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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2024, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Stefania Basso Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
18.10.2024 la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 799/2022. R. G. sezione lavoro, vertente rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. NICOLA Parte_1
VIOLANTE;
APPELLANTE E
in persona Controparte_1 del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. SERGIO SICA;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del tribunale di TORRE ANNUNZIATA n° 1672/2021, in atti, con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di DM Servizi s.r.l. nel periodo dal 01.05.2012 al 30.09.2013, ed altresì all'accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire tutte le indennità previdenziali ed assistenziali spettanti in forza del menzionato rapporto di lavoro poi disconosciuto dall' . CP_1
Sulla scorta del quadro probatorio complessivamente offerto, il primo giudice aveva ritenuto che non vi fosse prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa. Invero, le dichiarazioni dei testi escussi risultavano generiche e comunque recessive rispetto alle ulteriori acquisizioni probatorie. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza resa dal primo giudice per aver egli fondato la decisione sul verbale ispettivo dell' , redatto nel 2017, dunque quando il rapporto di lavoro era CP_1 cessato, e aver mal interpretato le risultanze della prova espletata. Ha chiesto, la riforma della sentenza di primo grado. Si è costituito l' eccependo la genericità del gravame, fondato sulle medesime deduzioni già CP_1 avanzate in primo grado e chiedendone, nel merito il rigetto. All'udienza odierna la presente controversia è discussa e decisa come da dispositivo in atti. L'appello non può trovare accoglimento. Quanto al merito della questione, giova premettere, in diritto, che, a seguito del disconoscimento del rapporto effettuato dall' con il provvedimento n. 158427/2019, in atti, era onere del ricorrente CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, id est l'aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze DM Servizi s.r.l. nel periodo dal 01.05.2012 al 30.09.2013.
Sul punto sono ormai consolidati i principi espressi dalla Suprema Corte in materia: Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”. Va dunque verificato se il ricorrente abbia assolto il proprio onere probatorio. Parte appellante in questa sede si duole dell'erroneo governo della prova testimoniale effettuato dal primo giudice, in quanto i testi escussi avrebbero, secondo la sua prospettazione, confermato l'esistenza del rapporto di lavoro. Si duole altresì della contemporanea valorizzazione del contenuto del verbale ispettivo. In particolare, quanto alla prova testimoniale, l'appellante ha evidenziato che “i testi hanno dichiarato che la sede aziendale della DM Servizi si trovava a Pompei ma che il rapporto di lavoro svolto sia dal ricorrente che dai suoi colleghi di lavoro era stato effettuato presso la ditta DN (acronimo di D'Angolo) azienda che si trova a Scafati, che svolge attività di magazzinaggio e che per tale attività si avvale della forza lavoro fornita da altre società quali ad esempio la DM Servizi presso la quale lavorava il ricorrente.
I testi, pur facendo riferimento a fatti e circostanze avvenute quasi dieci anni prima, sono riusciti comunque ad indicare anche il nome dell'incaricato della DM (identificato come ) che Tes_1 provvedeva a dare le disposizioni sul lavoro da svolgere quotidianamente presso la società DN di Scafati dove la DM aveva dislocato i propri dipendenti tra i quali anche l'appellante…, inoltre sono stati concordi nel riferire i giorni, gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente / appellante, nonostante, lo si ripete, tali fatti siano accaduti a cavallo tra il 2012 ed il 2013. Tale ultima precisazione riveste importanza fondamentale in quanto è chiaro che un testimone possa non ricordare in maniera del tutto precisa fatti, nomi o circostanze di dieci anni prima, ma, comunque rimane il fatto che la parte ricorrente abbia fornito una prova circostanziata (con dichiarazioni testimoniali concordi tra di loro) circa l'esistenza del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente mentre l' si sia limitata soltanto a depositare dei verbali contenenti della mere valutazioni fatte dagli CP_1 ispettori….”. Osserva la Corte che, anche a voler ritenere che le dichiarazioni rese dai testi siano nel senso sopra riportato, esse di certo sono non in linea con quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso di primo grado in particolare per quanto riguarda un punto essenziale, ovvero quello dell'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro.
