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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2088/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Quinta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Fabio Laurenzi
presidente dott. Angelo Parisi
consigliere est. dott. Nunzio Daniele Buzzanca consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2088/2014 promossa in grado d'appello in data 12.07.2024 da:
nato il [...] a [...] (c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Maria Mombelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Nei confronti di
nata il [...] a [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa avv. Sabina Villa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. APPELLATA
Con l'intervento del Curatore Speciale per il minore (n. il 21.2.2014) nella persona Per_1 dell'avv. Arcuri Emanuela Elisabetta;
del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Luisa Russo.
pagina 1 di 12 Oggetto: appello avverso il decreto n. cronol. 9694/2024 del 12.06.2024 – n. R.G. 5612/2022 del Tribunale di Monza, sez. IV civile per la riforma del decreto nella parte relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico di parte appellante e a favore della figlia minore
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“- in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato…
- nel merito: respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnato decreto e specificatamente: disporre l'assegno di mantenimento posto a carico del signor e a favore della figlia Parte_1 minore stabilendo lo stesso nella misura di € 600,00, comprensivo delle spese straordinarie Per_1 come da accordo sottoscritto dalle parti e depositato in primo grado (…) condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (…) Confermare per il resto il provvedimento appellato”.
Per parte appellata:
“- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato in quanto priva di fondamento ai sensi di legge
- nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito d fondamento (…) l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare il decreto (…) con vittoria di Parte_1 spese di lite della causa di primo grado e di appello”.
Per il Procuratore Generale: si chiede la conferma del provvedimento appellato.
Per il Curatore speciale:
“- confermare l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento esclusivo presso l'abitazione della stessa.
- confermare il decreto del Tribunale di Monza, disponendo, in particolare, l'attivazione del Servizio sociale territorialmente competente affinché fornisca adeguato supporto (…)
- previo deposito di tutta la documentazione fiscale aggiornata di entrambi i genitori, ridimensionare eventualmente all'esito la misura dell'assegno di mantenimento da parte del padre di nella Per_1 somma non inferiore a € 650 omnia, diversamente confermare anche sul punto il decreto del Tribunale di Monza in data 6.06.2024”.
FATTO E PROCESSO DI PRIMO E SECONDO GRADO
1. ha intrattenuto con una relazione sentimentale dalla quale è nata Parte_1 Parte_2 la figlia in data 21.2.2014. Per_1
A seguito di una prima regolamentazione della responsabilità genitoriale, in data 22.11.2022 Parte_2 ne ha chiesto al giudice monzese la modifica con la previsione dell'affidamento esclusivo della figlia e pagina 2 di 12 un aumento dell'assegno di mantenimento a favore della stessa. Sino a quel momento, al riguardo, vigeva la seguente regolamentazione: previsione dell'affidamento condiviso e della collocazione prevalente della minore presso la madre, facoltà del padre di vedere la figlia a fine settimana alterni e durante alcune festività, nonché corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento in favore di di € 450,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. si Per_1 Pt_1 costituiva in giudizio in data 17.05.2023. Alla prima udienza il giudice ha invitato le parti a rivolgersi ad un istituto di mediazione familiare o a gruppi di parola con Per_1
Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale per regolare la controversia. In sintesi, tale accordo ha previsto: l'affido esclusivo della minore alla madre;
il diritto del padre di vedere in base agli accordi con la madre;
la corresponsione di un assegno “omnia” di Per_1
€ 600,00; il rimborso da parte in favore di di € 346,00 per sostenere spese dentistiche Pt_1 Parte_2 della figlia;
il versamento di € 362,00 per adeguamento ISTAT non corrisposto;
la dichiarazione di nulla più avere a che pretendere da parte di nei confronti di con rinuncia ad ogni Parte_2 Pt_1 pretesa giudiziaria. Per quel che qui interessa, alla luce dell'appello proposto, si rileva che all'udienza del 5.10.2023 dinanzi al Tribunale di Monza, tuttavia, le parti non hanno formalizzato alcun accordo ed anzi hanno espresso disaccordo riguardo all'ammontare dell'assegno. Da una parte chiedeva che fosse Parte_2 elevato a € 750,00 comprendendosi pure le spese straordinarie, dall'altra ha proposto di Pt_1 corrispondere € 500,00 sempre omnicomprensivi. Si rammenta pure che in data 16.02.2024 il tribunale ha provveduto a nominare il curatore speciale per l'interesse della minore nella persona dell'avv. Arcuri Emanuela Elisabetta, alla luce della Per_1 conflittualità emersa nel corso del giudizio circa l'affidamento della minore.
2. Posto ciò, ad esito del giudizio, con decreto n. 9694/2024 del 12.06.2024 il Tribunale di Monza, sez. IV civile, ha disposto, tra le altre cose e per quel che qui interessa: i. l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre con collocamento Per_1 Parte_2 presso la sua abitazione. Al contempo, l'adozione in via esclusiva da parte di delle decisioni Parte_2 di maggior interesse per la figlia relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. ii. la facoltà del padre, di vedere la figlia nel rispetto dei tempi, degli interessi e delle esigenze Pt_1 di sentita la minore stessa e in accordo con la madre;
la possibilità per di rapportarsi Per_1 Pt_1 autonomamente con gli istituti scolastici e con gli insegnanti della figlia, nonché con coloro i quali abbiano in cura (ad es. il pediatra). Per_1
iii. la corresponsione di un assegno di mantenimento omnia, comprensivo di spese straordinarie, nella misura di € 750,00 mensili. A fondamento della decisione il giudice di prime cure ha posto essenzialmente due argomenti. Da un lato, la conformità all'interesse della minore della previsione dell'assegno di mantenimento omnicomprensivo, poiché in grado di evitare che la conflittualità tra i genitori – emersa in giudizio – potesse ostacolare la garanzia delle risorse per la minore a fronte di un concreto rischio di scontro ai danni di circa la corresponsione di eventuali spese straordinarie;
rischio azzerato dalla definizione Per_1 di un assegno unico. Dall'altro lato, il Tribunale ha argomentato circa la congruità della quantificazione pagina 3 di 12 di € 750,00 rispetto al tenore di vita familiare e alla necessità di non privare il padre-onerato della capacità di sopportare spese per la propria vita. Sin da ora, per quel che qui interessa, può considerarsi come il Tribunale abbia attribuito valenza di esempio all'acquisto di autovetture da parte dei genitori circa il “buon tenore di vita familiare”, unitamente con il reddito del padre e il lavoro della madre.
3. Con ricorso del 12.07.2024 ha adito questa Corte d'Appello per la riforma del decreto n. Pt_1
9694/2024 del Tribunale di Monza, proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato ex art. 283 c.p.c. Con il ricorso parte appellante ha contestato la decisione del Giudice di prime cure per errata valutazione dei fatti e illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del decreto. Egli ha esposto che l'entità del contributo di mantenimento sarebbe fondata su un presupposto errato, in particolare un tenore di vita superiore al minimo. Ha affermato che la lettura delle dichiarazioni dei redditi dei genitori e di quelle attestanti le uscite in capo agli stessi dimostrerebbero, quanto meno, un tenore di vita modesto. Infatti, i redditi netti del padre sono stati pari a € 32.254,00 per l'anno 2020, € 34.505,00 per l'anno 2021 e € 34.589,00 per l'anno 2022, il mutuo ipotecario per la casa è di € 96.234,00 e quello chirografario di € 7.113,00. Parte appellante ha, inoltre, esposto di avere acquistato un autoveicolo usato “Fiat 500” per un valore di
€ 18.500, tramite un finanziamento da restituirsi a ratei mensili di € 261,07. ha considerato un Pt_1 errore desumere da tale acquisto un indice di un tenore di vita dignitoso da cui evincere la capacità di sostenere l'assegno di mantenimento mensili per € 750,00.
