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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1774/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 1774/2025 R.G. tra:
, residente in [...] Parte_1
, residente in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Ferrante
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal dirigente generale, ing. Stefano Fait, tramite il
[...] funzionario delegato dott. Silverio Cosentino
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Nel merito:
In via principale:
– accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione emessa dal
qui impugnata, per tutte le ragioni Controparte_1 esposte;
– per l'effetto, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 1324C500, pagina 1 di 7 notificato ai signori e in data 12.09.2024, e tutti i Parte_1 Parte_2 relativi e conseguenti provvedimenti, compreso il sequestro e la successiva confisca del capriolo maschio sequestrato in data 08.09.2024 o del ricavato della vendita dello stesso, per tutte le ragioni esposte.
In subordine:
– limitare l'entità delle sanzioni dovute, determinandola in una misura pari al minimo edittale, per tutte le ragioni esposte.
In ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria:
– ammettere tutti i documenti prodotti e le istanze istruttorie richieste, per quanto non già ammesse, con rigetto delle istanze istruttorie di controparte o, in caso di ammissione di queste, con ammissione a prova contraria”
Parte opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, respingere il ricorso dd. 29/07/2025, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare in toto l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dd. 02/07/2025, prot. n. 526544 (D327/2025/11.15-2024-205).
Con compensazione delle spese di causa in caso di soccombenza”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 6, D.lgs. n° 150/2011 il 30.7.2025 Parte_1
e chiedevano di annullare il verbale di accertamento di violazione Parte_2 amministrativa n. 1324C500 e l'ordinanza-ingiunzione dd. 2.7.2025, con cui il e Controparte_1 Controparte_2 aveva loro ingiunto, rispettivamente, di pagare gli importi di € 422,00 e di € 322,00 per violazione dell'art. 46, lett. i), m) ed o), legge provinciale 9.12.1991, n° 24 e, nel contempo, disposto la confisca del capriolo maschio sequestrato in data 8.9.2024 ovvero la confisca del ricavato dalla vendita di tale capo.
A sostegno di tali domande in ricorso si esponeva, in estrema sintesi, che: pur avendone avuto la possibilità lo stesso giorno di verificazione del fatto (8 settembre 2024), gli agenti forestali non avevano effettuato l'immediata contestazione dell'infrazione, come, invece, imposto dall'art. 14, legge n° 689/1981; se quel giorno l'addebito non era stato ancora accertato, il sequestro dell'animale era stato eseguito illegittimamente;
il personale operante non aveva consentito ai due ricorrenti di rendere dichiarazioni, con ciò violandone il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.; pagina 2 di 7 nel caso di specie il verbale di accertamento, essendo “intriso di valutazioni ed interpretazioni dei verbalizzanti”, non faceva prova fino a querela di falso;
in particolare, tenuto conto della distanza (un centinaio di metri) che li separava dall'appostamento di caccia dei due ricorrenti al momento della condotta oggetto di contestazione e della stessa conformazione della struttura in questione, caratterizzata da una sola fessura molto stretta, i due agenti non si erano trovati nella condizione di percepire la comunicazione verbale tra i due cacciatori nei termini riportati in verbale e neppure di distinguerli l'uno dall'altro; nella parte in cui il verbale di accertamento riportava le contrastanti dichiarazioni dei ricorrenti, visto che ciascuno dei due assumeva di essere stato lui a sparare, non risultava in linea con le successive controdeduzioni degli agenti, essendosi ivi dato atto che l' e lo non avevano inteso rendere dichiarazioni;
Pt_1 Pt_2 gli acquisiti elementi oggettivi non consentivano di stabilire quale dei due ricorrenti avesse sparato e colpito il capriolo poi sequestrato;
di contro, era, invece, certo che aveva segnato il capriolo sul suo Parte_2 tesserino di caccia e che aveva soltanto il porto d'armi, in quanto quel Parte_1 giorno gli era interdetta la caccia;
il capriolo era stato abbattuto da , il solo fra i due ricorrenti che quel CP_3 giorno poteva esercitare la caccia.
