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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. GI De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1296/2020 R.G. in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 24.09.2019 n. 2056), vertente tra
, c.f. , nato a Vico Equense il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Vico Equense, Via R. Bosco
159, con domicilio eletto in Vico Equense, Via R. Bosco 491, nello studio dell'avv. Antonino Di
Martino, c.f. domicilio digitale che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in primo grado, valida an- che per l'appello, appellante e
, c.f. in persona del Presidente in carica della Giunta regio- Controparte_1 P.IVA_1
nale, con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia 81, sede dell'Avvocatura Regionale, rappre- sentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio, c.f. , domicilio digitale C.F._3 [...]
egione.campania.it, giusta procura generale in atti, appellata Email_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 29.10.2024.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2024 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con atto di citazione notificato il 9.04.2020, convenne in giudizio in- Parte_1
nanzi al Tribunale di Torre Annunziata la al fine di sentirne accertare e di- Controparte_1
chiarare la responsabilità esclusiva nella produzione di un evento dannoso avvenuto in Vico
Equense, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti per l'importo di €
15.000,00, salva diversa quantificazione da operarsi previa c.t.u., oltre interessi e spese di li- te.
Nel dettaglio, il 5.03. 2015 si verificò un guasto alla centrale idrica regionale sita in Vico
Equense, alla via R. Bosco, località Bonea, per effetto del quale da detto impianto fuoriuscì un ingente quantitativo di acqua che invase i locali dell'officina dell'attore e le aree esterne ad essa, danneggiando sia alcune parti strutturali del locale (muro di contenimento del ter- rapieno posto lateralmente all'ingresso dell'officina) quanto alcuni macchinari presenti all'in- terno (la macchina equilibratrice, lo “smontagomme”, nonché la macchina “assetto ruote e convergenza”).
allegò pure un danno da mancato guadagno, deducendo che nel tempo occor- Parte_1
rente per ripristinare la muratura, pulire e risistemare i locali, riacquistare e/o rimettere in funzione i macchinari, aveva dovuto subire il forzato “arresto dell'attività lavorativa”.
Si costituì la e contestò genericamente la domanda attrice. CP_1
Fu prodotta documentazione e fu espletata istruttoria testimoniale. Quindi il Tribunale di- spose c.t.u., assegnando all'ausiliario (nominato ing. ) l'incarico di accertare “i Persona_1
danni occorsi all'immobile attoreo che siano da considerarsi diretta e immediata conseguen- za delle inondazioni di acqua di cui è causa” e di quantificare “l'entità di detti danni secondo i valori correnti all'epoca del loro verificarsi. Tali danni debbono essere relativi anche ai beni mobili di parte attrice”.
In esito a diversi sopralluoghi e verifiche in loco, il c.t.u. confermò che il fenomeno di inon- dazione “ha sicuramente provocato i danni all'immobile e macchine utili all'espletamento della professione del sig. presenti in esso” e quantificò i danni come se- Parte_1
gue: € 3.000,00 per le spese di ripristino della muratura di delimitazione del locale officina;
€
700,00 per le spese di pulizia;
€ 8.091,00 per i danni alla macchina smontagomme ed equili- bratrice, come da contratto di leasing in atti;
€ 1.375,00 per i danni al ponte di sollevamento, come da fattura in atti;
€ 2.500,00 per i danni da mancato guadagno.
2 2- Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 24.09.2019 n. 2056, ha così deciso: “1)
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al pagamen- Controparte_2
to, in favore di , della somma di euro 5.518,14, oltre interessi legali codi- Parte_1
cistici sulla somma devalutata alla data del fatto e annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del fatto (5.03.2015) a quella di pubblicazione del- la sentenza – il tutto pari a complessivi euro 5.786,95 oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 5.786,95; 2) Condanna la
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del presente CP_2 Parte_1
giudizio, che liquida in Euro 300,00 per spese vive ed euro 2.750,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi, con attribuzione;
3) Pone de- finitivamente a carico della le spese di c.t.u.”. Controparte_2
3- GI propone appello, con il quale lamenta innanzitutto l'omessa valuta- Parte_1
zione dei costi relativi ai lavori per il ripristino del locale (tremila/00 euro) e delle spese per i lavori di pulizia (settecento/00 euro), elisi dall'ammontare risarcitorio dovutogli. Il Tribunale si sarebbe discostato dalle risultanze istruttorie e dalle valutazioni del c.t.u., considerando le fatture solo un elemento indiziario e non una prova dei danni subiti, così ripiegando su una valutazione equitativa degli stessi, sebbene esistano elementi istruttori idonei (fatture e va- lutazione di congruità della consulenza tecnica) a fornire piena prova sull'ammontare del danno.
Sotto altro profilo, l'appellante deduce che il Tribunale ha omesso di indicare i criteri sotte- si alla valutazione equitativa dei danni.
La sentenza di primo grado viene ulteriormente censurata per avere limitato il risarcimento all'effettivo esborso (€ 4.018,00), laddove l'attore aveva versato in atti il contratto di leasing avente ad oggetto lo smontagomme e la macchina equilibratrice, nonché fattura per la ripa- razione dell'impianto elettrico del ponte sollevamento veicoli. Sicché il totale ammonta, per le due spese, a € 9.466,00 di cui € 8.091,00 per le riparazioni delle due macchine da lavoro ed € 1.375,00 per le riparazioni dell'impianto elettrico. Aggiunge l'appellante, che l'art. 2056
c.c. sancisce che “il danno da risarcire è costituito dalla differenza tra la situazione patrimo- niale del danneggiato in conseguenza dell'illecito e quella che si sarebbe avuta senza illeci- to”. Il giudice di prime cure avrebbe invece riferito la risarcibilità del danno non alla prova della deminutio patrimoniale subita ma alla prova dell'effettivo esborso, basandosi in parti- colare sulle rate dei canoni effettivamente pagate al momento dell'introduzione a giudizio.
3 L'appellante ritiene la decisione contraria anche all'art. 1223 c.c. secondo cui “la locuzione
'perdita subita' non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminu- zioni patrimoniali già materialmente intervenute, bensì include anche l'obbligazione di effet- tuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costi- tuisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare. In conclu- sione, l'appellante chiede il risarcimento dei danni riportati ai beni mobili e immobili pari all'importo di € 9.466,00 e all'ammontare pari a € 3.700,00 per i lavori alla muratura e per la pulizia del locale secondo fatture depositate in atti.
L'appellante lamenta poi l'omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno. A seguito dell'inondazione, per il ripristino della situazione quo ante avrebbe subito un arresto forzato dell'attività lavorativa quantificato dal c.t.u. in circa
20 giorni di chiusura materiale dell'officina. Secondo l'appellante, i mancati guadagni nel pe- riodo di chiusura non potrebbero essere provati nel loro preciso ammontare. L'appellante ne chiede perciò la liquidazione in via equitativa.
In conclusione, l'appellante ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, voglia “rideterminare il quantum dovuto (…) a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, se- condo tutte le causali indicate in narrativa, e dunque a titolo di danno emergente e di lucrum cessans, condannando di conseguenza la (…) al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore dell'ulteriore importo da quantificarsi in relazione alle articolate censure, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio e con rideterminazione di quelle liquidate in primo grado alla luce dei maggiori importi spettanti a titolo di risarcimento;
sempre con attribuzione al sottoscritto Avvocato”.
4- Nel costituirsi in giudizio, la ha concluso per il rigetto dell'appello con Controparte_1
vittoria di spese. Ha richiamato la giurisprudenza che esclude la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. per danni cagionati da cosa in custodia qualora l'enorme estensione del bene e l'uso indiscriminato che ne facciano i terzi renda impossibile, nei limiti del ragionevole, l'effi- cace controllo sul bene. Secondo la , l'acquedotto può ben essere considerato di una CP_1
estensione territoriale tale da non consentire un'adeguata attività di vigilanza e di controllo.
Per di più nel caso particolare – incalza l'appellata – si ravvisa la sussistenza del caso fortuito e dell'assoluta imprevedibilità dell'evento accidentale rappresentato dall'inondazione.
4 5- Osserva la Corte che nessuna contestazione è stata mossa sull'inondazione come de- scritta dall'attore in primo grado. Il guasto alla centrale idrica ha effettivamente provocato danni come denunziati da e confermato dalla c.t.u.: “Durante il sopralluogo il sot- Parte_1
toscritto c.t.u. non ha potuto accertare i danni provocati dalla centrale idrica all'immobile oggetto del contenzioso, in quanto nessun danno all'attualità era presente (…), ma visionato lo stato dei luoghi, la fuoriuscita di acqua dovuta a un guasto della centrale idrica posta a monte del terrazzamento a ridosso e in quota rispetto all'immobile dove il sig. Persona_2
esercita la sua professione di gommista, come risulta anche dalle dichiarazioni testi-
[...]
moniali presenti agli atti, ha sicuramente provocato danni all'immobile e alle macchine utili all'espletamento della professione del sig. , presenti in esso” (pag. 6 della Parte_1
relazione).
Ciò premesso, bisogna occuparsi della liquidazione dei danni.
Il Tribunale non ha liquidato alcunché per il rimborso delle spese sostenute per il ripristino del locale (tremila/00 euro) e per i lavori di pulizia (settecento/00 euro). È vero che l'attore ha prodotto soltanto fatture, che, non quietanzate, non costituiscono piena prova dei relativi esborsi ma semplici indizi da soli insufficienti se non supportati da altri elementi indiziari
(Cass. 134\2020). Ma nel nostro caso, una volta provata l'inondazione che riguardò anche l'interno dell'officina, le fatture sono corroborate non solo dalla prova testimoniale ma an- che e soprattutto dalle valutazioni del c.t.u., che ha ritenuto assai verosimili i danni lamentati alle strutture e alle pareti. E poi è intuitivo che un'officina invasa dall'acqua (che ha danneg- giato anche le attrezzature meccaniche) richieda un'accurata e straordinaria pulizia.
La liquidazione equitativa, contestata dall'appellante, postula la prova del pregiudizio eco- nomico, a carico del danneggiato (e non la semplice distruzione della res) e l'oggettiva im- possibilità o estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso, che non dipenda dalla negligenza del danneggiato nell'allegare fornire criteri di stima alla sua portata.
Nel caso in esame, vi sono idonei criteri di stima per una corretta valutazione dell'entità del danno, onde non appare necessario ricorrere alla valutazione equitativa.
Quanto invece ai macchinari danneggiati, il c.t.u. li pone a confronto con macchinari fun- zionanti dello stesso tipo e ne stima i danni. Ciò tuttavia non implica che debba rimborsarsi il costo risultante dal contratto di noleggio in toto; andrà invece risarcito il danno nei limiti del canone versato a partire dal verificarsi dell'evento dannoso. Infatti i ratei precedenti costi- tuiscono il corrispettivo dell'uso dei macchinari di cui ha regolarmente fruito in Parte_1
5 esecuzione del contratto di noleggio.
La somma risarcibile – per i ratei pagati successivamente all'evento e perciò senza benefi- ciare del corrispettivo pattuito – ammonta a € 4.018,14 così come liquidata in primo grado, onde sul punto la sentenza va confermata.
In merito ai danni all'impianto elettrico, il c.t.u. si è così espresso: ”Circa poi il ponte di sol- levamento dato il suo posizionamento per l'evento verificatosi, è stato oggetto di danni da riscontrarsi nell'impianto elettrico. Infatti come emerge dagli atti è stata emessa dalla ditta
IL di TO FA documentazione contabile nei confronti di Controparte_3
[...
titolare dell'officina adibita a gommista. Lo scrivente verificato quanto riportato in detta fattura ritiene che i lavori effettuati da tale ditta erano necessari affinché l'officina potesse riprendere la sua normale attività, e quindi l'ammontare di tale fattura corrispondente a €
1.375,00 (…) per lavori eseguiti all'impianto elettrico riguardante l'illuminazione, prese di ser- vizio, linee elettriche e quadro magnetotermico era indispensabile”.
Anche in questo caso, dunque, la fattura è corroborata dalla valutazione di verosimiglianza e congruità del c.t.u..
In ordine all'ultimo motivo di appello è d'uopo ricordare che il lucro cessante è il mancato guadagno o la perdita di opportunità economiche derivanti da un fatto illecito o da un ina- dempimento contrattuale. Il calcolo del lucro cessante è una delle operazioni più complesse nell'alveo del risarcimento del danno patrimoniale, poiché implica una proiezione economica basata su dati concreti e valutazioni probabilistiche.
La determinazione dell'importo liquidabile è incardinata su tre elementi principali: dati sto- rici e contabili, proiezioni economiche e durata del pregiudizio. Il punto di partenza per cal- colare il lucro cessante è rappresentato dai guadagni realizzati dal danneggiato in periodi precedenti al fatto lesivo. Ad esempio, si possono analizzare le dichiarazioni dei redditi o i bi- lanci aziendali per stimare il reddito medio o il profitto annuo, dopodiché si devono conside- rare le condizioni economiche attuali e future, come l'andamento del mercato, l'evoluzione della professione o dell'azienda e le prospettive di crescita;
infine si valuta il periodo di tem- po in cui il danneggiato è stato privato del guadagno che deve essere valutato con precisio- ne, tenendo conto delle tempistiche necessarie per il ripristino della situazione precedente.
Nel caso in esame, il c.t.u. quantifica il mancato guadagno forfetariamente in € 2.500,00 ma senza individuare alcun criterio in merito a tale valutazione. Si potrebbe ipotizzare che il c.t.u. abbia tenuto conto esclusivamente del periodo di chiusura dell'attività che di per sé
6 non è elemento sufficiente. , dal canto suo, non ha fornito elementi di sorta sul vo- Parte_1
lume d'affari dell'officina e del fatturato relativo al periodo immediatamente antecedente alla chiusura. Sicché la relativa domanda va rigettata.
6- Riepilogando, l'appello va parzialmente accolto e la va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 9.093,14 oltre in- Parte_1
teressi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. sulla sorta capitale devalutata al momento del fatto dannoso (5.03.2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla data della pub- blicazione della presente sentenza;
e, da tale data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale.
7- Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in base al
DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Torre Annunziata 24.09.2019 n. 2056, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1
di € 9.093,14 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. sulla sorta capitale de- valutata al momento del fatto dannoso (5.03.2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
e, da tale data al soddisfo, i soli inte- ressi al tasso legale;
b) condanna la alla rifusione, in favore di , con di- Controparte_1 Parte_1
strazione in favore dell'avv. Antonino Di Martino, dichiaratosi anticipatario, delle spese di li- te, liquidate:
-- per il primo grado in € 2.800,00 per compensi ed € 420,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto e versato;
-- per il grado d'appello in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato versato;
c) pone definitivamente a carico della le spese di c.t.u. come liquidate Controparte_1
con apposito decreto, con obbligo di rimborso a chi le abbia in tutto o in parte anticipate.
Così deciso in Napoli il 28 Gennaio 2025
7 Il consigliere est. Presidente dr. Massimo Sensale dr. GI De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. GI De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1296/2020 R.G. in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 24.09.2019 n. 2056), vertente tra
, c.f. , nato a Vico Equense il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Vico Equense, Via R. Bosco
159, con domicilio eletto in Vico Equense, Via R. Bosco 491, nello studio dell'avv. Antonino Di
Martino, c.f. domicilio digitale che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in primo grado, valida an- che per l'appello, appellante e
, c.f. in persona del Presidente in carica della Giunta regio- Controparte_1 P.IVA_1
nale, con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia 81, sede dell'Avvocatura Regionale, rappre- sentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio, c.f. , domicilio digitale C.F._3 [...]
egione.campania.it, giusta procura generale in atti, appellata Email_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 29.10.2024.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2024 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con atto di citazione notificato il 9.04.2020, convenne in giudizio in- Parte_1
nanzi al Tribunale di Torre Annunziata la al fine di sentirne accertare e di- Controparte_1
chiarare la responsabilità esclusiva nella produzione di un evento dannoso avvenuto in Vico
Equense, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti per l'importo di €
15.000,00, salva diversa quantificazione da operarsi previa c.t.u., oltre interessi e spese di li- te.
Nel dettaglio, il 5.03. 2015 si verificò un guasto alla centrale idrica regionale sita in Vico
Equense, alla via R. Bosco, località Bonea, per effetto del quale da detto impianto fuoriuscì un ingente quantitativo di acqua che invase i locali dell'officina dell'attore e le aree esterne ad essa, danneggiando sia alcune parti strutturali del locale (muro di contenimento del ter- rapieno posto lateralmente all'ingresso dell'officina) quanto alcuni macchinari presenti all'in- terno (la macchina equilibratrice, lo “smontagomme”, nonché la macchina “assetto ruote e convergenza”).
allegò pure un danno da mancato guadagno, deducendo che nel tempo occor- Parte_1
rente per ripristinare la muratura, pulire e risistemare i locali, riacquistare e/o rimettere in funzione i macchinari, aveva dovuto subire il forzato “arresto dell'attività lavorativa”.
Si costituì la e contestò genericamente la domanda attrice. CP_1
Fu prodotta documentazione e fu espletata istruttoria testimoniale. Quindi il Tribunale di- spose c.t.u., assegnando all'ausiliario (nominato ing. ) l'incarico di accertare “i Persona_1
danni occorsi all'immobile attoreo che siano da considerarsi diretta e immediata conseguen- za delle inondazioni di acqua di cui è causa” e di quantificare “l'entità di detti danni secondo i valori correnti all'epoca del loro verificarsi. Tali danni debbono essere relativi anche ai beni mobili di parte attrice”.
In esito a diversi sopralluoghi e verifiche in loco, il c.t.u. confermò che il fenomeno di inon- dazione “ha sicuramente provocato i danni all'immobile e macchine utili all'espletamento della professione del sig. presenti in esso” e quantificò i danni come se- Parte_1
gue: € 3.000,00 per le spese di ripristino della muratura di delimitazione del locale officina;
€
700,00 per le spese di pulizia;
€ 8.091,00 per i danni alla macchina smontagomme ed equili- bratrice, come da contratto di leasing in atti;
€ 1.375,00 per i danni al ponte di sollevamento, come da fattura in atti;
€ 2.500,00 per i danni da mancato guadagno.
2 2- Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 24.09.2019 n. 2056, ha così deciso: “1)
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al pagamen- Controparte_2
to, in favore di , della somma di euro 5.518,14, oltre interessi legali codi- Parte_1
cistici sulla somma devalutata alla data del fatto e annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del fatto (5.03.2015) a quella di pubblicazione del- la sentenza – il tutto pari a complessivi euro 5.786,95 oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 5.786,95; 2) Condanna la
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del presente CP_2 Parte_1
giudizio, che liquida in Euro 300,00 per spese vive ed euro 2.750,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi, con attribuzione;
3) Pone de- finitivamente a carico della le spese di c.t.u.”. Controparte_2
3- GI propone appello, con il quale lamenta innanzitutto l'omessa valuta- Parte_1
zione dei costi relativi ai lavori per il ripristino del locale (tremila/00 euro) e delle spese per i lavori di pulizia (settecento/00 euro), elisi dall'ammontare risarcitorio dovutogli. Il Tribunale si sarebbe discostato dalle risultanze istruttorie e dalle valutazioni del c.t.u., considerando le fatture solo un elemento indiziario e non una prova dei danni subiti, così ripiegando su una valutazione equitativa degli stessi, sebbene esistano elementi istruttori idonei (fatture e va- lutazione di congruità della consulenza tecnica) a fornire piena prova sull'ammontare del danno.
Sotto altro profilo, l'appellante deduce che il Tribunale ha omesso di indicare i criteri sotte- si alla valutazione equitativa dei danni.
La sentenza di primo grado viene ulteriormente censurata per avere limitato il risarcimento all'effettivo esborso (€ 4.018,00), laddove l'attore aveva versato in atti il contratto di leasing avente ad oggetto lo smontagomme e la macchina equilibratrice, nonché fattura per la ripa- razione dell'impianto elettrico del ponte sollevamento veicoli. Sicché il totale ammonta, per le due spese, a € 9.466,00 di cui € 8.091,00 per le riparazioni delle due macchine da lavoro ed € 1.375,00 per le riparazioni dell'impianto elettrico. Aggiunge l'appellante, che l'art. 2056
c.c. sancisce che “il danno da risarcire è costituito dalla differenza tra la situazione patrimo- niale del danneggiato in conseguenza dell'illecito e quella che si sarebbe avuta senza illeci- to”. Il giudice di prime cure avrebbe invece riferito la risarcibilità del danno non alla prova della deminutio patrimoniale subita ma alla prova dell'effettivo esborso, basandosi in parti- colare sulle rate dei canoni effettivamente pagate al momento dell'introduzione a giudizio.
3 L'appellante ritiene la decisione contraria anche all'art. 1223 c.c. secondo cui “la locuzione
'perdita subita' non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminu- zioni patrimoniali già materialmente intervenute, bensì include anche l'obbligazione di effet- tuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costi- tuisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare. In conclu- sione, l'appellante chiede il risarcimento dei danni riportati ai beni mobili e immobili pari all'importo di € 9.466,00 e all'ammontare pari a € 3.700,00 per i lavori alla muratura e per la pulizia del locale secondo fatture depositate in atti.
L'appellante lamenta poi l'omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno. A seguito dell'inondazione, per il ripristino della situazione quo ante avrebbe subito un arresto forzato dell'attività lavorativa quantificato dal c.t.u. in circa
20 giorni di chiusura materiale dell'officina. Secondo l'appellante, i mancati guadagni nel pe- riodo di chiusura non potrebbero essere provati nel loro preciso ammontare. L'appellante ne chiede perciò la liquidazione in via equitativa.
In conclusione, l'appellante ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, voglia “rideterminare il quantum dovuto (…) a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, se- condo tutte le causali indicate in narrativa, e dunque a titolo di danno emergente e di lucrum cessans, condannando di conseguenza la (…) al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore dell'ulteriore importo da quantificarsi in relazione alle articolate censure, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio e con rideterminazione di quelle liquidate in primo grado alla luce dei maggiori importi spettanti a titolo di risarcimento;
sempre con attribuzione al sottoscritto Avvocato”.
4- Nel costituirsi in giudizio, la ha concluso per il rigetto dell'appello con Controparte_1
vittoria di spese. Ha richiamato la giurisprudenza che esclude la responsabilità dell'ente ex art. 2051 c.c. per danni cagionati da cosa in custodia qualora l'enorme estensione del bene e l'uso indiscriminato che ne facciano i terzi renda impossibile, nei limiti del ragionevole, l'effi- cace controllo sul bene. Secondo la , l'acquedotto può ben essere considerato di una CP_1
estensione territoriale tale da non consentire un'adeguata attività di vigilanza e di controllo.
Per di più nel caso particolare – incalza l'appellata – si ravvisa la sussistenza del caso fortuito e dell'assoluta imprevedibilità dell'evento accidentale rappresentato dall'inondazione.
4 5- Osserva la Corte che nessuna contestazione è stata mossa sull'inondazione come de- scritta dall'attore in primo grado. Il guasto alla centrale idrica ha effettivamente provocato danni come denunziati da e confermato dalla c.t.u.: “Durante il sopralluogo il sot- Parte_1
toscritto c.t.u. non ha potuto accertare i danni provocati dalla centrale idrica all'immobile oggetto del contenzioso, in quanto nessun danno all'attualità era presente (…), ma visionato lo stato dei luoghi, la fuoriuscita di acqua dovuta a un guasto della centrale idrica posta a monte del terrazzamento a ridosso e in quota rispetto all'immobile dove il sig. Persona_2
esercita la sua professione di gommista, come risulta anche dalle dichiarazioni testi-
[...]
moniali presenti agli atti, ha sicuramente provocato danni all'immobile e alle macchine utili all'espletamento della professione del sig. , presenti in esso” (pag. 6 della Parte_1
relazione).
Ciò premesso, bisogna occuparsi della liquidazione dei danni.
Il Tribunale non ha liquidato alcunché per il rimborso delle spese sostenute per il ripristino del locale (tremila/00 euro) e per i lavori di pulizia (settecento/00 euro). È vero che l'attore ha prodotto soltanto fatture, che, non quietanzate, non costituiscono piena prova dei relativi esborsi ma semplici indizi da soli insufficienti se non supportati da altri elementi indiziari
(Cass. 134\2020). Ma nel nostro caso, una volta provata l'inondazione che riguardò anche l'interno dell'officina, le fatture sono corroborate non solo dalla prova testimoniale ma an- che e soprattutto dalle valutazioni del c.t.u., che ha ritenuto assai verosimili i danni lamentati alle strutture e alle pareti. E poi è intuitivo che un'officina invasa dall'acqua (che ha danneg- giato anche le attrezzature meccaniche) richieda un'accurata e straordinaria pulizia.
La liquidazione equitativa, contestata dall'appellante, postula la prova del pregiudizio eco- nomico, a carico del danneggiato (e non la semplice distruzione della res) e l'oggettiva im- possibilità o estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso, che non dipenda dalla negligenza del danneggiato nell'allegare fornire criteri di stima alla sua portata.
Nel caso in esame, vi sono idonei criteri di stima per una corretta valutazione dell'entità del danno, onde non appare necessario ricorrere alla valutazione equitativa.
Quanto invece ai macchinari danneggiati, il c.t.u. li pone a confronto con macchinari fun- zionanti dello stesso tipo e ne stima i danni. Ciò tuttavia non implica che debba rimborsarsi il costo risultante dal contratto di noleggio in toto; andrà invece risarcito il danno nei limiti del canone versato a partire dal verificarsi dell'evento dannoso. Infatti i ratei precedenti costi- tuiscono il corrispettivo dell'uso dei macchinari di cui ha regolarmente fruito in Parte_1
5 esecuzione del contratto di noleggio.
La somma risarcibile – per i ratei pagati successivamente all'evento e perciò senza benefi- ciare del corrispettivo pattuito – ammonta a € 4.018,14 così come liquidata in primo grado, onde sul punto la sentenza va confermata.
In merito ai danni all'impianto elettrico, il c.t.u. si è così espresso: ”Circa poi il ponte di sol- levamento dato il suo posizionamento per l'evento verificatosi, è stato oggetto di danni da riscontrarsi nell'impianto elettrico. Infatti come emerge dagli atti è stata emessa dalla ditta
IL di TO FA documentazione contabile nei confronti di Controparte_3
[...
titolare dell'officina adibita a gommista. Lo scrivente verificato quanto riportato in detta fattura ritiene che i lavori effettuati da tale ditta erano necessari affinché l'officina potesse riprendere la sua normale attività, e quindi l'ammontare di tale fattura corrispondente a €
1.375,00 (…) per lavori eseguiti all'impianto elettrico riguardante l'illuminazione, prese di ser- vizio, linee elettriche e quadro magnetotermico era indispensabile”.
Anche in questo caso, dunque, la fattura è corroborata dalla valutazione di verosimiglianza e congruità del c.t.u..
In ordine all'ultimo motivo di appello è d'uopo ricordare che il lucro cessante è il mancato guadagno o la perdita di opportunità economiche derivanti da un fatto illecito o da un ina- dempimento contrattuale. Il calcolo del lucro cessante è una delle operazioni più complesse nell'alveo del risarcimento del danno patrimoniale, poiché implica una proiezione economica basata su dati concreti e valutazioni probabilistiche.
La determinazione dell'importo liquidabile è incardinata su tre elementi principali: dati sto- rici e contabili, proiezioni economiche e durata del pregiudizio. Il punto di partenza per cal- colare il lucro cessante è rappresentato dai guadagni realizzati dal danneggiato in periodi precedenti al fatto lesivo. Ad esempio, si possono analizzare le dichiarazioni dei redditi o i bi- lanci aziendali per stimare il reddito medio o il profitto annuo, dopodiché si devono conside- rare le condizioni economiche attuali e future, come l'andamento del mercato, l'evoluzione della professione o dell'azienda e le prospettive di crescita;
infine si valuta il periodo di tem- po in cui il danneggiato è stato privato del guadagno che deve essere valutato con precisio- ne, tenendo conto delle tempistiche necessarie per il ripristino della situazione precedente.
Nel caso in esame, il c.t.u. quantifica il mancato guadagno forfetariamente in € 2.500,00 ma senza individuare alcun criterio in merito a tale valutazione. Si potrebbe ipotizzare che il c.t.u. abbia tenuto conto esclusivamente del periodo di chiusura dell'attività che di per sé
6 non è elemento sufficiente. , dal canto suo, non ha fornito elementi di sorta sul vo- Parte_1
lume d'affari dell'officina e del fatturato relativo al periodo immediatamente antecedente alla chiusura. Sicché la relativa domanda va rigettata.
6- Riepilogando, l'appello va parzialmente accolto e la va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 9.093,14 oltre in- Parte_1
teressi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. sulla sorta capitale devalutata al momento del fatto dannoso (5.03.2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla data della pub- blicazione della presente sentenza;
e, da tale data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale.
7- Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in base al
DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Torre Annunziata 24.09.2019 n. 2056, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1
di € 9.093,14 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. sulla sorta capitale de- valutata al momento del fatto dannoso (5.03.2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
e, da tale data al soddisfo, i soli inte- ressi al tasso legale;
b) condanna la alla rifusione, in favore di , con di- Controparte_1 Parte_1
strazione in favore dell'avv. Antonino Di Martino, dichiaratosi anticipatario, delle spese di li- te, liquidate:
-- per il primo grado in € 2.800,00 per compensi ed € 420,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto e versato;
-- per il grado d'appello in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato versato;
c) pone definitivamente a carico della le spese di c.t.u. come liquidate Controparte_1
con apposito decreto, con obbligo di rimborso a chi le abbia in tutto o in parte anticipate.
Così deciso in Napoli il 28 Gennaio 2025
7 Il consigliere est. Presidente dr. Massimo Sensale dr. GI De Tullio firme apposte in modalità digitale
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