Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 61/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Di Biase, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Genova, Via XX settembre n. 23/8 sc. B, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Tommaso Capurro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via Roma
3/6, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
8/10/2024 dal G.O.T. del Tribunale di Genova - Dott.ssa Tamborino nel procedimento R.G.
6430/22 notificata in data 25/01/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado di seguito testualmente ritrascritte " In via principale: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2051 c.c. e/o ex art 2043
[...]
c.c. e/o come meglio ritenuto e visto dal Giudice e conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento in favore dell'attrice dei danni tutti danni patrimoniali e non patrimoniali
(danno biologico, psichico, da pregiudizio di interessi costituzionalmente protetti ed esistenziali, a titolo esemplificativo, nessuno escluso) presenti e futuri, conseguenti all'occorso nella misura che risulta dalla documentazione offerta in comunicazione, o quella maggiore o minore, che risulterà dell'espletanda attività istruttoria, ritenuta di giustizia, anche a seguito occorrendo di consulenza tecnica medico legale. Oltre interessi dalla domanda al soddisfo. In via subordinata. Nella denegata ipotesi venisse ravvisata una corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ex art 2051 c.c. e/o 2043 c.c. e/o come meglio ritenuto e visto dal Giudice e conseguentemente condannare il in persona del sindaco pro tempore Controparte_1 al risarcimento in favore dell'attrice dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, psichico, da pregiudizio di interessi costituzionalmente protetti ed esistenziali, a titolo esemplificativo, nessuno escluso) presenti e futuri, conseguenti all'occorso nella misura ritenuta di giustizia in base al grado di responsabilità che verrà accertato oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi del giudizio, con clausola di distrazione. In via istruttoria, per le ragioni meglio esposte in parte motiva del presente appello, si chiede l'ammissione delle prove non ammesse in primo grado di giudizio di cui alla memoria istruttoria ex art. 186 co.6 n. 2 c.p.c.: ".., si chiede disposti consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'entità dei danni patiti dall'attrice in conseguenza delle lesioni subite. Si insiste affinché ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il Giudice ordini l'esibizione della documentazione attestante l'intervento dell'ambulanza sul luogo e nell'immediatezza del sinistro de quo. Si insta per l'ammissione di prova per testi sui capitoli di seguito dedotti, epurati da eventuali espressioni ritenute valutative: 1 “ Vero che, in data 07/07/2018, alle ore 17,30 circa, la Sig.ra si trovava a percorrere a piedi la via D'Andrade in Parte_1 Genova – Sestri Ponente”; 2 “Vero che, in tali circostanze di stato e di luogo, all'altezza del civico 17 R, il sedime stradale sul quale era posizionato un “tombino” cedeva al passaggio dell'attrice; 3” Vero che, in dette circostanze di tempo e di luogo la Sig.ra Parte_1 rovinava a terra”. 4 “Vero che, la Sig.ra veniva immediatamente trasportata Parte_1 in ambulanza presso l'Ospedale Villa Scassi;
5 “Vero che, presso il predetto nosocomio veniva refertata e riscontrata, oltre a contusioni ad entrambi gli arti inferiori, la frattura del radio del polso sinistro, con conseguente posizionamento di apparecchio gessato e prognosi di giorni 25, come da referto di P.S che si rammostra al teste (prod. 2); 6 “Vero che, in dette circostanze di tempo e di luogo la Sig.ra chiamava il numero di Parte_2 emergenza 118”; 7 “Vero che al verificarsi dell'evento, sul luogo teatro del sinistro erano presenti molte persone che transitavano ed occupavano interamente il sedime stradale”; 8
“Vero che, in data 16/07/2018 la Sig.ra si recava presso il Comando di Polizia Parte_1
Municipale di Genova – Distretto 6 e riferiva verbalmente l'accaduto al Sovraintendente
AP , come da verbale che si rammostra al teste” (prod. 1); 9 “Vero che, il Persona_1
Sovraintendente AP di Polizia Municipale si recava unitamente alla Sig.ra Persona_1
sul luogo del sinistro, accertando anomalie sul sedime stradale sul quale era Parte_1 posizionato un “tombino”; 10 “Vero che, in data 18/07/2018 lo stesso Sovraintendente AP
contattava “Mediterranea Acque” e dava atto dell'intervento di manutenzione Persona_1 urgente operato nella tarda mattinata del medesimo giorno da ASTER”, come da verbale che si rammostra al teste (prod. 1)”: 11 “Vero che i Sigg.ri e , dipendenti di Per_2 Per_3
ASTER, alle ore 11,00 circa del 18/07/2018 provvedevano “a tappare buca con mezzo sacco di bitunleka”; Si indicano a testi: sui capitoli 1-2-3-4-6-7 la Sig.ra Parte_2
, residente in [...] e , residente
[...] Testimone_1 in Genova – Via dell'Acciaio n. 80/7; sui capitoli 8 -9-10 il Sovraintendente capo
[...]
