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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CUCCARO MICHELE, Giudice
DEMOZZI ANDREA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P_IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trambileno - Frazione Moscheri N. 8 38068 Trambileno TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 76 IMIS 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
- in via preliminare dichiarare illegittimo l'accertamento impugnato per le motivazioni esposte sub. motivo
I; - in subordine disporre la disapplicazione delle sanzioni irrogate per le argomentazioni esposte nei motivi sub. II.; - in via ulteriormente subordinata, di voler rideterminare la quantificazione della sanzione irrogata in applicazione ell'istituto della continuazione (motivo III.) - condannare in ogni caso la Controparte al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. (motivo IV.)
Resistente/Appellato:
nel merito: di voler rigettare il ricorso poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Il tutto con ogni conseguente effetto rispetto agli atti impugnati;
in ogni caso: con rifusione di compensi, oltre 15% spese generali, Cnpa e Iva ex lege.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c. introdotta fin dal 2009, quella degli articoli 121 cpc e 46 d.a.c.p.c. a seguito delle novità introdotte dal D. L.vo 149/2022 dalla - c.d. “Riforma Cartabia” - e quella in fase di attuazione, ora avviata con il D.L.vo 220/23, riconoscono normativamente la possibilità di una concisa redazione della sentenza, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità. Allo stato, dunque, è sufficiente che la sentenza contenga "…la concisa esposizione dello svolgimento del processo…" e "…la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto." perché possa superare la valutazione di sussistenza di una motivazione sufficiente.
La presente vicenda processuale vede ricorrente la Ricorrente_1 spa in quanto comproprietaria dell'impianto per la produzione di energia elettrica denominata Centrale_1 , ubicata in parte nel territorio catastale del Comune di Trambileno.
Per quanto qui di interesse la Società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo al tributo IMIS dovuto per l'anno 2018, proponendo quattro motivi di ricorso così riassunti:
I Motivo : Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 74 della L. 342/2000 nonché per decadenza dell'azione accertatrice avendo il Comune Controparte notificato l'atto impugnato oltre i termini di decadenza stabiliti dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dall'art. 10 della Legge Provinciale della
Provinciale Autonoma di Trento n. 14/2014 nonché per violazione del principio di certezza del diritto (pag. 5)
II Motivo : Illegittimità delle sanzioni irrogate nell'accertamento impugnato per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997 non essendo imputabile alla Ricorrente alcun comportamento doloso o colposo dato che la maggiore imposta richiesta è stata determinata sulla base di una rendita attribuita nel 2013 e rideterminata da codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento ad esito di un giudizio conclusosi solo nel 2023 (pag. 10).
III Motivo : Illegittimità delle sanzioni irrogate dal Comune nella misura in cui il Comune non ha provveduto ad applicare l'istituto della continuazione prescritto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 (pag. 12).
IV Motivo : Illegittimità dell'accertamento per responsabilità da lite temeraria in violazione dell'art. 96, commi
1 e 3, c.p.c. giacché il Comune Controparte ha notificato l'atto quando i termini accertativi erano abbondantemente prescritti abusando della propria azione accertatrice (pag. 14). Dopo aver richiamato i presupposti in fatto, ivi compresa la sentenza intervenuta tra le stesse parti e che ha originato la presente vertenza, ha svolto un'estesa argomentazione dei motivi di ricorso, argomentando altresì sulla temerarietà della lite cui controparte avrebbe dato origine, concludendo quindi col chiedere:
“… in via preliminare dichiarare illegittimo l'accertamento impugnato per le motivazioni esposte sub. motivo
I; in subordine disporre la disapplicazione delle sanzioni irrogate per le argomentazioni esposte nei motivi sub. II.; in via ulteriormente subordinata, di voler rideterminare la quantificazione della sanzione irrogata in applicazione dell'istituto della continuazione (motivo III.); condannare in ogni caso la Controparte al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. (motivo IV.)"
