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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3200/2020 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) con il patrocinio degli avvocati Parte_3 C.F._3
RIGANO FRANCESCO, STEFANO PICOZZI E CESARE BONA;
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
BELLOMI CRISTINA;
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_4 C.F._5
LETIZIA FERRI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda istanza e deduzione, compiuto ogni opportuno accertamento, previa eventuale CTU finalizzata alla quantificazione dei danni come denunziati nella narrativa degli atti di causa, 1) nel merito:
- in via principale, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile alla luce delle statuizioni della
Corte di Cassazione con la Ordinanza del 24.4.2024, condannare i NO CP_1
pagina 1 di 32 ed al risarcimento dei danni cagionati agli attori, quantificati in euro Pt_1 Parte_5
6.657.240,50 oltre interessi e rivalutazione o nella diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa;
- in subordine, per l'ipotesi in cui non si riconosca efficacia vincolante alla Convenzione del 18.7.2007 alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la Ordinanza del
24.4.2024, compiuto ogni opportuno accertamento in merito alla responsabilità dei convenuti anche ai sensi dell'art. 1337 c.c., condannare i NO ed Controparte_1
al risarcimento dei danni cagionati agli attori, nella misura che sarà meglio Parte_5
specificata negli atti conclusivi e che comunque si chiede al Tribunale di liquidare anche in via equitativa e in ogni caso nella misura ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti di causa;
- in ogni caso, respingere le domande formale dai convenuti con le rispettive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., in quanto nuove e dunque inammissibili e, in ogni caso, del tutto infondate, generiche e sfornite di alcun supporto probatorio
2) in via istruttoria – contestate, per i motivi indicati nella narrativa degli atti di causa, le produzioni documentali e le inammissibili deduzioni istruttorie avversarie – ammettere i mezzi di prova formulati nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e compendiati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., di seguito riprodotti integralmente:
i) si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: cap. 1: Vero che nella settimana compresa fra il 9 e il 14 luglio 2007, si svolse un incontro presso lo studio del dottor al quale erano presenti i RI: Persona_1 Pt_1
Enrico Tessera.
[...] Persona_1 Controparte_2
Testi: NO . Persona_1 Controparte_2 Testimone_1 cap. 2: Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente furono discusse proposte di soluzione delle liti fra i RI e Parte_1 Controparte_1
Testi: NO . Persona_1 Controparte_2 Testimone_1 cap. 3: Vero che in occasione dell'incontro menzionato i RI e Parte_1
rimasero su posizioni di disaccordo. Controparte_1
Testi: RI . Persona_1 Controparte_2 Testimone_1
pagina 2 di 32 cap. 4: Vero che nelle giornate del 17 luglio e del 18 luglio 2007 il IG e Persona_1
il IG hanno incontrato, separatamente, i RI e CP_3 Parte_1
Controparte_1
Testi: RI e Persona_1 CP_3
cap. 5: Vero che la finalità degli incontri come dichiarata ai RI e Persona_1
era di trovare un accordo sulla divisione dei beni in comune. CP_3
Testi: RI e Persona_1 CP_3
cap. 6: Vero che in occasione degli incontri i RI e Persona_1 CP_3
sottolineano ai RI e la grave situazione
[...] Parte_1 Controparte_1
della società GU MA & C. Srl.
Testi: RI e Persona_1 CP_3 cap. 7: Vero che l'originale della Convenzione è stato consegnato in custodia al dottor
Persona_1
Testi: RI e Persona_1 CP_3
cap. 8: Vero che il giorno successivo alla sottoscrizione della Convenzione, il 19 luglio
2007, in prima mattina i RI ed si recarono presso gli Controparte_1 Parte_5
Uffici amministrativi della nella parte occupata dal Controparte_4
IG e raccolsero in due contenitori documenti e rubriche ivi presenti Controparte_1
e li portarono via.
Testi: RI . Tes_2 Testimone_3
cap. 9: Vero che nel settembre 2007 i RI e Parte_1 Controparte_1 affidarono allo Studio del Notaio dottor l'incarico di istruire e Persona_2
formalizzare in forma pubblica gli atti di trasferimento delle quote societarie e degli immobili.
Testi: NO e Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
cap. 10: Vero che nel settembre 2007 i RI e Parte_1 CP_1 affidarono al IG l'incarico di collaborare con lo studio del
[...] Testimone_5
Notaio assicurando assistenza/consulenza catastale nella Per_2
pagina 3 di 32 formalizzazione in forma pubblica degli atti di trasferimento delle quote societa-rie e degli immobili.
Testi: NO Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
cap. 11: Vero che nel settembre 2007 i RI e Parte_1 CP_1
affidarono al dottor l'incarico di collaborare con lo studio
[...] Persona_1
del Notaio assicurando assistenza/consulenza fiscale nella formalizzazione in Per_2
forma pubblica degli atti di trasferimento delle quote societarie e degli immobili.
Testi NO Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
cap. 12: Vero che nel dicembre 2007 presso lo Studio del notaio dottor era stata Per_2
raccolta tutta la documentazione necessaria per la trasposizione in forma pubblica degli atti di esecuzione della Convenzione 18.7.2007.
Testi: NO Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
cap. 13: Vero che attorno alla metà del dicembre 2007 il IG Controparte_1
comunica allo Studio del Notaio i sospendere la predisposizione degli atti. Per_2
Testi: Signora Testimone_4 Persona_1 cap. 14: Vero che nel gennaio 2008, nel corso di una riunione presso lo studio dell'avv. prof. Ferri in cui sono presenti il prof. il prof. Francesco Rigano, il dottor Persona_3
il IG il IG nonché un altro Persona_1 Parte_1 Controparte_1
professionista di fiducia del IG le parti discutono delle modalità Controparte_1
di esecuzione della Convenzione 18.7.2007.
Teste: il dottor Persona_1
cap. 15: Vero che il IG abbandona la riunione di cui al precedente Parte_1
capitolo di fronte alla pretesa del IG di modificare le condizioni Controparte_1
fissate dalla Convenzione 18.7.2007.
Teste: il dottor Persona_1
cap. 16: vero che nel giugno del 2008 si svolge una riunione presso lo studio del dottor alla quale sono presenti il dottor l'avv. prof. Persona_1 Persona_1 Per_3
l'avv. prof. Francesco Rigano, il IG e il IG
[...] Parte_1 CP_1
pagina 4 di 32 dove le parti discutono delle modalità di esecuzione della Convenzione Pt_1
18.7.2007.
Teste: il dottor Persona_1
cap. 17: Vero che, quando le parti sono prossime alla definizione delle modalità di esecuzione della Convenzione 18.7.2007, il IG abbandona la Controparte_1 riunione di cui al punto precedente dichiarando “bisogna rifare la Convenzione”.
Teste: il dottor Persona_1
cap. 18: Vero che nel settembre 2008 il IG si reca presso la Banca Controparte_1
Popolare di Novara, Filiale di Pavia, e nel corso di un incontro con i RI Testimone_6
e dichiara la propria intenzione di portare alla “chiusura” le attività della Controparte_5
GU MA & C Srl, avvertendo i funzionari del rischio che la Banca possa CP_4
perdere i propri crediti verso la Società medesima.
Testi: i RI e Testimone_6 Controparte_5
cap. 19: Vero che nel settembre 2008 il IG si reca presso la Banca Controparte_1
Intesa San AO, Filiale di Voghera, e nel corso di un incontro con i RI
[...]
e dichiara la propria intenzione di portare alla “chiusura” Tes_7 Controparte_6
le attività della Società GU MA & C Srl, avvertendo i funzionari del rischio che la Banca possa perdere i propri crediti verso la Società medesima.
Testi: RI e . Testimone_7 Controparte_6
cap. 20: Vero che nel settembre 2008 il IG si reca presso la Banca Controparte_1
Popolare Commercio e Industria, Filiale di Piacenza, e nel corso di un incontro con il IG dichiara la propria intenzione di portare alla “chiusura” le attività della CP_7
Società GU MA & C Srl, avvertendo i funzionari del rischio che la Banca possa perdere i propri crediti verso la Società medesima.
Teste: IG CP_7
cap. 21: Vero che nel settembre 2008 il IG si reca presso la Banca Controparte_1
di Piacenza, Filiale di Stradella, e nel corso di un incontro con la IGa Testimone_8 dichiara la propria intenzione di portare alla “chiusura” le attività della Controparte_4
pagina 5 di 32 MA & C Srl, avvertendo i funzionari del rischio che la Banca possa perdere i propri crediti verso la medesima. CP_4
Teste: IGa Testimone_8
cap. 22: Vero che, successivamente agli incontri presso le Banche di cui ai capitoli precedenti, vi è stata una riduzione degli affidamenti alla Controparte_4
da parte delle Banche medesime.
[...]
Testi: RI CP_7 Controparte_5
cap. 23: Vero che, successivamente agli incontri presso le Banche di cui ai capitoli precedenti, Banca Intesa San AO interruppe le pratiche volte all'erogazione alla
GU MA & C Srl di un finanziamento finalizzato all'acquisto di una CP_4
linea di pressatura per la produzione di un nuovo tipo di pannello.
Testi: NO;
Controparte_6 Testimone_7
cap. 24: Vero che il macchinario di cui al precedente capitolo era già in corso di fabbricazione e che la aveva già versato anticipi sul prezzo Controparte_4 per l'ammontare di euro 60.000.
Testi: IG , legale rappresentante della Società P.G.C. Testimone_9 cap. 25: Vero che, successivamente all'assemblea della GU MA & C del
14.5.2009 si verificano i seguenti fatti: a) Banca Intesa San AO, Banca di Piacenza,
Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Popolare di Novara chiedono alla
[...]
l'immediato rientro di tutti gli affidamenti in essere. Controparte_4
Testi: RI;
Controparte_6 Testimone_8 CP_7 Controparte_5 cap. 26: Vero che, successivamente all'assemblea della GU MA & C del
14.5.2009 si verificano i seguenti fatti: b) i fornitori sospendono le consegne delle materie prime.
Testi: ; Testimone_3 Tes_2
cap. 27: Vero che, successivamente all'assemblea della GU MA & C del
14.4.2009 si verificano i seguenti fatti: c) i clienti annullano gli ordini già trasmessi alla
Società.
Testi: ; Testimone_3 Tes_2
pagina 6 di 32 cap. 28: Vero che, successivamente all'assemblea della GU MA & C del
14.5.2009 si verificano i seguenti fatti: d) gli operai della Società si mobilitano ed entrano
“in agitazione”.
Testi: NO;
Testimone_3 Tes_2 Testimone_10 Testimone_11
cap. 29: Vero che, a seguito di alcuni incontri presso il Comune di Stradella alla presenza del sindaco a partire dal 22.5.2009, in data 26.5.2009 il IG riceve via Parte_1 telefax il documento datato (erroneamente) “2007”, prodotto sub doc. 40 Parte_1
che si rammostra al teste.
Teste: prof. Testimone_12
cap. 30: Vero che nel settembre 2007 il IG e la IGa Controparte_1 Parte_5
hanno curato, insieme con il IG la trasmissione al notaio dottor Parte_1
el testo della Convenzione 18.7.2007. Per_2
Testi NO Testimone_4 Persona_1
cap. 31: Vero che alla mia presenza il IG mai ha dichiarato che la Controparte_1
sottoscrizione da parte della IGa della Convenzione 18.7.2007 era stata Parte_5
falsificata.
Testi: NO Persona_1 Persona_2 Testimone_12 Controparte_2
, Testimone_1 Testimone_13 Testimone_14
cap. 32: Vero che nel corso della riunione del gennaio 2008, il IG Parte_1
dichiarò che il capannone di via san Ludovico e il capannone ad est di via Costa erano del medesimo valore.
Teste Signor Persona_1 cap. 33: “Vero che, nella mia qualità di amministratore della comunione, nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2018 ricevevo dalla Banca Popolare di Novara per i canoni di locazione dell'immobile di Stradella via Cesare Battisti n. 26 due assegni circolari intestati ai RI e che poi consegnavo agli stessi.” Parte_1 Controparte_1
Si indica come teste il dott. con studio in Piazzale Trieste, 24, 27049 Persona_1
Stradella (PV).
pagina 7 di 32 cap. 34: “Vero che la Banca ha versato ai sigg.ri ed a Controparte_1 Parte_5
titolo di canoni per la locazione – tuttora in corso – dell'immobile di Stradella via Cesare
Battisti n. 26, i seguenti importi: nel 2013, € 68.879,34; nel 2014, € 69.292,80; nel 2015,
€ 69.431,30; nel 2016, € 69.431,30; nel 2017, € 69.500,96; nel 2018, € 70.057,00; nel
2019, € 70.547,00; nel 2020, € 70.900,00”.
Si indica come teste il dott. , direttore della filiale della . Testimone_15 Controparte_8 cap. 35: “Vero che la DO Immobiliare Srl, di cui sono amministratore, con riferimento al contratto di locazione con TO TA CA e AR AU Snc per l'immobile di Stradella in via Andrea Costa ha incassato a titolo di canoni di locazione per il periodo compreso tra il 1.4.2009 ed il gennaio del 2021 l'importo di complessivi €
187.254,19 come da doc. 81 di parte attrice che mi si rammostra”.
Si indica come teste il dott. con studio in Piazzale Trieste, 24, 27049 Persona_1
Stradella (PV). cap. 36: “Vero che, nella mia veste di amministratore condominiale, ho redatto la tabella prodotta da parte attrice come doc. 85 che mi si rammostra e che riporta il conteggio dell'importo della quota di ¼ dei canoni di locazione del Condominio Regina di via
Mirabello a Pavia”.
Si indica come teste il geom. con studio in Via del Carmine, 2, a Pavia. Testimone_16 cap. 37: “Vero che al 19.2.2008 la quota di ¼ dei canoni di locazione relativa al
Condominio Regina di via Mirabello a Pavia era pari ad € 5.305,00 annui”.
Si indica come teste il geom. con studio in Via del Carmine, 2, a Pavia. Testimone_16 cap. 38: “Vero che, nella qualità di amministratore condominiale, ho redatto la tabella prodotta da parte attrice come doc. 86 che mi si rammostra e che riporta il conteggio dei canoni di locazione del Condominio Regina di via Mirabello a Pavia relativamente all'anno
2010”.
Si indicano come testi i legali rappresentante dello Studio Tre snc di via Boezio 10 a Pavia.
ii) Poiché la documentazione di riferimento non è nella disponibilità degli attori in ragione della intervenuta ammissione della alla procedura di Controparte_9
Concordato preventivo, si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Avv.
pagina 8 di 32 Alessandro Zucchi (con studio in Voghera via Cavour 33) nonché alla società CP_10
(con sede operativa in Via delle Querce 4, Località Fornace, Bornasco) nonché al dott.
(con studio in Via della Rocchetta, 2, 27100 Pavia) l'esibizione in CP_11
giudizio dei bilanci di verifica, delle schede contabili e del libro cespiti della
[...]
relativi agli anni 2006 e 2007. Controparte_9
iii) Con riferimento alla quantificazione del valore del 50% delle quote della
[...]
si chiede, se ritenuto necessario od opportuno dal Giudice, che venga Controparte_9 disposta consulenza tecnica d'Ufficio, al fine di determinare il valore delle quote sociali della al 31.12.2007. Controparte_9
iv) Si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Avv. Alessandro Zucchi
(con studio in Voghera via Cavour 33) nonché alla società (con sede operativa CP_10
in Via delle Querce 4, Località Fornace, Bornasco) nonché al dott. (con CP_11
studio in Via della Rocchetta, 2, 27100 Pavia) l'esibizione in giudizio del contratto di mutuo stipulato dalla con la Banca Popolare di Novara. Controparte_9
v) Poiché la documentazione di riferimento è nella disponibilità delle nostre controparti, si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ai sig.ri CP_1
ed di esibire in giudizio: le fatture e/o le ricevute del pagamento dei
[...] Parte_5 canoni di locazione dell'immobile condotto dalla Banca relative agli anni dal 2013 al
2018; o, in mancanza, le copie degli estratti del c/c bancario dei convenuti o le copie degli assegni o degli ordini di bonifico che attestano il pagamento dei canoni di locazione. vi)
Poiché la documentazione di riferimento è in possesso delle nostre controparti e della
Banca conduttrice (che ovviamente non può metterla a disposizione di terzi se non a fronte di un provvedimento giudiziale), si chiede che il Tribunale voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ai sig.ri ed nonché alla Banca Popolare di Controparte_1 Parte_5
Novara oggi BancoBPM filiale di Stradella via Cesare Battisti 26 di esibire in giudizio: le fatture e/o le ricevute del pagamento dei canoni di locazione dell'immobile condotto dalla
Banca relative agli anni 2019, 2020 e 2021; o, in mancanza, le copie degli estratti del c/c bancario dei convenuti e della Banca o le copie degli assegni o degli ordini di bonifico che attestano il pagamento dei canoni di locazione.
pagina 9 di 32 vii) Poiché la documentazione di riferimento non è nella disponibilità degli attori in ragione della intervenuta ammissione della alla procedura di Controparte_9
Concordato preventivo, si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Avv.