, presso Corpo di Polizia Municipale del enova Distretto 6; sul capitolo Per_1 CP_1
11 I Sigg.ri e , presso ASTER s.pa. Genova.” Per_2 Per_3
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, previe le pronunce e le dichiarazioni tutte del caso, e occorrendo previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e/o non scrutinate, riportate anche in seno alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione reietta, e rigettate le istanze istruttorie avversarie:
- nel merito, rigettare l'appello proposto da con l'atto di citazione in appello Parte_1
del 24.2.2024, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- nel merito, riproponendo le eccezioni e istanze di primo grado: - in via principale, rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente per i motivi di cui in narrativa e anche per la sussistenza del caso fortuito;
- in via subordinata, dichiarare che l'attrice ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento alla medesima dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art
[...]
2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 07.07.2018 in Genova.
L'attrice, a sostegno della domanda, deduceva che alle ore 17.30 circa, mentre percorreva a piedi la via D'Andrade, cadeva rovinosamente al suolo a causa della presenza di un tombino mal posizionato situato a quota inferiore rispetto al manto stradale. La stessa veniva immediatamente trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di Villa Scassi, dove le veniva diagnosticata una frattura del radio a decorso longitudinale diafisaria distale con interessamento meta epifisario fino a superfice articolare, con complessiva IT di 70 giorni e
IP residuata pari al 9%, accertate da medico legale di propria fiducia.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva producendo una convenzione tra ed , Controparte_2 CP_3 già “ ”. Nel merito, chiedeva respingersi l'attorea domanda negando Controparte_4
l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e l'insidia del manto stradale ed eccependo la sussistenza di una condotta colposa in capo al , causa esclusiva del sinistro. Pt_1
Espletate le prove orali, il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. invitando le parti ad abbandonare il giudizio a spese compensate.
Non accettata da parte attrice la proposta di cui sopra, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. ed il Tribunale, con l'impugnata sentenza, rigettava la domanda attorea e compensava integralmente le spese di giudizio. La sentenza, ritenuta sussistere la custodia da parte del dell' area pedonale dove si è verificato il sinistro, nel centro di Sestri Controparte_1
Ponente.
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo accertare e dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità del e conseguentemente condannare lo Controparte_1 stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'occorso nella misura ritenuta di giustizia.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui veniva affermato che: 1) dalle acquisizioni esposte non poteva ritenersi provata l'effettiva dinamica della caduta dell'attrice in quanto le testi escusse avevano descritto il fatto in maniera differente;
2) nulla si evinceva dall' esame del documento fotografico allegato alla relazione della polizia locale e descritto dall' agente , che restituivano l'immagine di un Per_1 chiusino rotondeggiante, appena lievemente abbassato rispetto alla sede stradale;
3) l' evento dannoso era riconducibile in capo alla vittima, la cui disattenzione era stata l'unica causa della caduta, poiché l'irregolarità del manto stradale era visibile, evitabile o comunque superabile con la normale diligenza richiesta all'utente della strada.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via principale, respingere Controparte_1
l'appello avversario con conferma integrale della sentenza di primo grado e, in via subordinata, domandava dichiarare il concorso di colpa di nella causazione Parte_1 dell'evento, con riduzione dell'eventuale risarcimento alla medesima dovuto.
Con provvedimento del 22.1.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 21.01.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante si duole anzitutto della statuizione secondo cui “Dalle acquisizioni esposte in primo luogo non può ritenersi provata l' effettiva dinamica della caduta dell' attrice in quanto le testi escusse hanno descritto il fatto in maniera piuttosto differente”.
