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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa MA NZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 523 dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Termini Imerese, via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Luca Gennaro che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
CONTRO
PART. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia, via
Fontevivo n. 21/N presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
Pag. 1 che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 851/2019 emesso in data
11.09.2019 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento R.G.N. 1334/2019
con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di Controparte_1
l'importo di €. 10.261,01 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 20117386537513,
originariamente concessogli da Parte_2
Parte opponente contestava il credito ingiunto, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della S.P.A. opposta per omessa notifica della cessione del credito da parte di , l'insussistenza delle condizioni Parte_2
di ammissibilità del decreto, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il superamento del tasso soglia in violazione della L.
108/96 e concludendo chiedeva:
Pag. 2 - “In via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva per mancata
notifica della cessione del credito ex art. 1264 cc della e conseguentemente CP_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opposta al pagamento delle spese
di lite;
- Dichiarare la nullità del D.I. per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 cpc in
relazione alla violazione dell'art. 50 D.Lgs 1.9.1993 n. 358;
- Accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della per i motivi esposti CP_1
in narrativa;
”
Si costituiva in giudizio la ontestando le eccezioni di parte Controparte_1
opponente e chiedendo concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con il rigetto dell'opposizione.
Esperito, seppur con esisto negativo, il procedimento di mediazione, rigettata la richiesta di CTU la causa di natura documentale all'udienza del 13.12.2023
veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte attrice merita accoglimento.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n. 927 del 2022) ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, conseguente al procedimento monitorio in cui il creditore, al ricorrere di presupposti
Pag. 3 normativamente previsti, abbia voluto munirsi di un titolo al fine di poter soddisfare, successivamente ed esecutivamente (coattivamente) il proprio credito.
La posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, formalmente, la veste di
“attore”, ritrovandosi davanti al Giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale, rimane nella sostanza attore.
In altri termini, “il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine
al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un
giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2
comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la
conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di
legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui emanazione assume
rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, ancorché privo di
efficacia probatoria assoluta, quale con riguardo alla sua formulazione unilaterale la
fattura commerciale o la ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili, che
dimostri l'esistenza del diritto fatto valere, quanto la fondatezza o meno della pretesa
creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di
Pag. 4 fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002).
Ne discende che il diritto del preteso creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In via generale, quindi, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt. 1218 e 2697
cod. civ. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
I predetti criteri probatori vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
"Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto),
a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata
Pag. 5 in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico
sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti
dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Tanto premesso, deve in primo luogo, procedersi all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per mancata Controparte_1
comunicazione della cessione del credito pro soluto da parte di Parte_2
formulata da parte opponente.
[...]
Sul punto si osserva che, nell'eccepire il difetto di legittimazione attiva parte opponente ha inteso, in realtà, contestare la titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa.
Ed invero, la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si collega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale.
La legittimazione attiva e passiva integra, quindi, una condizione dell'azione e,
pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo.
Pag. 6 Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
Di conseguenza, non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto
Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2002, n. 15177).
Come recentemente statuito dalla Cassazione: “L'eccezione di difetto di titolarità
attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al
merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così
correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel
merito la relativa questione”. (cfr. Cass. sez. III, 27/11/2023, n.32814).
Chiarisce la Corte che, la parte che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in seguito alla cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n.
385/1993, invero, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione dando prova della sua legittimazione (v. Cassazione
Sez. 6 - 1, ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Pag. 7 In ordine all'assolvimento di tale onere probatorio, la Corte di legittimità ha altresì precisato che: «In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b.,
la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal
giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la
parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in
virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione
del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale
della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta.». (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, 5
Novembre 2020, n. 24798).
Ai fini della prova della cessione, l'avviso di cessione dei crediti in blocco prodotta dall'opposta non è sufficiente avendo la funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cod. civ. e lo scopo di precludere al debitore pagamenti al cedente con effetto liberatorio, mentre non attesta la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco, essendo a tal fine necessario la prova dell'inclusione del rapporto obbligatorio nell'operazione di cessione in blocco.
Tanto premesso, la ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione opposta CP_1
per un preteso credito di €. 10.261,01 derivante dal rapporto contrattuale n.
Pag. 8 20117386537513 che ha addotto esserle stato ceduto da Parte_2
[...]
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo la odierna opposta ha così rilevato
“ mediante un contratto sottoscritto il 14.09.2018 con CP_1 Parte_2
si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti
[...]
pecuniari…... nella titolarità di e che il “sig. Parte_2 Parte_1
intratteneva con il rapporto contrattuale n.
[...] Parte_2
20117386537513”.
A fondamento della pretesa ha allegato delle note dalle quali, tuttavia, si evince come il preteso credito tragga origine da una serie continua di cessioni che vede quale originaria creditrice la società mutuante), Parte_2
con cui il signor ha stipulato il contratto di finanziamento n. Pt_1
20117386537513, la quale avrebbe ceduto il credito a Controparte_2
dante causa della società odierna opposta Controparte_1
L'opposta a prodotto le seguenti note: Controparte_1
- nota della KRUK ITALIA S.P.A. del 06.11.2018 (racc. A/R 6172795622-9) di comunicazione al sig. della intervenuta cessione del credito alla data del Pt_1
14.09.2019 DA A (importo credito Controparte_2 Controparte_1
ceduto €. 10.261,01 – rif. Contratto 20117386537513);
Pag.
9 - nota della KRUK ITALIA S.P.A. del 07.11.2018 (racc. A/R 6172798548-7) di comunicazione al sig. della intervenuta cessione del credito alla data del Pt_1
14.09.2018, da A (importo Parte_2 Controparte_1
credito ceduto €. 653,52 – rif contratto 20117386537501);
Parte opposta ha, inoltre, proceduto alla allegazione, per quanto di interesse, di una nota precedente riportante la data del 17.09.2018 rispetto a quella innanzi menzionata (da KRUK ITALIA S.P.A. del 06.11.2018 - racc. A/R 6172795622-9).
Trattasi di una comunicazione, nella quale viene indicato l'importo del decreto opposto di €. 10.261,01 e codice pratica n. 20117386537513, proveniente dalla ed indirizzata al sig. (e per conoscenza alla Parte_2 Pt_1
con la quale la comunicava “che tutti i Controparte_1 Parte_2
crediti vantati da nei Vs confronti…..sono stati ceduti a Controparte_2 CP_3
”.
[...]
Detta nota del 17.09.2018 risulta priva di indicazione di invio di raccomandata
A/R né risulta depositato in atti il relativo avviso di ricevimento, per cui non può essere assunta quale prova della pretesa comunicazione di cessione.
Appare, quindi, evidente che difetti la produzione in giudizio della comunicazione al sig. della cessione del credito sorto dal contratto di Pt_1
finanziamento n. 20117386537513, originariamente vantato da , Parte_2
oggetto della cessione intervenuta tra cedente) Parte_2
Pag. 10 a (cessionaria) nonché la prova della comunicazione della CP_2
successiva e ulteriore cessione del credito intervenuta tra la cedente CP_2
(cedutole da e l'odierna opposta, solo
[...] Parte_2
desumibile dalla testo della missiva, non risultando prodotto alcun avviso di ricevimento di raccomandata.
Pertanto, deve ritenersi che la cessionaria non abbia fornito la prova della continuità delle cessioni in blocco, aventi a oggetto il credito azionato segnatamente, da parte della originaria mutuante in favore della CP_2
che, a sua volta, avrebbe ceduto il credito azionato in via monitoria alla
[...]
opposta.
Invero, la a fronte della specifica contestazione formulata Controparte_1
dall'opponente, avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di cessione dei crediti concluso tra il suo dante causa e l'originaria mutuante.
Al contrario, risulta agli atti esclusivamente la richiamata missiva priva di valore probatorio in quanto non supporta da avviso di invio e ricevimento.
Peraltro, l'opposta, a fronte della puntuale eccezione di difetto di legittimazione si è limitata ad un excursus delle cessioni avvicendatesi senza fornire la prova della comunicazione di cessione del credito come contestata dal signor Pt_1
e, pertanto, non può ritenersi acquisita la prova in ordine alla legittimazione attiva di . CP_1
Pag. 11 Ciò in applicazione della recente Ordinanza della terza Sezione della
Cassazione n. 17944 del 2023 che ha statuito “In caso di cessioni plurime, il
cessionario, in caso di contestazione specifica, ha l'onere di provare tutti i passaggi
intermedi, tramite allegazione dei relativi contratti”.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna parte opposta per Controparte_1
mancata prova della serie continua di cessioni e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza di e si liquidano in Controparte_1
favore di parte opponente in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso 15% spese generali,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta dal signor nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della n persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore;
Pag. 12 - per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 851/2019 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 11.09.2019 nel procedimento R.G.N. 1334/2019;
- condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore al pagamento in favore del signor delle spese Parte_1
di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Così deciso in Termini Imerese il 4 novembre 2025.
Il Giudice
MA NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa MA NZ, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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