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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 122/2024 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. MANFREDI Parte_1
OGGETTO: EO e dall'avv. TRECCANI CAROLA ( ) C.F._1
Divisione di beni non PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 14 25023 GOTTOLENGO;
caduti in successione
( ) PIAZZA VITTORIO Persona_1 C.F._2
EMANUELE II, 14 25023 GOTTOLENGO;
elettivamente domiciliato in
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 14 25023 GOTTOLENGO presso il difensore avv. MANFREDI EO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
pagina 1 di 11 APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. RUZZENENTI CP_1
FAUSTA elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 20/C 25100
BRESCIA presso il difensore avv. RUZZENENTI FAUSTA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Terza Sezione Civile) n.
77/24
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ NEL MERITO a) accogliere il presente appello per le motivazioni tutte
esposte in narrativa e, conseguentemente, annullare, revocare o, comunque,
riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le seguenti
conclusioni:- accertata l'insussistenza della pretesa società di fatto e della
comunione dei beni indicati ex adverso, per essere gli stessi di esclusiva
proprietà del convenuto, rigettarsi ogni domanda proposta in primo grado dal
convenuto appellato;
- in subordine, nella denegata ipotesi di CP_1
conferma della sussistenza di una società di fatto tra le parti, dato atto della
proprietà esclusiva dei beni oggetto di domanda di divisione in capo
all'appellante e del disposto di cui all'art. 2281 c.c., Parte_1 pagina 2 di 11 rigettarsi ogni domanda proposta dall'attore;- in ulteriore subordine, ancora
nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di una società di fatto tra le parti
e di accertata comunione dei beni oggetto di domanda di divisione, disporsi la
divisione degli stessi in conformità alle norme di Legge ed in ogni caso previa
stima del loro valore venale;
b) rigettare qualsiasi diversa ulteriore eccezione
e/o domanda del convenuto appellato;
c) in ogni caso, disporre che la
controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma che
l'appellante fosse costretto a versare in caso di esecuzione della sentenza
impugnata, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
d) con
vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”
Dell'appellato
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate “in
via subordinata” e “in via ulteriormente subordinata” da parte di
[...]
, per violazione dell'art. 345 c.p.c. in quanto dette conclusioni e le Parte_1
relative eccezioni sono state formulate dall'appellante per la prima volta solo
nell'ambito del giudizio di appello e risultano nuove ed inammissibili. In via
preliminare subordinata: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
poiché formulato in piena violazione dell'art. 342 c.p.c.;nel Parte_1
merito: rigettare l'appello proposto da siccome infondato, in Parte_1
fatto ed in diritto, per quanto esposto e/o comunque con la migliore
motivazione e, per l'effetto, confermare integralmente ed in ogni sua parte la
pagina 3 di 11 sentenza n. 77/2024 Trib. Brescia. In via istruttoria: per quanto necessario, ai
sensi degli artt. 257 e 359 c.p.c., disporre la rinnovazione dell'esame della
teste di Calvisano, ai fini di chiarire la questione del “biglietto da Tes_1
visita” consegnatole dalle parti ed esibito al Giudice ma non acquisito agli
atti, come meglio descritto in atti. In ogni caso: vittoria di spese, competenze
ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali, IVA, CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di CP_1
Brescia, deducendo che sia lui che il convenuto erano stati Parte_1
titolari di distinte imprese individuali e che dal 2005 circa avevano iniziato una collaborazione lavorativa trasformatasi in una società di fatto per la cura del verde e la progettazione di giardini.
