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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LL ZO, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6808/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bartoli Paolo per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
Controparte_1 contumace appellata
e n nome e per conto di Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. De Luca Corritore Marika per procura in calce alla comparsa di intervento intervenuta
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.6443/2021 pubblicata in data 15.4.2021.
FATTO E DIRITTO All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, rinviata su istanza congiunta delle stesse al 13.5.2022, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione ex art.283 c.p.c. presentata dall'appellante e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.3.2024. Tale udienza veniva rinviata d'ufficio, dapprima al 7.2.2025 e poi al 7.11.2025, disponendo al contempo la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e assegnando alle parti termine per note fino al 20.10.2025, che rimaneva inutilizzato.
All'udienza del 7.11.2025 le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 14.11.2025, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.6443/2021, pubblicata in data 15/04/2021 , così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
LL ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LL ZO, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6808/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Bartoli Paolo per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
Controparte_1 contumace appellata
e n nome e per conto di Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. De Luca Corritore Marika per procura in calce alla comparsa di intervento intervenuta
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.6443/2021 pubblicata in data 15.4.2021.
FATTO E DIRITTO All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, rinviata su istanza congiunta delle stesse al 13.5.2022, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione ex art.283 c.p.c. presentata dall'appellante e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.3.2024. Tale udienza veniva rinviata d'ufficio, dapprima al 7.2.2025 e poi al 7.11.2025, disponendo al contempo la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e assegnando alle parti termine per note fino al 20.10.2025, che rimaneva inutilizzato.
All'udienza del 7.11.2025 le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 14.11.2025, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.6443/2021, pubblicata in data 15/04/2021 , così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
LL ZO