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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2752/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2752/2021 promossa da:
(c.f.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. presso i l cui studio è dom iciliata in Tivoli, v.le Controparte_1
Trieste 24, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(c.f.: ); (c.f.: CP_2 C.F._2 Parte_2
); (c.f.: ); C.F._3 Parte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 24 settembre 2025. per parte attrice: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, riconoscere la sig.ra unica proprietaria dei seguenti beni: 1. “a) locale posto in Via Parte_1
TO OR n. 9 sito al piano terreno distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 1, cat. cat. C/2 classe 3, della consistenza di mq 20 con rendita di €. 8,26; b) immobile posto in Via del Carbonaro 11 piano T1 distinto in Catasto al foglio 12 part 834 sub 502 cat. cat. A/4 cl. 3 della consistenza di vani 3,5, superficie catastale mq 62 e rendita di €. 130,15. Quanto sopra, dando ordine al Conservatore dei RR. II. di procedere alle formalità di rito”.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in epigrafe Parte_1 individuata, adiva l'intestato Tribunale chiedendo che venisse accertato e dichiarato in suo favore il possesso per oltre venti anni e dunque il diritto di proprietà per intervenuta pagina 1 di 10 usucapione dei beni immobili siti in AN DO (RM) così composti: a) locale posto in
Via TO OR n. 9 sito al piano terreno distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 1, cat. cat. C/2 classe 3, della consistenza di mq 20 con rendita di €. 8,26; b) immobile posto in
Via del Carbonaro 11 piano T1 distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 502 cat. cat. A/4 cl. 3 della consistenza di vani 3,5, superficie catastale mq 62 e rendita di €. 130,15.
In particolare, deduceva che detti beni risultavano intestati, entrambi, all'attrice medesima ed agli odierni convenuti e che il godimento degli stessi, da parte della fosse sempre Parte_1 stato pacifico, continuo ed esclusivo, avendoli ella posseduti da oltre un ventennio, provvedendo, nel tempo, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria ed al pagamento dei relativi oneri.
Tanto dedotto, l'odierna attrice, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura di mediazione obbligatoria, incardinava il presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
1.2. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione introduttivo, nessuno si costituiva nell'interesse dei convenuti.
1.3. Istruita la causa mediante produzione documentale ed assunzione di prova testimoniale, svoltasi all'udienza del 8.6.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.10.2024, poi differita all'udienza in trattazione scritta del
23.9.2025, rinviata d'ufficio al 24.9.2025, all'esito della quale lo scrivente magistrato, nuovo assegnatario del fascicolo, subentrato sul ruolo, tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025, concedendo alle parti i termini per il deposito delle sole memorie conclusionali ex art. 190 cod. proc. civ., trattandosi di causa contumaciale.
2. Preliminarmente, deve darsi atto della contumacia dei convenuti CP_2 Pt_2
, i quali – nonostante la regolarità della notifica – non hanno
[...] Controparte_3 inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito la domanda di usucapione proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata poiché, all'esito dell'istruttoria svolta, non risulta raggiunta la prova del possesso idoneo all'acquisto della proprietà esclusiva del bene in comproprietà.
3.1. Deve rilevarsi, in primo luogo, che attraverso la prova documentale (in particolare la relazione notarile depositata da parte attrice), emerge che - alla data dell'instaurazione del giudizio - i beni immobili oggetto della domanda di usucapione risultano intestati in comproprietà, oltre che all'attrice, a , CP_2 CP_4 Controparte_3
pagina 2 di 10 odierni convenuti;
pertanto, risulta correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Orbene, questo Giudice non può esimersi innanzi tutto dal rilevare che nell'ambito di un giudizio contumaciale non può operare il principio di non contestazione, non potendosi attribuire alla mancata costituzione della parte alcun significato probatorio favorevole all'attore; ne consegue che la contumacia degli odierni resistenti non esenta parte attrice dall'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
3.2 Non appare superfluo premettere che “ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 24 agosto
2006).
Ciò premesso, occorre evidenziare che l'art. 2697 c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
Chi agisce, dunque, proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare in maniera rigorosa, secondo i principi che governano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere, vale a dire la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: da un lato, quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale e, dall'altro, quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominis.
