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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/11/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5575/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore dott. Antonio Contini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5575/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FANTINI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERBELLA Controparte_1 C.F._2
IO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 17 PERUGIApresso il difensore avv. CERBELLA IO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANTONELLA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE PELLINI N.21/B PERUGIApresso il difensore avv. ROSSI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANTONELLA Parte_3 C.F._4 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE PELLINI N.21/B PERUGIApresso il difensore avv. ROSSI ANTONELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAOLA e Controparte_2 C.F._5 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 17 PERUGIApresso il difensore avv. NUTI PAOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAOLA e Parte_4 C.F._6 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via B.LD Centro Poli. I Tigli 06024 GUBBIOpresso il difensore avv. NUTI PAOLA pagina 1 di 9 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Parte_5 C.F._7 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 C.F._8 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03/04/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 2 di 9 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente contenzioso si riferisce alla successione della signora vedova Persona_1 Pt_1
Al momento del decesso – il 22 dicembre 2017 - vi erano tre successibili legittimi, i figli della de cuius, , e Pt_1 CP_1 Parte_6
Peraltro, il testamento olografo pubblicato il 28 dicembre 2017 dal Notaio in Gubbio, Per_2 la sig,ra istituiva eredi i nipoti e (figli di ), Per_1 Parte_5 Controparte_3 Pt_1
e (figli di ) ed (figlia di , Pt_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 CP_1 ripartendo fra gli stessi la quasi totalità dell'asse ereditario. In particolare, la de cuius ha destinato ai nipoti i seguenti immobili, censiti al C.F. e C.T. del Comune di Gubbio (PG):
- unità abitativa al piano primo identificato catastalmente al foglio 199 part. 366 sub. 8, in Via NI LD, assegnata dal testamento a Parte_3
- unità abitativa al piano primo e soffitta al piano secondo identificato catastalmente al foglio 199 part. 366 sub. 9, in Via NI LD, assegnato dal testamento a Parte_4
- unità abitativa a mansarda allo stato “grezzo” al piano secondo di cui al foglio
199 part. 366 sub. 10, in Via NI LD assegnata dal testamento a
[...]
Parte_4 Parte_2
- unità abitativa a mansarda allo stato “grezzo” al piano secondo si cui al foglio
199 part. 366 sub. 11, in Via NI LD, assegnata dal testamento ad Pt_2
[...]
- unità destinata a garage/rimessa al piano sottostrada di cui al foglio 199 part. 366 sub. 14, in Via NI LD – assegnato dal testamento a e Parte_4
Parte_2
- area urbana di corte al piano terreno di cui al foglio 199 part. 366 sub. 12, in Via
NI LD, assegnata dal testamento ad Parte_2
- lastrico solare al piano terreno di cui al foglio 199 part. 366 sub. 17, in Via
pagina 3 di 9 NI LD, assegnato dal testamento ad Parte_2
- area urbana al piano terreno di cui al foglio 199 part. 1139, in Via B.Buozzi;
- terreno di cui al foglio 199 part. 574 assegnato a e Persona_3 Parte_5
[...]
- terreno di cui al foglio 226 part. 1228 assegnato a e Persona_3 Parte_5
[...]
E' seguito l'atto di citazione, proposto dal figlio della de cuius (legittimario) Parte_1 contro gli eredi testamentari nonché contro la sorella quale designata Controparte_1 esecutrice testamentaria (che risulta però aver rinunciato all'incarico).
L'attore esponeva che per l'art. 537, secondo comma, c.c., i tre figli della de cuius avevano diritto di riserva sui due terzi dell'asse ereditario, da dividere poi in parti uguali fra di loro. Chiedeva pertanto che le disposizioni testamentarie venissero ridotte in modo da salvaguardare la riserva spettante all'attore (un terzo dei due terzi del patrimonio), nonché la conseguente divisione.
