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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
5747/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 17/12/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5747/2025 R. G. promosso
DA
, nato a [...] il [...] ivi residente , via Po 77, c. f. Parte_1
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Carmelo Antonio Francesco C.F._1
Tirenna come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Paternò
Piazza Armando Diaz n. 9;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentate p. t. con Sede Centrale Controparte_1 in Roma via Giuseppe Grezar 14 ;
CONTUMACE
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. in c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti , domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 11/06/2025 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320259020339741000, notificata il 23 maggio 2025,
l'impugnazione era proposta limitatamente gli avvisi di addebito afferenti a contributi previdenziali CP_
segnatamente : avviso di addebito 59320230005516582000 , avviso di addebito 5932023000529927000. Parte ricorrente dichiarava che tali avvisi di addebito erano relativi a contributi e somme aggiuntive del 2017 per un importo di circa 13.000,00 euro.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento , eseguita da indirizzo PEC non risultante tra quelli indicati da Controparte_3
nei pubblici registri. Deduceva pertanto che la notifica doveva considerarsi inesistente o
[...] comunque nulla in modo insanabile.
Eccepiva altresì l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e sopra specificati , deduceva nel merito l'avvenuta estinzione dei crediti per la maturata prescrizione.
Precisava che i crediti erano risalenti a contributi del 2017 e pertanto la notifica dell'intimazione di pagamento del 2025 risulta tardiva e ben oltre il termine di prescrizione di cinque anni di cui alla legge n. 335/1995. ED , previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati , che l'intimazione di pagamento fosse annullata in riferimento agli avvisi di addebito opposti e che fossero dichiarati estinti per prescrizione i crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento all'esame di giudizio, con vittoria di spese e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva l'esecutività degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al CP_ 19/11/2025, si costituiva tempestivamente con propria memoria depositata in data 15/10/2025 che in via preliminare chiedeva che il Tribunale dichiarasse il difetto di legittimazione passiva CP_ dell' in riferimento alla notifica degli atti esecutivi ed alla riscossione coatta che rientravano nella competenza del solo Concessionario. Sotto altro profilo eccepiva la tardività del ricorso poiché gli avvisi di addebito risultavano notificati regolarmente e l'opposizione all'intimazione era intervenuta oltre il termine previsto per l'impugnazione degli avvisi di addebito di cui all'art. 24, comma 5,
D.Lgs. 46/1999 e pertanto i titoli impugnati erano divenuti definitivi.
Contestava l'infondatezza della prescrizione dei crediti che nel merito risultavano dovuti e non prescritti , deduceva che per alcuni dei crediti richiesti in pagamento la prescrizione iniziava a decorrere dall'anno successivo a quello d'imposta come per legge previsto in riferimento ai contributi dovuti a percentuale sul reddito. L'Ente smentiva documentalmente la circostanza che i contributi richiesti fossero tutti risalenti al 2017 e documentava versando in atti gli avvisi di addebito notificati e documentazione idonea a dare prova della notifica a mezzo PEC da parte dell' . Evidenziava CP_2 che la notifica dei titoli impugnati era stata eseguita presso l'indirizzo PEC dichiarato dal ricorrente medesimo presso la Camera di Commercio.
Deduceva l'applicabilità della sospensione disposta dalla legislazione emessa in costanza della emergenza sanitaria da covid-19 con particolare riferimento all'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020 richiamava altresì l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 12 D. Lgs.
159/2015, richiamato dall'art. 68 citato. A sostegno delle proprie difese produceva in atti relazione istruttoria in cui venivano specificati periodi e tipologie dei contributi richiesti in pagamento e portati dai titoli esecutivi impugnati. ED il rigetto del ricorso con al conferma di tutti gli atti all'esame di giudizio e l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte e documenti allegati, in corso di giudizio , su richiesta del giudice titolare del ruolo , parte ricorrente depositava prova di notifica del ricorso introduttivo a che rimaneva CO , pur Controparte_4 risultando regolare la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto eseguita da parte ricorrente.
