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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/10/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 4238/23 R.Gen vertente
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Pietro Belon n. 129, presso lo studio dell'Avv. Claudio Albanese che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palmi, alla Via Orto
Fazio n. 12 presso lo studio dell'Avv. Nicola Modafferi, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Germanò, giusta procura in atti opposta
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2
domiciliato in Tivoli, via Nazionale Tiburtina n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Martino giusta procura in atti opposto
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
1 in persona del suo Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in in
Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo
Pontecorvo giusta procura in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 31.7.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239072500203 000, notificatagli in data 20.7.2023, riguardante crediti di natura previdenziale di titolarità dell e dell riportati in sei cartelle di pagamento e in nove CP_3 CP_2
avvisi di addebito.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: a) la mancata e/o l'irregolare notifica dei titoli richiamati nell'intimazione oggetto di opposizione;
b)
l'intervenuta decadenza di cui all'art. 25, comma 1, decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; c) l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nei suoi confronti (anche successiva alla data di notifica dei titoli); d) l'omessa indicazione delle modalità per proporre impugnazione avverso l'atto.
Si sono costituite in giudizio le parti , Controparte_1
e eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_3 CP_2
Con ordinanza emessa all'udienza del 25.3.2025, è stato ordinato ex art. 421 c.p.c. all' di produrre la raccomandata Controparte_1 informativa relativa alla notifica dell'atto interruttivo rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca n. 09776201900016793000, nonché tutta la documentazione riferita alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229022277586000 e la relata di notifica dell'intimazione n. 09780201500064305000.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione.
Con decreto del 30.7.2025 è stata sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2 I procuratori delle parti (eccetto quello dell'agente della riscossione) hanno presentato dette note e la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata solo in parte.
II. In primo luogo, deve rilevarsi che l' nel costituirsi CP_3 tempestivamente in giudizio, ha prodotto copiosa documentazione dalla quale risulta che tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificati a . Parte_1
In particolare, dall'esame della produzione documentale dell' CP_3
risulta quanto segue:
- l'avviso n. 397 2016 00115531 77 000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del e non consegnato allo stesso perché assente, con conseguente Pt_1
restituzione del plico al mittente e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza il 14.6.2016 (doc. 2);
- l'avviso n. 397 2016 00283408 89 000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del e non consegnato allo stesso perché assente, con conseguente Pt_1
restituzione del plico al mittente e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza il 15.12.2016 (doc. 4);
- l'avviso n. 397 2017 00148273 66 000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del e non consegnata allo stesso perché assente, con conseguente Pt_1
restituzione del plico al mittente e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza il 2.11.2017 (doc. 6);
- l'avviso n. 397 2018 00162580 34 000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del e non consegnata allo stesso perché assente, con conseguente Pt_1 restituzione del plico al mittente e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza il 27.8.2017 (Doc. 8);
3 - l'avviso n. 397 2018 00304740 90 000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ed il plico è stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del Pt_1
destinatario il 28.1.2019 (Doc. 10);
- l'avviso n. 397 2019 00112767 52 000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ed il plico è stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del Pt_1 destinatario il 30.7.2019 (doc. 12);
- l'avviso n. 397 2019 00292025 06 000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ed il plico è stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del Pt_1 destinatario il 16.1.2020 (Doc. 14);
- l'avviso n. 397 2021 00133335 33 000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del e non consegnata allo stesso perché assente, con conseguente Pt_1
restituzione del plico al mittente e perfezionamento della notifica per compiuta giacenza il 14.1.2022 (Doc. 16);
- l'avviso n. 397 2022 00111962 33 000 è stato notificato a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata inviata all'indirizzo di residenza del ed il plico è stato consegnato presso l'indirizzo di residenza del Pt_1 destinatario il 26.7.2022 (Doc. 18).
Tali notifiche dei suddetti avvisi di addebito eseguite a mezzo del servizio postale risultano regolari.
Al riguardo, si osserva che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di CP_3
accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale
4 convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_3
polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella fattispecie in esame, l' ha proceduto proprio alla Controparte_4 notifica degli avvisi di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato.
Ebbene, si è precisato che, a fronte della produzione degli avvisi di ricevimento, è onere della parte dimostrare con ogni mezzo che la persona la cui firma è illeggibile e/o che le persone indicate come consegnatarie non erano in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in tal senso, v. Cass. n. 19733 del 2010).
Va rammentato, inoltre, che l'applicazione delle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario implica che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata autorizzata al ritiro della posta, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di incaricato, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto, sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (cfr.
Cass. n. 9240 del 2019).
In tale ipotesi, come affermato dalla Corte di Cassazione, la notificazione
“si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione
5 prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione” (Cass. Sez. lav. 19.6.2009 n. 14327).
Per quanto riguarda le notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza, va evidenziato che l'Ente previdenziale ha proceduto proprio alla notifica dell'avviso di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato.
Precisamente, il plico raccomandato è stato inviato all'indirizzo di residenza del e non ritirato dal medesimo, con la conseguenza che la notifica si è Pt_1 perfezionata per compiuta giacenza (vedi timbro apposto).
Sulle buste è anche riportata l'annotazione riguardante l'avviso lasciato presso il recapito del destinatario.
La comunicazione così realizzata è valida in quanto gli uffici si sono avvalsi della notificazione semplificata, alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario. Il regolamento postale, infatti, non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il rilascio dell'avviso di giacenza.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998
(che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982” (Cass. n.
15834/2017, Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass.14501/2016). Il
d.P.R. n. 665 del 1982 («Approvazione del regolamento di esecuzione libri I e
II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se
6 identificabili”. Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1 ottobre 2008 che prescrive “La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio”.
Il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto
“il rilascio dell'avviso di giacenza” (cfr. Cass. 2047/2016).
Dunque, in caso di assenza all'indirizzo indicato del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere l'atto, il destinatario medesimo può ritirare la raccomandata presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza (trenta giorni).
Ne consegue che, se la prova dell'arrivo a destinazione del documento inviato a mezzo servizio postale non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, può essere data con l'attestazione del periodo di giacenza presso l'ufficio postale, tenuto conto che la lettera raccomandata inviata a mezzo del servizio postale e non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale medesimo.
Alla luce di tali riferimenti legislativi e giurisprudenziali, gli avvisi di addebito possono essere notificati con la procedura delle ordinarie raccomandate postali ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, e non è prevista, in caso di plico non consegnato, la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma solo un avviso di giacenza. Quindi la prova della regolarità della notifica dell'atto può essere fornita dall'ente mediante la produzione di documentazione che attesti – come avvenuto nel
7 caso in esame – la compiuta giacenza e l'annotazione sulla busta dell'avviso di giacenza inoltrato al destinatario, non essendo necessaria la spedizione di una raccomandata informativa.
Del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi più volte sulla legittimità della forma di notifica disciplinata dal menzionato art. 26 d.P.R. n.
602 del 1973, affermando che essa è prevista come una forma alternativa di notifica che permette all'agente di riscossione di utilizzare direttamente il servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all'ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento;
tale modalità di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli
Ufficiali giudiziari e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per l'ordinaria spedizione postale in raccomandata con avviso di ricevimento e ne resta estranea a tale modalità la redazione della relata di notifica.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione avverso la produzione documentale dell CP_3
Gli avvisi di addebito in questione risultano, pertanto, correttamente notificati a mezzo posta tramite plichi raccomandati inviati all'indirizzo del
Gallo.
II.1 L'affermata regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto e la mancata opposizione degli stessi nel termine perentorio comporta la definitività delle pretese contributive ivi esternate.
Ne consegue che è precluso l'esame di ogni questione attinente al merito della fondatezza della pretesa creditoria, posta a base dei titoli, divenuta ormai incontrovertibile.
Va esaminata pertanto l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito sottesi alle intimazioni opposte.
La problematica dell'estinzione per prescrizione dei crediti interessa esclusivamente le pretese riportate negli avvisi di addebito n. 397 2016
8 00115531 77 000, 397 2016 00283408 89 000, 397 2017 00148273 66 000 e
397 2018 00162580 34 000.
Infatti, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata avvenuta in data 20.7.2023, appare evidente che, in riferimento ai restanti avvisi di addebito sopraindicati, non è decorso un lasso di tempo superiore a cinque anni tra la notifica dei titoli e la notifica dell'intimazione opposta.
Ebbene, deve osservarsi che, in relazione a detti avvisi di addebito n. 397
2016 00115531 77 000, 397 2016 00283408 89 000, 397 2017 00148273 66
000 e 397 2018 00162580 34 000, l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica dell'avviso di intimazione n. 09720199059621488000. Tale notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e l'ufficiale giudiziario, constatata l'assenza del destinatario presso la residenza dopo diversi tentativi di consegna dell'atto, ha provveduto al deposito del plico presso la Casa comunale e ha spedito la relativa raccomandata informativa, la quale non è stata consegnata al per sua assenza;
di conseguenza, la raccomandata è Pt_1 stata restituita al mittente dopo che è stato immesso in cassetta l'avviso di giacenza, così perfezionandosi per compiuta giacenza in data 06/03/2020
(vedi doc. 14 fascicolo . CP_5
Ne consegue che non risulta decorsa alcuna prescrizione con riguardo ai titoli in parola, posto che il relativo è stato – dapprima – interrotto con la notifica dell'avviso di intimazione n. 09720199059621488000 (6.3.2020) e – poi – con la notifica dell'intimazione qui opposta (20.7.2023).
L'eccezione di prescrizione successiva dei crediti riportati negli avvisi di addebito va pertanto disattesa.
III. Passando all'esame delle censure riguardanti i crediti di cui alle cartelle di pagamento, deve rilevarsi che effettivamente tali titoli non sono stati correttamente notificati al . Pt_1
Invero, l'agente della riscossione ha prodotto delle buste telematiche riferite alle notifiche a mezzo pec di tali cartelle da cui si evince che il
9 messaggio non è stato consegnato al destinatario (vedi ricevute di mancata consegna prodotte sub. da doc. 5 a doc. 9 fascicolo . CP_5
Tuttavia, in relazione alle cartelle di pagamento nn.
09720160143430022000, 09720170127049566000, 09720170263964671000,
09720180073539066000 (concernenti crediti previdenziali per le annualità
2015, 2016 e 2017), è stato notificato il predetto avviso di intimazione n.
09720199059621488000 (come detto perfezionatosi il 6.3.2020).
A questo punto, deve ricordarsi che in materia previdenziale l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma
2, d.P.R. n. 602 del 1973), così come l'opposizione avverso il preavviso di fermo di autoveicoli o l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria (contenenti anche essi l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo), fondate sulla nullità o sull'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti, configurano un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
A tali opposizioni, pertanto, si applica il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto dalla norma appena richiamate per l'opposizione agli atti esecutivi - la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione (rilevabile anche d'ufficio), inammissibilità che preclude ogni questione sulla dedotta irritualità della notifica delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito (cfr. Cass. n. 27019 del 2008; Cass. n.
11338 del 2010; Cass. n. 23891 del 2012).
In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che
“Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la
10 conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Orbene, in applicazione di detti principi, la parte ricorrente avrebbe dovuto eccepire, in funzione “recuperatoria”, la mancata notifica dei titoli sopra menzionati mediante l'impugnazione del primo atto successivo a quello che si afferma non essere notificato, ossia con la tempestiva opposizione avverso la suddetta intimazione di pagamento predetto
09720199059621488000, la quale, come già evidenziato, è stata regolarmente notificata al . Pt_1
Non risulta, però, che l'odierno opponente abbia proposto tempestiva opposizione avverso tale ultima intimazione, per cui è non può essere valutata, in questa sede, alcuna censura concernente l'omessa notifica dei titoli.
Peraltro, trattandosi di crediti riferiti alle annualità dal 2015 al 2015, detta notifica dell'avviso di intimazione n. 09720199059621488000 (come detto perfezionatosi il 6.3.2020) ha anche interrotto validamente il termine quinquennale di prescrizione, poi nuovamente interrotto con l'atto qui opposto.
Ne consegue che, in riferimento alle cartelle di pagamento nn.
09720160143430022000, 09720170127049566000, 09720170263964671000,
09720180073539066000, alcuna prescrizione risulta maturata.
III.1 Diverso discorso va effettuato, invece, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09720190024263909000 e 09720190180337623 000
(riguardanti crediti previdenziali per l'annualità 2018).
In questo caso, il primo atto della riscossione regolarmente notificato al relativo ai titoli in questione risulta essere l'atto qui opposto, il quale è Pt_1 stato tempestivamente impugnato nel termine di 20 giorni (il ricorso è stato depositato il 31.7.2023 a fronte della notifica dell'intimazione avvenuta il
20.7.2023).
Invero, i precedenti interruttivi non risultano regolarmente notificati al
, in quanto: Pt_1
11 - con riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca n.
09776201900016793000 (sub. doc. 16 è stata prodotta solamente la CP_5 relata di notifica che attesta l'irreperibilità relativa del destinatario e non anche la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, per cui non risulta provato il perfezionamento dell'iter notificatorio;
- con riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720229022277586000, l' ha prodotto solo Controparte_1 cartolina di ricevimento con dicitura “al mittente compiuta giacenza” (sub doc.
15) e non anche il plico restituito con le relative annotazioni sulle attività svolte dal messo, per cui non è dato sapere se sia stato effettivamente rilasciato l'avviso di giacenza;
- in relazione all'intimazione n. 09780201500064305000, indicata sub. doc. 17 memoria difensiva dell' è stato prodotto nel fascicolo telematico CP_5 la relata di notifica di un altro atto.
Le appena evidenziate carenze documentali non sono state colmate nemmeno dopo che questo Tribunale ha ordinato all'agente della riscossione la produzione dei documenti attestanti le suddette attività notificatorie
(ordinanza del 25.3.2025); ordine che è rimasto inevaso.
Deve affermarsi, quindi, l'illegittimità formale dell'intimazione di pagamento n. 09720239072500203 000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09720190024263909000 e 09720190180337623 000, stante l'omessa notifica di siffatti titoli presupposti.
Va precisato, tuttavia, che, a differenza del processo tributario, quello relativo alla contribuzione obbligatoria non ha carattere impugnatorio ma verte sul rapporto obbligatorio che sussiste, ex lege, tra istituto di previdenza e contribuente, sicché, in base ai principi processuali generali, ciascuna delle parti può agire in giudizio tutte le volte che vi sia anche soltanto una situazione di oggettiva incertezza circa la sussistenza o il contenuto del detto rapporto, così da presentarsi come necessario l'intervento del giudice.
12 Ne consegue che la sussistenza eventuali vizi della procedura di riscossione coattiva non esime il giudice dal valutare la fondatezza della pretesa previdenziale.
Sicché, la sussistenza di vizi formali medesimi, oltre a dover essere sollevata – come detto – con l'impugnazione dell'atto immediatamente successivo al formarsi del vizio, non comporta, di per sé, una statuizione di illegittimità della pretesa previdenziale.
Dunque, ferma restando l'illegittimità formale in parte qua dell'atto opposto, va evidenziato che il è egualmente tenuto al pagamento dei Pt_1 crediti contributivi riportati nelle cartelle di pagamento in questione, atteso che egli non ha contestato minimamente il merito delle pretese previdenziali, ma si
è limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione delle medesime.
Tuttavia, tale eccezione risulta infondata poiché i crediti riportati nelle cartelle di pagamento nn. 09720190024263909000 e 09720190180337623 000 si riferiscono all'annualità 2018, per cui la notifica dell'intimazione opposta ha interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
IV. Con riferimento, infine, alla lamentata carenza di motivazione dell'atto opposto per mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria cui proporre opposizione e delle modalità di impugnazione dell'atto, deve rilevarsi che trattasi di vizi che non determinano la nullità dell'intimazione e che, in ogni caso, l'atto medesimo ha pienamente raggiunto il suo scopo, atteso che il ha proposto tempestivamente impugnazione, senza addurre alcun Pt_1
concreto pregiudizio al suo diritto di difesa connesso alle lamentate carenze motivazionali.
V. L'accoglimento in minima parte della domanda determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
- dichiara l'illegittimità formale dell'intimazione di pagamento n.
09720239072500203 000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
09720190024263909000 e 09720190180337623 000;
13 - dichiara che è egualmente tenuto al pagamento delle Parte_1
somme riportate nei suddetti titoli;
- rigetta, per il resto, l'opposizione;
- compensa per intero le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in data 2.10.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
14