Riguardo all'individuazione dell'asse ereditario, richiama l'inventario redatto dal funzionario incaricato dal Tribunale, dal quale risulta che oltre ai beni immobili indicati nel testamento, fanno parte dell'eredità anche:
- beni mobili di natura dozzinale, logorati dal prolungato uso nel tempo, il cui valore è stimato in € 4.000,00;
- conto corrente n. 27721612 acceso presso cointestato con Controparte_4 CP_1
e recante un saldo apparente positivo, alla data del decesso, di € 124,85;
[...]
- debito per Imposta IMU di € 1.230,00 al Comune di Gubbio.
La convenuta si è costituita proponendo – nella sua qualità di erede legittimaria Controparte_1 pretermessa – una domanda riconvenzionale, in termini analoghi a quelli della domanda dell'attore. Chiede, inoltre, la refusione delle spese da lei sostenute per conto dell'eredità,
pagina 4 di 9 che quantifica in € 5.401,54, da porre a carico della massa ereditaria e quindi degli eredi pro quota.
Il terzo erede legittimo, è intervenuto in causa ex art. 105 c.p.c., chiedendo a Parte_6 sua volta la riduzione delle disposizioni testamentarie con gli stessi criteri.
Fra gli eredi testamentari convenuti, e non si sono costituiti e Parte_5 Controparte_3 sono stati dichiarati contumaci;
mentre si sono costituiti ed Parte_3 Parte_2
I convenuti costituiti non hanno sollevato particolari eccezioni o Parte_4 questioni, chiedendo solo quanto loro spetta secondo diritto.
E' stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il valore dell'asse ereditario e per valutare la possibilità e le condizioni di una eventuale divisione dei beni.
In seguito alla CTU, le parti hanno rinunciato concordemente alla domanda di divisione.
La controversia, pertanto, permane solamente sulla domanda dei tre legittimari di riduzione delle disposizioni testamentarie in favore dei nipoti della de cuius.
Procedendosi quindi alla definizione della controversia, si nota che tutte le parti comparse – gli eredi legittimi da un lato, gli eredi testamentari dall'altro – concordano, esplicitamente o meno, in applicazione delle norme cogenti del codice, sui seguenti punti: che il testamento della de cuius è viziato per lesione di legittima;
che i due terzi dell'asse ereditario spettano, per legge e in parti uguali, ai tre figli della de cuius; che di conseguenza – una volta esclusa l'ipotesi della divisione dei beni – la proprietà di ciascuno dei cespiti dovrà essere intestata, per una quota dei due terzi ai tre eredi legittimi, in parti uguali.
Poiché vi sono beni ulteriori rispetto a quelli assegnati agli eredi non legittimari, si deve procedere al calcolo del valore dell'intera massa ereditaria, per ridurre conseguentemente le assegnazioni lesive.
pagina 5 di 9 La CTU disposta in corso di istruttoria ha individuato il valore degli immobili caduti in successione, esprimendo tuttavia una sola valutazione nonostante la richiesta esplicita di calcolo sia al momento dell'apertura della successione che ad oggi. Poiché, comunque, non ci sono osservazioni delle parti né ulteriori richieste, si può ritenere che i valori siano rimasti inalterati tra il momento del decesso e il momento della perizia. D'altronde non emergono modifiche degli immobili o del contesto in cui si trovano che potrebbero aver determinato variazioni.
Si può prendere a riferimento, pertanto, anche ai fini dell'art. 537 c.c. la stima del dott. CP_5 la cui perizia è stata depositata in data 10/9/2024.
Si osserva anche che tutte le parti concordano nei valori dei mobili e dei depositi per come emergono dall'inventario, per cui si può tenere conto della relativa stima.
