Articolo 32 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
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15 maggio 1975
Art. 32.

Ai sensi dell' articolo 36 della legge 28 febbraio 1967 n. 131 , concernente disposizioni sull'assicurazione e su finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1975, in lire 1.400 miliardi.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975