Il Comune di Trambileno si costituiva ritualmente e tempestivamente, assistito e difeso dall'Difensore_2, contestando punto a punto le avverse argomentazioni, fondandosi principalmente sull'interpretazione della sentenza di questa Commissione Tributaria di primo grado n. 276/2024 - pronunciata tra le stesse parti - divenuta definitiva.
In particolare parte resistente, precisando come tra le parti fossero state rese “… b.
1. la sentenza n. 15/2023 (doc. 2) favorevole al Comune resistente e passata in giudicato;
b.
2. la sentenza n. 276/2024 (doc. 4) – mai citata dalla ricorrente in sede di ricorso – favorevole al Comune resistente e in parte passata in giudicato.”, deduceva la tempestività dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Trambileno sulla base della parte di motivazione della sentenza citata che qui si riporta: “Competerà all'ufficio esattore calcolare l'imposta eventualmente non versata per ciascun anno di riferimento e, sull'importo eventualmente non corrisposto, l'entità delle sanzioni e degli interessi di legge. Si ritiene evidente che, attesa la rideterminazione qui operata dell'imposta dovuta, e la tempestività dei ricorsi che hanno portato alla presente decisione, per l'ente impositore la riscuotibilità del tributo dovuto decorrerà dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione, e il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo [qui determinato] potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta la data del 30.12.2012.”
Nel merito, e di conseguenza alla richiamata motivazione, eccepiva l'insussistenza della decadenza degli avvisi di accertamento in quanto quelli impugnati erano avvisi di accertamento basati sulla sentenza già richiamata, che ne costituiva fondamento e tempo dal quale far partire il decorso del termine di decadenza.
Aggiungeva al riguardo come, anche a prescindere dagli effetti del giudicato, il motivo di ricorso fosse infondato perché nel 2012 (ovvero alla data di presentazione del ricorso registrato sub n. RGR 83/2012), il
Comune di Trambileno non disponeva di dati sufficienti per poter emettere gli avvisi di accertamento riferiti alla Centrale_1 così come compendiati negli avvisi impugnati. Inoltre evidenziava come per l'annualità di cui è giudizio la ricorrente avesse proceduto con il pagamento spontaneo di una quota dell'imposta dovuta, con ciò materialmente ed in fatto “rinunciando” alla decadenza dall'accertamento.
Quanto ai motivi di ricorso afferenti gli interessi contestava che vi fossero errori nella considerazione degli importi dovuti o nell'applicazione dei criteri di calcolo, in quanto il Comune si era limitato a considerare i valori dovuti ed a sottrarre quanto, eventualmente, già versato dal contribuente, e su quelle somme calcolava gli interessi. L'ammontare degli interessi derivava ex lege, e quindi non si poteva lamentare un difetto di motivazione o una erronea o non verificabile applicazione.
Quanto al quarto ed ultimo motivo parte resistente sosteneva l'imprescindibile esigenza per il Comune di difendersi da un giudizio attivato da controparte e come proprio controparte avesse mancato di provare quale danno fosse ad essa derivato dalla circostanza che il Comune di fosse costituito in giudizio.
Parte resistente così concludeva: “nel merito: di voler rigettare il ricorso poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Il tutto con ogni conseguente effetto rispetto agli atti impugnati;
in ogni caso: con rifusione di compensi, oltre 15% spese generali, Cnpa e Iva ex ege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso vada parzialmente accolto.
Occorre preliminarmente osservare, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che risulta incontroverso che il Comune di Trambileno abbia notificato l'avviso di accertamento n. 76 qui impugnato, a ½ pec, in data 13.3.2025.
Ritiene questo Giudice tributario - che già si è recentemente, in composizione monocratica, espresso sulla medesima materia - che sia fuor di dubbio che, seppur la sentenza indicata dalle parti abbia inciso sulla rendita catastale della Centrale_1 anche per il periodo in argomento, non si può certo dire che l'ente impositore e percettore del tributo avrebbe potuto o dovuto attendere la definizione della vertenza già avviata per poter chiedere il maggior tributo riconosciuto come dovuto dalla società contribuente.