Non vi sono contestazioni di alcun genere neppure sugli esborsi sostenuti quale esecutrice testamentaria da di cui chiede il rimborso. Controparte_1
Tali spese sono le seguenti:
Quest'ultimo debito, essendo insorto dopo l'apertura della successione, non concorre al calcolo della quota disponibile e delle quote riservate ai legittimari, ma essendo un debito dell'eredità devono essere poste a carico pro quota degli eredi, che in tale misura sono tenuti al rimborso da subito, senza necessità di attendere la divisione, secondo i principi di cui all'art. 752 c.c..
pagina 6 di 9 Il valore complessivo della massa ereditaria, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 556 c.c. risulta pertanto essere pari ad € 427.556,85, secondo il seguente prospetto:
bene part. sub. valore
immobile 366 8 76.000,00
immobile 366 9 100.800,00
immobile 366 10 43.500,00
immobile 366 11 40.200,00
immobile 366 14 74.400,00
immobile 366 17 1.850,00
immobile 1228 80.912,00
574- immobile 1139 7.000,00 mobili 4.000,00 depositi 124,85 debito
Imu -1.230,00
totale 427.556,85
A fronte, quindi, di una quota disponibile di € 142.518,95 (1/3 della massa), la testatrice ha assegnato ai nipoti, non legittimari, beni per un valore complessivo di € 424.662,00, con lesione dei legittimari per € 282.143,05 (differenza tra la quota a loro complessivamente riservata, di € 285.037,90 e quanto a loro destinato per effetto della combinazione tra successione legittima e disposizioni testamentarie, ossia € 2.894,85).
In sintesi, questi sono i valori delle quote riservate e delle disposizioni testamentarie risultanti dai documenti e dalla CTU: ereditaria 427.556,85 € Per_4 quota disponibile 1/3 142.518,95 € quota riservata ai legittimari 2/3 285.037,90 € pagina 7 di 9 quota riservata a ciascun legittimario 2/9 95.012,63 € quota assegnata ai non legittimari 424.662,00 € lesione dei legittimari 282.143,05 €
E' evidente, pertanto, che le disposizioni testamentarie vadano ridotte, proporzionalmente secondo quanto previsto dall'art. 558 c.c..
Considerando che l'asse ereditario non si esaurisce con i beni assegnati ai nipoti ma comprende la seppur piccola ma non irrilevante porzione di beni mobili dedotti in giudizio e su cui non vi è stata rinuncia - , si debbano ridurre le assegnazioni ai nipoti della quota complessiva spettante ai legittimari, di modo da ricostituire la riserva di 2/3 (66,67%) dell'intera massa, effettuando le debite proporzioni e i necessari arrotondamenti.
Si avrà, pertanto, la seguente proporzione:
Valore Massa Ereditaria: Valore Disposizioni testamentarie = 2/3 (66,67%) : quota delle disposizioni testamentarie da ridurre (x).
Tenuto conto dei valori sopra indicati, si ricava che le disposizioni testamentarie sono da ridurre per la percentuale del 66,23 per i legittimari collettivamente intesi e pertanto ciascuno per il 22,08%. I necessari arrotondamenti, si evidenzia, operati secondo la ordinaria convenzione di limitare i numeri alle due cifre decimali e di arrotondare in eccesso i numeri superiori o uguali a 5 e in difetto per i numeri inferiori a 5, determinano degli infinitesimali scostamenti che si reputano irrilevanti.
Tanto considerato, ciascuno dei tre legittimari diverrà proprietario quale erede di ciascuno degli immobili caduti in successione e oggetto delle disposizioni testamentarie per la quota del 22,08%.
Gli eredi – tutti, anche quelli testamentari – dovranno sostenere pro quota le spese ereditarie, come sopra quantificate, rimborsandole alla coerede a carico della quale rimarrà la propria Controparte_1 parte. pagina 8 di 9 Poiché i convenuti si sono sostanzialmente rimessi a giustizia rispetto alla domanda di riduzione dei legittimari ed anche per la refusione delle spese ereditarie, mentre la domanda di divisione è stata oggetto di rinuncia condivisa, le spese processuali possono essere compensate ex art. 92 c.p.c..