In merito a tale profilo, deve - altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva, ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre in via esclusiva del bene, mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza chiarisce, inoltre, che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del pagina 3 di 10 diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
In altri e più chiari termini, al fine di poter usucapire un determinato bene immobile non è sufficiente il solo esercizio del possesso per un periodo temporale di venti anni, occorrendo che questo sia continuo, ininterrotto e avvenga con la puntuale manifestazione del compimento di atti, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo, e incompatibili con la possibilità di godimento altrui;
il tutto in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni di possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005).
3.3 Deve, altresì, rammentarsi che, quando due o più persone sono proprietari di un medesimo bene, ciascuno di essi è titolare di una quota dell'intera parte dello stesso: in altri termini, ciascun titolare non ha la proprietà di una parte del bene, ma di una quota dell'intera parte che non viene ad identificarsi con una porzione ben precisa e specifica dell'immobile, trattandosi di quota ideale che consente ad ognuno dei comunisti di poter godere ed usare il bene nel suo complesso.
Allorquando - come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto della quota degli altri comunisti, il comproprietario usucapente deve dimostrare di averla posseduta uti dominus e non già uti condominus, per il tempo necessario e in maniera incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, senza che possa considerarsi sufficiente la circostanza che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso e dal godimento della cosa comune (cfr. Cass. n. 23539/2011;
Cass. n. 3238/2018). Ne consegue che il possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi provato dal sol fatto che l'usucapente abbia coltivato, tenuto cura e manutenuto il bene comune o abbia provveduto al pagamento di utenze e tributi, giacché, trattandosi di atti di mera gestione, sono considerati dalla prevalente giurisprudenza inidonei ed pagina 4 di 10 insufficienti a dimostrare la sussistenza dell'animus escludendi nei confronti degli altri proprietari.
Dunque, ai fini della prova dell'acquisto della proprietà di un bene in comproprietà per usucapione, il comproprietario che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto ex art. 1158 c.c. non può limitarsi a dimostrare di avere un rapporto materiale con la res, giacché ciò già discende dal titolo di comproprietà che lo legittima a godere e ad usare il bene, dovendo piuttosto fornire in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo nei confronti degli altri comproprietari, al fine di superare la presunzione che l'uso e l'amministrazione del bene comune sia avvenuta nell'interesse anche degli altri, con il loro tacito consenso, o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli stessi.
Quanto detto, trova pieno riscontro nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito;
si richiama, a tal fine, la sentenza n. 9903 del 28 aprile 2006, con la quale la Sezione
Seconda della Suprema Corte, ribadisce il seguente principio di diritto: “Il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis" in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"”.
Più di recente detti principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza di merito: “Ai fini dell'usucapione del bene in comunione il comproprietario – che è già compossessore
'animo proprio' ed a titolo di comproprietà – non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso, tale cioè da dimostrare
l'intenzione possedere l'intero bene, comprensivo anche delle altre quote, in via esclusiva, per il tempo necessario ad usucapire, sicché a tale fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Tribunale Avezzano sez.
I, 11/06/2021, n.194).
Ed ancora, “in materia di usucapione di un bene in comproprietà da parte di uno dei comproprietari, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus non può desumersi dal fatto che il comunista abbia utilizzato il bene comune provvedendo al pagamento e alla manutenzione, sussistendo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella sua qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota pagina 5 di 10 degli altri. Pertanto, il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è veri -ficato con palese manifestazione della volontà in modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non della propria quota, manifestando, altresì, tale volontà in modo inequivoco anche agli altri comproprietari, non essendo sufficiente che essi si astengano dal godimento del bene”
(Tribunale Bari sez. I, 30/07/2018, n.3356).
Ne consegue che non è, quindi, dirimente che l'attrice deduca di essersi comportata come proprietaria nei confronti degli altri comunisti, poiché gli stessi sono già proprietari dei beni, benché per quota indivisa, così come non rileva che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte di colui che propone domanda di usucapione (esteso, dunque, alle quote idealmente appartenenti agli altri comproprietari), sia idoneo ad escludere il possesso di questi ultimi (cfr. Cass. Civ., n. 20214/14; Cass. Civ., sez. II,
10.11.2011 n. 23539; Cass. Civ. sez. II, 25.03.2009 n. 7221, Cass. Civ. sez. II, 20.05.2008 n. 12775).
Applicando i richiamati principi, unitamente a quelli che presiedono l'onere della prova, ne deriva che la parte che invoca l'usucapione deve espressamente allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non solo l'esclusività del possesso per tutto il tempo previsto dalla legge, ma anche che detto possesso - manifestandosi in un comportamento di opposizione alla volontà degli altri comproprietari - si traduca nella definitiva impossibilità di godimento del bene da parte di questi ultimi.
Ciò significa che tanto il compimento da parte del comproprietario di meri atti di gestione, quanto quelli volti all'adempimento di obblighi (quali il pagamento delle spese che si sono rese di volta in volta necessarie) e/o inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al godimento della cosa comune non possono essere ritenuti di per sè idonei a provare ai fini della domanda di usucapione dell'intero bene l'estensione del possesso sulle quote degli altri, trattandosi di atti che sono consentiti al comproprietario in ragione proprio di detta sua qualità e che non escludono che questi siano stati compiuti per "mera tolleranza" degli altri comproprietari, specie nel caso in cui - come quello in esame - questi siano legati da rapporti di parentela con chi spiega domanda di usucapione.
Ed invero, “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a
pagina 6 di 10 fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24214 del 2014; Cass., Sez. 2, n.
1947820 del 20 settembre 2007).
4. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, parte attrice ha prodotto documentazione attestante la comproprietà da parte della medesima e dei convenuti in questo processo dei beni che intende usucapire, di qui le loro rispettive legittimazioni attive e passive;
ha altresì rappresentato e provato, con la documentazione versata in atti, di aver fatto eseguire, sui beni in questione, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di aver provveduto al pagamento di oneri e tributi;
ma, per quanto sopra chiarito, essendo anch'ella proprietaria pro quota, ciò non è sufficiente ad affermare che tali atti non siano stati compiuti anche nell'interesse degli altri comunisti e dunque non ha assolto al rigoroso onere probatorio sulla stessa gravante, in ordine all'esclusivo possesso dei beni oggetto della domanda.
Come noto, la prova orale, ed in particolare quella per testi, costituisce la principale fonte di convincimento del Giudice nel giudizio di usucapione ed è necessario prendere le mosse dalle risultanze istruttorie dell'odierno giudizio, evidenziando che, all'udienza del 8.6.2023, alla quale si è svolta l'escussione dei testi intimati, gli stessi così hanno risposto:
Testimone_1
1)“Sì, sono andata varie volte a casa di . La conosco dal 1992 e da allora mi è Parte_1 capitato varie volte di andarci.
2) “che io sappia sì. Quando andavo io o c'era o non c'era nessun altro. So che Parte_1 ha ristrutturato lei la casa”.
Parte_4
1) sì è vero. Sarebbe la casa e la cantina. ADR mi sono sposato con mia moglie nel 1991. La casa era già della consistenza odierna ma nelle more ha fatto dei lavori di Parte_1 ristrutturazione antisismica e di rifacimento del solaio e più in generale di ristrutturazione.
2) sì. Partecipavo io stesso aiutandola a fare le pratiche per l'IMU Etc.
Le risultanze istruttorie sopra riportate non consentono di affermare, per i motivi sopra chiariti, che l'attrice abbia allegato circostanze specifiche e idonee a provare un possesso esclusivo in capo alla medesima e tale da escludere gli altri comproprietari.
Le dichiarazioni dei testi si limitano, infatti, a confermare le circostanze allegate da parte attrice, in ordine alla dedotta manutenzione dei beni ed al pagamento degli oneri connessi alla pagina 7 di 10 comproprietà degli stessi, circostanze, che non sono utili all'accoglimento della domanda spiegata.
D'altronde, i capitoli di prova orale articolati da parte attrice (cfr. memoria 183 c.p.c. n. 2
“1) Vero che l'attrice ha posseduto e possiede, uti dominus e da oltre un ventennio, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i seguenti beni immobili siti in AN DO così composti: a) locale posto in Via TO OR n. 9 sito al piano terreno distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 1, cat. cat. C/2 classe 3, della consistenza di mq 20 con rendita di €. 8,26; b) immobile posto in Via del Carbonaro 11 piano
T1 distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 502 cat. cat. A/4 cl. 3 della consistenza di vani 3,5, superficie catastale mq 62 e rendita di €. 130,15; 2) Vero che il godimento di detti beni è sempre stato pacifico, continuo ed esclusivo da parte dell'attrice, la quale li possiede da oltre un ventennio, avendo negli anni provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al pagamento degli oneri relativi”), genericamente formulati e non precisamente collocati nel tempo, in uno con il tenore delle risposte date dai testi, non fanno emergere in alcun modo il compimento, da parte dell'attrice, nel corso dei vent'anni, di una serie di atti idonei ad estrinsecare verso l'esterno la propria volontà di godere dei beni immobili in comproprietà, come se fosse l'esclusiva proprietaria degli stessi e, dunque, incompatibili con il diritto altrui dei comproprietari.