Precisava che le fatture erano emesse ora dall'uno ora dall'altro socio, a seconda della convenienza, che i reciproci rapporti economici erano regolati attraverso un fondo comune dal quale i soci attingevano anche per l'acquisto di beni strumentali “acquistati congiuntamente e/o disgiuntamente dall'uno o
dall'altro con versamento nel fondo comune delle somme corrispondenti alla
metà” e che per lo svolgimento comune dell'attività, nel 2014, i soci avevano acquistato un terreno in Comune di Leno, che avrebbe dovuto essere destinato all'attività di rivendita di fiori, successivamente diviso in seguito a sopraggiunti dissapori.
pagina 4 di 11 Assumeva che negli anni 2015/2016 in seguito a divergenze i due soci avevano deciso di sciogliere la società e di dividere fra loro la maggior parte dei beni comuni e che nel 2016 avevano raggiunto un accordo stragiudiziale per la divisione del terreno sito in Comune di Leno.
Deduceva che taluni beni comuni, del valore complessivo di euro 18.400,
acquistati con risorse comuni benchè intestati al solo convenuto, dovevano ancora essere divisi e, pertanto, chiedeva la divisione dei predetti beni o in caso di indivisibilità che gli stessi gli fossero assegnati o, in estremo subordine, che fossero venduti.
Il convenuto negava l'esistenza di una società di fatto, contestava il valore dei beni così come indicato da parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 77/2024 il Tribunale di Brescia accertava l'esistenza di una società di fatto tra e e l'appartenenza a detta CP_1 Parte_1
società di taluni beni mobili, non divisibili, il cui valore, pari a euro 18.400,
veniva desunto dalle fatture di acquisto;
considerato che
, a far tempo dal 2016,
detti beni erano rimasti nella disponibilità di , il tribunale Parte_1
condannava quest'ultimo a pagare in favore di , a titolo di CP_1
conguaglio, la metà del valore dei beni, pari a euro 9.200, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Argomentava il tribunale che l'esistenza di una società di fatto si doveva desumere dalla provata collaborazione tra le parti nelle attività di giardinaggio,
pagina 5 di 11 dal dimostrato acquisto di beni strumentali, dalla spendita del nome della società nei confronti dei terzi, dalla suddivisione dei guadagni ritratti dall'attività di giardinaggio.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello . Parte_1
ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante denuncia il travisamento delle prove e l'insufficiente motivazione della sentenza in punto di esistenza di una società
di fatto.
Assume che la collaborazione intrattenuta con l'appellato nello svolgimento dell'attività di giardinaggio era circostanza incontestata che, tuttavia, doveva essere apprezzata come collaborazione tra due imprese individuali,
formalmente iscritte alla Camera di Commercio con due distinte partite Iva,
ciascuna delle quali provvedeva all'acquisto di beni strumentali necessari e con conti correnti separati.
La spendita della denominazione della società “ Parte_2
” era stata, erroneamente, desunta dalle dichiarazioni della teste
[...]
che aveva riferito dell'esibizione di un biglietto da visita recante tale Tes_1
denominazione e dalle fatture intestate ad entrambi.
pagina 6 di 11 In realtà, la denominazione “ ” era stata utilizzata dalla ditta di cui Parte_2
era stato titolare sin dal 2004, ben prima della pretesa collaborazione iniziata nel 2005, e che quelle che il primo giudice aveva qualificato “ fatture” erano dei meri preventivi di spesa nei quali, peraltro, erano, distintamente, indicate le due imprese individuali con i rispettivi numeri di telefono.
La pretesa condivisione dei guadagni era stata erroneamente desunta dalle insufficienti dichiarazioni di due testi che avevano riferito che il pagamento del corrispettivo veniva effettuato sia in favore di che di e da CP_1 Pt_1
quanto dichiarato dal fratello dell'attore che aveva confermato di aver visto i resoconti “entrate uscite”.
Con il secondo motivo denuncia l'omessa considerazione delle eccezioni sollevate e la violazione di legge in ordine alla stima dei beni.
Al riguardo fa rilevare di aver contestato, sin dalla prima difesa, che la proprietà dei beni oggetto di causa fosse dell'originario attore.
In secondo luogo, denuncia l'errore di valutazione operato dal primo giudice laddove il valore dei beni era stato desunto dalle fatture di acquisto senza considerarne il deprezzamento, trattandosi di beni utilizzati ormai da anni.
In terzo luogo denuncia l'erroneità della decisone laddove, trattandosi di beni indivisibili, non si era proceduto all'assegnazione di essi ad una delle parti,
con condanna ad un eventuale conguaglio o alla vendita dei beni medesimi.
----------------------- pagina 7 di 11 Il primo motivo è fondato.
E' utile ricordare che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai consolidata nell'opinare che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra soci, postula la dimostrazione, anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi ( fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività).
La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare non impedisce, infatti, al giudice l'accertamento aliunde,
mediante ogni mezzo di prova dell'esistenza di una struttura societaria,
all'esito di una rigorosa valutazione – quanto ai rapporti tra i soci - del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore originario non faceva alcuna menzione al patto intervenuto tra i soci, essendosi limitato ad allegare che la collaborazione lavorativa, iniziata nel 2005, si era dopo qualche tempo trasformata in società di fatto volta alla progettazione di giardini e alla cura del verde.
Nessun chiarimento veniva fornito con riguardo agli elementi costitutivi del patto sociale e, in particolare, alle modalità di costituzione del fondo comune,
costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività
pagina 8 di 11 economica, all'alea comune dei guadagni e delle perdite e all'"affectio
societatis" ossia al vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.
Con riguardo al fondo comune, l'attore originario si limitava ad allegare che i pagamenti venivano effettuati ora dall'uno ora dall'altro socio i quali in seguito “ procedevano a regolamentare i rapporti economici reciproci
mediante l'uso di un fondo comune”, senz'altra specificazione e dimostrazione.
Alle gravi carenze già sul piano meramente assertivo, faceva seguito la dimostrazione di circostanze non idonee a provare lo svolgimento dell'attività
comune, erroneamente, desunta dalle dichiarazioni della teste Tes_1
che riferiva che i signori e si presentavano sempre insieme, CP_1 Pt_1
eseguivano il lavoro insieme, mentre il corrispettivo veniva pagato al e CP_1
del teste che riferiva che i signori si presentavano Tes_2 Parte_3
insieme; circostanze che, di per sé, non indicative dell'esistenza di una società
ossia dello svolgimento in comune di un'attività economica con lo scopo di dividerne gli utili.
Ulteriori elementi dell'esistenza di una società di fatto venivano desunti dall'esistenza di un terreno rimasto in comproprietà tra le parti in causa sino all'anno 2016; circostanza che, in difetto di prova delle modalità di utilizzo di tale appezzamento di terreno, è del tutto irrilevante, in ragione dell'ontologica pagina 9 di 11 differenza esistente fra i diversi modi di utilizzazione delle cose nella società e nella comunione al solo scopo di godimento laddove, nella società, l'utilizzo dei beni è connotato dallo specifico intento di esercitare in comune un'attività
economica.
Quanto ai beni strumentali, l'istruttoria esperita non ha consentito di ritenere provato che i singoli beni, peraltro intestati ora al ora al fossero Pt_1 CP_1
stati acquistati con risorse ritratte dal fondo comune e fossero strumenti per l'esercizio dell'impresa comune e non delle singole imprese esercitate dalle parti ed altrettanto inadeguata, ai fini della prova dell'esistenza di una società,
è stato l'aver desunto lo scopo di dividere guadagni e perdite dall'esistenza di un mero prospetto dei ricavi.
L'accoglimento del primo motivo esime dallo scrutinio dei restanti motivi che rimangono assorbiti.
In riforma della sentenza gravata, la domanda proposta da va CP_1
respinta.
Per la sua soccombenza va condannato a rifondere in favore di CP_1
le spese di entrambi i gradi che si liquidano, per il primo Parte_1
grado, in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro
777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la pagina 10 di 11 fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata,
respinge la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
; Parte_1
condanna a rifondere in favore di le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 122/2024 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. MANFREDI Parte_1
OGGETTO: EO e dall'avv. TRECCANI CAROLA ( ) C.F._1
Divisione di beni non PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 14 25023 GOTTOLENGO;
caduti in successione
( ) PIAZZA VITTORIO Persona_1 C.F._2
EMANUELE II, 14 25023 GOTTOLENGO;
elettivamente domiciliato in
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 14 25023 GOTTOLENGO presso il difensore avv. MANFREDI EO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
pagina 1 di 11 APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. RUZZENENTI CP_1
FAUSTA elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 20/C 25100
BRESCIA presso il difensore avv. RUZZENENTI FAUSTA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Terza Sezione Civile) n.
77/24
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ NEL MERITO a) accogliere il presente appello per le motivazioni tutte
esposte in narrativa e, conseguentemente, annullare, revocare o, comunque,
riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le seguenti
conclusioni:- accertata l'insussistenza della pretesa società di fatto e della
comunione dei beni indicati ex adverso, per essere gli stessi di esclusiva
proprietà del convenuto, rigettarsi ogni domanda proposta in primo grado dal
convenuto appellato;
- in subordine, nella denegata ipotesi di CP_1
conferma della sussistenza di una società di fatto tra le parti, dato atto della
proprietà esclusiva dei beni oggetto di domanda di divisione in capo
all'appellante e del disposto di cui all'art. 2281 c.c., Parte_1 pagina 2 di 11 rigettarsi ogni domanda proposta dall'attore;- in ulteriore subordine, ancora
nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di una società di fatto tra le parti
e di accertata comunione dei beni oggetto di domanda di divisione, disporsi la
divisione degli stessi in conformità alle norme di Legge ed in ogni caso previa
stima del loro valore venale;
b) rigettare qualsiasi diversa ulteriore eccezione
e/o domanda del convenuto appellato;
c) in ogni caso, disporre che la
controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma che
l'appellante fosse costretto a versare in caso di esecuzione della sentenza
impugnata, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
d) con
vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”
Dell'appellato
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate “in
via subordinata” e “in via ulteriormente subordinata” da parte di
[...]
, per violazione dell'art. 345 c.p.c. in quanto dette conclusioni e le Parte_1
relative eccezioni sono state formulate dall'appellante per la prima volta solo
nell'ambito del giudizio di appello e risultano nuove ed inammissibili. In via
preliminare subordinata: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
poiché formulato in piena violazione dell'art. 342 c.p.c.;nel Parte_1
merito: rigettare l'appello proposto da siccome infondato, in Parte_1
fatto ed in diritto, per quanto esposto e/o comunque con la migliore
motivazione e, per l'effetto, confermare integralmente ed in ogni sua parte la
pagina 3 di 11 sentenza n. 77/2024 Trib. Brescia. In via istruttoria: per quanto necessario, ai
sensi degli artt. 257 e 359 c.p.c., disporre la rinnovazione dell'esame della
teste di Calvisano, ai fini di chiarire la questione del “biglietto da Tes_1
visita” consegnatole dalle parti ed esibito al Giudice ma non acquisito agli
atti, come meglio descritto in atti. In ogni caso: vittoria di spese, competenze
ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali, IVA, CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di CP_1
Brescia, deducendo che sia lui che il convenuto erano stati Parte_1
titolari di distinte imprese individuali e che dal 2005 circa avevano iniziato una collaborazione lavorativa trasformatasi in una società di fatto per la cura del verde e la progettazione di giardini.
Precisava che le fatture erano emesse ora dall'uno ora dall'altro socio, a seconda della convenienza, che i reciproci rapporti economici erano regolati attraverso un fondo comune dal quale i soci attingevano anche per l'acquisto di beni strumentali “acquistati congiuntamente e/o disgiuntamente dall'uno o
dall'altro con versamento nel fondo comune delle somme corrispondenti alla
metà” e che per lo svolgimento comune dell'attività, nel 2014, i soci avevano acquistato un terreno in Comune di Leno, che avrebbe dovuto essere destinato all'attività di rivendita di fiori, successivamente diviso in seguito a sopraggiunti dissapori.
pagina 4 di 11 Assumeva che negli anni 2015/2016 in seguito a divergenze i due soci avevano deciso di sciogliere la società e di dividere fra loro la maggior parte dei beni comuni e che nel 2016 avevano raggiunto un accordo stragiudiziale per la divisione del terreno sito in Comune di Leno.
Deduceva che taluni beni comuni, del valore complessivo di euro 18.400,
acquistati con risorse comuni benchè intestati al solo convenuto, dovevano ancora essere divisi e, pertanto, chiedeva la divisione dei predetti beni o in caso di indivisibilità che gli stessi gli fossero assegnati o, in estremo subordine, che fossero venduti.
Il convenuto negava l'esistenza di una società di fatto, contestava il valore dei beni così come indicato da parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 77/2024 il Tribunale di Brescia accertava l'esistenza di una società di fatto tra e e l'appartenenza a detta CP_1 Parte_1
società di taluni beni mobili, non divisibili, il cui valore, pari a euro 18.400,
veniva desunto dalle fatture di acquisto;
considerato che
, a far tempo dal 2016,
detti beni erano rimasti nella disponibilità di , il tribunale Parte_1
condannava quest'ultimo a pagare in favore di , a titolo di CP_1
conguaglio, la metà del valore dei beni, pari a euro 9.200, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Argomentava il tribunale che l'esistenza di una società di fatto si doveva desumere dalla provata collaborazione tra le parti nelle attività di giardinaggio,
pagina 5 di 11 dal dimostrato acquisto di beni strumentali, dalla spendita del nome della società nei confronti dei terzi, dalla suddivisione dei guadagni ritratti dall'attività di giardinaggio.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello . Parte_1
ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante denuncia il travisamento delle prove e l'insufficiente motivazione della sentenza in punto di esistenza di una società
di fatto.
Assume che la collaborazione intrattenuta con l'appellato nello svolgimento dell'attività di giardinaggio era circostanza incontestata che, tuttavia, doveva essere apprezzata come collaborazione tra due imprese individuali,
formalmente iscritte alla Camera di Commercio con due distinte partite Iva,
ciascuna delle quali provvedeva all'acquisto di beni strumentali necessari e con conti correnti separati.
La spendita della denominazione della società “ Parte_2
” era stata, erroneamente, desunta dalle dichiarazioni della teste
[...]
che aveva riferito dell'esibizione di un biglietto da visita recante tale Tes_1
denominazione e dalle fatture intestate ad entrambi.
pagina 6 di 11 In realtà, la denominazione “ ” era stata utilizzata dalla ditta di cui Parte_2
era stato titolare sin dal 2004, ben prima della pretesa collaborazione iniziata nel 2005, e che quelle che il primo giudice aveva qualificato “ fatture” erano dei meri preventivi di spesa nei quali, peraltro, erano, distintamente, indicate le due imprese individuali con i rispettivi numeri di telefono.
La pretesa condivisione dei guadagni era stata erroneamente desunta dalle insufficienti dichiarazioni di due testi che avevano riferito che il pagamento del corrispettivo veniva effettuato sia in favore di che di e da CP_1 Pt_1
quanto dichiarato dal fratello dell'attore che aveva confermato di aver visto i resoconti “entrate uscite”.
Con il secondo motivo denuncia l'omessa considerazione delle eccezioni sollevate e la violazione di legge in ordine alla stima dei beni.
Al riguardo fa rilevare di aver contestato, sin dalla prima difesa, che la proprietà dei beni oggetto di causa fosse dell'originario attore.
In secondo luogo, denuncia l'errore di valutazione operato dal primo giudice laddove il valore dei beni era stato desunto dalle fatture di acquisto senza considerarne il deprezzamento, trattandosi di beni utilizzati ormai da anni.
In terzo luogo denuncia l'erroneità della decisone laddove, trattandosi di beni indivisibili, non si era proceduto all'assegnazione di essi ad una delle parti,
con condanna ad un eventuale conguaglio o alla vendita dei beni medesimi.
----------------------- pagina 7 di 11 Il primo motivo è fondato.
E' utile ricordare che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai consolidata nell'opinare che l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra soci, postula la dimostrazione, anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi ( fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività).
La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare non impedisce, infatti, al giudice l'accertamento aliunde,
mediante ogni mezzo di prova dell'esistenza di una struttura societaria,
all'esito di una rigorosa valutazione – quanto ai rapporti tra i soci - del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore originario non faceva alcuna menzione al patto intervenuto tra i soci, essendosi limitato ad allegare che la collaborazione lavorativa, iniziata nel 2005, si era dopo qualche tempo trasformata in società di fatto volta alla progettazione di giardini e alla cura del verde.
Nessun chiarimento veniva fornito con riguardo agli elementi costitutivi del patto sociale e, in particolare, alle modalità di costituzione del fondo comune,
costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività
pagina 8 di 11 economica, all'alea comune dei guadagni e delle perdite e all'"affectio
societatis" ossia al vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.
Con riguardo al fondo comune, l'attore originario si limitava ad allegare che i pagamenti venivano effettuati ora dall'uno ora dall'altro socio i quali in seguito “ procedevano a regolamentare i rapporti economici reciproci
mediante l'uso di un fondo comune”, senz'altra specificazione e dimostrazione.
Alle gravi carenze già sul piano meramente assertivo, faceva seguito la dimostrazione di circostanze non idonee a provare lo svolgimento dell'attività
comune, erroneamente, desunta dalle dichiarazioni della teste Tes_1
che riferiva che i signori e si presentavano sempre insieme, CP_1 Pt_1
eseguivano il lavoro insieme, mentre il corrispettivo veniva pagato al e CP_1
del teste che riferiva che i signori si presentavano Tes_2 Parte_3
insieme; circostanze che, di per sé, non indicative dell'esistenza di una società
ossia dello svolgimento in comune di un'attività economica con lo scopo di dividerne gli utili.
Ulteriori elementi dell'esistenza di una società di fatto venivano desunti dall'esistenza di un terreno rimasto in comproprietà tra le parti in causa sino all'anno 2016; circostanza che, in difetto di prova delle modalità di utilizzo di tale appezzamento di terreno, è del tutto irrilevante, in ragione dell'ontologica pagina 9 di 11 differenza esistente fra i diversi modi di utilizzazione delle cose nella società e nella comunione al solo scopo di godimento laddove, nella società, l'utilizzo dei beni è connotato dallo specifico intento di esercitare in comune un'attività
economica.
Quanto ai beni strumentali, l'istruttoria esperita non ha consentito di ritenere provato che i singoli beni, peraltro intestati ora al ora al fossero Pt_1 CP_1
stati acquistati con risorse ritratte dal fondo comune e fossero strumenti per l'esercizio dell'impresa comune e non delle singole imprese esercitate dalle parti ed altrettanto inadeguata, ai fini della prova dell'esistenza di una società,
è stato l'aver desunto lo scopo di dividere guadagni e perdite dall'esistenza di un mero prospetto dei ricavi.
L'accoglimento del primo motivo esime dallo scrutinio dei restanti motivi che rimangono assorbiti.
In riforma della sentenza gravata, la domanda proposta da va CP_1
respinta.
Per la sua soccombenza va condannato a rifondere in favore di CP_1
le spese di entrambi i gradi che si liquidano, per il primo Parte_1
grado, in complessivi euro 5.077 ( di cui euro 919 per la fase di studio, euro
777 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria e euro 1.701 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la pagina 10 di 11 fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata,
respinge la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
; Parte_1
condanna a rifondere in favore di le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11