Spese di CTU, già liquidata in corso di causa, a carico di tutti gli eredi pro quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 5575 /2019 così decide:
1) Riduce le disposizioni testamentarie di di cui al testamento olografo Persona_1 pubblicato in data 28.12.2017 dalla Dott.ssa notaio in Gubbio (PG) – Persona_5
Rep. 700/Racc. 474 e per l'effetto dichiara che i legittimari Parte_1 CP_1 sono reintegrati per i beni immobili ivi menzionati per la
[...] Parte_6 proprietà per ciascuno per la quota di 22,08%, con proporzionale rìduzione della quota degli eredi testamentari;
2) Condanna gli eredi , Parte_1 Parte_6 Parte_2
, , , Pt_2 Controparte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
, ciascuno pro quota, a rimborsare la somma complessiva CP_3 Controparte_1 di € 5.401,54, detratta la quota di oltre interessi come da domanda;
Controparte_1
3) Spese compensate;
spese di CTU a carico di tutti gli eredi pro quota.
Perugia, 22/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore dott. Antonio Contini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5575/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FANTINI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERBELLA Controparte_1 C.F._2
IO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 17 PERUGIApresso il difensore avv. CERBELLA IO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANTONELLA e Parte_2 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE PELLINI N.21/B PERUGIApresso il difensore avv. ROSSI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANTONELLA Parte_3 C.F._4 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE PELLINI N.21/B PERUGIApresso il difensore avv. ROSSI ANTONELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAOLA e Controparte_2 C.F._5 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 17 PERUGIApresso il difensore avv. NUTI PAOLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUTI PAOLA e Parte_4 C.F._6 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via B.LD Centro Poli. I Tigli 06024 GUBBIOpresso il difensore avv. NUTI PAOLA pagina 1 di 9 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Parte_5 C.F._7 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 C.F._8 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 03/04/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 2 di 9 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente contenzioso si riferisce alla successione della signora vedova Persona_1 Pt_1
Al momento del decesso – il 22 dicembre 2017 - vi erano tre successibili legittimi, i figli della de cuius, , e Pt_1 CP_1 Parte_6
Peraltro, il testamento olografo pubblicato il 28 dicembre 2017 dal Notaio in Gubbio, Per_2 la sig,ra istituiva eredi i nipoti e (figli di ), Per_1 Parte_5 Controparte_3 Pt_1
e (figli di ) ed (figlia di , Pt_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 CP_1 ripartendo fra gli stessi la quasi totalità dell'asse ereditario. In particolare, la de cuius ha destinato ai nipoti i seguenti immobili, censiti al C.F. e C.T. del Comune di Gubbio (PG):
- unità abitativa al piano primo identificato catastalmente al foglio 199 part. 366 sub. 8, in Via NI LD, assegnata dal testamento a Parte_3
- unità abitativa al piano primo e soffitta al piano secondo identificato catastalmente al foglio 199 part. 366 sub. 9, in Via NI LD, assegnato dal testamento a Parte_4
- unità abitativa a mansarda allo stato “grezzo” al piano secondo di cui al foglio
199 part. 366 sub. 10, in Via NI LD assegnata dal testamento a
[...]
Parte_4 Parte_2
- unità abitativa a mansarda allo stato “grezzo” al piano secondo si cui al foglio
199 part. 366 sub. 11, in Via NI LD, assegnata dal testamento ad Pt_2
[...]
- unità destinata a garage/rimessa al piano sottostrada di cui al foglio 199 part. 366 sub. 14, in Via NI LD – assegnato dal testamento a e Parte_4
Parte_2
- area urbana di corte al piano terreno di cui al foglio 199 part. 366 sub. 12, in Via
NI LD, assegnata dal testamento ad Parte_2
- lastrico solare al piano terreno di cui al foglio 199 part. 366 sub. 17, in Via
pagina 3 di 9 NI LD, assegnato dal testamento ad Parte_2
- area urbana al piano terreno di cui al foglio 199 part. 1139, in Via B.Buozzi;
- terreno di cui al foglio 199 part. 574 assegnato a e Persona_3 Parte_5
[...]
- terreno di cui al foglio 226 part. 1228 assegnato a e Persona_3 Parte_5
[...]
E' seguito l'atto di citazione, proposto dal figlio della de cuius (legittimario) Parte_1 contro gli eredi testamentari nonché contro la sorella quale designata Controparte_1 esecutrice testamentaria (che risulta però aver rinunciato all'incarico).