4. si è costituita in giudizio regolarmente con comparsa del 24.11.2024 per ottenere il rigetto Parte_2 dell'appello proposto. Parte appellata ha precisato che sia durante il tentativo di conciliazione promosso dal Tribunale di Monza sia nel corso del procedimento giudiziale il padre ha sempre manifestato il disinteresse nei confronti della figlia Per_1
Per la parte appellata, avrebbe sempre agito, invece, per mere questioni economiche. A Pt_1 conferma di ciò, ha rilevato come l'unico motivo di appello sia l'aspetto economico Parte_2 dell'assegno di mantenimento disposto con decreto del Tribunale. ha esposto di essere una lavoratrice dipendente con turnazione anche nei fine settimana, con Parte_2 un guadagno netto di circa € 1.400,00 mensili. Ha affermato di dover fronteggiare le necessità personali, scolastiche e sociali di in totale autonomia e di ottenere un assegno di mantenimento Per_1 per la propria figlia non corrispondente, comunque, alle reali esigenze della minore, anche a fronte di uno stipendio non eccessivo. Parte appellata ha esposto, peraltro, che l'appellato ha una disponibilità economica superiore alla propria, come si ricaverebbe anche dall'acquisto dell'autoveicolo prima citato, e non deve nemmeno più provvedere al sostegno degli altri due suoi figli, in quanto maggiorenni ed autosufficienti. Peraltro, secondo la parte, vrebbe goduto di una migliore retribuzione nel corso degli ultimi anni. Pt_1
5. Con decreto del 8.10.2024 il Presidente della V sezione civile della Corte d'Appello ha rimesso l'esame dell'istanza della sospensiva con quello del merito. Ha altresì prescritto la notifica del ricorso e pagina 4 di 12 del citato decreto alle altre parti, nonché ha sostituito l'udienza fissata con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
6. All'udienza del 12.12.2024 la Corte ha integrato il contraddittorio nei confronti dell'avv. Emanuela Arcuri, quale curatrice speciale della figlia delle odierne parti in giudizio, rinviando la causa all'udienza del 5.06.2025.
7. Con decreto presidenziale del 13.01.2025, a fronte della reiterata istanza di parte appellante, è stata fissata la trattazione della sola richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. del decreto impugnato all'udienza del 30.1.2025. In tale udienza la Corte ha riservato la decisione sull'istanza sospensiva, per poi rigettarla. La Corte ha rammentato che, a seguito della novella del D.lgs. 149/2022, l'accoglimento dell'istanza di sospensione non dipende più dalla sussistenza di “gravi e fondati motivi”, bensì dalla verifica che l'impugnazione appaia “manifestamente fondata” o se dall'esecuzione del provvedimento giudiziale possa derivare “un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti” (art. 283, co. 1, c.p.c.). Nello caso in esame, la Corte d'Appello non ha rilevato una manifesta fondatezza della domanda allo stato degli atti né ha reputato gravemente pregiudizievole il pagamento dell'assegno di mantenimento, a fronte sia della differenza di soli € 150,00 tra l'importo previsto dal provvedimento impugnato e quello richiesto dall'appellante sia delle condizioni economiche dell'appellante
8. Con provvedimento del 29.05.2025 l'udienza del 05.06.2025 è stata rinviata al 19.06.2025 per legittimo impedimento del consigliere relatore.
9. In data 30.05.2025 si è costituito il curatore speciale del minore, avv. Arcuri, rappresentando che a causa di un mero disguido tecnico non ha ricevuto, nel termine indicato (5.2.2025), la notifica del decreto di nomina e che per tale motivo non si è costituita nel precedente termine assegnatole del 5.4.2025. Per quanto di interesse per il presente giudizio, nella sua memoria (integrata in data 8.10.2025) il curatore speciale ha rilevato che ha sofferto la progressiva distanza dal padre, tanto da non Per_1 desiderare più alcun rapporto con questi. Inoltre, il curatore speciale ha esposto che la ragazza vorrebbe accedere ad alcune attività sportive pomeridiani, ma incontrerebbe difficoltà dal punto di vista economico a fronte delle limitate risorse della madre. In ragione di ciò, il curatore – pur se non oggetto di appello – ha ritenuto opportuno ribadire la necessità di confermare l'affido e la collocazione della minore presso Quanto all'assegno di mantenimento, poi, il curatore ha affermato che le Parte_2 esigenze economiche di non possono gravare per intero sulla madre, la quale vive Per_1 quotidianamente la crescita della ragazza mentre il padre se ne disinteressa. Tuttavia, ammette la possibilità di ridurre la quantificazione dell'assegno fino ad un massimo di € 650 omnia purché riconosciuto in maniera costante. Con la memoria integrativa datata 8.10.2025 il curatore speciale ha depositato istanza di ammissione al gratuito patrocinio, a fronte dell'assenza di redditi vantati dalla minore Per_1
pagina 5 di 12 10. Con provvedimento del 29.09.2025, il Presidente di Sezione ha disposto la riassegnazione del procedimento al dott. Parisi in qualità di relatore.
11. All'udienza del 9.10.2025 l'avvocato di parte appellata ha precisato che, a decorrere dal gennaio 2025, è il datore di lavoro di a corrispondere direttamente la somma per il mantenimento. Le Pt_1 altre parti hanno ribadito le conclusioni esposte nei propri atti. Il Curatore, a precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma del provvedimento del Tribunale di Monza. Il PG ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. La Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
La Corte ritiene l'appello infondato. 1. Il ricorso si iscrive nell'ambito di un procedimento per la riforma del decreto n. cronol. 9694/2024 del 12.06.2024 con cui il Tribunale di Monza ha disposto, per quanto qui d'interesse: la corresponsione di un assegno di mantenimento omnia, comprensivo di spese straordinarie, nella misura di € 750,00 mensili. L'atto di appello – come precisato dalle Parti all'udienza del 9.10.2025 – riguarda soltanto la statuizione sull'assegno di mantenimento che deve corrispondere a in favore di Pt_1 Parte_2 Per_1
e, in particolare, ha ad oggetto la sua quantificazione. Parte appellante agisce al fine di ottenerne una riduzione da € 750,00 a € 600,00. Al contempo l'appellante non contesta l'affidamento esclusivo della minore alla madre, le modalità dell'affidamento, la previsione di un assegno di mantenimento, l'omnicomprensività dell'assegno. Pertanto, tali aspetti sopraesposti risultano coperti dal giudicato formale e sostanziale.
2. Giova inquadrare in sintesi l'istituto dell'assegno di mantenimento in favore della prole, al fine di comprenderne la funzionalità nei confronti di Per_1
Gli artt. 337-bis e 337-ter c.c. disciplinano l'assegno di mantenimento. Esso consistente nel contributo
– economico – che uno dei due genitori riconosce all'altro in favore del proprio figlio minore in caso di cessazione della relazione tra i genitori. Tale attribuzione patrimoniale consente al minore di ricevere una fondamentale assistenza da parte del genitore erogante per la propria cura, educazione, istruzione e assistenza materiale. Con particolare riguardo all'aspetto economico, i genitori possono accordarsi liberamente, purché perseguano il prevalente interesse del minore. In alternativa, è compito del giudice stabilire la misura dell'assegno in maniera proporzionale al reddito dell'erogante-onerato. A tale fine, il giudice può fare riferimento ai criteri individuati dall'art. 337-ter, co. 4, c.c.: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
pagina 6 di 12 Il legislatore si è premurato, quindi, di specificare quali aspetti l'interprete debba considerare per la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Ciò con l'evidente scopo di meglio adeguare l'assegno di mantenimento alle esigenze del minore. Dal punto di vista della ratio, l'assegno di mantenimento in favore della prole svolge una funzione assistenziale-perequativa. Infatti, esso consente al genitore di ottenere una provvista essenziale per soddisfare e sopportare le plurime e specifiche esigenze fisiologiche del figlio/della figlia. Grazie ad esso la parte integra le proprie disponibilità economiche per tutelare, in modo migliore, l'interesse del minore. Al contempo, tale assegno responsabilizza il genitore onerato dalla prestazione perché non gli consente di sottrarsi all'obbligo di concorrere al mantenimento – economico – del proprio discendente. Per il suo tramite, quindi, il genitore partecipa della vita della prole. Inoltre, l'assegno di mantenimento per i figli mira a ristabilire un equilibrio economico tra le parti. Esso bilancia le posizioni dei due genitori con specifico riguardo alla necessità di sopportare le esigenze della prole. Pertanto, non serve a ricostruire il tenore di vita avuto in costanza di relazione tra i genitori né a compensare uno di essi per il contributo – materiale e morale – fornito alla coppia, bensì ed unicamente a correggere il divario economico esistente tra le parti.
3. Date tali caratteristiche dell'assegno di mantenimento, la Corte d'Appello reputa in concreto adeguata la statuizione che il Tribunale di Monza ha assunto in punto di quantificazione. La Corte intende aderire agli orientamenti più recenti della Cassazione, secondo i quali per quantificare il contributo economico occorre valutare in maniera comparata i redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, i tempi di permanenza presso ciascuno e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (in tal senso, Cass. Civi., n. 19299/2020; n. 30643/2023; n. 23323/2024). Dalla lettura degli atti, dei documenti prodotti e della sentenza impugnata si evince che:
- anta i seguenti redditi Pt_1
pagina 7 di 12 Anno Reddito Imposte Addizional Addizional Netto
d'imposta Imponibile e Regionale e mensile Comunale
2020 € 43.299 € 10.138 € 653 € 195 € 2.692,75
2021 € 49.412 € 13.400 € 758 € 226 € 2.919,00
2022
€ 50.142,16 € 14.461,13
€ 616,75 € 211,83 € 2.904,37 (ritenuta (in base a IRPEF) CU)
2023 mancante mancante mancante mancate
- vanta i seguenti redditi Parte_2
Anno Reddito Imposte Addizional Addizional Netto
- d'imposta Imponibile e Regionale e mensile Comunale
2020 € 25.867 € 3.656 € 356 € 155 € 1.808,33
2021 mancante mancante mancante mancante
2022 € 24.615 € 2.423 € 336 € 148 € 1.809
2023 € 26.571 € 3.189 € 367 € 159 € 1.904,7
rispetto ad entrambe le parti non risultano redditi netti derivanti da attività di locazione di immobili;
- ha un debito di € 96.234 per mutuo ipotecario e di € 7.113,00 per mutuo chirografario e di € Pt_1
18.500 per il finanziamento dell'autovettura;
- deve sostenere un mutuo di € 70,00 con scadenza nel 2026, spese condominiali non Parte_2 precisate e un finanziamento per un'autovettura per complessivi € 9.787,40. Tali circostanze non sono state contestate dalle parti costituite.
pagina 8 di 12 A fronte del decreto del Tribunale di Monza oggetto di appello, la figlia convive Per_1 stabilmente con la madre. Dagli atti e, in particolare, dalla memoria del curatore speciale si evince peraltro che la minore preferisce rimanere con e non con il padre, a fronte del presunto Parte_2 disinteresse di a coltivare un rapporto con la figlia in maniera continuativa. D'altra parte, Pt_1 Pt_1 non ha agito in giudizio per riformare le modalità dell'affidamento e della permanenza della minore presso sé stesso. Per questo motivo, la madre sopporta la gran parte delle spese per le fisiologiche esigenze della figlia. Esigenze che, per massima di esperienza, sono destinate ad aumentare anno dopo anno con la crescita della minore, nata nel 2014. Lo stesso curatore speciale della minore ha fatto presente che Per_1 vorrebbe intraprendere nuove attività extrascolastiche in ambito sportivo. Alla luce di ciò, la cifra di € 750,00 mensili è proporzionata. a) Essa consente alla figlia di godere di una provvista tale da ritenere che con la stessa il padre, gravato degli obblighi di cui all'art. 147 c.c., in relazione all'art. 315-bis c.c. e 316-bis c.c., faccia adeguatamente fronte alla molteplicità delle esigenze della figlia minore non riconducibili al solo Per_1 obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e più in generale all'assistenza materiale in concorso con la madre. Per il costo della vita, la previsione di attività personali extrascolastiche e i bisogni della minore, nella prospettiva della sua crescita, tale somma consente ad di vivere la sua quotidianità e il suo futuro. In altri termini, Per_1
l'esclusività dell'affido soltanto materno e l'assenza di una presenza quotidiana e costante del padre nelle spese di ogni giorno rendono l'assegno di mantenimento definito in termini onnicomprensivi del tutto adeguato alle esigenze di alla luce dei redditi sopra esaminati. Deve pure aggiungersi che il Per_1 parametro di riferimento, ai fini di una corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari per il mantenimento della figlia minore, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze di ciascun genitore, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale, o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali ma anche delle accertate potenzialità e delle condizioni economiche e sociali nella valutazione complessiva dei bisogni del beneficiario in relazione all'ambiente di vita in cui è inserito. Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado ha affrontato tali aspetti alla luce delle attività di e dei suoi interessi, considerando anche la Per_1 conflittualità tra i genitori rispetto alle questioni economiche, decidendo di definire un assegno di mantenimento omnia che possa dirsi svincolato da decisioni che riguardano la minore per la vita di ogni giorno. In tal senso, il Tribunale si è pure espresso nella definizione della somma di euro 750 considerando la opportunità di non limitare eccessivamente il padre in considerazione delle necessità di quest'ultimo. b) Inoltre, proprio a tale riguardo ed anche in questa sede, deve ribadirsi che la cifra di € 750 mensili non riduce in maniera sproporzionata la capacità economica di A ben vedere, sottraendo la cifra Pt_1 corrispondente all'assegno di mantenimento dal reddito complessivo di rimarrebbero circa € Pt_1
2.000 mensili. Si può evincere, quindi, come parte appellante ben possa sopportare le proprie spese ordinarie nonché quelle obbligate (ad esempio quelle per il pagamento rateale del debito del finanziamento per l'autoveicolo). Occorre rammentare che è tenuto a compartecipare – anche economicamente – alla vita di sua Pt_1 figlia, in considerazione dalla sopraesposta ratio dell'assegno di mantenimento in favore della prole. pagina 9 di 12 D'altra parte, la mancanza di una presenza quotidiana dell'uomo accanto alla figlia costituisce la ragione della quantificazione dell'assegno in termini onnicomprensivi di euro 750,00. c) Quanto alle spese sostenute dal per i suoi bisogni quotidiani, occorre evidenziare come esse Pt_1 non appaiano un elemento idoneo a determinare in concreto una rideterminazione dell'assegno. Le rate del finanziamento per l'autovettura sono funzionali a sostenere l'acquisto di un bene per uso strettamente personale né vi è prova che si tratti di un bene di uso ovvero interesse familiare tale da dover tenerne conto ai fini della quantificazione del contributo – diretto ed indiretto – che la parte sostiene nei confronti della figlia. La Corte osserva altresì che nemmeno il pagamento delle rate per i mutui contratti (asseritamente pari a
€ 96.234 per mutuo ipotecario e di € 7.113,00 per mutuo chirografario) possa essere determinante per ridurre l'ammontare del mantenimento. Dalla lettura degli atti (ed in particolare dalla documentazione bancaria doc. 5 e doc. 6) non è possibile evincere che gli stessi riguardino un bene funzionale CP_1 alla famiglia e alla figlia nulla ha indicato sul punto, alludendo nell'atto di appello alle Per_1 Pt_1 spese di mutuo per “la casa”. Tuttavia, non risulta alcuna prova circa la riferibilità del mutuo alle spese abitative, per cui il relativo ammontare non può essere conteggiato a mo' di contributo abitativo a favore della minore, tale da determinare la necessità della sua considerazione ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della minore Neppure emerge dagli atti del procedimento Per_1 di primo grado che la minore e la madre siano ospitati in un'abitazione del padre. In definitiva, Per_1 non può subire una decurtazione dell'assegno a fronte di spese che non la riguardano né la beneficiano direttamente o indirettamente. Del resto, anche in sede di giudizio di primo grado, come già sopra accennato, le esigenze paterne in termini di sopportabilità delle relative spese per i mutui sopra indicati sono state pienamente considerate nella definizione dell'assegno omnia che altrimenti sarebbe stato più elevato. d) Occorre rilevare, infine, che il Tribunale di Monza non ha errato nella sua argomentazione logico- giuridica quanto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento. Il giudice di prime cure ha applicato i criteri che la giurisprudenza costante richiama ai fini della quantificazione del contributo economico, senza discostarsene. Il giudice di primo grado ha analizzato le disponibilità economiche e le capacità reddituali delle parti, utilizzando tali elementi per fondare la propria decisione (pag. 5 del decreto). Non coglie nel senso l'argomentazione di parte appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe desunto l'adeguatezza dell'assegno di € 750,00 unicamente dal fatto dell'acquisto delle autovetture da parte del e della (pag. 5 del ricorso in appello). Infatti, il Tribunale di Monza ha preso tale Pt_1 Parte_2 vicenda soltanto – e non unicamente – a titolo di esempio, come si evince dalla semplice lettura del periodare del decreto (pag. 6 del decreto, nel periodo in cui si afferma che “(…) appare congruo con il buon tenore di vita familiare – evidente, ad esempio, per le vetture acquistate dai genitori – (…)). In aggiunta a ciò, il giudice monzese ha tenuto in considerazione pure la circostanza dell'attuale permanenza della minore presso la madre, che risulta esclusiva. In tal senso ha rilevato che “è pacifico che il padre non veda la figli da due anni” (pag. 4 del decreto). Si può pertanto concludere che il giudice di primo grado abbia analizzato dapprima in maniera generale e poi in modo dettagliato le disponibilità di entrambi i genitori. Poi ha dato atto della convivenza esclusiva della minore con la madre, che quindi contribuisce a proprie spese ai bisogni quotidiani della pagina 10 di 12 figlia. Da ciò ha logicamente dedotto di onerare il padre dell'assegno di mantenimento e di quantificare il contributo in € 750,00 omnicomprensivi. La Corte osserva, peraltro, che dagli atti non risulta il deposito completo della documentazione sui redditi da parte sia di che di Si evidenzia un quadro reddituale offerto in questa sede Pt_1 Parte_2 opaco ed incompleto, tale da non consentire una revisione della quantificazione dell'assegno di mantenimento, rilevato che nulla aggiunge di diverso rispetto a quanto già prospettato nel corso del primo giudizio. L'appellante, in particolare, non ha documentato la personale situazione reddituale aggiornata del 2023 e del 2024; circa la situazione reddituale dell'appellata, risulta nel solo 2024 un aumento di euro 100,00 del reddito netto – rispetto a quello valutato dal giudice di prime cure – tale di per sé solo a giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento, a fronte delle già rammentate esigenze crescenti della minore Per_1
4. La Corte d'Appello rileva che la natura onnicomprensiva dell'assegno – come già accennato – esclude la possibile conflittualità circa le spese quotidiane e di ciò il Tribunale di primo grado offre preciso conto ai fini della quantificazione dell'assegno stesso. La formula dell'onnicomprensività dell'assegno corrisposto da risulta adeguata alla luce delle esigenze di e della Pt_1 Per_1 conflittualità tra i suoi genitori. Da una parte consente alla minore di godere di risorse certe, tali da poter programmare le sue attività. Dall'altra evita o limita le frizioni tra madre e padre in merito alla necessità o all'opportunità di sostenere determinate spese di ogni giorno, altrimenti rimesse all'accordo dei due. La caratteristica dell'onnicomprensività, in definitiva, risulta essere un ulteriore elemento decisivo per confermare la quantificazione dell'assegno. Evitando per il padre l'incertezza di dover essere chiamato a contribuire ai bisogni quotidiani variegati ed in crescita della minore, esso consente di superare le obiezioni di parte appellante sull'ammontare stesso del contributo economico. Di conseguenza, l'assegno in esame è del tutto adeguato.
5. Riguardo alla condanna di l risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., la Corte d'Appello reputa Pt_1 infondata la domanda formulata da parte appellata. Non si considerano integrati i presupposti della mala fede o della colpa grave dell'appellante, poiché questi non ha esercitato il proprio diritto all'azione giudiziale in maniera irragionevole o per fini diversi da quelli previsti dall'istituto né ha agito per grave imprudenza o negligenza, non sussistendo alcuna condizione per ritenere la lite temeraria.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza, si liquidano in applicazione delle vigenti tariffe forensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e sono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso proposto da e, per l'effetto, conferma il decreto n. cronol. 9694/2024 Parte_1 del 12.06.2024 del Tribunale di Monza. pagina 11 di 12 -Condanna parte appellante alle spese di lite del presente giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in euro 1984,00, oltre a rimborso delle spese generali del 15%, iva e cpa se dovute come per legge;
-Condanna parte appellante alle spese di lite del curatore speciale in favore dello Stato da liquidarsi con separato decreto, oltre a spese generali, iva e cpa se dovute come per legge.