Ritiene ancora questa Corte che non sia deducibile in dubbio che il Comune, ritenendo (correttamente secondo la [prima] sentenza pronunciata tra le parti) di poter riscuotere un maggior tributo di quello calcolato dall'Ufficio del Catasto avrebbe dovuto azionare tempestivamente la propria richiesta.
Appare pacifica l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 10 della Legge Provinciale n.14/2014 il quale prevede che “entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale
è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni”
Non vi è poi dubbio che il Comune abbia avanzato la - pur legittima in teoria - pretesa tributaria oltre i termini previsti.
Ed infatti a giudizio di questa Corte il termine ultimo per poter legittimamente notificare l'avviso di accertamento de quo sarebbe stato quello del 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui è riferibile il tributo. Pur considerando la sospensione dei termini di cui all'art 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) del D.L. 17.3.2020 n. 18 che al primo comma recita: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”, il termine è scaduto il 26 marzo 2024. La notifica avvenuta, in modo provato e non contestato, in data 13.3.2025, è dunque tardiva.
La circostanza appare ascrivibile - del tutto verosimilmente - ad una errata interpretazione della motivazione contenuta nella citata sentenza di questo Giudice tributario, che si era peritato di calcolare il tributo per tutto il periodo di interesse, ma ciò non può escludere la necessità per il Comune di pretendere tempestivamente le somme, ritenute maggiori, di propria competenza entro i termini stabiliti per legge.
Ben il Comune avrebbe potuto e dovuto sostenere il proprio calcolo del tributo, esigendolo tempestivamente, magari rischiando la contestazione giudiziale, ma certo non poteva attendere l'esito del procedimento in corso per poter far valere i propri interessi economici, non essendo prevista una moratoria dei termini in pendenza di una vertenza che in realtà riguardava specifici - e diversi - periodi di tassazione.
In altri termini, se è pur vero che la rendita affermata in un giudizio retroagisce rispetto alla pronuncia emessa, ciò accade solo ove si faccia riferimento allo specifico provvedimento impugnato, nel senso che il ricorso
“congela” il tempo della contestazione e della riscuotibilità. Non altrettanto accade per le eventuali annualità successive in relazione alle quali non si sia provveduto a richiedere il tributo che si assumeva dovuto.
Può essere qui utile richiamare, in fatto, che il Comune di Trambileno ha eccepito, nel corso del giudizio esitato nella sentenza emessa nel 2023, che il valore del tributo dovuto dovesse essere determinato in misura anche maggiore di quello espresso nella consulenza e poi statuito in sentenza.
Orbene, sulla base di tali considerazioni si può affermare che il Comune di Trambileno aveva tutti gli strumenti per contestare tempestivamente alla contribuente di dover versare un maggior tributo, salvo la possibile impugnazione di controparte. Solo in tal caso, ovvero con una pur diversa richiesta tempestivamente notificata, il Comune di Trambileno avrebbe potuto pretendere il tributo determinato nella sentenza citata, eventualmente con un atto correttivo della maggiore (laddove così pretesa) precedente richiesta notificata alla parte.
Fondato risulta dunque il primo motivo di ricorso, essendo l'atto comunicato ed impugnato viziato da intempestività della notifica.
I due motivi afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono, all'evidenza, assorbiti.
Del tutto infondato è il quarto motivo di ricorso, che riguarda la contestata temerarietà della lite.
Al riguardo non si può che affermare che la sanzione di cui all'art. 97 c.p.c. riguarda la temerarietà dell'azione portata in giudizio, e non l'emissione di un provvedimento che ha richiesto la sua impugnazione per poter essere escluso dall'ordinamento, come pare aver interpretato parte ricorrente.
La previsione della speciale responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. comprende infatti solo le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, non comprendendo in alcun modo le attività che precedono l'azione giudiziaria.
La domanda sul punto va dunque respinta attesa, da un canto, la corretta proposizione del ricorso e, dall'altro,
l'adeguata e dovuta resistenza in giudizio.