Costituitasi in giudizio in persona del dirigente generale del Dipartimento Protezione civile , la contestava il ricorso Controparte_1 Controparte_1
e chiedeva di rigettarlo, con conferma dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Nella comparsa di costituzione, si esponeva, per quanto qui rileva, che:
l'omessa immediata contestazione della violazione non comportava l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione;
all'ultimazione dei controlli di rito i due cacciatori si erano determinati a non rilasciare dichiarazioni;
il loro diritto di difesa non era stato affatto leso, visto che in seguito avevano avuto modo di presentare scritti difensivi e di essere ascoltati dall'autorità procedente;
il verbale di accertamento aveva fede privilegiata in ordine alle circostanze di fatto che vi erano riportate e, quindi, anche nella parte relativa all'identificazione dei due cacciatori e alle rispettive condotte;
lo non aveva mai imbracciato il fucile, che era stato sempre in possesso del solo Pt_2
Pt_1 era stato, quindi, quest'ultimo ad abbattere il capriolo.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 7 Risulta per tabulas che con “verbale di accertamento di violazione amministrativa” n° 1324C500 dd. 16.9.2024 i e Parte_3 Pt_4
appartenenti all'Associazione Cacciatori Trentini-APS, Ente gestore della caccia
[...] ai sensi dell'art. 15, legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, contestavano ad Parte_1
e , in concorso tra loro, la violazione delle disposizione di cui agli
[...] Parte_2 artt. 4.1.1., 4.1.2 e 3.3.1 delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia relative alla stagione venatoria 2024/2025, approvate con Delibera G.P. 545 del 184.2024, per aver omesso, immediatamente dopo la constatazione dell'abbattimento, di asportare dalla relativa scheda il talloncino riguardante la specie di ungulati, rispettando l'ordine progressivo delle pagine del tesserino di caccia, nonché per aver omesso di compilare in modo evidente la scheda di abbattimento e per aver abbattuto un capo di capriolo maschio senza averlo in assegnazione;
al solo veniva altresì contestato di non aver Pt_1 contrassegnato sul proprio tesserino, esclusivamente mediante evidente foratura, la giornata di caccia.
Dal detto verbale si desume che:
a) nel corso di un rituale servizio di controllo effettuato verso le ore 6,30 del 12 settembre 2024 nella riserva ubicata in località Stapiana del Comune di Trento, i e notavano due cacciatori allocati in un Parte_3 Pt_4 appostamento di caccia, uno con i capelli bianchi e baffetti, l'altro con un cappello in testa, poi riconosciuti e identificati in e Parte_2 Parte_1
;
[...]
b) dopo circa un'ora dall'appostamento veniva esploso un colpo verso un capriolo in direzione nord;
c) in quel frangente lo era in piedi, non in posizione di tiro e alle spalle Pt_2 dell' al quale, subito dopo la fucilata, “dava dei colpetti sulla spalla”, Pt_1 per poi stringergli la mano;
d) di seguito l' ritirava l'arma e l'appoggiava nell'appostamento, al cui Pt_1 interno rimaneva, insieme allo , per poco meno di due ore;
Pt_2
e) intorno alle ore 9,15 i due cacciatori venivano fermati lungo la strada forestale, nelle immediate vicinanze dell'appostamento;
f) lo portava soltanto uno zaino in spalla, mentre l' aveva la Pt_2 Pt_1 carabina in spalla e un capriolo nello zaino;
g) alla richiesta, da parte dei verbalizzanti, all' di esibire i documenti Pt_1 relativi all'annotazione dell'abbattimento sul libretto di caccia, interveniva lo
, per affermare di essere stato lui a sparare;
Pt_2
h) i verbalizzanti verificavano che lo aveva annotato l'abbattimento sul suo Pt_2 tesserino, mentre aveva con sé soltanto il porto d'armi “perché quel Pt_1 giorno non poteva esercitare alcun tipo di caccia”;
pagina 4 di 7 i) avendo in precedenza visto che non era stato lo a esplodere il colpo, i due Pt_2 verbalizzanti procedevano al sequestro del capriolo nella disponibilità dell' Pt_1
Ciò detto in punto di fatto, va in primo luogo rammentato che “nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001; Cass. 27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass. 10469/2020; Cass. 26851/2022)” (così, in motivazione, Cass., n° 34640/2023).
