Articolo 7 della Legge 25 febbraio 2000, n. 39
Articolo 6Articolo 8
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2 aprile 2000
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12 miliardi per l'anno 2000 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 aprile 2000
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