La novità della materia e la parziale reciproca soccombenza porta a compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CUCCARO MICHELE, Giudice
DEMOZZI ANDREA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P_IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trambileno - Frazione Moscheri N. 8 38068 Trambileno TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 76 IMIS 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
- in via preliminare dichiarare illegittimo l'accertamento impugnato per le motivazioni esposte sub. motivo
I; - in subordine disporre la disapplicazione delle sanzioni irrogate per le argomentazioni esposte nei motivi sub. II.; - in via ulteriormente subordinata, di voler rideterminare la quantificazione della sanzione irrogata in applicazione ell'istituto della continuazione (motivo III.) - condannare in ogni caso la Controparte al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. (motivo IV.)
Resistente/Appellato:
nel merito: di voler rigettare il ricorso poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Il tutto con ogni conseguente effetto rispetto agli atti impugnati;
in ogni caso: con rifusione di compensi, oltre 15% spese generali, Cnpa e Iva ex lege.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c. introdotta fin dal 2009, quella degli articoli 121 cpc e 46 d.a.c.p.c. a seguito delle novità introdotte dal D. L.vo 149/2022 dalla - c.d. “Riforma Cartabia” - e quella in fase di attuazione, ora avviata con il D.L.vo 220/23, riconoscono normativamente la possibilità di una concisa redazione della sentenza, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità. Allo stato, dunque, è sufficiente che la sentenza contenga "…la concisa esposizione dello svolgimento del processo…" e "…la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto." perché possa superare la valutazione di sussistenza di una motivazione sufficiente.
La presente vicenda processuale vede ricorrente la Ricorrente_1 spa in quanto comproprietaria dell'impianto per la produzione di energia elettrica denominata Centrale_1 , ubicata in parte nel territorio catastale del Comune di Trambileno.
Per quanto qui di interesse la Società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo al tributo IMIS dovuto per l'anno 2018, proponendo quattro motivi di ricorso così riassunti:
I Motivo : Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 74 della L. 342/2000 nonché per decadenza dell'azione accertatrice avendo il Comune Controparte notificato l'atto impugnato oltre i termini di decadenza stabiliti dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dall'art. 10 della Legge Provinciale della
Provinciale Autonoma di Trento n. 14/2014 nonché per violazione del principio di certezza del diritto (pag. 5)
II Motivo : Illegittimità delle sanzioni irrogate nell'accertamento impugnato per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997 non essendo imputabile alla Ricorrente alcun comportamento doloso o colposo dato che la maggiore imposta richiesta è stata determinata sulla base di una rendita attribuita nel 2013 e rideterminata da codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento ad esito di un giudizio conclusosi solo nel 2023 (pag. 10).
III Motivo : Illegittimità delle sanzioni irrogate dal Comune nella misura in cui il Comune non ha provveduto ad applicare l'istituto della continuazione prescritto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 (pag. 12).
IV Motivo : Illegittimità dell'accertamento per responsabilità da lite temeraria in violazione dell'art. 96, commi
1 e 3, c.p.c. giacché il Comune Controparte ha notificato l'atto quando i termini accertativi erano abbondantemente prescritti abusando della propria azione accertatrice (pag. 14). Dopo aver richiamato i presupposti in fatto, ivi compresa la sentenza intervenuta tra le stesse parti e che ha originato la presente vertenza, ha svolto un'estesa argomentazione dei motivi di ricorso, argomentando altresì sulla temerarietà della lite cui controparte avrebbe dato origine, concludendo quindi col chiedere:
“… in via preliminare dichiarare illegittimo l'accertamento impugnato per le motivazioni esposte sub. motivo
I; in subordine disporre la disapplicazione delle sanzioni irrogate per le argomentazioni esposte nei motivi sub. II.; in via ulteriormente subordinata, di voler rideterminare la quantificazione della sanzione irrogata in applicazione dell'istituto della continuazione (motivo III.); condannare in ogni caso la Controparte al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. (motivo IV.)"
Il Comune di Trambileno si costituiva ritualmente e tempestivamente, assistito e difeso dall'Difensore_2, contestando punto a punto le avverse argomentazioni, fondandosi principalmente sull'interpretazione della sentenza di questa Commissione Tributaria di primo grado n. 276/2024 - pronunciata tra le stesse parti - divenuta definitiva.
In particolare parte resistente, precisando come tra le parti fossero state rese “… b.
1. la sentenza n. 15/2023 (doc. 2) favorevole al Comune resistente e passata in giudicato;
b.
2. la sentenza n. 276/2024 (doc. 4) – mai citata dalla ricorrente in sede di ricorso – favorevole al Comune resistente e in parte passata in giudicato.”, deduceva la tempestività dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Trambileno sulla base della parte di motivazione della sentenza citata che qui si riporta: “Competerà all'ufficio esattore calcolare l'imposta eventualmente non versata per ciascun anno di riferimento e, sull'importo eventualmente non corrisposto, l'entità delle sanzioni e degli interessi di legge. Si ritiene evidente che, attesa la rideterminazione qui operata dell'imposta dovuta, e la tempestività dei ricorsi che hanno portato alla presente decisione, per l'ente impositore la riscuotibilità del tributo dovuto decorrerà dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione, e il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo [qui determinato] potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta la data del 30.12.2012.”
Nel merito, e di conseguenza alla richiamata motivazione, eccepiva l'insussistenza della decadenza degli avvisi di accertamento in quanto quelli impugnati erano avvisi di accertamento basati sulla sentenza già richiamata, che ne costituiva fondamento e tempo dal quale far partire il decorso del termine di decadenza.
Aggiungeva al riguardo come, anche a prescindere dagli effetti del giudicato, il motivo di ricorso fosse infondato perché nel 2012 (ovvero alla data di presentazione del ricorso registrato sub n. RGR 83/2012), il
Comune di Trambileno non disponeva di dati sufficienti per poter emettere gli avvisi di accertamento riferiti alla Centrale_1 così come compendiati negli avvisi impugnati. Inoltre evidenziava come per l'annualità di cui è giudizio la ricorrente avesse proceduto con il pagamento spontaneo di una quota dell'imposta dovuta, con ciò materialmente ed in fatto “rinunciando” alla decadenza dall'accertamento.
Quanto ai motivi di ricorso afferenti gli interessi contestava che vi fossero errori nella considerazione degli importi dovuti o nell'applicazione dei criteri di calcolo, in quanto il Comune si era limitato a considerare i valori dovuti ed a sottrarre quanto, eventualmente, già versato dal contribuente, e su quelle somme calcolava gli interessi. L'ammontare degli interessi derivava ex lege, e quindi non si poteva lamentare un difetto di motivazione o una erronea o non verificabile applicazione.
Quanto al quarto ed ultimo motivo parte resistente sosteneva l'imprescindibile esigenza per il Comune di difendersi da un giudizio attivato da controparte e come proprio controparte avesse mancato di provare quale danno fosse ad essa derivato dalla circostanza che il Comune di fosse costituito in giudizio.
Parte resistente così concludeva: “nel merito: di voler rigettare il ricorso poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Il tutto con ogni conseguente effetto rispetto agli atti impugnati;
in ogni caso: con rifusione di compensi, oltre 15% spese generali, Cnpa e Iva ex ege”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso vada parzialmente accolto.
Occorre preliminarmente osservare, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che risulta incontroverso che il Comune di Trambileno abbia notificato l'avviso di accertamento n. 76 qui impugnato, a ½ pec, in data 13.3.2025.
Ritiene questo Giudice tributario - che già si è recentemente, in composizione monocratica, espresso sulla medesima materia - che sia fuor di dubbio che, seppur la sentenza indicata dalle parti abbia inciso sulla rendita catastale della Centrale_1 anche per il periodo in argomento, non si può certo dire che l'ente impositore e percettore del tributo avrebbe potuto o dovuto attendere la definizione della vertenza già avviata per poter chiedere il maggior tributo riconosciuto come dovuto dalla società contribuente.
