. 43/96; che non sussistevano i presupposti di cui al D. Lgs n. 231/2002 trattandosi di pagina 6 di 15 prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento;
che per quanto premesso per il caso di
ON condanna sussisteva l'obbligazione della a tenere indenne e/o a manlevare l' CP_2
Chiedeva su tali basi “in via principale accertare e dichiarare infondata e non provata la domanda con riferimento alla richiesta di interessi sulle fatture presentate con riferimento alla quota sanitaria e, pertanto, rigettare la relativa domanda;
accertare e dichiarare che ex art. 1256 comma II c.c. e/o ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, l' non è responsabile del ritardo ONroparte_1
nel pagamento degli importi richiesti a titolo di quota sociale e non può essere, conseguentemente, condannata al pagamento dei relativi interessi, se dovuti, e, pertanto, rigettare la relativa domanda;
3.
In via subordinata .. in caso di accoglimento della domanda di chiamata in causa della CP_2
articolata in via preliminare e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande
[...] proposte in via principale .. nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga dunque che, al di là delle previsioni contrattuali e dell'esistenza e/o della capienza dello stanziamento regionale, l' avrebbe dovuto CP_3
provvedere al pagamento della quota sociale relativa alle prestazioni rese negli anni 2016, 2017, 2018
e 2019 prima dello stanziamento dei fondi regionali destinati alla liquidazione delle quote sociali, condannare la in p. l. r. p. t. a pagare in luogo dell' a titolo garanzia e/o ONroparte_2 CP_3
ON manleva e/o comunque tenere indenne questa della somma che sarà addebitata a titolo di interessi con riferimento alla quota sociale;
in via ulteriormente gravata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste articolate in via principale ed in via subordinata, limitare la condanna dell' all'importo riconosciuto come dovuto a titolo di interessi calcolandone, per ONroparte_5
ciascuna fattura azionata, la relativa decorrenza al tasso legale e comunque fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento da parte dell' ai sensi dell'art. 208 del TUEL D. Lgs n. CP_3
267/2000 e dell'art. 38 L.R. 43/96 e per le quote sociali, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della determina di impegno di spesa da parte dell' ovvero a partire dal CP_3
sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera di recepimento del Decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie con cui è stato trasferito
l'importo riconosciuto ai fini del pagamento delle quote sociali ovvero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di effettivo incasso, avvenuto con riversale delle somme stanziate dal
ex art. 5 L. R. n. 11/2015 e fino alla data di ONroparte_6 emissione dell'ordinativo di pagamento da parte dell' ..con vittoria di spese e diritti ed onorari CP_3 di causa.” pagina 7 di 15 Disposto il mutamento del rito ed autorizzata la chiamata in giudizio della la stessa si CP_2
costituiva eccependo in sintesi: il difetto di giurisdizione del Tribunale adito sulla domanda di manleva ex art. 133 del D. lgs n. 104/2010, tale richiesta investendo il potere di programmazione della spesa ed essendo il rapporto fra l' e la aggredibile giurisdizionalmente solo dinanzi al T.A.R. CP_1 CP_2
con riferimento agli atti amministrativi riguardanti la programmazione e ripartizione delle risorse;
il difetto legittimazione passiva dell'ente e l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande in suo confronto formulate dall' stante la totale sua estraneità ai contratti stipulati ex d.lgs. CP_5
502\1992 e l.r. 24/2008 e l'insussistenza di obblighi di manleva;
l'invalidità del contratto per mancanza di copertura finanziaria per la parte riguardante la quota sociale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 8/02 finalità. Chiedeva quindi “In via preliminare, ritenere e dichiarare
l'improponibilità/improcedibilità/inammissibilità e, in subordine, infondatezza della chiamata in causa della per le tutte ragioni esposte;
2) In ogni caso, dichiarare ogni altra domanda proposta CP_2
nei confronti della inammissibile, improponibile, ovvero rigettarla in quanto ONroparte_2
infondata in fatto e diritto;
3) Pronunciare ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
*****
La domanda di pagamento degli interessi da ritardato pagamento avanzata dalla in Parte_1
ON confronto di è fondata e merita accoglimento.
Incontroversa la sussistenza dei rapporti contrattuali indicati in ricorso, deve ritenersi il colpevole ritardo dell' nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi ONroparte_1
pattuiti negli accordi in atti.
Con specifico riferimento alle somme richieste a titolo di quota sociale pacificamente prevista nei contratti -distintamente da quella convenuta a titolo di quota sanitaria-, deve in primo luogo ritenersi la
ON contestata titolarità dell'obbligazione in capo all' in applicazione dei principi costantemente espressi dalla Suprema Corte e fatti propri dall'intestato Tribunale.
Alcun dubbio sussiste, infatti, in ordine all'obbligo dell' di rispondere ONroparte_1
alla richiesta di pagamento delle prestazioni erogate in base alle convenzioni allegate anche in relazione alla c.d. quota sociale, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza pagina 8 di 15 dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio- CP_2
sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nella L.R. n. 23 del
2003, art. 7, avente una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nella L.R. n. 24 del 2008, art. 13 il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della (Cass. 22037/2016; CP_2
RG n. 3266/2019; Cass. 22039/2016; Cass. 23067/2016; Cass. 11451/2017; Cass. 11452/2017; Cass.
11922/2017; Cass. n. 11925/2017; Cass. n. 12837/2017); la correttezza giuridica della ricostruzione compiuta nelle precedenti sentenze non risulta inficiata dalle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2012 (art. 49 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015 (art. 41, comma quarto, della legge regionale
27 dicembre 2012, n. 69), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (art. 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 12). La natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della suona anzi come un'ulteriore conferma della portata meramente CP_2
interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le asl, non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica disciplina al riguardo, né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le asl, dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la sono regolati dalla legge CP_2 istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti” (Cass. n.
11925/2017). Con più recenti pronunce (nn. 17587/2018; 5982/2019, 25851/2020 e 5147/2023) la
Suprema Corte ha riaffermato l'estraneità della alla concreta gestione dei servizi ONroparte_2 pagina 9 di 15 sociosanitari e soprattutto dell'irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle ASL, confermando in capo alla solo la competenza riguardante la sfera della ONroparte_2
programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore.
