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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 875 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa IN UN, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del
30/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gianluca Paolino Maria Firrone, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via L.
Pignato n.26.
- ricorrente contro
Controparte_1
in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in
[...] Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. Sergio Alessi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 il ricorrente, in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l' e, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al CP_1 giudice di accertare e dichiarare che dalla malattia professionale di cui è portatore, sono derivati postumi comportanti un'inabilità permanente totale pari al 18% e, per l'effetto, condannare l' CP_1 all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti nella misura di legge.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: - di aver svolto e di svolgere tuttora attività lavorativa in qualità di carrozziere presso l'omonima ditta, attività che comporta un'esposizione continuativa a movimentazione manuale di carichi pesanti, con conseguente rischio di insorgenza di patologie osteo-articolari a carattere degenerativo, tra cui la spondilodiscopatia.
- In data 06.12.2018, il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale all' , correlata all'attività lavorativa sopra descritta. CP_1
- Con provvedimento del 16.03.2019, l' ha riconosciuto la patologia denunciata, CP_1 diagnosticata come spondilodiscopatia lombare con ernia discale, attribuendo un danno biologico nella misura dell'8%.
- A seguito di un documentato aggravamento clinico, il sig. ha presentato in data Pt_1
04.08.2022 apposita istanza di aggravamento, chiedendo la rivalutazione del danno nella misura del 18%.
- L' , con verbale del 16.09.2022, ha riconosciuto un aggravamento parziale, elevando la CP_1 percentuale di danno biologico al 10%;
- avverso tale determinazione, il ricorrente ha proposto opposizione amministrativa, rigettata con provvedimento del 01.03.2024, senza che fosse disposta visita collegiale.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc all'udienza del 30/10/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
La G.O.T., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Occorre in primo luogo premettere che ai sensi dell'art 13 comma 4 del d.lgs. 38/2000 in caso di aggravamento conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, gli infortunati ed i tecnopatici già indennizzati in capitale in quanto portatori di menomazioni con grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% hanno il diritto di richiedere, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici dalla data di denuncia della malattia professionale:
- l'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%); - la costituzione della rendita, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.
Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale o della costituzione della rendita può essere promosso solo a richiesta dell'interessato, e quindi non su iniziativa dell'Istituto.
La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.
Nel caso di specie l' non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al rispetto della procedura CP_1 di aggravamento effettuata dal ricorrente, pertanto, oggetto di contestazione risulta unicamente l'entità dell'aggravamento.
Ciò posto, è stata espletata consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare se il ricorrente avesse riportato l'aggravamento dedotto in ricorso.
Orbene, il CTU nominato in corso di causa, Dott. ha formulato la seguente Persona_2 diagnosi: “… il signor di anni 66, è allo stato attuale affetto da: • Spondiloartrosi Parte_1
e discopatie multiple, cervicali, toraciche e lombari, a maggiore impegno lombare, con ernia discale
L4-L5 in sede paramediana ed intraforaminale dx, con conflitto radicolare, e sx;
protrusioni a livello
L2-L3 ed L3-L4 con impronta sul rivestimento durale;
• OSAS in trattamento con CPAP.
Il predetto consulente, ha ritenuto che (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “Dallo studio della documentazione clinica allegata agli atti emerge come nel 2018, epoca del primo riconoscimento della malattia professionale, il quadro radiologico del rachide fosse caratterizzato dalla presenza di discopatie multiple, con plurimi fenomeni di bulging discale , ma in assenza di manifestazioni cliniche di particolare rilievo, consistendo principalmente in una accentuata dolorabilità alla palpazione sui processi spinosi ed a una sfumata sintomatologia sciatalgica, senza compromissione della deambulazione . La successiva evoluzione del quadro radiologico, come documentato dalla RM del
04.07.2022, mostrava fenomeni artrosico-degenerativi diffusi del rachide, con discopatie multiple, ed una maggiore compromissione a carico del tratto lombare, dove i precedenti reperti di bulging risultavano progrediti in protrusioni discali con impronta sul sacco midollare, e con evidenza di un'ernia paramediana L4-L5 ad impegno intraforaminale dx e sx (parzialmente), con relativo conflitto radicolare. La visita ortopedica condotta presso il poliambulatorio di Riesi descriveva un quadro di discopatie multiple con mieloradicolopatia S1 e deficit nervoso periferico a sx, tanto da suggerire una cautela alla movimentazione di carichi e l'utilizzo di una ortesi spinale semirigida.
All'odierno esame clinico si verifica la presenza di alcuni reperti patologici, consensuali al quadro sopra descritto: risulta limitata di 1/3 del ROM la flessione della coscia sul bacino a dx, la flessione delle ginocchia è diminuita di 1/3 bilateralmente, e sono positivi bilateralmente, Per_3 Per_4 test di Valleix positivo bilateralmente in sede lombare, e al gluteo di dx, il ROT achilleo è ipoevocabile a sx. A queste obiettività si associa una deambulazione su terreno piano possibile, ma cauta per limitazione antalgica, impossibile sui talloni;
l'accosciamento è limitato di 1/2 per insorgenza di dolore: tali reperti risultano consensuali e significativi del risentimento midollare evidenziato al quadro radiologico. Il periziando riferisce inoltre di utilizzare saltuariamente una fascia addominale semirigida, lamentando l'insorgenza di una sintomatologia caratterizzata da parestesie agli arti inferiori nell'ortostasi prolungata, con sensazione di scosse in sede achillea bilateralmente;
gonalgia ricorrente, nonché “rigidità dolorosa” in sede lombo-sacrale, che ostacola
i passaggi posturali.”
Conclude il CTU: “Per quanto sopra esposto, è possibile riconoscere un aggravamento dei postumi della malattia professionale (spondilodiscopatia lombare con ernia discale con grave limitazione funzionale e nella deambulazione) già riconosciuta da;
facendo riferimento alle tabelle di cui CP_1 al D.M. 38/2000, in accordo e per analogia con le voci n. 191 e 213, appare equo riconoscere una menomazione complessiva dell' integrità psico-fisica intesa quale danno biologico permanente in misura pari al 12% (dodici percento).”
Sulla decorrenza il perito così afferma: “Stante la discrepanza tra la descrizione clinica prodotta da parte ricorrente 6 in sede di revisione (2022), e quella riscontrata dall' resistente, peraltro CP_1 praticamente contestuali, non è possibile definire con certezza se l'odierno quadro obiettivato sia riconducibile a tale epoca. In considerazione del carattere cronico-evolutivo delle lesioni strumentalmente documentate, è possibile quindi affermare che l'attuale quadro menomativo può farsi risalire ad almeno 6 mesi addietro rispetto agli attuali accertamenti.”
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Per tutto quanto esposto e considerato, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che, a seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute dipendenti dalla malattia professionale,
ha diritto ad un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, Parte_1 lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000, per una inabilità permanente pari al 12% e considerata la natura cronico-evolutiva della patologia e in assenza di documentazione clinica intermedia, si ritiene congruo e conforme al principio di verosimiglianza far decorrere tale aggravamento dal mese di gennaio 2025, come indicato dal CTU. Avuto riguardo al riconoscimento di una percentuale di danno biologico inferiore a quella richiesta dal ricorrente e di poco superiore a quella già riconosciuta dall' , le spese di lite vanno CP_1 compensate.
Le spese della C.T.U, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M
.
La G.O.T., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara che, in seguito ad aggravamento delle condizioni di salute dipendenti dalla malattia professionale, ha riportato un grado di invalidità permanente pari al Parte_1
12%, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, pertanto, ha diritto all'erogazione del relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. DLSG 38/2000 in ragione delle corrispondenti differenze rispetto all'importo già riconosciuto ed erogato dall' ; CP_1
- compensa le spese del giudizio tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Caltanissetta, 30/10/2025
La G.O.T.
IN UN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa IN UN, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del
30/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], CF , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gianluca Paolino Maria Firrone, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via L.
Pignato n.26.
- ricorrente contro
Controparte_1
in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso, in
[...] Controparte_2 virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. Persona_1
n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. Sergio Alessi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 il ricorrente, in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio l' e, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al CP_1 giudice di accertare e dichiarare che dalla malattia professionale di cui è portatore, sono derivati postumi comportanti un'inabilità permanente totale pari al 18% e, per l'effetto, condannare l' CP_1 all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti nella misura di legge.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto: - di aver svolto e di svolgere tuttora attività lavorativa in qualità di carrozziere presso l'omonima ditta, attività che comporta un'esposizione continuativa a movimentazione manuale di carichi pesanti, con conseguente rischio di insorgenza di patologie osteo-articolari a carattere degenerativo, tra cui la spondilodiscopatia.
- In data 06.12.2018, il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale all' , correlata all'attività lavorativa sopra descritta. CP_1
- Con provvedimento del 16.03.2019, l' ha riconosciuto la patologia denunciata, CP_1 diagnosticata come spondilodiscopatia lombare con ernia discale, attribuendo un danno biologico nella misura dell'8%.
- A seguito di un documentato aggravamento clinico, il sig. ha presentato in data Pt_1
04.08.2022 apposita istanza di aggravamento, chiedendo la rivalutazione del danno nella misura del 18%.
- L' , con verbale del 16.09.2022, ha riconosciuto un aggravamento parziale, elevando la CP_1 percentuale di danno biologico al 10%;
- avverso tale determinazione, il ricorrente ha proposto opposizione amministrativa, rigettata con provvedimento del 01.03.2024, senza che fosse disposta visita collegiale.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc all'udienza del 30/10/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
La G.O.T., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Occorre in primo luogo premettere che ai sensi dell'art 13 comma 4 del d.lgs. 38/2000 in caso di aggravamento conseguente all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, gli infortunati ed i tecnopatici già indennizzati in capitale in quanto portatori di menomazioni con grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% hanno il diritto di richiedere, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici dalla data di denuncia della malattia professionale:
- l'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%); - la costituzione della rendita, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita.
Il procedimento amministrativo per l'accertamento dell'aggravamento ai fini dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale o della costituzione della rendita può essere promosso solo a richiesta dell'interessato, e quindi non su iniziativa dell'Istituto.
La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.
Nel caso di specie l' non ha sollevato alcuna contestazione in ordine al rispetto della procedura CP_1 di aggravamento effettuata dal ricorrente, pertanto, oggetto di contestazione risulta unicamente l'entità dell'aggravamento.
Ciò posto, è stata espletata consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare se il ricorrente avesse riportato l'aggravamento dedotto in ricorso.
Orbene, il CTU nominato in corso di causa, Dott. ha formulato la seguente Persona_2 diagnosi: “… il signor di anni 66, è allo stato attuale affetto da: • Spondiloartrosi Parte_1
e discopatie multiple, cervicali, toraciche e lombari, a maggiore impegno lombare, con ernia discale
L4-L5 in sede paramediana ed intraforaminale dx, con conflitto radicolare, e sx;
protrusioni a livello
L2-L3 ed L3-L4 con impronta sul rivestimento durale;
• OSAS in trattamento con CPAP.
Il predetto consulente, ha ritenuto che (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “Dallo studio della documentazione clinica allegata agli atti emerge come nel 2018, epoca del primo riconoscimento della malattia professionale, il quadro radiologico del rachide fosse caratterizzato dalla presenza di discopatie multiple, con plurimi fenomeni di bulging discale , ma in assenza di manifestazioni cliniche di particolare rilievo, consistendo principalmente in una accentuata dolorabilità alla palpazione sui processi spinosi ed a una sfumata sintomatologia sciatalgica, senza compromissione della deambulazione . La successiva evoluzione del quadro radiologico, come documentato dalla RM del
04.07.2022, mostrava fenomeni artrosico-degenerativi diffusi del rachide, con discopatie multiple, ed una maggiore compromissione a carico del tratto lombare, dove i precedenti reperti di bulging risultavano progrediti in protrusioni discali con impronta sul sacco midollare, e con evidenza di un'ernia paramediana L4-L5 ad impegno intraforaminale dx e sx (parzialmente), con relativo conflitto radicolare. La visita ortopedica condotta presso il poliambulatorio di Riesi descriveva un quadro di discopatie multiple con mieloradicolopatia S1 e deficit nervoso periferico a sx, tanto da suggerire una cautela alla movimentazione di carichi e l'utilizzo di una ortesi spinale semirigida.
All'odierno esame clinico si verifica la presenza di alcuni reperti patologici, consensuali al quadro sopra descritto: risulta limitata di 1/3 del ROM la flessione della coscia sul bacino a dx, la flessione delle ginocchia è diminuita di 1/3 bilateralmente, e sono positivi bilateralmente, Per_3 Per_4 test di Valleix positivo bilateralmente in sede lombare, e al gluteo di dx, il ROT achilleo è ipoevocabile a sx. A queste obiettività si associa una deambulazione su terreno piano possibile, ma cauta per limitazione antalgica, impossibile sui talloni;
l'accosciamento è limitato di 1/2 per insorgenza di dolore: tali reperti risultano consensuali e significativi del risentimento midollare evidenziato al quadro radiologico. Il periziando riferisce inoltre di utilizzare saltuariamente una fascia addominale semirigida, lamentando l'insorgenza di una sintomatologia caratterizzata da parestesie agli arti inferiori nell'ortostasi prolungata, con sensazione di scosse in sede achillea bilateralmente;
gonalgia ricorrente, nonché “rigidità dolorosa” in sede lombo-sacrale, che ostacola
i passaggi posturali.”
Conclude il CTU: “Per quanto sopra esposto, è possibile riconoscere un aggravamento dei postumi della malattia professionale (spondilodiscopatia lombare con ernia discale con grave limitazione funzionale e nella deambulazione) già riconosciuta da;
facendo riferimento alle tabelle di cui CP_1 al D.M. 38/2000, in accordo e per analogia con le voci n. 191 e 213, appare equo riconoscere una menomazione complessiva dell' integrità psico-fisica intesa quale danno biologico permanente in misura pari al 12% (dodici percento).”
Sulla decorrenza il perito così afferma: “Stante la discrepanza tra la descrizione clinica prodotta da parte ricorrente 6 in sede di revisione (2022), e quella riscontrata dall' resistente, peraltro CP_1 praticamente contestuali, non è possibile definire con certezza se l'odierno quadro obiettivato sia riconducibile a tale epoca. In considerazione del carattere cronico-evolutivo delle lesioni strumentalmente documentate, è possibile quindi affermare che l'attuale quadro menomativo può farsi risalire ad almeno 6 mesi addietro rispetto agli attuali accertamenti.”
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Per tutto quanto esposto e considerato, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che, a seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute dipendenti dalla malattia professionale,
ha diritto ad un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, Parte_1 lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000, per una inabilità permanente pari al 12% e considerata la natura cronico-evolutiva della patologia e in assenza di documentazione clinica intermedia, si ritiene congruo e conforme al principio di verosimiglianza far decorrere tale aggravamento dal mese di gennaio 2025, come indicato dal CTU. Avuto riguardo al riconoscimento di una percentuale di danno biologico inferiore a quella richiesta dal ricorrente e di poco superiore a quella già riconosciuta dall' , le spese di lite vanno CP_1 compensate.
Le spese della C.T.U, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M
.
La G.O.T., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara che, in seguito ad aggravamento delle condizioni di salute dipendenti dalla malattia professionale, ha riportato un grado di invalidità permanente pari al Parte_1
12%, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, pertanto, ha diritto all'erogazione del relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. DLSG 38/2000 in ragione delle corrispondenti differenze rispetto all'importo già riconosciuto ed erogato dall' ; CP_1
- compensa le spese del giudizio tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Caltanissetta, 30/10/2025
La G.O.T.
IN UN