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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2133/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2133/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Carnovale; appellante
e in persona del Controparte_1
Curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolina Perri;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 370/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 18.04.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si insiste nell'accoglimento dell'atto di appello”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così provvedere: Nel merito: 1) rigettare nel merito l'appello proposto dalla contro l'impugnata sentenza, siccome Parte_1
1 infondato in fatto e diritto, per le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2) Condannare la parte appellante alle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2011 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 8-11.2.2011 per la somma di €108.000,00 in favore di deducendo: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto Controparte_1 essendo stata effettuata a indirizzo diverso dalla sede legale ed a persona che non aveva alcun rapporto con detta società; l'insussistenza del credito azionato.
Costituitasi in giudizio la società opposta insisteva nella domanda e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società il giudizio Controparte_1 veniva interrotto e tempestivamente riassunto nei confronti della Curatela che si costituiva insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 370/2018 il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, respinta l'eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, osservava che emergeva dagli atti e segnatamente dalla produzione documentale, dall'esame testimoniale e dall'interrogatorio formale del rappresentante legale della società opponente che le parti avevano stipulato un primo contratto di importo inferiore e poi un successivo contratto, prodotto in giudizio, avente ad oggetto l'acquisto di un capannone prefabbricato per l'importo di euro 190.000,00 oltre iva;
che inoltre risultava provata la regolare esecuzione della prestazione della , sia dai documenti di CP_1 trasporto prodotti, sia a seguito della testimonianza di segretaria Testimone_1 dell'azienda opposta, sia a seguito dell'ammissione di tali circostanze in sede di interrogatorio formale della parte opponente, sicchè, emergendo solo pagamenti parziali e non essendo contestati gli importi richiesti a saldo, nella loro indicazione aritmetica, l'opposizione era infondata.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.11.2018, la lamentando l'errata ricostruzione della fattispecie Parte_1
2 giuridica, la violazione delle norme in materia di simulazione e prova testimoniale,
l'assenza di prova della fornitura, il difetto di motivazione, l'illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo e l'errata condanna alle spese. Deduceva l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che il secondo contratto sostituisse il primo, dovendo la fattispecie inquadrarsi nello schema della simulazione relativa sub specie di indicazione di un prezzo maggiore, con conseguente illegittimità delle prove ammesse in violazione dell'art. 2722 c.c.; che esisteva un unico contratto di fornitura n. 2512 del 22.06.2009 e la relativa fattura n.
309/2009 di €120.000; che difettava idonea prova scritta del credito;
che i DDT non recavano la firma del legale rappresentante pro-tempore della , sig. Parte_1
che la notifica del D.I. era nulla in quanto effettuata in luogo diverso Parte_2 dalla sede legale ed a tale che non aveva alcun legame con la Persona_1
né rivestiva alcun ruolo nella stessa;
che infine illegittimo ed eccessivo Parte_1 era il totale addebito delle spese di lite.
Si costituiva in data 30.04.2019 la la Controparte_1 quale eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 19.06.2029, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione dell'11.06.2019, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del
23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 § 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. Muovendo dalla prima doglianza involgente la erronea valutazione delle risultanze probatorie e della fattispecie giuridica, ritiene la Corte che il Giudice di prime cure sia correttamente pervenuto alla conclusione che tra le parti non vi fu alcuna simulazione, bensì una mera successione di contratti.
Come emerge inequivocabilmente dagli atti, infatti, le parti hanno stipulato nella stessa data del 22.06.2009 un secondo contratto per l'importo di euro 190.000,00, il quale, come da dicitura manoscritta, timbrata e sottoscritta da entrambi i contraenti,
"sostituisce e annulla qualsiasi altro contratto di importo inferiore".
La volontà delle parti di sostituire il precedente accordo, viziato da un errore di calcolo, è dunque chiaramente espressa nel documento contrattuale, la cui autenticità non è mai stata contestata. Lo stesso legale rappresentante della in Parte_1 sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto la propria firma e il timbro apposti sul secondo contratto.