Va osservato che il quadro normativo non è stato alterato neppure dalle disposizioni di cui alla L.R. n.
11 del 25 aprile 2015 ove è stato espressamente previsto che il complesso delle competenze relative alla quota sociale delle prestazioni in materia socio-sanitaria erogate dalle strutture sanitarie, già disciplinate dagli artt. 17 e 18 della L.R. 5 ottobre 2007 n. 22 e dall'art. 32 della L.R. 26 febbraio 2010
n. 8, è trasferito alla responsabilità del e le corrispondenti attività sono ONroparte_6 esercitate mediante l'utilizzo delle risorse precedentemente stanziale sul capitolo di spesa
U6201021301, assegnato al dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, al fine di garantire il trasferimento delle risorse dal bilancio del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria direttamente alle , posto che anche tale normativa non contiene alcuna previsione in Parte_2 termini di assunzione diretta in capo alla dell'obbligazione di pagamenti dei corrispettivi CP_2
ON spettanti alle strutture sanitarie convenuti nei contratti stipulati con l' e mantiene la rilevanza meramente interna degli obblighi assunti dall'ente in confronto delle aziende sanitarie.
Alla luce delle esposte pronunce deve concludersi che tenuto al pagamento delle rette in favore delle strutture sociosanitarie convenzionate, compresa la quota da imputarsi al Fondo Sociale Regionale, qui
ON richiesta, è unicamente l' soggetto legittimato a stipulare i contratti con le strutture sociosanitarie pubbliche e private.
Neppure può ritenersi con l'opponente l'esclusione od attenuazione della responsabilità dell' CP_1
unica obbligata al pagamento, per i ritardi perpetrati ex art.1256 c.c. considerato: che la norma ON codicistica invocata dall' disciplina l'ipotesi di impossibilità (assoluta o temporanea) dell'adempimento obbligazione per fatto non imputabile al debitore;
che tale ipotesi può dirsi ricorrente allorché sopravvengano situazioni atte ad inbire la prestazione del debitore, non note od ipotizzabili dall'obbligato al momento della stipula del contratto e da lui non ovviabili;
che tali condizioni non possono ritenersi ricorrenti nella specie, atteso che il meccanismo di acquisizione dei fondi regionali costituisce (pacificamente) dato ab initio noto all' che essa, nel sottoscrivere l'accordo fonte CP_1 dell'obbligazione di paganento (anche) delle quote sociali, ha assunto la responsabilità dei rischi connessi al suo funzionamento, ex art.1218 c.c.; che in altri termini le conseguenze della tempistica di
ON erogazione e gestione dei fondi regionali esauriscono i propri effetti nei rapporti interni tra ed ente pagina 10 di 15 territoriale e non possono essere fatte gravare sul contraente creditore;
né a tale meccanismo è stata accordata rilevanza nel contratto attraverso una diversa regolamentazione della mora nei pagamenti.
Ancora in via preliminare va osservato che è fuori questione il superamento del tetto di spesa stabilito nel contratto, atteso che la richiesta di pagamento avanzata dalla società attrice non attiene alla remunerazione di prestazioni socio-sanitarie erogate, in relazione alle quali sono state emesse e saldate dall' le fatture, nei limiti dei budget convenzionalmente concordati tra le parti, bensì CP_5
alla corresponsione degli interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture stesse.
Tali interessi, infatti, assolvono ad una funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione forfettaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie, tanto che il creditore ha diritto alla corresponsione degli stessi, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora (cfr. Cass. Civ., n. 14911 del 31.5.2019).
Sul punto ed in ordine alle residue questioni la causa può essere decisa mutuandosi le ragioni di cui in precedente pronuncia del Tribunale, resa in analoga fattispecie, ex art.118 disp att. c.p.c. (ord.n.
3891/2021), salvi i necessari adattamenti. ON Disattesa la contestazione sul punto dell' va ritenuta la piena applicabilità alla fattispecie delle disposizioni in tema di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì pagina 11 di 15 la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella
"transazione commerciale" di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria” (cfr. Cass.17665/2019).
Né l' ha allegato e provato la sussistenza di convenzione in deroga. CP_5
Ciò posto, il ritardato pagamento trova riscontro nei documenti allegati dalla ricorrente e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs. 231/02).
In particolare, la ha allegato le fatture, sia in formato tradizionale che in formato Parte_1 elettronico, da cui risulta l'avvenuta consegna all' dei documenti contabili nonché gli CP_5 estratti conto attestanti l'esecuzione dei pagamenti a mezzo bonifici bancari. Tali risultanze sono rimaste incontestate.
La ricorrente ha inoltre allegato i prospetti di calcolo degli interessi redatti nell'osservanza alle disposizioni di cui all'art. 2 D.lvo 231/2002 anche in punto di decorrenza iniziale degli interessi
(applicandosi il maggior termine di giorni 60 dalla ricezione della documentazione contabile da parte
ON dell' necessaria alle verifiche ed alla liquidazione dei corrispettivi). ON Sul punto non è dato accogliere l'assunto dell' di una specifica e divergente regolamentazione dell'obbligazione di pagamento: L'art. 8 dei contratti allegati sottoscritti tra le parti, al comma 2 prevede espressamente che, a seguito della presentazione delle fatture, “La successiva validazione delle fatture, la liquidazione, la certificazione ed il pagamento dovranno avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti, nel rispetto, in ogni caso, delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione”. ON Ne consegue che sia l'attività di validazione delle fatture da parte dell' a seguito della presentazione delle stesse da parte della società ricorrente, sia la loro liquidazione sarebbero dovute pagina 12 di 15 avvenire nel termine imposto disposizioni legislative in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ciò posto, la convenuta non ha allegato circostanze specifiche atte ad illustrare le ragioni dell'intempestiva adozione dei prescritti adempimenti, con le precisazioni che seguono.
