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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME AR Presidente dott.ssa SS AR Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 30/2024 promossa in grado d'appello da
OGGETTO: finanziamento, appello vs. sentenza del Tribunale di Pavia n. 731/2023 emessa in data 7 giugno 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta, accogliere l'odierno appello per tutti i motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 731/2023 emessa dal Tribunale di Pavia in data 07.06.2023 e in pari data pubblicata mediante deposito, in esito al giudizio di primo grado R.G. 3544/2021, non notificata:
pag. 1 a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità, in capo all'odierna appellata , del credito portato dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1063/2021, emesso dal Tribunale di Pavia in data 17.05.2021 in esito al procedimento monitorio recante R.G. 1599/2021 ed opposto nel primo grado di giudizio e, per l'effetto
b) revocare il predetto decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%,
c.p.a. e iva come per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. come da procura alle liti”.
Per e per essa Controparte_1 Controparte_2
“In via pregiudiziale:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis cpc stante la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
731/2023, pubblicata il 7/6/2023 dal Tribunale di Pavia (RG 3544/2021) per le ragioni di cui in narrativa;
CP_ 3) In subordine, accertare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti dell'appellante della somma di € 17.740,78 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) alla data del DI oltre agli interessi di mora come richiesti, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15% di entrambi i gradi del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
731/2023 emessa il 7 giugno 2023 e pubblicata in pari data, con la quale è stata respinta l'opposizione da costei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1063/21 del 17 maggio CP_ 2021, con il quale, su istanza di (d'ora in avanti, per brevità, ), Controparte_1 dichiaratasi cessionaria del credito azionato, si è ingiunto alla il Parte_1 pagamento della somma di € 17.740,78 oltre interessi e spese, a titolo di credito residuo su finanziamento dalla predetta ottenuto da AS S.p.a., e solo parzialmente restituito.
pag. 2 La sentenza impugnata, per quanto riguardante il gravame proposto dalla , ha Pt_1 ritenuto sussistente, respingendo l'eccezione formulata da parte opponente, la CP_ legittimazione attiva della ricorrente , all'esito della serie di cessioni da costei rappresentate in atti (in particolare, secondo parte opposta, AS S.p.a. avrebbe dapprima ceduto il credito relativo al finanziamento acceso dalla a Pt_1 Controparte_3 poi divenuta e quest'ultima avrebbe ceduto a propria volta il credito, in Controparte_4
CP_ blocco, a la quale avrebbe poi ceduto lo stesso a , già Controparte_5 CP_1
il 29 giugno 2018, in uno con il ramo di azienda comprensivo del credito stesso.
[...]
In punto, la sentenza impugnata ha così motivato:
“E' certamente vero, come ha evidenziato parte opponente, che il documento depositato sub 4 unitamente al ricorso monitorio non può avere alcun rilievo per dimostrare la cessione del credito da AS S.p.A. a in quanto è datato 15 settembre 2010 e Controparte_3 riguarda i crediti contabilizzati sino a quella data, mentre – come s'è visto – il rapporto contrattuale per il quale è lite è sorto successivamente, ossia il 29 marzo 2010 [rectius, 29 marzo 2011].
Tuttavia la cessione del credito di cui si discute tra le due predette società risulta dimostrata dalla dichiarazione in data 13 giugno 2013 della cedente AS S.p.A., destinata alla debitrice e depositata quale doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta.
Infatti, pur non essendo stato dimostrato che la comunicazione in esame sia pervenuta alla debitrice, il fatto della cessione è ammesso, con contenuto di confessione stragiudiziale, da parte della cedente, che dunque non può più rivendicare la titolarità del credito.
Tale documento conferma che la cessione è avvenuta secondo le pattuizioni contenute nella proposta di accettata da AS S.p.A. in data 11 giugno 2011 (doc. 6 Controparte_3 depositato con la comparsa di costituzione della convenuta): nonostante manchi la sottoscrizione di un rappresentante di (in quanto la missiva, sottoscritta da Controparte_3 un rappresentante di AS S.p.A., si limita a riportare la proposta della cessionaria), anche il documento in esame ha efficacia probatoria rispetto alla dichiarazione di accettazione della proposta da parte della cedente.
Dall'atto notarile in data 19 marzo 2014 (doc. 5 allegato al ricorso monitorio) risulta, inoltre, dimostrato che ha assunto la nuova denominazione “ nel Controparte_3 Controparte_4 momento in cui ha incorporato quest'ultima (v. in particolare pagg. 6, 13 e 33 del documento in esame).
Analogamente a quanto si è osservato in ordine alla cessione da AS S.p.A. a CP_3
la dichiarazione di inviata alla debitrice e datata 7 giugno 2016 (pag.
[...] Controparte_4
pag. 3 5 del doc. 7 allegato al ricorso per ingiunzione) costituisce prova adeguata a dimostrare la cessione da parte della medesima a avvenuta il 3 maggio Controparte_4 Controparte_5
2016 a seguito dell'accettazione, da parte della medesima della proposta Controparte_4 ricevuta dalla predetta cessionaria (doc. 6 allegato al ricorso per ingiunzione).
Infine si osserva che il ramo d'azienda comprendente tutti i crediti “distressed”, gergalmente detti “deteriorati” - ossia per i quali è incerto il recupero, essendosi già manifestate irregolarità nel rimborso da parte del soggetto finanziato - esistenti nel patrimonio di
[...]
è stato dalla predetta conferito, a decorrere dal primo luglio 2018, alla controllata CP_5
con atto reso pubblico mediante inserimento nella Gazzetta Ufficiale (doc. Controparte_1
9 allegato al ricorso per ingiunzione e doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione) e mediante inserimento nel registro delle imprese (pag. 45 del doc. 11 allegato alla comparsa della convenuta, nel quale si dà altresì atto della variazione della denominazione da
[...]
. Ancorché non siano stati depositati tutti i documenti CP_1 Controparte_1 allegati all'atto di cui si tratta, può ritenersi sufficiente l'estratto che riporta (doc. 12 del fascicolo monitorio) il nome della debitrice, l'ammontare del credito per capitale come calcolato da alla data del primo ottobre 2013 e il codice attribuito dalla Controparte_4 medesima (si confronti il documento in esame con il doc. 9 depositato con Controparte_4 la comparsa di costituzione). Del resto il credito oggetto dell'ingiunzione di cui si discute rientrava senza dubbio nella categoria dei crediti “distressed” richiamata nella cessione, posto che il rimborso era stato sospeso poco dopo l'inizio del rapporto. Tutti gli elementi di prova sin qui esaminati, di per sé sufficienti per la prova della titolarità del credito in capo all'opposta, sono confermati dal fatto che è risultata in possesso Controparte_1 del contratto e degli estratti conto sull'andamento del rapporto, presumibilmente in forza di quanto previsto dall'art. 1262 c.c.”.
Quanto al merito, la sentenza impugnata ha ritenuto provate sussistenza ed entità del credito.
Infatti era stato versato in atti il contratto di finanziamento tra la debitrice ingiunta e AS
S.p.a., stipulato in data 29 marzo 2011, e come premesso, solo parzialmente rimborsato dalla debitrice.
E' stato così confermato il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione proposta da . Parte_1
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la signora , articolando Parte_1 un unico complesso motivo, con cui si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui pag. 4 ha ritenuto provate, in capo all'odierna appellata, la legittimazione ad agire e la titolarità del credito.
In particolare, la parte appellante ha lamentato come il giudicante, dopo aver dato atto della non perfetta intellegibilità della documentazione versata in causa da parte della ricorrente in via monitoria, anche nella successiva fase di opposizione, abbia poi ritenuto dimostrata l'intera serie delle cessioni sopra descritte.
Articola nello specifico, all'impianto motivazionale sopra trascritto, le seguenti censure:
a) non sarebbe provata la prima cessione, asseritamente intervenuta tra la finanziatrice
AS S.p.a. e già in quanto non sarebbe Controparte_4 Controparte_3 documento idoneo a dimostrarne l'esistenza la dichiarazione scritta proveniente da
AS S.p.a., priva di firma del legale rappresentante mai pervenuta Controparte_3 alla , e da costei sempre contestata in punto a riferibilità a AS S.p.a.; in Pt_1 ogni caso, lo stesso documento n. 6 prodotto da parte appellata con la comparsa di risposta in primo grado prevede al punto 3.2. e al punto 6.1 che la cessione avrebbe avuto effetto con la notificazione alla cedente, e tale notificazione non è mai avvenuta;
peraltro, in detto documento non è contenuto alcun riferimento preciso all'oggetto della cessione;
b) non sarebbe provata la seconda cessione, da a non Controparte_4 Controparte_5 costituendo prova idonea allo scopo né il doc. n. 7 allegato al monitorio, che è una dichiarazione della mai pervenuta alla e comunque da costei Controparte_4 Pt_1 contestata come proveniente da né tanto meno potrebbe essere Controparte_4 dimostrata dal doc. n. 6 allegato al ricorso monitorio, in cui peraltro, a prescindere dal fatto che trattasi di mero atto unilaterale, non sottoscritto da persona avente certa qualità di legale rappresentante della società asseritamente cedente, si menziona un allegato
A con elenco dei debitori ceduti che invero non risulta prodotto. Si contesta inoltre il doc.
n. 12 prodotto con il ricorso monitorio, che dovrebbe rappresentare elenco dei crediti, in quanto trattasi in realtà di una sola riga: non si tratta infatti del famoso allegato A, né vi
è riscontro del fatto che il numero di rapporto 840584 corrisponda proprio il numero originario della AS S.p.a., avendolo così numerato I numeri che Controparte_4 contraddistinguono la posizione della sono stati infatti più volte mutati: n. Pt_1
9502430 è l'originario finanziamento AS S.p.a. (doc. n. 3 monitorio); l'estratto conto AS S.p.a. indica la posizione della con il n. 12207088 (doc. n. 10 Pt_1 monitorio); identifica la posizione con . (do. N. 9 comparsa); il CP_4 P.IVA_1
pag. 5 presunto elenco dei crediti ceduti di cui al doc. n. 12 gli attribuisce il n. 840584. Anche gli importi non sono corrispondenti;
CP_ c) neppure sarebbe provata la terza cessione, dalla a : si tratterebbe di cessione CP_5 in blocco avvenuta in occasione di cessione di ramo di azienda contenente crediti deteriorati pubblicata in GU. Tuttavia, ad avviso di parte appellante, l'atto di cessione in questione non indica specificatamente i crediti ceduti, che sarebbero genericamente denominati crediti “distressed”, cioè in sofferenza, senza alcun altro riferimento, che non potrebbe essere tratto dalla “misteriosa” riga di cui al documento n. 12, che reca un numero di posizione non riferibile con certezza alla . Pt_1
CP_ Nel giudizio di appello così radicato si è costituita , chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile, respingersi lo stesso nel merito, ed in ogni caso, accertare il credito nei confronti della nell'importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre agli accessori di legge. Pt_1
Fissata udienza dinanzi al Consigliere Relatore ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previa concessione dei termini per il deposito di conclusioni, comparse conclusionali e repliche, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata, in quanto l'appellante si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni spese dinanzi al giudice di primo grado, senza specificare per quale motivo ha ritenuto errate le statuizioni della pronuncia di primo grado.
Tale eccezione deve essere disattesa. Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pag. 6 vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU.
27199/2017).
Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della pronuncia impugnata e sono esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, e, ciò, a prescindere dalla inconsistenza ed infondatezza delle stesse, che rappresentano valutazioni di merito.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ulteriormente sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la stessa appare di per sé superata per effetto della fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Passando dunque ad esaminare il merito del gravame, articolato in unico complesso motivo, ritiene la Corte che lo stesso sia infondato e debba essere respinto.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato, con riguardo alla materia che occupa, che la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito1.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità.
Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”2.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al pag. 7 disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito3.
In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto4.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente5, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
Tanto premesso in diritto, ritiene la Corte che il gravame sia infondato, in quanto può ritenersi raggiunta la prova, documentale e logica, dei tre passaggi sopra riportati, e dunque, della titolarità del credito azionato in via monitoria in capo a CP_1
Quanto alla prima cessione, intervenuta tra la creditrice AS S.p.a. e Controparte_3 poi divenuta vi è in primo luogo da rilevare che agli atti vi è prova (docc. Controparte_4
CP_ n. 6, 7 e 8 allegati alla comparsa di risposta in primo grado) del fatto che Pt_2
[...] 3 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188.
[...] 4 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. 5 Sulla rilevanza delle comunicazioni trasmesse dalle cedenti in merito alla prova della cessione del credito, si veda la già citata Cass. 17944/2023 e Cass., 06/02/2024, n. 3405, le quali stabiliscono che “dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”;
pag. 8 S.p.a., con missiva a firma leggibile in data 12 giugno 2023 (le doglianze in proposito della sono di carattere invero generico) comunicava di aver ceduto il credito nei di lei Pt_1 confronti a poi divenuta La circostanza trova conferma Controparte_3 Controparte_4 nella successiva comunicazione postale datata 7 giugno 2016 inviata alla dalla Pt_1 allora cessionaria per notiziarla d'aver ceduto il credito nei di lei confronti, Controparte_4 al tempo cedutole da AS S.p.a., a (si vedano i docc. 6,7 e 8 del fascicolo CP_5 del procedimento monitorio). Detta comunicazione è giunta ad indirizzo che, sebbene la documenta non rispondesse più alla propria residenza all'epoca dei fatti (doc. n. 1 Pt_1
), è stata reputato ancora a lei riferibile, tanto da ritenersi perfezionata ed attestata Pt_1 la compiuta giacenza.
Infine, dal documento n. 9 versato in atti, ovvero estratto conto riferibile a Controparte_4 al 7 giugno 2016, certificato con firma leggibile e ragionevolmente riferibile a tale società
(doc. n. 9), si desume la titolarità del credito nei confronti della , secondo importo in Pt_1 linea capitale di € 16.073,71, maggiorato di interessi corrispettivi pari ad € 1.720,12 e di interessi di mora maturati a quel momento per complessivi € 466 e così per un totale di €
18.649,09.
Quanto alla seconda cessione, da a , nonostante non sia Controparte_4 CP_5 allegata agli atti copia dell'atto di cessione, l'avvenuta traslazione del credito può essere desunta, con riferimento sufficientemente specifico, nell'ambito della citata comunicazione
(tant'è che il credito nei confronti della vi è riportato per l'importo di € 18.649,09, Pt_1 corrispondente a quanto risultante dall'estratto conto summenzionato), resa conoscibile dalla cedente alla debitrice con comunicazione perfezionatasi per compiuta giacenza (docc.
6, 7, 8 fascicolo monitorio) e tale dato è riscontrato e confermato per il fatto che CP_5 ha disposto poi del medesimo credito vantato da nei confronti della , Controparte_4 Pt_1
CP_ ed a lei pervenuto, in favore di , nell'ambito di operazione di cessione di ramo di azienda di cui è stata effettuata pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La ricomprensione del credito nei confronti della in tale ultimo evento traslativo è Pt_1 sufficientemente comprovata in ragione del fatto che l'atto di cessione, di cui è stato fatto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, fa espressamente riferimento alla categoria dei crediti “deteriorati” (distressed) di cui era divenuta titolare fino a tutto il 1 luglio CP_5
2018 e la cessione da parte di del credito nei confronti della , in Controparte_4 Pt_1 quanto avvenuta in data 7 giugno 2016, vi era necessariamente compresa.
Quanto alla prova della terza cessione, valgono le medesime osservazioni di cui sopra, unitamente agli argomenti logici sottolineati da parte dell'appellata:
pag. 9 in primis, la stessa non deduce di aver intrattenuto diverse posizioni debitorie nei Pt_1 confronti della Banca, nei confronti di nei confronti di AS S.p.a., né Controparte_4 argomenta di aver ricevuto richieste di pagamento del proprio debito residuo da parte dell'originaria creditrice AS S.p.a., o di altri;
CP_ secondariamente, ha richiesto il decreto ingiuntivo opposto sulla base della documentazione comprovante il credito, di cui era in possesso, evidentemente, nella sua qualità di cessionaria, ai sensi dell'art.1262 c.c.
Conclusivamente, il gravame appare infondato e la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Ogni altra questione resta assorbita.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1 rimborsare alla parte appellante e per essa, a favore di Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo Controparte_2 in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
731/2023 emessa dal Tribunale di Pavia in data 07.06.2023 e pubblicata in pari data;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere est.
SS AR
Il Presidente
pag. 10 ME AR
pag. 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. 2 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME AR Presidente dott.ssa SS AR Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 30/2024 promossa in grado d'appello da
OGGETTO: finanziamento, appello vs. sentenza del Tribunale di Pavia n. 731/2023 emessa in data 7 giugno 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta, accogliere l'odierno appello per tutti i motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 731/2023 emessa dal Tribunale di Pavia in data 07.06.2023 e in pari data pubblicata mediante deposito, in esito al giudizio di primo grado R.G. 3544/2021, non notificata:
pag. 1 a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità, in capo all'odierna appellata , del credito portato dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1063/2021, emesso dal Tribunale di Pavia in data 17.05.2021 in esito al procedimento monitorio recante R.G. 1599/2021 ed opposto nel primo grado di giudizio e, per l'effetto
b) revocare il predetto decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%,
c.p.a. e iva come per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. come da procura alle liti”.
Per e per essa Controparte_1 Controparte_2
“In via pregiudiziale:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis cpc stante la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
731/2023, pubblicata il 7/6/2023 dal Tribunale di Pavia (RG 3544/2021) per le ragioni di cui in narrativa;
CP_ 3) In subordine, accertare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti dell'appellante della somma di € 17.740,78 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) alla data del DI oltre agli interessi di mora come richiesti, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15% di entrambi i gradi del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Parte_1
731/2023 emessa il 7 giugno 2023 e pubblicata in pari data, con la quale è stata respinta l'opposizione da costei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1063/21 del 17 maggio CP_ 2021, con il quale, su istanza di (d'ora in avanti, per brevità, ), Controparte_1 dichiaratasi cessionaria del credito azionato, si è ingiunto alla il Parte_1 pagamento della somma di € 17.740,78 oltre interessi e spese, a titolo di credito residuo su finanziamento dalla predetta ottenuto da AS S.p.a., e solo parzialmente restituito.
pag. 2 La sentenza impugnata, per quanto riguardante il gravame proposto dalla , ha Pt_1 ritenuto sussistente, respingendo l'eccezione formulata da parte opponente, la CP_ legittimazione attiva della ricorrente , all'esito della serie di cessioni da costei rappresentate in atti (in particolare, secondo parte opposta, AS S.p.a. avrebbe dapprima ceduto il credito relativo al finanziamento acceso dalla a Pt_1 Controparte_3 poi divenuta e quest'ultima avrebbe ceduto a propria volta il credito, in Controparte_4
CP_ blocco, a la quale avrebbe poi ceduto lo stesso a , già Controparte_5 CP_1
il 29 giugno 2018, in uno con il ramo di azienda comprensivo del credito stesso.
[...]
In punto, la sentenza impugnata ha così motivato:
“E' certamente vero, come ha evidenziato parte opponente, che il documento depositato sub 4 unitamente al ricorso monitorio non può avere alcun rilievo per dimostrare la cessione del credito da AS S.p.A. a in quanto è datato 15 settembre 2010 e Controparte_3 riguarda i crediti contabilizzati sino a quella data, mentre – come s'è visto – il rapporto contrattuale per il quale è lite è sorto successivamente, ossia il 29 marzo 2010 [rectius, 29 marzo 2011].
Tuttavia la cessione del credito di cui si discute tra le due predette società risulta dimostrata dalla dichiarazione in data 13 giugno 2013 della cedente AS S.p.A., destinata alla debitrice e depositata quale doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta.
Infatti, pur non essendo stato dimostrato che la comunicazione in esame sia pervenuta alla debitrice, il fatto della cessione è ammesso, con contenuto di confessione stragiudiziale, da parte della cedente, che dunque non può più rivendicare la titolarità del credito.
Tale documento conferma che la cessione è avvenuta secondo le pattuizioni contenute nella proposta di accettata da AS S.p.A. in data 11 giugno 2011 (doc. 6 Controparte_3 depositato con la comparsa di costituzione della convenuta): nonostante manchi la sottoscrizione di un rappresentante di (in quanto la missiva, sottoscritta da Controparte_3 un rappresentante di AS S.p.A., si limita a riportare la proposta della cessionaria), anche il documento in esame ha efficacia probatoria rispetto alla dichiarazione di accettazione della proposta da parte della cedente.
Dall'atto notarile in data 19 marzo 2014 (doc. 5 allegato al ricorso monitorio) risulta, inoltre, dimostrato che ha assunto la nuova denominazione “ nel Controparte_3 Controparte_4 momento in cui ha incorporato quest'ultima (v. in particolare pagg. 6, 13 e 33 del documento in esame).
Analogamente a quanto si è osservato in ordine alla cessione da AS S.p.A. a CP_3
la dichiarazione di inviata alla debitrice e datata 7 giugno 2016 (pag.
[...] Controparte_4
pag. 3 5 del doc. 7 allegato al ricorso per ingiunzione) costituisce prova adeguata a dimostrare la cessione da parte della medesima a avvenuta il 3 maggio Controparte_4 Controparte_5
2016 a seguito dell'accettazione, da parte della medesima della proposta Controparte_4 ricevuta dalla predetta cessionaria (doc. 6 allegato al ricorso per ingiunzione).
Infine si osserva che il ramo d'azienda comprendente tutti i crediti “distressed”, gergalmente detti “deteriorati” - ossia per i quali è incerto il recupero, essendosi già manifestate irregolarità nel rimborso da parte del soggetto finanziato - esistenti nel patrimonio di
[...]
è stato dalla predetta conferito, a decorrere dal primo luglio 2018, alla controllata CP_5
con atto reso pubblico mediante inserimento nella Gazzetta Ufficiale (doc. Controparte_1
9 allegato al ricorso per ingiunzione e doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione) e mediante inserimento nel registro delle imprese (pag. 45 del doc. 11 allegato alla comparsa della convenuta, nel quale si dà altresì atto della variazione della denominazione da
[...]
. Ancorché non siano stati depositati tutti i documenti CP_1 Controparte_1 allegati all'atto di cui si tratta, può ritenersi sufficiente l'estratto che riporta (doc. 12 del fascicolo monitorio) il nome della debitrice, l'ammontare del credito per capitale come calcolato da alla data del primo ottobre 2013 e il codice attribuito dalla Controparte_4 medesima (si confronti il documento in esame con il doc. 9 depositato con Controparte_4 la comparsa di costituzione). Del resto il credito oggetto dell'ingiunzione di cui si discute rientrava senza dubbio nella categoria dei crediti “distressed” richiamata nella cessione, posto che il rimborso era stato sospeso poco dopo l'inizio del rapporto. Tutti gli elementi di prova sin qui esaminati, di per sé sufficienti per la prova della titolarità del credito in capo all'opposta, sono confermati dal fatto che è risultata in possesso Controparte_1 del contratto e degli estratti conto sull'andamento del rapporto, presumibilmente in forza di quanto previsto dall'art. 1262 c.c.”.
Quanto al merito, la sentenza impugnata ha ritenuto provate sussistenza ed entità del credito.
Infatti era stato versato in atti il contratto di finanziamento tra la debitrice ingiunta e AS
S.p.a., stipulato in data 29 marzo 2011, e come premesso, solo parzialmente rimborsato dalla debitrice.
E' stato così confermato il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione proposta da . Parte_1
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la signora , articolando Parte_1 un unico complesso motivo, con cui si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui pag. 4 ha ritenuto provate, in capo all'odierna appellata, la legittimazione ad agire e la titolarità del credito.
In particolare, la parte appellante ha lamentato come il giudicante, dopo aver dato atto della non perfetta intellegibilità della documentazione versata in causa da parte della ricorrente in via monitoria, anche nella successiva fase di opposizione, abbia poi ritenuto dimostrata l'intera serie delle cessioni sopra descritte.
Articola nello specifico, all'impianto motivazionale sopra trascritto, le seguenti censure:
a) non sarebbe provata la prima cessione, asseritamente intervenuta tra la finanziatrice
AS S.p.a. e già in quanto non sarebbe Controparte_4 Controparte_3 documento idoneo a dimostrarne l'esistenza la dichiarazione scritta proveniente da
AS S.p.a., priva di firma del legale rappresentante mai pervenuta Controparte_3 alla , e da costei sempre contestata in punto a riferibilità a AS S.p.a.; in Pt_1 ogni caso, lo stesso documento n. 6 prodotto da parte appellata con la comparsa di risposta in primo grado prevede al punto 3.2. e al punto 6.1 che la cessione avrebbe avuto effetto con la notificazione alla cedente, e tale notificazione non è mai avvenuta;
peraltro, in detto documento non è contenuto alcun riferimento preciso all'oggetto della cessione;
b) non sarebbe provata la seconda cessione, da a non Controparte_4 Controparte_5 costituendo prova idonea allo scopo né il doc. n. 7 allegato al monitorio, che è una dichiarazione della mai pervenuta alla e comunque da costei Controparte_4 Pt_1 contestata come proveniente da né tanto meno potrebbe essere Controparte_4 dimostrata dal doc. n. 6 allegato al ricorso monitorio, in cui peraltro, a prescindere dal fatto che trattasi di mero atto unilaterale, non sottoscritto da persona avente certa qualità di legale rappresentante della società asseritamente cedente, si menziona un allegato
A con elenco dei debitori ceduti che invero non risulta prodotto. Si contesta inoltre il doc.
n. 12 prodotto con il ricorso monitorio, che dovrebbe rappresentare elenco dei crediti, in quanto trattasi in realtà di una sola riga: non si tratta infatti del famoso allegato A, né vi
è riscontro del fatto che il numero di rapporto 840584 corrisponda proprio il numero originario della AS S.p.a., avendolo così numerato I numeri che Controparte_4 contraddistinguono la posizione della sono stati infatti più volte mutati: n. Pt_1
9502430 è l'originario finanziamento AS S.p.a. (doc. n. 3 monitorio); l'estratto conto AS S.p.a. indica la posizione della con il n. 12207088 (doc. n. 10 Pt_1 monitorio); identifica la posizione con . (do. N. 9 comparsa); il CP_4 P.IVA_1
pag. 5 presunto elenco dei crediti ceduti di cui al doc. n. 12 gli attribuisce il n. 840584. Anche gli importi non sono corrispondenti;
CP_ c) neppure sarebbe provata la terza cessione, dalla a : si tratterebbe di cessione CP_5 in blocco avvenuta in occasione di cessione di ramo di azienda contenente crediti deteriorati pubblicata in GU. Tuttavia, ad avviso di parte appellante, l'atto di cessione in questione non indica specificatamente i crediti ceduti, che sarebbero genericamente denominati crediti “distressed”, cioè in sofferenza, senza alcun altro riferimento, che non potrebbe essere tratto dalla “misteriosa” riga di cui al documento n. 12, che reca un numero di posizione non riferibile con certezza alla . Pt_1
CP_ Nel giudizio di appello così radicato si è costituita , chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile, respingersi lo stesso nel merito, ed in ogni caso, accertare il credito nei confronti della nell'importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre agli accessori di legge. Pt_1
Fissata udienza dinanzi al Consigliere Relatore ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previa concessione dei termini per il deposito di conclusioni, comparse conclusionali e repliche, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata, in quanto l'appellante si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni spese dinanzi al giudice di primo grado, senza specificare per quale motivo ha ritenuto errate le statuizioni della pronuncia di primo grado.
Tale eccezione deve essere disattesa. Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pag. 6 vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU.
27199/2017).
Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della pronuncia impugnata e sono esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, e, ciò, a prescindere dalla inconsistenza ed infondatezza delle stesse, che rappresentano valutazioni di merito.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ulteriormente sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la stessa appare di per sé superata per effetto della fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Passando dunque ad esaminare il merito del gravame, articolato in unico complesso motivo, ritiene la Corte che lo stesso sia infondato e debba essere respinto.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato, con riguardo alla materia che occupa, che la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito1.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità.
Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”2.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al pag. 7 disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito3.
In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto4.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente5, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
Tanto premesso in diritto, ritiene la Corte che il gravame sia infondato, in quanto può ritenersi raggiunta la prova, documentale e logica, dei tre passaggi sopra riportati, e dunque, della titolarità del credito azionato in via monitoria in capo a CP_1
Quanto alla prima cessione, intervenuta tra la creditrice AS S.p.a. e Controparte_3 poi divenuta vi è in primo luogo da rilevare che agli atti vi è prova (docc. Controparte_4
CP_ n. 6, 7 e 8 allegati alla comparsa di risposta in primo grado) del fatto che Pt_2
[...] 3 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188.