All'esito dell'udienza del 03/12/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato
,all'esito di camera di consiglio questo giudice definiva il procedimento con il presente provvedimento ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' che pur Controparte_1 avendo ricevuto notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non ha curato la propria costituzione.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata per infondatezza l'eccepita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata eseguita dalla CO , Controparte_1 non essendo necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell' nel registro IPA Controparte_1 poiché la necessità dell'iscrizione in appositi registri è prevista per il destinatario e non già per il notificante.
In ogni caso si osserva che la Suprema Corte ha stabilito il principio per cui l'inesistenza della notifica di cartella ( nella fattispecie intimazione di pagamento ) è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia” ex tunc” per raggiungimento dello scopo ( Cass. 2016/21865) pertanto si ritiene che avendo il ricorrente prodotto l'intimazione di pagamento , detto atto sia stato conosciuto e quindi la conoscenza ha in ogni caso sanato gli eventuali vizi di notifica non ricorrendo nella fattispecie , rispetto detti vizi, nessuna ipotesi idonea a configurare l'inesistenza , per essere l'intimazione sussistente e per essere le attività di notifica poste in essere negli elementi essenziali idonei a fare si che la PEC avesse il valore di comunicazione dell'intimazione di pagamento al destinatario. L'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento deve ritenersi infondata.
Il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. CP_ Dalla documentazione versata in atti di giudizio dall' resistente si evince che i contributi portati dagli avvisi di addebito impugnati, sottesi all'intimazione di pagamento, non sono tutti risalenti al CP_ 2017. Questi ultimi sono stati richiesti in pagamento con atti interruttivi notificati da e comunque dalla data di notifica di ciascun titolo non risulta decorsa prescrizione.
Dall'esame di ciascun avviso di addebito in atti prodotto e dalla relazione istruttoria prodotta si evince che : l'avviso di addebito 5932023000529927 porta contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2021ed altresì I, II, III rata anno 2022 ed è stato notificato il 16/12/2023 a mezzo PEC all'indirizzo mail del ricorrente presente anche presso la Camera di Commercio
; CodiceFiscale_2
l'avviso di addebito 59320230005516582000 porta i contributi eccedenti il minimale non versati per l'anno 2017 ed in scadenza di pagamento il 02/07/2018, l'atto esecutivo è stato notificato in data
16/12/2023 ed è stato preceduto da comunicazione di debito ricevuta a mezzo raccomandata a. r. in data 09/06/2022 come da avviso di ricevimento prodotto in atti. tale atto interruttivo della prescrizione CP_ notificato da creditore precede l'avviso di addebito notificato il 16/12/2023 che interrompe ulteriormente il decorso di prescrizione e pertanto gli avvisi di addebito non sono prescritti. In ogni caso acquisita in atti la prova della notifica degli avvisi di addebito con i files “eml” depositati e con la prova della PEC riconducibile al ricorrente , detti avvisi risultano non contestabili alla data di proposizione del giudizio. Infatti entrambi non sono stati impugnati nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Il ricorso pertanto che contesta la prescrizione a far data dal 2017 è inammissibile e tardivo , oltre che infondato poiché i titoli impugnati sono afferenti a contributi dovuti ad annualità più recenti. Il ricorso avrebbe potuto fare valere la prescrizione eventualmente successiva alla notifica degli avvisi di addebito eseguita in data 16/12/2023 e in atti documentata e adeguatamente provata.
Anche la prescrizione successiva non sussiste come documentato poiché l'intimazione impugnata interviene ben prima il decorso quinquennale di prescrizione. Infatti l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 23 maggio 2025.
Dalla documentazione in atti esaminata risultano pacificamente dovuti i contributi portati dai titoli impugnati e risulta pertanto infondato il ricorso che va rigettato.