Ritiene ancora questa Corte che non sia deducibile in dubbio che il Comune, ritenendo (correttamente secondo la [prima] sentenza pronunciata tra le parti) di poter riscuotere un maggior tributo di quello calcolato dall'Ufficio del Catasto avrebbe dovuto azionare tempestivamente la propria richiesta.
Appare pacifica l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 10 della Legge Provinciale n.14/2014 il quale prevede che “entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale
è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni”
Non vi è poi dubbio che il Comune abbia avanzato la - pur legittima in teoria - pretesa tributaria oltre i termini previsti.
Ed infatti a giudizio di questa Corte il termine ultimo per poter legittimamente notificare l'avviso di accertamento de quo sarebbe stato quello del 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui è riferibile il tributo. Pur considerando la sospensione dei termini di cui all'art 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) del D.L. 17.3.2020 n. 18 che al primo comma recita: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”, il termine è scaduto il 26 marzo 2024. La notifica avvenuta, in modo provato e non contestato, in data 13.3.2025, è dunque tardiva.
La circostanza appare ascrivibile - del tutto verosimilmente - ad una errata interpretazione della motivazione contenuta nella citata sentenza di questo Giudice tributario, che si era peritato di calcolare il tributo per tutto il periodo di interesse, ma ciò non può escludere la necessità per il Comune di pretendere tempestivamente le somme, ritenute maggiori, di propria competenza entro i termini stabiliti per legge.
Ben il Comune avrebbe potuto e dovuto sostenere il proprio calcolo del tributo, esigendolo tempestivamente, magari rischiando la contestazione giudiziale, ma certo non poteva attendere l'esito del procedimento in corso per poter far valere i propri interessi economici, non essendo prevista una moratoria dei termini in pendenza di una vertenza che in realtà riguardava specifici - e diversi - periodi di tassazione.
In altri termini, se è pur vero che la rendita affermata in un giudizio retroagisce rispetto alla pronuncia emessa, ciò accade solo ove si faccia riferimento allo specifico provvedimento impugnato, nel senso che il ricorso
“congela” il tempo della contestazione e della riscuotibilità. Non altrettanto accade per le eventuali annualità successive in relazione alle quali non si sia provveduto a richiedere il tributo che si assumeva dovuto.
Può essere qui utile richiamare, in fatto, che il Comune di Trambileno ha eccepito, nel corso del giudizio esitato nella sentenza emessa nel 2023, che il valore del tributo dovuto dovesse essere determinato in misura anche maggiore di quello espresso nella consulenza e poi statuito in sentenza.
Orbene, sulla base di tali considerazioni si può affermare che il Comune di Trambileno aveva tutti gli strumenti per contestare tempestivamente alla contribuente di dover versare un maggior tributo, salvo la possibile impugnazione di controparte. Solo in tal caso, ovvero con una pur diversa richiesta tempestivamente notificata, il Comune di Trambileno avrebbe potuto pretendere il tributo determinato nella sentenza citata, eventualmente con un atto correttivo della maggiore (laddove così pretesa) precedente richiesta notificata alla parte.
Fondato risulta dunque il primo motivo di ricorso, essendo l'atto comunicato ed impugnato viziato da intempestività della notifica.
I due motivi afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono, all'evidenza, assorbiti.
Del tutto infondato è il quarto motivo di ricorso, che riguarda la contestata temerarietà della lite.
Al riguardo non si può che affermare che la sanzione di cui all'art. 97 c.p.c. riguarda la temerarietà dell'azione portata in giudizio, e non l'emissione di un provvedimento che ha richiesto la sua impugnazione per poter essere escluso dall'ordinamento, come pare aver interpretato parte ricorrente.
La previsione della speciale responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. comprende infatti solo le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, non comprendendo in alcun modo le attività che precedono l'azione giudiziaria.
La domanda sul punto va dunque respinta attesa, da un canto, la corretta proposizione del ricorso e, dall'altro,
l'adeguata e dovuta resistenza in giudizio.
La novità della materia e la parziale reciproca soccombenza porta a compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.