[...] 4 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. 5 Sulla rilevanza delle comunicazioni trasmesse dalle cedenti in merito alla prova della cessione del credito, si veda la già citata Cass. 17944/2023 e Cass., 06/02/2024, n. 3405, le quali stabiliscono che “dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”;
pag. 8 S.p.a., con missiva a firma leggibile in data 12 giugno 2023 (le doglianze in proposito della sono di carattere invero generico) comunicava di aver ceduto il credito nei di lei Pt_1 confronti a poi divenuta La circostanza trova conferma Controparte_3 Controparte_4 nella successiva comunicazione postale datata 7 giugno 2016 inviata alla dalla Pt_1 allora cessionaria per notiziarla d'aver ceduto il credito nei di lei confronti, Controparte_4 al tempo cedutole da AS S.p.a., a (si vedano i docc. 6,7 e 8 del fascicolo CP_5 del procedimento monitorio). Detta comunicazione è giunta ad indirizzo che, sebbene la documenta non rispondesse più alla propria residenza all'epoca dei fatti (doc. n. 1 Pt_1
), è stata reputato ancora a lei riferibile, tanto da ritenersi perfezionata ed attestata Pt_1 la compiuta giacenza.
Infine, dal documento n. 9 versato in atti, ovvero estratto conto riferibile a Controparte_4 al 7 giugno 2016, certificato con firma leggibile e ragionevolmente riferibile a tale società
(doc. n. 9), si desume la titolarità del credito nei confronti della , secondo importo in Pt_1 linea capitale di € 16.073,71, maggiorato di interessi corrispettivi pari ad € 1.720,12 e di interessi di mora maturati a quel momento per complessivi € 466 e così per un totale di €
18.649,09.
Quanto alla seconda cessione, da a , nonostante non sia Controparte_4 CP_5 allegata agli atti copia dell'atto di cessione, l'avvenuta traslazione del credito può essere desunta, con riferimento sufficientemente specifico, nell'ambito della citata comunicazione
(tant'è che il credito nei confronti della vi è riportato per l'importo di € 18.649,09, Pt_1 corrispondente a quanto risultante dall'estratto conto summenzionato), resa conoscibile dalla cedente alla debitrice con comunicazione perfezionatasi per compiuta giacenza (docc.
6, 7, 8 fascicolo monitorio) e tale dato è riscontrato e confermato per il fatto che CP_5 ha disposto poi del medesimo credito vantato da nei confronti della , Controparte_4 Pt_1
CP_ ed a lei pervenuto, in favore di , nell'ambito di operazione di cessione di ramo di azienda di cui è stata effettuata pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La ricomprensione del credito nei confronti della in tale ultimo evento traslativo è Pt_1 sufficientemente comprovata in ragione del fatto che l'atto di cessione, di cui è stato fatto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, fa espressamente riferimento alla categoria dei crediti “deteriorati” (distressed) di cui era divenuta titolare fino a tutto il 1 luglio CP_5
2018 e la cessione da parte di del credito nei confronti della , in Controparte_4 Pt_1 quanto avvenuta in data 7 giugno 2016, vi era necessariamente compresa.
Quanto alla prova della terza cessione, valgono le medesime osservazioni di cui sopra, unitamente agli argomenti logici sottolineati da parte dell'appellata:
pag. 9 in primis, la stessa non deduce di aver intrattenuto diverse posizioni debitorie nei Pt_1 confronti della Banca, nei confronti di nei confronti di AS S.p.a., né Controparte_4 argomenta di aver ricevuto richieste di pagamento del proprio debito residuo da parte dell'originaria creditrice AS S.p.a., o di altri;
CP_ secondariamente, ha richiesto il decreto ingiuntivo opposto sulla base della documentazione comprovante il credito, di cui era in possesso, evidentemente, nella sua qualità di cessionaria, ai sensi dell'art.1262 c.c.
Conclusivamente, il gravame appare infondato e la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Ogni altra questione resta assorbita.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1 rimborsare alla parte appellante e per essa, a favore di Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo Controparte_2 in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
731/2023 emessa dal Tribunale di Pavia in data 07.06.2023 e pubblicata in pari data;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere est.
SS AR
Il Presidente
pag. 10 ME AR
pag. 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. 2 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020.