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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
PAOLA TANARA Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2679/2024 promossa da:
Codice fiscale ) nato a [...] l'[...], ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Tiziano nr. 32 presso e nello Studio dell'Avv. Gaspare
Polizzi (Codice fiscale ) che lo rappresenta, assiste e difende CodiceFiscale_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3 rappresentata ed assistita dall'Avv. Alessandra Perelli (C.F. ) del Foro di C.F._4
Milano, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio di quest'ultima in
Milano, Via Ariosto n. 6,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la Sentenza nr. 7740/2024 del 22-08-2024 del Tribunale di Milano – notificata il 28-08-2024 – resa nel giudizio RG 27531/2022
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: in parziale riforma della Sentenza nr. 7740/2024 del 22-08-2024 e notificata il successivo 28-08-
2024, disporre che alcun assegno divorzile sia dovuto da in favore di Parte_1 CP_1
o, comunque, rideterminarlo considerando nella misura che riterrà di giustizia;
[...]
disporre che alcun assegno di mantenimento sia dovuto per il figlio . Per_1
Come detto, con vittoria di spese, diritti e onorari, IVA e CPA come per legge, in relazione a entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della CTU estimativa sull'immobile di Milano, Via Mac
Mahon nr, 43, volta a individuare il valore dello stesso essendo controverso fra le parti, non ammessa con l'ordinanza istruttoria del 06-10-2023.
Parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, poiché destituito di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, l'Appello proposto da avverso la sentenza n. 7740/2024 del Tribunale Parte_1
Civile di Milano;
IN OGNI CASO: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Parere del Procuratore Generale:
Respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano, prevedeva: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio b) un contributo di mantenimento dei due figli a carico del padre di euro
1.100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie c) un assegno divorzile a favore della moglie di euro 1.200,00 mensili “tanto per la componente assistenziale, indiscussa state l'assoluta mancanza di reddito, quanto per la componente perequativa compensativa.”
Avverso tale sentenza il ha proposto l'odierno appello, lamentando: Parte_1
Primo motivo di appello: contestazione dell'assegno divorzile
L'appellante sostiene che l'assegno non sia dovuto per le seguenti ragioni:
• Indipendenza economica della moglie: è proprietaria esclusiva di un Controparte_1
immobile a Milano in via Mac Mahon, del valore stimato tra 480.000 e 520.000 euro.
2 • Donazione della casa coniugale: Durante il matrimonio, ha trasferito alla moglie la Parte_1 proprietà dell'immobile. Questo, secondo la giurisprudenza, rappresenta un'attribuzione patrimoniale già compensativa del contributo dato dalla moglie alla famiglia.
• Mancanza di prove sulla difficoltà lavorativa: La moglie non ha dimostrato di trovarsi in una situazione di oggettiva impossibilità a mantenersi.
• Errata applicazione della giurisprudenza: Il Tribunale ha riconosciuto la donazione della casa, ma non ha considerato che questa compensa eventuali sacrifici lavorativi della moglie.
• Assenza di prove mediche: La moglie ha dichiarato di avere problemi di salute che la impediscono di lavorare, ma ha prodotto solo una prescrizione medica generica e nessuna certificazione specialistica.
Secondo motivo di appello – Contestazione del mantenimento per il figlio adulto ( ) Per_1
ritiene che il mantenimento per il figlio non sia giustificato perché: Parte_1 Per_1
• è adulto e diplomato (si è diplomato nel 2021 a circa 20 anni). Per_1
• Non ha dimostrato di impegnarsi per trovare lavoro: Secondo la giurisprudenza, il mantenimento dei figli maggiorenni è dovuto solo se questi dimostrano di essersi impegnati attivamente nella ricerca di un'occupazione.
• Il figlio ha già avuto esperienze lavorative: ha trovato impiego presso il supermercato Per_1
PAM, dimostrando capacità lavorativa.
• Onere della prova errato: Secondo la Cassazione, spetta al figlio dimostrare di aver cercato con ogni possibile impegno un'occupazione (Cass. 24731/2024), cosa che non è avvenuta.
Terzo motivo di appello: – Errata compensazione delle spese processuali
• Il Tribunale ha parzialmente compensato le spese di lite, ma sostiene che vi sia Parte_1 stata una soccombenza reciproca;
quindi, le spese dovrebbero essere totalmente compensate.
• aveva chiesto: Controparte_1
o Il 100% delle spese straordinarie a carico del marito, ma il Tribunale ha riconosciuto solo il 50%.
o 1.800 euro di assegno divorzile, ma il Tribunale ha ridotto l'importo a 1.200 euro.
o Altre richieste economiche collaterali, tutte respinte.
Nel presente giudizio si e' costituita parte appellata, contestando i motivi dedotti e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 4 febbraio 2025, previo deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado resiste alle censure mosse da parte appellante.
3 Quanto al primo motivo di appello, la Corte osserva che sussistono tutti i presupposti per il suo riconoscimento e nella misura indicata nella sentenza di primo grado.
Ed invero:
Vi e' una enorme differenza tra i redditi e le capacita' economiche delle due parti.
Il ha un reddito lordo di 120.000,00 euro annui, che in termini netti equivalgono a circa Parte_1
6.000 euro mese di disponibilita'.
La e' priva di reddito. CP_1
E' innegabile la lunga durata del matrimonio, celebrato nell'ottobre 1998.
L'eta', 54 anni, e la mancanza di una particolare capacita' lavorativa, rendono difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro.
Lavoro che, in costanza di matrimonio, non era necessario, atteso che il suo mantenimento era sostenuto dal marito, tenuto conto del fatto che lei si occupava della casa e della crescita del figlio.
Il Tribunale ha compiutamente tenuto conto di tutte le circostanze sopra evidenziate ed ha valutato che lo squilibrio sia correlato al sacrificio personale e professionale della ha altresi valutato CP_1
che la stessa non sia in grado di colmare tale squilibrio attivandosi per incrementare i propri redditi, proprio appunto per l'eta' avanzata e per la mancanza di una qualifica professionale o di una pregressa esperienza lavorativa.
Il Tribunale ha attentamente valutato le capacita' reddituali del oltre ad un reddito mensile Parte_1
netto di circa 6.000,00 euro egli ha depositi bancari per oltre 166.000,00 euro, non ha spese abitative, non ha mutui da pagare;
vive con una nuova compagna che probabilmente concorrera' nelle spese familiari quotidiane.
E' pacifico che la abbia lavorato soltanto nei primi anni di matrimonio e che abbia cessato CP_1 ogni attivita' lavorativa proprio in coincidenza con la nascita del figlio . Per_1
Che tale scelta sia stata fatta in accordo con il marito non viene contestato;
a fronte del sacrificio lavorativo della moglie, il marito ha potuto impegnarsi a tempo pieno nel suo lavoro, iniziando nel
2005 l'attivita' che continua a svolgere anche oggi, aumentando il proprio reddito da iniziale addetto alle vendite fino a divenire un dirigente, con l'attuale ottimo stipendio.
Bene ha fatto quindi il Tribunale a riconoscere un assegno divorzile, sia nella sua componente perequativa-compensativa, sia nella sua componente assistenziale, attesa la mancanza di reddito in capo alla CP_1
L'importo pare anch'esso equo in quanto corrisponde a quanto pattuito fra le parti in sede di separazione, attualizzato al presente.
4 La mera proprieta' dell'immobile in cui abita con i figli certamente non produce reddito spendibile in favore della e quindi non pare apprezzabile la censura in tal senso formulata da parte CP_1
appellante.
Quanto al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la contestazione del contributo di mantenimento in favore del figlio , la Corte osserva che il ragazzo, pur avendo concluso il Per_1
ciclo di studi, non abbia ancora reperito una occupazione stabile che possa garantirgli quella autonomia economica che lo renderebbe non meritevole di contributo.
Il contratto di lavoro part time presso oltretutto a termine a fine 2024 (e non e' dato CP_2 sapere l'eventuale proroga, trasformazione o cessazione) con una retribuzione di 550 euro mese certamente non rende autonomo , che dunque continua a mantenere il diritto a vedersi Per_1
riconosciuto un contributo di mantenimento.
Tenuto conto pero' dell'eta', della conclusione degli studi e del percorso lavorativo comunque iniziato, pare a questa Corte equo prevedere che tale contributo cessi dopo un tempo ragionevole, valutato in due anni;
con precisione, il primo anno il contributo sara' pieno, ovvero di 550 euro mese, mentre il secondo anno scendera' a 350,00 euro mese. Ovviamente cessera' prima in caso di reperimento di un lavoro che consenta una autosufficienza economica da parte del ragazzo.
Quanto al terzo motivo di appello, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente addossato le spese di lite, liquidate per ¾ a carico del Parte_1
Vi e' stata infatti una prevalente soccombenza del quantomeno sulle questioni Parte_1 economicamente piu' rilevanti e tenuto conto che l'accoglimento delle domande in punto di status era dovuto.
Tutto cio' premesso, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alla durata temporale del contributo di mantenimento in favore del figlio come sopra motivata. Per_1
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente.
PQM
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 7740/2024 pubblicata il 22 Parte_1 Controparte_1
agosto 2024 dal Tribunale di Milano a definizione della causa n. 27531/2022 così provvede:
a) In parziale riforma della predetta sentenza:
- Limita a due anni il contributo di mantenimento in favore del figlio , di cui, il primo Per_1
anno, quantificato in euro 550,00 al mese;
il secondo anno in euro 350,00 al mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della odierna sentenza.
- Conferma in ogni sua altra parte la sentenza di primo grado.
5 b) Alla luce dell'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato, condanna parte CP_1
appellante al pagamento in favore dell'Erario delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre accessori di legge.
c) Dichiara sussistere le condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello gia' versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
Marc Anthony Gambardella Fabio Laurenzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
PAOLA TANARA Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2679/2024 promossa da:
Codice fiscale ) nato a [...] l'[...], ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Milano, Via Tiziano nr. 32 presso e nello Studio dell'Avv. Gaspare
Polizzi (Codice fiscale ) che lo rappresenta, assiste e difende CodiceFiscale_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3 rappresentata ed assistita dall'Avv. Alessandra Perelli (C.F. ) del Foro di C.F._4
Milano, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio di quest'ultima in
Milano, Via Ariosto n. 6,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la Sentenza nr. 7740/2024 del 22-08-2024 del Tribunale di Milano – notificata il 28-08-2024 – resa nel giudizio RG 27531/2022
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: in parziale riforma della Sentenza nr. 7740/2024 del 22-08-2024 e notificata il successivo 28-08-
2024, disporre che alcun assegno divorzile sia dovuto da in favore di Parte_1 CP_1
o, comunque, rideterminarlo considerando nella misura che riterrà di giustizia;
[...]
disporre che alcun assegno di mantenimento sia dovuto per il figlio . Per_1
Come detto, con vittoria di spese, diritti e onorari, IVA e CPA come per legge, in relazione a entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della CTU estimativa sull'immobile di Milano, Via Mac
Mahon nr, 43, volta a individuare il valore dello stesso essendo controverso fra le parti, non ammessa con l'ordinanza istruttoria del 06-10-2023.
Parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, poiché destituito di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, l'Appello proposto da avverso la sentenza n. 7740/2024 del Tribunale Parte_1
Civile di Milano;
IN OGNI CASO: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Parere del Procuratore Generale:
Respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano, prevedeva: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio b) un contributo di mantenimento dei due figli a carico del padre di euro
1.100,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie c) un assegno divorzile a favore della moglie di euro 1.200,00 mensili “tanto per la componente assistenziale, indiscussa state l'assoluta mancanza di reddito, quanto per la componente perequativa compensativa.”
Avverso tale sentenza il ha proposto l'odierno appello, lamentando: Parte_1
Primo motivo di appello: contestazione dell'assegno divorzile
L'appellante sostiene che l'assegno non sia dovuto per le seguenti ragioni:
• Indipendenza economica della moglie: è proprietaria esclusiva di un Controparte_1
immobile a Milano in via Mac Mahon, del valore stimato tra 480.000 e 520.000 euro.
2 • Donazione della casa coniugale: Durante il matrimonio, ha trasferito alla moglie la Parte_1 proprietà dell'immobile. Questo, secondo la giurisprudenza, rappresenta un'attribuzione patrimoniale già compensativa del contributo dato dalla moglie alla famiglia.
• Mancanza di prove sulla difficoltà lavorativa: La moglie non ha dimostrato di trovarsi in una situazione di oggettiva impossibilità a mantenersi.
• Errata applicazione della giurisprudenza: Il Tribunale ha riconosciuto la donazione della casa, ma non ha considerato che questa compensa eventuali sacrifici lavorativi della moglie.
• Assenza di prove mediche: La moglie ha dichiarato di avere problemi di salute che la impediscono di lavorare, ma ha prodotto solo una prescrizione medica generica e nessuna certificazione specialistica.
Secondo motivo di appello – Contestazione del mantenimento per il figlio adulto ( ) Per_1
ritiene che il mantenimento per il figlio non sia giustificato perché: Parte_1 Per_1
• è adulto e diplomato (si è diplomato nel 2021 a circa 20 anni). Per_1
• Non ha dimostrato di impegnarsi per trovare lavoro: Secondo la giurisprudenza, il mantenimento dei figli maggiorenni è dovuto solo se questi dimostrano di essersi impegnati attivamente nella ricerca di un'occupazione.
• Il figlio ha già avuto esperienze lavorative: ha trovato impiego presso il supermercato Per_1
PAM, dimostrando capacità lavorativa.
• Onere della prova errato: Secondo la Cassazione, spetta al figlio dimostrare di aver cercato con ogni possibile impegno un'occupazione (Cass. 24731/2024), cosa che non è avvenuta.
Terzo motivo di appello: – Errata compensazione delle spese processuali
• Il Tribunale ha parzialmente compensato le spese di lite, ma sostiene che vi sia Parte_1 stata una soccombenza reciproca;
quindi, le spese dovrebbero essere totalmente compensate.
• aveva chiesto: Controparte_1
o Il 100% delle spese straordinarie a carico del marito, ma il Tribunale ha riconosciuto solo il 50%.
o 1.800 euro di assegno divorzile, ma il Tribunale ha ridotto l'importo a 1.200 euro.
o Altre richieste economiche collaterali, tutte respinte.
Nel presente giudizio si e' costituita parte appellata, contestando i motivi dedotti e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 4 febbraio 2025, previo deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado resiste alle censure mosse da parte appellante.
3 Quanto al primo motivo di appello, la Corte osserva che sussistono tutti i presupposti per il suo riconoscimento e nella misura indicata nella sentenza di primo grado.
Ed invero:
Vi e' una enorme differenza tra i redditi e le capacita' economiche delle due parti.
Il ha un reddito lordo di 120.000,00 euro annui, che in termini netti equivalgono a circa Parte_1
6.000 euro mese di disponibilita'.
La e' priva di reddito. CP_1
E' innegabile la lunga durata del matrimonio, celebrato nell'ottobre 1998.
L'eta', 54 anni, e la mancanza di una particolare capacita' lavorativa, rendono difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro.
Lavoro che, in costanza di matrimonio, non era necessario, atteso che il suo mantenimento era sostenuto dal marito, tenuto conto del fatto che lei si occupava della casa e della crescita del figlio.
Il Tribunale ha compiutamente tenuto conto di tutte le circostanze sopra evidenziate ed ha valutato che lo squilibrio sia correlato al sacrificio personale e professionale della ha altresi valutato CP_1
che la stessa non sia in grado di colmare tale squilibrio attivandosi per incrementare i propri redditi, proprio appunto per l'eta' avanzata e per la mancanza di una qualifica professionale o di una pregressa esperienza lavorativa.
