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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 5811/2022 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], e residente in [...]Parte_1
EL (CE), alla via Sapienza n. 2, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio CAROZZA, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. AR EL (CE), alla via Domenico Gentile n. 21, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] domiciliato per la carica in Roma, al P.le Pastore n. 6 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, Ufficio territoriale di Caserta, P. le Maiorana, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luigia FERRANTE, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione – indennizzo per infortunio sul lavoro CP_1
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.9.2022, l'odierno istante, premesso di essere operaio presso la deduceva che in data 19 ottobre 2020 subiva un infortunio Controparte_2 all'interno del capannone del suo datore di lavoro, mentre stava effettuando una sostituzione di bobina vicino all'aspo. Faceva presente che a causa delle lesioni subite veniva trasportato al P.S. dell'ospedale civile di Caserta e riportava una frattura scomposta al dito dx, come da referto n. 37449-21. Allegava che veniva aperta procedura per l'infortunio presso l' (n. 517542563) e che il CP_1
1° gennaio 2021 la commissione medico-legale dell'Ente non riconosceva postumi invalidanti, e quindi nessun indennizzo, visto che aveva anche già beneficiato di un acconto. Insoddisfatto della valutazione ricevuta, sottolineava che in data 22/6/2022 presentava opposizione a norma dell'art. 104 del D.P.R. 1124/1965, sulla base dell'allegata relazione medica del reparto di ortopedia, Distretto Sanitario 16, che veniva rigettata il 6.7.2021, senza nemmeno essere sottoposto a visita collegiale. Su queste premesse, adiva l'intestato Tribunale al fine di vedersi riconoscere una menomazione pari almeno al 6%, chiedendo la condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità spettante in virtù della percentuale indicata, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi per anticipo fattone.
Malgrado irritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in CP_1 funzione sanante, per impugnare e contestare tutto quanto dedotto con le avverse prospettazioni, difendendo la legittimità del proprio operato ed evidenziando che dagli accertamenti effettuati a seguito dell'infortunio al ricorrente veniva indennizzato un periodo di inabilità temporanea assoluta con il riconoscimento di postumi permanenti residui non indennizzabili in misura del 2% per “amputazione falange distale III dito mano sin.”. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese.
All'udienza dell'11 aprile 2024 veniva nominato CTU la dott.ssa , Persona_1 specializzata in Medicina Legale e delle Assicurazioni, che assumeva l'incarico - previo giuramento -. Acquisita agli atti la documentazione prodotta e la disposta perizia (depositata in data 31.10.2024); concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte sostitutive d'udienza, la causa viene decisa, a scioglimento della riserva, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda non è fondata e va rigettata.
Preliminarmente deve rilevarsi che la fattispecie ricade sotto la normativa di cui al D.lgs. n. 38/00, che ha modificato la precedente disciplina di cui al D.P.R. 1124/65. In particolare, le menomazioni che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16% danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita. La controversia verte, invero, sulla sussistenza del requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso, non risultando controverso che l'infortunio dedotto sia stato causato da “causa violenta” e sia avvenuto in “occasione da lavoro”. Nel caso specifico, l' contesta la sussistenza di postumi invalidanti nella misura CP_1 richiesta dal ricorrente, per avere la Commissione competente effettuato un'altra differente valutazione, ex art 13 D.lgs. n. 38 del 2000.
Tanto premesso, quanto alla sussistenza dei postumi invalidanti ritiene, invero, questo giudicante di fare proprie le risultanze della CTU, coerente intrinsecamente e pienamente compatibile con la documentazione in atti, oltre che con le valutazioni già compiute dall'Ente, immune da vizi logici e fondata sugli accertamenti obiettivi e specialistici (cfr. elaborato). Le conclusioni del CTU, rese a seguito della visita del 6.6.2024, inducono a ritenere che l'istante a seguito dell'infortunio subito conservi postumi invalidanti nella misura del 2%, come tale congruente con a quanto già riconosciuto dall' e inferiore rispetto alle CP_1 prospettazioni attoree.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che i postumi permanenti, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente sono valutabili nella misura del 2%. Nello specifico, il suddetto specialista ha esaminato la documentazione medica di supporto prodotta dal ricorrente ed analizzato la storia clinica del soggetto, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato (cfr. pagg. 2-3), evidenziando, per quanto qui d'interesse, che il ricorrente: “subiva infortunio lavorativo dal quale riportava frattura della falange ungueale del IV dito della mano sinistra in destrimane. Per tale lesione veniva sottoposto a intervento di regolarizzazione e attualmente residua amputazione della falange ungueale del IV dito mano sinistra. Non sono stati riferiti precedenti morbosi e/o invalidità pregresse”. STATO ATTUALE: lamenta parestesie a carico degli esiti cicatriziali e ridotta forza di presa. DESTRIMANE ESAME OBIETTIVO Mano SINISTRA: amputazione della falange ungueale al IV dito mano sinistra, forza di presa lievemente ridotta pinza ipovalida”. Del seguente tenore le considerazioni medico-legali e le rassegnate conclusioni: “[…] Il presenta una menomazione, stabilizzata e non suscettibile di miglioramento o peggioramento che, Pt_1 ai sensi del D.lgs. 38/2000, è quantificabile nel 2% (DUE PER CENTO)”.
L'elaborato non è stato reso oggetto di osservazioni da parte del ricorrente, che – qualora presentate – avrebbero consentito al CTU di rendere chiarimenti a tutto vantaggio dell'economia processuale e della ricerca della verità in contraddittorio. Le contestazioni mosse con le note di trattazione depositate il 27.10.2025 nella loro vaghezza e genericità non individuano vizi della perizia;
pertanto, alcuna integrazione o rinnovo di consulenza deve ritenersi necessario. Tanto più che nel subprocedimento di cui all'art. 195 c.p.c. non sono state presentate osservazioni alla bozza tempestivamente inviata dal CTU e da tale contegno processuale possono trarsi validi argomenti di convincimento.
Ebbene, le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. È di patente evidenza che le doglianze in ordine alla superficialità delle conclusioni rassegnate e ad una diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie non è idonea a giustificare un supplemento istruttorio mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. In conclusione, nulla induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni esaurientemente motivate svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico – legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva, trattandosi di un mero dissenso diagnostico. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, deve concludersi che la domanda va rigettata.
L'irritualità della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. comporta la condanna al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Previa compensazione per la metà – avuto riguardo alla qualità delle parti -, esse vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato successivamente, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Le spese relative alla consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Federica Ronsini, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Previa compensazione per la metà, condanna soccombente a Parte_1 rifondere la restante metà delle spese di lite, che liquida in euro 1.350,00 oltre a spese generali, iva e CPA, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
c) Spese di CTU come da separato decreto, in solido tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 5811/2022 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], e residente in [...]Parte_1
EL (CE), alla via Sapienza n. 2, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio CAROZZA, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. AR EL (CE), alla via Domenico Gentile n. 21, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] domiciliato per la carica in Roma, al P.le Pastore n. 6 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, Ufficio territoriale di Caserta, P. le Maiorana, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luigia FERRANTE, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Prestazione – indennizzo per infortunio sul lavoro CP_1
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.9.2022, l'odierno istante, premesso di essere operaio presso la deduceva che in data 19 ottobre 2020 subiva un infortunio Controparte_2 all'interno del capannone del suo datore di lavoro, mentre stava effettuando una sostituzione di bobina vicino all'aspo. Faceva presente che a causa delle lesioni subite veniva trasportato al P.S. dell'ospedale civile di Caserta e riportava una frattura scomposta al dito dx, come da referto n. 37449-21. Allegava che veniva aperta procedura per l'infortunio presso l' (n. 517542563) e che il CP_1
1° gennaio 2021 la commissione medico-legale dell'Ente non riconosceva postumi invalidanti, e quindi nessun indennizzo, visto che aveva anche già beneficiato di un acconto. Insoddisfatto della valutazione ricevuta, sottolineava che in data 22/6/2022 presentava opposizione a norma dell'art. 104 del D.P.R. 1124/1965, sulla base dell'allegata relazione medica del reparto di ortopedia, Distretto Sanitario 16, che veniva rigettata il 6.7.2021, senza nemmeno essere sottoposto a visita collegiale. Su queste premesse, adiva l'intestato Tribunale al fine di vedersi riconoscere una menomazione pari almeno al 6%, chiedendo la condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità spettante in virtù della percentuale indicata, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi per anticipo fattone.
Malgrado irritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , in CP_1 funzione sanante, per impugnare e contestare tutto quanto dedotto con le avverse prospettazioni, difendendo la legittimità del proprio operato ed evidenziando che dagli accertamenti effettuati a seguito dell'infortunio al ricorrente veniva indennizzato un periodo di inabilità temporanea assoluta con il riconoscimento di postumi permanenti residui non indennizzabili in misura del 2% per “amputazione falange distale III dito mano sin.”. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese.
