CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1930 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle lite depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Poalo Salvatori, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti già depositata Controparte_1 telematicamente in primo grado, dall'avvocata Cinzia Buraglia, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5794/2022 pronunciata dal Tribunale di Roma,
IV sezione lavoro e pubblicata in data 17.6.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 25.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Tribunale di Roma, in totale accoglimento del ricorso proposto in primo grado da , ha così statuito:«Dichiara che l'importo di “Copertura Controparte_1
Economica” c.d. AC, deve essere ricompreso, quale elemento fisso della retribuzione, Pag. 1 a 7
nel calcolo della “Retribuzione Normale” di cui all'art.105 del CCNL e del “Salario Unico
Nazionale” di cui all'art.106 CCNL, e computato nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento delle conseguenti spettanze;
dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della somma ad personam».
L'appellante deduce l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto: (a) che l'importo di cui all'art-109 CCNL Vigilanza privata dovesse essere ricompreso tra gli elementi fissi della paga base in quanto normale retribuzione e, dunque, considerato ai fini della quantificazione di tutte le altre voci indirette e differite, la cui base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione;
(b) sussistente il diritto del lavoratore a percepire l'assegno ad personam di € 17,56 e a vederselo computare sugli istituti indiretti e differiti della retribuzione. Chiede l'integrale riforma della decisione impugnata, nel senso della reiezione dell'originario ricorso.
resiste all'appello, del quale chiede la reiezione, argomentando Controparte_1 sulla sua infondatezza.
Ricostituito il contraddittorio in appello, acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, consentita la produzione dell'Accordo di rinnovo del CCNL
Vigilanza privata ed invitate le parti a dedurre sulla rilevanza dello stesso in relazione alla presente controversia, all'udienza di discussione del 25.9.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. La prima censura dell'appellante - che contrasta la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'importo di “Copertura Economica” c.d. AC, doveva essere ricompreso, quale elemento fisso della retribuzione, nel calcolo della
“Retribuzione Normale” di cui all'art.105 del CCNL e del “Salario Unico Nazionale” di cui all'art.106 CCNL, e computato nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti, così condannando Parte_1
e che in sintesi deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato che l'emolumenti di cui all'art. 109 CCNL fungesse da indennità di vacanza contrattuale – è infondata.
La sentenza gravata ha così motivato sul punto:
Innanzitutto, l'art. 109 CCNL prevede esplicitamente che gli importi delineati in via preventiva dalle parti sociali, al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'eventualità, poi in concreto verificatasi, dell'eccessivo perdurarsi delle trattative per il successivo rinnovo contrattuale, saranno erogati “anche a titolo di acconto sui futuri
Pag. 2 a 7
aumenti contrattuali” e “saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
E' quindi lo stesso art. 109, norma istitutiva della voce AC, a definirne contestualmente e in maniera inequivoca la natura retributiva.
Le somme in questione vengono erogate a titolo di acconti su futuri aumenti della retribuzione da cui poi sono destinate ad essere assorbite dovendo partecipare della medesima natura.
L'aumento contrattuale costituisce una porzione di retribuzione che va necessariamente incrementandosi nel tempo al fine di garantire l'equilibrio del vincolo sinallagmatico in un contratto di durata quale quello di lavoro, e quindi ne deriva che anche l'acconto sull'aumento debba avere medesima natura retributiva.
L'incidenza di tale emolumento sulla “retribuzione normale” di cui all'art. 105
CCNL, di poi, si evince dalla lettura combinata degli articoli 106 e 142 CCNL del 2013.
Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105
(cfr. tali norme).
L'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), inoltre, precisa che tale 'una tantum'. non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale 'Una tantum' non sia da includersi nel 'salario unico'. e nella 'retribuzione normale' (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale.
Da ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraiodel 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142.
La copertura di cui all'art. 109 CCNL, quindi, deve includersi nel “salario unico nazionale” e, conseguentemente, nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105 CCNL, della quale il “salario unico nazionale” è elemento costitutivo.