Il Tribunale ha attentamente valutato le capacita' reddituali del oltre ad un reddito mensile Parte_1
netto di circa 6.000,00 euro egli ha depositi bancari per oltre 166.000,00 euro, non ha spese abitative, non ha mutui da pagare;
vive con una nuova compagna che probabilmente concorrera' nelle spese familiari quotidiane.
E' pacifico che la abbia lavorato soltanto nei primi anni di matrimonio e che abbia cessato CP_1 ogni attivita' lavorativa proprio in coincidenza con la nascita del figlio . Per_1
Che tale scelta sia stata fatta in accordo con il marito non viene contestato;
a fronte del sacrificio lavorativo della moglie, il marito ha potuto impegnarsi a tempo pieno nel suo lavoro, iniziando nel
2005 l'attivita' che continua a svolgere anche oggi, aumentando il proprio reddito da iniziale addetto alle vendite fino a divenire un dirigente, con l'attuale ottimo stipendio.
Bene ha fatto quindi il Tribunale a riconoscere un assegno divorzile, sia nella sua componente perequativa-compensativa, sia nella sua componente assistenziale, attesa la mancanza di reddito in capo alla CP_1
L'importo pare anch'esso equo in quanto corrisponde a quanto pattuito fra le parti in sede di separazione, attualizzato al presente.
4 La mera proprieta' dell'immobile in cui abita con i figli certamente non produce reddito spendibile in favore della e quindi non pare apprezzabile la censura in tal senso formulata da parte CP_1
appellante.
Quanto al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la contestazione del contributo di mantenimento in favore del figlio , la Corte osserva che il ragazzo, pur avendo concluso il Per_1
ciclo di studi, non abbia ancora reperito una occupazione stabile che possa garantirgli quella autonomia economica che lo renderebbe non meritevole di contributo.
Il contratto di lavoro part time presso oltretutto a termine a fine 2024 (e non e' dato CP_2 sapere l'eventuale proroga, trasformazione o cessazione) con una retribuzione di 550 euro mese certamente non rende autonomo , che dunque continua a mantenere il diritto a vedersi Per_1
riconosciuto un contributo di mantenimento.
Tenuto conto pero' dell'eta', della conclusione degli studi e del percorso lavorativo comunque iniziato, pare a questa Corte equo prevedere che tale contributo cessi dopo un tempo ragionevole, valutato in due anni;
con precisione, il primo anno il contributo sara' pieno, ovvero di 550 euro mese, mentre il secondo anno scendera' a 350,00 euro mese. Ovviamente cessera' prima in caso di reperimento di un lavoro che consenta una autosufficienza economica da parte del ragazzo.
Quanto al terzo motivo di appello, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente addossato le spese di lite, liquidate per ¾ a carico del Parte_1
Vi e' stata infatti una prevalente soccombenza del quantomeno sulle questioni Parte_1 economicamente piu' rilevanti e tenuto conto che l'accoglimento delle domande in punto di status era dovuto.
Tutto cio' premesso, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alla durata temporale del contributo di mantenimento in favore del figlio come sopra motivata. Per_1
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente.
PQM
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 7740/2024 pubblicata il 22 Parte_1 Controparte_1
agosto 2024 dal Tribunale di Milano a definizione della causa n. 27531/2022 così provvede:
a) In parziale riforma della predetta sentenza:
- Limita a due anni il contributo di mantenimento in favore del figlio , di cui, il primo Per_1
anno, quantificato in euro 550,00 al mese;
il secondo anno in euro 350,00 al mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della odierna sentenza.
- Conferma in ogni sua altra parte la sentenza di primo grado.
5 b) Alla luce dell'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato, condanna parte CP_1
appellante al pagamento in favore dell'Erario delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre accessori di legge.
c) Dichiara sussistere le condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello gia' versato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
Marc Anthony Gambardella Fabio Laurenzi
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