All'udienza dell'11 aprile 2024 veniva nominato CTU la dott.ssa , Persona_1 specializzata in Medicina Legale e delle Assicurazioni, che assumeva l'incarico - previo giuramento -. Acquisita agli atti la documentazione prodotta e la disposta perizia (depositata in data 31.10.2024); concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte sostitutive d'udienza, la causa viene decisa, a scioglimento della riserva, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda non è fondata e va rigettata.
Preliminarmente deve rilevarsi che la fattispecie ricade sotto la normativa di cui al D.lgs. n. 38/00, che ha modificato la precedente disciplina di cui al D.P.R. 1124/65. In particolare, le menomazioni che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16% danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita. La controversia verte, invero, sulla sussistenza del requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso, non risultando controverso che l'infortunio dedotto sia stato causato da “causa violenta” e sia avvenuto in “occasione da lavoro”. Nel caso specifico, l' contesta la sussistenza di postumi invalidanti nella misura CP_1 richiesta dal ricorrente, per avere la Commissione competente effettuato un'altra differente valutazione, ex art 13 D.lgs. n. 38 del 2000.
Tanto premesso, quanto alla sussistenza dei postumi invalidanti ritiene, invero, questo giudicante di fare proprie le risultanze della CTU, coerente intrinsecamente e pienamente compatibile con la documentazione in atti, oltre che con le valutazioni già compiute dall'Ente, immune da vizi logici e fondata sugli accertamenti obiettivi e specialistici (cfr. elaborato). Le conclusioni del CTU, rese a seguito della visita del 6.6.2024, inducono a ritenere che l'istante a seguito dell'infortunio subito conservi postumi invalidanti nella misura del 2%, come tale congruente con a quanto già riconosciuto dall' e inferiore rispetto alle CP_1 prospettazioni attoree.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che i postumi permanenti, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente sono valutabili nella misura del 2%. Nello specifico, il suddetto specialista ha esaminato la documentazione medica di supporto prodotta dal ricorrente ed analizzato la storia clinica del soggetto, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato (cfr. pagg. 2-3), evidenziando, per quanto qui d'interesse, che il ricorrente: “subiva infortunio lavorativo dal quale riportava frattura della falange ungueale del IV dito della mano sinistra in destrimane. Per tale lesione veniva sottoposto a intervento di regolarizzazione e attualmente residua amputazione della falange ungueale del IV dito mano sinistra. Non sono stati riferiti precedenti morbosi e/o invalidità pregresse”. STATO ATTUALE: lamenta parestesie a carico degli esiti cicatriziali e ridotta forza di presa. DESTRIMANE ESAME OBIETTIVO Mano SINISTRA: amputazione della falange ungueale al IV dito mano sinistra, forza di presa lievemente ridotta pinza ipovalida”. Del seguente tenore le considerazioni medico-legali e le rassegnate conclusioni: “[…] Il presenta una menomazione, stabilizzata e non suscettibile di miglioramento o peggioramento che, Pt_1 ai sensi del D.lgs. 38/2000, è quantificabile nel 2% (DUE PER CENTO)”.
L'elaborato non è stato reso oggetto di osservazioni da parte del ricorrente, che – qualora presentate – avrebbero consentito al CTU di rendere chiarimenti a tutto vantaggio dell'economia processuale e della ricerca della verità in contraddittorio. Le contestazioni mosse con le note di trattazione depositate il 27.10.2025 nella loro vaghezza e genericità non individuano vizi della perizia;
pertanto, alcuna integrazione o rinnovo di consulenza deve ritenersi necessario. Tanto più che nel subprocedimento di cui all'art. 195 c.p.c. non sono state presentate osservazioni alla bozza tempestivamente inviata dal CTU e da tale contegno processuale possono trarsi validi argomenti di convincimento.
Ebbene, le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. È di patente evidenza che le doglianze in ordine alla superficialità delle conclusioni rassegnate e ad una diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie non è idonea a giustificare un supplemento istruttorio mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. In conclusione, nulla induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni esaurientemente motivate svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico – legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva, trattandosi di un mero dissenso diagnostico. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, deve concludersi che la domanda va rigettata.
L'irritualità della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. comporta la condanna al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Previa compensazione per la metà – avuto riguardo alla qualità delle parti -, esse vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato successivamente, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Le spese relative alla consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Federica Ronsini, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Previa compensazione per la metà, condanna soccombente a Parte_1 rifondere la restante metà delle spese di lite, che liquida in euro 1.350,00 oltre a spese generali, iva e CPA, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
c) Spese di CTU come da separato decreto, in solido tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini