Articolo 2 della Legge 13 giugno 1952, n. 691
Articolo 1
Versione
18 luglio 1952
Art. 2.
In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, e' consentito, dal 1 luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953, il pagamento, a mezzo aperture di credito, delle spese sottoindicate, relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52, e successivo, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:
a) per l'assistenza estiva ed inver-
nale ai minori bisognosi da attuarsi
anche mediante l'opera di idonei Isti-
tuti, Enti, Associazioni e Comitati:
1) aperture di credito a favore dei
prefetti di Roma, Milano e Napoli...... L. 200.000.000 2) aperture di credito a favore di
altri funzionari delegati.............. " 100.000.000 b) per la istituzione e mantenimento
di centri di raccolta e di smistamento
profughi - Spese per la relativa smobi-
litazione - Mense e buoni pasto per le
categorie di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425
ed al decreto legislativo luogotenen-
ziale 28 settembre 1945 n. 646......... " 50.000.000 c) per l'assistenza sanitaria e far-
maceutica (non rientrante nella compe-
tenza di altri enti) in favore degli
appartenenti alle categorie previste
dall' art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425
e dall' art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 28 settembre 1945, n.
646 .................................... " 15.000.000 d) per rette relative a ricovero in
istituti dei minorenni appartenenti al-
le categorie di cui all'art. 1 del de-
creto legislativo luogotenenziale 31
luglio 1945, n. 425 ed all' art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 28
settembre 1945, n. 646 ................. " 50.000.000 e) per sussidi in denaro per l'assi-
stenza esclusa quella nel campo del-
l'istruzione e nel campo dell'avviamen-
to ed addestramento professionale alle
persone disoccupate e bisognose indica-
te dall' art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425
e dall' art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 28 settembre 1945, n.
646 , escluse le famiglie dei prigionie-
ri di guerra........................... L. 25.000.000 f) per l'assistenza in natura da ef-
fettuarsi mediante distribuzione di in-
dumenti, effetti letterecci, utensili
casalinghi, vettovaglie, oggetti vari,
agli assistibili bisognosi appartenenti

alle categorie di cui all' art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31
luglio 1945, n. 425 ed all' art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 28
settembre 1945, n. 646 e spese inerenti
ai servizi di approvvigionamento e di-
stribuzione............................ " 15.000.000 g) per la maggiorazione sul tratta-
mento assistenziale complessivo a favo-
re degli assistiti di cui alla legge 30
novembre 1950, n. 997 .................. " 100.000.000
Entrata in vigore il 18 luglio 1952