Quanto infatti alla eccepita emissione di alcune note di credito ed al lamento della mancata decurtazione dalla base di calcolo degli importi oggetto di storno, osserva il Tribunale: che l'attrice ha evidenziato l'estraneità al presente giudizio delle note nn. 9 e 10 del 6.03.2018, in quanto riferite a fatture (nn. 54 e 55 del 2.11.2017), qui non azionate;
che la società ha fornito specifica indicazione ed esposizione contabile dell'avvenuto scomputo delle note nn. 11 e 12 del 6.03.2018, riferite alle fatture nn. 53 e 56 del 2.11.2017; che per le residue note di credito n. 5/2017 e nn. 68, 69, 70 e 71 del
31.12.2017 relative alle fatture n. 37/2017, n. 43/2017, n. 47/2017 e n. 50/2017, l'istante ha dedotto che la loro emissione è stata espressamente motivata dalla necessità di consentire la regolare esecuzione degli ulteriori pagamenti, mediante apposite missive di contestazione e che i pagamenti eseguiti
ON (quanto alla ft.n. 33 del 1.12.2016, oggetto della prima nota di credito, preceduto da richiesta dell' di emissione di nota di debito) non hanno formato oggetto di richiesta di successiva ripetizione/trattenuta. Tali deduzioni e la documentazione (della contestazione della richiesta di nota di
ON credito e dei pagamenti) non hanno formato oggetto di contestazione da parte dell' che di contro non ha meglio specificato le ragioni della richiesta di storno, in tal modo omettendo di dare adeguata allegazione dell'inadempimento delle prestazioni gravanti sulla struttura sanitaria, in costanza della quale soltanto potrebbe giustificarsi la pretesa detrazione degli importi in questione (in quanto non dovuti) dalla base di calcolo degli interessi moratori.
Neppure può ritenersi che l'assolvimento dell'obbligazione di pagamento sia coincisa (non già con le rimesse bancarie documentate dall'attrice ma) con l' emissione degli ordinativi di pagamento da parte ON dell'
In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige pagina 13 di 15 altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato,
a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (cfr. Cass. n. 29776/2020 e 15504/2022). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle
Amministrazioni statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Il Collegio condivide pertanto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato,
Sez.IV, 9/12/1997 n.1351), secondo la quale va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso;
pertanto, perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo, di talché eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili.
Nel caso di specie l' non ha neppure allegato la circostanza relativa all'avvenuta CP_5
comunicazione dell'emissione degli ordinativi di pagamento alla società creditrice da parte della
Tesoreria e di contro l'esecuzione di tale adempimento è stata specificamente contestata dall'attrice nelle memorie depositate in corso di causa, sicché devono ritenersi dovuti gli interessi moratori maturati fino alla data dell'effettivo versamento dei corrispettivi fatturati.
Appare quindi fondata la pretesa di pagamento della somma di € 33.980,60 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento degli importi oggetto delle fatture allegate come risultanti dai prospetti contabili prodotti. pagina 14 di 15 ON Segue la condanna dell' al pagamento della somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con vittoria delle spese di parte attrice, liquidate come da dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente, con la richiesta distrazione.
ON In ordine alla domanda di manleva proposta da in confronto della deve invece disporsi la CP_2
rimessione della causa sul ruolo come da coeva ordinanza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna l' in persona Parte_1 CP_5 del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della società istante, della somma di € 33.980,60,
a titolo di interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, per il ritardato pagamento dei corrispettivi delle prestazioni di assistenza sociosanitaria erogate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre successivi interessi legali dalla domanda sino all'effettivo pagamento;
ON condanna l' al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore dell'avv.
Giulio Greco;
dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per quanto in motivazione.
Cosenza, 7 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3771/2021 trattenuta in decisione in esito al deposito di note conclusive ex art- 127 ter c.p.c. in data 2.9.2024, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO GIULIO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE
E
( , con il patrocinio ONroparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. ORESTE GIOVANNA e CRISCI SALVATORE
CONVENUTA
NONCHE'
( ), con il patrocinio dell'avv. COSCARELLA ANTONELLA ONroparte_2 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Interessi da ritardato pagamento -Prestazioni socio-sanitarie-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva: di avere per gli anni 2016- 2019 stipulato Parte_1 contratti per l'erogazione, in regime di accreditamento istituzionale, di prestazioni di assistenza socio-
pagina 1 di 15 sanitaria residenziale in RSA/Anziani che, nel fissare il budget assegnato all'erogatore, definivano modalità e tempi di fatturazione al fine del pagamento dei corrispettivi spettanti alla struttura;
che, pur avendo essa società provveduto alla fatturazione delle prestazioni secondo quanto stabilito dall'art. 8 ON dei contratti, l' aveva proceduto al saldo con notevole ritardo rispetto ai termini ex art. 4 del D.
Lgs n. 231/2002, con conseguente suo obbligo di corresponsione degli interessi di mora come disciplinati dalla legge;
di avere emesso per l'anno 2016 fattura n. 2 del 14.04.2016, dell'importo di €
86.310,25 (quota sanitaria), consegnata in pari data e pagata in data 16.08.2016 (Allegato 5); fattura n.
3 del 5.05.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 86.310,25, consegnata in pari data e pagata in data
16.08.2016 ( Allegato 5); fattura n. 5 del 6.06.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 86.310,25, consegnata in data 8.06.2016 e pagata in data 21.09.2016 (allegato 5); fattura n. 7 del 6.07.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 90.080,70, consegnata in data 7.07.2016 e pagata in data 28.10.2016
(allegato 5); fattura n. 9 del 21.07.2016 (quota sociale), dell'importo di € 13.188,03, consegnata in pari data e pagata in data 28.10.2016 (Allegato 6); fattura n. 10 del 21.07.2016 (quota sociale), dell'importo di € 11.904,12, consegnata in pari data e pagata in data 29.11.2016 (allegato 6); fattura n. 11 del
21.07.2016 (quota sociale), dell'importo di € 12.396,50, consegnata in pari data e pagata in data
29.11.2016 (allegato 6); fattura n. 12 del 21.07.2016 (quota sociale), dell'importo di € 11.291,94, consegnata in pari data e pagata in data 29.11.2016 (allegato 6); fattura n. 14 del 01.08.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 93.083,39, consegnata in data 10.08.2016 e pagata in data 29.11.2016
(allegato 5); fattura n. 16 del 01.09.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 93.083,39, consegnata in data 5.09.2016 e pagata in data 21.12.2016 (allegato 5); fattura n. 18 del 01.10.2016 (quota sanitaria), dell'importo di € 87.614,20, consegnata in data 14.10.2016 e pagata in data 20.01.2017 (allegato 5); fattura n. 19 del 01.10.2016 (quota sociale), dell'importo di € 12.348,70, consegnata in data 14.10.2016
e pagata in data 5.05.2017 (allegato 6); fattura n. 30 del 02.11.2016 (quota sanitaria), dell'importo di €
88.043,16, consegnata in data 14.11.2016 e pagata in data 20.01.2017 (allegato 5); fattura n. 31 del
2.11.2016 (quota sociale), dell'importo di € 12.348,70, consegnata in data 14.11.2016 e pagata in data
5.05.2017 (allegato 6); fattura n. 32 del 2.11.2016 (quota sociale), dell'importo di € 10.990,36, consegnata in data 14.11.2016 e pagata in data 5.05.2017 ( allegato 6); fattura n. 33 del 01.12.2016
(quota sanitaria), dell'importo di € 82.681,21, consegnata in data 9.12.2016 e pagata in data 28.04.2017
(allegato 5); fattura n. 6 del 2.03.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.906,13, consegnata in data
16.03.2017 e pagata in data 19.07.2018 (allegato 6); fattura n. 7 del 2.03.2017 (quota sociale), pagina 2 di 15 dell'importo di € 10.541,01, consegnata in data 16.03.2017 e pagata in data 19.07.2018 (allegato 6); fattura n. 8 del 2.03.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.014,09, consegnata in data 16.03.2017 e pagata in data 19.07.2018 ( allegato 6); per l'anno 2017 fattura n. 4 del 1.02.2017 8 (quota sanitaria), dell'importo di € 86.220,10, consegnata in data 11.02.2017 e pagata in data 15.05.2017 (Allegato 7); fattura n. 9 del 9.03.2017 (quota sanitaria), dell'importo di € 80.752,91, consegnata in data 16.03.2017
e pagata in data 29.05.2017 (allegato 7); fattura n. 26 del 1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di €
10.927,51, consegnata in data 6.07.2017 e pagata in data 6.02.2018 (Allegato 8); fattura n. 27 del
1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di € 8.399,27, consegnata in data 6.07.2017 e pagata in data
6.02.2018 (allegato 8); fattura n. 28 del 1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.336,26, consegnata in data 6.07.2017 e pagata in data 6.02.2018 (allegato 8); fattura n. 29 del 1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.396,36, consegnata in data 6.07.2017 e pagata in data 6.02.2018 (allegato
8); fattura n. 30 del 1.06.2017 (quota sociale), dell'importo di € 12.655,76, consegnata in data
6.07.2017 e pagata in data 7.05.2018 (allegato 8); fattura n. 32 del 1.07.2017 (quota sanitaria), dell'importo di € 94.694,92, consegnata in data 7.07.2017 e pagata in data 18.09.2017 (allegato 7); fattura n. 34 del 1.07.2017 (quota sociale), dell'importo di € 10.940,42, consegnata in data 10.07.2017
e pagata in data 7.05.2018 (allegato 8); fattura n. 37 del 1.08.2017 (quota sanitaria), dell'importo di €
98.512,64, consegnata in data 4.08.2017 e pagata in data 19.10.2017 (allegato 7); fattura n. 43 del
1.09.2017 (quota sanitaria), dell'importo di € 99.520,72, consegnata in data 11.09.2017 e pagata in data
22.11.2017 (allegato 7); fattura n. 47 del 2.10.2017 (quota sanitaria), dell'importo di € 96.516,00, consegnata in data 6.10.2017 e pagata in data 19.12.2017 (allegato 7); fattura n. 50 del 2.11.2017
(quota sanitaria), dell'importo di € 99.636,68, consegnata in data 4.11.2017 e pagata in data 8.03.2018
(allegato 7); fattura n. 53 del 2.11.2017 (quota sociale), dell'importo di € 12.351,69, consegnata in data
15.11.2017 e pagata in data 30.09.2020, e relativa nota di credito n. 12 del 6.03.2018 per l'importo di €
5.966,94 (allegato 8); fattura n. 56 del 2.11.2017 (quota sociale), dell'importo di € 11.263,24, consegnata in data 17.11.2017 e pagata in data 30.09.2020, e relativa nota di credito n. 11 del
6.03.2018 per l'importo di € 5.202,63 (allegato 8); fattura n. 62 del 31.12.2017 (quota sociale), dell'importo di € 8.396,24, consegnata in data22.02.2018 e pagata in data 30.09.2020 (allegato 8); fattura n. 69 del 30.11.2018 (quota sociale), dell'importo di € 2.335,63, consegnata in data 21.12.2018
e pagata in data 30.09.2020 (allegato 8); fattura n. 70 del 30.11.2018 (quota sociale), dell'importo di €
3.004,60, consegnata in data 23.01.2019 e pagata in data 30.09.2020 (allegato 8); per l'anno 2018 pagina 3 di 15 fattura n. 1 del 31.01.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 89.122,67, consegnata in data 16.02.2018
e pagata in data 23.04.2018 (Allegato 9); fattura n. 7 del 28.02.2018 (quota sanitaria), dell'importo di €
82.169,14, consegnata in data 21.03.2018 e pagata in data 22.05.2018 (allegato 9); fattura n. 14 del
31.03.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 10.04.2018 e pagata in data 12.06.2018 (allegato 9); fattura n. 18 del 30.04.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 87.947,43, consegnata in data 9.05.2018 e pagata in data 19.07.2018 (allegato 9); fattura n. 24 del 31.05.2018
(quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 8.06.2018 e pagata in data 21.08.2018
(allegato 9); fattura n. 28 del 30.06.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 86.253,10, consegnata in data 11.07.2018 e pagata in data 12.09.2018 (allegato 9); fattura n. 30 del 30.06.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.614,13, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019, e relativa nota di credito n. 43 del 30.09.2018 per l'importo di € 259,16 (Allegato 10); fattura n. 33 del 31.07.2018
(quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 10.08.2018 e pagata in data
18.10.2018 (allegato 9); fattura n. 37 del 31.08.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 89.729,87, consegnata in data 11.09.2018 e pagata in data 16.11.2018 (allegato 9); fattura n. 41 del 30.09.2018
(quota sanitaria), dell'importo di € 85.205,19, consegnata in data 5.10.2018 e pagata in data 10.12.2018
(allegato 9); fattura n. 44 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 6.799,22, consegnata in data
15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 45 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.967,17, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 46 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.756,30, consegnata in data 15.10.2018
e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 47 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di €
11.149,00, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 48 del
30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 10.608,67, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data
30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 49 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 11.646,09, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 50 del 30.09.2018
(quota sociale), dell'importo di € 11.579,72, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019
(allegato 10); fattura n. 51 del 30.09.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.910,97, consegnata in data 15.10.2018 e pagata in data 30.01.2019 (allegato 10); fattura n. 59 del 31.10.2018 (quota sanitaria), dell'importo di € 84.901,58, consegnata in data 10.11.2018 e pagata in data 18.01.2019
(allegato 9); fattura n. 60 del 31.10.2018 (quota sociale), dell'importo di € 10.652,73, consegnata in data 10.11.2018 e pagata in data 05.08.2020 (allegato 10); fattura n. 64 del 30.11.2018 (quota pagina 4 di 15 sanitaria), dell'importo di € 78.839,29, consegnata in data 11.12.2018 e pagata in data 26.02.2019
(allegato 9); fattura n. 66 del 30.11.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.094,60, consegnata in data
11.12.2018 e pagata in data 05.08.2020 (allegato 10); fattura n. 75 del 31.12.2018 (quota sociale), dell'importo di € 9.488,72, consegnata in data 18.01.2019 e pagata in data 05.08.2020 (allegato 10); per l'anno 2019 fattura n. 2 del 31.01.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 88.632,99, consegnata in data 8.02.2019 e pagata in data 30.04.2019 (Allegato 11); fattura n. 10 del 31.03.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 90.464,40, consegnata in data 4.04.2019 e pagata in data 06.06.2019 (allegato 11); fattura n. 14 del 30.04.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 88.143,30, consegnata in data 7.05.2019
e pagata in data 11.07.2019 (allegato 11); fattura n. 24 del 30.06.2019 (quota sanitaria), dell'importo di
€ 88.143,30, consegnata in data 5.07.2019 e pagata in data 01.10.2019 (allegato 11); fattura n. 28 del
13.08.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 14.08.2019 e pagata in data 24.10.2019 (allegato 11); fattura n. 32 del 31.08.2019 (quota sanitaria), dell'importo di €
91.081,41, consegnata in data 4.09.2019 e pagata in data 02.12.2019 (allegato 11); fattura n. 43 del
28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 8.907,79, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data
09.04.2020 (Allegato 12); fattura n. 44 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 6.896,31, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 45 del 28.10.2019
(quota sociale), dell'importo di € 11.251,48, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020
(allegato 12); fattura n. 46 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 10.356,07, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 47 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 11.437,04, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 48 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 10.356,16, consegnata in data 5.11.2019
e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 49 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di €
11.437,04, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 50 del
28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 11.437,04, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data
09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 51 del 28.10.2019 (quota sociale), dell'importo di € 10.356,16, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 09.04.2020 (allegato 12); fattura n. 53 del 31.10.2019
(quota sanitaria), dell'importo di € 91.081,41, consegnata in data 5.11.2019 e pagata in data 21.01.2020
(allegato 11); fattura n. 68 del 30.11.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 88.143,30, consegnata in data 10.12.2019 e pagata in data 25.02.2020 (allegato 11); fattura n. 73 del 31.12.2019 (quota sanitaria), dell'importo di € 57.851,44, consegnata in data 5.01.2020 e pagata in data 12.03.2020 pagina 5 di 15 (allegato 11); - di vantare pertanto credito per interessi moratori pari per l'anno 2016 ad € 12.817,50 (di cui € 8.063,73 per quota sanitaria ed € 4.753,77 per quota sociale), per l'anno 2017 ad € 10.969,41 (di cui € 3.298,48 per quota sanitaria ed € 7.670,93 per quota sociale), per l'anno 2018 ad € 5.804,08 (di cui € 1.422,46 per quota sanitaria ed € 4.381,62 per quota sociale) e per l'anno 2019 ad € 4.389,61 (di cui € 2.464,93 per quota sanitaria ed € 1.924,68 per quota sociale), per un importo complessivo di €
33.980,60.
Chiedeva pertanto “dichiarare che l' è tenuta in relazione ONroparte_4
ai contratti di cui in narrativa ed in ragione del suo tardivo pagamento delle fatture sopra citate e prodotte a corrispondere gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e succ. mod., e, per
l'effetto, condannare la stessa …al pagamento in favore della ricorrente società in Parte_1 qualità di gestore della struttura sanitaria denominata “Villa Gioiosa” sita in Montalto Uffugo (CS) alla località Caldopiano, della somma pari ad € 33.980,60, giusta documentazione allegata, o della diversa somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito in Sua Giustizia riterrà equa, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali della presente causa da distrarsi “. ON L resisteva alla domanda deducendo, in sintesi: che ai sensi dell'art. 8 dei contratti sottoscritti i pagamenti erano condizionati non solo alla presentazione della fattura ma, anche, degli allegati che dessero conto delle prestazioni erogate nonché alla successiva validazione;
che dalle note di credito emesse dalla struttura si evinceva lo storno di alcune prestazioni, non validate;
che comunque la somma
ON che l' si era impegnata a pagare corrispondeva esattamente alla quota gravante sul Fondo Sanitario
Regionale (art. 4 commi 5.1 e 9) e quindi ai budgets previsti dai DDCCAA applicabili ratione temporis, dal quale veniva sempre distinta la quota sociale per un importo complessivo di € 443.881,21 (per l'anno 2016 € 436.160,40 più € 7.720,82), la cui liquidazione poteva essere effettuata solo “con il trasferimento delle risorse finanziarie alle ”, da parte della disposto con Parte_2 CP_2
appositi Decreti Dirigenziali, cui conseguiva l'applicabilità dell'art. 1256 c.c.; che a tutto voler concedere l'eventuale decorrenza degli interessi doveva essere calcolata solo a partire dalla data in cui ON l' aveva impegnato in bilancio le risorse stanziate dalla regione;
che comunque l'adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte dell'Amministrazione doveva ritenersi eseguita mediante l'emissione dell'ordinativo di pagamento la cui esecuzione è affidata al tesoriere ex art. 208 TUEL e art. 38 L.R. 43/96; che non sussistevano i presupposti di cui al D. Lgs n. 231/2002 trattandosi di pagina 6 di 15 prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento;
che per quanto premesso per il caso di
ON condanna sussisteva l'obbligazione della a tenere indenne e/o a manlevare l' CP_2
Chiedeva su tali basi “in via principale accertare e dichiarare infondata e non provata la domanda con riferimento alla richiesta di interessi sulle fatture presentate con riferimento alla quota sanitaria e, pertanto, rigettare la relativa domanda;
accertare e dichiarare che ex art. 1256 comma II c.c. e/o ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, l' non è responsabile del ritardo ONroparte_1
nel pagamento degli importi richiesti a titolo di quota sociale e non può essere, conseguentemente, condannata al pagamento dei relativi interessi, se dovuti, e, pertanto, rigettare la relativa domanda;
3.
In via subordinata .. in caso di accoglimento della domanda di chiamata in causa della CP_2
articolata in via preliminare e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande
[...] proposte in via principale .. nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga dunque che, al di là delle previsioni contrattuali e dell'esistenza e/o della capienza dello stanziamento regionale, l' avrebbe dovuto CP_3
provvedere al pagamento della quota sociale relativa alle prestazioni rese negli anni 2016, 2017, 2018
e 2019 prima dello stanziamento dei fondi regionali destinati alla liquidazione delle quote sociali, condannare la in p. l. r. p. t. a pagare in luogo dell' a titolo garanzia e/o ONroparte_2 CP_3
ON manleva e/o comunque tenere indenne questa della somma che sarà addebitata a titolo di interessi con riferimento alla quota sociale;
in via ulteriormente gravata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste articolate in via principale ed in via subordinata, limitare la condanna dell' all'importo riconosciuto come dovuto a titolo di interessi calcolandone, per ONroparte_5
ciascuna fattura azionata, la relativa decorrenza al tasso legale e comunque fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento da parte dell' ai sensi dell'art. 208 del TUEL D. Lgs n. CP_3
267/2000 e dell'art. 38 L.R. 43/96 e per le quote sociali, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della determina di impegno di spesa da parte dell' ovvero a partire dal CP_3
sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera di recepimento del Decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie con cui è stato trasferito
l'importo riconosciuto ai fini del pagamento delle quote sociali ovvero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di effettivo incasso, avvenuto con riversale delle somme stanziate dal
ex art. 5 L. R. n. 11/2015 e fino alla data di ONroparte_6 emissione dell'ordinativo di pagamento da parte dell' ..con vittoria di spese e diritti ed onorari CP_3 di causa.” pagina 7 di 15 Disposto il mutamento del rito ed autorizzata la chiamata in giudizio della la stessa si CP_2
costituiva eccependo in sintesi: il difetto di giurisdizione del Tribunale adito sulla domanda di manleva ex art. 133 del D. lgs n. 104/2010, tale richiesta investendo il potere di programmazione della spesa ed essendo il rapporto fra l' e la aggredibile giurisdizionalmente solo dinanzi al T.A.R. CP_1 CP_2
con riferimento agli atti amministrativi riguardanti la programmazione e ripartizione delle risorse;
il difetto legittimazione passiva dell'ente e l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande in suo confronto formulate dall' stante la totale sua estraneità ai contratti stipulati ex d.lgs. CP_5
502\1992 e l.r. 24/2008 e l'insussistenza di obblighi di manleva;
l'invalidità del contratto per mancanza di copertura finanziaria per la parte riguardante la quota sociale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 8/02 finalità. Chiedeva quindi “In via preliminare, ritenere e dichiarare
l'improponibilità/improcedibilità/inammissibilità e, in subordine, infondatezza della chiamata in causa della per le tutte ragioni esposte;
2) In ogni caso, dichiarare ogni altra domanda proposta CP_2
nei confronti della inammissibile, improponibile, ovvero rigettarla in quanto ONroparte_2
infondata in fatto e diritto;
3) Pronunciare ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
*****
La domanda di pagamento degli interessi da ritardato pagamento avanzata dalla in Parte_1
ON confronto di è fondata e merita accoglimento.
Incontroversa la sussistenza dei rapporti contrattuali indicati in ricorso, deve ritenersi il colpevole ritardo dell' nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei corrispettivi ONroparte_1
pattuiti negli accordi in atti.
Con specifico riferimento alle somme richieste a titolo di quota sociale pacificamente prevista nei contratti -distintamente da quella convenuta a titolo di quota sanitaria-, deve in primo luogo ritenersi la
ON contestata titolarità dell'obbligazione in capo all' in applicazione dei principi costantemente espressi dalla Suprema Corte e fatti propri dall'intestato Tribunale.
Alcun dubbio sussiste, infatti, in ordine all'obbligo dell' di rispondere ONroparte_1
alla richiesta di pagamento delle prestazioni erogate in base alle convenzioni allegate anche in relazione alla c.d. quota sociale, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtù dell'inerenza pagina 8 di 15 dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, la rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio- CP_2
sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, non potendo essere ravvisata né nella L.R. n. 23 del
2003, art. 7, avente una portata riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari, né nella L.R. n. 24 del 2008, art. 13 il quale anzi, nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate, depone chiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti nei confronti della (Cass. 22037/2016; CP_2
RG n. 3266/2019; Cass. 22039/2016; Cass. 23067/2016; Cass. 11451/2017; Cass. 11452/2017; Cass.
11922/2017; Cass. n. 11925/2017; Cass. n. 12837/2017); la correttezza giuridica della ricostruzione compiuta nelle precedenti sentenze non risulta inficiata dalle più recenti norme regionali, che hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo regionale per le prestazioni sociosanitarie, da iscriversi nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2012 (art. 49 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47), ed autorizzato la spesa necessaria per la copertura finanziaria dei debiti maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i predetti servizi, disponendone dapprima l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2013-2015 (art. 41, comma quarto, della legge regionale
27 dicembre 2012, n. 69), ed in seguito il rifinanziamento per gli anni successivi (art. 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 12). La natura finanziaria di tali disposizioni, collocate nella legge regionale di stabilità o nei relativi collegati, e non recanti alcun accenno all'assunzione diretta dei predetti debiti da parte della suona anzi come un'ulteriore conferma della portata meramente CP_2
interna degli obblighi assunti da quest'ultima, aventi come controparti esclusivamente le asl, non rivestendo alcuna importanza, a tal fine, la circostanza che non sia stata prevista una specifica disciplina al riguardo, né la ripartizione delle risorse finanziarie tra le asl, dal momento che, in assenza di apposite disposizioni, i rapporti finanziari tra queste ultime e la sono regolati dalla legge CP_2 istitutiva e dai provvedimenti amministrativi di volta in volta adottati dagli organi competenti” (Cass. n.
11925/2017). Con più recenti pronunce (nn. 17587/2018; 5982/2019, 25851/2020 e 5147/2023) la
Suprema Corte ha riaffermato l'estraneità della alla concreta gestione dei servizi ONroparte_2 pagina 9 di 15 sociosanitari e soprattutto dell'irriferibilità ad essa degli effetti degli atti posti in essere dalle ASL, confermando in capo alla solo la competenza riguardante la sfera della ONroparte_2
programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore.
Va osservato che il quadro normativo non è stato alterato neppure dalle disposizioni di cui alla L.R. n.
11 del 25 aprile 2015 ove è stato espressamente previsto che il complesso delle competenze relative alla quota sociale delle prestazioni in materia socio-sanitaria erogate dalle strutture sanitarie, già disciplinate dagli artt. 17 e 18 della L.R. 5 ottobre 2007 n. 22 e dall'art. 32 della L.R. 26 febbraio 2010
n. 8, è trasferito alla responsabilità del e le corrispondenti attività sono ONroparte_6 esercitate mediante l'utilizzo delle risorse precedentemente stanziale sul capitolo di spesa
U6201021301, assegnato al dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, al fine di garantire il trasferimento delle risorse dal bilancio del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria direttamente alle , posto che anche tale normativa non contiene alcuna previsione in Parte_2 termini di assunzione diretta in capo alla dell'obbligazione di pagamenti dei corrispettivi CP_2
ON spettanti alle strutture sanitarie convenuti nei contratti stipulati con l' e mantiene la rilevanza meramente interna degli obblighi assunti dall'ente in confronto delle aziende sanitarie.
Alla luce delle esposte pronunce deve concludersi che tenuto al pagamento delle rette in favore delle strutture sociosanitarie convenzionate, compresa la quota da imputarsi al Fondo Sociale Regionale, qui
ON richiesta, è unicamente l' soggetto legittimato a stipulare i contratti con le strutture sociosanitarie pubbliche e private.
Neppure può ritenersi con l'opponente l'esclusione od attenuazione della responsabilità dell' CP_1
unica obbligata al pagamento, per i ritardi perpetrati ex art.1256 c.c. considerato: che la norma ON codicistica invocata dall' disciplina l'ipotesi di impossibilità (assoluta o temporanea) dell'adempimento obbligazione per fatto non imputabile al debitore;
che tale ipotesi può dirsi ricorrente allorché sopravvengano situazioni atte ad inbire la prestazione del debitore, non note od ipotizzabili dall'obbligato al momento della stipula del contratto e da lui non ovviabili;
che tali condizioni non possono ritenersi ricorrenti nella specie, atteso che il meccanismo di acquisizione dei fondi regionali costituisce (pacificamente) dato ab initio noto all' che essa, nel sottoscrivere l'accordo fonte CP_1 dell'obbligazione di paganento (anche) delle quote sociali, ha assunto la responsabilità dei rischi connessi al suo funzionamento, ex art.1218 c.c.; che in altri termini le conseguenze della tempistica di
ON erogazione e gestione dei fondi regionali esauriscono i propri effetti nei rapporti interni tra ed ente pagina 10 di 15 territoriale e non possono essere fatte gravare sul contraente creditore;
né a tale meccanismo è stata accordata rilevanza nel contratto attraverso una diversa regolamentazione della mora nei pagamenti.
Ancora in via preliminare va osservato che è fuori questione il superamento del tetto di spesa stabilito nel contratto, atteso che la richiesta di pagamento avanzata dalla società attrice non attiene alla remunerazione di prestazioni socio-sanitarie erogate, in relazione alle quali sono state emesse e saldate dall' le fatture, nei limiti dei budget convenzionalmente concordati tra le parti, bensì CP_5
alla corresponsione degli interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture stesse.
Tali interessi, infatti, assolvono ad una funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione forfettaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie, tanto che il creditore ha diritto alla corresponsione degli stessi, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora (cfr. Cass. Civ., n. 14911 del 31.5.2019).
Sul punto ed in ordine alle residue questioni la causa può essere decisa mutuandosi le ragioni di cui in precedente pronuncia del Tribunale, resa in analoga fattispecie, ex art.118 disp att. c.p.c. (ord.n.
3891/2021), salvi i necessari adattamenti. ON Disattesa la contestazione sul punto dell' va ritenuta la piena applicabilità alla fattispecie delle disposizioni in tema di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui la sequenza delle cosiddette 3 A - autorizzazione, accreditamento, accordo - approda alla stipulazione (tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato) di quello che, se l'accreditato è un soggetto privato, come per l'appunto nella specie, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo (che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondere). Detto contratto non è un accordo-quadro, poiché il suo contenuto non necessita di particolari integrazioni, predeterminando in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato: si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta altresì pagina 11 di 15 la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella
"transazione commerciale" di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare (per ragioni di tutela di un buon mercato) la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbligazione pecuniaria” (cfr. Cass.17665/2019).
Né l' ha allegato e provato la sussistenza di convenzione in deroga. CP_5
Ciò posto, il ritardato pagamento trova riscontro nei documenti allegati dalla ricorrente e, ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs. 231/02).
In particolare, la ha allegato le fatture, sia in formato tradizionale che in formato Parte_1 elettronico, da cui risulta l'avvenuta consegna all' dei documenti contabili nonché gli CP_5 estratti conto attestanti l'esecuzione dei pagamenti a mezzo bonifici bancari. Tali risultanze sono rimaste incontestate.
La ricorrente ha inoltre allegato i prospetti di calcolo degli interessi redatti nell'osservanza alle disposizioni di cui all'art. 2 D.lvo 231/2002 anche in punto di decorrenza iniziale degli interessi
(applicandosi il maggior termine di giorni 60 dalla ricezione della documentazione contabile da parte
ON dell' necessaria alle verifiche ed alla liquidazione dei corrispettivi). ON Sul punto non è dato accogliere l'assunto dell' di una specifica e divergente regolamentazione dell'obbligazione di pagamento: L'art. 8 dei contratti allegati sottoscritti tra le parti, al comma 2 prevede espressamente che, a seguito della presentazione delle fatture, “La successiva validazione delle fatture, la liquidazione, la certificazione ed il pagamento dovranno avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti, nel rispetto, in ogni caso, delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione”. ON Ne consegue che sia l'attività di validazione delle fatture da parte dell' a seguito della presentazione delle stesse da parte della società ricorrente, sia la loro liquidazione sarebbero dovute pagina 12 di 15 avvenire nel termine imposto disposizioni legislative in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ciò posto, la convenuta non ha allegato circostanze specifiche atte ad illustrare le ragioni dell'intempestiva adozione dei prescritti adempimenti, con le precisazioni che seguono.
Quanto infatti alla eccepita emissione di alcune note di credito ed al lamento della mancata decurtazione dalla base di calcolo degli importi oggetto di storno, osserva il Tribunale: che l'attrice ha evidenziato l'estraneità al presente giudizio delle note nn. 9 e 10 del 6.03.2018, in quanto riferite a fatture (nn. 54 e 55 del 2.11.2017), qui non azionate;
che la società ha fornito specifica indicazione ed esposizione contabile dell'avvenuto scomputo delle note nn. 11 e 12 del 6.03.2018, riferite alle fatture nn. 53 e 56 del 2.11.2017; che per le residue note di credito n. 5/2017 e nn. 68, 69, 70 e 71 del
31.12.2017 relative alle fatture n. 37/2017, n. 43/2017, n. 47/2017 e n. 50/2017, l'istante ha dedotto che la loro emissione è stata espressamente motivata dalla necessità di consentire la regolare esecuzione degli ulteriori pagamenti, mediante apposite missive di contestazione e che i pagamenti eseguiti
ON (quanto alla ft.n. 33 del 1.12.2016, oggetto della prima nota di credito, preceduto da richiesta dell' di emissione di nota di debito) non hanno formato oggetto di richiesta di successiva ripetizione/trattenuta. Tali deduzioni e la documentazione (della contestazione della richiesta di nota di
ON credito e dei pagamenti) non hanno formato oggetto di contestazione da parte dell' che di contro non ha meglio specificato le ragioni della richiesta di storno, in tal modo omettendo di dare adeguata allegazione dell'inadempimento delle prestazioni gravanti sulla struttura sanitaria, in costanza della quale soltanto potrebbe giustificarsi la pretesa detrazione degli importi in questione (in quanto non dovuti) dalla base di calcolo degli interessi moratori.
Neppure può ritenersi che l'assolvimento dell'obbligazione di pagamento sia coincisa (non già con le rimesse bancarie documentate dall'attrice ma) con l' emissione degli ordinativi di pagamento da parte ON dell'
In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige pagina 13 di 15 altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato,
a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (cfr. Cass. n. 29776/2020 e 15504/2022). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle
Amministrazioni statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Il Collegio condivide pertanto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato,
Sez.IV, 9/12/1997 n.1351), secondo la quale va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso;
pertanto, perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo, di talché eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili.
Nel caso di specie l' non ha neppure allegato la circostanza relativa all'avvenuta CP_5
comunicazione dell'emissione degli ordinativi di pagamento alla società creditrice da parte della
Tesoreria e di contro l'esecuzione di tale adempimento è stata specificamente contestata dall'attrice nelle memorie depositate in corso di causa, sicché devono ritenersi dovuti gli interessi moratori maturati fino alla data dell'effettivo versamento dei corrispettivi fatturati.
Appare quindi fondata la pretesa di pagamento della somma di € 33.980,60 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento degli importi oggetto delle fatture allegate come risultanti dai prospetti contabili prodotti. pagina 14 di 15 ON Segue la condanna dell' al pagamento della somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con vittoria delle spese di parte attrice, liquidate come da dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente, con la richiesta distrazione.
ON In ordine alla domanda di manleva proposta da in confronto della deve invece disporsi la CP_2
rimessione della causa sul ruolo come da coeva ordinanza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna l' in persona Parte_1 CP_5 del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della società istante, della somma di € 33.980,60,
a titolo di interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, per il ritardato pagamento dei corrispettivi delle prestazioni di assistenza sociosanitaria erogate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre successivi interessi legali dalla domanda sino all'effettivo pagamento;
ON condanna l' al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore dell'avv.
Giulio Greco;
dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per quanto in motivazione.
Cosenza, 7 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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