CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IANNONE MARIA, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5945/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R103128 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R103128 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R103128 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, è stato proposto appello avverso la sentenza n. 7306/22/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che ha annullato l'avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2016 nei confronti della società Resistente_1 S.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti.
Si è costituita la società appellata, resistendo all'impugnazione e proponendo in via subordinata e gradata richiesta di sospendere il procedimento e rinviare gli atti alla Corte di Giustizia, affinché la stessa possa pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, (i) sulla compatibilità della presunzione erariale di consapevolezza della ricorrente della frode compiuta dai fornitori con i principi affermati in materia dalla
Corte di Giustizia U.E. (cfr. par. 2 – controdeduzioni all'appello principale) e (ii) sulla idoneità della mera sintesi dei p.v.c. presupposti contenuta nell'avviso di accertamento a rispettare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e, quindi, i diritti di difesa previsti dall'art. 47 della Carta di ZA (cfr. par. 1 – appello incidentale) nonché ancora in via ulteriormente gradata, ridurre le sanzioni applicabili ai sensi dell'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 472/1997.
In particolare la socità contribuente ha dedotto il vizio di motivazione dell'atto impositivo per mancata allegazione e mancata riproduzione del contenuto essenziale dei processi verbali di constatazione (PVC) richiamati a fondamento dell'accertamento.
Parte appellata ha depositato memorie insistendo nelle proprie deduzioni.
La Corte ritiene che l'appello principale sia infondato e che le istanze della parte appellata proposte in via gradata vadano assorbite dalla reiezione dell'appello dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte reputa che corretta ed immune da vizi logici e giuridici sia la decisione gravata non scalfita dalle doglianze dell'Ufficio.
La questione oggetto del contendere tra le parti attiene, nel caso che ci affatica, all'nnoso tema della prova della consapevolezza della inesistenza soggettiva delle società con le quali ha interaggito la società contribuente nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, posto, peraltro che tra le parti non è in contesa - pervero non lo è mai stato nel corso del giudizio - che oggettivamente le prestazioni siano state rese.
Orbene, sul punto come correttamente rilevato dal primo giudice e secondo anche la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 29478/2025 della Sezione
Tributaria, pubblicata il 7 novembre 2025), "in tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode carosello", essa ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta; incombe, quindi, sul contribuente la prova contraria di avere agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi" (Cass. 30/06/2025, n. 17527).
In altri termini, nel caso in esame e coerentemente coi principi di diritto richiamati, le operazioni soggettivamente inesistenti sono quelle realmente avvenute, ma con soggetti diversi da quelli indicati in fattura. Ad esempio, i lavori sono stati effettivamente eseguiti, ma non dalla società fatturante bensì da terzi non dichiarati. In questa situazione, la Cassazione richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 9851/2018
e n. 27555/2018) precisando che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, ma deve basarsi su elementi oggettivi e specifici, dimostrando che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza propria della sua qualità professionale, della sostanziale inesistenza del contraente.
Qualora l'Amministrazione assolva questo onere probatorio, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in un'operazione fraudolenta. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
Come costantemente affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'UE, ed in linea con i principi affermati affermati dalla Corte Europea dei Diritto dell'Uomo (Corte EDU), deve rilevarsi che sussiste la legittima aspettativa alla detrazione dell'Iva sugli acquisti quando l'acquirente abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dalla normativa a suo carico, non potendosi invece richiedere (pena la violazione del principio di proporzionalità insito nell'art. 1, primo protocollo della CEDU) al committente anche di verificare – non avendone né i mezzi, né la possibilità – che il fornitore avesse rispettato tutti gli obblighi previsti in materia Iva (cfr. Corte EDU, Associazione_1, 18 marzo 2010, n. 6680/03; Associazione_3, 22 aprile 2009, n. 30 3991/03; Associazione_4, 23 maggio 2007, n. 803/02, in fonte_1).
Nel caso in esame quindi le doglianze dell'Ufficio non colgono nel segno e non consentono di reputare integrato l'onere della prova sul medesimo gravante così come dianzi meglio dettagliato, atteso che in sostanza pretendono di far discendere la consapevolezza della società contribuente su elementi oggetti che la medesima non aveva la possibilità di controllare e che quindi esulavano dalla normale diligenza del soggetto operante sia in concreto che nella c.d. diligenza media del c.d. "buon imprenditore".
In sostanza, i suddetti “elementi obiettivi”, da cui desumere la consapevolezza in ordine alla frode del fornitore e che l'A.d.E. impone sulla contribuente, non possono consistere nelle circostanze che il fornitore (nella specie la Società_1 o la Società_2) non:
- avesse la qualità di soggetto passivo;
- disponesse dei beni di cui trattasi (pur avendone la materiale disponibilità);
- fosse in grado di fornirli;
- avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva; ovvero che il committente (Resistente_1) disponesse di documenti a tale riguardo. Ciò in quanto non si può pretendere che quest'ultimo assuma un ruolo effettivamente investigativo, esclusivo delle Autorità preposte.
L'Ufficio si è limitato ad affermare, per un verso, che le citate fornitrici sarebbero state prive di adeguata struttura aziendale e che avrebbero compiuto violazioni fiscali, e, per altro verso, ha considerato inadeguato il supporto documentale prodotto dalla Resistente_1 in ordine ai rapporti commerciali con tali fornitrici, disconoscendo - immotivatamente - la rilevanza dei preventivi “quadro” posti alla base dei relativi rapporti commerciali, delle fotografie dei lavori eseguiti (che per precisa scelta aziendale sostituiscono i verbali/ schede di intervento), delle schede di dettaglio delle prestazioni eseguite allegate alle singole fatture, che si aggiungono alle fatture medesime e ai bonifici di pagamento. Elementi tutti che unitamente alla dimostrata
- e non contesta dall'Ufficio - impossibilità di fornire la corrispondenza email tra le parti contraenti connesse alla accidentale dispersione della documentazione da imputare alla Società_2, consente di ritere invece integrata la prova in capo all'appellata della sua buona fede. Ne consegue che l'appello dell'Ufficio va respinto alla stregua di quanto sopra. La reiezione dell'appello dell'Ufficio rende superflo l'esame delle deduzioni svolte dalla società contribuente peraltro solo in via gradata.
La peculiarità e controvertibilità della questione venuta all'attenzione della Corte giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
respinge l'appello dell'Ufficio. spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IANNONE MARIA, Relatore
CAPUTI GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5945/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R103128 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R103128 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R103128 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 430/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, è stato proposto appello avverso la sentenza n. 7306/22/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che ha annullato l'avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2016 nei confronti della società Resistente_1 S.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti.
Si è costituita la società appellata, resistendo all'impugnazione e proponendo in via subordinata e gradata richiesta di sospendere il procedimento e rinviare gli atti alla Corte di Giustizia, affinché la stessa possa pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, (i) sulla compatibilità della presunzione erariale di consapevolezza della ricorrente della frode compiuta dai fornitori con i principi affermati in materia dalla
Corte di Giustizia U.E. (cfr. par. 2 – controdeduzioni all'appello principale) e (ii) sulla idoneità della mera sintesi dei p.v.c. presupposti contenuta nell'avviso di accertamento a rispettare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e, quindi, i diritti di difesa previsti dall'art. 47 della Carta di ZA (cfr. par. 1 – appello incidentale) nonché ancora in via ulteriormente gradata, ridurre le sanzioni applicabili ai sensi dell'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 472/1997.
In particolare la socità contribuente ha dedotto il vizio di motivazione dell'atto impositivo per mancata allegazione e mancata riproduzione del contenuto essenziale dei processi verbali di constatazione (PVC) richiamati a fondamento dell'accertamento.
Parte appellata ha depositato memorie insistendo nelle proprie deduzioni.
La Corte ritiene che l'appello principale sia infondato e che le istanze della parte appellata proposte in via gradata vadano assorbite dalla reiezione dell'appello dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte reputa che corretta ed immune da vizi logici e giuridici sia la decisione gravata non scalfita dalle doglianze dell'Ufficio.
La questione oggetto del contendere tra le parti attiene, nel caso che ci affatica, all'nnoso tema della prova della consapevolezza della inesistenza soggettiva delle società con le quali ha interaggito la società contribuente nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, posto, peraltro che tra le parti non è in contesa - pervero non lo è mai stato nel corso del giudizio - che oggettivamente le prestazioni siano state rese.
Orbene, sul punto come correttamente rilevato dal primo giudice e secondo anche la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 29478/2025 della Sezione
Tributaria, pubblicata il 7 novembre 2025), "in tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode carosello", essa ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta; incombe, quindi, sul contribuente la prova contraria di avere agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi" (Cass. 30/06/2025, n. 17527).
In altri termini, nel caso in esame e coerentemente coi principi di diritto richiamati, le operazioni soggettivamente inesistenti sono quelle realmente avvenute, ma con soggetti diversi da quelli indicati in fattura. Ad esempio, i lavori sono stati effettivamente eseguiti, ma non dalla società fatturante bensì da terzi non dichiarati. In questa situazione, la Cassazione richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 9851/2018
e n. 27555/2018) precisando che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. Tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, ma deve basarsi su elementi oggettivi e specifici, dimostrando che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza propria della sua qualità professionale, della sostanziale inesistenza del contraente.
Qualora l'Amministrazione assolva questo onere probatorio, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto in un'operazione fraudolenta. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.
Come costantemente affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'UE, ed in linea con i principi affermati affermati dalla Corte Europea dei Diritto dell'Uomo (Corte EDU), deve rilevarsi che sussiste la legittima aspettativa alla detrazione dell'Iva sugli acquisti quando l'acquirente abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dalla normativa a suo carico, non potendosi invece richiedere (pena la violazione del principio di proporzionalità insito nell'art. 1, primo protocollo della CEDU) al committente anche di verificare – non avendone né i mezzi, né la possibilità – che il fornitore avesse rispettato tutti gli obblighi previsti in materia Iva (cfr. Corte EDU, Associazione_1, 18 marzo 2010, n. 6680/03; Associazione_3, 22 aprile 2009, n. 30 3991/03; Associazione_4, 23 maggio 2007, n. 803/02, in fonte_1).
Nel caso in esame quindi le doglianze dell'Ufficio non colgono nel segno e non consentono di reputare integrato l'onere della prova sul medesimo gravante così come dianzi meglio dettagliato, atteso che in sostanza pretendono di far discendere la consapevolezza della società contribuente su elementi oggetti che la medesima non aveva la possibilità di controllare e che quindi esulavano dalla normale diligenza del soggetto operante sia in concreto che nella c.d. diligenza media del c.d. "buon imprenditore".
In sostanza, i suddetti “elementi obiettivi”, da cui desumere la consapevolezza in ordine alla frode del fornitore e che l'A.d.E. impone sulla contribuente, non possono consistere nelle circostanze che il fornitore (nella specie la Società_1 o la Società_2) non:
- avesse la qualità di soggetto passivo;
- disponesse dei beni di cui trattasi (pur avendone la materiale disponibilità);
- fosse in grado di fornirli;
- avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva; ovvero che il committente (Resistente_1) disponesse di documenti a tale riguardo. Ciò in quanto non si può pretendere che quest'ultimo assuma un ruolo effettivamente investigativo, esclusivo delle Autorità preposte.
L'Ufficio si è limitato ad affermare, per un verso, che le citate fornitrici sarebbero state prive di adeguata struttura aziendale e che avrebbero compiuto violazioni fiscali, e, per altro verso, ha considerato inadeguato il supporto documentale prodotto dalla Resistente_1 in ordine ai rapporti commerciali con tali fornitrici, disconoscendo - immotivatamente - la rilevanza dei preventivi “quadro” posti alla base dei relativi rapporti commerciali, delle fotografie dei lavori eseguiti (che per precisa scelta aziendale sostituiscono i verbali/ schede di intervento), delle schede di dettaglio delle prestazioni eseguite allegate alle singole fatture, che si aggiungono alle fatture medesime e ai bonifici di pagamento. Elementi tutti che unitamente alla dimostrata
- e non contesta dall'Ufficio - impossibilità di fornire la corrispondenza email tra le parti contraenti connesse alla accidentale dispersione della documentazione da imputare alla Società_2, consente di ritere invece integrata la prova in capo all'appellata della sua buona fede. Ne consegue che l'appello dell'Ufficio va respinto alla stregua di quanto sopra. La reiezione dell'appello dell'Ufficio rende superflo l'esame delle deduzioni svolte dalla società contribuente peraltro solo in via gradata.
La peculiarità e controvertibilità della questione venuta all'attenzione della Corte giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
respinge l'appello dell'Ufficio. spese compensate