In applicazione di tale consolidato principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, l'invocata declaratoria di annullamento non può essere pronunciata per il solo fatto che i verbalizzanti non ebbero a contestare le riscontrate violazioni nell'immediatezza dell'accertamento (a cui la contestazione è comunque seguita dopo soli 4 giorni), né a indicare le ragioni di tale omissione.
Pertanto, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
Non appare meritevole di accoglimento neppure il motivo di opposizione relativo alla lesione del diritto di difesa dei ricorrenti, per non essere stato loro consentito di rendere dichiarazioni all'atto dell'accertamento in ordine all'autore dello sparo e, in particolare, di chiarire subito, da parte di entrambi, che a esplodere il colpo era stato lo
, ove si consideri (i) che in seguito ciascuno dei due ha avuto modo di esporre Pt_2 compiutamente la propria versione dei fatti;
(ii) che la contestata omissione non ha significativamente compromesso le facoltà difensive dei due cacciatori;
(iii) che comunque ai fini della definizione del giudizio assume decisivo e assorbente rilievo la condotta dei due ricorrenti caduta sotto la diretta percezione visiva dei verbalizzanti.
Costoro, come già sopra esposto, hanno dato atto, nell'allegato verbale di accertamento, di aver visto che al momento dello sparo lo “stava in piedi, non in Pt_2 posizioni di tiro, alle spalle di e senza binocolo guardava alternativamente dalle Pt_1 due aperture verso nord”.
In parte qua il verbale, avendo a oggetto una circostanza di fatto constatata de visu dal personale operante, è assistito da fede privilegiata, in quanto redatto, nell'esercizio delle loro funzioni, da pubblici ufficiali, tali dovendosi intendere le guardie venatorie “poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale” (così Cass., sez. pen., n° 4898/1997).
Si può, dunque, ritenere adeguatamente provato che non fu lo a sparare e Pt_2 che, di conseguenza, il colpo di fucile che ha abbattuto il capriolo venne senz'altro esploso dall' non apparendo condivisibili le considerazioni svolte da parte Pt_1 pagina 5 di 7 opponente in ordine al fatto che le condizioni di tempo e di luogo non erano tali da consentire ai verbalizzanti di percepire visivamente la scena descritta in verbale, visto che, come detto, tale atto fa piena prova fino a querela di falso, ragion per cui per inficiarne l'efficienza probatoria i ricorrenti erano tenuti a contestarne la falsità nei modi previsti dagli artt. 221 e ss. c.p.c. (sul punto v. Cass., sez. un., n° 17335/2009, secondo cui
“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”).
Al riguardo mette comunque conto evidenziare che gli opponenti non hanno provato, e neppure richiesto di farlo con la proposizione di adeguate istanze istruttorie (visto che quelle articolate in ricorso sono dirette soltanto a dimostrare le dichiarazioni che ciascuno di loro intendeva rendere ai verbalizzanti), una ricostruzione dell'accaduto ulteriore e diversa da quella descritta nel verbale in questione e posta a fondamento della successiva ordinanza-ingiunzione e neppure la sussistenza di oggettivi elementi in grado di inficiare significativamente l'efficienza probatoria della descrizione del fatto esposta dai verbalizzanti.
A questo proposito devesi considerare innanzi tutto che nelle informazioni dd. 13.12.2024 i due verbalizzanti hanno fatto presente, da un lato, che lo è sempre Pt_2 rimasto sotto il loro “completo controllo visivo” e “non è mai stato visto armeggiare con la carabina in alcun momento e/o scambiarsi di posto all'interno dell'appostamento con il sig. ”; e dall'altro che “l'appostamento è aperto su tre lati” (il che trova Parte_1 conferma nella stessa documentazione fotografica allegata dai ricorrenti) e che lo , Pt_2
“non schermato da pareti di legno”, è sempre stato “in piedi dietro la schiena della sig.
, durante e dopo lo sparo senza armi in mano”. Parte_5
Nelle informazioni dd. 15.10.2025 rese a seguito dell'instaurazione del presente giudizio hanno altresì chiarito di aver osservato i due cacciatori con i binocoli e il cannocchiale in dotazione, il che ha consentito di loro di “vedere e riconoscere perfettamente le persone” e, in particolare, lo , che la guardia venatoria Pt_2 Pt_3 già conosceva.
[...]
Va, altresì, tenuto presente che in base alle prescrizioni vigenti nel periodo di verificazione del fatto oggetto di causa la caccia agli ungulati era consentita dalle ore 6,45.
pagina 6 di 7 Se, quindi, la luce solare di quell'ora consente di individuare la specie di animale da cacciare, si può ragionevolmente presumere che da quello stesso momento i verbalizzanti, anche in ragione dell'uso delle ottiche in dotazione e della documentata apertura dell'appostamento di caccia su tre lati, si siano effettivamente trovati nelle condizioni di distinguere le fattezze dei due cacciatori, che comunque non erano confondibili, visto che, come detto, uno dei due era già noto al verbalizzante né Pt_3 va, peraltro, omesso di considerare che lo sparo è stato effettuato alle 7,30, quando la visibilità era anche maggiore.
Del resto, appare poi significativo che all'atto del controllo sia il capo abbattuto, sia la carabina fossero nella materiale disponibilità dell' Pt_1
La comprovata riferibilità dello sparo ad il solo tra i due Parte_1 ricorrenti che ebbe a imbracciare il fucile sino al momento del colpo, consente, dunque, di ritenere accertata l'effettiva sussistenza di tutte le violazioni prospettate dalle guardie venatorie e poi contestate nell'ordinanza-ingiunzione opposta, essendo peraltro incontroverso che all'epoca del fatto l' non fosse nelle condizioni di esercitare la Pt_1 caccia.
Per tutto quanto esposto appare legittimo addivenire al rigetto dell'opposizione e alla conseguente conferma degli atti impugnati.
Nulla va statuito in punto spese in ragione del principio di diritto secondo cui
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cos, fra le altre, v. Cass., n° 23825/2023), il che non consta nel caso di specie.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, in Controparte_1 Controparte_1 persona del dirigente generale, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza- ingiunzione;
- nulla sulle spese di lite. Così deciso in Trento in data 9.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 1774/2025 R.G. tra:
, residente in [...] Parte_1
, residente in [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Ferrante
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal dirigente generale, ing. Stefano Fait, tramite il
[...] funzionario delegato dott. Silverio Cosentino
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Nel merito:
In via principale:
– accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione emessa dal
qui impugnata, per tutte le ragioni Controparte_1 esposte;
– per l'effetto, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 1324C500, pagina 1 di 7 notificato ai signori e in data 12.09.2024, e tutti i Parte_1 Parte_2 relativi e conseguenti provvedimenti, compreso il sequestro e la successiva confisca del capriolo maschio sequestrato in data 08.09.2024 o del ricavato della vendita dello stesso, per tutte le ragioni esposte.
In subordine:
– limitare l'entità delle sanzioni dovute, determinandola in una misura pari al minimo edittale, per tutte le ragioni esposte.
In ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria:
– ammettere tutti i documenti prodotti e le istanze istruttorie richieste, per quanto non già ammesse, con rigetto delle istanze istruttorie di controparte o, in caso di ammissione di queste, con ammissione a prova contraria”
Parte opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, respingere il ricorso dd. 29/07/2025, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare in toto l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dd. 02/07/2025, prot. n. 526544 (D327/2025/11.15-2024-205).
Con compensazione delle spese di causa in caso di soccombenza”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 6, D.lgs. n° 150/2011 il 30.7.2025 Parte_1
e chiedevano di annullare il verbale di accertamento di violazione Parte_2 amministrativa n. 1324C500 e l'ordinanza-ingiunzione dd. 2.7.2025, con cui il e Controparte_1 Controparte_2 aveva loro ingiunto, rispettivamente, di pagare gli importi di € 422,00 e di € 322,00 per violazione dell'art. 46, lett. i), m) ed o), legge provinciale 9.12.1991, n° 24 e, nel contempo, disposto la confisca del capriolo maschio sequestrato in data 8.9.2024 ovvero la confisca del ricavato dalla vendita di tale capo.
A sostegno di tali domande in ricorso si esponeva, in estrema sintesi, che: pur avendone avuto la possibilità lo stesso giorno di verificazione del fatto (8 settembre 2024), gli agenti forestali non avevano effettuato l'immediata contestazione dell'infrazione, come, invece, imposto dall'art. 14, legge n° 689/1981; se quel giorno l'addebito non era stato ancora accertato, il sequestro dell'animale era stato eseguito illegittimamente;
il personale operante non aveva consentito ai due ricorrenti di rendere dichiarazioni, con ciò violandone il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.; pagina 2 di 7 nel caso di specie il verbale di accertamento, essendo “intriso di valutazioni ed interpretazioni dei verbalizzanti”, non faceva prova fino a querela di falso;
in particolare, tenuto conto della distanza (un centinaio di metri) che li separava dall'appostamento di caccia dei due ricorrenti al momento della condotta oggetto di contestazione e della stessa conformazione della struttura in questione, caratterizzata da una sola fessura molto stretta, i due agenti non si erano trovati nella condizione di percepire la comunicazione verbale tra i due cacciatori nei termini riportati in verbale e neppure di distinguerli l'uno dall'altro; nella parte in cui il verbale di accertamento riportava le contrastanti dichiarazioni dei ricorrenti, visto che ciascuno dei due assumeva di essere stato lui a sparare, non risultava in linea con le successive controdeduzioni degli agenti, essendosi ivi dato atto che l' e lo non avevano inteso rendere dichiarazioni;
Pt_1 Pt_2 gli acquisiti elementi oggettivi non consentivano di stabilire quale dei due ricorrenti avesse sparato e colpito il capriolo poi sequestrato;
di contro, era, invece, certo che aveva segnato il capriolo sul suo Parte_2 tesserino di caccia e che aveva soltanto il porto d'armi, in quanto quel Parte_1 giorno gli era interdetta la caccia;
il capriolo era stato abbattuto da , il solo fra i due ricorrenti che quel CP_3 giorno poteva esercitare la caccia.
Costituitasi in giudizio in persona del dirigente generale del Dipartimento Protezione civile , la contestava il ricorso Controparte_1 Controparte_1
e chiedeva di rigettarlo, con conferma dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Nella comparsa di costituzione, si esponeva, per quanto qui rileva, che:
l'omessa immediata contestazione della violazione non comportava l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione;
all'ultimazione dei controlli di rito i due cacciatori si erano determinati a non rilasciare dichiarazioni;
il loro diritto di difesa non era stato affatto leso, visto che in seguito avevano avuto modo di presentare scritti difensivi e di essere ascoltati dall'autorità procedente;
il verbale di accertamento aveva fede privilegiata in ordine alle circostanze di fatto che vi erano riportate e, quindi, anche nella parte relativa all'identificazione dei due cacciatori e alle rispettive condotte;
lo non aveva mai imbracciato il fucile, che era stato sempre in possesso del solo Pt_2
Pt_1 era stato, quindi, quest'ultimo ad abbattere il capriolo.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 7 Risulta per tabulas che con “verbale di accertamento di violazione amministrativa” n° 1324C500 dd. 16.9.2024 i e Parte_3 Pt_4
appartenenti all'Associazione Cacciatori Trentini-APS, Ente gestore della caccia
[...] ai sensi dell'art. 15, legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, contestavano ad Parte_1
e , in concorso tra loro, la violazione delle disposizione di cui agli
[...] Parte_2 artt. 4.1.1., 4.1.2 e 3.3.1 delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia relative alla stagione venatoria 2024/2025, approvate con Delibera G.P. 545 del 184.2024, per aver omesso, immediatamente dopo la constatazione dell'abbattimento, di asportare dalla relativa scheda il talloncino riguardante la specie di ungulati, rispettando l'ordine progressivo delle pagine del tesserino di caccia, nonché per aver omesso di compilare in modo evidente la scheda di abbattimento e per aver abbattuto un capo di capriolo maschio senza averlo in assegnazione;
al solo veniva altresì contestato di non aver Pt_1 contrassegnato sul proprio tesserino, esclusivamente mediante evidente foratura, la giornata di caccia.