È eccepita sul punto la violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla mancata ammissione di istanze istruttorie formulate da parte attrice, il travisamento dei fatti ed atti di causa, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Secondo l'appellante dalle dichiarazioni rese dalle testimoni e non sarebbe Tes_1 Pt_2 emersa “alcuna discrasia sulla dinamica del sinistro”.
In ogni caso viene richiesta l'escussione di ulteriori testi, il Sovraintendente della Polizia
Municipalde , nonché degli addetti Aste, e , immediatamente Per_1 Per_2 Per_3
intervenuti a ripristinare il sedime stradale.
Essi, pur non presenti al verificarsi del sinistro, secondo l'assunto della parte, avrebbero potuto descrivere lo stato dei luoghi prima dell'intervento di ripristino. Indi, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia rilevato, dopo avere esaminato le allegazioni attoree in ordine alla caduta ed i riscontri testimoniali, che “Nulla di tutto ciò si evince dall' esame del documento fotografico allegato alla relazione della polizia locale e descritto dall' agente , che restituiscono l' immagine di un chiusino rotondeggiante, Per_1
appena lievemente abbassato rispetto alla sede stradale .
Deduce quindi la violazione o falsa applicazione di legge, il travisamento dei fatti ed atti di causa, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche con riferimento a questo capo della statuizione.
Assume di avere provato tutti i presupposti richiesti dall'art 2051 cc: prova del fatto storico, dell'evento lesivo e del nesso eziologico tra la cosa e l'evento stesso, evidenziando che parte convenuta in primo grado non aveva negato il fatto storico e la ricostruzione dei fatti, limitandosi genericamente a dichiarare l'assenza di responsabilità del Controparte_1 in ordine ai danni richiesti dall'attrice.
Allega anche la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art 2043 cc, la colpa, il danno ed il nesso eziologico, ribadendo che il tratto di strada ove è avvenuta la caduta ed il tombino presentavano evidenti anomalie non rilevate dalla pronuncia appellata.
Orbene, va anzitutto dato atto del fatto che nel primo grado di giudizio il ha CP_1
contestato la propria responsabilità, invocando il caso fortuito, ed eccependo in particolare che: “La Signora non dimostra l'esistenza del nesso causale tra la res e l'evento Pt_1 dannoso.. A nulla può valere la relazione di servizio sub prod. n. 1 di parte attrice…Parte attrice non allega neppure fotografie attestanti lo stato dei luoghi al momento della verificazione dell'evento. Le uniche fotografie relative ai luoghi di causa sono allegate alla relazione di servizio delle Autorità che, lo si ripete, è stata redatta ben oltre una settimana dopo l'asserito evento e comunque non evidenzia anomalie e/o insidie sul sedime stradale”.
La Suprema Corte (Cass. n. 11152/23) ha statuito che la responsabilità ex art. 2051
c.c., ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettiv o, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Dall'art. 2051 c.c. si ricava che grava sull'attore l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al cus tode dare la prova del caso fortuito. In tal senso si sono espresse anche l e Sezioni Unite con la sentenza n. 20943 del 2022.
Svolta tale premessa al fine di evidenziare l'onere probatorio incombente sul danneggiato, vi è da dire che non erra la pronuncia appellata nell'evidenziare la non univocità delle deposizioni testimoniali.
Deve anzitutto sottolinearsi che la parte attrice/appellante allega di essere caduta
“rovinosamente al suolo a causa della presenza di un tombino mal posizionato situato a quota inferiore rispetto al manto strada.”
Queste sono invece e dichiarazioni delle testimoni escusse: dichiaratasi Testimone_1 non parente, indifferente, ha affermato: “Sono a conoscenza dei fatti relativi alla presente controversia in quanto ero presente al momento del sinistro per cui è causa . Direi che è accaduto 2-3 anni fa , non ricordo in che periodo dell' anno. Era mattinata , era il mio giorno di riposo, stavo andando dalla parrucchiera in via D' Andrade. Io ero diretta verso ponente mentre la signora proveniva dalla direzione opposta . Li è zona pedonale , c' era Pt_1 parecchia gente . L' ho vista inciampare su un tombino malmesso ed accasciarsi mi sono avvicinata , c' era sua figlia , lamentava forte dolore al braccio. Io ho atteso che arrivasse l' ambulanza e poi sono andata via. Interrogata sui capitoli ammessi di cui alla seconda memoria attorea , dichiara: Sul cap. 1) mi riporto a quanto già detto;
io ricordavo che il sinistro fosse accaduto in mattinata invece era pomeriggio. Sul cap. 2) io ricordo che il tombino si è alzato da una parte e la signora è caduta…Sul cap. 6) fu la figlia della Pt_1
a chiamare l' ambulanza. Io non so come si chiami . Incontrai la signora con il Pt_1 braccio fasciato con un tutore , a Sestri che è piccola e parlando mi disse “ forse parte la denuncia” allora ci scambiammo il numero di telefono per una mia eventuale testimonianza”.
La teste , figlia dell'attrice/appellante ha dichiarato: “ Sono a Testimone_2
conoscenza dei fatti relativi alla presente controversia in quanto ero presente al momento del sinistro occorso a mia MA. Era estate di 4-5 anni fa , stavamo camminando in via
D' Andrade a Sestri Ponente ,non ricordo se procedessimo in direzione ponente o levante , comunque ricordo che mia MA è inciampata in un tombino perché la strada intorno al tombino era rotta. Adr giudice penso che per il fatto che l asfalto era rotto le sia mancato l' appoggio sotto il piede , ha perso l' equilibrio ed è caduta. Dopo la caduta mia MA lamentava dolore soprattutto al braccio, non ricordo se il destro o il sinistro. Io ho chiamato il 118 ed è arrivata l' ambulanza e poi l' ha trasportata a Villa Scassi Interrogato sui capitoli ammessi di cui alla seconda memoria attorea , dichiara: via D' Andrade è pedonale nella parte che stavamo percorrendo quando mia MA è caduta Sono presenti sui lati dei marciapiedi molto stretti saranno larghi 20 cm, il tombino era sulla strada, c' erano tante persone che passavano;
lì ci sono un fruttivendolo, una macelleria e tre bar;
pertanto è una via con tanto passaggio. Le persone hanno chiesto cosa fosse successo a mia MA .
Poi abbiamo incrociato l' amica di mia MA la signora che stava entrando o Tes_1
uscendo dal parrucchiere e si è fermata;
ma non so se avesse visto la scena della caduta di mia MA . E' la teste che mi ha preceduta.”
La dinamica descritta dall'attrice in ordine alla caduta avvenuta nel pomeriggio del 7 luglio
2018 alle ore 17.30 (presenza di un tombino mal posizionato, situato a quota inferiore rispetto al livello del manto stradale) non è quella emersa dalle dichiarazioni della figlia dell'appellante per il fatto che l'asfalto era rotto le è mancato l'appoggio sotto il piede, ha perso l'equilibrio ed è caduta), comunque ancora diversa da quella riferita dalla teste
[...]
, che ha affermato di avere visto la inciampare su un tombino, che si veniva Tes_1 Pt_1
a sollevare da una parte.
Del resto, come rilevato dal dalla relazione di servizio della Polizia locale non CP_1
emerge che il tombino si fosse sollevato.
Dalla relazione si evince unicamente che l'appellante ha denunciato l'accaduto alla Polizia locale in data 16.7.2018 (il sinistro si è verificato il 7.7); - la Plizia locale constatava presenza di un tombino lievemente abbassato rispetto al sedime stradale;
- il giorno 18.7.2018 il predetto Sovrintendente della Polizia Locale comunicava referente di Mediterranea della
Acque la presenza di un tombino lievemente abbassato;
- lo stesso giorno 18.7.2018 gli operai Aster si recavano in loco per provvedere a ripristinare con bitumleka l'avvallamento.
E' ultronea l'ulteriore istruttoria richiesta, a fronte della indicazione di testi non presenti alla caduta che quindi non potrebbe consentire di assolvere all'onere probatorio richiesto in ordine all'accertamento del nesso causale.
I primi due motivi non sono pertanto meritevoli di accoglimento.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della statuizione secondo la quale “L' evento dannoso è insomma riconducibile in capo alla vittima, la cui disattenzione è stata l'unica causa della caduta, poiché l'irregolarità del manto stradale era visibile, evitabile o comunque superabile con la normale diligenza richiesta all'utente della strada”.
È eccepita la violazione o falsa applicazione di legge, il travisamento dei fatti ed atti di causa, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il motivo è assorbito dal rigetto dei due precedenti. La mancanza di prova del nesso causale esclude il rilievo del motivo.
Conclusivamente trova conferma la decisione impugnata.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. N. 61/2024 Parte_1 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 3900,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno