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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2773/2021 R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. MARCHIONNI GABRIELE , elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE ATTRICE contro
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. IRCANI MARTINA e dall'avv. GRIFONI ELEONORA, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall' avv. QUERCI MASSIMO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. PANOZZI MARCO, come da procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
Controparte_3
pagina 1 di 31 rappresentato e difeso dall' avv. SPALLIERI LUCA, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All' esito della udienza cartolare del 18.12.2024, per , l' avv. MARCHIONNI GABRIELE conclude Parte_1 come segue: “(…) Nel merito e in via principale in accoglimento dell'opposizione quivi svolta, disporre la revoca e/o inefficacia e/o nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Arezzo n. 734/2021 R.G. 2105/2021 del 31.07.2021, siccome infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa. Per tale effetto Voglia condannare alla restituzione in favore di CP_1 [...]
delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione forzata quantificate in Parte_1
complessivi euro 55.364,82, oltre le spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento per euro 899,22, oltre le spese sostenute per i compensi dei CCTTPP per euro 9.569,48. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In subordine Nell'ipotesi di rigetto totale o parziale della dispiegata opposizione, dichiarare e condannare “ a garantire, manlevare e rilevare Controparte_4 indenne “ da qualsiasi somma e per qualunque titolo “ Parte_1 [...]
fosse condannata a pagare nei confronti di In ogni caso con Parte_1 CP_1
vittoria di spese e compensi del giudizio. In via riconvenzionale Accertato e dichiarato il credito di
“ nei confronti di condannare in persona Parte_1 CP_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della parte opponente la somma di euro
59.045,61, oltre iva, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria, Previa rimessione della causa sul ruolo, si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti in atto di citazione, nelle note di trattazione scritta e nelle memorie depositate, ma non ammessi. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memoria conclusionale e replica. (…)”;
per , l' avv. IRCANI MARTINA e l'avv. GRIFONI ELEONORA, concludono come CP_1 segue: “(…) riportandosi a tutte le deduzioni, osservazioni, eccezioni, richieste, anche istruttorie, e conclusioni in atti, a verbale di udienza e nelle note di trattazione scritta, da ritenersi integralmente
pagina 2 di 31 ritrascritte nel presente atto, precisa e conclude come segue. In via preliminare nel merito, chiede la revoca e, in ipotesi, la modifica dell'ordinanza ammissiva della CTU, richiamando in primis, quanto dedotto nell'istanza 9.04.2024 e, di poi, all'esito del deposito, nelle note di trattazione scritta per
l'udienza 13.11.2024, insistendo, per l'effetto, nella nullità dell'elaborato peritale. E ciò a maggior ragione proprio alla luce delle risultanze della CTU nella quale non vengono in alcun modo valutate, neanche ai fini del conteggio, le opere realizzate non accertate e/o non accertabili perché ormai definitivamente assorbite nell'opera finale e non percepibili/individuabili separatamente. In ogni caso, insiste nell'accoglimento dei capitoli di prova formulati nella propria memoria n.
2. E ciò sia in considerazione del fatto che l'ordinanza ammissiva della CTU - intervenuta dopo quella di rigetto di tutte le istanze istruttorie (capitoli di prova e CTU), con la quale il Giudice aveva ritenuto la causa matura per la decisione - è motivata proprio in forza della ritenuta tempestività della “contestazione sulla contabilità”. Ferma la non condivisione e contestazione da parte di questa difesa della valutazione circa la tempestività dell'eccezione
(stante l'assoluta genericità dell'esposizione con l'atto introduttivo, l'omissione di deposito di memoria integrativa alla luce della comparsa di questa difesa e la tardività delle circostanze dedotte Contr per la prima volta con la seconda memoria da il tutto come meglio esposto nella terza memoria di questa parte) questa difesa ritiene che l'istruttoria sulla “contabilità” e, per l'effetto, sui lavori eseguiti, oltre e prima che con la CTU, avrebbe dovuto essere espletata attraverso l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.. Per l'effetto, anche in questa sede, si insiste per la loro ammissione. Ammissibilità e importanza ai fini della decisione che, di poi, emergono
a maggior ragione proprio all'esito del deposito dell'elaborato peritale che non è stato in grado di appurare, accertare e tantomeno quantificare molte delle opere di cui ai SAL e alle fatture approvate e
Contr pagate da e che ha rimesse alla valutazione del Giudice varie altre opere. Si ritiene, quindi, indispensabile procedere all'ammissione dei capitoli di prova che possono sopperire le carenze dell'elaborato peritale. Nella denegata ipotesi di omessa revoca della CTU, richiamato sempre il contenuto argomentativo delle note di udienza 13.11.2024 - ferma la richiesta di ammissione dei capitoli di prova - si insiste nella sua rinnovazione, con indicazione, in ogni caso, dei documenti utilizzabili, per i motivi esposti nell'atto. Nel merito, in ogni caso, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, da ritenersi integralmente trascritte
e, in via istruttoria, in quelle di cui alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. (…)”; segnatamente,
“(…) nel merito, rigettare l'opposizione di e tutte le domande ed eccezioni da Parte_1
essa avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria con conferma del
pagina 3 di 31 decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare al pagamento Parte_1 dell'importo ingiunto, pari ad € 34.668,88=, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero all'importo maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia;
- sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi di causa (…)”;
per l' avv. QUERCI MASSIMO, conclude come segue: Controparte_2
“(…) Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, (…), in tesi: respingere tutte le domande svolte ex adverso nei propri confronti in quanto infondate in fatto e diritto. In ipotesi: nel non creduto e contrastato caso in cui sia accolta la domanda avanzata dall'attrice opponente nei propri confronti e/o comunque sia ravvisata una responsabilità di
“ Voglia determinare la somma richiesta da parte attrice a titolo di Controparte_4
garanzia e manleva, commisurandola in punto di quantum – nonché nei limiti della prova che sarà fornita dall'attrice medesima - in relazione al grado di responsabilità che sarà accertato nel caso di specie. Sempre in ipotesi: nel denegato e contrastato caso di condanna di “ Controparte_4
Voglia dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato, Sig. , a
[...] Controparte_3
garantire, manlevare e/o comunque rilevare indenne la predetta società da ogni onere, spesa, o comunque da ogni conseguenza pregiudizievole che per la stessa derivi dall'accoglimento, anche parziale delle domande attoree, o che sia comunque posto a suo carico. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio(…)”. In via istruttoria conclude “(…) riportandosi integralmente alle richieste ed alle eccezioni avanzate nelle nostre memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c. (come integralmente trascritte nella nostra sopra citata nota depositata per l'udienza del
13.12.2023, richiamate anche nella nota di trattazione depositata per l'udienza del 13.11.2024 (…)”; per l'avv. SPALLIERI LUCA, conclude come segue: nel merito “(…) Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte nella sopra estesa narrativa: in tesi rigettare tutte le domande di manleva formulate da nei confronti del geom. in quanto irrituali e Controparte_2 Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese e di onorari. (…)”; in via istruttoria, insiste nelle richieste istruttorie non ammesse;
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 31 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva “(…) Nel merito e in via principale in accoglimento dell'opposizione quivi svolta, disporre la revoca e/o inefficacia e/o nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo n.
734/2021 R.G. 2105/2021 del 31.07.2021, siccome infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio. In subordine Nell'ipotesi di rigetto totale o parziale della dispiegata opposizione, dichiarare e condannare “
[...]
a garantire, manlevare e rilevare indenne “ da CP_4 Parte_1 qualsiasi somma e per qualunque titolo “ fosse condannata a pagare Parte_1
nei confronti di In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via CP_1 riconvenzionale Accertato e dichiarato il credito di “ nei confronti Parte_1
di condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 CP_1
in favore della parte opponente la somma di euro 86.975,26 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi legali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio (…)”. Segnatamente, esponeva che aveva chiesto ed ottenuto CP_1
dal Tribunale di Arezzo ingiunzione di pagamento avverso essa società
[...]
(d'ora innanzi anche ); che a fondamento del ricorso Parte_1 Parte_1
monitorio la ricorrente aveva dedotto un credito di € 34.668,88 portato da n. 2 fatture allegate al ricorso;
che essa sponente contestava, sia in punto di an che di quantum, il diritto fatto valere, essendo,
a dire di essa opponente, inefficaci i fatti e gli atti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda;
che, preliminarmente, osservava come, a sostegno delle proprie pretese, parte avversa aveva prodotto solo ed esclusivamente propria documentazione contabile che, se poteva essere ritenuta idonea ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non era in alcun modo sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito nel presente giudizio di cognizione;
che, pertanto, a dire di essa esponente, la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare come da un contratto di appalto concordato fra le parti “a corpo” (art. 3) e nel quale l' “importo a corpo dei lavori” era stabilito in euro 43.915,00 oltre IVA (art. 4), essa società avesse corrisposto a la somma di Euro 144.435,68 oltre IVA, Parte_1 CP_1
ben euro 100.520,00 in più rispetto a quanto pattuito nel contratto a corpo;
ed, inoltre, la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare come la potesse essere ancora creditrice di ulteriori CP_1
€34.668,88, compresa IVA, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
che, inoltre, contestava che l'originario contratto di appalto avesse interessato “dapprima…le zone comuni dell'edificio” e poi successivamente - anche in ampliamento a quanto concordato con il contratto iniziale-, la era CP_1
stata incaricata di eseguire lavori anche all'interno delle singole unità; che la opposta avrebbe dovuto dimostrare: chi era stato ad autorizzare l'estensione dell'appalto (non documentata per scritto) ai fondi pagina 5 di 31 commerciali e chi aveva concordato l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli del “contratto a corpo” e le opere realizzate sui locali commerciali;
che, dopo regolare convocazione via pec, la società
era stata invitata, ai sensi dell'art. 15 del contratto di appalto, dalla Direzione Lavori alla CP_1
verifica della consistenza delle opere realizzate;
che alla presenza della Direzione Lavori, nelle persone dell'arch. e geom. del geom. in rappresentanza di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e nell'assenza di , nonostante puntuale convocazione, era stato redatto Controparte_2 CP_1
e sottoscritto verbale delle operazioni (doc. 4); che, a seguito del verbale, la Direzione Lavori aveva determinato la contabilità finale in complessivi euro 57.469,42 (cfr. doc. 6, comunicazione pec
Eurostudio inviata a , ); che, dunque, a dire di essa Parte_1 CP_1 Controparte_2
esponente, non solo la somma oggetto di ingiunzione non era dovuta, ma essa Parte_1
risultava creditrice nei confronti di della somma di euro 86.975,26 (pari alla differenza fra CP_1
144.435,68 quale somma ad oggi corrisposta a e 57.460,42 quale somma risultante dalla CP_1
contabilità finale Direzione Lavori); che, inoltre, tutte le fatture emesse da comprese CP_1 quelle oggetto dell'opposta ingiunzione, non rispettavano, a dire di essa opponente, l'art. 5 del contratto di appalto, il quale in tema di pagamenti prevedeva la ritenuta del 10% a garanzia, con svincolo dopo
30 giorni collaudo fine lavori;
che essa avrebbe dovuto avere nella propria Parte_1
disponibilità la somma di euro 14.443,56 (pari al 10% di quanto percepito da ), mentre nelle CP_1 fatture oggetto di ingiunzione, sebbene contestate per l'intero, avrebbe dovuto essere operata una trattenuta di euro 3.466,88; che, inoltre, eccepiva che appariva falsa la firma apposta in calce al doc. 3 prodotto da e asseritamente attribuita a (legale rappresentante di CP_1 CP_9 [...]
; che, pertanto, essa parte opponente si riservava di disconoscere la sottoscrizione apposta Parte_1
sul sopracitato documento, di cui richiedeva a la produzione in originale e produceva copia CP_1
del contratto originale in suo possesso (doc. 8); che, inoltre, contestava il valore probatorio, la provenienza e talvolta l'autenticità della documentazione che parte opposta aveva allegato al ricorso Pers per decreto ingiuntivo;
che, essa esponente, rilevava che quelli che definiva erano in CP_1
realtà semplici fogli di calcolo elettronici, talvolta accompagnati da appunti a mano privi di datazione, senza che fosse nota o provata la provenienza, chi fosse l'autore, a quali lavori si riferissero, dal contenuto confusionario, non analitico e mai approvati da chicchessia;
che si chiedeva la produzione in giudizio degli originali dei documenti di cui a pag. 8 e 9 dell'atto di opposizione;
che la predetta documentazione, inoltre, mostrava, a dire di essa esponente, solo come la contabilità dei lavori era stata artatamente predisposta in modo da non poter essere idonea, neppure approssimativamente, ad individuare in pratica i lavori effettuati in modo sufficiente a poter essere ricostruita;
che, inoltre, a dire di essa opponente, in quelli che voleva far credere che fossero Stati di Avanzamento dei CP_1
pagina 6 di 31 Lavori si trovavano numerosi errori evidenti come la somma di percentuali di voci fino a superare il
100%, conteggio di lavorazioni non eseguite o eseguite da altre ditte e direttamente ad esse corrisposte, doppia contabilizzazione di voci prima fra i lavori a misura previsti da contratto e poi in economia fra quelli non previsti in contratto;
che, infine, essa avanzava domanda riconvenzionale Parte_1
per la somma di euro 86.975,26 (pari alla differenza fra 144.435,68 quale somma corrisposta a CP_1
e 57.460,42 quale somma risultante dalla contabilità finale Direzione Lavori); che, inoltre, allo scopo di essere manlevata e garantita nella denegata ipotesi di condanna al pagamento di qualsiasi somma e per qualsiasi titolo verso essa società chiedeva ed CP_10 Parte_1
otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_2
atteso che in data 23.04.2018 fra poi legale rappresentante di CP_9 [...]
e era stata sottoscritta una scrittura privata (doc. 7, Parte_1 Controparte_2
denominata anche l'Accordo) in virtù della quale: i predetti si erano impegnati a costituire una New
Co. Srl, poi costituita in (nella quale, secondo le pattuizioni, la Parte_1
partecipazione dei soci era stata stabilita in 73% per la società Marcale s.r.l. - riconducibile a
[...]
– e 27% per;
che la costituenda New Co. avrebbe acquisito il CP_9 Controparte_2 compendio immobiliare in San Giovanni Valdarno, Via Pier Sansoni denominato di Parte_1 proprietà di “Fallimento Arca Costruzioni” per procedere alla ristrutturazione e quindi alla vendita delle n. 5 unità direzionali/commerciali, delle n. 23 unità abitative, dei n. 23 garages, n. 4 cantine e n. 4 posti auto di cui era formato il compendio;
che nel predetto accordo le parti avevano inteso anche definire e concordare i reciproci impegni, prerogative, diritti, prestazioni e mansioni per il buon esito dell'operazione che aveva come scopo “il massimo risultato economico possibile in favore dei soci nelle proporzioni delle rispettive partecipazioni sociali” (pag.1); che all'art. 6 dell'Accordo si leggeva testualmente: “(…) Viene concordato che ciascun socio avrà i seguenti obblighi e dovrà effettuare gratuitamente le seguenti prestazioni in favore della Società (la costituenda Parte_1
ndr), con precisazione che di tali obblighi e prestazioni si è tenuto conto nella
[...] determinazione delle rispettive partecipazioni sociali e di conseguenza della formazione dell'organo amministrativo come meglio descritti ai precedenti punti 3 e 4 della presente scrittura: 6.1.
subito dopo la sottoscrizione della presente scrittura privata da parte di Controparte_2
tutte le parti, si impegna a presentare, in nome e per conto della costituenda New.Co da nominare, offerta alla Curatela del Fallimento Arca Costruzioni srl in linea con quanto previsto nel piano industriale, con avvertenza che il prezzo di aggiudicazione del compendio immobiliare non potrà essere superiore ad euro 2.000.000,00 al netto delle imposte;
6.2. (o persona e/o CP_9
società da nominare) si impegna per la complessiva somma di euro 3.000.000,00 a dotare la società
pagina 7 di 31 della provvista finanziaria, somma ritenuta dalle parti necessaria per il completamento dell'intera operazione. Il reperimento dei fondi sarà effettuato a suo insindacabile giudizio, o direttamente mediante finanziamenti infruttiferi socio o mediante rilascio di garanzie su eventuali affidamenti bancari concessi alla New Co, dei quali se ne assume il relativo costo finanziario. (…). 6.3.
[...]
si impegna a sua intera cura e spese e quindi accollandosene i relativi oneri a provvedere, CP_2
anche tramite propri incaricati, con la diligenza del buon padre di famiglia e con le necessarie capacità tecniche allo scopo di raggiungere almeno gli obiettivi minimi indicati nel piano industriale allegato sub A: Redazione computo dei costi e sorveglianza del rispetto in fase esecutiva;
Redazione del cronoprogramma lavori e sorveglianza del rispetto in fase esecutiva;
Selezione imprese esecutrici e fornitori;
Contrattualizzazione imprese e fornitori nel rispetto del cronoprogramma e del computo;
Coordinamento tra imprese/fornitori in fase di esecuzione;
Direzione di cantiere;
Contabilità di cantiere-emissione sal e certificazioni;
Coadiuvamento dell'attività di Direzione Lavori e dei
Professionisti incaricati;
Stesura Capitolato Tecnico di Appalto anche in forma “commerciale”;
Assistenza e guida dei clienti in fase di scelta e posa dei materiali di rifinitura;
Coordinamento della commercializzazione e delle vendite degli immobili;
6.4. anche attraverso Controparte_2
sua Soc. collegata, si impegna a sua intera cura e spese e quindi accollandosene i relativi oneri, a provvedere, anche tramite propri incaricati, con la diligenza del buon padre di famiglia e con le necessarie capacità tecniche a promuovere e commercializzare gli immobili allo scopo di raggiungere almeno gli obiettivi minimi indicati nel piano industriale allegato (…)”; che in virtù del predetto accordo in data 20.11.2018 con atto ai rogiti notaio Cirianni la società Parte_1
[...
aveva formalmente acquisito il compendio immobiliare;
che successivamente all'acquisizione immobiliare la società aveva provveduto a: a. Selezionare le imprese Controparte_2
esecutrici e i fornitori, fra cui;
b. Predisporre i Capitolati Tecnici di Appalto;
c. Redigere i vari CP_1
computi metrici dei costi;
d. Predisporre i vari Contratti di Appalto (compreso quello di ) che CP_1
aveva poi sottoposto alla firma del legale rappresentante di (in qualità di committente) Parte_1
e prevedendo in ognuno di essi la figura del Responsabile della Commessa individuato, in ciascuno dei vari contratti, nella persona del geom. collaboratore/dipendente di Controparte_3 [...]
e. Assistere e guidare i clienti in fase di scelta e posa dei materiali di rifinitura;
che CP_2
avrebbe infine dovuto predisporre e verificare la Contabilità di Cantiere, l'emissione dei SAL (Stati
Avanzamento Lavori) e le certificazioni;
che, a dire di essa opponente, Parte_1
doveva essere garantita e manlevata da per qualsiasi somma che in ipotesi Controparte_2
fosse stata condannata a pagare a atteso che nel presente giudizio erano sorte contestazioni CP_1 con l'impresa selezionata da e relative al Contratto di Appalto, al Capitolato Controparte_4
pagina 8 di 31 Tecnico di Appalto nonché, evidentemente, alla predisposizione e verifica della Contabilità di Cantiere, dei relativi SAL e successive fatturazioni, alla luce dei patti negoziali e contrattuali intercorsi fra e e le obbligazioni da quest'ultima ivi Parte_1 Controparte_2
assunte, non per ultima quella della predisposizione e verifica della Contabilità di Cantiere e l'emissione di Stati di Avanzamento.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1 ed eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che nello svolgimento della propria attività essa esponente aveva eseguito lavori di ristrutturazione in favore della del complesso Parte_1
immobile sito in San Giovanni V.no, Via Pier Sansoni S.n.c. (il così, comunemente, denominato
, oggetto di completo rifacimento) in virtù di contratto di appalto stipulato in data Parte_1
18.02.2019 (doc. 2, ex. Doc.
3.1 allegato al ricorso per ingiunzione) e relativo computo metrico (doc. 3, ex Doc.
3.1 allegato al ricorso per ingiunzione); che in virtù del contratto di cui sopra essa era CP_1
stata affidata la realizzazione di varie opere in cartongesso di cui al computo metrico allegato;
che l'esistenza di detto computo metrico, espressamente richiamato nel contratto, era, a dire di essa opposta, la miglior prova del fatto che i lavori fossero “a misura” e non certo “a corpo”; che, diversamente ragionando vi sarebbe stato un elenco di lavori e non un computo con corrispondenza di misure e relativi corrispettivi a unità di misura e, in definitiva, il computo non sarebbe proprio esistito;
che, peraltro, detto contratto e il relativo computo metrico erano stati entrambi depositati nella fase di opposizione da parte opponente e degli stessi essa stessa si era avvalsa e, per l'effetto, dovevano considerarsi espressamente riconosciuti;
che i lavori avevano preso avvio nel febbraio 2019 e si erano protratti fino al settembre 2020, dapprima in esecuzione delle opere individuate nel computo di cui sopra (doc. 3, punto che precede) e, poi, in estensione dell'originaria commessa iniziale, con lavori ulteriori, di volta in volta indicati dalla committente, anche all'interno delle singole unità immobiliari dell'edificio (appartamenti e locali commerciali); che, a dire di essa opposta, era una circostanza piuttosto frequente che, negli appalti edili di completa ristrutturazione di un complesso immobiliare, venissero affidati alla ditta appaltatrice, nel corso della lunga durata del cantiere e del suo sviluppo, anche lavorazioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente affidate, pur senza formalizzazioni scritte, ma nella tacita prosecuzione di un rapporto di collaborazione;
che dette addizioni dei lavori affidati all'appaltatrice, spesso erano rese necessarie anche dalle specifiche esigenze di personalizzazione dei locali sulla base delle richieste degli acquirenti finali;
che la collaborazione tra essa e CP_1
si era sviluppata in via continuativa ed il contratto di appalto, a dire di essa esponente, Parte_1
pagina 9 di 31 era stato solo il punto di partenza;
che, tutte le lavorazioni commissionate dalla ed Parte_1 eseguite da essa venivano descritte negli stati avanzamento lavori ( “SAL” cfr. docc. 5 - 29); CP_1
che essa E-dilizia, come prassi negli appalti edili, trasmetteva periodicamente i predetti SAL al GE.
– individuato espressamente nel contratto (doc. 2) quale “responsabile della _3 _3 commessa” con “funzione di coordinamento e supervisione dei lavori nonché di contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti” (art. 8 indicazioni di progetto), con i conteggi corrispondenti;
che i singoli SAL venivano, quindi, disaminati dal preposto di e, sulla base della sua Parte_1
approvazione, essa emetteva le corrispondenti fatture (con corrispettivo esattamente CP_1
corrispondente a quelli dei SAL); che, a fronte della emissione delle suddette fatture, Parte_1 provvedeva puntualmente all'integrale pagamento senza riserve e senza mai applicare la trattenuta a garanzia;
che, dimostrazione di questa fase fisiologica del rapporto erano i doc. da 4 a 24 (allegati al ricorso monitorio); che nell'arco di tempo che era andato da febbraio 2019 a giugno 2020 essa CP_1
aveva emesso, complessivamente, n. 13 SAL, a cui era corrisposta l'emissione di 18 fatture (più la prima di acconto) tutte puntualmente e integralmente saldate;
che da febbraio 2019 a novembre 2020 alcuna contestazione di alcun genere era mai stata mossa ad essa da parte di CP_1 Pt_1
nonostante che essa ditta appaltatrice avesse lavorato continuativamente sul cantiere per oltre
[...]
un anno e mezzo ottenendo il pagamento di fatture per importi per oltre euro 140.000,00; che l'ultimo della lunga serie di puntuali pagamenti ad essa era del 23.07.2020 (doc. 24, fasc. mon.), ma CP_1
essa aveva continuato a lavorare fino al successivo mese di settembre, che, aveva provveduto, CP_1
quindi, a trasmettere, in data 30.09.2020 (reinoltrando anche il SAL di luglio già precedentemente trasmesso) i SAL relativi alle lavorazioni da ultimo eseguite nei mesi da luglio a settembre 2020 (doc.
25- 28 – numerazione corrispondente a quella del ricorso per ingiunzione); che come i precedenti 13
SAL – tutti pagati – anche questi ultimi venivano accettati ed approvati espressamente dal GE.
[...]
(compreso il SAL relativo alle lavorazioni in economia - doc. 27- stante l'approvazione _3
espressa dei cedolini tutti regolarmente controfirmati dal GE. - doc. 29 - sulla base dei _3
quali esso era stato redatto); che essa esponente aveva provveduto, come da prassi consolidata, ad emettere la fattura n. 1/79 del 19.10.2020 per l'importo di € 20.000,00 in acconto sui SAL finali (doc.
30); che da questo momento, dapprima era calato il silenzio da parte di poi, dietro Parte_1
sollecito, in data 25.11.2020 erano pervenute generiche contestazioni e in data 25.12.2020 la opponente aveva comunicato la sospensione dei lavori in seguito a verifiche -unilaterali- della contabilità; che poi, in data 8.01.2021, aveva inviato una comunicazione con cui aveva annunciato il Parte_1 sollevamento dall'incarico del GE. (unitamente a tale ); deduceva, _3 Persona_2
altresì, che non sarebbero mai stati prodotti i giustificativi vistati dal GE. (o da altro _3
pagina 10 di 31 soggetto con potere di firma); che detti documenti erano nella disponibilità di perché CP_1 preordinati all'emissione delle fatture ma, senz'altro, anche nella disponibilità di in Parte_1
quanto dalla stessa provenienti (con l'apposizione del proprio visto) e, soprattutto, in forza dei quali aveva effettuato pagamenti per oltre € 140.000,00 per oltre 18 mesi;
che detto Parte_1
pagamento, evidentemente, aveva implicato visto, verifica e accettazione sia delle opere sia dei corrispettivi conteggiati come espressamente, peraltro, indicato in calce a ciascun singolo SAL;
che l'opponente aveva indetto un incontro, asseritamente ai sensi degli art. 11 e 15 del contratto, indirizzata oltre che ad essa , al GE. seppure già rimosso dall'incarico come da pregressa CP_1 _3
comunicazione, e ad un certo GE. asseritamente indicato come direttore dei lavori, ma CP_7
mai nominato in precedenza, né nel contratto, né in altre comunicazioni;
che tuttavia, essa appaltatrice non aveva mai comunicato la fine dei lavori poiché, all'esito dell'emissione delle fatture e, di poi, dal sollevamento dall'incarico del preposto GE. nonostante il decorso fisiologico del _3
rapporto per un oltre un anno e mezzo, non era stata più messa in condizioni di accedere al cantiere per l'ultimazione dei medesimi;
che, a dire di essa esponente, era un fuor d'opera l'art. 15, poiché non vi era stato alcun termine dei lavori e, in ogni caso, essa aveva cessato la propria attività CP_1
lavorativa nel settembre 2020 per il che a febbraio 2021 il termine dei 2 giorni lavorativi per la redazione del verbale e quello di 7 per il collaudo erano ampiamente scaduti;
che tali circostanze erano state, in ogni caso, prontamente contestate con lettera Pec del 19.02.2021 (doc. 35), nella quale, tuttavia, essa aveva manifestato, per mero spirito bonario e senza riconoscimento alcuno, la CP_1
disponibilità ad un incontro con la committente, seppure per una data diversa da quella indicata stante pregressi impegni;
che, viceversa, aveva provveduto, comunque, unilateralmente, a Parte_1
redigere quello che era stato definito “verbale constatazione lavori DL”; che detto documento altro non era che un manoscritto di due pagine scarse, ivi comprese le firme e le attestazioni di presenza, redatto alla presenza del legale rappresentante di di nuovi soggetti, del tutto ignoti, per la DL Parte_1
e per che in una ora e tre quarti in quell'occasione, avrebbe: - dato atto CP_2 Parte_1
di tutte le presenze;
- disaminato contratto e contabilità della MD serramenti;
- eseguito misurazioni a campione;
- all'esito, emesso il relativo giudizio, facendo anche rilievi e prospettando soluzioni su una problematica riscontrata in loco;
- verificato tutte le voci del computo metrico di E-dilizia, 15 blocchi di lavori dettagliatissimi;
- riscontrato “le opere eseguite effettivamente”; - distinto i lavori eseguiti da rispetto a quelli eseguiti da che dette operazioni erano state svolte in un CP_1 CP_11
complesso immobiliare costituito da 24 appartamenti, oltre garage, posti su più livelli;
che, inoltre,
l'attenzione di si concentrata esclusivamente sul contratto e sul computo metrico Parte_1
iniziali, e non anche sulle opere eseguite effettivamente;
che non si comprendeva come fosse stato pagina 11 di 31 possibile, in assenza di essa riscontrare con certezza le opere eseguite da quest'ultima; che CP_1
non erano state computate le opere non apparenti (a titolo esemplificativo, quelle prodromiche all'installazione delle opere visibili, tutte quelle realizzate, ma poi demolite sulla base delle modifiche progettuali, tutte quelle più volte modificate sempre su richiesta del committente); che a detto manoscritto aveva poi fatto seguito l'invio di un conteggio di formazione, ancora una volta unilaterale;
che, detto conteggio, redatto su un foglio di calcolo (ma, a differenza di quelli prodotti da , CP_1
fuori dal contraddittorio tra le parti e, quindi, privo di qualsiasi approvazione reciproca) appariva del tutto slegato dal manoscritto del 22.02.21, nel quale non era dato rinvenire alcuna misurazione di alcunché; che, sulla base di detto calcolo unilaterale, controparte avrebbe voluto non solo promanare un effetto impeditivo della pretesa creditoria di essa (che si basava su documenti tutti CP_1
approvati da controparte) ma addirittura fondare un diritto di credito a proprio favore;
che, detto conteggio era stato seccamente contestato da essa con pec del 19.04.2021 (doc. 36) e, per tutte CP_10
le ragioni di cui sopra, doveva essere considerato, a dire di essa esponente, tamquam non esset, anche ai fini delle eccezioni e pretese oggi azionate;
che i lavori, nella sostanza, non erano stati disconosciuti e non ne era neppure stata contestata l'esecuzione a regola d'arte; che i documenti posti a fondamento del d.i. erano stati considerati del tutto idonei fino al luglio 2020 da parte della stessa Parte_1
tanto che, a fronte della loro trasmissione, gli stessi erano stati vistati e approvati dalla committente e che, solo all'esito, essa aveva emesso fattura ottenendone il puntuale pagamento;
che su detti CP_1
pagamenti sarebbe solo successivamente tornato indietro pur non avendo fatto Parte_1
contestazioni, nè allora, nè nell'atto di opposizione, né dell'an, né del quantum, nè del quomodo; che dalla lettura dell'atto di opposizione e dalla chiamata in causa del terzo (estraneo al contratto di appalto), emergerebbe, a dire di essa opposta, che la pretesa creditoria di essa (seppure CP_1
legittima, essendo stati approvati anche gli ultimi SAL) sia stata paralizzata non per contestazioni effettivamente inerenti l'impresa appaltatrice, bensì per problematiche inerenti la gestione dei lavori ripartita tra e (peraltro, socia della prima), stante la Parte_1 Controparte_2
riconducibilità del GE. alla società e alla chiamata in causa di _3 Controparte_2 quest'ultima da parte di che l'unica ragione dell'incagliamento del credito di essa E- Parte_1
dilizia era stato il fatto che lo stesso era oggetto di contesa nel più ampio rapporto tra Parte_1
e venuti a contenzioso sul punto;
che, a dire di essa opposta, Controparte_2 Pt_1
non contestava le opere, ma, in definitiva, solo di averle pagate troppo;
che, la diatriba
[...]
doveva essere tra che aveva messo i denari, e che, per il Parte_1 Controparte_2
tramite del GE. aveva approvato i conteggi effettuati da essa , ritenendoli _3 CP_1 congrui, così legittimando l'esborso; che, a dire di essa esponente, in tale più ampio contesto di scontro pagina 12 di 31 tra due società immobiliari era stato sacrificato il diritto di credito di una piccola impresa artigiana che vedeva, così, sospeso, da quasi due anni, il proprio diritto al pagamento di oltre due mesi di lavoro;
che i rapporti interni fra e non potevano ulteriormente Parte_1 Controparte_2
dilazionare e frustrare la pretesa creditoria di essa . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva
[...]
e concludeva come in epigrafe. Segnatamente, essa Controparte_2 [...]
(in seguito denominata anche semplicemente ) contestava CP_4 CP_4
integralmente il fondamento delle domande di garanzia ex adverso spiegate nei propri confronti e chiedeva comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa di , Controparte_3 soggetto da essa incaricato e designato “responsabile della commessa” per l'operazione immobiliare oggetto della presente controversia, al fine di essere a propria volta garantita, manlevata e/o rilevata indenne da ogni conseguenza pregiudizievole fosse derivata ad essa esponente dall'accoglimento delle domande avversarie e dalla conseguente soccombenza, totale o parziale, nel presente giudizio. Essa
esponeva che la vicenda traeva origine dall'accordo contrattuale concluso da essa CP_4
con la società “Marcale Srl” per acquisire – dalla procedura fallimentare – la proprietà CP_4 del complesso immobiliare denominato in San Giovanni Valdarno. Il tutto al fine di Parte_1 realizzare un'operazione commerciale che prevedeva la ristrutturazione e la successiva rivendita a terzi delle singole unità immobiliari che sarebbero state ricavate a seguito della ristrutturazione;
che per fare ciò, fra le due società era stato pattuito di costituire una cosiddetta “New Co.” (New Company) che avrebbe dovuto acquisire la proprietà dell'immobile dal fallimento;
che ciò era, poi, avvenuto ed era stata costituita, per l'appunto, la che aveva acquisito la proprietà Parte_1 dell'immobile; che inoltre, gli accordi fra le due predette società prevedevano che essa CP_4 si sarebbe assunta l'impegno, fra gli altri, di “promuovere e commercializzare gli immobili allo scopo di raggiungere almeno gli obiettivi minimi indicati nel piano industriale allegato” (doc. 1); che, a dire di essa esponente, aveva assolto in modo puntuale e diligente tutti gli obblighi che si era assunta e nessuna condotta inadempiente poteva esserle addebitata;
che, invero, in primo luogo, aveva designato personale da essa appositamente delegato per il reperimento delle imprese cui conferire le opere da appaltare e per la successiva gestione del cantiere ( –collaboratore Controparte_3 esterno – e – all'epoca suo dipendente); nonché, per la promozione e Persona_2
commercializzazione delle singole unità immobiliari ( ; che, invece, il Controparte_12
Direttore dei Lavori (GE. era stato designato e nominato direttamente dal CdA di P. Pt_2
Marconi (così come gli altri tecnici Arch. ed Ing. Capanni - DL Strutturale); che, Persona_3 Per_4
pagina 13 di 31 inoltre, tramite i soggetti sopra indicati - da essa appositamente designati e delegati - ed in particolare tramite il , aveva curato la direzione e la contabilità di cantiere, compresa l'emissione _3 di SAL e certificazioni;
nonché l'attività di coordinamento tra imprese e fornitori in fase di esecuzione, occupandosi anche dell'attività di coordinamento fra la Direzione Lavori ed i Professionisti incaricati;
che, essa esponente, aveva svolto il proprio incarico sino all'inizio di gennaio del 2021, quando era stata diffidata ad intrattenere rapporti con le ditte esecutrici - e di fatto esautorata dall'operare in cantiere - per decisione presa unilateralmente dall'Arch. Presidente del CdA di P. CP_9
Marconi, con lettera del 7.1.21 (a sua firma – doc.2); che, nello specifico, essa esponente aveva prima reperito le imprese appaltatrici, e poi le aveva messe in contatto con P. Marconi per la conclusione dei singoli contratti d'appalto; che, allo stesso tempo, aveva curato la promozione commerciale e reperito i terzi acquirenti, che avevano così potuto concludere, a loro volta, i contratti preliminari d'acquisto con
P. Marconi, alle condizioni (vedi capitolato delle opere) ed ai prezzi che il CdA della società aveva indicato ed approvato;
che, in corso d'opera, molti dei promissari acquirenti avevano richiesto opere aggiuntive, le cosiddette “personalizzazioni”, che avevano comportato consistenti modifiche rispetto al progetto iniziale;
che, dette opere aggiuntive erano state, per così dire, accordate da P. Marconi, senza che questa avesse provveduto a variare il prezzo finale d'acquisto; che essa non aveva CP_4
mai avuto la facoltà, né tanto meno la possibilità di concludere direttamente impegni e/o contratti con i terzi promissari acquirenti (i clienti) ma solo di curare la promozione per la cosiddetta
“commercializzazione” degli immobili;
che neppure aveva mai avuto la facoltà - o la possibilità - di decidere e/o far eseguire di propria iniziativa opere di modifica agli appartamenti o alle parti condominiali – opere extra-capitolato –; che, a dire di essa esponente, tutte le modifiche che erano state apportate sulle singole unità immobiliari, rispetto al progetto iniziale, erano state decise e/o approvate direttamente all'amministratore di P. Marconi;
che, quanto alla contabilità di cantiere ed all'emissione dei SAL, a seguito delle contestazioni ricevute dal Presidente del CdA di P. Marconi, essa aveva prontamente replicato, rigettando di conseguenza ogni addebito di responsabilità CP_4
anche in forza di quanto riferitole dagli stessi soggetti da essa preposti e delegati (i sopracitati
[...]
e , rispettivamente responsabile della commessa e Controparte_3 Persona_5
responsabile di cantiere per essa ); che costoro avevano attestato che la contabilità di CP_4 cantiere era stata sempre redatta, in maniera diligente e puntuale, per tutta la durata dell'intervento; che, inoltre, i predetti avevano specificamente riferito all'amministratore di essa società che, ad ogni singolo stato di avanzamento dei lavori e ad ogni richiesta di pagamento avanzata da parte delle imprese appaltatrici – tutte – presenti in cantiere, essi stessi (segnatamente il GE. ) _3 avevano sempre informato, volta per volta, l'Arch. Presidente del CdA di P. Marconi – od CP_9
pagina 14 di 31 un suo diretto incaricato – e solo successivamente alla verifica, in assenza di osservazioni da parte di quest'ultimo, era stata autorizzata l'emissione delle relative fatture;
che, peraltro, per tutto il periodo, sull'esecuzione dei lavori non erano state avanzate contestazioni da parte della DD.LL.; che sulla scorta di tali premesse aveva dunque invitato il Presidente del CdA di P. Marconi a rivolgere, semmai, le sue contestazioni alla DD.LL. ed eventualmente alle imprese appaltatrici;
che essa esponente non aveva elementi sufficienti per entrare nel merito delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata da P. Marconi avverso;
che pertanto su detta questione si dichiarava remissiva a giustizia;
che, CP_1
viceversa, la domanda di garanzia e manleva spiegata da era, a parere di essa esponente, CP_13
priva di ogni fondamento;
che essa , sulla scorta di quanto riferitole dal proprio CP_4
responsabile della commessa, GE. , aveva contestato a propria volta a P. Marconi e a _3
(in qualità di Presidente del CdA di detta società, nonché in proprio e quale CP_9
amministratore di Marcale Srl) - di aver apportato modifiche al progetto iniziale – diverse ed ulteriori rispetto a quelle preventivamente concordate con i soci – con conseguente realizzazione di opere aggiuntive non previste, che avevano comportato un notevole aggravio di costi;
- l' indebita intromissione nell'incarico che le era stato conferito (vedi art.
6.3 e 6.4 della citata scrittura privata del
23.4.18 – doc. 1) e specificamente per le funzioni di assistenza e guida dei clienti in fase di scelta dei materiali di posa e finitura, nonché per le funzioni di coordinamento della commercializzazione e vendita degli immobili;
- la mancata imputazione ai promissari acquirenti delle maggiori spese sostenute per le cosiddette personalizzazioni e per le opere eseguite extra-capitolato; che essa esponente aveva lamentato il grave e colpevole inadempimento rispetto agli obblighi assunti con la citata scrittura privata del 23.4.2018 (doc. 1 nostro fascicolo e doc. 4 fascicolo parte attrice opponente), nonché ai patti sociali;
che, dette inadempienze, di fatto, avevano impedito ad essa di CP_4
perseguire prima, e di raggiungere poi, gli obiettivi minimi indicati nel piano industriale, causandole anche un consistente danno economico/finanziario e/o patrimoniale;
che, nella ipotesi in cui l'attrice avesse fornito la prova della invocata responsabilità di essa , chiedeva ed otteneva di CP_4
chiamare in causa il proprio responsabile della commessa, - al quale Controparte_3 aveva delegato l'incarico specifico della direzione e della contabilità di cantiere, compresa l'emissione di SAL e certificazioni;
nonché per l'attività di coordinamento tra imprese e fornitori in fase di esecuzione -, al fine di essere rilevata indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole le fosse derivata dall'accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte avverso di essa nel presente giudizio.
pagina 15 di 31 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva _3
ed eccepiva l'infondatezza della domanda di manleva proposta dalla
[...] [...]
di cui chiedeva il rigetto con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del Controparte_2
giudizio. Segnatamente esponeva che nello specifico esso aveva svolto su incarico di _3
e l ruolo di verifica Controparte_4 Parte_1 tecnica dello stato dell'immobile acquisito, aveva eseguito i vari sopralluoghi e rilievi dello stato dei luoghi e aveva redatto le bozze di capitolati e dei computi metrici delle opere necessarie per l'ultimazione del fabbricato, richiesto preventivi e sottoposto tutta la documentazione raccolta al
Presidente del CdA della arch. , in quanto Parte_1 CP_9
legale rappresentante della società e persona con competenze specifiche stante la sua qualifica professionale e ai referenti della e Controparte_4 Controparte_14
; che, verosimilmente, poi, Persona_2 Parte_1
aveva condiviso tale documentazione con il Direttore dei Lavori, GE. con il Controparte_7
quale esso non aveva avuto rapporti diretti;
che, a dire di esso esponente, tutte le _3
scelte conseguenti avevano fatto capo alla opponente, non avendo avuto, esso , alcuna _3
autonomia decisionale ma soltanto il ruolo di supporto tecnico operativo;
che una volta individuate le opere da eseguire erano stati stipulati i contratti di appalto;
che, il procedimento era il seguente: periodicamente le ditte (anche la presentavano il proprio SAL e la relativa fatturazione Controparte_1
ad esso il quale eseguiva una prima verifica e poi girava il tutto alla opponente e _3
segnatamente a , figlio del legale rappresentante della Persona_6 [...]
, a quest'ultimo ed anche al referente Parte_1 CP_9
della ; che con tali documenti la Controparte_4 Persona_2
opponente si determinava ai pagamenti o meno;
che nel corso dell'esecuzione delle opere il quadro fattuale cambiava in maniera evidente in quanto la opponente si rapportava direttamente ai vari promittenti acquirenti consentendo loro di stravolgere le opere da eseguire nelle singole unità immobiliari di talché il quadro economico degli appalti si modificava in modo significativo per scelte delle quali spesso il GE. non era a conoscenza se non da dichiarazioni delle varie _3
imprese che affermavano di dover eseguire lavori extra-capitolato su indicazione della stessa
[...]
e dei promittenti acquirenti;
che inoltre la disponeva ulteriori e Parte_1 Parte_1 diverse lavorazioni sulle parti condominiali dell'edificio; che tali scelte erano prese nell'ambito di numerosissime riunioni tra i soci della nelle quali la partecipazione Pt_1 Parte_1
di esso era sporadica e mirata soltanto a limitati pareri tecnici;
che esso esponente non _3
poteva che prendere atto di tali scelte ed operare in conformità a quanto previsto nei contratti di appalto pagina 16 di 31 per la determinazione dei valori delle opere extra capitolato;
che, a dire di esso , se il _3 quadro economico dell'affare si era completamente modificato ciò era stato determinato dalle scelte
“commerciali” della e della Parte_1 [...]
non avendo potuto far altro esso che applicare le clausole del Controparte_4 _3 contratto di appalto nell'ambito della sua attività operativa in ossequio alle scelte strategiche della e della che Parte_1 Controparte_4
esso aveva svolto un ruolo meramente esecutivo di tramite tra le imprese, _3
e la committenza , senza alcuna autonomia decisionale o di controllo, Controparte_4 limitandosi a riferire al committente le istanze dei vari appaltatori che poi venivano vagliate dall'Arch.
dal figlio e da per;
che, pertanto, a CP_9 CP_14 Persona_2 Controparte_4
dire di esso , non si comprendeva a che titolo, anche di garanzia impropria, dovesse _3
garantire la circa le istanze della considerato Controparte_4 Parte_1 anche che le doglianze di quest'ultima nei confronti della attenevano ad un Controparte_4
asserito mancato adempimento di specifici oneri contrattuali;
che, quanto ai lavori della Controparte_1 esso riferiva che il ruolo di esso esponente era stato solo quello di trait d'union con i _3
referenti di e messi al corrente di ogni Parte_1 Controparte_4
passaggio rispetto al quale dovevano poi determinarsi o meno al pagamento del richiesto;
che, per quanto era di competenza e conoscenza dei esso , le opere eseguite erano quelle _3
indicate nei vari SAL perlomeno fino a novembre 2020 in quanto poi ad esso esponente era stato comunicato di non svolgere alcuna ulteriore attività o incarico.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
rigettate le prove orali e la richiesta di c.t.u., la causa, all' esito della udienza cartolare del 13.12.2023, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
La causa, poi, con ordinanza depositata in data 19.03.2024, veniva rimessa sul ruolo per la nomina di un c.t.u. e, all' esito della udienza cartolare del 18.12.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava nuovamente in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
********
Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria del 03.05.2023 a cui si rinvia integralmente, nel senso che, sul punto, deve fare parte integrante della presente decisione.
pagina 17 di 31 In particolare, poi, per quanto riguarda la richiesta istruttoria di ammissione della prova testimoniale - reiterata dalla in sede di precisazione delle conclusioni-, occorre Controparte_1
evidenziare che detta richiesta deve essere rigettata non solo perché, come già evidenziato nella ordinanza del 03.05.2023, “(…) i capitoli, come articolati, appaiono inammissibili, atteso che sono in parte generici, in parte contengono valutazioni - non demandabili ad un teste- ed in parte sono superflui ai fini della decisione (…)”, ma anche perché detti capitoli, in parte, vertono anche su fatti nuovi non allegati tempestivamente, cioè entro il termine per il deposito della memoria istruttoria n. 1)
e, dunque, tardivamente allegati.
Pure deve essere rigettata la richiesta di modifica e/o revoca della ordinanza del 19.03.2024, con la quale è stata rimessa la causa sul ruolo e nominato un c.t.u..
Ed, infatti, come già evidenziato nella predetta ordinanza “(…) parte opponente, con la memoria istruttoria n. 2), se, da un lato, ha tardivamente allegato fatti nuovi e depositato documentazione a sostegno di detti fatti nuovi;
dall'altro lato, ha, tuttavia, tempestivamente prodotto documentazione relativa ad asseriti errori di contabilità già denunciati nell' atto di citazione;
che, in altre parole, se, certamente - come già evidenziato nella ordinanza del 03.05.2023 - il thema decidendum, si cristallizza con lo scambio degli atti introduttivi e con il deposito di memorie da effettuare in data anteriore al termine per il deposito della memoria istruttoria n. 2) e, segnatamente, sino al deposito della memoria istruttoria n. 1); ciò comporta che devono dichiararsi tardivamente allegati e, dunque inammissibili - in quanto allegati in violazione delle preclusioni procedurali-, esclusivamente i fatti riportati solamente nella memoria istruttoria n. 2); che, di conseguenza, devono dichiararsi tardivamente depositati esclusivamente i documenti posti a sostegno di dette nuove allegazioni;
che, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, la c.t.u. – con i quesiti come sopra formulati e sulla base della documentazione contabile allegata ai fascicoli delle parti ( anche in fase monitoria) – appare ammissibile, in quanto avente ad oggetto fatti allegati tempestivamente (…)”.
Relativamente, poi, alla richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. e/o di rinnovazione della c.t.u., occorre rilevare che dette istanze devono essere rigettate in quanto, per quanto si dirà oltre ed alla luce dei chiarimenti forniti dal c.t.u. in ordine alle osservazioni di parte opposta ( cfr. all. 8 alla relazione del c.t.u.), la relazione depositata dal c.t.u. in data 28.10.2024 sembra il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente che, dunque, non può ritenersi minimamente scalfita alle osservazioni di parte opposta.
Tanto premesso, occorre, ora, evidenziare che parte opponente contesta il diritto di parte opposta a richiedere la somma di cui al d.i. opposto in quanto, a pag. 3 dell'atto di citazione, assume che, a fronte di un costo concordato “a corpo” - nel contratto di appalto stipulato tra le parti -, di euro pagina 18 di 31 43.915,00 oltre iva, aveva già corrisposto “(…) la somma di euro 144.435,68, oltre IVA, ben euro
100.520,00 in più rispetto a quanto pattuito nel contratto a corpo (…)”.
Inoltre, dopo il deposito della c.t.u.- nella quale il c.t.u. ha accertato che i lavori effettivamente eseguiti dalla opposta ammonterebbero ad euro 90.440,87-, parte opponente ha ridotto la somma richiesta in via riconvenzionale da euro 86.975,26, richiesta in atto di citazione, ad euro 52.608,81 ( cfr.
a pag. 4 della comparsa conclusionale depositata in data 14.02.2025).
Deve, pertanto, ritenersi che parte opponente, a prescindere dall' accertamento di chi abbia in concreto commissionato gli ulteriori lavori rispetto a quelli di cui al contratto di appalto intercorso tra parte opposta e parte opponente, intende, sostanzialmente, in questa sede riconoscere alla opposta l'importo per i lavori dalla stessa effettivamente eseguiti.
Ed, infatti, chiedendo la revoca del d.i. con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 34.688,88 e chiedendo, poi, in via riconvenzionale la minor somma di euro 52.608,81 – rispetto all' importo di euro 86.975,26 richiesto in atto di citazione-, facendo i dovuti calcoli emerge, sostanzialmente, che l'opponente intende pagare alla opposta tutti i lavori dalla stessa effettivamente eseguiti.
Più segnatamente, a pag. 4 della comparsa conclusionale depositata in data 14.02.2025, parte opponente riferisce quanto segue: “(…) La somma indebitamente percepita da ammonta alla CP_1
differenza matematica fra quanto complessivamente pagato da per l'esecuzione delle Parte_1 opere (euro 144.435,68) e l'importo dei lavori effettivamente eseguiti da , come stimati dal CP_10
CTU, ossia: 144.435,68 – 91.826,87 = 52.608,81. Naturalmente, se l'importo dei lavori eseguiti fosse quello di euro 85.390,07 (cioè al netto di euro 6.436,80 ritenuti sub iudice dal CTU), la differenza da restituire ammonterebbe ad euro 59.045,61. Sebbene Parte_1
ritenga che i lavori valutati dal CTU per euro 6.436,80 (la cui imputazione a viene rimessa dal CP_1
CTU alla valutazione del Giudice) non siano stati eseguiti da (e ve ne è prova in atti), tuttavia, CP_1
ai fini di economia processuale, allo scopo di giungere rapidamente alla conclusione di questo processo ed evitare ulteriori eventuali spese e pro bono pacis,
PMI accetta la stima del CTU per lavori eseguiti da nella somma di euro 91.826,87, così CP_1
risultando la somma dovuta in restituzione da pari ad euro 52.608,81 (…)”. CP_1
Pertanto, in questa sede, occorre, preliminarmente, andare a verificare se sussistano o meno gli errori di calcolo lamentati da parte opponente e se, di conseguenza, la somma richiesta da parte opposta con il d.i. sia dovuta o meno da parte di Parte_1 CP_1
[...]
pagina 19 di 31 Ciò posto, è bene, ora, rilevare che nella relazione depositata dal c.t.u. in data 28.10.2024 si legge che “(…) Dall'esame della documentazioni in atti (…)” il c.t.u. ha potuto appurare che “(…) diversamente da come accade usualmente nell'ambito di contratti di appalto di lavori in cui la contabilità viene redatta da specifico tecnico incaricato, ad intervalli periodici la ditta CP_1
(come facevano anche le altre ditte interessate al cantiere) inviava un proprio “SAL” (stato di avanzamento dei lavori) al geom. . Questi controllava tale documento e faceva verifiche _3
(quindi avrebbe dovuto fare misurazioni dei lavori realmente eseguiti e controllare la validità effettiva dei prezzi applicati) che a volte accompagnava con documenti scritti a mano, senza data o firma, a volte concordando autonomamente con la E-dilizia nuovi prezzi, senza redigere e far avallare dalla committenza dei verbali di NP, senza fare riferimento e ricondursi, nei casi dove era possibile, ai prezzi del contratto di appalto (…)” ( cfr. a pag. 17 e 18 della c.t.u.). Inoltre, il c.t.u. aggiunge che, successivamente, il “(…) ricevute le relative fatture dalla le trasmetteva _3 CP_1
semplicemente con il suo avallo di controllo alla per il pagamento, a partire dal Parte_1
“SAL 3” senza allegare alcun corretto documento giustificativo (per quelli dei “SAL 1-2-3” (doc. parte convenuta 5.1 – 6.1 – 7.1) vedi il 2° capoverso della presente pagina) (…)”. A questo punto, il c.t.u., precisa che, sebbene il SAL sia “(…) un documento che riepiloga progressivamente
l'andamento delle opere eseguite, che dovrebbe evidenziare le lavorazioni con la chiara indicazione del luogo di esecuzione, le quantità, i prezzi, la data di esecuzione. Fa parte della generale
“Contabilità dei lavori” che viene usualmente redatta per una corretta gestione anche di interventi edilizi privati ed è costituita oltre dal SAL da altri documenti quali ad es. il libretto delle misure (che lo deve sempre accompagnare), certificato di pagamento, etc. (…)”; viceversa, non caso in esame, “(…) non è così, in quanto quelli che vengono denominati “SAL 1-2-3” (doc. parte convenuta 5.1 – 6.1 –
7.1) redatti da non si possono certamente considerare tali, in quanto ad es. riportano il CP_1
riepilogo totale delle varie lavorazioni in forma percentuale e non sono accompagnati dai libretti delle misure, ma nel caso del “SAL 1” e del “SAL 2”, da appunti senza data e firma ma verosimilmente redatti a mano dal geom. che riportano generiche lavorazioni ed economie. Per gli altri _3 documenti della parte convenuta anch'essi chiamati “SAL” si tratta di computazioni redatte da E- dilizia Srl ed avallate dal geom. riportanti per le varie unità quantità e prezzi che come _3
anzi detto spesso non corrispondono a quelli che dovevano essere applicati, a volte si contraddicono e non sono accompagnati dai libretti delle misure (…)”.
A questo punto il c.t.u. continua precisando che “(…) Tutto quanto sopra esposto serve per dare un'idea di un andamento non proprio conforme alle regole della gestione di un cantiere, con comportamenti scorretti e forieri di problematiche. Certamente i lavori sono aumentati rispetto al
pagina 20 di 31 previsto per modifiche varie che sono state eseguite, ma si rileva tutta una serie di contabilizzazioni con applicazioni di prezzi che non facevano riferimento a quelli del computo metrico, applicandone altri nuovi e superiori, anche quando nel computo di base erano presenti voci corrispondenti e ricorrendo addirittura all'utilizzazione della formula “a corpo”, senza fra l'altro aver mai formalizzato con la committenza la redazione di verbali di Nuovi Prezzi. Parimenti per quanto concerne la redazione dei buoni per lavori in economia (v.doc.n.29 di parte convenuta) il cui importo complessivo richiesto è di € 12.849,00 (v. doc. n.27 di parte convenuta), si è rilevato che vengono citati nominativi di personale che non era riportato nei POS (Piano Operativo di Sicurezza - v.doc. n.100 e
101 di parte attrice), conteggi di ore impiegate anche per lavorazioni già considerate nella computazione a misura, che non hanno riferimenti certi, che esulano dalla regolare stesura per essi prevista e non hanno i crismi per essere presi in considerazione come validi (…)”.
Ciò posto, il c.t.u., dopo aver ribadito che sono stati eseguiti “(…) quattro sopralluoghi all'edificio in questione (v.ALL.
6 -Documentazione fotografica) (…)” e che “(…) come concordato con i CTP sono state eseguite le misurazioni di controllo delle lavorazioni eseguite di cui al contratto stipulato tra e (…)”, operati i relativi computi “(…) con la Parte_1 CP_1
stima dei lavori eseguiti con i conteggi dei relativi rilievi, con applicati i prezzi previsti dal contratto o se mancanti quelli ritenuti equi dal CTU, con alcune integrazioni che il CTU ha ritenuto di contabilizzare ed alcuni importi su cui non si è potuto esprimere demandando al Sig. Giudice la decisione sulla loro accettazione o meno (v.ALL.
1 - Computi lavori) (…)”, ha stimato il lavori effettivamente eseguiti come segue: € (9.916,15 + 52.933,59 + 27.591,13) = € 90.440,87. Di cui lavori sub iudice = € 6.436,8 (…)”.
Per quanto riguarda, poi, i “(…) lavori sub iudice = € 6.436,8 (…)” deve evidenziarsi che nell' all.
1) alla relazione, il c.t.u. riferisce, relativamente alla “RASATURA TERRAZZE” che la “(…) E- dilizia nel riepilogo conteggi ("SAL") del gennaio 2021 (doc 5.1,6.1, 7.1) ha esposto una percentuale di tale lavorazione come eseguita al 60% dell'importo totale di € 5.778,00, per un totale di 3.466,80.
La parte attrice sostiene che tale lavorazione non è stata eseguita da ma dalla ditta NGL, CP_1
come da computo del 30/10/2018. Ha allegato in atti le foto 1 e 1.1 (facciata principale e fianco) e
1.2, 1.3, e 1.4 (facciata posteriore) (…) non potendo ritenere come data certa quella che appare nelle foto, il sottoscritto CTU ritiene di non potersi esprimere, evidenziando tale fatto e riepilogando
l'importo complessivo. Si rimette pertanto al Sig.Giudice ogni decisione in merito Importo 1 sub iudice tot. € 3.466,8 (…)”.
Inoltre, sempre relativamente ai suddetti “(…) lavori sub iudice = € 6.436,8 (…)”, nell' all. 1) alla relazione, il c.t.u. riferisce, relativamente alle “TINTEGGIATURE” che la “(…) E-dilizia nel
pagina 21 di 31 riepilogo conteggi ("SAL") del maggio 2020 (doc 22.1) a cui è allegato un brogliaccio di conteggi redatto dal geom. , ha esposto il seguente elenco di opere come da essa stessa eseguite: _3
_fissativo € 765,00 _tinteggiatura pareti e murature € 855,00 _tinteggiatura soffitti e velette € 1.350,00
Per un importo complessivo di € 2.970,00. sostiene che le tinteggiature sono state Parte_1
invece realizzate da altra ditta di imbiancature che aveva incaricato ( come dai doc Persona_7
3.3 e 3.4 allegati alle mail inviate dalla ditta al geom. . Dato che non è possibile Per_7 _3
risalire con certezza all'esecutore di tali lavorazioni, il sottoscritto CTU ritiene di non potersi esprimere, evidenziando tale fatto e la relativa somma. Si rimette pertanto al Sig.Giudice ogni decisione in merito Importo 2 sub iudice tot. € 2.970,00 (…)”.
Ciò detto, a parere di questo Giudice, deve ritenersi di poter contabilizzare tra i lavori eseguiti dalla opposta anche i predetti lavori per l'importo complessivo di euro 6.436,80. Ed, infatti, a fronte dell'esistenza di un contratto di appalto intercorso tra le parti, sarebbe stato onere di parte opponente provare che i lavori rasatura terrazze e le tinteggiature fossero stati eseguiti da altre ditte rispetto alla opposta.
Peraltro, la questione relativa ai predetti lavori, contabilizzati in euro 6.436,80, appare superata dal fatto che, come sopra evidenziato, parte opponente a pag. 4 della comparsa conclusionale depositata in data 14.02.2025, ha riferito che “(…) Sebbene ritenga che i lavori Parte_1
valutati dal CTU per euro 6.436,80 (…) non siano stati eseguiti da (…), tuttavia, ai fini di CP_1
economia processuale, allo scopo di giungere rapidamente alla conclusione di questo processo ed
Contr evitare ulteriori eventuali spese e pro bono pacis, ccetta la stima del CTU per lavori eseguiti da
nella somma di euro 91.826,87(…)”. CP_1
In altre parole, la opponente ha rinunciato a richiedere anche detto importo di euro 6.436,80; di conseguenza, anche per detto motivo, deve essere riconosciuta in favore di parte opposta la suddetta somma.
Tanto premesso, deve ora evidenziarsi che le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. possono essere fatte proprie da questo Giudice in quanto sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente che non può ritenersi minimamente scalfita alle osservazioni di parte opposta, a cui il c.t.u. ha dato esauriente risposta nell' all. 8) alla c.t.u..
Ed, infatti, dalla lettura di quanto riportato in detto all. 8) alla relazione d' ufficio depositata in data 28.10.2024 emerge che il c.t.u., per quanto riguarda le osservazioni prodotte dal c.t.p. di parte opposta “(…) conferma quanto esaustivamente e compiutamente riportato nella CP_1
relazione, facendo presente che contrariamente a quanto esposto dal CTP sono stati eseguiti i sopralluoghi a tutte le unità immobiliari interessate. Inoltre che in occasione del sopralluogo del
pagina 22 di 31 16/07/24, il CTP ha sottoscritto il verbale concordando con la validità delle misurazioni eseguite in occasione del precedente sopralluogo del 09/07/24 a cui era stato impossibilitato a partecipare, senza nulla eccepire. E' stato apportata una correzione alla computazione di una lavorazione relativa all'unità C6, che era viziata da un'erronea duplicazione della voce seguente, come evidenziato dal
CTP ed è stato aggiornato l'importo riepilogativo (…)”.
Orbene, alla luce di quanto riportato dal c.t.u. nel predetto all. 8) ed esaminate attentamente le osservazioni allegate alla nota di trattazione scritta depositata da parte opposta in data 12.11.24, deve evidenziarsi quanto di seguito riportato.
Per quanto riguarda i lavori di rasature terrazze, tinteggiature e rasatura murature per complessivi euro 6.436,80, ogni questione risulta superata da quanto già sopra riferito sul punto ed a cui si rinvia.
Passando, ora, alle osservazioni del c.t.p. in ordine alle “(…) OPERE IN ECONOMIA di cui ai buoni per i lavori concernono i nominativi del personale che ha messo a disposizione nella CP_1
parte finale e caotica delle lavorazioni (luglio - settembre 2020), quando il GE. indicava _3
a voce (come si fa in cantiere), volta per volta e proprio giorno per giorno, agli operai di i CP_10 lavori e le rifiniture da fare e puntualmente nei vari locali, vani e aree dell'intero fabbricato. Non è condivisibile l'osservazione di parte attrice, a cui pare aver aderito il CTU, secondo cui il personale di cui ai predetti cedolini (tutti firmati da ) non sarebbero stati a lavoro poiche il loro _3
nominativo non sarebbe stato riportato nel POS;
anzitutto v'e da rimarcare che la documentazione a cui fa riferimento il CTU e tutta tardiva e, per l'effetto, inutilizzabile, anche dallo stesso CTU. Il giudice sul punto - e salva ogni difesa tecnico giuridica - ha ammesso la produzione dei soli documenti attinenti ai generici “errori di contabilità ”. Nessun riferimento tempestivo era stato fatto in comparsa al POS e ad altra documentazione di cantiere relativa alla sicurezza. Per l'effetto la valutazione del
CTU non potrà fondarsi sulla disamina di quei documenti che, si ripete, sono stati ritenuti tardivi anche con l'ordinanza 19.03.2024. Ad ogni buon conto si rileva che l'eventuale mancato inserimento dei nominativi (o meglio il mancato aggiornamento) non tempestivamente verificato dal coordinatore della sicurezza non esclude che i lavoratori abbiano effettivamente lavorato. La circostanza potrà essere dimostrata a mezzo prova testimoniale tempestivamente richiesta (…)”; in relazione a dette osservazioni occorre, innanzitutto, evidenziare che, se certamente, questo Giudice nella ordinanza del
19.03.2024, nel formulare il primo quesito al c.t.u. - teso ad accertare “(…) se sussistano o meno gli errori di contabilità lamentati dalla parte opponente alla luce dei lavori effettivamente svolti dalla opposta (…)”-, ha utilizzato l'espressione “documentazione contabile”, appare, tuttavia, evidente che detta terminologia non dovesse essere intesa dal c.t.u. in senso letterale ma nel senso che il c.t.u. avrebbe potuto e dovuto utilizzare la documentazione utile a verificare se vi fossero stati o meno pagina 23 di 31 errori di contabilità e che fosse stata depositata da parte opponente tempestivamente, ossia entro il termine previsto per il deposito della memoria istruttoria n. 2).
Ed, infatti, poiché parte opponente, in atto di citazione, contesta, sostanzialmente, il diritto di parte opposta a richiedere la somma di cui al d.i. opposto in quanto, a suo dire, aveva già corrisposto “(…) la somma di euro 144.435,68, oltre IVA (…)” ( cfr. a pag. 3 dell'atto di citazione), va da sé che doveva ritenersi utilizzabile tutta la documentazione tempestivamente depositata da parte opponente e tesa a dimostrare la sussistenza degli asseriti errori di calcolo.
Più segnatamente, ciò che rileva ai fini della possibilità o meno di porre a fondamento di una decisione determinati documenti, è che gli stessi siano stati tempestivamente depositati e che siano attinente al thema decidendum prospettato da parte attrice in atto di citazione.
In altri termini, a prescindere dalla terminologia utilizzata da questo Giudice, ciò che rileva è che il c.t.u., al fine di rispondere al quesito postogli dal Giudice, abbia utilizzato documentazione attinente al thema decidendum prospettato da parte attrice in atto di citazione e tempestivamente depositata.
Appare, dunque, evidente che poiché i POS utilizzati dal c.t.u. erano stati tempestivamente depositati ed erano certamente attinenti al thema decidendum prospettato da parte attrice in atto di citazione, va a sé che detta documentazione è stata correttamente utilizzata al c.t.u..
Infine, se, certamente, deve condividersi il punto secondo cui “(…) l'eventuale mancato inserimento dei nominativi (o meglio il mancato aggiornamento) non tempestivamente verificato dal coordinatore della sicurezza non esclude che i lavoratori abbiano effettivamente lavorato (…)” e deve condividersi altresì che “(…) La circostanza potrà essere dimostrata a mezzo prova testimoniale tempestivamente richiesta (…)”; tuttavia, come sopra evidenziato, la richiesta di prova testimoniale articolata da parte opposta nella memoria istruttoria n. 2) è stata rigettata per i motivi sopra illustrati e a cui si rinvia.
In particolare, per quanto riguarda i capitoli articolati per dimostrare la presenza in loco degli operai indicati nei predetti capitoli, è appena il caso di evidenziare che, né in comparsa di costituzione, né nella memoria istruttoria n. 1), né in altri atti processuali anteriori alla scadenza del termine per il deposito della memoria istruttoria n. 1) parte opposta ha mai fatto riferimento a detti operai, né alla circostanza che fossero presenti in loco; sicché i capitoli relativi a dette circostanze, tardivamente allegate, non potevano essere ammessi.
Passando, ora, alla ulteriore osservazione secondo cui “(…) non si può utilizzare il prezzario iniziale e applicare i prezzi pensati per le lavorazioni iniziali, alle lavorazioni finali, legate ad ambienti che vantano finiture di pregio;
il prezziario iniziale era fondamentalmente dettato per il primo intervento, di natura grossolana, e destinato ad un ambiente dove non era richiesto un livello di
pagina 24 di 31 finitura ma solo una celerità di esecuzione (…)”, occorre evidenziare che detta osservazione non appare pertinente atteso che il c.t.u. a pag. 20 della relazione riferisce espressamente che la stima dei lavori eseguiti è stata effettuata tenendo conto non solo dei prezzi previsti dal contratto ma, per quelli mancanti, ha dichiarato di aver applicato prezzi diversi “(…) ritenuti equi dal CTU (…)”.
Neppure possono condividersi le osservazioni del c.t.p. di parte opposta attinenti al fatto che, a dire del predetto c.t.p., non sarebbero state oggetto di visita durante gli incontri con il CTU, la seguenti unità immobiliari: STUDIO ODONTOIATRICO - C6, FFICI IMMOBILIARE PRIMA CASA,
CENTRO ESTETICO, UFFICI SOGES più studio tecnico, APPARTAMENTI, PARTI COMUNI.
Ed, infatti, si legge nell' all. 8) alla c.t.u. che “(…) contrariamente a quanto esposto dal CTP sono stati eseguiti i sopralluoghi a tutte le unità immobiliari interessate (…)”.
Inoltre, il c.t.u. aggiunge che “(…) in occasione del sopralluogo del 16/07/24, il CTP ha sottoscritto il verbale concordando con la validità delle misurazioni eseguite in occasione del precedente sopralluogo del 09/07/24 a cui era stato impossibilitato a partecipare, senza nulla eccepire (…)”; ciò trova conferma nei ridetti verbali allegati alla relazione ( cfr., rispettivamente, all. 6 e all. 5).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve essere rigettata la richiesta di parte opposta di rinnovazione della c.t.u. e/o di chiamata a chiarimenti del c.t.u. atteso che come già evidenziato, la relazione depositata dal c.t.u., tenuto conto anche dei chiarimenti sopra riportati appare il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e compentente che, pertanto, può essere fatta propria da questo Giudice.
Tanto precisato, occorre, ora rilevare che appare verosimile che l'opponente avesse già versato alla opposta prima del ricorso per decreto ingiuntivo la somma di euro 144.435,68, oltre iva, come riferito a pag. 3 dell' atto di opposizione.
Ed infatti, parte opposta non solo non ha mosso, sul punto, alcuna contestazione ( con ogni conseguenza su piano probatorio, ex art. 115, comma primo, c.p.c.) , ma, inoltre, nella sua comparsa di costituzione e risposta, a pag. 5, punto 9), ha confermato che “(…)
9. Da febbraio 2019 a novembre
2020 alcuna contestazione di alcun genere veniva mai mossa a da parte di CP_1 Parte_1
nonostante che la ditta appaltatrice avesse lavorato continuativamente sul cantiere per oltre un anno e mezzo ottenendo il pagamento di fatture per importi per oltre euro 140.000,00 (…).”
Inoltre, neppure le altre parti in causa hanno contestato la suddetta circostanza, ossia che l'opponente avesse già versato alla opposta prima del ricorso per decreto ingiuntivo la somma di euro
144.435,68 oltre iva.
pagina 25 di 31 E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021)
Quindi deve ritenersi pacifico che abbia pagato a per il Parte_1 CP_1
cantiere per cui è causa la complessiva somma di euro 144.435,68 oltre iva.
Dunque, poiché è pacifico tra le parti che l'opponente avesse già versato alla opposta la somma di euro 144.435,68 oltre iva, ed avendo accertato in questa sede, attraverso la c.t.u., che i lavori effettivamente eseguiti dalla opposta ammontano alla minor somma di euro 90.440,87 oltre iva ( compresi i lavori sub iudice ammontanti ad euro euro 6.436,80), va da sé che non può ritenersi che l'opposta abbia diritto di ricevere la somma di cui al d.i. ammontante all' importo di euro 34.668,88.
Non resta pertanto che accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza, deve essere revocata anche l'ordinanza del 17.11.2022 con la quale “(…) all'attuale stato sommario del giudizio (…)”era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Per effetto della revoca del d.i. opposto, deve essere condannata alla restituzione in Controparte_1
favore di delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione Parte_1
forzata, in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e come quantificate nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, quantificate in complessivi euro 55.364,82.
Ed, infatti, con ordinanza in data 23.03.2024 il Giudice dell'Esecuzione ha disposto che “(…) la
Cancelleria provveda al versamento: -della somma di euro 51.139,13 al creditore procedente;
-della somma di euro 1945,90 al custode IVG;
-della somma di euro 2.279,79 all'esperto stimatore GE.
(…).” (cfr. doc. A allegato alla nota Persona_8
di trattazione scritta del 18.12.2024 depositata da parte opponente).
Invero, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo pagina 26 di 31 poi revocato, sorge per il solo fatto della riforma del provvedimento medesimo (cfr., tra le altre,
Cass. civ. n. 30389/2019 ).
Deve, inoltre, evidenziarsi che, avendo accolto l' opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
ha diritto anche al rimborso delle seguenti spese:
1. spese tecniche di c.t.p. (arch.
[...]
per euro 5.416,00 oltre accessori di legge ed ing. per euro 2.080,00);
2. le spese CP_9 Parte_3
per la cancellazione della trascrizione del pignoramento (euro 899,22 Notaio Notaro);
3. le spese legali dell'avv. Salvatore Anastasi (euro 2.073,48) dovute da per la definizione Parte_1
della procedura esecutiva (cfr. documentazione sub doc. C allegata a note trattazione scritta depositate da parte opponente per l' udienza 18.12.2024).
Ed, infatti, quanto alle spese di c.c.t.t.p.p., secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 84/2013; Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 3380/2015).
Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha precisato che
“(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo, dunque, necessario che la parte medesima fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute
(…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto un obbligo di pagamento nei suoi confronti,
pagina 27 di 31 mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione e, dunque, quantomeno di una fattura pro-forma.
Nel caso in esame, risulta allegata la richiesta di pagamento da parte di entrambi i c.c.t.t.p.p. e, tuttavia, mentre la richiesta del c.t.p. ing. per euro 2.080,00 appare congrua, viceversa la Parte_3
richiesta del c.t.p. arch. per euro 5.416,00 oltre accessori di legge, appare eccessiva;
CP_9
pertanto, in applicazione dell'art. 92, comma primo, c.p.c., appare congruo ridurre l'importo richiesto dal c.t.p. ad euro 2.080,00. CP_9
Inoltre, parte opponente ha anche allegato la parcella per le spese per la cancellazione della trascrizione del pignoramento (crf. parcella di euro 899,22 del Notaio Notaro) e le spese legali dell'avv. Salvatore Anastasi ( cfr. la parcella di euro 2.073,48) (cfr. documentazione sub doc. C allegata a note trattazione scritta depositate da parte opponente per l' udienza 18.12.2024).
In conclusione, avendo accolto dell'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 734/2021, per l'effetto, deve condannarsi alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione forzata quantificate in complessivi euro
[...]
55.364,82.
Deve, inoltre, essere condannata la opposta a pagare alla opponente la ulteriore somma di euro
7.132,70 così ottenuta: arch. per euro 2.080,00 + ing. per euro 2.080,00 + notaio CP_9 Parte_3
per euro 899,22 + avv. Salvatore Anastasi Salvatore per euro 2.073,48. Per_9
In definitiva, la deve essere condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione forzata, quantificate in
[...]
complessivi euro 55.364,82, oltre la somma di euro 7.132.70 come sopra specificata;
Poiché parte opponente, solo in subordine, ossia solo in caso di rigetto totale o parziale della opposizione ha chiesto di essere manlevata dalla va da sé che Controparte_2
detta domanda resta assorbita nella presente decisione.
Pure assorbita nella presente decisione resta la domanda di manleva proposta dalla
[...]
nei confronti di . Controparte_2 Controparte_3
Ed, infatti, poiché la solo in subordine, ossia solo nel caso in Controparte_2
cui, sostanzialmente, fosse stata accolta la domanda di manleva proposta nei propri confronti da parte della aveva chiesto di essere manlevata da Parte_1 [...]
, va da sé che anche detta domanda di manleva resta assorbita nella presente Controparte_3
decisione.
Deve, infine, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della opposta.
pagina 28 di 31 A tal fine occorre preliminarmente ribadire che parte opponente, a pag. 4 della comparsa conclusionale depositata in data 14.02.2025, dopo aver riferito che “(…) La somma indebitamente percepita da ammonta alla differenza matematica fra quanto complessivamente pagato da CP_1
per l'esecuzione delle opere (euro 144.435,68) e l'importo dei lavori effettivamente Parte_1
eseguiti da , come stimati dal CTU, ossia: 144.435,68 – 91.826,87 = 52.608,81. CP_10
Naturalmente, se l'importo dei lavori eseguiti fosse quello di euro 85.390,07 (cioè al netto di euro
6.436,80 ritenuti sub iudice dal CTU) (…)”, aggiunge che “(…) accetta la stima del CTU per lavori eseguiti da nella somma di euro 91.826,87, così risultando la somma dovuta in restituzione da CP_1
pari ad euro 52.608,81 (…)”. CP_1
Alla luce del contenuto della c.t.u. appare congrua la somma richiesta da parte opponente pari ad euro 52.608, 81.
Per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, la opposta deve essere condannata a restituire alla opponente l' importo di euro 52.608,81, oltre iva come per legge e gli interessi legali a dì della messa in mora e sino al saldo.
Ogni altra questione resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del giudizio, per quanto riguarda le spese tra la parte opponente e la parte opposta seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisionale.
Valutati, poi, nel complesso i motivi della controversia ricorrono giusti e gravi motivi per ritenere interamente compensate tra le parti le altre del spese del giudizio.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo
Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M. 140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data
pagina 29 di 31 la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass. SS UU n. 17405/2012)..
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.734/2021 e sulla domanda riconvenzionale proposte, entrambe, da Parte_1
nei confronti della , nonché sulla domanda di manleva
[...] CP_1
proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
d, infine, sulla domanda di manleva proposta da Controparte_2 Controparte_2
ei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione
[...] Controparte_3
disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.734/2021;
2. revoca, di conseguenza, anche l'ordinanza del 17.11.2022 con la quale era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna, per l'effetto, la parte opposta alla restituzione in favore di
[...] delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione forzata, quantificate Parte_1
in complessivi euro 55.364,82;
4. condanna, altresì , la parte opposta a pagare a la ulteriore Parte_1
somma di euro 7.132.70 come specificato in motivazione;
5. dichiara assorbite nella presente decisione la domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_2
nonché la domanda di manleva proposta da nei Controparte_2
confronti di;
Controparte_3
6. accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
nei confronti della e, per l' effetto, condanna quest' ultima a pagare alla
[...] CP_1
opponente l' importo di euro 52.608,81, oltre iva come per legge, nonché gli interessi legali dal dì della messa in mora e sino al saldo;
7. ogni altra questione resta assorbita nella presente decisione;
8. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 786,00 per spese, € 14.103,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali,
IVA, CPA se dovute;
9. valutati nel complesso i motivi della controversia ricorrono giusti e gravi motivi per ritenere interamente compensate tra le parti le altre del spese del giudizio.
pagina 30 di 31 Arezzo, 14.03.2025
il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
pagina 31 di 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2773/2021 R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. MARCHIONNI GABRIELE , elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE ATTRICE contro
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. IRCANI MARTINA e dall'avv. GRIFONI ELEONORA, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_2 rappresentata e difesa dall' avv. QUERCI MASSIMO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. PANOZZI MARCO, come da procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
Controparte_3
pagina 1 di 31 rappresentato e difeso dall' avv. SPALLIERI LUCA, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
All' esito della udienza cartolare del 18.12.2024, per , l' avv. MARCHIONNI GABRIELE conclude Parte_1 come segue: “(…) Nel merito e in via principale in accoglimento dell'opposizione quivi svolta, disporre la revoca e/o inefficacia e/o nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Arezzo n. 734/2021 R.G. 2105/2021 del 31.07.2021, siccome infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa. Per tale effetto Voglia condannare alla restituzione in favore di CP_1 [...]
delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione forzata quantificate in Parte_1
complessivi euro 55.364,82, oltre le spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento per euro 899,22, oltre le spese sostenute per i compensi dei CCTTPP per euro 9.569,48. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In subordine Nell'ipotesi di rigetto totale o parziale della dispiegata opposizione, dichiarare e condannare “ a garantire, manlevare e rilevare Controparte_4 indenne “ da qualsiasi somma e per qualunque titolo “ Parte_1 [...]
fosse condannata a pagare nei confronti di In ogni caso con Parte_1 CP_1
vittoria di spese e compensi del giudizio. In via riconvenzionale Accertato e dichiarato il credito di
“ nei confronti di condannare in persona Parte_1 CP_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della parte opponente la somma di euro
59.045,61, oltre iva, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria, Previa rimessione della causa sul ruolo, si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti in atto di citazione, nelle note di trattazione scritta e nelle memorie depositate, ma non ammessi. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memoria conclusionale e replica. (…)”;
per , l' avv. IRCANI MARTINA e l'avv. GRIFONI ELEONORA, concludono come CP_1 segue: “(…) riportandosi a tutte le deduzioni, osservazioni, eccezioni, richieste, anche istruttorie, e conclusioni in atti, a verbale di udienza e nelle note di trattazione scritta, da ritenersi integralmente
pagina 2 di 31 ritrascritte nel presente atto, precisa e conclude come segue. In via preliminare nel merito, chiede la revoca e, in ipotesi, la modifica dell'ordinanza ammissiva della CTU, richiamando in primis, quanto dedotto nell'istanza 9.04.2024 e, di poi, all'esito del deposito, nelle note di trattazione scritta per
l'udienza 13.11.2024, insistendo, per l'effetto, nella nullità dell'elaborato peritale. E ciò a maggior ragione proprio alla luce delle risultanze della CTU nella quale non vengono in alcun modo valutate, neanche ai fini del conteggio, le opere realizzate non accertate e/o non accertabili perché ormai definitivamente assorbite nell'opera finale e non percepibili/individuabili separatamente. In ogni caso, insiste nell'accoglimento dei capitoli di prova formulati nella propria memoria n.
2. E ciò sia in considerazione del fatto che l'ordinanza ammissiva della CTU - intervenuta dopo quella di rigetto di tutte le istanze istruttorie (capitoli di prova e CTU), con la quale il Giudice aveva ritenuto la causa matura per la decisione - è motivata proprio in forza della ritenuta tempestività della “contestazione sulla contabilità”. Ferma la non condivisione e contestazione da parte di questa difesa della valutazione circa la tempestività dell'eccezione
(stante l'assoluta genericità dell'esposizione con l'atto introduttivo, l'omissione di deposito di memoria integrativa alla luce della comparsa di questa difesa e la tardività delle circostanze dedotte Contr per la prima volta con la seconda memoria da il tutto come meglio esposto nella terza memoria di questa parte) questa difesa ritiene che l'istruttoria sulla “contabilità” e, per l'effetto, sui lavori eseguiti, oltre e prima che con la CTU, avrebbe dovuto essere espletata attraverso l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.. Per l'effetto, anche in questa sede, si insiste per la loro ammissione. Ammissibilità e importanza ai fini della decisione che, di poi, emergono
a maggior ragione proprio all'esito del deposito dell'elaborato peritale che non è stato in grado di appurare, accertare e tantomeno quantificare molte delle opere di cui ai SAL e alle fatture approvate e
Contr pagate da e che ha rimesse alla valutazione del Giudice varie altre opere. Si ritiene, quindi, indispensabile procedere all'ammissione dei capitoli di prova che possono sopperire le carenze dell'elaborato peritale. Nella denegata ipotesi di omessa revoca della CTU, richiamato sempre il contenuto argomentativo delle note di udienza 13.11.2024 - ferma la richiesta di ammissione dei capitoli di prova - si insiste nella sua rinnovazione, con indicazione, in ogni caso, dei documenti utilizzabili, per i motivi esposti nell'atto. Nel merito, in ogni caso, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, da ritenersi integralmente trascritte
e, in via istruttoria, in quelle di cui alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. (…)”; segnatamente,
“(…) nel merito, rigettare l'opposizione di e tutte le domande ed eccezioni da Parte_1
essa avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria con conferma del
pagina 3 di 31 decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare al pagamento Parte_1 dell'importo ingiunto, pari ad € 34.668,88=, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo, ovvero all'importo maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia;
- sempre nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi di causa (…)”;
per l' avv. QUERCI MASSIMO, conclude come segue: Controparte_2
“(…) Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, (…), in tesi: respingere tutte le domande svolte ex adverso nei propri confronti in quanto infondate in fatto e diritto. In ipotesi: nel non creduto e contrastato caso in cui sia accolta la domanda avanzata dall'attrice opponente nei propri confronti e/o comunque sia ravvisata una responsabilità di
“ Voglia determinare la somma richiesta da parte attrice a titolo di Controparte_4
garanzia e manleva, commisurandola in punto di quantum – nonché nei limiti della prova che sarà fornita dall'attrice medesima - in relazione al grado di responsabilità che sarà accertato nel caso di specie. Sempre in ipotesi: nel denegato e contrastato caso di condanna di “ Controparte_4
Voglia dichiarare tenuto e condannare il terzo chiamato, Sig. , a
[...] Controparte_3
garantire, manlevare e/o comunque rilevare indenne la predetta società da ogni onere, spesa, o comunque da ogni conseguenza pregiudizievole che per la stessa derivi dall'accoglimento, anche parziale delle domande attoree, o che sia comunque posto a suo carico. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio(…)”. In via istruttoria conclude “(…) riportandosi integralmente alle richieste ed alle eccezioni avanzate nelle nostre memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c. (come integralmente trascritte nella nostra sopra citata nota depositata per l'udienza del
13.12.2023, richiamate anche nella nota di trattazione depositata per l'udienza del 13.11.2024 (…)”; per l'avv. SPALLIERI LUCA, conclude come segue: nel merito “(…) Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni esposte nella sopra estesa narrativa: in tesi rigettare tutte le domande di manleva formulate da nei confronti del geom. in quanto irrituali e Controparte_2 Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese e di onorari. (…)”; in via istruttoria, insiste nelle richieste istruttorie non ammesse;
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 31 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva “(…) Nel merito e in via principale in accoglimento dell'opposizione quivi svolta, disporre la revoca e/o inefficacia e/o nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo n.
734/2021 R.G. 2105/2021 del 31.07.2021, siccome infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio. In subordine Nell'ipotesi di rigetto totale o parziale della dispiegata opposizione, dichiarare e condannare “
[...]
a garantire, manlevare e rilevare indenne “ da CP_4 Parte_1 qualsiasi somma e per qualunque titolo “ fosse condannata a pagare Parte_1
nei confronti di In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via CP_1 riconvenzionale Accertato e dichiarato il credito di “ nei confronti Parte_1
di condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 CP_1
in favore della parte opponente la somma di euro 86.975,26 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi legali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio (…)”. Segnatamente, esponeva che aveva chiesto ed ottenuto CP_1
dal Tribunale di Arezzo ingiunzione di pagamento avverso essa società
[...]
(d'ora innanzi anche ); che a fondamento del ricorso Parte_1 Parte_1
monitorio la ricorrente aveva dedotto un credito di € 34.668,88 portato da n. 2 fatture allegate al ricorso;
che essa sponente contestava, sia in punto di an che di quantum, il diritto fatto valere, essendo,
a dire di essa opponente, inefficaci i fatti e gli atti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda;
che, preliminarmente, osservava come, a sostegno delle proprie pretese, parte avversa aveva prodotto solo ed esclusivamente propria documentazione contabile che, se poteva essere ritenuta idonea ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non era in alcun modo sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito nel presente giudizio di cognizione;
che, pertanto, a dire di essa esponente, la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare come da un contratto di appalto concordato fra le parti “a corpo” (art. 3) e nel quale l' “importo a corpo dei lavori” era stabilito in euro 43.915,00 oltre IVA (art. 4), essa società avesse corrisposto a la somma di Euro 144.435,68 oltre IVA, Parte_1 CP_1
ben euro 100.520,00 in più rispetto a quanto pattuito nel contratto a corpo;
ed, inoltre, la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare come la potesse essere ancora creditrice di ulteriori CP_1
€34.668,88, compresa IVA, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
che, inoltre, contestava che l'originario contratto di appalto avesse interessato “dapprima…le zone comuni dell'edificio” e poi successivamente - anche in ampliamento a quanto concordato con il contratto iniziale-, la era CP_1
stata incaricata di eseguire lavori anche all'interno delle singole unità; che la opposta avrebbe dovuto dimostrare: chi era stato ad autorizzare l'estensione dell'appalto (non documentata per scritto) ai fondi pagina 5 di 31 commerciali e chi aveva concordato l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli del “contratto a corpo” e le opere realizzate sui locali commerciali;
che, dopo regolare convocazione via pec, la società
era stata invitata, ai sensi dell'art. 15 del contratto di appalto, dalla Direzione Lavori alla CP_1
verifica della consistenza delle opere realizzate;
che alla presenza della Direzione Lavori, nelle persone dell'arch. e geom. del geom. in rappresentanza di Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e nell'assenza di , nonostante puntuale convocazione, era stato redatto Controparte_2 CP_1
e sottoscritto verbale delle operazioni (doc. 4); che, a seguito del verbale, la Direzione Lavori aveva determinato la contabilità finale in complessivi euro 57.469,42 (cfr. doc. 6, comunicazione pec
Eurostudio inviata a , ); che, dunque, a dire di essa Parte_1 CP_1 Controparte_2
esponente, non solo la somma oggetto di ingiunzione non era dovuta, ma essa Parte_1
risultava creditrice nei confronti di della somma di euro 86.975,26 (pari alla differenza fra CP_1
144.435,68 quale somma ad oggi corrisposta a e 57.460,42 quale somma risultante dalla CP_1
contabilità finale Direzione Lavori); che, inoltre, tutte le fatture emesse da comprese CP_1 quelle oggetto dell'opposta ingiunzione, non rispettavano, a dire di essa opponente, l'art. 5 del contratto di appalto, il quale in tema di pagamenti prevedeva la ritenuta del 10% a garanzia, con svincolo dopo
30 giorni collaudo fine lavori;
che essa avrebbe dovuto avere nella propria Parte_1
disponibilità la somma di euro 14.443,56 (pari al 10% di quanto percepito da ), mentre nelle CP_1 fatture oggetto di ingiunzione, sebbene contestate per l'intero, avrebbe dovuto essere operata una trattenuta di euro 3.466,88; che, inoltre, eccepiva che appariva falsa la firma apposta in calce al doc. 3 prodotto da e asseritamente attribuita a (legale rappresentante di CP_1 CP_9 [...]
; che, pertanto, essa parte opponente si riservava di disconoscere la sottoscrizione apposta Parte_1
sul sopracitato documento, di cui richiedeva a la produzione in originale e produceva copia CP_1
del contratto originale in suo possesso (doc. 8); che, inoltre, contestava il valore probatorio, la provenienza e talvolta l'autenticità della documentazione che parte opposta aveva allegato al ricorso Pers per decreto ingiuntivo;
che, essa esponente, rilevava che quelli che definiva erano in CP_1
realtà semplici fogli di calcolo elettronici, talvolta accompagnati da appunti a mano privi di datazione, senza che fosse nota o provata la provenienza, chi fosse l'autore, a quali lavori si riferissero, dal contenuto confusionario, non analitico e mai approvati da chicchessia;
che si chiedeva la produzione in giudizio degli originali dei documenti di cui a pag. 8 e 9 dell'atto di opposizione;
che la predetta documentazione, inoltre, mostrava, a dire di essa esponente, solo come la contabilità dei lavori era stata artatamente predisposta in modo da non poter essere idonea, neppure approssimativamente, ad individuare in pratica i lavori effettuati in modo sufficiente a poter essere ricostruita;
che, inoltre, a dire di essa opponente, in quelli che voleva far credere che fossero Stati di Avanzamento dei CP_1
pagina 6 di 31 Lavori si trovavano numerosi errori evidenti come la somma di percentuali di voci fino a superare il
100%, conteggio di lavorazioni non eseguite o eseguite da altre ditte e direttamente ad esse corrisposte, doppia contabilizzazione di voci prima fra i lavori a misura previsti da contratto e poi in economia fra quelli non previsti in contratto;
che, infine, essa avanzava domanda riconvenzionale Parte_1
per la somma di euro 86.975,26 (pari alla differenza fra 144.435,68 quale somma corrisposta a CP_1
e 57.460,42 quale somma risultante dalla contabilità finale Direzione Lavori); che, inoltre, allo scopo di essere manlevata e garantita nella denegata ipotesi di condanna al pagamento di qualsiasi somma e per qualsiasi titolo verso essa società chiedeva ed CP_10 Parte_1
otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_2
atteso che in data 23.04.2018 fra poi legale rappresentante di CP_9 [...]
e era stata sottoscritta una scrittura privata (doc. 7, Parte_1 Controparte_2
denominata anche l'Accordo) in virtù della quale: i predetti si erano impegnati a costituire una New
Co. Srl, poi costituita in (nella quale, secondo le pattuizioni, la Parte_1
partecipazione dei soci era stata stabilita in 73% per la società Marcale s.r.l. - riconducibile a
[...]
– e 27% per;
che la costituenda New Co. avrebbe acquisito il CP_9 Controparte_2 compendio immobiliare in San Giovanni Valdarno, Via Pier Sansoni denominato di Parte_1 proprietà di “Fallimento Arca Costruzioni” per procedere alla ristrutturazione e quindi alla vendita delle n. 5 unità direzionali/commerciali, delle n. 23 unità abitative, dei n. 23 garages, n. 4 cantine e n. 4 posti auto di cui era formato il compendio;
che nel predetto accordo le parti avevano inteso anche definire e concordare i reciproci impegni, prerogative, diritti, prestazioni e mansioni per il buon esito dell'operazione che aveva come scopo “il massimo risultato economico possibile in favore dei soci nelle proporzioni delle rispettive partecipazioni sociali” (pag.1); che all'art. 6 dell'Accordo si leggeva testualmente: “(…) Viene concordato che ciascun socio avrà i seguenti obblighi e dovrà effettuare gratuitamente le seguenti prestazioni in favore della Società (la costituenda Parte_1
ndr), con precisazione che di tali obblighi e prestazioni si è tenuto conto nella
[...] determinazione delle rispettive partecipazioni sociali e di conseguenza della formazione dell'organo amministrativo come meglio descritti ai precedenti punti 3 e 4 della presente scrittura: 6.1.
subito dopo la sottoscrizione della presente scrittura privata da parte di Controparte_2
tutte le parti, si impegna a presentare, in nome e per conto della costituenda New.Co da nominare, offerta alla Curatela del Fallimento Arca Costruzioni srl in linea con quanto previsto nel piano industriale, con avvertenza che il prezzo di aggiudicazione del compendio immobiliare non potrà essere superiore ad euro 2.000.000,00 al netto delle imposte;
6.2. (o persona e/o CP_9
società da nominare) si impegna per la complessiva somma di euro 3.000.000,00 a dotare la società
pagina 7 di 31 della provvista finanziaria, somma ritenuta dalle parti necessaria per il completamento dell'intera operazione. Il reperimento dei fondi sarà effettuato a suo insindacabile giudizio, o direttamente mediante finanziamenti infruttiferi socio o mediante rilascio di garanzie su eventuali affidamenti bancari concessi alla New Co, dei quali se ne assume il relativo costo finanziario. (…). 6.3.
[...]
si impegna a sua intera cura e spese e quindi accollandosene i relativi oneri a provvedere, CP_2
anche tramite propri incaricati, con la diligenza del buon padre di famiglia e con le necessarie capacità tecniche allo scopo di raggiungere almeno gli obiettivi minimi indicati nel piano industriale allegato sub A: Redazione computo dei costi e sorveglianza del rispetto in fase esecutiva;
Redazione del cronoprogramma lavori e sorveglianza del rispetto in fase esecutiva;
Selezione imprese esecutrici e fornitori;
Contrattualizzazione imprese e fornitori nel rispetto del cronoprogramma e del computo;
Coordinamento tra imprese/fornitori in fase di esecuzione;
Direzione di cantiere;
Contabilità di cantiere-emissione sal e certificazioni;
Coadiuvamento dell'attività di Direzione Lavori e dei
Professionisti incaricati;
Stesura Capitolato Tecnico di Appalto anche in forma “commerciale”;
Assistenza e guida dei clienti in fase di scelta e posa dei materiali di rifinitura;
Coordinamento della commercializzazione e delle vendite degli immobili;
6.4. anche attraverso Controparte_2
sua Soc. collegata, si impegna a sua intera cura e spese e quindi accollandosene i relativi oneri, a provvedere, anche tramite propri incaricati, con la diligenza del buon padre di famiglia e con le necessarie capacità tecniche a promuovere e commercializzare gli immobili allo scopo di raggiungere almeno gli obiettivi minimi indicati nel piano industriale allegato (…)”; che in virtù del predetto accordo in data 20.11.2018 con atto ai rogiti notaio Cirianni la società Parte_1
[...
aveva formalmente acquisito il compendio immobiliare;
che successivamente all'acquisizione immobiliare la società aveva provveduto a: a. Selezionare le imprese Controparte_2
esecutrici e i fornitori, fra cui;
b. Predisporre i Capitolati Tecnici di Appalto;
c. Redigere i vari CP_1
computi metrici dei costi;
d. Predisporre i vari Contratti di Appalto (compreso quello di ) che CP_1
aveva poi sottoposto alla firma del legale rappresentante di (in qualità di committente) Parte_1
e prevedendo in ognuno di essi la figura del Responsabile della Commessa individuato, in ciascuno dei vari contratti, nella persona del geom. collaboratore/dipendente di Controparte_3 [...]
e. Assistere e guidare i clienti in fase di scelta e posa dei materiali di rifinitura;
che CP_2
avrebbe infine dovuto predisporre e verificare la Contabilità di Cantiere, l'emissione dei SAL (Stati
Avanzamento Lavori) e le certificazioni;
che, a dire di essa opponente, Parte_1
doveva essere garantita e manlevata da per qualsiasi somma che in ipotesi Controparte_2
fosse stata condannata a pagare a atteso che nel presente giudizio erano sorte contestazioni CP_1 con l'impresa selezionata da e relative al Contratto di Appalto, al Capitolato Controparte_4
pagina 8 di 31 Tecnico di Appalto nonché, evidentemente, alla predisposizione e verifica della Contabilità di Cantiere, dei relativi SAL e successive fatturazioni, alla luce dei patti negoziali e contrattuali intercorsi fra e e le obbligazioni da quest'ultima ivi Parte_1 Controparte_2
assunte, non per ultima quella della predisposizione e verifica della Contabilità di Cantiere e l'emissione di Stati di Avanzamento.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_1 ed eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che nello svolgimento della propria attività essa esponente aveva eseguito lavori di ristrutturazione in favore della del complesso Parte_1
immobile sito in San Giovanni V.no, Via Pier Sansoni S.n.c. (il così, comunemente, denominato
, oggetto di completo rifacimento) in virtù di contratto di appalto stipulato in data Parte_1
18.02.2019 (doc. 2, ex. Doc.
3.1 allegato al ricorso per ingiunzione) e relativo computo metrico (doc. 3, ex Doc.
3.1 allegato al ricorso per ingiunzione); che in virtù del contratto di cui sopra essa era CP_1
stata affidata la realizzazione di varie opere in cartongesso di cui al computo metrico allegato;
che l'esistenza di detto computo metrico, espressamente richiamato nel contratto, era, a dire di essa opposta, la miglior prova del fatto che i lavori fossero “a misura” e non certo “a corpo”; che, diversamente ragionando vi sarebbe stato un elenco di lavori e non un computo con corrispondenza di misure e relativi corrispettivi a unità di misura e, in definitiva, il computo non sarebbe proprio esistito;
che, peraltro, detto contratto e il relativo computo metrico erano stati entrambi depositati nella fase di opposizione da parte opponente e degli stessi essa stessa si era avvalsa e, per l'effetto, dovevano considerarsi espressamente riconosciuti;
che i lavori avevano preso avvio nel febbraio 2019 e si erano protratti fino al settembre 2020, dapprima in esecuzione delle opere individuate nel computo di cui sopra (doc. 3, punto che precede) e, poi, in estensione dell'originaria commessa iniziale, con lavori ulteriori, di volta in volta indicati dalla committente, anche all'interno delle singole unità immobiliari dell'edificio (appartamenti e locali commerciali); che, a dire di essa opposta, era una circostanza piuttosto frequente che, negli appalti edili di completa ristrutturazione di un complesso immobiliare, venissero affidati alla ditta appaltatrice, nel corso della lunga durata del cantiere e del suo sviluppo, anche lavorazioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente affidate, pur senza formalizzazioni scritte, ma nella tacita prosecuzione di un rapporto di collaborazione;
che dette addizioni dei lavori affidati all'appaltatrice, spesso erano rese necessarie anche dalle specifiche esigenze di personalizzazione dei locali sulla base delle richieste degli acquirenti finali;
che la collaborazione tra essa e CP_1
si era sviluppata in via continuativa ed il contratto di appalto, a dire di essa esponente, Parte_1
pagina 9 di 31 era stato solo il punto di partenza;
che, tutte le lavorazioni commissionate dalla ed Parte_1 eseguite da essa venivano descritte negli stati avanzamento lavori ( “SAL” cfr. docc. 5 - 29); CP_1
che essa E-dilizia, come prassi negli appalti edili, trasmetteva periodicamente i predetti SAL al GE.
– individuato espressamente nel contratto (doc. 2) quale “responsabile della _3 _3 commessa” con “funzione di coordinamento e supervisione dei lavori nonché di contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti” (art. 8 indicazioni di progetto), con i conteggi corrispondenti;
che i singoli SAL venivano, quindi, disaminati dal preposto di e, sulla base della sua Parte_1
approvazione, essa emetteva le corrispondenti fatture (con corrispettivo esattamente CP_1
corrispondente a quelli dei SAL); che, a fronte della emissione delle suddette fatture, Parte_1 provvedeva puntualmente all'integrale pagamento senza riserve e senza mai applicare la trattenuta a garanzia;
che, dimostrazione di questa fase fisiologica del rapporto erano i doc. da 4 a 24 (allegati al ricorso monitorio); che nell'arco di tempo che era andato da febbraio 2019 a giugno 2020 essa CP_1
aveva emesso, complessivamente, n. 13 SAL, a cui era corrisposta l'emissione di 18 fatture (più la prima di acconto) tutte puntualmente e integralmente saldate;
che da febbraio 2019 a novembre 2020 alcuna contestazione di alcun genere era mai stata mossa ad essa da parte di CP_1 Pt_1
nonostante che essa ditta appaltatrice avesse lavorato continuativamente sul cantiere per oltre
[...]
un anno e mezzo ottenendo il pagamento di fatture per importi per oltre euro 140.000,00; che l'ultimo della lunga serie di puntuali pagamenti ad essa era del 23.07.2020 (doc. 24, fasc. mon.), ma CP_1
essa aveva continuato a lavorare fino al successivo mese di settembre, che, aveva provveduto, CP_1
quindi, a trasmettere, in data 30.09.2020 (reinoltrando anche il SAL di luglio già precedentemente trasmesso) i SAL relativi alle lavorazioni da ultimo eseguite nei mesi da luglio a settembre 2020 (doc.
25- 28 – numerazione corrispondente a quella del ricorso per ingiunzione); che come i precedenti 13
SAL – tutti pagati – anche questi ultimi venivano accettati ed approvati espressamente dal GE.
[...]
(compreso il SAL relativo alle lavorazioni in economia - doc. 27- stante l'approvazione _3
espressa dei cedolini tutti regolarmente controfirmati dal GE. - doc. 29 - sulla base dei _3
quali esso era stato redatto); che essa esponente aveva provveduto, come da prassi consolidata, ad emettere la fattura n. 1/79 del 19.10.2020 per l'importo di € 20.000,00 in acconto sui SAL finali (doc.
30); che da questo momento, dapprima era calato il silenzio da parte di poi, dietro Parte_1
sollecito, in data 25.11.2020 erano pervenute generiche contestazioni e in data 25.12.2020 la opponente aveva comunicato la sospensione dei lavori in seguito a verifiche -unilaterali- della contabilità; che poi, in data 8.01.2021, aveva inviato una comunicazione con cui aveva annunciato il Parte_1 sollevamento dall'incarico del GE. (unitamente a tale ); deduceva, _3 Persona_2
altresì, che non sarebbero mai stati prodotti i giustificativi vistati dal GE. (o da altro _3
pagina 10 di 31 soggetto con potere di firma); che detti documenti erano nella disponibilità di perché CP_1 preordinati all'emissione delle fatture ma, senz'altro, anche nella disponibilità di in Parte_1
quanto dalla stessa provenienti (con l'apposizione del proprio visto) e, soprattutto, in forza dei quali aveva effettuato pagamenti per oltre € 140.000,00 per oltre 18 mesi;
che detto Parte_1
pagamento, evidentemente, aveva implicato visto, verifica e accettazione sia delle opere sia dei corrispettivi conteggiati come espressamente, peraltro, indicato in calce a ciascun singolo SAL;
che l'opponente aveva indetto un incontro, asseritamente ai sensi degli art. 11 e 15 del contratto, indirizzata oltre che ad essa , al GE. seppure già rimosso dall'incarico come da pregressa CP_1 _3
comunicazione, e ad un certo GE. asseritamente indicato come direttore dei lavori, ma CP_7
mai nominato in precedenza, né nel contratto, né in altre comunicazioni;
che tuttavia, essa appaltatrice non aveva mai comunicato la fine dei lavori poiché, all'esito dell'emissione delle fatture e, di poi, dal sollevamento dall'incarico del preposto GE. nonostante il decorso fisiologico del _3
rapporto per un oltre un anno e mezzo, non era stata più messa in condizioni di accedere al cantiere per l'ultimazione dei medesimi;
che, a dire di essa esponente, era un fuor d'opera l'art. 15, poiché non vi era stato alcun termine dei lavori e, in ogni caso, essa aveva cessato la propria attività CP_1
lavorativa nel settembre 2020 per il che a febbraio 2021 il termine dei 2 giorni lavorativi per la redazione del verbale e quello di 7 per il collaudo erano ampiamente scaduti;
che tali circostanze erano state, in ogni caso, prontamente contestate con lettera Pec del 19.02.2021 (doc. 35), nella quale, tuttavia, essa aveva manifestato, per mero spirito bonario e senza riconoscimento alcuno, la CP_1
disponibilità ad un incontro con la committente, seppure per una data diversa da quella indicata stante pregressi impegni;
che, viceversa, aveva provveduto, comunque, unilateralmente, a Parte_1
redigere quello che era stato definito “verbale constatazione lavori DL”; che detto documento altro non era che un manoscritto di due pagine scarse, ivi comprese le firme e le attestazioni di presenza, redatto alla presenza del legale rappresentante di di nuovi soggetti, del tutto ignoti, per la DL Parte_1
e per che in una ora e tre quarti in quell'occasione, avrebbe: - dato atto CP_2 Parte_1
di tutte le presenze;
- disaminato contratto e contabilità della MD serramenti;
- eseguito misurazioni a campione;
- all'esito, emesso il relativo giudizio, facendo anche rilievi e prospettando soluzioni su una problematica riscontrata in loco;
- verificato tutte le voci del computo metrico di E-dilizia, 15 blocchi di lavori dettagliatissimi;
- riscontrato “le opere eseguite effettivamente”; - distinto i lavori eseguiti da rispetto a quelli eseguiti da che dette operazioni erano state svolte in un CP_1 CP_11
complesso immobiliare costituito da 24 appartamenti, oltre garage, posti su più livelli;
che, inoltre,
l'attenzione di si concentrata esclusivamente sul contratto e sul computo metrico Parte_1
iniziali, e non anche sulle opere eseguite effettivamente;
che non si comprendeva come fosse stato pagina 11 di 31 possibile, in assenza di essa riscontrare con certezza le opere eseguite da quest'ultima; che CP_1
non erano state computate le opere non apparenti (a titolo esemplificativo, quelle prodromiche all'installazione delle opere visibili, tutte quelle realizzate, ma poi demolite sulla base delle modifiche progettuali, tutte quelle più volte modificate sempre su richiesta del committente); che a detto manoscritto aveva poi fatto seguito l'invio di un conteggio di formazione, ancora una volta unilaterale;
che, detto conteggio, redatto su un foglio di calcolo (ma, a differenza di quelli prodotti da , CP_1
fuori dal contraddittorio tra le parti e, quindi, privo di qualsiasi approvazione reciproca) appariva del tutto slegato dal manoscritto del 22.02.21, nel quale non era dato rinvenire alcuna misurazione di alcunché; che, sulla base di detto calcolo unilaterale, controparte avrebbe voluto non solo promanare un effetto impeditivo della pretesa creditoria di essa (che si basava su documenti tutti CP_1
approvati da controparte) ma addirittura fondare un diritto di credito a proprio favore;
che, detto conteggio era stato seccamente contestato da essa con pec del 19.04.2021 (doc. 36) e, per tutte CP_10
le ragioni di cui sopra, doveva essere considerato, a dire di essa esponente, tamquam non esset, anche ai fini delle eccezioni e pretese oggi azionate;
che i lavori, nella sostanza, non erano stati disconosciuti e non ne era neppure stata contestata l'esecuzione a regola d'arte; che i documenti posti a fondamento del d.i. erano stati considerati del tutto idonei fino al luglio 2020 da parte della stessa Parte_1
tanto che, a fronte della loro trasmissione, gli stessi erano stati vistati e approvati dalla committente e che, solo all'esito, essa aveva emesso fattura ottenendone il puntuale pagamento;
che su detti CP_1
pagamenti sarebbe solo successivamente tornato indietro pur non avendo fatto Parte_1
contestazioni, nè allora, nè nell'atto di opposizione, né dell'an, né del quantum, nè del quomodo; che dalla lettura dell'atto di opposizione e dalla chiamata in causa del terzo (estraneo al contratto di appalto), emergerebbe, a dire di essa opposta, che la pretesa creditoria di essa (seppure CP_1
legittima, essendo stati approvati anche gli ultimi SAL) sia stata paralizzata non per contestazioni effettivamente inerenti l'impresa appaltatrice, bensì per problematiche inerenti la gestione dei lavori ripartita tra e (peraltro, socia della prima), stante la Parte_1 Controparte_2
riconducibilità del GE. alla società e alla chiamata in causa di _3 Controparte_2 quest'ultima da parte di che l'unica ragione dell'incagliamento del credito di essa E- Parte_1
dilizia era stato il fatto che lo stesso era oggetto di contesa nel più ampio rapporto tra Parte_1
e venuti a contenzioso sul punto;
che, a dire di essa opposta, Controparte_2 Pt_1
non contestava le opere, ma, in definitiva, solo di averle pagate troppo;
che, la diatriba
[...]
doveva essere tra che aveva messo i denari, e che, per il Parte_1 Controparte_2
tramite del GE. aveva approvato i conteggi effettuati da essa , ritenendoli _3 CP_1 congrui, così legittimando l'esborso; che, a dire di essa esponente, in tale più ampio contesto di scontro pagina 12 di 31 tra due società immobiliari era stato sacrificato il diritto di credito di una piccola impresa artigiana che vedeva, così, sospeso, da quasi due anni, il proprio diritto al pagamento di oltre due mesi di lavoro;
che i rapporti interni fra e non potevano ulteriormente Parte_1 Controparte_2
dilazionare e frustrare la pretesa creditoria di essa . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva
[...]
e concludeva come in epigrafe. Segnatamente, essa Controparte_2 [...]
(in seguito denominata anche semplicemente ) contestava CP_4 CP_4
integralmente il fondamento delle domande di garanzia ex adverso spiegate nei propri confronti e chiedeva comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa di , Controparte_3 soggetto da essa incaricato e designato “responsabile della commessa” per l'operazione immobiliare oggetto della presente controversia, al fine di essere a propria volta garantita, manlevata e/o rilevata indenne da ogni conseguenza pregiudizievole fosse derivata ad essa esponente dall'accoglimento delle domande avversarie e dalla conseguente soccombenza, totale o parziale, nel presente giudizio. Essa
esponeva che la vicenda traeva origine dall'accordo contrattuale concluso da essa CP_4
con la società “Marcale Srl” per acquisire – dalla procedura fallimentare – la proprietà CP_4 del complesso immobiliare denominato in San Giovanni Valdarno. Il tutto al fine di Parte_1 realizzare un'operazione commerciale che prevedeva la ristrutturazione e la successiva rivendita a terzi delle singole unità immobiliari che sarebbero state ricavate a seguito della ristrutturazione;
che per fare ciò, fra le due società era stato pattuito di costituire una cosiddetta “New Co.” (New Company) che avrebbe dovuto acquisire la proprietà dell'immobile dal fallimento;
che ciò era, poi, avvenuto ed era stata costituita, per l'appunto, la che aveva acquisito la proprietà Parte_1 dell'immobile; che inoltre, gli accordi fra le due predette società prevedevano che essa CP_4 si sarebbe assunta l'impegno, fra gli altri, di “promuovere e commercializzare gli immobili allo scopo di raggiungere almeno gli obiettivi minimi indicati nel piano industriale allegato” (doc. 1); che, a dire di essa esponente, aveva assolto in modo puntuale e diligente tutti gli obblighi che si era assunta e nessuna condotta inadempiente poteva esserle addebitata;
che, invero, in primo luogo, aveva designato personale da essa appositamente delegato per il reperimento delle imprese cui conferire le opere da appaltare e per la successiva gestione del cantiere ( –collaboratore Controparte_3 esterno – e – all'epoca suo dipendente); nonché, per la promozione e Persona_2
commercializzazione delle singole unità immobiliari ( ; che, invece, il Controparte_12
Direttore dei Lavori (GE. era stato designato e nominato direttamente dal CdA di P. Pt_2
Marconi (così come gli altri tecnici Arch. ed Ing. Capanni - DL Strutturale); che, Persona_3 Per_4
pagina 13 di 31 inoltre, tramite i soggetti sopra indicati - da essa appositamente designati e delegati - ed in particolare tramite il , aveva curato la direzione e la contabilità di cantiere, compresa l'emissione _3 di SAL e certificazioni;
nonché l'attività di coordinamento tra imprese e fornitori in fase di esecuzione, occupandosi anche dell'attività di coordinamento fra la Direzione Lavori ed i Professionisti incaricati;
che, essa esponente, aveva svolto il proprio incarico sino all'inizio di gennaio del 2021, quando era stata diffidata ad intrattenere rapporti con le ditte esecutrici - e di fatto esautorata dall'operare in cantiere - per decisione presa unilateralmente dall'Arch. Presidente del CdA di P. CP_9
Marconi, con lettera del 7.1.21 (a sua firma – doc.2); che, nello specifico, essa esponente aveva prima reperito le imprese appaltatrici, e poi le aveva messe in contatto con P. Marconi per la conclusione dei singoli contratti d'appalto; che, allo stesso tempo, aveva curato la promozione commerciale e reperito i terzi acquirenti, che avevano così potuto concludere, a loro volta, i contratti preliminari d'acquisto con
P. Marconi, alle condizioni (vedi capitolato delle opere) ed ai prezzi che il CdA della società aveva indicato ed approvato;
che, in corso d'opera, molti dei promissari acquirenti avevano richiesto opere aggiuntive, le cosiddette “personalizzazioni”, che avevano comportato consistenti modifiche rispetto al progetto iniziale;
che, dette opere aggiuntive erano state, per così dire, accordate da P. Marconi, senza che questa avesse provveduto a variare il prezzo finale d'acquisto; che essa non aveva CP_4
mai avuto la facoltà, né tanto meno la possibilità di concludere direttamente impegni e/o contratti con i terzi promissari acquirenti (i clienti) ma solo di curare la promozione per la cosiddetta
“commercializzazione” degli immobili;
che neppure aveva mai avuto la facoltà - o la possibilità - di decidere e/o far eseguire di propria iniziativa opere di modifica agli appartamenti o alle parti condominiali – opere extra-capitolato –; che, a dire di essa esponente, tutte le modifiche che erano state apportate sulle singole unità immobiliari, rispetto al progetto iniziale, erano state decise e/o approvate direttamente all'amministratore di P. Marconi;
che, quanto alla contabilità di cantiere ed all'emissione dei SAL, a seguito delle contestazioni ricevute dal Presidente del CdA di P. Marconi, essa aveva prontamente replicato, rigettando di conseguenza ogni addebito di responsabilità CP_4
anche in forza di quanto riferitole dagli stessi soggetti da essa preposti e delegati (i sopracitati
[...]
e , rispettivamente responsabile della commessa e Controparte_3 Persona_5
responsabile di cantiere per essa ); che costoro avevano attestato che la contabilità di CP_4 cantiere era stata sempre redatta, in maniera diligente e puntuale, per tutta la durata dell'intervento; che, inoltre, i predetti avevano specificamente riferito all'amministratore di essa società che, ad ogni singolo stato di avanzamento dei lavori e ad ogni richiesta di pagamento avanzata da parte delle imprese appaltatrici – tutte – presenti in cantiere, essi stessi (segnatamente il GE. ) _3 avevano sempre informato, volta per volta, l'Arch. Presidente del CdA di P. Marconi – od CP_9
pagina 14 di 31 un suo diretto incaricato – e solo successivamente alla verifica, in assenza di osservazioni da parte di quest'ultimo, era stata autorizzata l'emissione delle relative fatture;
che, peraltro, per tutto il periodo, sull'esecuzione dei lavori non erano state avanzate contestazioni da parte della DD.LL.; che sulla scorta di tali premesse aveva dunque invitato il Presidente del CdA di P. Marconi a rivolgere, semmai, le sue contestazioni alla DD.LL. ed eventualmente alle imprese appaltatrici;
che essa esponente non aveva elementi sufficienti per entrare nel merito delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata da P. Marconi avverso;
che pertanto su detta questione si dichiarava remissiva a giustizia;
che, CP_1
viceversa, la domanda di garanzia e manleva spiegata da era, a parere di essa esponente, CP_13
priva di ogni fondamento;
che essa , sulla scorta di quanto riferitole dal proprio CP_4
responsabile della commessa, GE. , aveva contestato a propria volta a P. Marconi e a _3
(in qualità di Presidente del CdA di detta società, nonché in proprio e quale CP_9
amministratore di Marcale Srl) - di aver apportato modifiche al progetto iniziale – diverse ed ulteriori rispetto a quelle preventivamente concordate con i soci – con conseguente realizzazione di opere aggiuntive non previste, che avevano comportato un notevole aggravio di costi;
- l' indebita intromissione nell'incarico che le era stato conferito (vedi art.
6.3 e 6.4 della citata scrittura privata del
23.4.18 – doc. 1) e specificamente per le funzioni di assistenza e guida dei clienti in fase di scelta dei materiali di posa e finitura, nonché per le funzioni di coordinamento della commercializzazione e vendita degli immobili;
- la mancata imputazione ai promissari acquirenti delle maggiori spese sostenute per le cosiddette personalizzazioni e per le opere eseguite extra-capitolato; che essa esponente aveva lamentato il grave e colpevole inadempimento rispetto agli obblighi assunti con la citata scrittura privata del 23.4.2018 (doc. 1 nostro fascicolo e doc. 4 fascicolo parte attrice opponente), nonché ai patti sociali;
che, dette inadempienze, di fatto, avevano impedito ad essa di CP_4
perseguire prima, e di raggiungere poi, gli obiettivi minimi indicati nel piano industriale, causandole anche un consistente danno economico/finanziario e/o patrimoniale;
che, nella ipotesi in cui l'attrice avesse fornito la prova della invocata responsabilità di essa , chiedeva ed otteneva di CP_4
chiamare in causa il proprio responsabile della commessa, - al quale Controparte_3 aveva delegato l'incarico specifico della direzione e della contabilità di cantiere, compresa l'emissione di SAL e certificazioni;
nonché per l'attività di coordinamento tra imprese e fornitori in fase di esecuzione -, al fine di essere rilevata indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole le fosse derivata dall'accoglimento, totale o parziale, delle domande svolte avverso di essa nel presente giudizio.
pagina 15 di 31 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva _3
ed eccepiva l'infondatezza della domanda di manleva proposta dalla
[...] [...]
di cui chiedeva il rigetto con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del Controparte_2
giudizio. Segnatamente esponeva che nello specifico esso aveva svolto su incarico di _3
e l ruolo di verifica Controparte_4 Parte_1 tecnica dello stato dell'immobile acquisito, aveva eseguito i vari sopralluoghi e rilievi dello stato dei luoghi e aveva redatto le bozze di capitolati e dei computi metrici delle opere necessarie per l'ultimazione del fabbricato, richiesto preventivi e sottoposto tutta la documentazione raccolta al
Presidente del CdA della arch. , in quanto Parte_1 CP_9
legale rappresentante della società e persona con competenze specifiche stante la sua qualifica professionale e ai referenti della e Controparte_4 Controparte_14
; che, verosimilmente, poi, Persona_2 Parte_1
aveva condiviso tale documentazione con il Direttore dei Lavori, GE. con il Controparte_7
quale esso non aveva avuto rapporti diretti;
che, a dire di esso esponente, tutte le _3
scelte conseguenti avevano fatto capo alla opponente, non avendo avuto, esso , alcuna _3
autonomia decisionale ma soltanto il ruolo di supporto tecnico operativo;
che una volta individuate le opere da eseguire erano stati stipulati i contratti di appalto;
che, il procedimento era il seguente: periodicamente le ditte (anche la presentavano il proprio SAL e la relativa fatturazione Controparte_1
ad esso il quale eseguiva una prima verifica e poi girava il tutto alla opponente e _3
segnatamente a , figlio del legale rappresentante della Persona_6 [...]
, a quest'ultimo ed anche al referente Parte_1 CP_9
della ; che con tali documenti la Controparte_4 Persona_2
opponente si determinava ai pagamenti o meno;
che nel corso dell'esecuzione delle opere il quadro fattuale cambiava in maniera evidente in quanto la opponente si rapportava direttamente ai vari promittenti acquirenti consentendo loro di stravolgere le opere da eseguire nelle singole unità immobiliari di talché il quadro economico degli appalti si modificava in modo significativo per scelte delle quali spesso il GE. non era a conoscenza se non da dichiarazioni delle varie _3
imprese che affermavano di dover eseguire lavori extra-capitolato su indicazione della stessa
[...]
e dei promittenti acquirenti;
che inoltre la disponeva ulteriori e Parte_1 Parte_1 diverse lavorazioni sulle parti condominiali dell'edificio; che tali scelte erano prese nell'ambito di numerosissime riunioni tra i soci della nelle quali la partecipazione Pt_1 Parte_1
di esso era sporadica e mirata soltanto a limitati pareri tecnici;
che esso esponente non _3
poteva che prendere atto di tali scelte ed operare in conformità a quanto previsto nei contratti di appalto pagina 16 di 31 per la determinazione dei valori delle opere extra capitolato;
che, a dire di esso , se il _3 quadro economico dell'affare si era completamente modificato ciò era stato determinato dalle scelte
“commerciali” della e della Parte_1 [...]
non avendo potuto far altro esso che applicare le clausole del Controparte_4 _3 contratto di appalto nell'ambito della sua attività operativa in ossequio alle scelte strategiche della e della che Parte_1 Controparte_4
esso aveva svolto un ruolo meramente esecutivo di tramite tra le imprese, _3
e la committenza , senza alcuna autonomia decisionale o di controllo, Controparte_4 limitandosi a riferire al committente le istanze dei vari appaltatori che poi venivano vagliate dall'Arch.
dal figlio e da per;
che, pertanto, a CP_9 CP_14 Persona_2 Controparte_4
dire di esso , non si comprendeva a che titolo, anche di garanzia impropria, dovesse _3
garantire la circa le istanze della considerato Controparte_4 Parte_1 anche che le doglianze di quest'ultima nei confronti della attenevano ad un Controparte_4
asserito mancato adempimento di specifici oneri contrattuali;
che, quanto ai lavori della Controparte_1 esso riferiva che il ruolo di esso esponente era stato solo quello di trait d'union con i _3
referenti di e messi al corrente di ogni Parte_1 Controparte_4
passaggio rispetto al quale dovevano poi determinarsi o meno al pagamento del richiesto;
che, per quanto era di competenza e conoscenza dei esso , le opere eseguite erano quelle _3
indicate nei vari SAL perlomeno fino a novembre 2020 in quanto poi ad esso esponente era stato comunicato di non svolgere alcuna ulteriore attività o incarico.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
rigettate le prove orali e la richiesta di c.t.u., la causa, all' esito della udienza cartolare del 13.12.2023, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
La causa, poi, con ordinanza depositata in data 19.03.2024, veniva rimessa sul ruolo per la nomina di un c.t.u. e, all' esito della udienza cartolare del 18.12.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava nuovamente in decisione, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
********
Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria del 03.05.2023 a cui si rinvia integralmente, nel senso che, sul punto, deve fare parte integrante della presente decisione.
pagina 17 di 31 In particolare, poi, per quanto riguarda la richiesta istruttoria di ammissione della prova testimoniale - reiterata dalla in sede di precisazione delle conclusioni-, occorre Controparte_1
evidenziare che detta richiesta deve essere rigettata non solo perché, come già evidenziato nella ordinanza del 03.05.2023, “(…) i capitoli, come articolati, appaiono inammissibili, atteso che sono in parte generici, in parte contengono valutazioni - non demandabili ad un teste- ed in parte sono superflui ai fini della decisione (…)”, ma anche perché detti capitoli, in parte, vertono anche su fatti nuovi non allegati tempestivamente, cioè entro il termine per il deposito della memoria istruttoria n. 1)
e, dunque, tardivamente allegati.
Pure deve essere rigettata la richiesta di modifica e/o revoca della ordinanza del 19.03.2024, con la quale è stata rimessa la causa sul ruolo e nominato un c.t.u..
Ed, infatti, come già evidenziato nella predetta ordinanza “(…) parte opponente, con la memoria istruttoria n. 2), se, da un lato, ha tardivamente allegato fatti nuovi e depositato documentazione a sostegno di detti fatti nuovi;
dall'altro lato, ha, tuttavia, tempestivamente prodotto documentazione relativa ad asseriti errori di contabilità già denunciati nell' atto di citazione;
che, in altre parole, se, certamente - come già evidenziato nella ordinanza del 03.05.2023 - il thema decidendum, si cristallizza con lo scambio degli atti introduttivi e con il deposito di memorie da effettuare in data anteriore al termine per il deposito della memoria istruttoria n. 2) e, segnatamente, sino al deposito della memoria istruttoria n. 1); ciò comporta che devono dichiararsi tardivamente allegati e, dunque inammissibili - in quanto allegati in violazione delle preclusioni procedurali-, esclusivamente i fatti riportati solamente nella memoria istruttoria n. 2); che, di conseguenza, devono dichiararsi tardivamente depositati esclusivamente i documenti posti a sostegno di dette nuove allegazioni;
che, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, la c.t.u. – con i quesiti come sopra formulati e sulla base della documentazione contabile allegata ai fascicoli delle parti ( anche in fase monitoria) – appare ammissibile, in quanto avente ad oggetto fatti allegati tempestivamente (…)”.
Relativamente, poi, alla richiesta di chiamata a chiarimenti del c.t.u. e/o di rinnovazione della c.t.u., occorre rilevare che dette istanze devono essere rigettate in quanto, per quanto si dirà oltre ed alla luce dei chiarimenti forniti dal c.t.u. in ordine alle osservazioni di parte opposta ( cfr. all. 8 alla relazione del c.t.u.), la relazione depositata dal c.t.u. in data 28.10.2024 sembra il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente che, dunque, non può ritenersi minimamente scalfita alle osservazioni di parte opposta.
Tanto premesso, occorre, ora, evidenziare che parte opponente contesta il diritto di parte opposta a richiedere la somma di cui al d.i. opposto in quanto, a pag. 3 dell'atto di citazione, assume che, a fronte di un costo concordato “a corpo” - nel contratto di appalto stipulato tra le parti -, di euro pagina 18 di 31 43.915,00 oltre iva, aveva già corrisposto “(…) la somma di euro 144.435,68, oltre IVA, ben euro
100.520,00 in più rispetto a quanto pattuito nel contratto a corpo (…)”.
Inoltre, dopo il deposito della c.t.u.- nella quale il c.t.u. ha accertato che i lavori effettivamente eseguiti dalla opposta ammonterebbero ad euro 90.440,87-, parte opponente ha ridotto la somma richiesta in via riconvenzionale da euro 86.975,26, richiesta in atto di citazione, ad euro 52.608,81 ( cfr.
a pag. 4 della comparsa conclusionale depositata in data 14.02.2025).
Deve, pertanto, ritenersi che parte opponente, a prescindere dall' accertamento di chi abbia in concreto commissionato gli ulteriori lavori rispetto a quelli di cui al contratto di appalto intercorso tra parte opposta e parte opponente, intende, sostanzialmente, in questa sede riconoscere alla opposta l'importo per i lavori dalla stessa effettivamente eseguiti.
Ed, infatti, chiedendo la revoca del d.i. con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 34.688,88 e chiedendo, poi, in via riconvenzionale la minor somma di euro 52.608,81 – rispetto all' importo di euro 86.975,26 richiesto in atto di citazione-, facendo i dovuti calcoli emerge, sostanzialmente, che l'opponente intende pagare alla opposta tutti i lavori dalla stessa effettivamente eseguiti.
Più segnatamente, a pag. 4 della comparsa conclusionale depositata in data 14.02.2025, parte opponente riferisce quanto segue: “(…) La somma indebitamente percepita da ammonta alla CP_1
differenza matematica fra quanto complessivamente pagato da per l'esecuzione delle Parte_1 opere (euro 144.435,68) e l'importo dei lavori effettivamente eseguiti da , come stimati dal CP_10
CTU, ossia: 144.435,68 – 91.826,87 = 52.608,81. Naturalmente, se l'importo dei lavori eseguiti fosse quello di euro 85.390,07 (cioè al netto di euro 6.436,80 ritenuti sub iudice dal CTU), la differenza da restituire ammonterebbe ad euro 59.045,61. Sebbene Parte_1
ritenga che i lavori valutati dal CTU per euro 6.436,80 (la cui imputazione a viene rimessa dal CP_1
CTU alla valutazione del Giudice) non siano stati eseguiti da (e ve ne è prova in atti), tuttavia, CP_1
ai fini di economia processuale, allo scopo di giungere rapidamente alla conclusione di questo processo ed evitare ulteriori eventuali spese e pro bono pacis,
PMI accetta la stima del CTU per lavori eseguiti da nella somma di euro 91.826,87, così CP_1
risultando la somma dovuta in restituzione da pari ad euro 52.608,81 (…)”. CP_1
Pertanto, in questa sede, occorre, preliminarmente, andare a verificare se sussistano o meno gli errori di calcolo lamentati da parte opponente e se, di conseguenza, la somma richiesta da parte opposta con il d.i. sia dovuta o meno da parte di Parte_1 CP_1
[...]
pagina 19 di 31 Ciò posto, è bene, ora, rilevare che nella relazione depositata dal c.t.u. in data 28.10.2024 si legge che “(…) Dall'esame della documentazioni in atti (…)” il c.t.u. ha potuto appurare che “(…) diversamente da come accade usualmente nell'ambito di contratti di appalto di lavori in cui la contabilità viene redatta da specifico tecnico incaricato, ad intervalli periodici la ditta CP_1
(come facevano anche le altre ditte interessate al cantiere) inviava un proprio “SAL” (stato di avanzamento dei lavori) al geom. . Questi controllava tale documento e faceva verifiche _3
(quindi avrebbe dovuto fare misurazioni dei lavori realmente eseguiti e controllare la validità effettiva dei prezzi applicati) che a volte accompagnava con documenti scritti a mano, senza data o firma, a volte concordando autonomamente con la E-dilizia nuovi prezzi, senza redigere e far avallare dalla committenza dei verbali di NP, senza fare riferimento e ricondursi, nei casi dove era possibile, ai prezzi del contratto di appalto (…)” ( cfr. a pag. 17 e 18 della c.t.u.). Inoltre, il c.t.u. aggiunge che, successivamente, il “(…) ricevute le relative fatture dalla le trasmetteva _3 CP_1
semplicemente con il suo avallo di controllo alla per il pagamento, a partire dal Parte_1
“SAL 3” senza allegare alcun corretto documento giustificativo (per quelli dei “SAL 1-2-3” (doc. parte convenuta 5.1 – 6.1 – 7.1) vedi il 2° capoverso della presente pagina) (…)”. A questo punto, il c.t.u., precisa che, sebbene il SAL sia “(…) un documento che riepiloga progressivamente
l'andamento delle opere eseguite, che dovrebbe evidenziare le lavorazioni con la chiara indicazione del luogo di esecuzione, le quantità, i prezzi, la data di esecuzione. Fa parte della generale
“Contabilità dei lavori” che viene usualmente redatta per una corretta gestione anche di interventi edilizi privati ed è costituita oltre dal SAL da altri documenti quali ad es. il libretto delle misure (che lo deve sempre accompagnare), certificato di pagamento, etc. (…)”; viceversa, non caso in esame, “(…) non è così, in quanto quelli che vengono denominati “SAL 1-2-3” (doc. parte convenuta 5.1 – 6.1 –
7.1) redatti da non si possono certamente considerare tali, in quanto ad es. riportano il CP_1
riepilogo totale delle varie lavorazioni in forma percentuale e non sono accompagnati dai libretti delle misure, ma nel caso del “SAL 1” e del “SAL 2”, da appunti senza data e firma ma verosimilmente redatti a mano dal geom. che riportano generiche lavorazioni ed economie. Per gli altri _3 documenti della parte convenuta anch'essi chiamati “SAL” si tratta di computazioni redatte da E- dilizia Srl ed avallate dal geom. riportanti per le varie unità quantità e prezzi che come _3
anzi detto spesso non corrispondono a quelli che dovevano essere applicati, a volte si contraddicono e non sono accompagnati dai libretti delle misure (…)”.
A questo punto il c.t.u. continua precisando che “(…) Tutto quanto sopra esposto serve per dare un'idea di un andamento non proprio conforme alle regole della gestione di un cantiere, con comportamenti scorretti e forieri di problematiche. Certamente i lavori sono aumentati rispetto al
pagina 20 di 31 previsto per modifiche varie che sono state eseguite, ma si rileva tutta una serie di contabilizzazioni con applicazioni di prezzi che non facevano riferimento a quelli del computo metrico, applicandone altri nuovi e superiori, anche quando nel computo di base erano presenti voci corrispondenti e ricorrendo addirittura all'utilizzazione della formula “a corpo”, senza fra l'altro aver mai formalizzato con la committenza la redazione di verbali di Nuovi Prezzi. Parimenti per quanto concerne la redazione dei buoni per lavori in economia (v.doc.n.29 di parte convenuta) il cui importo complessivo richiesto è di € 12.849,00 (v. doc. n.27 di parte convenuta), si è rilevato che vengono citati nominativi di personale che non era riportato nei POS (Piano Operativo di Sicurezza - v.doc. n.100 e
101 di parte attrice), conteggi di ore impiegate anche per lavorazioni già considerate nella computazione a misura, che non hanno riferimenti certi, che esulano dalla regolare stesura per essi prevista e non hanno i crismi per essere presi in considerazione come validi (…)”.
Ciò posto, il c.t.u., dopo aver ribadito che sono stati eseguiti “(…) quattro sopralluoghi all'edificio in questione (v.ALL.
6 -Documentazione fotografica) (…)” e che “(…) come concordato con i CTP sono state eseguite le misurazioni di controllo delle lavorazioni eseguite di cui al contratto stipulato tra e (…)”, operati i relativi computi “(…) con la Parte_1 CP_1
stima dei lavori eseguiti con i conteggi dei relativi rilievi, con applicati i prezzi previsti dal contratto o se mancanti quelli ritenuti equi dal CTU, con alcune integrazioni che il CTU ha ritenuto di contabilizzare ed alcuni importi su cui non si è potuto esprimere demandando al Sig. Giudice la decisione sulla loro accettazione o meno (v.ALL.
1 - Computi lavori) (…)”, ha stimato il lavori effettivamente eseguiti come segue: € (9.916,15 + 52.933,59 + 27.591,13) = € 90.440,87. Di cui lavori sub iudice = € 6.436,8 (…)”.
Per quanto riguarda, poi, i “(…) lavori sub iudice = € 6.436,8 (…)” deve evidenziarsi che nell' all.
1) alla relazione, il c.t.u. riferisce, relativamente alla “RASATURA TERRAZZE” che la “(…) E- dilizia nel riepilogo conteggi ("SAL") del gennaio 2021 (doc 5.1,6.1, 7.1) ha esposto una percentuale di tale lavorazione come eseguita al 60% dell'importo totale di € 5.778,00, per un totale di 3.466,80.
La parte attrice sostiene che tale lavorazione non è stata eseguita da ma dalla ditta NGL, CP_1
come da computo del 30/10/2018. Ha allegato in atti le foto 1 e 1.1 (facciata principale e fianco) e
1.2, 1.3, e 1.4 (facciata posteriore) (…) non potendo ritenere come data certa quella che appare nelle foto, il sottoscritto CTU ritiene di non potersi esprimere, evidenziando tale fatto e riepilogando
l'importo complessivo. Si rimette pertanto al Sig.Giudice ogni decisione in merito Importo 1 sub iudice tot. € 3.466,8 (…)”.
Inoltre, sempre relativamente ai suddetti “(…) lavori sub iudice = € 6.436,8 (…)”, nell' all. 1) alla relazione, il c.t.u. riferisce, relativamente alle “TINTEGGIATURE” che la “(…) E-dilizia nel
pagina 21 di 31 riepilogo conteggi ("SAL") del maggio 2020 (doc 22.1) a cui è allegato un brogliaccio di conteggi redatto dal geom. , ha esposto il seguente elenco di opere come da essa stessa eseguite: _3
_fissativo € 765,00 _tinteggiatura pareti e murature € 855,00 _tinteggiatura soffitti e velette € 1.350,00
Per un importo complessivo di € 2.970,00. sostiene che le tinteggiature sono state Parte_1
invece realizzate da altra ditta di imbiancature che aveva incaricato ( come dai doc Persona_7
3.3 e 3.4 allegati alle mail inviate dalla ditta al geom. . Dato che non è possibile Per_7 _3
risalire con certezza all'esecutore di tali lavorazioni, il sottoscritto CTU ritiene di non potersi esprimere, evidenziando tale fatto e la relativa somma. Si rimette pertanto al Sig.Giudice ogni decisione in merito Importo 2 sub iudice tot. € 2.970,00 (…)”.
Ciò detto, a parere di questo Giudice, deve ritenersi di poter contabilizzare tra i lavori eseguiti dalla opposta anche i predetti lavori per l'importo complessivo di euro 6.436,80. Ed, infatti, a fronte dell'esistenza di un contratto di appalto intercorso tra le parti, sarebbe stato onere di parte opponente provare che i lavori rasatura terrazze e le tinteggiature fossero stati eseguiti da altre ditte rispetto alla opposta.
Peraltro, la questione relativa ai predetti lavori, contabilizzati in euro 6.436,80, appare superata dal fatto che, come sopra evidenziato, parte opponente a pag. 4 della comparsa conclusionale depositata in data 14.02.2025, ha riferito che “(…) Sebbene ritenga che i lavori Parte_1
valutati dal CTU per euro 6.436,80 (…) non siano stati eseguiti da (…), tuttavia, ai fini di CP_1
economia processuale, allo scopo di giungere rapidamente alla conclusione di questo processo ed
Contr evitare ulteriori eventuali spese e pro bono pacis, ccetta la stima del CTU per lavori eseguiti da
nella somma di euro 91.826,87(…)”. CP_1
In altre parole, la opponente ha rinunciato a richiedere anche detto importo di euro 6.436,80; di conseguenza, anche per detto motivo, deve essere riconosciuta in favore di parte opposta la suddetta somma.
Tanto premesso, deve ora evidenziarsi che le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. possono essere fatte proprie da questo Giudice in quanto sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente che non può ritenersi minimamente scalfita alle osservazioni di parte opposta, a cui il c.t.u. ha dato esauriente risposta nell' all. 8) alla c.t.u..
Ed, infatti, dalla lettura di quanto riportato in detto all. 8) alla relazione d' ufficio depositata in data 28.10.2024 emerge che il c.t.u., per quanto riguarda le osservazioni prodotte dal c.t.p. di parte opposta “(…) conferma quanto esaustivamente e compiutamente riportato nella CP_1
relazione, facendo presente che contrariamente a quanto esposto dal CTP sono stati eseguiti i sopralluoghi a tutte le unità immobiliari interessate. Inoltre che in occasione del sopralluogo del
pagina 22 di 31 16/07/24, il CTP ha sottoscritto il verbale concordando con la validità delle misurazioni eseguite in occasione del precedente sopralluogo del 09/07/24 a cui era stato impossibilitato a partecipare, senza nulla eccepire. E' stato apportata una correzione alla computazione di una lavorazione relativa all'unità C6, che era viziata da un'erronea duplicazione della voce seguente, come evidenziato dal
CTP ed è stato aggiornato l'importo riepilogativo (…)”.
Orbene, alla luce di quanto riportato dal c.t.u. nel predetto all. 8) ed esaminate attentamente le osservazioni allegate alla nota di trattazione scritta depositata da parte opposta in data 12.11.24, deve evidenziarsi quanto di seguito riportato.
Per quanto riguarda i lavori di rasature terrazze, tinteggiature e rasatura murature per complessivi euro 6.436,80, ogni questione risulta superata da quanto già sopra riferito sul punto ed a cui si rinvia.
Passando, ora, alle osservazioni del c.t.p. in ordine alle “(…) OPERE IN ECONOMIA di cui ai buoni per i lavori concernono i nominativi del personale che ha messo a disposizione nella CP_1
parte finale e caotica delle lavorazioni (luglio - settembre 2020), quando il GE. indicava _3
a voce (come si fa in cantiere), volta per volta e proprio giorno per giorno, agli operai di i CP_10 lavori e le rifiniture da fare e puntualmente nei vari locali, vani e aree dell'intero fabbricato. Non è condivisibile l'osservazione di parte attrice, a cui pare aver aderito il CTU, secondo cui il personale di cui ai predetti cedolini (tutti firmati da ) non sarebbero stati a lavoro poiche il loro _3
nominativo non sarebbe stato riportato nel POS;
anzitutto v'e da rimarcare che la documentazione a cui fa riferimento il CTU e tutta tardiva e, per l'effetto, inutilizzabile, anche dallo stesso CTU. Il giudice sul punto - e salva ogni difesa tecnico giuridica - ha ammesso la produzione dei soli documenti attinenti ai generici “errori di contabilità ”. Nessun riferimento tempestivo era stato fatto in comparsa al POS e ad altra documentazione di cantiere relativa alla sicurezza. Per l'effetto la valutazione del
CTU non potrà fondarsi sulla disamina di quei documenti che, si ripete, sono stati ritenuti tardivi anche con l'ordinanza 19.03.2024. Ad ogni buon conto si rileva che l'eventuale mancato inserimento dei nominativi (o meglio il mancato aggiornamento) non tempestivamente verificato dal coordinatore della sicurezza non esclude che i lavoratori abbiano effettivamente lavorato. La circostanza potrà essere dimostrata a mezzo prova testimoniale tempestivamente richiesta (…)”; in relazione a dette osservazioni occorre, innanzitutto, evidenziare che, se certamente, questo Giudice nella ordinanza del
19.03.2024, nel formulare il primo quesito al c.t.u. - teso ad accertare “(…) se sussistano o meno gli errori di contabilità lamentati dalla parte opponente alla luce dei lavori effettivamente svolti dalla opposta (…)”-, ha utilizzato l'espressione “documentazione contabile”, appare, tuttavia, evidente che detta terminologia non dovesse essere intesa dal c.t.u. in senso letterale ma nel senso che il c.t.u. avrebbe potuto e dovuto utilizzare la documentazione utile a verificare se vi fossero stati o meno pagina 23 di 31 errori di contabilità e che fosse stata depositata da parte opponente tempestivamente, ossia entro il termine previsto per il deposito della memoria istruttoria n. 2).
Ed, infatti, poiché parte opponente, in atto di citazione, contesta, sostanzialmente, il diritto di parte opposta a richiedere la somma di cui al d.i. opposto in quanto, a suo dire, aveva già corrisposto “(…) la somma di euro 144.435,68, oltre IVA (…)” ( cfr. a pag. 3 dell'atto di citazione), va da sé che doveva ritenersi utilizzabile tutta la documentazione tempestivamente depositata da parte opponente e tesa a dimostrare la sussistenza degli asseriti errori di calcolo.
Più segnatamente, ciò che rileva ai fini della possibilità o meno di porre a fondamento di una decisione determinati documenti, è che gli stessi siano stati tempestivamente depositati e che siano attinente al thema decidendum prospettato da parte attrice in atto di citazione.
In altri termini, a prescindere dalla terminologia utilizzata da questo Giudice, ciò che rileva è che il c.t.u., al fine di rispondere al quesito postogli dal Giudice, abbia utilizzato documentazione attinente al thema decidendum prospettato da parte attrice in atto di citazione e tempestivamente depositata.
Appare, dunque, evidente che poiché i POS utilizzati dal c.t.u. erano stati tempestivamente depositati ed erano certamente attinenti al thema decidendum prospettato da parte attrice in atto di citazione, va a sé che detta documentazione è stata correttamente utilizzata al c.t.u..
Infine, se, certamente, deve condividersi il punto secondo cui “(…) l'eventuale mancato inserimento dei nominativi (o meglio il mancato aggiornamento) non tempestivamente verificato dal coordinatore della sicurezza non esclude che i lavoratori abbiano effettivamente lavorato (…)” e deve condividersi altresì che “(…) La circostanza potrà essere dimostrata a mezzo prova testimoniale tempestivamente richiesta (…)”; tuttavia, come sopra evidenziato, la richiesta di prova testimoniale articolata da parte opposta nella memoria istruttoria n. 2) è stata rigettata per i motivi sopra illustrati e a cui si rinvia.
In particolare, per quanto riguarda i capitoli articolati per dimostrare la presenza in loco degli operai indicati nei predetti capitoli, è appena il caso di evidenziare che, né in comparsa di costituzione, né nella memoria istruttoria n. 1), né in altri atti processuali anteriori alla scadenza del termine per il deposito della memoria istruttoria n. 1) parte opposta ha mai fatto riferimento a detti operai, né alla circostanza che fossero presenti in loco; sicché i capitoli relativi a dette circostanze, tardivamente allegate, non potevano essere ammessi.
Passando, ora, alla ulteriore osservazione secondo cui “(…) non si può utilizzare il prezzario iniziale e applicare i prezzi pensati per le lavorazioni iniziali, alle lavorazioni finali, legate ad ambienti che vantano finiture di pregio;
il prezziario iniziale era fondamentalmente dettato per il primo intervento, di natura grossolana, e destinato ad un ambiente dove non era richiesto un livello di
pagina 24 di 31 finitura ma solo una celerità di esecuzione (…)”, occorre evidenziare che detta osservazione non appare pertinente atteso che il c.t.u. a pag. 20 della relazione riferisce espressamente che la stima dei lavori eseguiti è stata effettuata tenendo conto non solo dei prezzi previsti dal contratto ma, per quelli mancanti, ha dichiarato di aver applicato prezzi diversi “(…) ritenuti equi dal CTU (…)”.
Neppure possono condividersi le osservazioni del c.t.p. di parte opposta attinenti al fatto che, a dire del predetto c.t.p., non sarebbero state oggetto di visita durante gli incontri con il CTU, la seguenti unità immobiliari: STUDIO ODONTOIATRICO - C6, FFICI IMMOBILIARE PRIMA CASA,
CENTRO ESTETICO, UFFICI SOGES più studio tecnico, APPARTAMENTI, PARTI COMUNI.
Ed, infatti, si legge nell' all. 8) alla c.t.u. che “(…) contrariamente a quanto esposto dal CTP sono stati eseguiti i sopralluoghi a tutte le unità immobiliari interessate (…)”.
Inoltre, il c.t.u. aggiunge che “(…) in occasione del sopralluogo del 16/07/24, il CTP ha sottoscritto il verbale concordando con la validità delle misurazioni eseguite in occasione del precedente sopralluogo del 09/07/24 a cui era stato impossibilitato a partecipare, senza nulla eccepire (…)”; ciò trova conferma nei ridetti verbali allegati alla relazione ( cfr., rispettivamente, all. 6 e all. 5).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve essere rigettata la richiesta di parte opposta di rinnovazione della c.t.u. e/o di chiamata a chiarimenti del c.t.u. atteso che come già evidenziato, la relazione depositata dal c.t.u., tenuto conto anche dei chiarimenti sopra riportati appare il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e compentente che, pertanto, può essere fatta propria da questo Giudice.
Tanto precisato, occorre, ora rilevare che appare verosimile che l'opponente avesse già versato alla opposta prima del ricorso per decreto ingiuntivo la somma di euro 144.435,68, oltre iva, come riferito a pag. 3 dell' atto di opposizione.
Ed infatti, parte opposta non solo non ha mosso, sul punto, alcuna contestazione ( con ogni conseguenza su piano probatorio, ex art. 115, comma primo, c.p.c.) , ma, inoltre, nella sua comparsa di costituzione e risposta, a pag. 5, punto 9), ha confermato che “(…)
9. Da febbraio 2019 a novembre
2020 alcuna contestazione di alcun genere veniva mai mossa a da parte di CP_1 Parte_1
nonostante che la ditta appaltatrice avesse lavorato continuativamente sul cantiere per oltre un anno e mezzo ottenendo il pagamento di fatture per importi per oltre euro 140.000,00 (…).”
Inoltre, neppure le altre parti in causa hanno contestato la suddetta circostanza, ossia che l'opponente avesse già versato alla opposta prima del ricorso per decreto ingiuntivo la somma di euro
144.435,68 oltre iva.
pagina 25 di 31 E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021)
Quindi deve ritenersi pacifico che abbia pagato a per il Parte_1 CP_1
cantiere per cui è causa la complessiva somma di euro 144.435,68 oltre iva.
Dunque, poiché è pacifico tra le parti che l'opponente avesse già versato alla opposta la somma di euro 144.435,68 oltre iva, ed avendo accertato in questa sede, attraverso la c.t.u., che i lavori effettivamente eseguiti dalla opposta ammontano alla minor somma di euro 90.440,87 oltre iva ( compresi i lavori sub iudice ammontanti ad euro euro 6.436,80), va da sé che non può ritenersi che l'opposta abbia diritto di ricevere la somma di cui al d.i. ammontante all' importo di euro 34.668,88.
Non resta pertanto che accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Di conseguenza, deve essere revocata anche l'ordinanza del 17.11.2022 con la quale “(…) all'attuale stato sommario del giudizio (…)”era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Per effetto della revoca del d.i. opposto, deve essere condannata alla restituzione in Controparte_1
favore di delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione Parte_1
forzata, in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e come quantificate nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, quantificate in complessivi euro 55.364,82.
Ed, infatti, con ordinanza in data 23.03.2024 il Giudice dell'Esecuzione ha disposto che “(…) la
Cancelleria provveda al versamento: -della somma di euro 51.139,13 al creditore procedente;
-della somma di euro 1945,90 al custode IVG;
-della somma di euro 2.279,79 all'esperto stimatore GE.
(…).” (cfr. doc. A allegato alla nota Persona_8
di trattazione scritta del 18.12.2024 depositata da parte opponente).
Invero, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di un provvedimento provvisoriamente esecutivo pagina 26 di 31 poi revocato, sorge per il solo fatto della riforma del provvedimento medesimo (cfr., tra le altre,
Cass. civ. n. 30389/2019 ).
Deve, inoltre, evidenziarsi che, avendo accolto l' opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
ha diritto anche al rimborso delle seguenti spese:
1. spese tecniche di c.t.p. (arch.
[...]
per euro 5.416,00 oltre accessori di legge ed ing. per euro 2.080,00);
2. le spese CP_9 Parte_3
per la cancellazione della trascrizione del pignoramento (euro 899,22 Notaio Notaro);
3. le spese legali dell'avv. Salvatore Anastasi (euro 2.073,48) dovute da per la definizione Parte_1
della procedura esecutiva (cfr. documentazione sub doc. C allegata a note trattazione scritta depositate da parte opponente per l' udienza 18.12.2024).
Ed, infatti, quanto alle spese di c.c.t.t.p.p., secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 84/2013; Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 3380/2015).
Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha precisato che
“(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo, dunque, necessario che la parte medesima fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute
(…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto un obbligo di pagamento nei suoi confronti,
pagina 27 di 31 mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione e, dunque, quantomeno di una fattura pro-forma.
Nel caso in esame, risulta allegata la richiesta di pagamento da parte di entrambi i c.c.t.t.p.p. e, tuttavia, mentre la richiesta del c.t.p. ing. per euro 2.080,00 appare congrua, viceversa la Parte_3
richiesta del c.t.p. arch. per euro 5.416,00 oltre accessori di legge, appare eccessiva;
CP_9
pertanto, in applicazione dell'art. 92, comma primo, c.p.c., appare congruo ridurre l'importo richiesto dal c.t.p. ad euro 2.080,00. CP_9
Inoltre, parte opponente ha anche allegato la parcella per le spese per la cancellazione della trascrizione del pignoramento (crf. parcella di euro 899,22 del Notaio Notaro) e le spese legali dell'avv. Salvatore Anastasi ( cfr. la parcella di euro 2.073,48) (cfr. documentazione sub doc. C allegata a note trattazione scritta depositate da parte opponente per l' udienza 18.12.2024).
In conclusione, avendo accolto dell'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 734/2021, per l'effetto, deve condannarsi alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione forzata quantificate in complessivi euro
[...]
55.364,82.
Deve, inoltre, essere condannata la opposta a pagare alla opponente la ulteriore somma di euro
7.132,70 così ottenuta: arch. per euro 2.080,00 + ing. per euro 2.080,00 + notaio CP_9 Parte_3
per euro 899,22 + avv. Salvatore Anastasi Salvatore per euro 2.073,48. Per_9
In definitiva, la deve essere condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione forzata, quantificate in
[...]
complessivi euro 55.364,82, oltre la somma di euro 7.132.70 come sopra specificata;
Poiché parte opponente, solo in subordine, ossia solo in caso di rigetto totale o parziale della opposizione ha chiesto di essere manlevata dalla va da sé che Controparte_2
detta domanda resta assorbita nella presente decisione.
Pure assorbita nella presente decisione resta la domanda di manleva proposta dalla
[...]
nei confronti di . Controparte_2 Controparte_3
Ed, infatti, poiché la solo in subordine, ossia solo nel caso in Controparte_2
cui, sostanzialmente, fosse stata accolta la domanda di manleva proposta nei propri confronti da parte della aveva chiesto di essere manlevata da Parte_1 [...]
, va da sé che anche detta domanda di manleva resta assorbita nella presente Controparte_3
decisione.
Deve, infine, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della opposta.
pagina 28 di 31 A tal fine occorre preliminarmente ribadire che parte opponente, a pag. 4 della comparsa conclusionale depositata in data 14.02.2025, dopo aver riferito che “(…) La somma indebitamente percepita da ammonta alla differenza matematica fra quanto complessivamente pagato da CP_1
per l'esecuzione delle opere (euro 144.435,68) e l'importo dei lavori effettivamente Parte_1
eseguiti da , come stimati dal CTU, ossia: 144.435,68 – 91.826,87 = 52.608,81. CP_10
Naturalmente, se l'importo dei lavori eseguiti fosse quello di euro 85.390,07 (cioè al netto di euro
6.436,80 ritenuti sub iudice dal CTU) (…)”, aggiunge che “(…) accetta la stima del CTU per lavori eseguiti da nella somma di euro 91.826,87, così risultando la somma dovuta in restituzione da CP_1
pari ad euro 52.608,81 (…)”. CP_1
Alla luce del contenuto della c.t.u. appare congrua la somma richiesta da parte opponente pari ad euro 52.608, 81.
Per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, la opposta deve essere condannata a restituire alla opponente l' importo di euro 52.608,81, oltre iva come per legge e gli interessi legali a dì della messa in mora e sino al saldo.
Ogni altra questione resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del giudizio, per quanto riguarda le spese tra la parte opponente e la parte opposta seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisionale.
Valutati, poi, nel complesso i motivi della controversia ricorrono giusti e gravi motivi per ritenere interamente compensate tra le parti le altre del spese del giudizio.
In particolare, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo
Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M. 140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data
pagina 29 di 31 la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass. SS UU n. 17405/2012)..
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.734/2021 e sulla domanda riconvenzionale proposte, entrambe, da Parte_1
nei confronti della , nonché sulla domanda di manleva
[...] CP_1
proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
d, infine, sulla domanda di manleva proposta da Controparte_2 Controparte_2
ei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione
[...] Controparte_3
disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.734/2021;
2. revoca, di conseguenza, anche l'ordinanza del 17.11.2022 con la quale era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna, per l'effetto, la parte opposta alla restituzione in favore di
[...] delle somme da quest'ultima pagate in sede di esecuzione forzata, quantificate Parte_1
in complessivi euro 55.364,82;
4. condanna, altresì , la parte opposta a pagare a la ulteriore Parte_1
somma di euro 7.132.70 come specificato in motivazione;
5. dichiara assorbite nella presente decisione la domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_2
nonché la domanda di manleva proposta da nei Controparte_2
confronti di;
Controparte_3
6. accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
nei confronti della e, per l' effetto, condanna quest' ultima a pagare alla
[...] CP_1
opponente l' importo di euro 52.608,81, oltre iva come per legge, nonché gli interessi legali dal dì della messa in mora e sino al saldo;
7. ogni altra questione resta assorbita nella presente decisione;
8. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 786,00 per spese, € 14.103,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali,
IVA, CPA se dovute;
9. valutati nel complesso i motivi della controversia ricorrono giusti e gravi motivi per ritenere interamente compensate tra le parti le altre del spese del giudizio.
pagina 30 di 31 Arezzo, 14.03.2025
il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
pagina 31 di 31