Alessandro Zucchi (con studio in Voghera via Cavour 33) nonché alla società CP_10
(con sede operativa in Via delle Querce 4, Località Fornace, Bornasco) nonché al dott.
(con studio in Via della Rocchetta, 2, 27100 Pavia) l'esibizione in CP_11
giudizio delle fatture / ricevute emesse dalla a fronte Controparte_9 dell'incasso dei canoni di locazione dell'immobile di Via Andrea Costa relative al periodo
1.10.2007 – 30.3.2009 e/o degli estratti delle scritture contabili della Controparte_9
sulle quali risultano registrati gli incassi dei canoni di locazione e/o degli estratti del
[...]
conto corrente bancario su cui risultano registrati gli incassi. viii) Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attuale amministratore del condominio Regina l'esibizione delle scritture e dei registri sui quali sono annotati i canoni versati dagli inquilini dall'anno 2007 all'anno 2021. ix) Ribadita la certezza dell'esistenza del danno, per la verifica della sua corretta quantificazione si chiede che il Giudice voglia disporre consulenza tecnica d'Ufficio, riservandosi la determinazione di un quesito nel contraddittorio tra le parti.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, comprese quelle generali forfettarie, e di compensi.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare e assorbente, in accoglimento delle eccezioni formulate nella comparsa di risposta, dichiarare la prescrizione dell'azione esercitata e dei diritti al risarcimento dei danni vantati dagli attori nei confronti del convenuto Controparte_1
2) in subordine, fatta salva ogni eccezione e difesa da parte della convenuta Parte_5
rigettare ogni domanda di risarcimento del danno in via solidale con il convenuto come formulata dagli attori, sia per il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, sia perché infondata nel merito, stante l'efficacia del giudicato che assiste la pagina 10 di 32 sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 1708/2019, pubblicata il 17 aprile 2019, che ha accertato la falsità della sottoscrizione della “convenzione” del luglio 2007, e la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 2821/2022, pubblicata il 5 settembre 2022, che ha accertato la natura di atto d'intesa di massima della “convenzione” del luglio 2007, come tale inidoneo a fondare una qualsiasi ipotesi di responsabilità contrattuale, nonché la mancanza di prova quanto agli asseriti comportamenti ostativi al raggiungimento di un accordo definitivo da parte di e di Controparte_1 Parte_5
3) in ulteriore subordine, se negato fondamento alle domande sub 1) e sub 2), si chiede al
Tribunale di: A) dichiarare l'invalidità della scrittura 18 luglio 2007 a causa della sua nullità ovvero pronunciarne l'annullamento per le ragioni e i fatti di cui alle difese in atti e in specie accertare l'inefficacia di prova e di effetti sostanziali della predetta scrittura dichiarando la stessa priva di qualsiasi effetto nei confronti delle parti e dei terzi indicati
“parti sostanziali” nelle premesse integranti la scrittura;
o comunque, B) in ulteriore subordine rispetto alla domanda sub A), dichiarare priva di effetti la scrittura oltre che per le ragioni di falso accertate dal giudicato, per la necessità ed esigenza, non mai verificata a causa dei comportamenti imputabili agli attori, di concludere e stipulare pattuizioni e intese integrative e attuative successive alla data del 18 luglio 2007, per dare attuazione a eventuali obblighi sorti dalla scrittura-convenzione.
Conseguentemente, rigettare le domande proposte nei confronti del convenuto con ogni migliore statuizione;
Controparte_1
4) se negato fondamento alle eccezioni di cui sopra ai numeri da 1) a 2), condannare inoltre gli attori tra loro solidalmente al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata invalidità e inefficacia della scrittura-convenzione 18 luglio 2007, peraltro con sentenza da pronunciarsi in accertamento del quantum di risarcimento del danno in separato giudizio, sentenza da qualificarsi come non definitiva.
5) in estremo ulteriore subordine, nel caso di rigetto delle domande ed eccezioni di cui sopra ai numeri da 1) a 4), condannare gli attori in solido tra loro al pagamento di somma a favore di a titolo di risarcimento del danno causato dal loro Controparte_1
comportamento in relazione alla mancata attuazione di atti successivi integrativi per pagina 11 di 32 obblighi sorti dalla scrittura con pronuncia di sentenza sul quantum in separato giudizio, anche in questo caso da considerarsi e qualificarsi come non definitiva.
6) Con il favore delle spese e rigettando ogni altra domanda anche ai sensi della norma dell'art. 89 c.p.c.
In via istruttoria: (analoghe alle conclusioni Pt_5
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA POGGI
1.Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare ed assorbente, in accoglimento delle domande ed eccezioni di cui alla comparsa di risposta 24 novembre 2020 e successive memorie difensive 183, sesto comma cpc, voglia dichiarare l'avvenuta prescrizione delle azioni esercitate e dei diritti al risarcimento dei danni affermate dalle controparti nel proprio atto di citazione e memoria 183, sesto comma n. 1 cpc, nei confronti della convenuta;
2. respingere le domande di risarcimento del danno nei confronti della convenuta anche in via solidale con il convenuto stante il giudicato che assiste la sentenza Controparte_1
dichiarativa di querela di falso della Corte d'Appello di Milano n.1708/19, pubblicata il
17 aprile 2019 -che ha accertato la falsità della sottoscrizione della “convenzione” del luglio 2007, sia la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 2821/2022, pubblicata il 5 settembre 2022, che ha accertato la natura di atto d'intesa di massima della
“convenzione” del luglio 2007 -come tale inidoneo a fondare una qualsiasi ipotesi di responsabilità contrattuale- e, altresì, la mancanza di prova quanto agli asseriti comportamenti ostativi al raggiungimento di un accordo definitivo da parte di CP_1
e di dimostrando l'insussistenza e l'infondatezza delle domande
[...] Parte_5
avversarie proposte e degli intervenuti;
3.Pertanto, Voglia l'Ill.mo Tribunale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva ad causam della convenuta nonché in alternativa, nel merito, dichiarare Parte_5
comunque come infondate, tutte le domande attrici di risarcimento del danno formulate dagli attori nei confronti solidalmente di entrambi i convenuti ed Controparte_1
Parte_5
pagina 12 di 32 4. nel merito, in subordine, se negata o accolta parzialmente ogni domanda ed eccezione sub 1) e 2), 3) si chiede al Tribunale di rigettare qualsiasi avversaria pretesa e/o domanda proposta nei confronti della convenuta con ogni migliore statuizione.
Nella specie: a) respingere le domande sugli effetti degli accordi o intese di massima di cui alla scrittura 18 luglio 2007 e dichiararne l'invalidità, a causa di nullità ovvero, in alternativa, pronunciarne l'annullamento per ogni ragione e circostanza di cui alle difese della convenuta in atti;
in specie, accertare l'inefficacia probatoria e di ogni effetto sostanziale della predetta scrittura dichiarandola priva di effetti nei confronti delle parti e nei confronti dei terzi comunque indicati come parti sostanziali nelle “premesse” che costituiscono parte integranti della scrittura stessa;
b) in ogni caso Voglia il Tribunale, dichiarare privi di qualsiasi effetto, gli accordi o intese di massima di cui alla scrittura 18 luglio 2007 oltre che per la falsità accertata dal giudicato sulla querela di falso, per la necessità acclarata e per le esigenze accertate di concludere e stipulare pattuizioni integrative e attuative successivamente alla data del luglio 2007 e ciò per dare attuazione a eventuali obblighi, peraltro da escludere, sorti dalla scrittura.
Accertare pertanto, che tali patti o intese non si sono mai verificate a causa dei comportamenti e delle condotte imputabili alle parti attrici.
5. In ulteriore subordine, se negato fondamento alle eccezioni e alle domande sub 1), sub2
e sub3), condannare gli attori tra loro solidalmente, al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata invalidità e inefficacia della scrittura-convenzione 18 luglio 2007, peraltro con la pronuncia di sentenza in accertamento del quantum di risarcimento del danno, sentenza da emettere in separato giudizio e dà qualificarsi come non definitiva.
In estremo ulteriore subordine, nel caso di rigetto delle domande ed eccezioni di cui sopra, condannare gli attori in solido tra loro, al pagamento di somma a favore di a Parte_5
titolo di risarcimento del danno causato dal loro comportamento in relazione alla mancata attuazione di atti successivi, integrativi, per obblighi eventualmente sorti dalla scrittura e con pronuncia di sentenza sul quantum in separato giudizio, anche in questo caso da considerarsi e qualificarsi come non definitiva.
pagina 13 di 32 Con il favore delle spese e rigettando di ogni altra diversa domanda avversaria
- In via Istruttoria:
La convenuta richiamate le proprie domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, si associa ed aderisce alle eccezioni di inammissibilità delle istanze istruttorie sollevate nella memoria di ex art. 183, sesto comma cpc, Controparte_1 opponendosi all'ammissione della prova per testi dedotta nell'atto di citazione da controparte - non avendo ad oggetto, in tutta la capitolazione delle circostanze di fatto, la possibile esistenza di un danno risarcibile - ed essendo tale capitolazione totalmente identica, fatto salva per la numerazione, a quella contenuta nell'atto di citazione del 2012 e respinta dal giudice istruttore nella causa RG n.1305/2012 (per capitoli di prova irrilevanti, generici, valutativi).
-Ci si oppone inoltre all'ammissione della prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.2, c.p.c., e compendiati nella memoria Parte_1
ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., in quanto inammissibile posto che i capitoli dedotti vertono su fatti principali e secondari che sono stati allegati in giudizio non già entro il termine delle preclusioni assertive di allegazioni di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, ma soltanto tramite le istanze istruttorie dei capitoli formulati con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2.
-In caso di ammissione, anche solo parziale, di talune delle prove per testi avversarie, la convenuta aderendo alle istanze istruttorie formulate da Parte_5
che di seguito si ritrascrivono, nella sua memoria ex Controparte_1 art.183,sesto comma, n. 2, c.p.c. chiede l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale di sui capitoli di prova dedotti, “al fine di Parte_1
dimostrare come successivamente alla scrittura 18 luglio 2007, a causa del comportamento e condotte delle parti attrici e di in particolare, non sono Parte_1
mai intervenuti accordi, intese o patti integrativi, attuativi e indispensabili per dare esecuzione alla scrittura”;
Pertanto, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
pagina 14 di 32 1) vero che (come da lettere-documenti che si mostrano al teste Controparte_1
prod. 16, docc. 21 e 22 di cui alle produzioni della causa R.G. n. 1205/2012) ha chiesto senza ottenere riscontro né risposta, chiarimenti e definizione dei termini di godimento e di rilascio degli immobili, termini di godimento già fissati al 30 settembre 2007 e di definitivo rilascio al 31 dicembre termini che non sono stati mai rispettati dalle parti attrici, sempre differiti e senza mai avere tra le parti un termine definitivo, per il rilascio e il precedente godimento;
2) vero che ha chiesto sia ad che al suo Controparte_1 Parte_1
professionista Brega informazioni, chiarimenti per la definizione di elementi incerti e ambigui della scrittura e tra essi: il valore/prezzo da indicare come corrispettivo per il trasferimento degli immobili a lui assegnati;
l'entità dei canoni di locazione relativi all'immobile della società GU MA srl di via San Ludovico;
le modalità di accollo del mutue gravanti sull'immobile nonché la sua consistenza;
l'assenso e l'adesione delle società menzionate nella convenzione e che non hanno sottoscritto il documento;
3) vero che tali richieste e chiarimenti non hanno mai avuto alcun riscontro né risposta dalle parti attrici;
4) vero in particolare che si è discusso senza ottenere mai riscontro se attribuire a l'obbligo del pagamento del mutuo alla data del 30 settembre 2007, pur Controparte_1
non avendo disponibilità o godimento dell'immobile;
5) vero che anche a nome della società GU MA srl, nei primi Parte_1
mesi della dell'anno 2008, ha più volte dichiarato a terzi a al suo incaricato e professionista che avrebbe rilasciato l'immobile di San Ludovico a Per_1 CP_1
quando avesse da lui ottenuto somme non indicate nella scrittura del luglio
[...]
2007;
6) vero che tali somme, come da lettera dal suo professionista 31 marzo 2008 Per_1
(doc. 16, prod. 22) riguardavano canoni di locazione del condominio in Pavia, via
Mirabello, “restituzione” e reintegro di somme a diverso titolo, somme da restituire pagina 15 di 32 per l'utilizzo da parte di di autovetture di proprietà della società Controparte_1
e di altri importi mai indicati nella scrittura;
7) vero che nella mia qualità di professionista e incaricato della società Immobiliare DO srl, nonché segretario nelle assemblee della società GU MA srl non ho mai avuto modo di sentire, trattare, discutere il consenso e l'adesione di dette società alla convenzione del luglio 2007 sia per quanto riguarda il trasferimento di beni immobili in proprietà sia la cessione delle partecipazioni;
8) vero che nella mia qualità di sindaco della società GU MA srl confermo e attesto che in nessuna assemblea alla quale ho partecipato e in nessuna riunione del collegio sindacale è stata discussa, trattata e non ho mai assistito in nessuna riunione o assemblea di indicazioni circa l'adesione e il consenso della società alla convenzione del luglio 2007 per quanto riguarda il trasferimento di beni immobili o cessioni di partecipazioni;
9) vero che il 16 gennaio 2008 alle 17:00 nello studio dell'avv. Ferri, presente l'avv. Rigano, alla presenza di e si è tenuta una riunione Parte_1 Controparte_1
precedentemente concordata per ricercare accordi su diversi elementi contrastanti e incerti e di cui all'articolato che precede. Vero che in detta occasione ha Parte_1
ribadito che il rilascio dell'immobile della società doveva aver luogo quando gli fosse stato pagato tutto quanto preteso per somme come dai capitoli precedenti n. 5 e n. 6.
Vero che dopo tale affermazione si è allontanato dalla riunione;
Parte_1
10) vero che alla data del 20 novembre 2008 la valutazione di stima dei beni dedotte convenzione (capannone di via San Ludovico e di via Costa) sono quelli di cui alla relazione che mi viene mostrata (come da prod. 16, doc. 23 e doc. 31).
In merito al comportamento e alle condotte di e di e Parte_1 Pt_2 CP_12
tenuto negli anni 2009/2010 e per fatti così da escludere inadempimenti dei convenuti, si ritrascrivono i seguenti capitoli di circostanze in fatto, già dedotti dalla difesa del onvenuto:
11) vero che a seguito di convocazione nei confronti delle parti e Pt_1
proveniente dal sindaco di Stradella, il giorno 20 del mese di maggio Controparte_1
2009, si è rifiutato di iniziare la riunione stante la presenza del legale di Parte_1
pagina 16 di 32 che era portatore di proposte conciliative, come da lettera (prod. 16, Controparte_1
doc. n. 7) inviata al sindaco in data 15 maggio che si mostra al teste. Il legale Tes_12
avv. Ferri si è allontanato ma la riunione non ha avuto alcun esito;
12) vero che il Consiglio di Amministrazione della società GU MA srl dell'anno 2008/2009 è stato formato e costituito da due soli componenti Pt_1
e il figlio AO, mentre era stato allontanato dal Consiglio
[...] CP_1
senza mai essere stato invitato a nessuna riunione del Consiglio stesso;
[...]
13) vero che, come da verbali di assemblea in data 5 e 15 maggio (prod. 16, docc. 2 e 3) il
Consiglio di Amministrazione non ha mai depositato progetto di bilancio 2008, prima dell'assemblea;
14) vero che come da assemblea in data 13 maggio si è Controparte_1
opposto alla liquidazione della società e in tale occasione si è astenuto dall'assumere qualsiasi atteggiamento in attesa di poter valutare e leggere i risultati di bilancio, mai presentato e depositato dal Consiglio di Amministrazione;
15) vero che successivamente alla messa in liquidazione e la nomina del liquidatore CP_1 tutti i documenti redatti dal liquidatore anche tendenti all'eventuale proposizione di procedura di concordato preventivo sono stati elaborati formati e talvolta materialmente redatti con l'assistenza di anche con l'adesione di Controparte_1 Pt_1
[...]
16) vero che nel periodo della liquidazione, dall'anno 2009 in avanti, Pt_1
non ha mai riferito o informato il liquidatore di eventuali obblighi oneri o diritti
[...]
inerenti alla convenzione del luglio 2007 e mai fece cenno alle promesse della società non adempiute di trasferimento e cessione di quote a terzi, come da verbale dell'assemblea 13 dicembre 2010 che si mostra al teste (prod. 16, doc. 41); CP_1 17) vero che il dottor liquidatore della società ha escluso l'interesse della società all'appello contro e ha negato la legittimità della società Controparte_1
a proseguire l'impugnazione avanti la Corte d'Appello e pertanto sono stati predisposti e pagina 17 di 32 notificati gli atti di rinuncia (v. documento di rinuncia all'appello e gli atti di citazione in appello in allegato – prod. 16 e doc. 43 che si mostrano al teste).
Si indicano a testi, sui capitoli da 1 a 5, 7, 10, 11, 12, 13; tutti i componenti Persona_1
del Collegio Sindacale della società GU MA srl come nominati dagli anni
2006 fino al 2009; sui capitoli 8, 12, 13; il liquidatore nominato dal Tribunale della CP_1 società dott. di Pavia;
sui capitoli 15, 16, 17; l'attuale titolare dello Studio Sisti,
sul capitolo 10; il Sindaco del Comune di Stradella Lombardi sul capitolo 11. Tes_17
Si chiede interrogatorio formale di tutti e tre gli attori sui capitoli 1, 2 e 3 e del solo Pt_1
sui capitoli 4, 5, 6, 13, 14.
[...]
* * *
Nell'ipotesi di ammissione anche parziale delle prove ex adverso dedotte ai numeri da 15 e seguenti dell'atto di citazione, la convenuta richiama integralmente quanto dedotto Pt_5
da prove anche contrarie per testimoni e interrogatorio formale, Controparte_1
ovvero:
18) vero che il dott. per e il dott. per si Tes_14 Parte_1 Tes_18 CP_1
incontrarono nella sede della società GU MA per valutare il valore delle partecipazioni e stabilire l'eventuale liquidazione dalla società di Controparte_1
ma in quelle occasioni, come da documento che si mostra al teste ebbe a Tes_14 dichiarare che le quote “non avevano alcun valore perché il patrimonio della società era da considerarsi inesistente”;
19) vero che nella prima settimana di luglio 2007 furono sottoposte ad Pt_1
le proposte da parte dei RI e a parte
[...] CP_2 Per_1 Controparte_1
dell'edificio denominato La AN (piano terreno, primo e secondo piano, oltre alle quote della società Immobiliare DO); ad il terzo e quarto piano Parte_1
dell'immobile predetto nonché le quote della società GU MA. In quell'occasione non ha accettato la proposta;
Parte_1
20) vero che mai ebbe ad affidare al notaio né Controparte_1 Per_2 tantomeno a che egli non conosce l'incarico di “formalizzare in forma Testimone_5 pubblica gli atti di trasferimento”;
pagina 18 di 32 21) vero che esigeva in più occasioni che Parte_1 Controparte_1
doveva accollarsi il pagamento del mutuo dalla data del 30 settembre, mentre la locazione del capannone della società in Via San Ludovico sarebbe stata comunque da fissarsi nella quantità e con decorrenza dal mese di maggio 2008.
Inoltre voleva fissare identico valore catastale quale prezzo di Parte_1
trasferimento degli immobili, mentre si oppose per il motivo che la recente legge Per_1
Bersani prescriveva in modo obbligatorio l'indicazione di valori di mercato;
22) vero che nel 2008 certi RI di Lecco ebbero a proporre e trattare l'acquisto Pt_6 eventuale dell'immobile-capannone di Via San Ludovico al prezzo di euro
800.000,00;
23) vero che nel settembre 2008 ai funzionari della Banca Popolare di Novara, ebbe soltanto a dichiarare: “sono stato escluso dall'assemblea e Controparte_1
pertanto a mio avviso il bilancio 2007 è stato approvato in modo illegale. È in corso la causa dell'annullamento della delibera”;
24) vero che in quell'occasione non disse ai funzionari “avete il rischio di perdere crediti”;
25) vero che nel settembre 2008 ai funzionari di Banca Intesa San AO CP_1 ebbe soltanto a dichiarare: “sono stato escluso dall'assemblea e pertanto a mio
[...]
avviso il bilancio 2007 è stato approvato in modo illegale. È in corso la causa dell'annullamento della delibera”. In quell'occasione non parlò affatto ai funzionari di
“rischio di perdere crediti” ma disse che “se la mia esclusione non rientrerà, potrebbero avviarsi i tempi di crisi della società”. I funzionari Testimone_7
e ebbero a loro volta a dichiarare che a loro non importava nulla dei Controparte_6
contrasti tra i soci e che per loro il bilancio 2007 era approvato;
26) vero che nel settembre 2008 al funzionario di Banca Popolare Commercio e Industria
ebbe soltanto a dichiarare: “sono stato escluso dall'assemblea e Controparte_1
pertanto a mio avviso il bilancio 2007 è stato approvato in modo illegale. È in corso la causa dell'annullamento della delibera” e che in quell'occasione non parlò affatto ai funzionari di “rischio di perdere crediti” ma disse che “se la mia esclusione non rientrerà, potrebbero avviarsi i tempi di crisi della società”;
pagina 19 di 32 27) vero che al sig. fu inviata per completa informazione la lettera CP_7
(doc. 16, prod. 45) che si mostra al teste;
28) vero che nel settembre 2008 al funzionario della Banca di Piacenza Filiale di Stradella
ebbe soltanto a dichiarare: “sono stato escluso dall'assemblea e Controparte_1
pertanto a mio avviso il bilancio 2007 è stato approvato in modo illegale. È in corso la causa dell'annullamento della delibera” e che in quell'occasione non parlò affatto ai funzionari di “rischio di perdere crediti” ma disse che “se la mia esclusione non rientrerà, potrebbero avviarsi i tempi di crisi della società”;
29) vero che la Banca Intesa San AO e la Banca di Piacenza non intesero dare nuovi affidamenti e nuove aperture di credito stante la situazione di illegalità venutasi a creare per il contenzioso in essere. Gli affidamenti per la Banca Intesa San AO sono stati ridotti dal marzo 2009 di euro 10.000,00 mensili.
Si indicano a testi: sul capitolo 18 il dott. e il dott. sul capitolo 19 e Tes_18 Tes_14 CP_2
Brega nonché interrogatorio formale di sul capitolo 20 il dott. e Parte_1 Per_1
interrogatorio formale sul capitolo 20 il notaio e Parte_1 Per_2 Per_1
sul capitolo 21, sul capitolo 22 , e Tes_4 Per_1 Testimone_19 Testimone_20
sui capitoli da 23 in poi i funzionari in allora impiegati della Banca Testimone_21
Intesa San AO, di Piacenza, Popolare ed altre e così sui capitoli 23 e 24 Tes_6
e sul capitolo 25 e
[...] Controparte_5 Testimone_7 CP_6
; sui capitoli 26 e 27 sul capitolo 28 sul capitolo
[...] CP_7 Testimone_8
29 e tutti questi funzionari Testimone_7 Controparte_6 Testimone_8
in allora di Banca Intesa e di Banca di Piacenza”.
Sempre in via istruttoria, ci si oppone alle istanze avversarie ex art. 210 c.p.c. di cui alle lettere ii), iv), v), vi) vii), viii), in quanto in contrasto con quanto previsto dalla norma secondo cui non solo le specifiche indicazioni circa il documento, ma anche il contenuto dei fatti oggetto di prova deve influenzare in modo determinante la decisione della causa;
ci si oppone, infine alle richieste di di consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio sulla quantificazione del valore del 50% delle quote della GU
MA e C. (iii) e sull'“esistenza del danno” (ix), in quanto inammissibili essendo pagina 20 di 32 riferite a diversi titoli mai precedentemente indicati negli atti antecedenti alla memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e dunque “esplorativa”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 [...]
(coniugi i primi due e figlio il terzo) convengono in giudizio CP_12 Controparte_1
e deducendo: Parte_4
che con scrittura privata del 18.7.2007 denominata “Convenzione” gli stessi hanno concordato la divisione di tutti i beni in comunione (mobili ed immobili), al fine di porre fine ai dissidi sorti negli anni tra i fratelli e in Pt_1 Controparte_1 relazione alla gestione dell'attività industriale di famiglia;
che i convenuti si erano resi inadempienti alla Convenzione, rifiutando di darvi esecuzione;
che per tal motivo erano stati evocati in giudizio, incardinato avanti il Tribunale di Pavia con il n. RG 1205/2012, nel quale veniva chiesta la risoluzione della Convenzione e in ogni caso accertata l'impossibilità di darvi esecuzione con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in misura non inferiore a euro 3.320.000,00;
che nel corso di tale giudizio disconosceva la propria sottoscrizione in calce Parte_4
alla Convenzione, proponendo querela di falso;
che quindi il giudizio veniva sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel procedimento di falso;
che il assumeva una posizione adesiva a quella della moglie Pt_1 Pt_5
che il giudizio si concludeva, con decisione in giudicato, con l'accertamento che la firma della era stata apposta dal marito su sua autorizzazione ed incarico;
Pt_5 che la falsità della sottoscrizione della determina l'impossibilità di dare Pt_5
esecuzione alla Convenzione e, con ciò, un danno in capo agli odierni attori, danno quantificabile quantomeno in euro 6.657.240,50; che pertanto sussiste il loro diritto a far valere il legittimo affidamento nell'aver confidato sulla validità dell'accordo; tutto quanto ciò premesso, convengono in giudizio gli stessi, e dopo aver ripercorso le sorti della società GU MA, fondata dal nonno, proseguita dal padre e poi dalle pagina 21 di 32 odierne parti Pt_1
dopo aver dato atto delle incomprensioni sorte e della volontà di eliminare le stesse con la convezione predetta, preso atto dell'accertamento contenuto nella decisione in giudicato dalla Corte di appello di Milano e rilavato che la condotta serbata dai convenuti si pone in evidente contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza imposti dagli artt. 1173,
1175 e 1337 c.c. nonché con l'art. 2043 c.c. in quanto tradisce il legittimo affidamento che gli attori avevano riposto nella valida conclusione dell'accordo, instano per la rifusione dei danni tutti riconducibili alla condotta medesima.
Il danno viene quantificato nel valore della quota di loro proprietà della società, azzerato attesa la liquidazione e il concordato cui la società è stata sottoposta, nella perdita dei frutti degli immobili che dovevano essere trasferiti, nella perdita delle locazioni, nella perdita di aspettativa di incremento dell'attività industriale, danni morali e di immagine.
Nel giudizio così incardinato si costituisce rilevando che l'atto di Controparte_1
citazione veniva spiccato nel corso della pendenza del giudizio del 2012, con modifica della la causa petendi e raddoppio del petitum connesso alla richiesta di risarcimento danni;
che non era dato comprendere quale fosse, in concreto, la causa instaurata, se contrattuale o extra contrattuale;
che non erano comprensibili le ragioni sottese al dedotto inadempimento ovvero ai dedotti comportamenti illeciti;
che, in ogni caso, ogni richiesta doveva ritenersi prescritta;
che la accusa di aver portato la società al dissesto, non solo non era provata, ma era, al contrario, da imputare alla condotta degli attori, volta ad escluderlo dalla gestione della società, della quale è socio al 50%; che proprio per tal motivo, in precedenza, esso convenuto si era rivolto al Tribunale di
Voghera al fine di ripristinare la legalità nella gestione societaria, come confermato da due decisioni che lo avevano visto vittorioso;
che erano peraltro gli attori ad aver voluto la liquidazione della società; che, in ogni caso, nella relazione tecnica approvata dai soci, veniva esclusa ogni responsabilità del convenuto nella causazione della crisi aziendale.
Con riferimento alla Convezione del luglio 2007, evidenzia che trattavasi di accordo che,
pagina 22 di 32 per la sua attuazione, necessitava di precisazioni ed integrazioni;
che la Cassazione aveva escluso la efficacia immediatamente traslativa dell'accordo del
2007; che trattavasi, infatti, di una intesa di massima, da trasfondere in un altro atto negoziale.
Da ultimo, il convenuto ripercorre anch'esso le vicende della società di famiglia;
rileva che alla data della convenzione la stessa società aveva valore pari a zero, non avendo né patrimonio né reddito;
insta, pertanto, per l'accertamento della intervenuta prescrizione, e, in subordine, per la reiezione della domanda.
Si costituisce, altresì (o , rilevando: Pt_5 Parte_4
che la Corte di Appello di Milano, come da dispositivo, aveva affermato:
"dichiara la falsità della firma apposta in calce alla convenzione Persona_4 datata 18/7/2007 a fianco del nominativo e ''ordina la cancellazione Parte_5
della suddetta firma'' mentre in parte motiva si afferma che ''non osta al riconoscimento della falsità la circostanza che la abbia ammesso di avere autorizzato per telefono il Pt_5
coniuge a sottoscrivere in sua assenza''
Che per tal motivo la convenzione non poteva esserle riferita, così come pure la convenzione non poteva disciplinare beni di proprietà di terzi, (le società Immobiliare
DO srl e GU MA srl) che non avevano anch'essi sottoscritto la stessa;
che pertanto sussiste la sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito, rileva, in ogni caso, che la convenzione non soltanto era indeterminata e generica quanto ai soggetti sottoscrittori e alle società di cui si dovevano dividere patrimonio e trasferire in quote e che non hanno partecipato né sottoscritto la ''Convenzione", ma anche che la scrittura stessa aveva assoluta necessità e “bisogno”, per la sua attuazione ed esecuzione, di atti integrativi successivi, come affermato dalla sentenza della Corte d'Appello di
Milano, n.1870/2014, confermata in Cassazione.
Contesta, altresì, ogni illecito dedotto da controparte ed eccepisce, in ogni caso, la intervenuta prescrizione.
pagina 23 di 32 Alla udienza del 28.4.2021, le parti, considerato che il giudice si era pronunciato con sentenza nel giudizio RG 1205/2012 e che era stato proposto appello avverso la detta decisione, veniva disposta la sospensione del presente procedimento in attesa del giudicato.
Con ricorso del 17 luglio 2024 , rilevato che la causa predetta, Controparte_1
instaurata nel 2012, tra le stesse parti con identica causa petendi e petitum, di risarcimento del danno, peraltro per importo accresciuto, era stata definita in Cassazione con ordinanza 2 aprile 2024, pubblicata e comunicata in data 24 aprile 2024, insta per la prosecuzione del processo sospeso e per la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Fissata udienza per la riassunzione;
acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 14.01.2025, con concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Il presente giudizio prende le mossa dalla Convenzione del 18 luglio 2007, già oggetto del precedente giudicato, (quello instaurato nel 2012 RG 1205/2012 e conclusosi con la decisione della Cassazione del 2024), convenzione peraltro già oggetto di altro giudizio di accertamento della falsità della sottoscrizione della convenuta Pt_5
La premessa appare necessaria, attese le doglianze di parte convenuta che eccepisce la intervenuta prescrizione della richiesta di risarcimento danni avanzata (atteso che l'asserito fonte di risarcimento risale all'anno 2007).