A fronte della generica circostanza come formulata da parte attrice nel capitolo 1 di prova sopra menzionato, a nulla rileva la risposta affermativa dei testi in quanto attiene a concetti giuridici “possesso pubblico, pacifico, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo” non demandabili alla valutazione dei medesimi, per il tecnicismo sotteso al significato degli stessi.
Del resto, in ordine alla prova orale utile ai fini dell'usucapione, si è affermata l'esigenza di una valutazione cauta della stessa, che garantisca certezza in ordine alla situazione rappresentata. Pertanto, si è ritenuta inutile la prova per testi fornita da amici o conoscenti dell'usucapente, dovendo questa provenire da soggetti estranei al rapporto dedotto (cfr. Trib.
Salerno n. 1380/2010).
D'altro canto, alla luce dei principi di cui alla menzionata giurisprudenza, l'aver posto in essere forme di gestione ordinaria e straordinaria dei beni non integra una condotta idonea a dimostrare il possesso esclusivo utile all'usucapione, ben potendo ritenersi che gli atti menzionati non siano incompatibili con il diritto altrui, nel caso di specie dei comproprietari, nei confronti dei quali l'attrice avrebbe dovuto dimostrare un possesso esclusivo. pagina 8 di 10 Parimenti, nulla dimostra il pagamento dell'IMU, cui fa riferimento anche il teste Parte_4
o il pagamento delle utenze, trattandosi di spese che, proprio perché sopportate da un soggetto che è comproprietario, non dimostra la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla quota dei beni che si intendono usucapire un potere corrispondente a quello del proprietario e a manifestare la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il possesso utile ad usucapire non deve essere solo indisturbato, ma deve risolversi in un possesso inconciliabile con quello del titolare del diritto reale, il quale viene di fatto privato di ogni facoltà sull'immobile (cfr. Cass. civ. n. 16414/2017).
In particolare, si osserva che la generica asserzione del teste “Quando andavo io o c'era Tes_1
o non c'era nessun altro” non è sufficiente a concludere per un possesso uti dominus Parte_1 dell'attrice piuttosto che uti condominus, poiché la presenza di una dei comproprietari nel bene è legata alla quota di proprietà e la mera assenza in casa degli altri comunisti nelle occasioni
(temporalmente non specificate e quantificate) in cui il teste si recava nell'immobile, non consente di affermare che questi fossero esclusi dal possesso del bene. Infatti, non sono stati dedotti o provati circostanze di fatto o elementi idonei ad escludere in modo chiaro l'uso dei comproprietari.
Sostanzialmente le prove assunte consentono solo di affermare che la utilizzava il bene e Parte_1 ne curava la manutenzione, tuttavia, tali attività sono legittimate dalla quota di comproprietà dell'immobile in capo all'attrice, ma non escludono in alcun modo l'uso in capo agli altri comunisti.
Parimenti non può ritenersi rilevante, ai fini della presente domanda di usucapione, il testamento prodotto da parte attrice, che assegnerebbe i beni in questione, peraltro non identificandoli in modo specifico, alla poiché l'acquisto per via testamentaria Parte_1 esula dall'oggetto dell'odierno giudizio.
Né, infine, la mera contumacia dei convenuti può sopperire alle carenti allegazioni di parte su cui permane l'onere probatorio, non trovando peraltro applicazione il principio della non contestazione nei giudizi contumaciali, come sopra chiarito.
Conclusivamente, valutate le risultanze istruttorie alla luce dei richiamati principi, il
Tribunale ritiene di non poter accertare in capo a la sussistenza di una Parte_1 condotta continua e ininterrotta, tesa inequivocabilmente ad esercitare sugli immobili oggetto di causa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente al diritto reale di proprietà e tale da rilevare, anche esternamente, una certa e piena signoria sulla quota della cosa comune appartenente all'attrice, contrapposta all'inerzia degli altri titolari.
La domanda deve dunque essere rigettata.
pagina 9 di 10 5. Stante il rigetto della domanda di parte attrice e la mancata costituzione dei convenuti, nulla deve essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei convenuti , CP_2 Parte_2 CP_3
;
[...]