3.2. Del pari infondata è la censura relativa all'ammissione della prova testimoniale. La deposizione della teste non mirava a provare Testimone_1 un patto contrario al contenuto di un documento, in violazione dell'art. 2722 c.c., ma a chiarire le circostanze fattuali che avevano condotto alla stipula del secondo
4 contratto, ovvero la necessità di correggere un errore di calcolo nel prezzo della fornitura.
Tale finalità interpretativa e chiarificatrice è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato” (Cass. n.
9952/2020) e che il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (cfr. ex multis Cass. n. 4601/2017).
3.3. Infondato è anche il motivo relativo alla presunta carenza di prova dell'avvenuta fornitura in quanto i DDT non recherebbero la firma del legale rappresentante della . Se infatti è vero che i documenti sottoscritti Parte_1 esclusivamente dal conducente del mezzo con cui il trasporto è stato effettuato hanno mero valore indiziario, nella specie la consegna dei manufatti è confermata da altre emergenze istruttorie. In particolare, il legale rappresentante della ha Parte_1 ammesso che il capannone oggetto di fornitura è quello riprodotto nelle fotografie in atti ove la società ha la sede legale ed operativa e la teste ha Testimone_1 confermato la consegna dei manufatti e il loro montaggio.
3.4. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla notifica del decreto ingiuntivo.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la notifica è avvenuta regolarmente ai sensi degli artt. 139 e 145 c.p.c. all'indirizzo di residenza del rappresentante legale mediante consegna di copia dell'atto a soggetto qualificatosi come convivente.
3.5. Infine il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Per tutte le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, pertanto l'appellante, va condannata alla rifusione Parte_1 delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della Curatela.
5 Tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n. 55/2014 (come aggiornato con D.M. 147/2022), esse paiono congruamente liquidabili in complessivi €7.160,00, oltre accessori.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma
1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 22 novembre 2018, nei confronti della in Controparte_1 persona del Curatore, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.
370/2018 pubblicata in data 18.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2133/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Carnovale; appellante
e in persona del Controparte_1
Curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolina Perri;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 370/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 18.04.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si insiste nell'accoglimento dell'atto di appello”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così provvedere: Nel merito: 1) rigettare nel merito l'appello proposto dalla contro l'impugnata sentenza, siccome Parte_1
1 infondato in fatto e diritto, per le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2) Condannare la parte appellante alle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2011 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 8-11.2.2011 per la somma di €108.000,00 in favore di deducendo: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto Controparte_1 essendo stata effettuata a indirizzo diverso dalla sede legale ed a persona che non aveva alcun rapporto con detta società; l'insussistenza del credito azionato.
Costituitasi in giudizio la società opposta insisteva nella domanda e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società il giudizio Controparte_1 veniva interrotto e tempestivamente riassunto nei confronti della Curatela che si costituiva insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 370/2018 il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, respinta l'eccezione preliminare di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, osservava che emergeva dagli atti e segnatamente dalla produzione documentale, dall'esame testimoniale e dall'interrogatorio formale del rappresentante legale della società opponente che le parti avevano stipulato un primo contratto di importo inferiore e poi un successivo contratto, prodotto in giudizio, avente ad oggetto l'acquisto di un capannone prefabbricato per l'importo di euro 190.000,00 oltre iva;
che inoltre risultava provata la regolare esecuzione della prestazione della , sia dai documenti di CP_1 trasporto prodotti, sia a seguito della testimonianza di segretaria Testimone_1 dell'azienda opposta, sia a seguito dell'ammissione di tali circostanze in sede di interrogatorio formale della parte opponente, sicchè, emergendo solo pagamenti parziali e non essendo contestati gli importi richiesti a saldo, nella loro indicazione aritmetica, l'opposizione era infondata.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.11.2018, la lamentando l'errata ricostruzione della fattispecie Parte_1
2 giuridica, la violazione delle norme in materia di simulazione e prova testimoniale,
l'assenza di prova della fornitura, il difetto di motivazione, l'illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo e l'errata condanna alle spese. Deduceva l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che il secondo contratto sostituisse il primo, dovendo la fattispecie inquadrarsi nello schema della simulazione relativa sub specie di indicazione di un prezzo maggiore, con conseguente illegittimità delle prove ammesse in violazione dell'art. 2722 c.c.; che esisteva un unico contratto di fornitura n. 2512 del 22.06.2009 e la relativa fattura n.