Appare altresì necessaria anche al fine di delineare l'oggetto del presente giudizio e le differenze fra lo stesso e quello instaurato nel 2012, attesa la possibilità per il giudice di dichiarare, anche d'ufficio, il ne bis in idem.
Come già evidenziato in parte motiva, pendente il giudizio del 2012, avente ad oggetto la risoluzione della convenzione ovvero l'accertamento della impossibilità di darvi esecuzione, ovvero ancora, come precisato in sede di conclusioni, l'accertamento della responsabilità di quale rappresentante mandatario della moglie, ovvero Controparte_1
accertata la illiceità del detto comportamento, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, pari a € 3.320.000,00, viene notificato l'atto di citazione del presente giudizio, nel pagina 24 di 32 quale, riportandosi alla stessa Convenzione ed i medesimi fatti, si chiede un risarcimento del danno quantificato in misura doppia rispetto al precedente.
Nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio (anno 2020), peraltro, dopo aver ripercorso i fatti, gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, non chiedono alcun accertamento in punto an debeatur, limitandosi a richiedere la mera condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Gli stessi convenuti, in comparsa, si dolgono delle difficoltà di comprendere la causa petendi sottesa alla nuova domanda.
Dalla parte narrativa della citazione sembra evincersi che la domanda sottesa sia domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale.
In particolare, alle pagg. 22 e 23 di citazione gli attori affermano:
“La condotta dei convenuti si pone in evidente contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza imposti dagli artt. 1173, 1175 e 1337 c.c. nonché con l'art. 2043 c.c. e tradisce il legittimo affidamento che gli attori avevano riposto nella valida conclusione dell'accordo (significativa, sotto questo profilo, l'affermazione del Signor CP_1
“Per rispondo io”).
[...] Parte_5
Premesso che anche nel presente giudizio, come in quello RG 1205/2012, vi è stata una modifica delle conclusioni (come da raffronto fra quelle di citazione e quella riportate nella epigrafe della presente sentenza), non può peraltro rilevarsi che, sempre nella citazione introduttiva si afferma, che “1.6- La falsità della sottoscrizione della Signora – Pt_5
imputabile ai NO ed ed accertata giudizialmente su Controparte_1 Parte_5
loro iniziativa, al fine di sottrarsi alle obbligazioni assunte con la Convenzione ed alle conseguenze del suo inadempimento – determina l'impossibilità di dare esecuzione alla
Convenzione e, con ciò, un danno in capo agli odierni attori;
danno quantificabile quantomeno in euro 6.657.240,50 (secondo i criteri che indicheremo nel prosieguo).
Come meglio precisato nelle note depositate il 16.12.2021, la azione si giustifica in ragione della sopravvenuta dichiarazione di falsità della sottoscrizione della Signora Pt_5
in quanto gli attori contestano la condotta dei convenuti Parte_7 CP_13
che, al solo fine di sottrarsi agli obblighi assunti con la Convenzione ed alle pagina 25 di 32 conseguenze del suo inadempimento, hanno strumentalmente eccepito la falsità della sottoscrizione della (sottoscrizione che invece era stata apposta proprio dal Pt_5
marito su incarico della moglie), argomentando, in conseguenza della falsità,
l'invalidità e l'inefficacia dell'accordo, in contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza imposti dagli artt. 1173, 1175 e 1337 c.c. nonché con l'art. 2043 c.c. e tradisce il legittimo affidamento che gli attori avevano riposto nella valida conclusione dell'accordo.
Anche in sede di comparsa conclusionale gli attori ribadiscono che la domanda, qualificata come precontrattuale, si fonda sulla malafade che ha caratterizzato la condotta dei convenuti dopo la stipula della convenzione, laddove hanno strumentalmente eccepito la falsità della sottoscrizione.
Tale essendo l'oggetto del presente giudizio, instaurato nel 2020, occorre verificare quale sia stato l'oggetto del giudizio del 2012.
Nella sentenza n. 1/2021, vengono riportate, in epigrafe, le seguenti conclusioni:
i) in via principale, accertato che il Signor ha agito quale Controparte_1 rappresentante e/o mandatario della Signora all'atto della sottoscrizione della Parte_5
Convenzione inter partes 18.7.2007, dichiarare la risoluzione della stessa a causa del colpevole comportamento dei convenuti e conseguentemente, previa eventuale
CTU finalizzata alla quantificazione dei danni come denunziati in narrativa, condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore a euro 3.320.000,00 oltre interessi e rivalutazione a far tempo dal 31.12.2007;
ii) in via subordinata, accertata l'illiceità del comportamento del Signor CP_1
in sede di sottoscrizione della Convenzione inter partes 18.7.2007, previa
[...]
eventuale CTU finalizzata alla quantificazione dei danni come denunziati in narrativa, condannare il Signor personalmente, e in solido con la Controparte_1
Signora al risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore a euro Parte_5
3.320.000,00 oltre interessi e rivalutazione a far tempo dal 31.12.2007”.
(conclusioni riportate nella sentenza 1/2021, prodotta sub doc. 18 da parte convenuta pagina 26 di 32 . Pt_1
Il giudice, nella decisione del 2021, ha espressamente statuito anche sulle dette domande.
E' sufficiente, in proposito riportare i passi della detta sentenza per comprendere che il
Tribunale di Pavia si è già espresso in ordine al comportamento dei coniugi Pt_1
connesso alla apposizione della firma da parte del marito su autorizzazione verbale della moglie.
La dott.ssa nella sua decisione, infatti, dopo aver dato atto della modifica delle Per_5 conclusioni da parte di da questi ultimi giustificate e necessarie, “dal fatto, Parte_7 sopravvenuto, dell'accertamento incidentale che la sottoscrizione “ , Parte_5
sulla convenzione, sia stata posta di pugno del marito su sua Controparte_1 esplicita autorizzazione, anche per ragioni di economia processuale” ( sentenza 1/21, pag.
23 ), precisa, altresì:
“Anche tralasciando che la modificazione risulta cronologicamente anteriore rispetto all'accertamento giudiziale della falsità del documento in parte qua - che è stata pronunciata, per la prima volta, soltanto in appello - si tratta invero di circostanza che non poteva non essere nota già in precedenza, perlomeno ad come Parte_1
chiaramente emerso in corso di causa: ed infatti - pacifico che la “convenzione” venne confezionata il 18.07.2007, nello studio del dottor ( 26 ) - è lo stesso Per_1
ad aver dichiarato, in interpello, che quel giorno non era Parte_1 Parte_5
presente e che entrò in una stanza con il professionista, dalla quale Controparte_1
uscì, una decina di minuti dopo, con la scrittura sottoscritta. Senza contare che il
ha confermato che il convenuto appose la firma nel suo ufficio e, quando aggiunse Per_1 il fratello nella sala riunioni, affermò “per rispondo io” ( 27 ). Pt_1 Pt_5
In altre parole: ha certamente autorizzato telefonicamente il marito a Parte_5
sottoscrivere in sua assenza, come dalla stessa ammesso nel giudizio di falso (28)
e confermato in sede di gravame (29); ma altrettanto certamente era Parte_1
al corrente del fatto che la firma, apposta a nome della cognata, fosse apocrifa.
Pertanto, l'unico affidamento che poteva eventualmente riporre riguarda non tanto
l'autenticità della sottoscrizione, bensì, tutt'al più, la volontà dei convenuti di portare
pagina 27 di 32 comunque a compimento i propositi concordati” ( sentenza 1/21, pag. 23 e 24 ).
Ciò porta quindi il giudice della detta decisione ad affermare che non si è in presenza di domanda nuova, ma di prospettazione aggiunta a supporto della domanda avanzata.
“All'originaria prospettazione è stata quindi semplicemente aggiunta, in corso di causa, quella relativa alla contrarietà a buona fede del contegno avversario - secondo
l'opinione degli attori - la quale, una volta accertato che si trattò di falso consentito dall'avente diritto ( , non sposta i termini della questione: ciò in quanto, nel Parte_5
presente giudizio, non è stato chiesto di eseguire coattivamente e/o “in forma specifica” un accordo plurisoggettivo - la “convenzione” - che, dopo la declaratoria di falsità, potrebbe essere ritenuto nullo e/o privo di effetti;
è anzi pacifico che, già al momento della sottoscrizione, la “convenzione” non fosse eseguibile, tanto da richiedere la cooperazione delle parti e/o di terzi per essere perfezionata;
l'apocrifia della firma non esclude che l'interessata ne abbia condiviso il contenuto” (sentenza 1/2021, pag. 24).
La stessa Cassazione 11126/2024 precisa:
“9.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1387 e ss. c.c. e 115 e ss. C.p.c.
La tesi è che avendo sottoscritto per conto della moglie, Controparte_1
avrebbe tenuto un comportamento illecito.
Il motivo è una mera asserzione di questa illiceità: non è chiaro cosa censuri.
Intanto, non è detto che la sottoscrizione sia illecita, se, come ritengono i ricorrenti,
è stata autorizzata, ma poi non è chiaro quale sia il rilievo di essa: anche ad ammettere che sia illecita, resta fermo, proprio per quello, che il contratto non vincola che non ha sottoscritto, e se non la vincola non è una Parte_5
divisione, la quale è contratto plurilaterale necessario, ossia vede come parti necessarie tutti i comunisti: diversamente è un altro e diverso contratto.
Ne consegue che la domanda di accertamento dell'inadempimento e la domanda di accertamento del comportamento illecito di e della moglie per avere Parte_8
il primo apposto la firma per conto della seconda sono tutte coperte dal giudicato.
Deve quindi darsi atto che gli odierni attori, nel 2012, hanno svolto una mera domanda di accertamento della risoluzione per colpa della controparte;
pagina 28 di 32 che questi, preso atto della eccepita falsità della sottoscrizione e della relativa sospensione del giudizio, hanno: modificato le domande svolte nel giudizio predetto instaurato nel 2012; introdotto, nel 2020, il presente giudizio risarcitorio.
In entrambi i casi gli attori hanno affermato che la responsabilità dei coniugi Parte_7
fosse da ricollegare alla eccepita falsità della sottoscrizione. CP_13
Posto che il primo giudice ha ritenuto che la deduzione relativa non comporti modifica della domanda ed ha statuito sulla stessa, rigettandola, al sottoscritto giudice è precluso qualsiasi accertamento sul punto.
Deve quindi ritenersi che vi è giudicato sull'accertamento della dedotta illiceità della condotta quale fonte di responsabilità contrattuale.
Va detto che gli attori hanno affermato però di aver richiesto l'accertamento che la medesima condotta costituisce fonte di responsabilità precontrattuale.
Sotto tale profilo la domanda non sembra sia coperta da giudicato, posto che in precedenza
è stato richiesto l'accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale o da illecito.
Deve peraltro ritenersi prescritta ogni eventuale pretesa.
La statuizione precedente ha accertato che la falsità della firma era già nota, quantomeno all'attore che era presente e che non poteva avvedersi che la non Persona_6 Pt_5
poteva firmare.
Pertanto, risalendo il fatto asseritamente generativo del danno al 2007, ogni pretesa risulta essere era prescritta nel 2020, e ciò sia accedendo alla tesi della natura della responsabilità precontrattuale come extracontrattuale, con prescrizione di cinque anni, sia come contrattuale con prescrizione decennale.
Ma anche ove la decorrenza dovesse farsi decorrere dall'accertamento della falsità in giudicato, con conseguente esame nel merito, si rileva.
Come noto, si configura responsabilità precontrattuale, laddove una parte, durante le trattative per la conclusione di un contratto, viola gli obblighi di buona fede e correttezza espressamente previsti dall'art. 1337 del codice civile.
pagina 29 di 32 La responsabilità precontrattuale tutela l'interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili;
non concludere contratti invalidi o inefficaci;
non subire inganni durante la negoziazione, tutela, cioè, la libertà negoziale delle parti, tanto che la stessa viene qualificata anche quale culpa in contrahendo.
La Cassazione ha, inoltre, delineato i caratteri secondo i quali la responsabilità precontrattuale è integrata sancendo che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato”
(Cass., sent. n. 7545/2016).
Gli attori invocano la responsabilità precontrattuale in quanto la attività posta in essere dai convenuti avrebbe comportato, un legittimo affidamento nella conclusione del contratto, affidamento che è stato leso dalla falsa apposizione della firma.
Premesso che il confine è labile in quanto si tratta di valutare un comportamento già oggetto di giudicato con un differente tipo di responsabilità, non può in ogni caso non rilevarsi che è in giudicato anche l'accertamento in ordine alla irrilevanza della detta condotta anche in considerazione della natura del contratto che è stato in ogni caso sottoscritto, quanto meno dal Pt_1
La Corte ha già ritenuto che non vi sia illiceità nella apposizione della firma;
la stessa
Corte, in altro passo della decisione emanata nel 2024, ha affermato la natura della convenzione e la sua impossibilità a generare effetti giuridici immediati.
“È evidente, dunque, che l'accordo in questione – come ha puntualmente osservato la Corte d'appello – non costituisce la regolamentazione finale del rapporto, ma ne
è solo una regolamentazione provvisoria: si tratta di un accordo preparatorio con il
pagina 30 di 32 quale le parti hanno raggiunto l'intesa su alcuni aspetti soltanto del definitivo rapporto, con la conseguenza che le trattative possono proseguire (ed è previsto che proseguano) sulle rimanenti parti dell'accordo. Lo dimostra il fatto che le parti stesse rimandano al futuro (entro un termine dato) di dare incarico al notaio e di individuare la persona da nominare cui attribuire le quote.
In altri termini, l'accordo in questione non ha alcunché della divisione di una comunione e non è idoneo a produrre l'effetto di quest'ultima; la stessa volontà delle parti è di definire meglio gli aspetti più importanti di essa in seguito.
Si tratta, cioè, di una intesa su alcuni punti del contratto (di divisione) non ancora concluso, ed in quanto tale essa non impegna le parti, essendo subordinata all'esito positivo delle successive trattative e dunque alla stipula del contratto finale: le parti, in una intesa del genere, ben possono ritornare sui loro passi fino a che il contratto non venga concluso (salva la responsabilità precontrattuale, che qui non è in discussione).
E ciò segna la differenza tra questo tipo di intese ed i contratti normativi che invece si pongono come fonte del futuro contratto.
Con la conseguenza ulteriore che non può esservi inadempimento rispetto ad una intesa del genere, non essendo la medesima produttiva di obbligazioni determinate” (Cass.
11126/2024 Pagine 6 e 7).
In altri termini si tratta di un mero accordo preparatorio, una intesa che fissa alcuni punti di un futuro contratto divisionale;
appare ben difficile configurare una responsabilità precontrattuale con riferimento allo stesso, sulla base di un comportamento che, in altro giudicato intercorso fra le parti è stato ritenuto non imputabile alla e non illecito con Pt_5
riferimento al Pt_1
La domanda svolta viene pertanto respinta, sia per essere la domanda di accertamento di responsabilità contrattuale e la natura della condotta già coperta dal ne bis in idem, sia per essere prescritta la domanda connessa alla responsabilità precontrattuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica il paramento di riferimento (da € 4.000.000 a € 6.000.000), con riconoscimento delle fasi con esclusione della istruttoria e applicazione dei valori minimi.
pagina 31 di 32
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che la domanda di accertamento di responsabilità contrattuale e di accertamento della illiceità della condotta dei convenuti sono già coperte da giudicato che ne ha escluso la sussistenza;
accerta e dichiara la intervenuta prescrizione della domanda di inadempimento precontrattaule e di conseguente risarcimento danni.
Condanna altresì gli attori in solido a rimborsare ai convenuti e le spese di Pt_1 Pt_5
lite, che si liquidano in € 17.203,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 8 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 32 di 32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3200/2020 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) con il patrocinio degli avvocati Parte_3 C.F._3
RIGANO FRANCESCO, STEFANO PICOZZI E CESARE BONA;
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
BELLOMI CRISTINA;
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_4 C.F._5
LETIZIA FERRI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda istanza e deduzione, compiuto ogni opportuno accertamento, previa eventuale CTU finalizzata alla quantificazione dei danni come denunziati nella narrativa degli atti di causa, 1) nel merito:
- in via principale, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile alla luce delle statuizioni della
Corte di Cassazione con la Ordinanza del 24.4.2024, condannare i NO CP_1
pagina 1 di 32 ed al risarcimento dei danni cagionati agli attori, quantificati in euro Pt_1 Parte_5
6.657.240,50 oltre interessi e rivalutazione o nella diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa;
- in subordine, per l'ipotesi in cui non si riconosca efficacia vincolante alla Convenzione del 18.7.2007 alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la Ordinanza del
24.4.2024, compiuto ogni opportuno accertamento in merito alla responsabilità dei convenuti anche ai sensi dell'art. 1337 c.c., condannare i NO ed Controparte_1
al risarcimento dei danni cagionati agli attori, nella misura che sarà meglio Parte_5
specificata negli atti conclusivi e che comunque si chiede al Tribunale di liquidare anche in via equitativa e in ogni caso nella misura ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti di causa;
- in ogni caso, respingere le domande formale dai convenuti con le rispettive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., in quanto nuove e dunque inammissibili e, in ogni caso, del tutto infondate, generiche e sfornite di alcun supporto probatorio
2) in via istruttoria – contestate, per i motivi indicati nella narrativa degli atti di causa, le produzioni documentali e le inammissibili deduzioni istruttorie avversarie – ammettere i mezzi di prova formulati nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e compendiati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., di seguito riprodotti integralmente:
i) si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: cap. 1: Vero che nella settimana compresa fra il 9 e il 14 luglio 2007, si svolse un incontro presso lo studio del dottor al quale erano presenti i RI: Persona_1 Pt_1
Enrico Tessera.
[...] Persona_1 Controparte_2
Testi: NO . Persona_1 Controparte_2 Testimone_1 cap. 2: Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente furono discusse proposte di soluzione delle liti fra i RI e Parte_1 Controparte_1
Testi: NO . Persona_1 Controparte_2 Testimone_1 cap. 3: Vero che in occasione dell'incontro menzionato i RI e Parte_1
rimasero su posizioni di disaccordo. Controparte_1
Testi: RI . Persona_1 Controparte_2 Testimone_1
pagina 2 di 32 cap. 4: Vero che nelle giornate del 17 luglio e del 18 luglio 2007 il IG e Persona_1
il IG hanno incontrato, separatamente, i RI e CP_3 Parte_1
Controparte_1
Testi: RI e Persona_1 CP_3
cap. 5: Vero che la finalità degli incontri come dichiarata ai RI e Persona_1
era di trovare un accordo sulla divisione dei beni in comune. CP_3
Testi: RI e Persona_1 CP_3
cap. 6: Vero che in occasione degli incontri i RI e Persona_1 CP_3
sottolineano ai RI e la grave situazione
[...] Parte_1 Controparte_1
della società GU MA & C. Srl.
Testi: RI e Persona_1 CP_3 cap. 7: Vero che l'originale della Convenzione è stato consegnato in custodia al dottor
Persona_1
Testi: RI e Persona_1 CP_3
cap. 8: Vero che il giorno successivo alla sottoscrizione della Convenzione, il 19 luglio
2007, in prima mattina i RI ed si recarono presso gli Controparte_1 Parte_5
Uffici amministrativi della nella parte occupata dal Controparte_4
IG e raccolsero in due contenitori documenti e rubriche ivi presenti Controparte_1
e li portarono via.
Testi: RI . Tes_2 Testimone_3
cap. 9: Vero che nel settembre 2007 i RI e Parte_1 Controparte_1 affidarono allo Studio del Notaio dottor l'incarico di istruire e Persona_2
formalizzare in forma pubblica gli atti di trasferimento delle quote societarie e degli immobili.
Testi: NO e Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
cap. 10: Vero che nel settembre 2007 i RI e Parte_1 CP_1 affidarono al IG l'incarico di collaborare con lo studio del
[...] Testimone_5
Notaio assicurando assistenza/consulenza catastale nella Per_2
pagina 3 di 32 formalizzazione in forma pubblica degli atti di trasferimento delle quote societa-rie e degli immobili.
Testi: NO Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
cap. 11: Vero che nel settembre 2007 i RI e Parte_1 CP_1
affidarono al dottor l'incarico di collaborare con lo studio
[...] Persona_1
del Notaio assicurando assistenza/consulenza fiscale nella formalizzazione in Per_2
forma pubblica degli atti di trasferimento delle quote societarie e degli immobili.
Testi NO Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
cap. 12: Vero che nel dicembre 2007 presso lo Studio del notaio dottor era stata Per_2
raccolta tutta la documentazione necessaria per la trasposizione in forma pubblica degli atti di esecuzione della Convenzione 18.7.2007.
Testi: NO Testimone_4 Persona_1 Testimone_5
cap. 13: Vero che attorno alla metà del dicembre 2007 il IG Controparte_1
comunica allo Studio del Notaio i sospendere la predisposizione degli atti. Per_2
Testi: Signora Testimone_4 Persona_1 cap. 14: Vero che nel gennaio 2008, nel corso di una riunione presso lo studio dell'avv. prof. Ferri in cui sono presenti il prof. il prof. Francesco Rigano, il dottor Persona_3
il IG il IG nonché un altro Persona_1 Parte_1 Controparte_1
professionista di fiducia del IG le parti discutono delle modalità Controparte_1
di esecuzione della Convenzione 18.7.2007.
Teste: il dottor Persona_1
cap. 15: Vero che il IG abbandona la riunione di cui al precedente Parte_1
capitolo di fronte alla pretesa del IG di modificare le condizioni Controparte_1
fissate dalla Convenzione 18.7.2007.
Teste: il dottor Persona_1
cap. 16: vero che nel giugno del 2008 si svolge una riunione presso lo studio del dottor alla quale sono presenti il dottor l'avv. prof. Persona_1 Persona_1 Per_3
l'avv. prof. Francesco Rigano, il IG e il IG
[...] Parte_1 CP_1
pagina 4 di 32 dove le parti discutono delle modalità di esecuzione della Convenzione Pt_1
18.7.2007.
Teste: il dottor Persona_1
cap. 17: Vero che, quando le parti sono prossime alla definizione delle modalità di esecuzione della Convenzione 18.7.2007, il IG abbandona la Controparte_1 riunione di cui al punto precedente dichiarando “bisogna rifare la Convenzione”.
Teste: il dottor Persona_1
cap. 18: Vero che nel settembre 2008 il IG si reca presso la Banca Controparte_1
Popolare di Novara, Filiale di Pavia, e nel corso di un incontro con i RI Testimone_6
e dichiara la propria intenzione di portare alla “chiusura” le attività della Controparte_5
GU MA & C Srl, avvertendo i funzionari del rischio che la Banca possa CP_4
perdere i propri crediti verso la Società medesima.
Testi: i RI e Testimone_6 Controparte_5
cap. 19: Vero che nel settembre 2008 il IG si reca presso la Banca Controparte_1
Intesa San AO, Filiale di Voghera, e nel corso di un incontro con i RI
[...]
e dichiara la propria intenzione di portare alla “chiusura” Tes_7 Controparte_6
le attività della Società GU MA & C Srl, avvertendo i funzionari del rischio che la Banca possa perdere i propri crediti verso la Società medesima.
Testi: RI e . Testimone_7 Controparte_6
cap. 20: Vero che nel settembre 2008 il IG si reca presso la Banca Controparte_1
Popolare Commercio e Industria, Filiale di Piacenza, e nel corso di un incontro con il IG dichiara la propria intenzione di portare alla “chiusura” le attività della CP_7
Società GU MA & C Srl, avvertendo i funzionari del rischio che la Banca possa perdere i propri crediti verso la Società medesima.
Teste: IG CP_7
cap. 21: Vero che nel settembre 2008 il IG si reca presso la Banca Controparte_1
di Piacenza, Filiale di Stradella, e nel corso di un incontro con la IGa Testimone_8 dichiara la propria intenzione di portare alla “chiusura” le attività della Controparte_4
pagina 5 di 32 MA & C Srl, avvertendo i funzionari del rischio che la Banca possa perdere i propri crediti verso la medesima. CP_4
Teste: IGa Testimone_8
cap. 22: Vero che, successivamente agli incontri presso le Banche di cui ai capitoli precedenti, vi è stata una riduzione degli affidamenti alla Controparte_4
da parte delle Banche medesime.
[...]
Testi: RI CP_7 Controparte_5
cap. 23: Vero che, successivamente agli incontri presso le Banche di cui ai capitoli precedenti, Banca Intesa San AO interruppe le pratiche volte all'erogazione alla
GU MA & C Srl di un finanziamento finalizzato all'acquisto di una CP_4
linea di pressatura per la produzione di un nuovo tipo di pannello.
Testi: NO;
Controparte_6 Testimone_7
cap. 24: Vero che il macchinario di cui al precedente capitolo era già in corso di fabbricazione e che la aveva già versato anticipi sul prezzo Controparte_4 per l'ammontare di euro 60.000.
Testi: IG , legale rappresentante della Società P.G.C. Testimone_9 cap. 25: Vero che, successivamente all'assemblea della GU MA & C del
14.5.2009 si verificano i seguenti fatti: a) Banca Intesa San AO, Banca di Piacenza,
Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Popolare di Novara chiedono alla
[...]
l'immediato rientro di tutti gli affidamenti in essere. Controparte_4
Testi: RI;
Controparte_6 Testimone_8 CP_7 Controparte_5 cap. 26: Vero che, successivamente all'assemblea della GU MA & C del
14.5.2009 si verificano i seguenti fatti: b) i fornitori sospendono le consegne delle materie prime.
Testi: ; Testimone_3 Tes_2
cap. 27: Vero che, successivamente all'assemblea della GU MA & C del
14.4.2009 si verificano i seguenti fatti: c) i clienti annullano gli ordini già trasmessi alla
Società.
Testi: ; Testimone_3 Tes_2
pagina 6 di 32 cap. 28: Vero che, successivamente all'assemblea della GU MA & C del
14.5.2009 si verificano i seguenti fatti: d) gli operai della Società si mobilitano ed entrano
“in agitazione”.
Testi: NO;
Testimone_3 Tes_2 Testimone_10 Testimone_11
cap. 29: Vero che, a seguito di alcuni incontri presso il Comune di Stradella alla presenza del sindaco a partire dal 22.5.2009, in data 26.5.2009 il IG riceve via Parte_1 telefax il documento datato (erroneamente) “2007”, prodotto sub doc. 40 Parte_1
che si rammostra al teste.
Teste: prof. Testimone_12
cap. 30: Vero che nel settembre 2007 il IG e la IGa Controparte_1 Parte_5
hanno curato, insieme con il IG la trasmissione al notaio dottor Parte_1
el testo della Convenzione 18.7.2007. Per_2
Testi NO Testimone_4 Persona_1
cap. 31: Vero che alla mia presenza il IG mai ha dichiarato che la Controparte_1
sottoscrizione da parte della IGa della Convenzione 18.7.2007 era stata Parte_5
falsificata.
Testi: NO Persona_1 Persona_2 Testimone_12 Controparte_2
, Testimone_1 Testimone_13 Testimone_14
cap. 32: Vero che nel corso della riunione del gennaio 2008, il IG Parte_1
dichiarò che il capannone di via san Ludovico e il capannone ad est di via Costa erano del medesimo valore.
Teste Signor Persona_1 cap. 33: “Vero che, nella mia qualità di amministratore della comunione, nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2018 ricevevo dalla Banca Popolare di Novara per i canoni di locazione dell'immobile di Stradella via Cesare Battisti n. 26 due assegni circolari intestati ai RI e che poi consegnavo agli stessi.” Parte_1 Controparte_1
Si indica come teste il dott. con studio in Piazzale Trieste, 24, 27049 Persona_1
Stradella (PV).
pagina 7 di 32 cap. 34: “Vero che la Banca ha versato ai sigg.ri ed a Controparte_1 Parte_5
titolo di canoni per la locazione – tuttora in corso – dell'immobile di Stradella via Cesare
Battisti n. 26, i seguenti importi: nel 2013, € 68.879,34; nel 2014, € 69.292,80; nel 2015,
€ 69.431,30; nel 2016, € 69.431,30; nel 2017, € 69.500,96; nel 2018, € 70.057,00; nel
2019, € 70.547,00; nel 2020, € 70.900,00”.
Si indica come teste il dott. , direttore della filiale della . Testimone_15 Controparte_8 cap. 35: “Vero che la DO Immobiliare Srl, di cui sono amministratore, con riferimento al contratto di locazione con TO TA CA e AR AU Snc per l'immobile di Stradella in via Andrea Costa ha incassato a titolo di canoni di locazione per il periodo compreso tra il 1.4.2009 ed il gennaio del 2021 l'importo di complessivi €
187.254,19 come da doc. 81 di parte attrice che mi si rammostra”.
Si indica come teste il dott. con studio in Piazzale Trieste, 24, 27049 Persona_1
Stradella (PV). cap. 36: “Vero che, nella mia veste di amministratore condominiale, ho redatto la tabella prodotta da parte attrice come doc. 85 che mi si rammostra e che riporta il conteggio dell'importo della quota di ¼ dei canoni di locazione del Condominio Regina di via
Mirabello a Pavia”.
Si indica come teste il geom. con studio in Via del Carmine, 2, a Pavia. Testimone_16 cap. 37: “Vero che al 19.2.2008 la quota di ¼ dei canoni di locazione relativa al
Condominio Regina di via Mirabello a Pavia era pari ad € 5.305,00 annui”.
Si indica come teste il geom. con studio in Via del Carmine, 2, a Pavia. Testimone_16 cap. 38: “Vero che, nella qualità di amministratore condominiale, ho redatto la tabella prodotta da parte attrice come doc. 86 che mi si rammostra e che riporta il conteggio dei canoni di locazione del Condominio Regina di via Mirabello a Pavia relativamente all'anno
2010”.
Si indicano come testi i legali rappresentante dello Studio Tre snc di via Boezio 10 a Pavia.
ii) Poiché la documentazione di riferimento non è nella disponibilità degli attori in ragione della intervenuta ammissione della alla procedura di Controparte_9
Concordato preventivo, si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Avv.
pagina 8 di 32 Alessandro Zucchi (con studio in Voghera via Cavour 33) nonché alla società CP_10
(con sede operativa in Via delle Querce 4, Località Fornace, Bornasco) nonché al dott.
(con studio in Via della Rocchetta, 2, 27100 Pavia) l'esibizione in CP_11
giudizio dei bilanci di verifica, delle schede contabili e del libro cespiti della
[...]
relativi agli anni 2006 e 2007. Controparte_9
iii) Con riferimento alla quantificazione del valore del 50% delle quote della
[...]
si chiede, se ritenuto necessario od opportuno dal Giudice, che venga Controparte_9 disposta consulenza tecnica d'Ufficio, al fine di determinare il valore delle quote sociali della al 31.12.2007. Controparte_9
iv) Si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Avv. Alessandro Zucchi
(con studio in Voghera via Cavour 33) nonché alla società (con sede operativa CP_10
in Via delle Querce 4, Località Fornace, Bornasco) nonché al dott. (con CP_11
studio in Via della Rocchetta, 2, 27100 Pavia) l'esibizione in giudizio del contratto di mutuo stipulato dalla con la Banca Popolare di Novara. Controparte_9
v) Poiché la documentazione di riferimento è nella disponibilità delle nostre controparti, si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ai sig.ri CP_1
ed di esibire in giudizio: le fatture e/o le ricevute del pagamento dei
[...] Parte_5 canoni di locazione dell'immobile condotto dalla Banca relative agli anni dal 2013 al
2018; o, in mancanza, le copie degli estratti del c/c bancario dei convenuti o le copie degli assegni o degli ordini di bonifico che attestano il pagamento dei canoni di locazione. vi)
Poiché la documentazione di riferimento è in possesso delle nostre controparti e della
Banca conduttrice (che ovviamente non può metterla a disposizione di terzi se non a fronte di un provvedimento giudiziale), si chiede che il Tribunale voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ai sig.ri ed nonché alla Banca Popolare di Controparte_1 Parte_5
Novara oggi BancoBPM filiale di Stradella via Cesare Battisti 26 di esibire in giudizio: le fatture e/o le ricevute del pagamento dei canoni di locazione dell'immobile condotto dalla
Banca relative agli anni 2019, 2020 e 2021; o, in mancanza, le copie degli estratti del c/c bancario dei convenuti e della Banca o le copie degli assegni o degli ordini di bonifico che attestano il pagamento dei canoni di locazione.
pagina 9 di 32 vii) Poiché la documentazione di riferimento non è nella disponibilità degli attori in ragione della intervenuta ammissione della alla procedura di Controparte_9
Concordato preventivo, si chiede che il Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Avv.
Alessandro Zucchi (con studio in Voghera via Cavour 33) nonché alla società CP_10
(con sede operativa in Via delle Querce 4, Località Fornace, Bornasco) nonché al dott.
(con studio in Via della Rocchetta, 2, 27100 Pavia) l'esibizione in CP_11
giudizio delle fatture / ricevute emesse dalla a fronte Controparte_9 dell'incasso dei canoni di locazione dell'immobile di Via Andrea Costa relative al periodo
1.10.2007 – 30.3.2009 e/o degli estratti delle scritture contabili della Controparte_9
sulle quali risultano registrati gli incassi dei canoni di locazione e/o degli estratti del
[...]
conto corrente bancario su cui risultano registrati gli incassi. viii) Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attuale amministratore del condominio Regina l'esibizione delle scritture e dei registri sui quali sono annotati i canoni versati dagli inquilini dall'anno 2007 all'anno 2021. ix) Ribadita la certezza dell'esistenza del danno, per la verifica della sua corretta quantificazione si chiede che il Giudice voglia disporre consulenza tecnica d'Ufficio, riservandosi la determinazione di un quesito nel contraddittorio tra le parti.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, comprese quelle generali forfettarie, e di compensi.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare e assorbente, in accoglimento delle eccezioni formulate nella comparsa di risposta, dichiarare la prescrizione dell'azione esercitata e dei diritti al risarcimento dei danni vantati dagli attori nei confronti del convenuto Controparte_1
2) in subordine, fatta salva ogni eccezione e difesa da parte della convenuta Parte_5
rigettare ogni domanda di risarcimento del danno in via solidale con il convenuto come formulata dagli attori, sia per il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, sia perché infondata nel merito, stante l'efficacia del giudicato che assiste la pagina 10 di 32 sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 1708/2019, pubblicata il 17 aprile 2019, che ha accertato la falsità della sottoscrizione della “convenzione” del luglio 2007, e la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 2821/2022, pubblicata il 5 settembre 2022, che ha accertato la natura di atto d'intesa di massima della “convenzione” del luglio 2007, come tale inidoneo a fondare una qualsiasi ipotesi di responsabilità contrattuale, nonché la mancanza di prova quanto agli asseriti comportamenti ostativi al raggiungimento di un accordo definitivo da parte di e di Controparte_1 Parte_5
3) in ulteriore subordine, se negato fondamento alle domande sub 1) e sub 2), si chiede al
Tribunale di: A) dichiarare l'invalidità della scrittura 18 luglio 2007 a causa della sua nullità ovvero pronunciarne l'annullamento per le ragioni e i fatti di cui alle difese in atti e in specie accertare l'inefficacia di prova e di effetti sostanziali della predetta scrittura dichiarando la stessa priva di qualsiasi effetto nei confronti delle parti e dei terzi indicati
“parti sostanziali” nelle premesse integranti la scrittura;
o comunque, B) in ulteriore subordine rispetto alla domanda sub A), dichiarare priva di effetti la scrittura oltre che per le ragioni di falso accertate dal giudicato, per la necessità ed esigenza, non mai verificata a causa dei comportamenti imputabili agli attori, di concludere e stipulare pattuizioni e intese integrative e attuative successive alla data del 18 luglio 2007, per dare attuazione a eventuali obblighi sorti dalla scrittura-convenzione.
Conseguentemente, rigettare le domande proposte nei confronti del convenuto con ogni migliore statuizione;
Controparte_1
4) se negato fondamento alle eccezioni di cui sopra ai numeri da 1) a 2), condannare inoltre gli attori tra loro solidalmente al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata invalidità e inefficacia della scrittura-convenzione 18 luglio 2007, peraltro con sentenza da pronunciarsi in accertamento del quantum di risarcimento del danno in separato giudizio, sentenza da qualificarsi come non definitiva.
5) in estremo ulteriore subordine, nel caso di rigetto delle domande ed eccezioni di cui sopra ai numeri da 1) a 4), condannare gli attori in solido tra loro al pagamento di somma a favore di a titolo di risarcimento del danno causato dal loro Controparte_1
comportamento in relazione alla mancata attuazione di atti successivi integrativi per pagina 11 di 32 obblighi sorti dalla scrittura con pronuncia di sentenza sul quantum in separato giudizio, anche in questo caso da considerarsi e qualificarsi come non definitiva.
6) Con il favore delle spese e rigettando ogni altra domanda anche ai sensi della norma dell'art. 89 c.p.c.
In via istruttoria: (analoghe alle conclusioni Pt_5
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA POGGI
1.Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare ed assorbente, in accoglimento delle domande ed eccezioni di cui alla comparsa di risposta 24 novembre 2020 e successive memorie difensive 183, sesto comma cpc, voglia dichiarare l'avvenuta prescrizione delle azioni esercitate e dei diritti al risarcimento dei danni affermate dalle controparti nel proprio atto di citazione e memoria 183, sesto comma n. 1 cpc, nei confronti della convenuta;
2. respingere le domande di risarcimento del danno nei confronti della convenuta anche in via solidale con il convenuto stante il giudicato che assiste la sentenza Controparte_1
dichiarativa di querela di falso della Corte d'Appello di Milano n.1708/19, pubblicata il
17 aprile 2019 -che ha accertato la falsità della sottoscrizione della “convenzione” del luglio 2007, sia la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 2821/2022, pubblicata il 5 settembre 2022, che ha accertato la natura di atto d'intesa di massima della
“convenzione” del luglio 2007 -come tale inidoneo a fondare una qualsiasi ipotesi di responsabilità contrattuale- e, altresì, la mancanza di prova quanto agli asseriti comportamenti ostativi al raggiungimento di un accordo definitivo da parte di CP_1
e di dimostrando l'insussistenza e l'infondatezza delle domande
[...] Parte_5
avversarie proposte e degli intervenuti;
3.Pertanto, Voglia l'Ill.mo Tribunale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva ad causam della convenuta nonché in alternativa, nel merito, dichiarare Parte_5
comunque come infondate, tutte le domande attrici di risarcimento del danno formulate dagli attori nei confronti solidalmente di entrambi i convenuti ed Controparte_1
Parte_5
pagina 12 di 32 4. nel merito, in subordine, se negata o accolta parzialmente ogni domanda ed eccezione sub 1) e 2), 3) si chiede al Tribunale di rigettare qualsiasi avversaria pretesa e/o domanda proposta nei confronti della convenuta con ogni migliore statuizione.
Nella specie: a) respingere le domande sugli effetti degli accordi o intese di massima di cui alla scrittura 18 luglio 2007 e dichiararne l'invalidità, a causa di nullità ovvero, in alternativa, pronunciarne l'annullamento per ogni ragione e circostanza di cui alle difese della convenuta in atti;
in specie, accertare l'inefficacia probatoria e di ogni effetto sostanziale della predetta scrittura dichiarandola priva di effetti nei confronti delle parti e nei confronti dei terzi comunque indicati come parti sostanziali nelle “premesse” che costituiscono parte integranti della scrittura stessa;
b) in ogni caso Voglia il Tribunale, dichiarare privi di qualsiasi effetto, gli accordi o intese di massima di cui alla scrittura 18 luglio 2007 oltre che per la falsità accertata dal giudicato sulla querela di falso, per la necessità acclarata e per le esigenze accertate di concludere e stipulare pattuizioni integrative e attuative successivamente alla data del luglio 2007 e ciò per dare attuazione a eventuali obblighi, peraltro da escludere, sorti dalla scrittura.
Accertare pertanto, che tali patti o intese non si sono mai verificate a causa dei comportamenti e delle condotte imputabili alle parti attrici.
5. In ulteriore subordine, se negato fondamento alle eccezioni e alle domande sub 1), sub2
e sub3), condannare gli attori tra loro solidalmente, al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata invalidità e inefficacia della scrittura-convenzione 18 luglio 2007, peraltro con la pronuncia di sentenza in accertamento del quantum di risarcimento del danno, sentenza da emettere in separato giudizio e dà qualificarsi come non definitiva.
In estremo ulteriore subordine, nel caso di rigetto delle domande ed eccezioni di cui sopra, condannare gli attori in solido tra loro, al pagamento di somma a favore di a Parte_5
titolo di risarcimento del danno causato dal loro comportamento in relazione alla mancata attuazione di atti successivi, integrativi, per obblighi eventualmente sorti dalla scrittura e con pronuncia di sentenza sul quantum in separato giudizio, anche in questo caso da considerarsi e qualificarsi come non definitiva.
pagina 13 di 32 Con il favore delle spese e rigettando di ogni altra diversa domanda avversaria
- In via Istruttoria:
La convenuta richiamate le proprie domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, si associa ed aderisce alle eccezioni di inammissibilità delle istanze istruttorie sollevate nella memoria di ex art. 183, sesto comma cpc, Controparte_1 opponendosi all'ammissione della prova per testi dedotta nell'atto di citazione da controparte - non avendo ad oggetto, in tutta la capitolazione delle circostanze di fatto, la possibile esistenza di un danno risarcibile - ed essendo tale capitolazione totalmente identica, fatto salva per la numerazione, a quella contenuta nell'atto di citazione del 2012 e respinta dal giudice istruttore nella causa RG n.1305/2012 (per capitoli di prova irrilevanti, generici, valutativi).
-Ci si oppone inoltre all'ammissione della prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.2, c.p.c., e compendiati nella memoria Parte_1
ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., in quanto inammissibile posto che i capitoli dedotti vertono su fatti principali e secondari che sono stati allegati in giudizio non già entro il termine delle preclusioni assertive di allegazioni di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, ma soltanto tramite le istanze istruttorie dei capitoli formulati con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2.
-In caso di ammissione, anche solo parziale, di talune delle prove per testi avversarie, la convenuta aderendo alle istanze istruttorie formulate da Parte_5
che di seguito si ritrascrivono, nella sua memoria ex Controparte_1 art.183,sesto comma, n. 2, c.p.c. chiede l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale di sui capitoli di prova dedotti, “al fine di Parte_1
dimostrare come successivamente alla scrittura 18 luglio 2007, a causa del comportamento e condotte delle parti attrici e di in particolare, non sono Parte_1
mai intervenuti accordi, intese o patti integrativi, attuativi e indispensabili per dare esecuzione alla scrittura”;
Pertanto, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
pagina 14 di 32 1) vero che (come da lettere-documenti che si mostrano al teste Controparte_1
prod. 16, docc. 21 e 22 di cui alle produzioni della causa R.G. n. 1205/2012) ha chiesto senza ottenere riscontro né risposta, chiarimenti e definizione dei termini di godimento e di rilascio degli immobili, termini di godimento già fissati al 30 settembre 2007 e di definitivo rilascio al 31 dicembre termini che non sono stati mai rispettati dalle parti attrici, sempre differiti e senza mai avere tra le parti un termine definitivo, per il rilascio e il precedente godimento;
2) vero che ha chiesto sia ad che al suo Controparte_1 Parte_1
professionista Brega informazioni, chiarimenti per la definizione di elementi incerti e ambigui della scrittura e tra essi: il valore/prezzo da indicare come corrispettivo per il trasferimento degli immobili a lui assegnati;
l'entità dei canoni di locazione relativi all'immobile della società GU MA srl di via San Ludovico;
le modalità di accollo del mutue gravanti sull'immobile nonché la sua consistenza;
l'assenso e l'adesione delle società menzionate nella convenzione e che non hanno sottoscritto il documento;
3) vero che tali richieste e chiarimenti non hanno mai avuto alcun riscontro né risposta dalle parti attrici;
4) vero in particolare che si è discusso senza ottenere mai riscontro se attribuire a l'obbligo del pagamento del mutuo alla data del 30 settembre 2007, pur Controparte_1
non avendo disponibilità o godimento dell'immobile;
5) vero che anche a nome della società GU MA srl, nei primi Parte_1
mesi della dell'anno 2008, ha più volte dichiarato a terzi a al suo incaricato e professionista che avrebbe rilasciato l'immobile di San Ludovico a Per_1 CP_1
quando avesse da lui ottenuto somme non indicate nella scrittura del luglio
[...]
2007;
6) vero che tali somme, come da lettera dal suo professionista 31 marzo 2008 Per_1
(doc. 16, prod. 22) riguardavano canoni di locazione del condominio in Pavia, via
Mirabello, “restituzione” e reintegro di somme a diverso titolo, somme da restituire pagina 15 di 32 per l'utilizzo da parte di di autovetture di proprietà della società Controparte_1
e di altri importi mai indicati nella scrittura;
7) vero che nella mia qualità di professionista e incaricato della società Immobiliare DO srl, nonché segretario nelle assemblee della società GU MA srl non ho mai avuto modo di sentire, trattare, discutere il consenso e l'adesione di dette società alla convenzione del luglio 2007 sia per quanto riguarda il trasferimento di beni immobili in proprietà sia la cessione delle partecipazioni;
8) vero che nella mia qualità di sindaco della società GU MA srl confermo e attesto che in nessuna assemblea alla quale ho partecipato e in nessuna riunione del collegio sindacale è stata discussa, trattata e non ho mai assistito in nessuna riunione o assemblea di indicazioni circa l'adesione e il consenso della società alla convenzione del luglio 2007 per quanto riguarda il trasferimento di beni immobili o cessioni di partecipazioni;
9) vero che il 16 gennaio 2008 alle 17:00 nello studio dell'avv. Ferri, presente l'avv. Rigano, alla presenza di e si è tenuta una riunione Parte_1 Controparte_1
precedentemente concordata per ricercare accordi su diversi elementi contrastanti e incerti e di cui all'articolato che precede. Vero che in detta occasione ha Parte_1
ribadito che il rilascio dell'immobile della società doveva aver luogo quando gli fosse stato pagato tutto quanto preteso per somme come dai capitoli precedenti n. 5 e n. 6.
Vero che dopo tale affermazione si è allontanato dalla riunione;
Parte_1
10) vero che alla data del 20 novembre 2008 la valutazione di stima dei beni dedotte convenzione (capannone di via San Ludovico e di via Costa) sono quelli di cui alla relazione che mi viene mostrata (come da prod. 16, doc. 23 e doc. 31).
In merito al comportamento e alle condotte di e di e Parte_1 Pt_2 CP_12
tenuto negli anni 2009/2010 e per fatti così da escludere inadempimenti dei convenuti, si ritrascrivono i seguenti capitoli di circostanze in fatto, già dedotti dalla difesa del onvenuto:
11) vero che a seguito di convocazione nei confronti delle parti e Pt_1
proveniente dal sindaco di Stradella, il giorno 20 del mese di maggio Controparte_1
2009, si è rifiutato di iniziare la riunione stante la presenza del legale di Parte_1
pagina 16 di 32 che era portatore di proposte conciliative, come da lettera (prod. 16, Controparte_1
doc. n. 7) inviata al sindaco in data 15 maggio che si mostra al teste. Il legale Tes_12
avv. Ferri si è allontanato ma la riunione non ha avuto alcun esito;
12) vero che il Consiglio di Amministrazione della società GU MA srl dell'anno 2008/2009 è stato formato e costituito da due soli componenti Pt_1
e il figlio AO, mentre era stato allontanato dal Consiglio
[...] CP_1
senza mai essere stato invitato a nessuna riunione del Consiglio stesso;
[...]
13) vero che, come da verbali di assemblea in data 5 e 15 maggio (prod. 16, docc. 2 e 3) il
Consiglio di Amministrazione non ha mai depositato progetto di bilancio 2008, prima dell'assemblea;
14) vero che come da assemblea in data 13 maggio si è Controparte_1
opposto alla liquidazione della società e in tale occasione si è astenuto dall'assumere qualsiasi atteggiamento in attesa di poter valutare e leggere i risultati di bilancio, mai presentato e depositato dal Consiglio di Amministrazione;
15) vero che successivamente alla messa in liquidazione e la nomina del liquidatore CP_1 tutti i documenti redatti dal liquidatore anche tendenti all'eventuale proposizione di procedura di concordato preventivo sono stati elaborati formati e talvolta materialmente redatti con l'assistenza di anche con l'adesione di Controparte_1 Pt_1
[...]
16) vero che nel periodo della liquidazione, dall'anno 2009 in avanti, Pt_1
non ha mai riferito o informato il liquidatore di eventuali obblighi oneri o diritti
[...]
inerenti alla convenzione del luglio 2007 e mai fece cenno alle promesse della società non adempiute di trasferimento e cessione di quote a terzi, come da verbale dell'assemblea 13 dicembre 2010 che si mostra al teste (prod. 16, doc. 41); CP_1 17) vero che il dottor liquidatore della società ha escluso l'interesse della società all'appello contro e ha negato la legittimità della società Controparte_1
a proseguire l'impugnazione avanti la Corte d'Appello e pertanto sono stati predisposti e pagina 17 di 32 notificati gli atti di rinuncia (v. documento di rinuncia all'appello e gli atti di citazione in appello in allegato – prod. 16 e doc. 43 che si mostrano al teste).
Si indicano a testi, sui capitoli da 1 a 5, 7, 10, 11, 12, 13; tutti i componenti Persona_1
del Collegio Sindacale della società GU MA srl come nominati dagli anni
2006 fino al 2009; sui capitoli 8, 12, 13; il liquidatore nominato dal Tribunale della CP_1 società dott. di Pavia;
sui capitoli 15, 16, 17; l'attuale titolare dello Studio Sisti,
sul capitolo 10; il Sindaco del Comune di Stradella Lombardi sul capitolo 11. Tes_17
Si chiede interrogatorio formale di tutti e tre gli attori sui capitoli 1, 2 e 3 e del solo Pt_1
sui capitoli 4, 5, 6, 13, 14.
[...]
* * *
Nell'ipotesi di ammissione anche parziale delle prove ex adverso dedotte ai numeri da 15 e seguenti dell'atto di citazione, la convenuta richiama integralmente quanto dedotto Pt_5
da prove anche contrarie per testimoni e interrogatorio formale, Controparte_1
ovvero:
18) vero che il dott. per e il dott. per si Tes_14 Parte_1 Tes_18 CP_1
incontrarono nella sede della società GU MA per valutare il valore delle partecipazioni e stabilire l'eventuale liquidazione dalla società di Controparte_1
ma in quelle occasioni, come da documento che si mostra al teste ebbe a Tes_14 dichiarare che le quote “non avevano alcun valore perché il patrimonio della società era da considerarsi inesistente”;
19) vero che nella prima settimana di luglio 2007 furono sottoposte ad Pt_1
le proposte da parte dei RI e a parte
[...] CP_2 Per_1 Controparte_1
dell'edificio denominato La AN (piano terreno, primo e secondo piano, oltre alle quote della società Immobiliare DO); ad il terzo e quarto piano Parte_1
dell'immobile predetto nonché le quote della società GU MA. In quell'occasione non ha accettato la proposta;
Parte_1
20) vero che mai ebbe ad affidare al notaio né Controparte_1 Per_2 tantomeno a che egli non conosce l'incarico di “formalizzare in forma Testimone_5 pubblica gli atti di trasferimento”;
pagina 18 di 32 21) vero che esigeva in più occasioni che Parte_1 Controparte_1
doveva accollarsi il pagamento del mutuo dalla data del 30 settembre, mentre la locazione del capannone della società in Via San Ludovico sarebbe stata comunque da fissarsi nella quantità e con decorrenza dal mese di maggio 2008.
Inoltre voleva fissare identico valore catastale quale prezzo di Parte_1
trasferimento degli immobili, mentre si oppose per il motivo che la recente legge Per_1
Bersani prescriveva in modo obbligatorio l'indicazione di valori di mercato;
22) vero che nel 2008 certi RI di Lecco ebbero a proporre e trattare l'acquisto Pt_6 eventuale dell'immobile-capannone di Via San Ludovico al prezzo di euro
800.000,00;
23) vero che nel settembre 2008 ai funzionari della Banca Popolare di Novara, ebbe soltanto a dichiarare: “sono stato escluso dall'assemblea e Controparte_1
pertanto a mio avviso il bilancio 2007 è stato approvato in modo illegale. È in corso la causa dell'annullamento della delibera”;
24) vero che in quell'occasione non disse ai funzionari “avete il rischio di perdere crediti”;
25) vero che nel settembre 2008 ai funzionari di Banca Intesa San AO CP_1 ebbe soltanto a dichiarare: “sono stato escluso dall'assemblea e pertanto a mio
[...]
avviso il bilancio 2007 è stato approvato in modo illegale. È in corso la causa dell'annullamento della delibera”. In quell'occasione non parlò affatto ai funzionari di
“rischio di perdere crediti” ma disse che “se la mia esclusione non rientrerà, potrebbero avviarsi i tempi di crisi della società”. I funzionari Testimone_7
e ebbero a loro volta a dichiarare che a loro non importava nulla dei Controparte_6
contrasti tra i soci e che per loro il bilancio 2007 era approvato;
26) vero che nel settembre 2008 al funzionario di Banca Popolare Commercio e Industria
ebbe soltanto a dichiarare: “sono stato escluso dall'assemblea e Controparte_1
pertanto a mio avviso il bilancio 2007 è stato approvato in modo illegale. È in corso la causa dell'annullamento della delibera” e che in quell'occasione non parlò affatto ai funzionari di “rischio di perdere crediti” ma disse che “se la mia esclusione non rientrerà, potrebbero avviarsi i tempi di crisi della società”;
pagina 19 di 32 27) vero che al sig. fu inviata per completa informazione la lettera CP_7
(doc. 16, prod. 45) che si mostra al teste;
28) vero che nel settembre 2008 al funzionario della Banca di Piacenza Filiale di Stradella
ebbe soltanto a dichiarare: “sono stato escluso dall'assemblea e Controparte_1
pertanto a mio avviso il bilancio 2007 è stato approvato in modo illegale. È in corso la causa dell'annullamento della delibera” e che in quell'occasione non parlò affatto ai funzionari di “rischio di perdere crediti” ma disse che “se la mia esclusione non rientrerà, potrebbero avviarsi i tempi di crisi della società”;
29) vero che la Banca Intesa San AO e la Banca di Piacenza non intesero dare nuovi affidamenti e nuove aperture di credito stante la situazione di illegalità venutasi a creare per il contenzioso in essere. Gli affidamenti per la Banca Intesa San AO sono stati ridotti dal marzo 2009 di euro 10.000,00 mensili.
Si indicano a testi: sul capitolo 18 il dott. e il dott. sul capitolo 19 e Tes_18 Tes_14 CP_2
Brega nonché interrogatorio formale di sul capitolo 20 il dott. e Parte_1 Per_1
interrogatorio formale sul capitolo 20 il notaio e Parte_1 Per_2 Per_1
sul capitolo 21, sul capitolo 22 , e Tes_4 Per_1 Testimone_19 Testimone_20
sui capitoli da 23 in poi i funzionari in allora impiegati della Banca Testimone_21
Intesa San AO, di Piacenza, Popolare ed altre e così sui capitoli 23 e 24 Tes_6
e sul capitolo 25 e
[...] Controparte_5 Testimone_7 CP_6
; sui capitoli 26 e 27 sul capitolo 28 sul capitolo
[...] CP_7 Testimone_8
29 e tutti questi funzionari Testimone_7 Controparte_6 Testimone_8
in allora di Banca Intesa e di Banca di Piacenza”.
Sempre in via istruttoria, ci si oppone alle istanze avversarie ex art. 210 c.p.c. di cui alle lettere ii), iv), v), vi) vii), viii), in quanto in contrasto con quanto previsto dalla norma secondo cui non solo le specifiche indicazioni circa il documento, ma anche il contenuto dei fatti oggetto di prova deve influenzare in modo determinante la decisione della causa;
ci si oppone, infine alle richieste di di consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio sulla quantificazione del valore del 50% delle quote della GU
MA e C. (iii) e sull'“esistenza del danno” (ix), in quanto inammissibili essendo pagina 20 di 32 riferite a diversi titoli mai precedentemente indicati negli atti antecedenti alla memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e dunque “esplorativa”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 [...]
(coniugi i primi due e figlio il terzo) convengono in giudizio CP_12 Controparte_1
e deducendo: Parte_4
che con scrittura privata del 18.7.2007 denominata “Convenzione” gli stessi hanno concordato la divisione di tutti i beni in comunione (mobili ed immobili), al fine di porre fine ai dissidi sorti negli anni tra i fratelli e in Pt_1 Controparte_1 relazione alla gestione dell'attività industriale di famiglia;
che i convenuti si erano resi inadempienti alla Convenzione, rifiutando di darvi esecuzione;
che per tal motivo erano stati evocati in giudizio, incardinato avanti il Tribunale di Pavia con il n. RG 1205/2012, nel quale veniva chiesta la risoluzione della Convenzione e in ogni caso accertata l'impossibilità di darvi esecuzione con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in misura non inferiore a euro 3.320.000,00;
che nel corso di tale giudizio disconosceva la propria sottoscrizione in calce Parte_4
alla Convenzione, proponendo querela di falso;
che quindi il giudizio veniva sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel procedimento di falso;
che il assumeva una posizione adesiva a quella della moglie Pt_1 Pt_5
che il giudizio si concludeva, con decisione in giudicato, con l'accertamento che la firma della era stata apposta dal marito su sua autorizzazione ed incarico;
Pt_5 che la falsità della sottoscrizione della determina l'impossibilità di dare Pt_5
esecuzione alla Convenzione e, con ciò, un danno in capo agli odierni attori, danno quantificabile quantomeno in euro 6.657.240,50; che pertanto sussiste il loro diritto a far valere il legittimo affidamento nell'aver confidato sulla validità dell'accordo; tutto quanto ciò premesso, convengono in giudizio gli stessi, e dopo aver ripercorso le sorti della società GU MA, fondata dal nonno, proseguita dal padre e poi dalle pagina 21 di 32 odierne parti Pt_1
dopo aver dato atto delle incomprensioni sorte e della volontà di eliminare le stesse con la convezione predetta, preso atto dell'accertamento contenuto nella decisione in giudicato dalla Corte di appello di Milano e rilavato che la condotta serbata dai convenuti si pone in evidente contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza imposti dagli artt. 1173,
1175 e 1337 c.c. nonché con l'art. 2043 c.c. in quanto tradisce il legittimo affidamento che gli attori avevano riposto nella valida conclusione dell'accordo, instano per la rifusione dei danni tutti riconducibili alla condotta medesima.
Il danno viene quantificato nel valore della quota di loro proprietà della società, azzerato attesa la liquidazione e il concordato cui la società è stata sottoposta, nella perdita dei frutti degli immobili che dovevano essere trasferiti, nella perdita delle locazioni, nella perdita di aspettativa di incremento dell'attività industriale, danni morali e di immagine.
Nel giudizio così incardinato si costituisce rilevando che l'atto di Controparte_1
citazione veniva spiccato nel corso della pendenza del giudizio del 2012, con modifica della la causa petendi e raddoppio del petitum connesso alla richiesta di risarcimento danni;
che non era dato comprendere quale fosse, in concreto, la causa instaurata, se contrattuale o extra contrattuale;
che non erano comprensibili le ragioni sottese al dedotto inadempimento ovvero ai dedotti comportamenti illeciti;
che, in ogni caso, ogni richiesta doveva ritenersi prescritta;
che la accusa di aver portato la società al dissesto, non solo non era provata, ma era, al contrario, da imputare alla condotta degli attori, volta ad escluderlo dalla gestione della società, della quale è socio al 50%; che proprio per tal motivo, in precedenza, esso convenuto si era rivolto al Tribunale di
Voghera al fine di ripristinare la legalità nella gestione societaria, come confermato da due decisioni che lo avevano visto vittorioso;
che erano peraltro gli attori ad aver voluto la liquidazione della società; che, in ogni caso, nella relazione tecnica approvata dai soci, veniva esclusa ogni responsabilità del convenuto nella causazione della crisi aziendale.
Con riferimento alla Convezione del luglio 2007, evidenzia che trattavasi di accordo che,
pagina 22 di 32 per la sua attuazione, necessitava di precisazioni ed integrazioni;
che la Cassazione aveva escluso la efficacia immediatamente traslativa dell'accordo del
2007; che trattavasi, infatti, di una intesa di massima, da trasfondere in un altro atto negoziale.
Da ultimo, il convenuto ripercorre anch'esso le vicende della società di famiglia;
rileva che alla data della convenzione la stessa società aveva valore pari a zero, non avendo né patrimonio né reddito;
insta, pertanto, per l'accertamento della intervenuta prescrizione, e, in subordine, per la reiezione della domanda.
Si costituisce, altresì (o , rilevando: Pt_5 Parte_4
che la Corte di Appello di Milano, come da dispositivo, aveva affermato:
"dichiara la falsità della firma apposta in calce alla convenzione Persona_4 datata 18/7/2007 a fianco del nominativo e ''ordina la cancellazione Parte_5
della suddetta firma'' mentre in parte motiva si afferma che ''non osta al riconoscimento della falsità la circostanza che la abbia ammesso di avere autorizzato per telefono il Pt_5
coniuge a sottoscrivere in sua assenza''
Che per tal motivo la convenzione non poteva esserle riferita, così come pure la convenzione non poteva disciplinare beni di proprietà di terzi, (le società Immobiliare
DO srl e GU MA srl) che non avevano anch'essi sottoscritto la stessa;
che pertanto sussiste la sua carenza di legittimazione passiva;
nel merito, rileva, in ogni caso, che la convenzione non soltanto era indeterminata e generica quanto ai soggetti sottoscrittori e alle società di cui si dovevano dividere patrimonio e trasferire in quote e che non hanno partecipato né sottoscritto la ''Convenzione", ma anche che la scrittura stessa aveva assoluta necessità e “bisogno”, per la sua attuazione ed esecuzione, di atti integrativi successivi, come affermato dalla sentenza della Corte d'Appello di
Milano, n.1870/2014, confermata in Cassazione.
Contesta, altresì, ogni illecito dedotto da controparte ed eccepisce, in ogni caso, la intervenuta prescrizione.
pagina 23 di 32 Alla udienza del 28.4.2021, le parti, considerato che il giudice si era pronunciato con sentenza nel giudizio RG 1205/2012 e che era stato proposto appello avverso la detta decisione, veniva disposta la sospensione del presente procedimento in attesa del giudicato.
Con ricorso del 17 luglio 2024 , rilevato che la causa predetta, Controparte_1
instaurata nel 2012, tra le stesse parti con identica causa petendi e petitum, di risarcimento del danno, peraltro per importo accresciuto, era stata definita in Cassazione con ordinanza 2 aprile 2024, pubblicata e comunicata in data 24 aprile 2024, insta per la prosecuzione del processo sospeso e per la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Fissata udienza per la riassunzione;
acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 14.01.2025, con concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Il presente giudizio prende le mossa dalla Convenzione del 18 luglio 2007, già oggetto del precedente giudicato, (quello instaurato nel 2012 RG 1205/2012 e conclusosi con la decisione della Cassazione del 2024), convenzione peraltro già oggetto di altro giudizio di accertamento della falsità della sottoscrizione della convenuta Pt_5
La premessa appare necessaria, attese le doglianze di parte convenuta che eccepisce la intervenuta prescrizione della richiesta di risarcimento danni avanzata (atteso che l'asserito fonte di risarcimento risale all'anno 2007).
Appare altresì necessaria anche al fine di delineare l'oggetto del presente giudizio e le differenze fra lo stesso e quello instaurato nel 2012, attesa la possibilità per il giudice di dichiarare, anche d'ufficio, il ne bis in idem.
Come già evidenziato in parte motiva, pendente il giudizio del 2012, avente ad oggetto la risoluzione della convenzione ovvero l'accertamento della impossibilità di darvi esecuzione, ovvero ancora, come precisato in sede di conclusioni, l'accertamento della responsabilità di quale rappresentante mandatario della moglie, ovvero Controparte_1
accertata la illiceità del detto comportamento, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, pari a € 3.320.000,00, viene notificato l'atto di citazione del presente giudizio, nel pagina 24 di 32 quale, riportandosi alla stessa Convenzione ed i medesimi fatti, si chiede un risarcimento del danno quantificato in misura doppia rispetto al precedente.
Nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio (anno 2020), peraltro, dopo aver ripercorso i fatti, gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, non chiedono alcun accertamento in punto an debeatur, limitandosi a richiedere la mera condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Gli stessi convenuti, in comparsa, si dolgono delle difficoltà di comprendere la causa petendi sottesa alla nuova domanda.
Dalla parte narrativa della citazione sembra evincersi che la domanda sottesa sia domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale.
In particolare, alle pagg. 22 e 23 di citazione gli attori affermano:
“La condotta dei convenuti si pone in evidente contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza imposti dagli artt. 1173, 1175 e 1337 c.c. nonché con l'art. 2043 c.c. e tradisce il legittimo affidamento che gli attori avevano riposto nella valida conclusione dell'accordo (significativa, sotto questo profilo, l'affermazione del Signor CP_1
“Per rispondo io”).
[...] Parte_5
Premesso che anche nel presente giudizio, come in quello RG 1205/2012, vi è stata una modifica delle conclusioni (come da raffronto fra quelle di citazione e quella riportate nella epigrafe della presente sentenza), non può peraltro rilevarsi che, sempre nella citazione introduttiva si afferma, che “1.6- La falsità della sottoscrizione della Signora – Pt_5
imputabile ai NO ed ed accertata giudizialmente su Controparte_1 Parte_5
loro iniziativa, al fine di sottrarsi alle obbligazioni assunte con la Convenzione ed alle conseguenze del suo inadempimento – determina l'impossibilità di dare esecuzione alla
Convenzione e, con ciò, un danno in capo agli odierni attori;
danno quantificabile quantomeno in euro 6.657.240,50 (secondo i criteri che indicheremo nel prosieguo).
Come meglio precisato nelle note depositate il 16.12.2021, la azione si giustifica in ragione della sopravvenuta dichiarazione di falsità della sottoscrizione della Signora Pt_5
in quanto gli attori contestano la condotta dei convenuti Parte_7 CP_13
che, al solo fine di sottrarsi agli obblighi assunti con la Convenzione ed alle pagina 25 di 32 conseguenze del suo inadempimento, hanno strumentalmente eccepito la falsità della sottoscrizione della (sottoscrizione che invece era stata apposta proprio dal Pt_5
marito su incarico della moglie), argomentando, in conseguenza della falsità,
l'invalidità e l'inefficacia dell'accordo, in contrasto con gli obblighi di buona fede e correttezza imposti dagli artt. 1173, 1175 e 1337 c.c. nonché con l'art. 2043 c.c. e tradisce il legittimo affidamento che gli attori avevano riposto nella valida conclusione dell'accordo.
Anche in sede di comparsa conclusionale gli attori ribadiscono che la domanda, qualificata come precontrattuale, si fonda sulla malafade che ha caratterizzato la condotta dei convenuti dopo la stipula della convenzione, laddove hanno strumentalmente eccepito la falsità della sottoscrizione.
Tale essendo l'oggetto del presente giudizio, instaurato nel 2020, occorre verificare quale sia stato l'oggetto del giudizio del 2012.
Nella sentenza n. 1/2021, vengono riportate, in epigrafe, le seguenti conclusioni:
i) in via principale, accertato che il Signor ha agito quale Controparte_1 rappresentante e/o mandatario della Signora all'atto della sottoscrizione della Parte_5
Convenzione inter partes 18.7.2007, dichiarare la risoluzione della stessa a causa del colpevole comportamento dei convenuti e conseguentemente, previa eventuale
CTU finalizzata alla quantificazione dei danni come denunziati in narrativa, condannare i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore a euro 3.320.000,00 oltre interessi e rivalutazione a far tempo dal 31.12.2007;
ii) in via subordinata, accertata l'illiceità del comportamento del Signor CP_1
in sede di sottoscrizione della Convenzione inter partes 18.7.2007, previa
[...]
eventuale CTU finalizzata alla quantificazione dei danni come denunziati in narrativa, condannare il Signor personalmente, e in solido con la Controparte_1
Signora al risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore a euro Parte_5
3.320.000,00 oltre interessi e rivalutazione a far tempo dal 31.12.2007”.
(conclusioni riportate nella sentenza 1/2021, prodotta sub doc. 18 da parte convenuta pagina 26 di 32 . Pt_1
Il giudice, nella decisione del 2021, ha espressamente statuito anche sulle dette domande.
E' sufficiente, in proposito riportare i passi della detta sentenza per comprendere che il
Tribunale di Pavia si è già espresso in ordine al comportamento dei coniugi Pt_1
connesso alla apposizione della firma da parte del marito su autorizzazione verbale della moglie.
La dott.ssa nella sua decisione, infatti, dopo aver dato atto della modifica delle Per_5 conclusioni da parte di da questi ultimi giustificate e necessarie, “dal fatto, Parte_7 sopravvenuto, dell'accertamento incidentale che la sottoscrizione “ , Parte_5
sulla convenzione, sia stata posta di pugno del marito su sua Controparte_1 esplicita autorizzazione, anche per ragioni di economia processuale” ( sentenza 1/21, pag.
23 ), precisa, altresì:
“Anche tralasciando che la modificazione risulta cronologicamente anteriore rispetto all'accertamento giudiziale della falsità del documento in parte qua - che è stata pronunciata, per la prima volta, soltanto in appello - si tratta invero di circostanza che non poteva non essere nota già in precedenza, perlomeno ad come Parte_1
chiaramente emerso in corso di causa: ed infatti - pacifico che la “convenzione” venne confezionata il 18.07.2007, nello studio del dottor ( 26 ) - è lo stesso Per_1
ad aver dichiarato, in interpello, che quel giorno non era Parte_1 Parte_5
presente e che entrò in una stanza con il professionista, dalla quale Controparte_1
uscì, una decina di minuti dopo, con la scrittura sottoscritta. Senza contare che il
ha confermato che il convenuto appose la firma nel suo ufficio e, quando aggiunse Per_1 il fratello nella sala riunioni, affermò “per rispondo io” ( 27 ). Pt_1 Pt_5
In altre parole: ha certamente autorizzato telefonicamente il marito a Parte_5
sottoscrivere in sua assenza, come dalla stessa ammesso nel giudizio di falso (28)
e confermato in sede di gravame (29); ma altrettanto certamente era Parte_1
al corrente del fatto che la firma, apposta a nome della cognata, fosse apocrifa.
Pertanto, l'unico affidamento che poteva eventualmente riporre riguarda non tanto
l'autenticità della sottoscrizione, bensì, tutt'al più, la volontà dei convenuti di portare
pagina 27 di 32 comunque a compimento i propositi concordati” ( sentenza 1/21, pag. 23 e 24 ).
Ciò porta quindi il giudice della detta decisione ad affermare che non si è in presenza di domanda nuova, ma di prospettazione aggiunta a supporto della domanda avanzata.
“All'originaria prospettazione è stata quindi semplicemente aggiunta, in corso di causa, quella relativa alla contrarietà a buona fede del contegno avversario - secondo
l'opinione degli attori - la quale, una volta accertato che si trattò di falso consentito dall'avente diritto ( , non sposta i termini della questione: ciò in quanto, nel Parte_5
presente giudizio, non è stato chiesto di eseguire coattivamente e/o “in forma specifica” un accordo plurisoggettivo - la “convenzione” - che, dopo la declaratoria di falsità, potrebbe essere ritenuto nullo e/o privo di effetti;
è anzi pacifico che, già al momento della sottoscrizione, la “convenzione” non fosse eseguibile, tanto da richiedere la cooperazione delle parti e/o di terzi per essere perfezionata;
l'apocrifia della firma non esclude che l'interessata ne abbia condiviso il contenuto” (sentenza 1/2021, pag. 24).
La stessa Cassazione 11126/2024 precisa:
“9.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1387 e ss. c.c. e 115 e ss. C.p.c.
La tesi è che avendo sottoscritto per conto della moglie, Controparte_1
avrebbe tenuto un comportamento illecito.
Il motivo è una mera asserzione di questa illiceità: non è chiaro cosa censuri.
Intanto, non è detto che la sottoscrizione sia illecita, se, come ritengono i ricorrenti,
è stata autorizzata, ma poi non è chiaro quale sia il rilievo di essa: anche ad ammettere che sia illecita, resta fermo, proprio per quello, che il contratto non vincola che non ha sottoscritto, e se non la vincola non è una Parte_5
divisione, la quale è contratto plurilaterale necessario, ossia vede come parti necessarie tutti i comunisti: diversamente è un altro e diverso contratto.
Ne consegue che la domanda di accertamento dell'inadempimento e la domanda di accertamento del comportamento illecito di e della moglie per avere Parte_8
il primo apposto la firma per conto della seconda sono tutte coperte dal giudicato.
Deve quindi darsi atto che gli odierni attori, nel 2012, hanno svolto una mera domanda di accertamento della risoluzione per colpa della controparte;
pagina 28 di 32 che questi, preso atto della eccepita falsità della sottoscrizione e della relativa sospensione del giudizio, hanno: modificato le domande svolte nel giudizio predetto instaurato nel 2012; introdotto, nel 2020, il presente giudizio risarcitorio.
In entrambi i casi gli attori hanno affermato che la responsabilità dei coniugi Parte_7
fosse da ricollegare alla eccepita falsità della sottoscrizione. CP_13
Posto che il primo giudice ha ritenuto che la deduzione relativa non comporti modifica della domanda ed ha statuito sulla stessa, rigettandola, al sottoscritto giudice è precluso qualsiasi accertamento sul punto.
Deve quindi ritenersi che vi è giudicato sull'accertamento della dedotta illiceità della condotta quale fonte di responsabilità contrattuale.
Va detto che gli attori hanno affermato però di aver richiesto l'accertamento che la medesima condotta costituisce fonte di responsabilità precontrattuale.
Sotto tale profilo la domanda non sembra sia coperta da giudicato, posto che in precedenza
è stato richiesto l'accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale o da illecito.
Deve peraltro ritenersi prescritta ogni eventuale pretesa.
La statuizione precedente ha accertato che la falsità della firma era già nota, quantomeno all'attore che era presente e che non poteva avvedersi che la non Persona_6 Pt_5
poteva firmare.
Pertanto, risalendo il fatto asseritamente generativo del danno al 2007, ogni pretesa risulta essere era prescritta nel 2020, e ciò sia accedendo alla tesi della natura della responsabilità precontrattuale come extracontrattuale, con prescrizione di cinque anni, sia come contrattuale con prescrizione decennale.
Ma anche ove la decorrenza dovesse farsi decorrere dall'accertamento della falsità in giudicato, con conseguente esame nel merito, si rileva.
Come noto, si configura responsabilità precontrattuale, laddove una parte, durante le trattative per la conclusione di un contratto, viola gli obblighi di buona fede e correttezza espressamente previsti dall'art. 1337 del codice civile.
pagina 29 di 32 La responsabilità precontrattuale tutela l'interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili;
non concludere contratti invalidi o inefficaci;
non subire inganni durante la negoziazione, tutela, cioè, la libertà negoziale delle parti, tanto che la stessa viene qualificata anche quale culpa in contrahendo.
La Cassazione ha, inoltre, delineato i caratteri secondo i quali la responsabilità precontrattuale è integrata sancendo che “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato”
(Cass., sent. n. 7545/2016).
Gli attori invocano la responsabilità precontrattuale in quanto la attività posta in essere dai convenuti avrebbe comportato, un legittimo affidamento nella conclusione del contratto, affidamento che è stato leso dalla falsa apposizione della firma.
Premesso che il confine è labile in quanto si tratta di valutare un comportamento già oggetto di giudicato con un differente tipo di responsabilità, non può in ogni caso non rilevarsi che è in giudicato anche l'accertamento in ordine alla irrilevanza della detta condotta anche in considerazione della natura del contratto che è stato in ogni caso sottoscritto, quanto meno dal Pt_1
La Corte ha già ritenuto che non vi sia illiceità nella apposizione della firma;
la stessa
Corte, in altro passo della decisione emanata nel 2024, ha affermato la natura della convenzione e la sua impossibilità a generare effetti giuridici immediati.
“È evidente, dunque, che l'accordo in questione – come ha puntualmente osservato la Corte d'appello – non costituisce la regolamentazione finale del rapporto, ma ne
è solo una regolamentazione provvisoria: si tratta di un accordo preparatorio con il
pagina 30 di 32 quale le parti hanno raggiunto l'intesa su alcuni aspetti soltanto del definitivo rapporto, con la conseguenza che le trattative possono proseguire (ed è previsto che proseguano) sulle rimanenti parti dell'accordo. Lo dimostra il fatto che le parti stesse rimandano al futuro (entro un termine dato) di dare incarico al notaio e di individuare la persona da nominare cui attribuire le quote.
In altri termini, l'accordo in questione non ha alcunché della divisione di una comunione e non è idoneo a produrre l'effetto di quest'ultima; la stessa volontà delle parti è di definire meglio gli aspetti più importanti di essa in seguito.
Si tratta, cioè, di una intesa su alcuni punti del contratto (di divisione) non ancora concluso, ed in quanto tale essa non impegna le parti, essendo subordinata all'esito positivo delle successive trattative e dunque alla stipula del contratto finale: le parti, in una intesa del genere, ben possono ritornare sui loro passi fino a che il contratto non venga concluso (salva la responsabilità precontrattuale, che qui non è in discussione).
E ciò segna la differenza tra questo tipo di intese ed i contratti normativi che invece si pongono come fonte del futuro contratto.
Con la conseguenza ulteriore che non può esservi inadempimento rispetto ad una intesa del genere, non essendo la medesima produttiva di obbligazioni determinate” (Cass.
11126/2024 Pagine 6 e 7).
In altri termini si tratta di un mero accordo preparatorio, una intesa che fissa alcuni punti di un futuro contratto divisionale;
appare ben difficile configurare una responsabilità precontrattuale con riferimento allo stesso, sulla base di un comportamento che, in altro giudicato intercorso fra le parti è stato ritenuto non imputabile alla e non illecito con Pt_5
riferimento al Pt_1
La domanda svolta viene pertanto respinta, sia per essere la domanda di accertamento di responsabilità contrattuale e la natura della condotta già coperta dal ne bis in idem, sia per essere prescritta la domanda connessa alla responsabilità precontrattuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica il paramento di riferimento (da € 4.000.000 a € 6.000.000), con riconoscimento delle fasi con esclusione della istruttoria e applicazione dei valori minimi.
pagina 31 di 32
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta e dichiara che la domanda di accertamento di responsabilità contrattuale e di accertamento della illiceità della condotta dei convenuti sono già coperte da giudicato che ne ha escluso la sussistenza;
accerta e dichiara la intervenuta prescrizione della domanda di inadempimento precontrattaule e di conseguente risarcimento danni.
Condanna altresì gli attori in solido a rimborsare ai convenuti e le spese di Pt_1 Pt_5
lite, che si liquidano in € 17.203,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 8 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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