Milano, udienza del 9.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Angelo Parisi dott. Fabio Laurenzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei magistrati ordinari in tirocinio presso la Corte di Appello di Milano, Sez. V, dott. Andrea Boga e dott.ssa Anna Sciacca.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Quinta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Fabio Laurenzi
presidente dott. Angelo Parisi
consigliere est. dott. Nunzio Daniele Buzzanca consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2088/2014 promossa in grado d'appello in data 12.07.2024 da:
nato il [...] a [...] (c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Maria Mombelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Nei confronti di
nata il [...] a [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa avv. Sabina Villa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. APPELLATA
Con l'intervento del Curatore Speciale per il minore (n. il 21.2.2014) nella persona Per_1 dell'avv. Arcuri Emanuela Elisabetta;
del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Luisa Russo.
pagina 1 di 12 Oggetto: appello avverso il decreto n. cronol. 9694/2024 del 12.06.2024 – n. R.G. 5612/2022 del Tribunale di Monza, sez. IV civile per la riforma del decreto nella parte relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico di parte appellante e a favore della figlia minore
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“- in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato…
- nel merito: respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnato decreto e specificatamente: disporre l'assegno di mantenimento posto a carico del signor e a favore della figlia Parte_1 minore stabilendo lo stesso nella misura di € 600,00, comprensivo delle spese straordinarie Per_1 come da accordo sottoscritto dalle parti e depositato in primo grado (…) condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (…) Confermare per il resto il provvedimento appellato”.
Per parte appellata:
“- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato in quanto priva di fondamento ai sensi di legge
- nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito d fondamento (…) l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare il decreto (…) con vittoria di Parte_1 spese di lite della causa di primo grado e di appello”.
Per il Procuratore Generale: si chiede la conferma del provvedimento appellato.
Per il Curatore speciale:
“- confermare l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento esclusivo presso l'abitazione della stessa.
- confermare il decreto del Tribunale di Monza, disponendo, in particolare, l'attivazione del Servizio sociale territorialmente competente affinché fornisca adeguato supporto (…)
- previo deposito di tutta la documentazione fiscale aggiornata di entrambi i genitori, ridimensionare eventualmente all'esito la misura dell'assegno di mantenimento da parte del padre di nella Per_1 somma non inferiore a € 650 omnia, diversamente confermare anche sul punto il decreto del Tribunale di Monza in data 6.06.2024”.
FATTO E PROCESSO DI PRIMO E SECONDO GRADO
1. ha intrattenuto con una relazione sentimentale dalla quale è nata Parte_1 Parte_2 la figlia in data 21.2.2014. Per_1
A seguito di una prima regolamentazione della responsabilità genitoriale, in data 22.11.2022 Parte_2 ne ha chiesto al giudice monzese la modifica con la previsione dell'affidamento esclusivo della figlia e pagina 2 di 12 un aumento dell'assegno di mantenimento a favore della stessa. Sino a quel momento, al riguardo, vigeva la seguente regolamentazione: previsione dell'affidamento condiviso e della collocazione prevalente della minore presso la madre, facoltà del padre di vedere la figlia a fine settimana alterni e durante alcune festività, nonché corresponsione da parte del padre di un assegno di mantenimento in favore di di € 450,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. si Per_1 Pt_1 costituiva in giudizio in data 17.05.2023. Alla prima udienza il giudice ha invitato le parti a rivolgersi ad un istituto di mediazione familiare o a gruppi di parola con Per_1
Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale per regolare la controversia. In sintesi, tale accordo ha previsto: l'affido esclusivo della minore alla madre;
il diritto del padre di vedere in base agli accordi con la madre;
la corresponsione di un assegno “omnia” di Per_1
€ 600,00; il rimborso da parte in favore di di € 346,00 per sostenere spese dentistiche Pt_1 Parte_2 della figlia;
il versamento di € 362,00 per adeguamento ISTAT non corrisposto;
la dichiarazione di nulla più avere a che pretendere da parte di nei confronti di con rinuncia ad ogni Parte_2 Pt_1 pretesa giudiziaria. Per quel che qui interessa, alla luce dell'appello proposto, si rileva che all'udienza del 5.10.2023 dinanzi al Tribunale di Monza, tuttavia, le parti non hanno formalizzato alcun accordo ed anzi hanno espresso disaccordo riguardo all'ammontare dell'assegno. Da una parte chiedeva che fosse Parte_2 elevato a € 750,00 comprendendosi pure le spese straordinarie, dall'altra ha proposto di Pt_1 corrispondere € 500,00 sempre omnicomprensivi. Si rammenta pure che in data 16.02.2024 il tribunale ha provveduto a nominare il curatore speciale per l'interesse della minore nella persona dell'avv. Arcuri Emanuela Elisabetta, alla luce della Per_1 conflittualità emersa nel corso del giudizio circa l'affidamento della minore.
2. Posto ciò, ad esito del giudizio, con decreto n. 9694/2024 del 12.06.2024 il Tribunale di Monza, sez. IV civile, ha disposto, tra le altre cose e per quel che qui interessa: i. l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre con collocamento Per_1 Parte_2 presso la sua abitazione. Al contempo, l'adozione in via esclusiva da parte di delle decisioni Parte_2 di maggior interesse per la figlia relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. ii. la facoltà del padre, di vedere la figlia nel rispetto dei tempi, degli interessi e delle esigenze Pt_1 di sentita la minore stessa e in accordo con la madre;
la possibilità per di rapportarsi Per_1 Pt_1 autonomamente con gli istituti scolastici e con gli insegnanti della figlia, nonché con coloro i quali abbiano in cura (ad es. il pediatra). Per_1
iii. la corresponsione di un assegno di mantenimento omnia, comprensivo di spese straordinarie, nella misura di € 750,00 mensili. A fondamento della decisione il giudice di prime cure ha posto essenzialmente due argomenti. Da un lato, la conformità all'interesse della minore della previsione dell'assegno di mantenimento omnicomprensivo, poiché in grado di evitare che la conflittualità tra i genitori – emersa in giudizio – potesse ostacolare la garanzia delle risorse per la minore a fronte di un concreto rischio di scontro ai danni di circa la corresponsione di eventuali spese straordinarie;
rischio azzerato dalla definizione Per_1 di un assegno unico. Dall'altro lato, il Tribunale ha argomentato circa la congruità della quantificazione pagina 3 di 12 di € 750,00 rispetto al tenore di vita familiare e alla necessità di non privare il padre-onerato della capacità di sopportare spese per la propria vita. Sin da ora, per quel che qui interessa, può considerarsi come il Tribunale abbia attribuito valenza di esempio all'acquisto di autovetture da parte dei genitori circa il “buon tenore di vita familiare”, unitamente con il reddito del padre e il lavoro della madre.
3. Con ricorso del 12.07.2024 ha adito questa Corte d'Appello per la riforma del decreto n. Pt_1
9694/2024 del Tribunale di Monza, proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del provvedimento impugnato ex art. 283 c.p.c. Con il ricorso parte appellante ha contestato la decisione del Giudice di prime cure per errata valutazione dei fatti e illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del decreto. Egli ha esposto che l'entità del contributo di mantenimento sarebbe fondata su un presupposto errato, in particolare un tenore di vita superiore al minimo. Ha affermato che la lettura delle dichiarazioni dei redditi dei genitori e di quelle attestanti le uscite in capo agli stessi dimostrerebbero, quanto meno, un tenore di vita modesto. Infatti, i redditi netti del padre sono stati pari a € 32.254,00 per l'anno 2020, € 34.505,00 per l'anno 2021 e € 34.589,00 per l'anno 2022, il mutuo ipotecario per la casa è di € 96.234,00 e quello chirografario di € 7.113,00. Parte appellante ha, inoltre, esposto di avere acquistato un autoveicolo usato “Fiat 500” per un valore di
€ 18.500, tramite un finanziamento da restituirsi a ratei mensili di € 261,07. ha considerato un Pt_1 errore desumere da tale acquisto un indice di un tenore di vita dignitoso da cui evincere la capacità di sostenere l'assegno di mantenimento mensili per € 750,00.