Nel ricorso il ha dedotto che ha sempre ricevuto le direttive circa il lavoro da svolgere Pt_1 direttamente dal titolare della DM Servizi s.r.l., mentre sarebbe sempre stato pagato da un suo delegato, tale Sig. , mediante consegna di assegni bancari e delle buste paga. Tes_1
Ebbene, il titolare della DM, amministratore unico della società è di , non . Persona_1 Tes_1
E di è lo stesso che ha dichiarato agli ispettori di non aver amministrato la società Persona_1 e che nell'indirizzo indicato quale sede della società (in Pompei Via Fucci 68 ) c'era stata, solo per un periodo la sua residenza, non la sede di alcuna società di cui non aveva mai avuto alcuna contabilità essendo egli titolare di pensione sociale e di indennità di accompagnamento dal 2010. La mancata identificazione della figura datoriale, ovvero di chi avrebbe esercitato il potere direttivo
è già sufficiente ad escludere la prova che il avrebbe dovuto fornire. Pt_1
Senza contare che anche il luogo di esecuzione della prestazione è del tutto incerto. Il deduce di aver lavorato presso gli stabilimenti della società DN siti in Scafati alla via Pt_1
De Filippo, dunque presso una società diversa dalla sua datrice di lavoro formale. Ma non prova né che la DN esista davvero, né che effettivamente la società avesse degli stabilimenti a Scafati, né è ben chiara la ragione per cui, essendo dipendente della DM service srl, avrebbe dovuto lavorare per un terza società.
A fronte di ciò dalla Visura Storica della dallo stesso allegata, non risultano altre sedi della DM service se non quella di Via Fucci a Pompei, dunque, è ben più che verosimile che egli non abbia affatto lavorato per la società in questione la quale, a ben vedere, dalla stessa visura risulta avere quale oggetto sociale lavori per attività edilizia ed immobiliare, lavori di carico e scarico merci, lavori di pulizia;
mentre il ricorrente assume di essere stato addetto all'etichettaggio ed al deposito dei barattoli di pomodori.
Queste circostanze depongono in senso del tutto contrario a quello voluto dall'appellante e fanno sì che possa, invece, essere condivisa la scarsa attendibilità dei testi già valutata dal primo giudice. Trattasi in definitiva di un quadro probatorio del tutto compromesso cui non giova l'allegazione documentale effettuata dal ( modello CUD e buste paga), documentazione astrattamente Pt_1 proveniente da un datore di lavoro la cui effettività manca. E documentazione avulsa da una contabilità aziendale di cui non vi è traccia. La carenza di prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro è, dunque, profilo già assodato sulla scorta della prova testimoniale e documentale offerta dal lavoratore. Il contenuto del verbale ispettivo non è decisivo in tal senso, ma solo confermativo dell'inesistenza del rapporto dedotto. Detta inesistenza è corroborata dalle dichiarazioni dell'amministratore unico agli ispettori, ma anche dei lavoratori stessi ( , Persona_2 Persona_3 Persona_4
) che negano di aver mai lavorato per DM service srl.
[...] Quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi è pacifico il principio in forza del quale il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cass. 23800/2014). In questo caso l'accertamento ispettivo resiste a qualsivoglia elemento di criticità, atteso che il suo contenuto non è stato scardinato in giudizio da adeguate allegazioni e prove contrarie.
Le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice devono, pertanto, essere condivise. L'appello, dunque, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese possono essere valutate non trovando nella specie applicazione la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. Cpc che non può giovare all'appellante. Il presente giudizio, invero, non ha ad oggetto il conseguimento di prestazioni assistenziali o previdenziali bensì l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo. (Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. Att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento). ( Cass. 16676/20, n. 7153/2023).
Si dà atto che nella fattispecie è applicabile l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l' impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. Esula dalle valutazioni di competenza del collegio giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione della parte appellante. (C. Cass Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014 C. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10306 del
13/05/2014).
PQM
Così provvede:
• Rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 1800,00 in favore dell' ; CP_1
• dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 18.10.24
Il Consigliere est.
IL Presidente