In ordine alle spese di giudizio, alla luce della dichiarazione reddituale depositata in atti dal ricorrente
, le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5747/2025 R.G. promossa da contro Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p. t. e nei confronti dell' in persona del legale CP_2 rappresentante p. t. con ricorso depositato in data 11.06.2025, così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1 Rigetta il ricorso;
Conferma l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 17/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 17/12/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5747/2025 R. G. promosso
DA
, nato a [...] il [...] ivi residente , via Po 77, c. f. Parte_1
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Carmelo Antonio Francesco C.F._1
Tirenna come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Paternò
Piazza Armando Diaz n. 9;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentate p. t. con Sede Centrale Controparte_1 in Roma via Giuseppe Grezar 14 ;
CONTUMACE
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. in c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti , domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 11/06/2025 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320259020339741000, notificata il 23 maggio 2025,
l'impugnazione era proposta limitatamente gli avvisi di addebito afferenti a contributi previdenziali CP_
segnatamente : avviso di addebito 59320230005516582000 , avviso di addebito 5932023000529927000. Parte ricorrente dichiarava che tali avvisi di addebito erano relativi a contributi e somme aggiuntive del 2017 per un importo di circa 13.000,00 euro.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento , eseguita da indirizzo PEC non risultante tra quelli indicati da Controparte_3
nei pubblici registri. Deduceva pertanto che la notifica doveva considerarsi inesistente o
[...] comunque nulla in modo insanabile.
Eccepiva altresì l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e sopra specificati , deduceva nel merito l'avvenuta estinzione dei crediti per la maturata prescrizione.
Precisava che i crediti erano risalenti a contributi del 2017 e pertanto la notifica dell'intimazione di pagamento del 2025 risulta tardiva e ben oltre il termine di prescrizione di cinque anni di cui alla legge n. 335/1995. ED , previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati , che l'intimazione di pagamento fosse annullata in riferimento agli avvisi di addebito opposti e che fossero dichiarati estinti per prescrizione i crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento all'esame di giudizio, con vittoria di spese e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva l'esecutività degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al CP_ 19/11/2025, si costituiva tempestivamente con propria memoria depositata in data 15/10/2025 che in via preliminare chiedeva che il Tribunale dichiarasse il difetto di legittimazione passiva CP_ dell' in riferimento alla notifica degli atti esecutivi ed alla riscossione coatta che rientravano nella competenza del solo Concessionario. Sotto altro profilo eccepiva la tardività del ricorso poiché gli avvisi di addebito risultavano notificati regolarmente e l'opposizione all'intimazione era intervenuta oltre il termine previsto per l'impugnazione degli avvisi di addebito di cui all'art. 24, comma 5,
D.Lgs. 46/1999 e pertanto i titoli impugnati erano divenuti definitivi.
Contestava l'infondatezza della prescrizione dei crediti che nel merito risultavano dovuti e non prescritti , deduceva che per alcuni dei crediti richiesti in pagamento la prescrizione iniziava a decorrere dall'anno successivo a quello d'imposta come per legge previsto in riferimento ai contributi dovuti a percentuale sul reddito. L'Ente smentiva documentalmente la circostanza che i contributi richiesti fossero tutti risalenti al 2017 e documentava versando in atti gli avvisi di addebito notificati e documentazione idonea a dare prova della notifica a mezzo PEC da parte dell' . Evidenziava CP_2 che la notifica dei titoli impugnati era stata eseguita presso l'indirizzo PEC dichiarato dal ricorrente medesimo presso la Camera di Commercio.
Deduceva l'applicabilità della sospensione disposta dalla legislazione emessa in costanza della emergenza sanitaria da covid-19 con particolare riferimento all'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020 richiamava altresì l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 12 D. Lgs.
159/2015, richiamato dall'art. 68 citato. A sostegno delle proprie difese produceva in atti relazione istruttoria in cui venivano specificati periodi e tipologie dei contributi richiesti in pagamento e portati dai titoli esecutivi impugnati. ED il rigetto del ricorso con al conferma di tutti gli atti all'esame di giudizio e l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte e documenti allegati, in corso di giudizio , su richiesta del giudice titolare del ruolo , parte ricorrente depositava prova di notifica del ricorso introduttivo a che rimaneva CO , pur Controparte_4 risultando regolare la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto eseguita da parte ricorrente.