Pag. 3 a 7
Né può invocarsi, al fine di sconfessare la tesi attorea, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 14356/2014), in quanto, in tale pronuncia la Suprema Corte ha affrontato diversa questione rispetto a quella esaminata nella presente sede: in particolare, escludendo che l'indennità di vacanza contrattuale si configurasse quale diritto quesito, la Corte ne ha affermato la natura provvisoria, senza tuttavia disconoscerne quella retributiva, che anzi è stata confermata. In tale approdo la Corte ha infatti chiarito la natura provvisoria dell'emolumento, per escludere che questo rappresenti un diritto quesito, ma ha pur sempre ribadito che si tratta di un elemento retributivo a tutti gli effetti, sia pure provvisoriamente erogato, nel senso che, in sede di rinnovo contrattuale le parti sociali possano definirne tempi e modalità di cessazione, nel momento in cui viene dettata la nuova disciplina del trattamento economico (v. in motivazione, Cass. Civ. 14356/14).
Infine, privo di pregio è il rilievo della convenuta per cui le norme contrattuali che disciplinano compenso per straordinario, mensilità aggiuntive e TFR non conterrebbero alcun richiamo all'art. 109 CCNL, in quanto, proprio perché l'AC non è qualcosa di
“altro” rispetto alla normale retribuzione, non era doverosa alcuna espressa previsione con riferimento ai singoli istituti in oggetto.
Tali argomentazioni e le conclusioni alle quali giunge il Tribunale appaiono condivisibili e sono condivise da questo Collegio, siccome del tutto conformi ai precedenti di questa stessa Corte di Appello (App. Roma, IV sez., 12.4.2024 n.
1394/2024; App. Roma, V sez., 9.4.2024 n. 1357/2024; App. Roma, III sez., 4.2.2024
n. 180/2024; App. Roma, V sez., 29.1.2024 n. 208/2024), ai quali in questa sede ben può meramente rinviarsi ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c., siccome prodotti in questo grado dall'appellato e quindi noti ad entrambe le parti.
Il motivo d'appello in esame, d'altra parte, nel suo sottolineare la natura provvisoria dell'emolumento in esame, nel suo valorizzare il tenore letterale dell'art. 106 CCNL (e dell'art. 105 CCNL) e nel suo sottolineare che la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL non sia un'indennità di vacanza contrattuale, al contrario disciplinata dal solo art. 142 CCNL, ripropone osservazioni critiche già diffusamente esaminate e disattese dalle sopra riportate pronunce della Corte di Appello di Roma, alle quali, come detto, questo Collegio aderisce.
In questa sede deve solo puntualizzarsi che l'Accordo di rinnovo del 30.5.2023, invocato dall'appellante all'udienza del 27.3.2025 (e successivamente prodotto in giudizio), non legittima una diversa conclusione.
Pag. 4 a 7
In primo luogo, infatti, esso produce i suoi effetti, come peraltro riconosce la stessa impugnante, soltanto dal 30.5.2023, vale a dire da un periodo temporale ben successivo a quello che rileva in questa sede.
In secondo luogo, la circostanza (dedotta dall'appellante) per cui l'emolumento di cui all'art. 109 CCNL 2013, abrogato da detto Accordo di rinnovo, sia contestualmente confluito nella paga base tabellare costituisce conferma che nell'intenzione delle parti sociali l'AC (ossia l'istituto di cui all'art. 109 CCNL) aveva pacificamente natura retributiva, sicché l'Accordo di rinnovo conforta e non contraddice la tesi recepita dalla decisione gravata.
Il primo motivo di appello deve essere respinto.
3. È, invece, fondato e deve essere accolto il secondo motivo d'appello, con il quale si duole dell'accoglimento del capo di domanda con il quale il Parte_1 lavoratore aveva chiesto di «accertare e dichiarare il diritto dell'istante al pagamento della somma “ ad personam “ di € 17,56 o del diverso importo maggiore o minore nonché il diritto al suo inserimento tra gli elementi fissi della retribuzione (ex art.105 e
110 CCNL di categoria )».
L'art. 110 CCNL, infatti, così dispone «con effetto dal 1° gennaio 1996 i terzi elementi o gli elementi aggiuntivi aventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di 20,66 Euro sono trasformati in assegno ad personam da corrispondersi esclusivamente al personale in forza alla data del 31 dicembre 1995. L'assegno ad personam di cui sopra concorre a formare la normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente C.C.N.L».
La tesi dell'appellato, recepita dalla sentenza impugnata, per cui l'assegno ad personam spetterebbe a tutti i lavoratori assunti dopo l'1.1.1996, mentre il senso dell'art. 110 CCNL sarebbe soltanto quello di estendere retroattivamente il beneficio a chi già era dipendente al 31.12.1995, è palesemente contraria alla lettera ed allo scopo della clausola contrattuale ora citata.
L'impiego dell'avverbio esclusivamente riferito al personale in forza al 31 dicembre
1995 esclude, già da un punto di vista letterale, in maniera assolutamente chiara che l'emolumento possa essere riconosciuto anche ai lavoratori assunti dopo tale data.
L'art. 110 CCNL, in effetti, realizza, a far data dal 1.1.1996, un'abrogazione dei terzi elementi e degli elementi aggiuntivi di similare natura in essere alla data del
31.12.1995, prevedendo però, all'evidente fine di evitare una riduzione del trattamento retributivo di chi già ne era beneficiario, una loro trasformazione in (e quindi una loro
Pag. 5 a 7
erogazione sotto forma di) assegno ad personam. Ne consegue, dunque, che l'attribuzione di detto assegno ai soli lavoratori già assunti al 31.1.2.1995 è conforme anche alla ratio della norma contrattuale e non realizza alcuna discriminazione, posto che l'esigenza di assicurare l'invarianza del trattamento sostitutivo poteva sussistere solo per coloro che, già titolari al 31.12.1995 di terzi elementi o similari elementi aggiuntivi, li avrebbero persi a far data dal 1.1.1996.
L'appellato è stato assunto dalla dal 1.7.2019 per cambio Parte_1 appalto, essendo prima di tale evento dipendente dell'impresa cessante denominata
Istituto Vigilanza Urbe (e non New Master, come riporta la decisione gravata), dal quale era stato assunto in data 14.8.2009 (v. buste paga in atti), sicché egli non ha diritto al reclamato assegno ad personam non essendo in forza al 31.12.1995.
A quanto appena detto deve aggiungersi che il lavoratore, diversamente da quanto opina il primo giudice, non percepiva il reclamato assegno ad personam neppur nel periodo in cui era dipendente dell'Istituto Vigilanza Urbe, atteso che tale emolumento non figura nelle relative buste paga in atti, che al contrario menzionano una voce retributiva denominata terzo elemento, all'evidenza diversa dall'assegno ad personam di cui all'art. 110 CCNL, che è stato configurato dalle parti sociali come alternativo ed assorbente i soli terzi elementi e i similari elementi aggiuntivi già in essere alla data del
1.1.1996.
L'ipotetico diritto del lavoratore a continuare a percepire, pur dopo il cambio di appalto, tale terzo elemento non può essere accertato in questa sede, poiché viene in considerazione un diritto di credito (peraltro diverso da quello originariamente reclamato) eterodeterminato, con il corollario per cui il giudice è vincolato alla prospettazione attorea ed al titolo dedotto dal creditore a fondamento della sua pretesa, che nella specie è soltanto l'art. 110 CCNL (così anche App. Roma, IV sez., 12.4.2024
n. 1394).
Le considerazioni che precedono portano all'accoglimento del secondo motivo di appello e quindi alla parziale riforma della sentenza gravata nel senso di respingere il capo di domanda con il quale il lavoratore aveva chiesto la condanna al pagamento dell'assegno ad personam di cui agli artt. 105-110 CCNL e l'accertamento del diritto al suo inserimento tra gli elementi fissi della retribuzione (punto 3 delle conclusioni di primo grado).
4. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo per quanto riguarda il giudizio di appello e da determinarsi nella misura già stabilita dalla sentenza gravata, debbono compensarsi nella misura della metà in considerazione del parziale accoglimento dell'originario ricorso, con condanna della alla Parte_1
Pag. 6 a 7
refusione della residua metà.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, respinge la domanda proposta in primo grado da
[...]
avente ad oggetto la condanna al pagamento dell'assegno ad personam di CP_1 cui agli artt. 105-110 CCNL e l'accertamento del diritto al suo inserimento tra gli elementi fissi della retribuzione;
B) dichiara compensate nella misura della metà le spese del doppio grado di giudizio, e condanna parte appellante alla refusione della residua metà, da determinarsi nell'importo già liquidato dalla sentenza gravata per il giudizio di primo grado ed in €
3.500,00 per quello di appello;
il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e
CPA come per legge e da distrarsi.
Roma, il 25.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 7 a 7