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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1038/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1519/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200054042648000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella in epigrafe, notificatale il 24.09.2022 da ER per conto della Regione siciliana a seguito dell'omesso pagamento delle tasse automobilistiche anno 2017. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando omessa notifica di atti prodromici ed intervenuta prescrizione per decorso del termine triennale. ER, intimata come in atti, non si è costituita. All'odierna udienza del 05/02/2026, al termine della discussione come da verbale in atti, la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, siccome infondato per i motivi che seguono. In materia di tasse automobilistiche è prevista l'iscrizione a ruolo automatica ex legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015: alcun avviso prodromico, dunque, era dovuto ex lege. La cartella, relativa al 2017, alla data del 24.9.2022 non recava crediti prescritti (termine triennale ex art. 5 del D.l. 953/82), per via della sospensione biennale dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID di cui all'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, che richiama l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015. Conseguentemente, ai tre anni se ne sommano ulteriori due, scadenti al 31.12.2022. Nulla spese in ragione della contumacia di ER
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Nulla spese. Palermo, 05/02/2026. IL PRESIDENTE ESTENSORE Firma digitale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice BOLOGNA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1519/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200054042648000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella in epigrafe, notificatale il 24.09.2022 da ER per conto della Regione siciliana a seguito dell'omesso pagamento delle tasse automobilistiche anno 2017. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando omessa notifica di atti prodromici ed intervenuta prescrizione per decorso del termine triennale. ER, intimata come in atti, non si è costituita. All'odierna udienza del 05/02/2026, al termine della discussione come da verbale in atti, la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, siccome infondato per i motivi che seguono. In materia di tasse automobilistiche è prevista l'iscrizione a ruolo automatica ex legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015: alcun avviso prodromico, dunque, era dovuto ex lege. La cartella, relativa al 2017, alla data del 24.9.2022 non recava crediti prescritti (termine triennale ex art. 5 del D.l. 953/82), per via della sospensione biennale dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID di cui all'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, che richiama l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015. Conseguentemente, ai tre anni se ne sommano ulteriori due, scadenti al 31.12.2022. Nulla spese in ragione della contumacia di ER
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Nulla spese. Palermo, 05/02/2026. IL PRESIDENTE ESTENSORE Firma digitale