All'esito dell'udienza del 03/12/2025 questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato
,all'esito di camera di consiglio questo giudice definiva il procedimento con il presente provvedimento ex art. 429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell' che pur Controparte_1 avendo ricevuto notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non ha curato la propria costituzione.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata per infondatezza l'eccepita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata eseguita dalla CO , Controparte_1 non essendo necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell' nel registro IPA Controparte_1 poiché la necessità dell'iscrizione in appositi registri è prevista per il destinatario e non già per il notificante.
In ogni caso si osserva che la Suprema Corte ha stabilito il principio per cui l'inesistenza della notifica di cartella ( nella fattispecie intimazione di pagamento ) è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia” ex tunc” per raggiungimento dello scopo ( Cass. 2016/21865) pertanto si ritiene che avendo il ricorrente prodotto l'intimazione di pagamento , detto atto sia stato conosciuto e quindi la conoscenza ha in ogni caso sanato gli eventuali vizi di notifica non ricorrendo nella fattispecie , rispetto detti vizi, nessuna ipotesi idonea a configurare l'inesistenza , per essere l'intimazione sussistente e per essere le attività di notifica poste in essere negli elementi essenziali idonei a fare si che la PEC avesse il valore di comunicazione dell'intimazione di pagamento al destinatario. L'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla notifica dell'intimazione di pagamento deve ritenersi infondata.
Il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. CP_ Dalla documentazione versata in atti di giudizio dall' resistente si evince che i contributi portati dagli avvisi di addebito impugnati, sottesi all'intimazione di pagamento, non sono tutti risalenti al CP_ 2017. Questi ultimi sono stati richiesti in pagamento con atti interruttivi notificati da e comunque dalla data di notifica di ciascun titolo non risulta decorsa prescrizione.
Dall'esame di ciascun avviso di addebito in atti prodotto e dalla relazione istruttoria prodotta si evince che : l'avviso di addebito 5932023000529927 porta contributi fissi e sanzioni IV rata anno 2021ed altresì I, II, III rata anno 2022 ed è stato notificato il 16/12/2023 a mezzo PEC all'indirizzo mail del ricorrente presente anche presso la Camera di Commercio
; CodiceFiscale_2
l'avviso di addebito 59320230005516582000 porta i contributi eccedenti il minimale non versati per l'anno 2017 ed in scadenza di pagamento il 02/07/2018, l'atto esecutivo è stato notificato in data
16/12/2023 ed è stato preceduto da comunicazione di debito ricevuta a mezzo raccomandata a. r. in data 09/06/2022 come da avviso di ricevimento prodotto in atti. tale atto interruttivo della prescrizione CP_ notificato da creditore precede l'avviso di addebito notificato il 16/12/2023 che interrompe ulteriormente il decorso di prescrizione e pertanto gli avvisi di addebito non sono prescritti. In ogni caso acquisita in atti la prova della notifica degli avvisi di addebito con i files “eml” depositati e con la prova della PEC riconducibile al ricorrente , detti avvisi risultano non contestabili alla data di proposizione del giudizio. Infatti entrambi non sono stati impugnati nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999.
Il ricorso pertanto che contesta la prescrizione a far data dal 2017 è inammissibile e tardivo , oltre che infondato poiché i titoli impugnati sono afferenti a contributi dovuti ad annualità più recenti. Il ricorso avrebbe potuto fare valere la prescrizione eventualmente successiva alla notifica degli avvisi di addebito eseguita in data 16/12/2023 e in atti documentata e adeguatamente provata.
Anche la prescrizione successiva non sussiste come documentato poiché l'intimazione impugnata interviene ben prima il decorso quinquennale di prescrizione. Infatti l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 23 maggio 2025.
Dalla documentazione in atti esaminata risultano pacificamente dovuti i contributi portati dai titoli impugnati e risulta pertanto infondato il ricorso che va rigettato.
In ordine alle spese di giudizio, alla luce della dichiarazione reddituale depositata in atti dal ricorrente
, le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5747/2025 R.G. promossa da contro Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p. t. e nei confronti dell' in persona del legale CP_2 rappresentante p. t. con ricorso depositato in data 11.06.2025, così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1 Rigetta il ricorso;
Conferma l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 17/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo