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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 966/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIULIANO, Presidente
EM IO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1209/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962023902389677000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100026253525000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032767219000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190041541849000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata e le sottese cartelle di pagamento, pure ritualmente impugnate e in epigrafe indicate, eccependo l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento e la consequenziale prescrizione della prtesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata, si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative parte ricorrente insiste nei motivi di ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non è stata invero in grado di comprovare l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento in questa sede impugnate.
Quanto alla notifica della cartella di pagamento 29620200026253525000, effettuata ai sensi dell'art. 139 c.
p.c. a mani della moglie del precedente legale rappresentante, il Concessionario della Riscossione non ha prodotto la raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notifica, che deve pertanto, in ossequio all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essere considerata nulla.
Quanto invece alla notifica delle cartelle di pagamento 29620180032767219000 e 2962019004151849000, effettuate con modalità telematiche, osserva la Corte che dette notifiche non sono state eseguite nel rispetto di tutte le formalità previste dalla normativa di riferimento e che devono, pertanto, essere considerate nulle.
In particolare il Concessionario della Riscossione, a seguito dell'avviso di mancata consegna risultando l'indirizzo di posta elettronica non valido, avrebbe dovuto effettuare un secondo tentativo di consegna, dopo sette giorni dal primo invio.
Di questo secondo tentativo di consegna non vi è traccia nella documentazione prodotta dal Concessionario della Riscossione.
In ogni caso, anche ipotizzando che tale secondo avviso di consegna sia stato effettuato (ma di ciò, si ripete, non vi è traccia in atti), ove l'indirizzo di posta elettronica del destinatario fosse risultato invalido, l'ente avrebbe dovuto eseguire la notificazione mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.
L'ufficio avrebbe dovuto inoltre dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomnadata. Nel caso di specie, però, l'Ufficio non ha provato di avere spedito e consegnato detta lettera raccomandata.
Al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di tale raccomandata, infatti, l'ente produce una schermata di
“tracking spedizioni Nexive”, inidonea a dimostrare il perfezionamento della notifica.
In considerazione della nullità della notifica della cartelle di pagamento di che trattasi il ricorso deve essere accolto anche con riferimento all'impugnata intimazione di pagamento, essendo viziata la sequenza procedimentale, oltre che, in ogni caso, prescritta l'obbligazione tributaria.
In considerazione tuttavia del fatto che il ricorrente non ha provato, né tantomeno dedotto, il doveroso assolvimento dell'obbligo tributario de quo e che la prescrizione è una causa di estinzione del credito che opera soltanto su specifica eccezione del debitore, per cui l'ente impositore e l'agente della riscossione devono sempre e comunque rispettivamente iscrivere a ruolo la partita creditoria (il primo) e notificare la cartella di pagamento (il secondo) pur se consapevoli dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale, si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIULIANO, Presidente
EM IO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1209/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962023902389677000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100026253525000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032767219000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190041541849000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della società ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata e le sottese cartelle di pagamento, pure ritualmente impugnate e in epigrafe indicate, eccependo l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento e la consequenziale prescrizione della prtesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata, si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative parte ricorrente insiste nei motivi di ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non è stata invero in grado di comprovare l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento in questa sede impugnate.
Quanto alla notifica della cartella di pagamento 29620200026253525000, effettuata ai sensi dell'art. 139 c.
p.c. a mani della moglie del precedente legale rappresentante, il Concessionario della Riscossione non ha prodotto la raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notifica, che deve pertanto, in ossequio all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essere considerata nulla.
Quanto invece alla notifica delle cartelle di pagamento 29620180032767219000 e 2962019004151849000, effettuate con modalità telematiche, osserva la Corte che dette notifiche non sono state eseguite nel rispetto di tutte le formalità previste dalla normativa di riferimento e che devono, pertanto, essere considerate nulle.
In particolare il Concessionario della Riscossione, a seguito dell'avviso di mancata consegna risultando l'indirizzo di posta elettronica non valido, avrebbe dovuto effettuare un secondo tentativo di consegna, dopo sette giorni dal primo invio.
Di questo secondo tentativo di consegna non vi è traccia nella documentazione prodotta dal Concessionario della Riscossione.
In ogni caso, anche ipotizzando che tale secondo avviso di consegna sia stato effettuato (ma di ciò, si ripete, non vi è traccia in atti), ove l'indirizzo di posta elettronica del destinatario fosse risultato invalido, l'ente avrebbe dovuto eseguire la notificazione mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.
L'ufficio avrebbe dovuto inoltre dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomnadata. Nel caso di specie, però, l'Ufficio non ha provato di avere spedito e consegnato detta lettera raccomandata.
Al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di tale raccomandata, infatti, l'ente produce una schermata di
“tracking spedizioni Nexive”, inidonea a dimostrare il perfezionamento della notifica.
In considerazione della nullità della notifica della cartelle di pagamento di che trattasi il ricorso deve essere accolto anche con riferimento all'impugnata intimazione di pagamento, essendo viziata la sequenza procedimentale, oltre che, in ogni caso, prescritta l'obbligazione tributaria.
In considerazione tuttavia del fatto che il ricorrente non ha provato, né tantomeno dedotto, il doveroso assolvimento dell'obbligo tributario de quo e che la prescrizione è una causa di estinzione del credito che opera soltanto su specifica eccezione del debitore, per cui l'ente impositore e l'agente della riscossione devono sempre e comunque rispettivamente iscrivere a ruolo la partita creditoria (il primo) e notificare la cartella di pagamento (il secondo) pur se consapevoli dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale, si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa le spese.