309/2009 di €120.000; che difettava idonea prova scritta del credito;
che i DDT non recavano la firma del legale rappresentante pro-tempore della , sig. Parte_1
che la notifica del D.I. era nulla in quanto effettuata in luogo diverso Parte_2 dalla sede legale ed a tale che non aveva alcun legame con la Persona_1
né rivestiva alcun ruolo nella stessa;
che infine illegittimo ed eccessivo Parte_1 era il totale addebito delle spese di lite.
Si costituiva in data 30.04.2019 la la Controparte_1 quale eccepiva la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e comunque la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 19.06.2029, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione dell'11.06.2019, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del
23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 § 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. Muovendo dalla prima doglianza involgente la erronea valutazione delle risultanze probatorie e della fattispecie giuridica, ritiene la Corte che il Giudice di prime cure sia correttamente pervenuto alla conclusione che tra le parti non vi fu alcuna simulazione, bensì una mera successione di contratti.
Come emerge inequivocabilmente dagli atti, infatti, le parti hanno stipulato nella stessa data del 22.06.2009 un secondo contratto per l'importo di euro 190.000,00, il quale, come da dicitura manoscritta, timbrata e sottoscritta da entrambi i contraenti,
"sostituisce e annulla qualsiasi altro contratto di importo inferiore".
La volontà delle parti di sostituire il precedente accordo, viziato da un errore di calcolo, è dunque chiaramente espressa nel documento contrattuale, la cui autenticità non è mai stata contestata. Lo stesso legale rappresentante della in Parte_1 sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto la propria firma e il timbro apposti sul secondo contratto.
3.2. Del pari infondata è la censura relativa all'ammissione della prova testimoniale. La deposizione della teste non mirava a provare Testimone_1 un patto contrario al contenuto di un documento, in violazione dell'art. 2722 c.c., ma a chiarire le circostanze fattuali che avevano condotto alla stipula del secondo
4 contratto, ovvero la necessità di correggere un errore di calcolo nel prezzo della fornitura.
Tale finalità interpretativa e chiarificatrice è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato” (Cass. n.
9952/2020) e che il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (cfr. ex multis Cass. n. 4601/2017).
3.3. Infondato è anche il motivo relativo alla presunta carenza di prova dell'avvenuta fornitura in quanto i DDT non recherebbero la firma del legale rappresentante della . Se infatti è vero che i documenti sottoscritti Parte_1 esclusivamente dal conducente del mezzo con cui il trasporto è stato effettuato hanno mero valore indiziario, nella specie la consegna dei manufatti è confermata da altre emergenze istruttorie. In particolare, il legale rappresentante della ha Parte_1 ammesso che il capannone oggetto di fornitura è quello riprodotto nelle fotografie in atti ove la società ha la sede legale ed operativa e la teste ha Testimone_1 confermato la consegna dei manufatti e il loro montaggio.
3.4. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla notifica del decreto ingiuntivo.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la notifica è avvenuta regolarmente ai sensi degli artt. 139 e 145 c.p.c. all'indirizzo di residenza del rappresentante legale mediante consegna di copia dell'atto a soggetto qualificatosi come convivente.
3.5. Infine il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Per tutte le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, pertanto l'appellante, va condannata alla rifusione Parte_1 delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della Curatela.
5 Tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n. 55/2014 (come aggiornato con D.M. 147/2022), esse paiono congruamente liquidabili in complessivi €7.160,00, oltre accessori.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma
1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 22 novembre 2018, nei confronti della in Controparte_1 persona del Curatore, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.
370/2018 pubblicata in data 18.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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