Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 1 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
Decreto collegiale 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10459 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10459/2025REG.PROV.COLL.
N. 02188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2025, proposto dalla signora LA LA, NI EN, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Biasella, Claudia Iacobucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castel del Giudice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 371 del 6 dicembre 2024, resa tra le parti.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Comune di Castel del Giudice:
della sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 232 del 15 luglio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel del Giudice e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il consigliere HE TI e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dai signori LA LA e NI EN avverso la sentenza del T.a.r. per il Molise n. 371/2024, che ha accolto il ricorso, proposto da quest’ultimi unitamente ad altre persone, per l’annullamento del provvedimento di approvazione del progetto di riqualificazione del borgo di Castel del Giudice, da cui è scaturito il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità su alcuni beni di proprietà degli appellanti, “ unicamente con riguardo all’immobile di proprietà della sig.ra LA LA sito alla via San Rocco n. 16 ”, respingendolo, invece, rispetto a tutti gli altri beni.
1.1. Nell’attuale grado del processo, risulta controversa la legittimità del vincolo preordinato all’espropriazione con riferimento alle seguenti particelle:
fg.7, le p.lle 53 e 54, intestate alla sig.ra LA LA;
fg.7, le p.lle 117 e 119 intestate alla sig.ra LA LA;
fg.7, la p.lla 118, intestata al sig. NI EN (figlio della sig.ra LA LA).
1.2. Giunge altresì alla decisione di questo Consiglio, l’appello incidentale proposto dal Comune di Castel del Giudice avverso la sentenza non definitiva del T.a.r. per il Molise n. 232/2024, che ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Castel del Giudice, ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Cultura e disposto taluni incombenti istruttori, indicati nella motivazione della pronuncia.
2. Si premettono i fatti rilevanti per la decisione.
2.1. Con la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22.6.2023 il Comune di Castel del Giudice ha approvato il progetto di fattibilità denominato “ Borgo di Castel del Giudice centro di (ri)Generazione-Attrattività residenziale e culturale per l’Appenino ”, finalizzato ad ottenere dal Ministero della Cultura un finanziamento previsto nell’ambito del PNRR Missione 1 - Componente 3 (MiC3) – Investimento 2.1 - “Attrattività dei borghi” - Linea A”.
2.2. Detto progetto, caratterizzato dalla finalità di rigenerare il centro storico comunale senza produrre ulteriore consumo di suolo, ha previsto la riqualificazione dell’area mediante l’utilizzo degli edifici ivi insistenti al fine di realizzarvi attività ricettive, alloggi sociali o di servizio, già in parte individuati nell’ambito del precedente “ Programma di trasformazione urbana ampliamento perimetro dell’intervento ” previsto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 36/2019.
2.3. Per la realizzazione delle attività indicate dal progetto di fattibilità il Comune, con la delibera consiliare n. 52 dell’11 ottobre 2023, ha in particolare previsto di utilizzare immobili da ritenersi abbandonati, anche appartenenti a soggetti privati, avviando il necessario procedimento espropriativo in forza delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 327/2001 e in pari tempo individuando “ gli immobili utili e necessari per completare il più ampio programma di Riqualificazione/Rigenerazione del territorio comunale, come da prospetto allegato alla presente ”.
2.4. Tra gli immobili in questione ne venivano indicati alcuni di proprietà degli odierni ricorrenti, e segnatamente:
i) nell’elenco dei terreni: al fg.7, le p.lle 53 e 54, intestate alla sig.ra LA LA;
ii) nell’elenco dei fabbricati: 1) al fg.7, le p.lle 115, 117 e 119, di cui i primi due immobili intestati alla medesima ricorrente, mentre il terzo (p.lla 119), secondo quanto rilevato nel ricorso, sarebbe stato “ erroneamente intestato catastalmente ad Ente Urbano, pur se di proprietà della stessa ricorrente e collegata con porte interne all’immobile di cui alla particella 117, sempre di proprietà della sig.ra LA ”; 2) al fg.7, la p.lla 118, intestata al sig. NI EN (figlio della sig.ra LA LA); 3) al fg.7, la p.lla 32, subb. 1 e 6, cointestati al ricorrente sig. CA TI OS; 4) fg.7, la p.lla 79, sub 3, intestato ai sigg.ri Contestabile TO fu UI, AL CO fu CA, AL US fu CA, AL RI fu CA, AL AR: ma quest’ultimo cespite sarebbe stato detenuto, come esposto nel ricorso, dallo stesso sig. Mossesso in virtù di un contratto di locazione.
2.5. Con la medesima delibera, ai sensi degli artt. 10, 11 e 19 del d.P.R. n. 327/01, veniva quindi dato avvio al subprocedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio degli immobili complessivamente individuati, consentendo ai rispettivi proprietari di formulare le osservazioni previste dal comma 2 dell’art. 11 T.U.E.
Contestualmente, con la stessa delibera veniva avviato anche il procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità.
2.6. I proprietari interessati hanno fatto quindi pervenire le proprie osservazioni, deducendo che gli immobili individuati dal Comune non fossero da considerare né abbandonati, né diruti, né collabenti, né tantomeno inutilizzati.
2.7. Con la delibera consiliare n. 1 del 15 gennaio 2024, il Comune ha respinto le osservazioni dei proprietari e ha disposto per gli immobili l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, al contempo, la dichiarazione di pubblica utilità.
2.8. I proprietari hanno domandato l’annullamento d’ufficio di tale provvedimento, formulando un’apposita istanza al Comune.
2.9. Con la nota prot. n. 703 del 18 marzo 2024, il Comune ha confermato le motivazioni già espresse nella sua delibera consiliare.
3. I signori AT e EN, unitamente al signor CA TI OS, hanno proposto ricorso innanzi al T.a.r. per il Molise avverso delibera n. 1 del 15 gennaio 2024 del Consiglio Comunale del Comune di Castel del Giudice.
3.1. Si è costituito il Comune, proponendo eccezioni pregiudiziali di rito e difese di merito.
4. Con la sentenza non definitiva n. 232/2024, il T.a.r. ha esaminato e respinto le eccezioni pregiudiziali, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della cultura, ai sensi degli artt. 41 e 49 del c.p.a. e dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, trattandosi del titolare del progetto P.n.r.r., e ha domandato al Comune di depositare agli atti del giudizio gli atti istruttori a fondamento dei provvedimenti impugnati e una relazione illustrativa “ nella quale si dia conto della metodologia utilizzata e dei riscontri effettuati per definire il contestato stato di “abbandono” degli immobili di pertinenza dei ricorrenti ”.
4.1. In data 30 ottobre 2024, il Comune, in adempimento degli incombenti istruttori impartiti dal T.a.r., ha depositato la relazione con allegati, nonché copia della Delibera consiliare n. 36/2019.
4.2. Con la sentenza n. 371/2024, il T.a.r. ha accolto il ricorso proposto dai signori LA LA, NI EN e CA TI OS, limitatamente alla particella n. 115, di proprietà della signora LA LA, mentre lo ha respinto per il resto, ritenendo che risultasse provato l’abbandono di questi cespiti da parte dei proprietari.
5. I signori LA LA e NI EN hanno proposto appello relativamente ai capi della sentenza in cui sono risultati soccombenti.
5.1. Il 21 marzo 2025, si è costituito il Ministero della cultura senza formulare conclusioni sull’appello principale.
5.2. Il 26 marzo 2025 si è costituito il Comune, che, con ricorso notificato il 31 marzo 2025 e depositato l’11 aprile 2025, ha proposto appello incidentale relativamente alla sentenza del T.a.r. n. 232/2024, rispetto alla quale aveva formulato riserva di appello nel corso del processo di primo grado.
5.3. Con l’ordinanza n. 1247 del 1° aprile 2025, il Collegio ha accolto la richiesta istruttoria formulata dagli appellanti, disponendo la verificazione sugli immobili degli odierni appellati, incaricandosi a tale fine il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Isernia o un suo delegato munito di idonea competenza, relativamente ai seguenti quesiti:
i. dica il verificatore se sulle p.lle 53 e 54 risultano sussistenti le coltivazioni di alberi da frutto (ciliegio, pero, melo e noce) o altre coltivazioni o, infine, altri elementi, di carattere strutturale e non contingente, che inducano a ritenere insussistente lo stato di abbandono;
ii. dica il verificatore se effettivamente vi è un unico contatore di energia elettrica collocato nella particella n. 118, al servizio della medesima particella nonché delle particelle nn. 115 e 117;
iii. dica il verificatore se effettivamente vi è un unico contatore dell’utenza idrica collocato nella particella n. 115, al servizio della medesima particella nonché delle particelle nn. 117 e 118;
iv. dica il verificatore se la particella n. 119 è collegata alla particella n. 115 da un “ vano porta interno ”;
v. dica il verificatore se le particelle nn. 117, 118 e 119 sono in buono stato manutentivo da un punto di vista statico.
vi. dica il verificatore se sussistono (e quali sono) ulteriori elementi, di carattere oggettivo e non contingente (cioè approntabili dalle parti successivamente alla comunicazione della presente ordinanza e, pertanto, oggettivamente preesistenti ad essa), da cui desumere che i fondi e le quattro unità immobiliari, oggetto del giudizio, sono abbandonati o meno.
5.4. Il 21 luglio 2025, il verificatore ha depositato la sua relazione.
6. All’udienza del 27 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Può procedersi, dapprima, all’esame dell’appello incidentale con cui il Comune ripropone alcune eccezioni pregiudiziali che sono state respinte dal T.a.r. con la sentenza non definitiva n. 232/2024, in quanto l’eventuale accoglimento di questo gravame sarebbe idoneo a definire l’intero giudizio.
8. Con il primo motivo di appello incidentale, si evidenzia che con la prima eccezione formulata in primo grado, “ il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo, facendo rilevare – innanzitutto – come le posizioni processuali del ricorrente OS CA TI (da un lato) e degli altri due ricorrenti/odierni appellanti AT e EN (dall’altro) fossero radicalmente differenti e, come tali, idonee a compromettere l’ammissibilità del rimedio cumulativo ”. A tal fine, a dimostrazione di tale assunto, il Comune deduce che il signor OS, nella sua qualità di consigliere comunale, avrebbe conosciuto della delibera prima degli altri ricorrenti e tale circostanza configurerebbe un elemento di differenziazione delle posizioni tale da rendere inammissibile il ricorso cumulativo.
Con il secondo motivo di appello incidentale, il Comune insiste sull’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto “cumulativo”, affermando che “ le situazioni sostanziali attivate dai tre ricorrenti non sono e non erano identiche ”.
8.1. Il primo e il secondo motivo di appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente per la loro contiguità logica, risultando entrambi infondati.
8.2. Il T.a.r. ha respinto l’eccezione di irricevibilità di cui al primo motivo di appello incidentale, soffermandosi sulla circostanza che il termine per impugnare, nei confronti del signor OS, non decorrerebbe dalla data di emanazione della deliberazione da parte del Consiglio comunale, ma dalla data di notificazione individuale di questo atto che “ non solo ha introdotto, con riferimento ai beni dei ricorrenti destinatari, un vincolo preordinato all’esproprio, ma ha anche disposto gli effetti di una dichiarazione di pubblica utilità.
Ebbene, non v’è dubbio che sia il primo che la seconda costituiscano atti rispetto ai quali il termine di impugnazione decorre dalla notifica individuale, non potendo pertanto all’uopo rilevare, già sotto questo assorbente profilo, la qualità di consigliere comunale del ricorrente e la sua conseguente presenza fisica in consiglio comunale al momento dell’approvazione della delibera ”.
8.3. In punto di diritto, va ribadito che: “ … la regola … generale e tendenziale dell’impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti (Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526) ”, con la conseguenza che “ È … necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti … che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente ... ” (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045, punti 15.3 e 15.4).
8.4. In virtù dei principi appena richiamati, il Collegio ritiene che risulta corretta in diritto la valutazione effettuata dal T.a.r., secondo cui ai fini dell’ammissibilità del ricorso “cumulativo” risultava necessario verificare che: “ i) le domande proposte dai ricorrenti riguardano il medesimo atto; ii) le posizioni dei ricorrenti sono sostanzialmente sovrapponibili, avendo gli stessi impugnato il medesimo atto sulla scorta di identici motivi; iii) non v’è alcuna possibile divergenza tra gli interessi fatti valere in giudizio dai ricorrenti. ”.
8.5. Conseguentemente, ai fini dell’ammissibilità o meno del ricorso cumulativo, non risulta rilevante la tempestività o meno del ricorso proposto dal signor OS o la circostanza che questi abbia conosciuto in un momento antecedente agli altri ricorrenti il provvedimento impugnato (il quale peraltro non è parte del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, avendo prestato acquiescenza alle sentenze di primo grado), in quanto questa circostanza non rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo e, al più, avrebbe potuto avere una sua rilevanza ai fini della ricevibilità del ricorso limitatamente alla posizione di quest’ultimo (questione che tuttavia non è in discussione nel presente grado del processo). Il Collegio ritiene invece che l’elemento dirimente, che vada valorizzato per dichiarare che le posizioni sono comuni e consentono, quindi, la proposizione di un unico ricorso, sia costituito dalla comune contestazione della qualificazione di “stato di abbandono” degli immobili di loro proprietà, avvenuta per un motivo sostanzialmente identico da parte dei ricorrenti, ossia il difetto di istruttoria, variamente articolato, da parte del Comune.
9. Con il terzo motivo di appello incidentale, il Comune impugna il capo della sentenza non definitiva che ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per quanto riguarda i signori OS e EN, non avendo quest’ultimi impugnati la nota comunale n. 703 del 18 marzo 2024, che ha motivatamente respinto l’istanza di autotutela da questi presentata.
9.1. Il terzo motivo di appello è infondato.
9.2. Il T.a.r. ha accertato che: “ L’eccezione si presenta già fattualmente errata, in quanto il ricorso in più punti si è direttamente riferito alla richiamata nota proprio per lamentarne profili di illegittimità, ancorché essa non sia stata espressamente menzionata tra gli atti impugnati. D’altro canto, oltre ai già indicati riferimenti espliciti alla nota inquestione presenti nel ricorso, i motivi d’impugnazione coprono ampiamente i contenuti della nota dirigenziale in discorso, poiché con essa il Comune si è sostanzialmente limitato a richiamare i contenuti del deliberato comunale. La nota si pone quindi quale atto meramente confermativo delle delibere impugnate, senza assumere un loro autonomo contenuto innovativo ”.
9.3. In disparte ogni considerazione circa il fatto che il signor OS non è parte del presente giudizio, la statuizione risulta pienamente consentanea ai principi enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui: “ Nel processo amministrativo l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte sicché è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz'altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso ” (Cons. Stato, Sez. V, 02 maggio 2023, n. 4459; Sez. III, 06 agosto 2018, n. 4830; Sez. VI, 12 marzo 2018, n. 1523; Sez. V, 25 marzo 2016 n. 1242).
Secondo il Collegio, il motivo di appello incidentale in esame non articola deduzioni che inducano a riformare la statuizione del Giudice di primo grado, che risulta pienamente in linea con il principio più volte affermato da questo Consiglio.
10. Svolta la disamina dell’appello incidentale, può procedersi all’esame dell’appello proposto dai signori LA e EN.
11. Con un unico motivo, gli appellanti deducono che i rimanenti cespiti non sarebbero “abbandonati”, di aver depositato una perizia giurata a sostegno di tale allegazione e di aver dedotto talune circostanze, non adeguatamente valutate dal T.a.r. e criticamente riproposte innanzi al Consiglio di Stato, che comproverebbero questa affermazione.
Viene domandata, da un lato, in via istruttoria, lo svolgimento di una verificazione o di una consulenza tecnica a chiarimento delle contrapposte posizioni – privata e del Comune di Castel del Giudice - circa lo stato di abbandono o meno degli immobili, e, dall’altro, in via cautelare, la sospensione degli effetti degli atti preordinati all’espropriazione.
11.1. L’appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto si dirà.
11.2. Dalla verificazione svolta si è accertato che nei terreni censiti al foglio n. 7, particelle nn. 53 e 54, sono effettivamente messi a dimora alberi da frutto.
Le foto allegate alla relazione peritale evidenziano il buono stato di salute delle piante, apprezzabile ictu oculi , oltre che l’assenza di vegetazione incolta, sterpaglie o altri elementi di degrado (come, ad es., rifiuti abbandonati), il che consente di inferirne l’insussistenza di uno stato di abbandono.
11.3. Per quanto riguarda, invece, le particelle nn. 117, 118 e 119, il Collegio ritiene che, come già accertato dal T.a.r., non risultino elementi per ritenere viziata la valutazione tecnico-discrezionale del Comune.
Come rilevato dal verificatore, “ gli ambienti delle particelle 117, 118 e 119 sono, dal punto di vista funzionale risultano privi, all’attualità, dei requisiti minimi per l’abitabilità ai sensi delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e strutturale, con particolare riferimento:
• agli orizzontamenti in legno interno, che risultano molto rudimentali;
• alla mancanza di idonee scale di collegamento di interpiano interne;
• alla mancanza di idonee finiture idonee (intonaci, rivestimenti, pavimenti, serramenti);
• alla mancanza e/o inadeguatezza degli impianti (elettrico, di riscaldamento, idrico-sanitario).
Alla luce di ciò, i locali di che trattasi funzionalmente utilizzabili, allo stato attuale, solo come vani accessori (depositi, magazzini o simili) e non come vani principali (abitazione); del resto, detto uso (accessorio) è stato riscontrato in sede di sopralluogo, essendo gli stessi utilizzati, in prevalenza, come deposito di oggetti e materiali di vario genere (legna da ardere, vestiti, suppellettili, arredo vario) ”.
Il verificatore ha inoltre accertato che: “ la particella 117: non denunciata ai fini IMU, non iscritta/denunciata a ruolo ai fini TARI, non iscritta a ruolo idrico;
la particella 118: in regola con i pagamenti ai fini IMU, non iscritta/denunciata a ruolo ai fini TARI, non iscritta a ruolo idrico;
la particella 119: non denunciata ai fini IMU, non iscritta/denunciata a ruolo ai fini TARI, non iscritta a ruolo idrico; ”.
Dalla verificazione svolta, inoltre, non è stato accertato dal verificatore che la particella n. 117 è collegata e funzionale alla particella n. 115 (vi è soltanto un’indimostrata affermazione del consulente di parte in tal senso), mentre è risultato totalmente insussistente la presenza di un “ vano porta interno ” di cui alla particella n. 119. Al suo posto, il verificatore ha accertato la presenza di “ una bucatura presente nel muro in pietra che separa i due ambienti ”, che dalla foto allegata alla relazione appare come una vera e propria crepa nel muro, di forma irregolare e di fattezza dozzinale.
Quanto all’impiantistica, dalla verificazione è emerso che:
- nella particella n. 117 è presente, inoltre, un “ impianto elettrico molto rudimentale ed a vista, con punto luce (lampadina) e punto presa (spina elettrica). ”
- nella particella n. 118 “ vi è la presenza di un contatore di energia elettrica, da cui parte una linea elettrica protetta in modo rudimentale da un interruttore magnetotermico sospeso a parete, non posizionato in un quadro elettrico . Da detta linea elettrica viene alimentato, mediante una spina elettrica, un faretto a led occorrente ad illuminare il locale interno di detta particella n. 118; risulta invece interrotto il vecchio impianto elettrico a muro, essendo alla data del sopralluogo presente solo un interruttore con un tratto di filo di circa 20 cm in vista a muro, entrambi molto datati e risalenti (verosimilmente, per tipologia e fattura) a diversi decenni fa. Detta linea elettrica, quindi, sparisce nelle murature dell’immobile”.
Tale contatore risulta al servizio delle particelle n. 115, 117 e 118.
Nei locali delle particelle 117 e 118 non sono presenti elementi (lavandini, lavabi, servizi igienici) tali da lasciar presupporre che in essi vi sia la presenza di impianto idrico. L’unico contatore dell’utenza idrica è collocato nella particella n. 115.
Lo stato di degrado materiale chiaramente evincibile dalla descrizione svolta dal verificatore e ancor di più dalle foto allegate, le anomalie relative allo stato dell’impiantistica, l’uso dei beni svolto in totale distonia con la destinazione d’uso giuridicamente consentita e il disinteresse per la regolarità fiscale dei beni (per la sola particella n. 118, risulta il pagamento dell’IMU, ma non della T.a.r.i.) denotano la sussistenza di elementi che corroborano la valutazione del Comune, senza che emerga alcun elemento o circostanza nel senso auspicato dagli appellanti.
A tal fine, si evidenzia che la circostanza che il contatore elettrico al servizio della particella n. 115 sia collocato nella particella n. 118, implica soltanto la necessità di regolarizzare tale anomala situazione.
12. In conclusione, va respinto l’appello incidentale proposto dal Comune di Castel del Giudice, mentre va accolto l’appello principale, limitatamente ai terreni di cui al foglio 7, particelle nn. 53 e 54, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, anche di natura ablatoria, qualora dovesse essere accertato che tali particelle risultino indispensabili per la realizzazione del progetto denominato “ Borgo di Castel del Giudice centro di Generazione - Attrattività residenziale e culturale per l’Appenino ”.
13. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello e sull’appello incidentale (n.r.g. 2188/2025), come in epigrafe proposti:
- respinge l’appello incidentale proposto dal Comune di Castel del Giudice;
- accoglie l’appello proposto dai signori LA LA e NI EN, limitatamente ai fondi di cui al foglio 7, particelle nn. 53 e 54, mentre lo respinge per il resto.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG NE, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
HE TI, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE TI | IG NE |
IL SEGRETARIO