4. si è costituita in giudizio regolarmente con comparsa del 24.11.2024 per ottenere il rigetto Parte_2 dell'appello proposto. Parte appellata ha precisato che sia durante il tentativo di conciliazione promosso dal Tribunale di Monza sia nel corso del procedimento giudiziale il padre ha sempre manifestato il disinteresse nei confronti della figlia Per_1
Per la parte appellata, avrebbe sempre agito, invece, per mere questioni economiche. A Pt_1 conferma di ciò, ha rilevato come l'unico motivo di appello sia l'aspetto economico Parte_2 dell'assegno di mantenimento disposto con decreto del Tribunale. ha esposto di essere una lavoratrice dipendente con turnazione anche nei fine settimana, con Parte_2 un guadagno netto di circa € 1.400,00 mensili. Ha affermato di dover fronteggiare le necessità personali, scolastiche e sociali di in totale autonomia e di ottenere un assegno di mantenimento Per_1 per la propria figlia non corrispondente, comunque, alle reali esigenze della minore, anche a fronte di uno stipendio non eccessivo. Parte appellata ha esposto, peraltro, che l'appellato ha una disponibilità economica superiore alla propria, come si ricaverebbe anche dall'acquisto dell'autoveicolo prima citato, e non deve nemmeno più provvedere al sostegno degli altri due suoi figli, in quanto maggiorenni ed autosufficienti. Peraltro, secondo la parte, vrebbe goduto di una migliore retribuzione nel corso degli ultimi anni. Pt_1
5. Con decreto del 8.10.2024 il Presidente della V sezione civile della Corte d'Appello ha rimesso l'esame dell'istanza della sospensiva con quello del merito. Ha altresì prescritto la notifica del ricorso e pagina 4 di 12 del citato decreto alle altre parti, nonché ha sostituito l'udienza fissata con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
6. All'udienza del 12.12.2024 la Corte ha integrato il contraddittorio nei confronti dell'avv. Emanuela Arcuri, quale curatrice speciale della figlia delle odierne parti in giudizio, rinviando la causa all'udienza del 5.06.2025.
7. Con decreto presidenziale del 13.01.2025, a fronte della reiterata istanza di parte appellante, è stata fissata la trattazione della sola richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. del decreto impugnato all'udienza del 30.1.2025. In tale udienza la Corte ha riservato la decisione sull'istanza sospensiva, per poi rigettarla. La Corte ha rammentato che, a seguito della novella del D.lgs. 149/2022, l'accoglimento dell'istanza di sospensione non dipende più dalla sussistenza di “gravi e fondati motivi”, bensì dalla verifica che l'impugnazione appaia “manifestamente fondata” o se dall'esecuzione del provvedimento giudiziale possa derivare “un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti” (art. 283, co. 1, c.p.c.). Nello caso in esame, la Corte d'Appello non ha rilevato una manifesta fondatezza della domanda allo stato degli atti né ha reputato gravemente pregiudizievole il pagamento dell'assegno di mantenimento, a fronte sia della differenza di soli € 150,00 tra l'importo previsto dal provvedimento impugnato e quello richiesto dall'appellante sia delle condizioni economiche dell'appellante
8. Con provvedimento del 29.05.2025 l'udienza del 05.06.2025 è stata rinviata al 19.06.2025 per legittimo impedimento del consigliere relatore.
9. In data 30.05.2025 si è costituito il curatore speciale del minore, avv. Arcuri, rappresentando che a causa di un mero disguido tecnico non ha ricevuto, nel termine indicato (5.2.2025), la notifica del decreto di nomina e che per tale motivo non si è costituita nel precedente termine assegnatole del 5.4.2025. Per quanto di interesse per il presente giudizio, nella sua memoria (integrata in data 8.10.2025) il curatore speciale ha rilevato che ha sofferto la progressiva distanza dal padre, tanto da non Per_1 desiderare più alcun rapporto con questi. Inoltre, il curatore speciale ha esposto che la ragazza vorrebbe accedere ad alcune attività sportive pomeridiani, ma incontrerebbe difficoltà dal punto di vista economico a fronte delle limitate risorse della madre. In ragione di ciò, il curatore – pur se non oggetto di appello – ha ritenuto opportuno ribadire la necessità di confermare l'affido e la collocazione della minore presso Quanto all'assegno di mantenimento, poi, il curatore ha affermato che le Parte_2 esigenze economiche di non possono gravare per intero sulla madre, la quale vive Per_1 quotidianamente la crescita della ragazza mentre il padre se ne disinteressa. Tuttavia, ammette la possibilità di ridurre la quantificazione dell'assegno fino ad un massimo di € 650 omnia purché riconosciuto in maniera costante. Con la memoria integrativa datata 8.10.2025 il curatore speciale ha depositato istanza di ammissione al gratuito patrocinio, a fronte dell'assenza di redditi vantati dalla minore Per_1
pagina 5 di 12 10. Con provvedimento del 29.09.2025, il Presidente di Sezione ha disposto la riassegnazione del procedimento al dott. Parisi in qualità di relatore.
11. All'udienza del 9.10.2025 l'avvocato di parte appellata ha precisato che, a decorrere dal gennaio 2025, è il datore di lavoro di a corrispondere direttamente la somma per il mantenimento. Le Pt_1 altre parti hanno ribadito le conclusioni esposte nei propri atti. Il Curatore, a precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma del provvedimento del Tribunale di Monza. Il PG ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. La Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
La Corte ritiene l'appello infondato. 1. Il ricorso si iscrive nell'ambito di un procedimento per la riforma del decreto n. cronol. 9694/2024 del 12.06.2024 con cui il Tribunale di Monza ha disposto, per quanto qui d'interesse: la corresponsione di un assegno di mantenimento omnia, comprensivo di spese straordinarie, nella misura di € 750,00 mensili. L'atto di appello – come precisato dalle Parti all'udienza del 9.10.2025 – riguarda soltanto la statuizione sull'assegno di mantenimento che deve corrispondere a in favore di Pt_1 Parte_2 Per_1
e, in particolare, ha ad oggetto la sua quantificazione. Parte appellante agisce al fine di ottenerne una riduzione da € 750,00 a € 600,00. Al contempo l'appellante non contesta l'affidamento esclusivo della minore alla madre, le modalità dell'affidamento, la previsione di un assegno di mantenimento, l'omnicomprensività dell'assegno. Pertanto, tali aspetti sopraesposti risultano coperti dal giudicato formale e sostanziale.
2. Giova inquadrare in sintesi l'istituto dell'assegno di mantenimento in favore della prole, al fine di comprenderne la funzionalità nei confronti di Per_1
Gli artt. 337-bis e 337-ter c.c. disciplinano l'assegno di mantenimento. Esso consistente nel contributo
– economico – che uno dei due genitori riconosce all'altro in favore del proprio figlio minore in caso di cessazione della relazione tra i genitori. Tale attribuzione patrimoniale consente al minore di ricevere una fondamentale assistenza da parte del genitore erogante per la propria cura, educazione, istruzione e assistenza materiale. Con particolare riguardo all'aspetto economico, i genitori possono accordarsi liberamente, purché perseguano il prevalente interesse del minore. In alternativa, è compito del giudice stabilire la misura dell'assegno in maniera proporzionale al reddito dell'erogante-onerato. A tale fine, il giudice può fare riferimento ai criteri individuati dall'art. 337-ter, co. 4, c.c.: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
pagina 6 di 12 Il legislatore si è premurato, quindi, di specificare quali aspetti l'interprete debba considerare per la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Ciò con l'evidente scopo di meglio adeguare l'assegno di mantenimento alle esigenze del minore. Dal punto di vista della ratio, l'assegno di mantenimento in favore della prole svolge una funzione assistenziale-perequativa. Infatti, esso consente al genitore di ottenere una provvista essenziale per soddisfare e sopportare le plurime e specifiche esigenze fisiologiche del figlio/della figlia. Grazie ad esso la parte integra le proprie disponibilità economiche per tutelare, in modo migliore, l'interesse del minore. Al contempo, tale assegno responsabilizza il genitore onerato dalla prestazione perché non gli consente di sottrarsi all'obbligo di concorrere al mantenimento – economico – del proprio discendente. Per il suo tramite, quindi, il genitore partecipa della vita della prole. Inoltre, l'assegno di mantenimento per i figli mira a ristabilire un equilibrio economico tra le parti. Esso bilancia le posizioni dei due genitori con specifico riguardo alla necessità di sopportare le esigenze della prole. Pertanto, non serve a ricostruire il tenore di vita avuto in costanza di relazione tra i genitori né a compensare uno di essi per il contributo – materiale e morale – fornito alla coppia, bensì ed unicamente a correggere il divario economico esistente tra le parti.
3. Date tali caratteristiche dell'assegno di mantenimento, la Corte d'Appello reputa in concreto adeguata la statuizione che il Tribunale di Monza ha assunto in punto di quantificazione. La Corte intende aderire agli orientamenti più recenti della Cassazione, secondo i quali per quantificare il contributo economico occorre valutare in maniera comparata i redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, i tempi di permanenza presso ciascuno e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (in tal senso, Cass. Civi., n. 19299/2020; n. 30643/2023; n. 23323/2024). Dalla lettura degli atti, dei documenti prodotti e della sentenza impugnata si evince che:
- anta i seguenti redditi Pt_1
pagina 7 di 12 Anno Reddito Imposte Addizional Addizional Netto
d'imposta Imponibile e Regionale e mensile Comunale
2020 € 43.299 € 10.138 € 653 € 195 € 2.692,75
2021 € 49.412 € 13.400 € 758 € 226 € 2.919,00
2022
€ 50.142,16 € 14.461,13
€ 616,75 € 211,83 € 2.904,37 (ritenuta (in base a IRPEF) CU)
2023 mancante mancante mancante mancate
- vanta i seguenti redditi Parte_2
Anno Reddito Imposte Addizional Addizional Netto
- d'imposta Imponibile e Regionale e mensile Comunale
2020 € 25.867 € 3.656 € 356 € 155 € 1.808,33
2021 mancante mancante mancante mancante
2022 € 24.615 € 2.423 € 336 € 148 € 1.809
2023 € 26.571 € 3.189 € 367 € 159 € 1.904,7
rispetto ad entrambe le parti non risultano redditi netti derivanti da attività di locazione di immobili;
- ha un debito di € 96.234 per mutuo ipotecario e di € 7.113,00 per mutuo chirografario e di € Pt_1
18.500 per il finanziamento dell'autovettura;
- deve sostenere un mutuo di € 70,00 con scadenza nel 2026, spese condominiali non Parte_2 precisate e un finanziamento per un'autovettura per complessivi € 9.787,40. Tali circostanze non sono state contestate dalle parti costituite.
pagina 8 di 12 A fronte del decreto del Tribunale di Monza oggetto di appello, la figlia convive Per_1 stabilmente con la madre. Dagli atti e, in particolare, dalla memoria del curatore speciale si evince peraltro che la minore preferisce rimanere con e non con il padre, a fronte del presunto Parte_2 disinteresse di a coltivare un rapporto con la figlia in maniera continuativa. D'altra parte, Pt_1 Pt_1 non ha agito in giudizio per riformare le modalità dell'affidamento e della permanenza della minore presso sé stesso. Per questo motivo, la madre sopporta la gran parte delle spese per le fisiologiche esigenze della figlia. Esigenze che, per massima di esperienza, sono destinate ad aumentare anno dopo anno con la crescita della minore, nata nel 2014. Lo stesso curatore speciale della minore ha fatto presente che Per_1 vorrebbe intraprendere nuove attività extrascolastiche in ambito sportivo. Alla luce di ciò, la cifra di € 750,00 mensili è proporzionata. a) Essa consente alla figlia di godere di una provvista tale da ritenere che con la stessa il padre, gravato degli obblighi di cui all'art. 147 c.c., in relazione all'art. 315-bis c.c. e 316-bis c.c., faccia adeguatamente fronte alla molteplicità delle esigenze della figlia minore non riconducibili al solo Per_1 obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e più in generale all'assistenza materiale in concorso con la madre. Per il costo della vita, la previsione di attività personali extrascolastiche e i bisogni della minore, nella prospettiva della sua crescita, tale somma consente ad di vivere la sua quotidianità e il suo futuro. In altri termini, Per_1
l'esclusività dell'affido soltanto materno e l'assenza di una presenza quotidiana e costante del padre nelle spese di ogni giorno rendono l'assegno di mantenimento definito in termini onnicomprensivi del tutto adeguato alle esigenze di alla luce dei redditi sopra esaminati. Deve pure aggiungersi che il Per_1 parametro di riferimento, ai fini di una corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari per il mantenimento della figlia minore, è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze di ciascun genitore, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale, o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali ma anche delle accertate potenzialità e delle condizioni economiche e sociali nella valutazione complessiva dei bisogni del beneficiario in relazione all'ambiente di vita in cui è inserito. Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado ha affrontato tali aspetti alla luce delle attività di e dei suoi interessi, considerando anche la Per_1 conflittualità tra i genitori rispetto alle questioni economiche, decidendo di definire un assegno di mantenimento omnia che possa dirsi svincolato da decisioni che riguardano la minore per la vita di ogni giorno. In tal senso, il Tribunale si è pure espresso nella definizione della somma di euro 750 considerando la opportunità di non limitare eccessivamente il padre in considerazione delle necessità di quest'ultimo. b) Inoltre, proprio a tale riguardo ed anche in questa sede, deve ribadirsi che la cifra di € 750 mensili non riduce in maniera sproporzionata la capacità economica di A ben vedere, sottraendo la cifra Pt_1 corrispondente all'assegno di mantenimento dal reddito complessivo di rimarrebbero circa € Pt_1
2.000 mensili. Si può evincere, quindi, come parte appellante ben possa sopportare le proprie spese ordinarie nonché quelle obbligate (ad esempio quelle per il pagamento rateale del debito del finanziamento per l'autoveicolo). Occorre rammentare che è tenuto a compartecipare – anche economicamente – alla vita di sua Pt_1 figlia, in considerazione dalla sopraesposta ratio dell'assegno di mantenimento in favore della prole. pagina 9 di 12 D'altra parte, la mancanza di una presenza quotidiana dell'uomo accanto alla figlia costituisce la ragione della quantificazione dell'assegno in termini onnicomprensivi di euro 750,00. c) Quanto alle spese sostenute dal per i suoi bisogni quotidiani, occorre evidenziare come esse Pt_1 non appaiano un elemento idoneo a determinare in concreto una rideterminazione dell'assegno. Le rate del finanziamento per l'autovettura sono funzionali a sostenere l'acquisto di un bene per uso strettamente personale né vi è prova che si tratti di un bene di uso ovvero interesse familiare tale da dover tenerne conto ai fini della quantificazione del contributo – diretto ed indiretto – che la parte sostiene nei confronti della figlia. La Corte osserva altresì che nemmeno il pagamento delle rate per i mutui contratti (asseritamente pari a
€ 96.234 per mutuo ipotecario e di € 7.113,00 per mutuo chirografario) possa essere determinante per ridurre l'ammontare del mantenimento. Dalla lettura degli atti (ed in particolare dalla documentazione bancaria doc. 5 e doc. 6) non è possibile evincere che gli stessi riguardino un bene funzionale CP_1 alla famiglia e alla figlia nulla ha indicato sul punto, alludendo nell'atto di appello alle Per_1 Pt_1 spese di mutuo per “la casa”. Tuttavia, non risulta alcuna prova circa la riferibilità del mutuo alle spese abitative, per cui il relativo ammontare non può essere conteggiato a mo' di contributo abitativo a favore della minore, tale da determinare la necessità della sua considerazione ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della minore Neppure emerge dagli atti del procedimento Per_1 di primo grado che la minore e la madre siano ospitati in un'abitazione del padre. In definitiva, Per_1 non può subire una decurtazione dell'assegno a fronte di spese che non la riguardano né la beneficiano direttamente o indirettamente. Del resto, anche in sede di giudizio di primo grado, come già sopra accennato, le esigenze paterne in termini di sopportabilità delle relative spese per i mutui sopra indicati sono state pienamente considerate nella definizione dell'assegno omnia che altrimenti sarebbe stato più elevato. d) Occorre rilevare, infine, che il Tribunale di Monza non ha errato nella sua argomentazione logico- giuridica quanto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento. Il giudice di prime cure ha applicato i criteri che la giurisprudenza costante richiama ai fini della quantificazione del contributo economico, senza discostarsene. Il giudice di primo grado ha analizzato le disponibilità economiche e le capacità reddituali delle parti, utilizzando tali elementi per fondare la propria decisione (pag. 5 del decreto). Non coglie nel senso l'argomentazione di parte appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe desunto l'adeguatezza dell'assegno di € 750,00 unicamente dal fatto dell'acquisto delle autovetture da parte del e della (pag. 5 del ricorso in appello). Infatti, il Tribunale di Monza ha preso tale Pt_1 Parte_2 vicenda soltanto – e non unicamente – a titolo di esempio, come si evince dalla semplice lettura del periodare del decreto (pag. 6 del decreto, nel periodo in cui si afferma che “(…) appare congruo con il buon tenore di vita familiare – evidente, ad esempio, per le vetture acquistate dai genitori – (…)). In aggiunta a ciò, il giudice monzese ha tenuto in considerazione pure la circostanza dell'attuale permanenza della minore presso la madre, che risulta esclusiva. In tal senso ha rilevato che “è pacifico che il padre non veda la figli da due anni” (pag. 4 del decreto). Si può pertanto concludere che il giudice di primo grado abbia analizzato dapprima in maniera generale e poi in modo dettagliato le disponibilità di entrambi i genitori. Poi ha dato atto della convivenza esclusiva della minore con la madre, che quindi contribuisce a proprie spese ai bisogni quotidiani della pagina 10 di 12 figlia. Da ciò ha logicamente dedotto di onerare il padre dell'assegno di mantenimento e di quantificare il contributo in € 750,00 omnicomprensivi. La Corte osserva, peraltro, che dagli atti non risulta il deposito completo della documentazione sui redditi da parte sia di che di Si evidenzia un quadro reddituale offerto in questa sede Pt_1 Parte_2 opaco ed incompleto, tale da non consentire una revisione della quantificazione dell'assegno di mantenimento, rilevato che nulla aggiunge di diverso rispetto a quanto già prospettato nel corso del primo giudizio. L'appellante, in particolare, non ha documentato la personale situazione reddituale aggiornata del 2023 e del 2024; circa la situazione reddituale dell'appellata, risulta nel solo 2024 un aumento di euro 100,00 del reddito netto – rispetto a quello valutato dal giudice di prime cure – tale di per sé solo a giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento, a fronte delle già rammentate esigenze crescenti della minore Per_1
4. La Corte d'Appello rileva che la natura onnicomprensiva dell'assegno – come già accennato – esclude la possibile conflittualità circa le spese quotidiane e di ciò il Tribunale di primo grado offre preciso conto ai fini della quantificazione dell'assegno stesso. La formula dell'onnicomprensività dell'assegno corrisposto da risulta adeguata alla luce delle esigenze di e della Pt_1 Per_1 conflittualità tra i suoi genitori. Da una parte consente alla minore di godere di risorse certe, tali da poter programmare le sue attività. Dall'altra evita o limita le frizioni tra madre e padre in merito alla necessità o all'opportunità di sostenere determinate spese di ogni giorno, altrimenti rimesse all'accordo dei due. La caratteristica dell'onnicomprensività, in definitiva, risulta essere un ulteriore elemento decisivo per confermare la quantificazione dell'assegno. Evitando per il padre l'incertezza di dover essere chiamato a contribuire ai bisogni quotidiani variegati ed in crescita della minore, esso consente di superare le obiezioni di parte appellante sull'ammontare stesso del contributo economico. Di conseguenza, l'assegno in esame è del tutto adeguato.
5. Riguardo alla condanna di l risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., la Corte d'Appello reputa Pt_1 infondata la domanda formulata da parte appellata. Non si considerano integrati i presupposti della mala fede o della colpa grave dell'appellante, poiché questi non ha esercitato il proprio diritto all'azione giudiziale in maniera irragionevole o per fini diversi da quelli previsti dall'istituto né ha agito per grave imprudenza o negligenza, non sussistendo alcuna condizione per ritenere la lite temeraria.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza, si liquidano in applicazione delle vigenti tariffe forensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e sono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
-Rigetta il ricorso proposto da e, per l'effetto, conferma il decreto n. cronol. 9694/2024 Parte_1 del 12.06.2024 del Tribunale di Monza. pagina 11 di 12 -Condanna parte appellante alle spese di lite del presente giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in euro 1984,00, oltre a rimborso delle spese generali del 15%, iva e cpa se dovute come per legge;
-Condanna parte appellante alle spese di lite del curatore speciale in favore dello Stato da liquidarsi con separato decreto, oltre a spese generali, iva e cpa se dovute come per legge.
Milano, udienza del 9.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Angelo Parisi dott. Fabio Laurenzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei magistrati ordinari in tirocinio presso la Corte di Appello di Milano, Sez. V, dott. Andrea Boga e dott.ssa Anna Sciacca.
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