Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 64
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dei termini di decadenza

    La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta in data 13.3.2025, mentre il termine ultimo, considerando anche la sospensione dei termini prevista dal D.L. 18/2020, sarebbe scaduto il 26 marzo 2024. Pertanto, l'atto è tardivo.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni per carenza del requisito soggettivo

    I motivi afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo all'illegittimità dell'accertamento.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni per mancata applicazione dell'istituto della continuazione

    I motivi afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo all'illegittimità dell'accertamento.

  • Rigettato
    Responsabilità da lite temeraria del Comune

    La sanzione di cui all'art. 96 c.p.c. riguarda la temerarietà dell'azione processuale, non l'emissione di un provvedimento che richiede impugnazione. La resistenza in giudizio del Comune è stata adeguata e dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 64
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 64
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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