Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 3239/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA ROMA 21 SARNO, presso lo studio dell'Avv. FRANCO RAFFAELE (C.F. , che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù di procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
VALENTINO TORIO il 27/06/1969, elettivamente domiciliato in PIAZZA AMENDOLA N. 26 SAN VALENTINO TORIO, presso lo studio dell'Avv. VASTOLA LEONARDO (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._4 in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 2/7/2013 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 707/2013, del 17/4/2013, notificato il 24/5/2013, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 37.832,33, oltre interessi e spese, a saldo della parcella per attività professionale in relazione al per- messo di costruire n° 55/2010, rilasciato dal Comune di San Valentino Torio. Parte opponente contestava la sussistenza del credito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese. Con comparsa di costituzione e risposta del 2/12/2013, l'opposto si costituiva in giudizio, contestando l'opposizione ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Il Giudice, in data 9/1/2014, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e
N.R.G. 3239/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
l'incarico in data 17/10/2020. Dopo una serie di rinvii derivanti dal ritardato deposito della relazione da parte del CTU (che avveniva solo in data 26/3/2024) e dalla sostituzione del Giudice, la causa veniva definitivamente rinviata per conclusioni all'udienza del 16/1/2025. A tale ultima udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice, con ordinanza del 17/1/2025, riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30 + 20).
1. Sul merito. Risulta documentalmente provato e, comunque, non contestato che il geom. CP_1
veniva incaricato da della progettazione di un fabbricato da
[...] Parte_1 adibire ad attività artigianale, ufficio e alloggio custode in San Valentino Torio (SA) alla via Mulino, da realizzarsi sul fondo contraddistinto all'epoca nel N.C.T. al foglio 4 con le p.lle 216 (are 12,74) e 637 (are 13,75).
Come risulta dalla documentazione depositata, in data 30/07/2010 il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di San Valentino Torio, geom.
[...]
, rilasciava a il Permesso di Costruire N. 55/2010 per la CP_2 Parte_1 realizzazione di “un fabbricato adibito ad attività artigianali, uffici e alloggio custode” di cui agli elaborati progettuali redatti dal geom. , così contraddistinti e parte Controparte_1 integranti del PdC: Tav. 1 – stralcio P.R.G., stralcio catastale, planimetria generale, calcolo planovolumetrico e relazione tecnica;
TAV. 2 – piante relative ai piani terra, primo, secondo e copertura;
TAV. 3 – prospetti sud, nord, ovest ed est, sezioni A-A e B-B, prospetto frontale e laterale del cancello veicolare/muro di cinta e ringhiera in ferro, sezione C-C (muro di cinta). Con denuncia di variazione presentata in data 19/11/2010, agli atti informatizzati del Catasto dal 15/12/2010, le originarie particelle n.ri 216 e 637 venivano soppresse ed accorpate in un'unica particella n. 1986 di are 26,49. Con nota prot. 9162 del 30.06.2011 la Soprintendenza per i Beni Archeologici di
, atteso che le esplorazioni preventive avevano dato esito negativo, esprimeva CP_3
N.R.G. 3239/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'opera. Con nota prot. 8453 del 20.07.2011 il geom. , con riferimento al PdC Controparte_1
55/2010 rilasciato a comunicava al Comune di San Valentino Torio Parte_1
l'inizio dei lavori di allestimento e preparazione del cantiere, con indicazione del D.L. (geom. ) e dell'impresa esecutrice (ditta Edil VE S.r.l.). Controparte_1
Trascorsi pochi giorni si interrompeva il rapporto tra il geom. e Controparte_1
con la consegna in data 30/07/2011 di tutta la documentazione a Parte_1
, incaricato dalla titolare del Permesso di Costruire. CP_4
Come risulta documentalmente e confermato dal Ctu, il geometra , Controparte_1 su incarico di ha eseguito la seguente prestazione professionale per il Parte_1 conseguimento del Permesso di Costruire N. 55/2010: A. progetto architettonico con la presentazione delle tavole n.ri 1, 2 e 3 sopra descritte;
B. Piano di Sicurezza e Coordinamento, al fine di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee a ridurre i rischi medesimi entro
[... limiti di accettabilità; C. procedura di variazione presso l'Agenzia del Territorio
di per la formazione di un unico lotto mediante la Controparte_5 CP_3 soppressione delle particelle originarie n.ri 216 e 637 e la costituzione dell'attuale p.lla 1986 del foglio 4; D. assistenza tecnica per parere Soprintendenza Beni Archeologici di . CP_3
Le prestazioni sono state svolte nel periodo intercorrente tra il 16/03/2010 (conferimento incarico) e il 30/07/2011 (interruzione del rapporto professionale e consegna documenti). Va a questo punto determinato il compenso per l'opera prestata. Il compenso per prestazioni professionali può essere determinato in base alla tariffa solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del Giudice (Cass. civ.,
Sez. II, Sent. n. 1615/2022, ud. 08/10/2021). Va dunque accertato se nel caso di specie sia stato pattuito un compenso e di quale importo. Parte opponente eccepisce la pattuizione tra le parti di un compenso, depositando un documento asseritamente predisposto dal Geom. , nella misura di € CP_1
23.000,00, poi ridotto ad € 20.000,00. Tale documento risulta però privo di data e di sottoscrizione ed è stato disconosciuto da parte opposta. Deve altresì ritenersi non adeguatamente provato con testimoni l'accordo sul compenso professionale, dal momento che, sebbene i testi escussi abbiano riferito di un preventivo di € 23.000,00, poi ridotto ad e 20.000,00, non risulta provato che sia stato raggiunto un accordo su tale preventivo. Infatti, sebbene il geom. e abbiano confermato Controparte_6 CP_4 la redazione di un preventivo di € 23.000,00, da ridurre ad e 20.000,00, lo stesso ha testualmente dichiarato “… Successivamente ci incontrammo io, il Controparte_6
N.R.G. 3239/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 geom. ed il sig. VE (marito della sig.ra n.d.r.) e discutemmo di questo CP_1 Parte_1 preventivo che, a quanto ricordo, si aggirava intorno ai 23.000 (ventitremila) euro, eventualmente da ridurre ad € 20.000,00(ventimila)… preciso che si trattò di un incontro preliminare nel corso del quale non furono consegnati documenti … all'esito di questo incontro il geom. ed il sig. CP_1
VE si diedero appuntamento presso lo studio del primo per formalizzare ed approntare il tutto
… Ricordo che dopo alcuni mesi da quell'incontro, mi chiamò il geom. dicendomi che, per il CP_1 tipo di lavoro che doveva essere realizzato quel tipo di preventivo non poteva più ritenersi adeguato. Io avvisai di ciò il sig. ”. Pt_2
Ed anche il teste sig. testualmente dichiarava: “ … Successivamente sia il CP_4 geom. che la sig.ra mi riferirono che il primo non era più disponibile a prestare la CP_1 Pt_1 propria attività professionale perché l'importo era insufficiente …”. Nel caso di specie, dunque, data l'assenza di un preventivo pattuito tra le parti ed altresì la natura prettamente tecnica della qualificazione dell'attività esercitata, si è dato corso a consulenza tecnica d'ufficio in ordine al quantum debeatur. Il consulente nominato, geom. dopo aver dettagliato le prestazioni Persona_1 professionali svolte dal geom. , ha ricostruito il compenso complessivo CP_1 spettante nella somma di € 20.592,77, che si ritiene congruo e correttamente determinato in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo il quesito posto in sede di affidamento dell'incarico. Risulta documentalmente provato e non contestato dall'opposto il versamento di un acconto di € 2500,00 come da ricevuta del 24/1/2011 e di ulteriori € 1000,00 come da ricevuta del 24/6/2011, mentre non può ritenersi corrisposto l'ulteriore importo di € 700,00 in forza di un assegno che non reca l'indicazione del beneficiario e del quale non è provato l'incasso. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito
N.R.G. 3239/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposto, attore in senso sostanziale, va condannata al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, della somma di € 17092,77, oltre interessi ex d.lgs 231/02, dalla scadenza
[...] della fattura al soddisfo.
2.Sulle spese di lite. Le spese del monitorio, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono dovute dall'opponente le spese relative del procedimento monitorio, dal momento che: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"(Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007). L'opponente è poi è tenuto altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione. Pone definitivamente a carico di le spese di Ctu liquidate nel corso del Parte_1 giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3239/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 707/2013, del 17/4/2013;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna il al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 somma di € 17092,77, oltre interessi ex d.lgs 231/02, dalla scadenza della fattura al soddisfo;
5.condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del procedimento monitorio che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 500,00 per
N.R.G. 3239/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
6. condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario.
7. pone definitivamente a carico di le spese di Ctu liquidate nel corso Parte_1 del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3239/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6