2) rigetta la domanda attorea;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Tivoli, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2752/2021 promossa da:
(c.f.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. presso i l cui studio è dom iciliata in Tivoli, v.le Controparte_1
Trieste 24, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(c.f.: ); (c.f.: CP_2 C.F._2 Parte_2
); (c.f.: ); C.F._3 Parte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 24 settembre 2025. per parte attrice: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, riconoscere la sig.ra unica proprietaria dei seguenti beni: 1. “a) locale posto in Via Parte_1
TO OR n. 9 sito al piano terreno distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 1, cat. cat. C/2 classe 3, della consistenza di mq 20 con rendita di €. 8,26; b) immobile posto in Via del Carbonaro 11 piano T1 distinto in Catasto al foglio 12 part 834 sub 502 cat. cat. A/4 cl. 3 della consistenza di vani 3,5, superficie catastale mq 62 e rendita di €. 130,15. Quanto sopra, dando ordine al Conservatore dei RR. II. di procedere alle formalità di rito”.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in epigrafe Parte_1 individuata, adiva l'intestato Tribunale chiedendo che venisse accertato e dichiarato in suo favore il possesso per oltre venti anni e dunque il diritto di proprietà per intervenuta pagina 1 di 10 usucapione dei beni immobili siti in AN DO (RM) così composti: a) locale posto in
Via TO OR n. 9 sito al piano terreno distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 1, cat. cat. C/2 classe 3, della consistenza di mq 20 con rendita di €. 8,26; b) immobile posto in
Via del Carbonaro 11 piano T1 distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 502 cat. cat. A/4 cl. 3 della consistenza di vani 3,5, superficie catastale mq 62 e rendita di €. 130,15.
In particolare, deduceva che detti beni risultavano intestati, entrambi, all'attrice medesima ed agli odierni convenuti e che il godimento degli stessi, da parte della fosse sempre Parte_1 stato pacifico, continuo ed esclusivo, avendoli ella posseduti da oltre un ventennio, provvedendo, nel tempo, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria ed al pagamento dei relativi oneri.
Tanto dedotto, l'odierna attrice, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura di mediazione obbligatoria, incardinava il presente giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
1.2. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione introduttivo, nessuno si costituiva nell'interesse dei convenuti.
1.3. Istruita la causa mediante produzione documentale ed assunzione di prova testimoniale, svoltasi all'udienza del 8.6.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.10.2024, poi differita all'udienza in trattazione scritta del
23.9.2025, rinviata d'ufficio al 24.9.2025, all'esito della quale lo scrivente magistrato, nuovo assegnatario del fascicolo, subentrato sul ruolo, tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025, concedendo alle parti i termini per il deposito delle sole memorie conclusionali ex art. 190 cod. proc. civ., trattandosi di causa contumaciale.
2. Preliminarmente, deve darsi atto della contumacia dei convenuti CP_2 Pt_2
, i quali – nonostante la regolarità della notifica – non hanno
[...] Controparte_3 inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito la domanda di usucapione proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata poiché, all'esito dell'istruttoria svolta, non risulta raggiunta la prova del possesso idoneo all'acquisto della proprietà esclusiva del bene in comproprietà.
3.1. Deve rilevarsi, in primo luogo, che attraverso la prova documentale (in particolare la relazione notarile depositata da parte attrice), emerge che - alla data dell'instaurazione del giudizio - i beni immobili oggetto della domanda di usucapione risultano intestati in comproprietà, oltre che all'attrice, a , CP_2 CP_4 Controparte_3
pagina 2 di 10 odierni convenuti;
pertanto, risulta correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Orbene, questo Giudice non può esimersi innanzi tutto dal rilevare che nell'ambito di un giudizio contumaciale non può operare il principio di non contestazione, non potendosi attribuire alla mancata costituzione della parte alcun significato probatorio favorevole all'attore; ne consegue che la contumacia degli odierni resistenti non esenta parte attrice dall'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
3.2 Non appare superfluo premettere che “ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 24 agosto
2006).
Ciò premesso, occorre evidenziare che l'art. 2697 c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
Chi agisce, dunque, proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare in maniera rigorosa, secondo i principi che governano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere, vale a dire la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: da un lato, quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale e, dall'altro, quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominis.
In merito a tale profilo, deve - altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva, ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre in via esclusiva del bene, mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza chiarisce, inoltre, che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del pagina 3 di 10 diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
In altri e più chiari termini, al fine di poter usucapire un determinato bene immobile non è sufficiente il solo esercizio del possesso per un periodo temporale di venti anni, occorrendo che questo sia continuo, ininterrotto e avvenga con la puntuale manifestazione del compimento di atti, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo, e incompatibili con la possibilità di godimento altrui;
il tutto in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni di possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005).
3.3 Deve, altresì, rammentarsi che, quando due o più persone sono proprietari di un medesimo bene, ciascuno di essi è titolare di una quota dell'intera parte dello stesso: in altri termini, ciascun titolare non ha la proprietà di una parte del bene, ma di una quota dell'intera parte che non viene ad identificarsi con una porzione ben precisa e specifica dell'immobile, trattandosi di quota ideale che consente ad ognuno dei comunisti di poter godere ed usare il bene nel suo complesso.
Allorquando - come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto della quota degli altri comunisti, il comproprietario usucapente deve dimostrare di averla posseduta uti dominus e non già uti condominus, per il tempo necessario e in maniera incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, senza che possa considerarsi sufficiente la circostanza che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso e dal godimento della cosa comune (cfr. Cass. n. 23539/2011;
Cass. n. 3238/2018). Ne consegue che il possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi provato dal sol fatto che l'usucapente abbia coltivato, tenuto cura e manutenuto il bene comune o abbia provveduto al pagamento di utenze e tributi, giacché, trattandosi di atti di mera gestione, sono considerati dalla prevalente giurisprudenza inidonei ed pagina 4 di 10 insufficienti a dimostrare la sussistenza dell'animus escludendi nei confronti degli altri proprietari.
Dunque, ai fini della prova dell'acquisto della proprietà di un bene in comproprietà per usucapione, il comproprietario che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto ex art. 1158 c.c. non può limitarsi a dimostrare di avere un rapporto materiale con la res, giacché ciò già discende dal titolo di comproprietà che lo legittima a godere e ad usare il bene, dovendo piuttosto fornire in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo nei confronti degli altri comproprietari, al fine di superare la presunzione che l'uso e l'amministrazione del bene comune sia avvenuta nell'interesse anche degli altri, con il loro tacito consenso, o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli stessi.
Quanto detto, trova pieno riscontro nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito;
si richiama, a tal fine, la sentenza n. 9903 del 28 aprile 2006, con la quale la Sezione
Seconda della Suprema Corte, ribadisce il seguente principio di diritto: “Il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis" in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"”.
Più di recente detti principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza di merito: “Ai fini dell'usucapione del bene in comunione il comproprietario – che è già compossessore
'animo proprio' ed a titolo di comproprietà – non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso, tale cioè da dimostrare
l'intenzione possedere l'intero bene, comprensivo anche delle altre quote, in via esclusiva, per il tempo necessario ad usucapire, sicché a tale fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Tribunale Avezzano sez.
I, 11/06/2021, n.194).
Ed ancora, “in materia di usucapione di un bene in comproprietà da parte di uno dei comproprietari, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus non può desumersi dal fatto che il comunista abbia utilizzato il bene comune provvedendo al pagamento e alla manutenzione, sussistendo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella sua qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota pagina 5 di 10 degli altri. Pertanto, il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è veri -ficato con palese manifestazione della volontà in modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non della propria quota, manifestando, altresì, tale volontà in modo inequivoco anche agli altri comproprietari, non essendo sufficiente che essi si astengano dal godimento del bene”
(Tribunale Bari sez. I, 30/07/2018, n.3356).
Ne consegue che non è, quindi, dirimente che l'attrice deduca di essersi comportata come proprietaria nei confronti degli altri comunisti, poiché gli stessi sono già proprietari dei beni, benché per quota indivisa, così come non rileva che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte di colui che propone domanda di usucapione (esteso, dunque, alle quote idealmente appartenenti agli altri comproprietari), sia idoneo ad escludere il possesso di questi ultimi (cfr. Cass. Civ., n. 20214/14; Cass. Civ., sez. II,
10.11.2011 n. 23539; Cass. Civ. sez. II, 25.03.2009 n. 7221, Cass. Civ. sez. II, 20.05.2008 n. 12775).
Applicando i richiamati principi, unitamente a quelli che presiedono l'onere della prova, ne deriva che la parte che invoca l'usucapione deve espressamente allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non solo l'esclusività del possesso per tutto il tempo previsto dalla legge, ma anche che detto possesso - manifestandosi in un comportamento di opposizione alla volontà degli altri comproprietari - si traduca nella definitiva impossibilità di godimento del bene da parte di questi ultimi.
Ciò significa che tanto il compimento da parte del comproprietario di meri atti di gestione, quanto quelli volti all'adempimento di obblighi (quali il pagamento delle spese che si sono rese di volta in volta necessarie) e/o inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al godimento della cosa comune non possono essere ritenuti di per sè idonei a provare ai fini della domanda di usucapione dell'intero bene l'estensione del possesso sulle quote degli altri, trattandosi di atti che sono consentiti al comproprietario in ragione proprio di detta sua qualità e che non escludono che questi siano stati compiuti per "mera tolleranza" degli altri comproprietari, specie nel caso in cui - come quello in esame - questi siano legati da rapporti di parentela con chi spiega domanda di usucapione.
Ed invero, “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a
pagina 6 di 10 fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24214 del 2014; Cass., Sez. 2, n.
1947820 del 20 settembre 2007).
4. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, parte attrice ha prodotto documentazione attestante la comproprietà da parte della medesima e dei convenuti in questo processo dei beni che intende usucapire, di qui le loro rispettive legittimazioni attive e passive;
ha altresì rappresentato e provato, con la documentazione versata in atti, di aver fatto eseguire, sui beni in questione, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di aver provveduto al pagamento di oneri e tributi;
ma, per quanto sopra chiarito, essendo anch'ella proprietaria pro quota, ciò non è sufficiente ad affermare che tali atti non siano stati compiuti anche nell'interesse degli altri comunisti e dunque non ha assolto al rigoroso onere probatorio sulla stessa gravante, in ordine all'esclusivo possesso dei beni oggetto della domanda.
Come noto, la prova orale, ed in particolare quella per testi, costituisce la principale fonte di convincimento del Giudice nel giudizio di usucapione ed è necessario prendere le mosse dalle risultanze istruttorie dell'odierno giudizio, evidenziando che, all'udienza del 8.6.2023, alla quale si è svolta l'escussione dei testi intimati, gli stessi così hanno risposto:
Testimone_1
1)“Sì, sono andata varie volte a casa di . La conosco dal 1992 e da allora mi è Parte_1 capitato varie volte di andarci.
2) “che io sappia sì. Quando andavo io o c'era o non c'era nessun altro. So che Parte_1 ha ristrutturato lei la casa”.
Parte_4
1) sì è vero. Sarebbe la casa e la cantina. ADR mi sono sposato con mia moglie nel 1991. La casa era già della consistenza odierna ma nelle more ha fatto dei lavori di Parte_1 ristrutturazione antisismica e di rifacimento del solaio e più in generale di ristrutturazione.
2) sì. Partecipavo io stesso aiutandola a fare le pratiche per l'IMU Etc.
Le risultanze istruttorie sopra riportate non consentono di affermare, per i motivi sopra chiariti, che l'attrice abbia allegato circostanze specifiche e idonee a provare un possesso esclusivo in capo alla medesima e tale da escludere gli altri comproprietari.
Le dichiarazioni dei testi si limitano, infatti, a confermare le circostanze allegate da parte attrice, in ordine alla dedotta manutenzione dei beni ed al pagamento degli oneri connessi alla pagina 7 di 10 comproprietà degli stessi, circostanze, che non sono utili all'accoglimento della domanda spiegata.
D'altronde, i capitoli di prova orale articolati da parte attrice (cfr. memoria 183 c.p.c. n. 2
“1) Vero che l'attrice ha posseduto e possiede, uti dominus e da oltre un ventennio, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i seguenti beni immobili siti in AN DO così composti: a) locale posto in Via TO OR n. 9 sito al piano terreno distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 1, cat. cat. C/2 classe 3, della consistenza di mq 20 con rendita di €. 8,26; b) immobile posto in Via del Carbonaro 11 piano
T1 distinto in Catasto al foglio 12 part. 834 sub 502 cat. cat. A/4 cl. 3 della consistenza di vani 3,5, superficie catastale mq 62 e rendita di €. 130,15; 2) Vero che il godimento di detti beni è sempre stato pacifico, continuo ed esclusivo da parte dell'attrice, la quale li possiede da oltre un ventennio, avendo negli anni provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al pagamento degli oneri relativi”), genericamente formulati e non precisamente collocati nel tempo, in uno con il tenore delle risposte date dai testi, non fanno emergere in alcun modo il compimento, da parte dell'attrice, nel corso dei vent'anni, di una serie di atti idonei ad estrinsecare verso l'esterno la propria volontà di godere dei beni immobili in comproprietà, come se fosse l'esclusiva proprietaria degli stessi e, dunque, incompatibili con il diritto altrui dei comproprietari.
A fronte della generica circostanza come formulata da parte attrice nel capitolo 1 di prova sopra menzionato, a nulla rileva la risposta affermativa dei testi in quanto attiene a concetti giuridici “possesso pubblico, pacifico, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo” non demandabili alla valutazione dei medesimi, per il tecnicismo sotteso al significato degli stessi.
Del resto, in ordine alla prova orale utile ai fini dell'usucapione, si è affermata l'esigenza di una valutazione cauta della stessa, che garantisca certezza in ordine alla situazione rappresentata. Pertanto, si è ritenuta inutile la prova per testi fornita da amici o conoscenti dell'usucapente, dovendo questa provenire da soggetti estranei al rapporto dedotto (cfr. Trib.
Salerno n. 1380/2010).
D'altro canto, alla luce dei principi di cui alla menzionata giurisprudenza, l'aver posto in essere forme di gestione ordinaria e straordinaria dei beni non integra una condotta idonea a dimostrare il possesso esclusivo utile all'usucapione, ben potendo ritenersi che gli atti menzionati non siano incompatibili con il diritto altrui, nel caso di specie dei comproprietari, nei confronti dei quali l'attrice avrebbe dovuto dimostrare un possesso esclusivo. pagina 8 di 10 Parimenti, nulla dimostra il pagamento dell'IMU, cui fa riferimento anche il teste Parte_4
o il pagamento delle utenze, trattandosi di spese che, proprio perché sopportate da un soggetto che è comproprietario, non dimostra la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla quota dei beni che si intendono usucapire un potere corrispondente a quello del proprietario e a manifestare la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il possesso utile ad usucapire non deve essere solo indisturbato, ma deve risolversi in un possesso inconciliabile con quello del titolare del diritto reale, il quale viene di fatto privato di ogni facoltà sull'immobile (cfr. Cass. civ. n. 16414/2017).
In particolare, si osserva che la generica asserzione del teste “Quando andavo io o c'era Tes_1
o non c'era nessun altro” non è sufficiente a concludere per un possesso uti dominus Parte_1 dell'attrice piuttosto che uti condominus, poiché la presenza di una dei comproprietari nel bene è legata alla quota di proprietà e la mera assenza in casa degli altri comunisti nelle occasioni
(temporalmente non specificate e quantificate) in cui il teste si recava nell'immobile, non consente di affermare che questi fossero esclusi dal possesso del bene. Infatti, non sono stati dedotti o provati circostanze di fatto o elementi idonei ad escludere in modo chiaro l'uso dei comproprietari.
Sostanzialmente le prove assunte consentono solo di affermare che la utilizzava il bene e Parte_1 ne curava la manutenzione, tuttavia, tali attività sono legittimate dalla quota di comproprietà dell'immobile in capo all'attrice, ma non escludono in alcun modo l'uso in capo agli altri comunisti.
Parimenti non può ritenersi rilevante, ai fini della presente domanda di usucapione, il testamento prodotto da parte attrice, che assegnerebbe i beni in questione, peraltro non identificandoli in modo specifico, alla poiché l'acquisto per via testamentaria Parte_1 esula dall'oggetto dell'odierno giudizio.
Né, infine, la mera contumacia dei convenuti può sopperire alle carenti allegazioni di parte su cui permane l'onere probatorio, non trovando peraltro applicazione il principio della non contestazione nei giudizi contumaciali, come sopra chiarito.
Conclusivamente, valutate le risultanze istruttorie alla luce dei richiamati principi, il
Tribunale ritiene di non poter accertare in capo a la sussistenza di una Parte_1 condotta continua e ininterrotta, tesa inequivocabilmente ad esercitare sugli immobili oggetto di causa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente al diritto reale di proprietà e tale da rilevare, anche esternamente, una certa e piena signoria sulla quota della cosa comune appartenente all'attrice, contrapposta all'inerzia degli altri titolari.
La domanda deve dunque essere rigettata.
pagina 9 di 10 5. Stante il rigetto della domanda di parte attrice e la mancata costituzione dei convenuti, nulla deve essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei convenuti , CP_2 Parte_2 CP_3
;
[...]
2) rigetta la domanda attorea;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Tivoli, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
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