Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 966
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia provato l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento. Nello specifico, per una delle cartelle, la notifica a mani della moglie del legale rappresentante è stata considerata nulla per mancata produzione della raccomandata informativa. Per altre due cartelle, le notifiche telematiche sono state ritenute nulle per mancato rispetto delle formalità previste, in particolare per l'assenza di un secondo tentativo di consegna e per l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare la spedizione della raccomandata informativa.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte, pur accogliendo il ricorso per nullità delle notifiche, menziona la prescrizione del debito tributario come ulteriore motivo di accoglimento, ma sottolinea che la prescrizione opera solo su eccezione del debitore e che l'ente impositore e l'agente della riscossione devono comunque procedere all'iscrizione a ruolo e alla notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 966
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 966
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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