Dal detto verbale si desume che:
a) nel corso di un rituale servizio di controllo effettuato verso le ore 6,30 del 12 settembre 2024 nella riserva ubicata in località Stapiana del Comune di Trento, i e notavano due cacciatori allocati in un Parte_3 Pt_4 appostamento di caccia, uno con i capelli bianchi e baffetti, l'altro con un cappello in testa, poi riconosciuti e identificati in e Parte_2 Parte_1
;
[...]
b) dopo circa un'ora dall'appostamento veniva esploso un colpo verso un capriolo in direzione nord;
c) in quel frangente lo era in piedi, non in posizione di tiro e alle spalle Pt_2 dell' al quale, subito dopo la fucilata, “dava dei colpetti sulla spalla”, Pt_1 per poi stringergli la mano;
d) di seguito l' ritirava l'arma e l'appoggiava nell'appostamento, al cui Pt_1 interno rimaneva, insieme allo , per poco meno di due ore;
Pt_2
e) intorno alle ore 9,15 i due cacciatori venivano fermati lungo la strada forestale, nelle immediate vicinanze dell'appostamento;
f) lo portava soltanto uno zaino in spalla, mentre l' aveva la Pt_2 Pt_1 carabina in spalla e un capriolo nello zaino;
g) alla richiesta, da parte dei verbalizzanti, all' di esibire i documenti Pt_1 relativi all'annotazione dell'abbattimento sul libretto di caccia, interveniva lo
, per affermare di essere stato lui a sparare;
Pt_2
h) i verbalizzanti verificavano che lo aveva annotato l'abbattimento sul suo Pt_2 tesserino, mentre aveva con sé soltanto il porto d'armi “perché quel Pt_1 giorno non poteva esercitare alcun tipo di caccia”;
pagina 4 di 7 i) avendo in precedenza visto che non era stato lo a esplodere il colpo, i due Pt_2 verbalizzanti procedevano al sequestro del capriolo nella disponibilità dell' Pt_1
Ciò detto in punto di fatto, va in primo luogo rammentato che “nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001; Cass. 27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass. 10469/2020; Cass. 26851/2022)” (così, in motivazione, Cass., n° 34640/2023).
In applicazione di tale consolidato principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi, l'invocata declaratoria di annullamento non può essere pronunciata per il solo fatto che i verbalizzanti non ebbero a contestare le riscontrate violazioni nell'immediatezza dell'accertamento (a cui la contestazione è comunque seguita dopo soli 4 giorni), né a indicare le ragioni di tale omissione.
Pertanto, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
Non appare meritevole di accoglimento neppure il motivo di opposizione relativo alla lesione del diritto di difesa dei ricorrenti, per non essere stato loro consentito di rendere dichiarazioni all'atto dell'accertamento in ordine all'autore dello sparo e, in particolare, di chiarire subito, da parte di entrambi, che a esplodere il colpo era stato lo
, ove si consideri (i) che in seguito ciascuno dei due ha avuto modo di esporre Pt_2 compiutamente la propria versione dei fatti;
(ii) che la contestata omissione non ha significativamente compromesso le facoltà difensive dei due cacciatori;
(iii) che comunque ai fini della definizione del giudizio assume decisivo e assorbente rilievo la condotta dei due ricorrenti caduta sotto la diretta percezione visiva dei verbalizzanti.
Costoro, come già sopra esposto, hanno dato atto, nell'allegato verbale di accertamento, di aver visto che al momento dello sparo lo “stava in piedi, non in Pt_2 posizioni di tiro, alle spalle di e senza binocolo guardava alternativamente dalle Pt_1 due aperture verso nord”.
In parte qua il verbale, avendo a oggetto una circostanza di fatto constatata de visu dal personale operante, è assistito da fede privilegiata, in quanto redatto, nell'esercizio delle loro funzioni, da pubblici ufficiali, tali dovendosi intendere le guardie venatorie “poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale” (così Cass., sez. pen., n° 4898/1997).
Si può, dunque, ritenere adeguatamente provato che non fu lo a sparare e Pt_2 che, di conseguenza, il colpo di fucile che ha abbattuto il capriolo venne senz'altro esploso dall' non apparendo condivisibili le considerazioni svolte da parte Pt_1 pagina 5 di 7 opponente in ordine al fatto che le condizioni di tempo e di luogo non erano tali da consentire ai verbalizzanti di percepire visivamente la scena descritta in verbale, visto che, come detto, tale atto fa piena prova fino a querela di falso, ragion per cui per inficiarne l'efficienza probatoria i ricorrenti erano tenuti a contestarne la falsità nei modi previsti dagli artt. 221 e ss. c.p.c. (sul punto v. Cass., sez. un., n° 17335/2009, secondo cui
“nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”).
Al riguardo mette comunque conto evidenziare che gli opponenti non hanno provato, e neppure richiesto di farlo con la proposizione di adeguate istanze istruttorie (visto che quelle articolate in ricorso sono dirette soltanto a dimostrare le dichiarazioni che ciascuno di loro intendeva rendere ai verbalizzanti), una ricostruzione dell'accaduto ulteriore e diversa da quella descritta nel verbale in questione e posta a fondamento della successiva ordinanza-ingiunzione e neppure la sussistenza di oggettivi elementi in grado di inficiare significativamente l'efficienza probatoria della descrizione del fatto esposta dai verbalizzanti.
A questo proposito devesi considerare innanzi tutto che nelle informazioni dd. 13.12.2024 i due verbalizzanti hanno fatto presente, da un lato, che lo è sempre Pt_2 rimasto sotto il loro “completo controllo visivo” e “non è mai stato visto armeggiare con la carabina in alcun momento e/o scambiarsi di posto all'interno dell'appostamento con il sig. ”; e dall'altro che “l'appostamento è aperto su tre lati” (il che trova Parte_1 conferma nella stessa documentazione fotografica allegata dai ricorrenti) e che lo , Pt_2
“non schermato da pareti di legno”, è sempre stato “in piedi dietro la schiena della sig.
, durante e dopo lo sparo senza armi in mano”. Parte_5
Nelle informazioni dd. 15.10.2025 rese a seguito dell'instaurazione del presente giudizio hanno altresì chiarito di aver osservato i due cacciatori con i binocoli e il cannocchiale in dotazione, il che ha consentito di loro di “vedere e riconoscere perfettamente le persone” e, in particolare, lo , che la guardia venatoria Pt_2 Pt_3 già conosceva.
[...]
Va, altresì, tenuto presente che in base alle prescrizioni vigenti nel periodo di verificazione del fatto oggetto di causa la caccia agli ungulati era consentita dalle ore 6,45.
pagina 6 di 7 Se, quindi, la luce solare di quell'ora consente di individuare la specie di animale da cacciare, si può ragionevolmente presumere che da quello stesso momento i verbalizzanti, anche in ragione dell'uso delle ottiche in dotazione e della documentata apertura dell'appostamento di caccia su tre lati, si siano effettivamente trovati nelle condizioni di distinguere le fattezze dei due cacciatori, che comunque non erano confondibili, visto che, come detto, uno dei due era già noto al verbalizzante né Pt_3 va, peraltro, omesso di considerare che lo sparo è stato effettuato alle 7,30, quando la visibilità era anche maggiore.
Del resto, appare poi significativo che all'atto del controllo sia il capo abbattuto, sia la carabina fossero nella materiale disponibilità dell' Pt_1
La comprovata riferibilità dello sparo ad il solo tra i due Parte_1 ricorrenti che ebbe a imbracciare il fucile sino al momento del colpo, consente, dunque, di ritenere accertata l'effettiva sussistenza di tutte le violazioni prospettate dalle guardie venatorie e poi contestate nell'ordinanza-ingiunzione opposta, essendo peraltro incontroverso che all'epoca del fatto l' non fosse nelle condizioni di esercitare la Pt_1 caccia.
Per tutto quanto esposto appare legittimo addivenire al rigetto dell'opposizione e alla conseguente conferma degli atti impugnati.
Nulla va statuito in punto spese in ragione del principio di diritto secondo cui
“l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cos, fra le altre, v. Cass., n° 23825/2023), il che non consta nel caso di specie.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, in Controparte_1 Controparte_1 persona del dirigente generale, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza- ingiunzione;
- nulla sulle spese di lite. Così deciso in Trento in data 9.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato pagina 7 di 7