Sentenza 12 ottobre 1982
Massime • 1
Ai fini dell'assolvimento dell'Obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 cod. proc. civ. e 104 disp. Att. Dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/10/1982, n. 5265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5265 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1982 |
Testo completo
Ai fini dell'assolvimento dell'Obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 cod. proc. civ. e 104 disp. Att. Dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali.*