L'attore esponeva che per l'art. 537, secondo comma, c.c., i tre figli della de cuius avevano diritto di riserva sui due terzi dell'asse ereditario, da dividere poi in parti uguali fra di loro. Chiedeva pertanto che le disposizioni testamentarie venissero ridotte in modo da salvaguardare la riserva spettante all'attore (un terzo dei due terzi del patrimonio), nonché la conseguente divisione.
Riguardo all'individuazione dell'asse ereditario, richiama l'inventario redatto dal funzionario incaricato dal Tribunale, dal quale risulta che oltre ai beni immobili indicati nel testamento, fanno parte dell'eredità anche:
- beni mobili di natura dozzinale, logorati dal prolungato uso nel tempo, il cui valore è stimato in € 4.000,00;
- conto corrente n. 27721612 acceso presso cointestato con Controparte_4 CP_1
e recante un saldo apparente positivo, alla data del decesso, di € 124,85;
[...]
- debito per Imposta IMU di € 1.230,00 al Comune di Gubbio.
La convenuta si è costituita proponendo – nella sua qualità di erede legittimaria Controparte_1 pretermessa – una domanda riconvenzionale, in termini analoghi a quelli della domanda dell'attore. Chiede, inoltre, la refusione delle spese da lei sostenute per conto dell'eredità,
pagina 4 di 9 che quantifica in € 5.401,54, da porre a carico della massa ereditaria e quindi degli eredi pro quota.
Il terzo erede legittimo, è intervenuto in causa ex art. 105 c.p.c., chiedendo a Parte_6 sua volta la riduzione delle disposizioni testamentarie con gli stessi criteri.
Fra gli eredi testamentari convenuti, e non si sono costituiti e Parte_5 Controparte_3 sono stati dichiarati contumaci;
mentre si sono costituiti ed Parte_3 Parte_2
I convenuti costituiti non hanno sollevato particolari eccezioni o Parte_4 questioni, chiedendo solo quanto loro spetta secondo diritto.
E' stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il valore dell'asse ereditario e per valutare la possibilità e le condizioni di una eventuale divisione dei beni.
In seguito alla CTU, le parti hanno rinunciato concordemente alla domanda di divisione.
La controversia, pertanto, permane solamente sulla domanda dei tre legittimari di riduzione delle disposizioni testamentarie in favore dei nipoti della de cuius.
Procedendosi quindi alla definizione della controversia, si nota che tutte le parti comparse – gli eredi legittimi da un lato, gli eredi testamentari dall'altro – concordano, esplicitamente o meno, in applicazione delle norme cogenti del codice, sui seguenti punti: che il testamento della de cuius è viziato per lesione di legittima;
che i due terzi dell'asse ereditario spettano, per legge e in parti uguali, ai tre figli della de cuius; che di conseguenza – una volta esclusa l'ipotesi della divisione dei beni – la proprietà di ciascuno dei cespiti dovrà essere intestata, per una quota dei due terzi ai tre eredi legittimi, in parti uguali.
Poiché vi sono beni ulteriori rispetto a quelli assegnati agli eredi non legittimari, si deve procedere al calcolo del valore dell'intera massa ereditaria, per ridurre conseguentemente le assegnazioni lesive.
pagina 5 di 9 La CTU disposta in corso di istruttoria ha individuato il valore degli immobili caduti in successione, esprimendo tuttavia una sola valutazione nonostante la richiesta esplicita di calcolo sia al momento dell'apertura della successione che ad oggi. Poiché, comunque, non ci sono osservazioni delle parti né ulteriori richieste, si può ritenere che i valori siano rimasti inalterati tra il momento del decesso e il momento della perizia. D'altronde non emergono modifiche degli immobili o del contesto in cui si trovano che potrebbero aver determinato variazioni.
Si può prendere a riferimento, pertanto, anche ai fini dell'art. 537 c.c. la stima del dott. CP_5 la cui perizia è stata depositata in data 10/9/2024.
Si osserva anche che tutte le parti concordano nei valori dei mobili e dei depositi per come emergono dall'inventario, per cui si può tenere conto della relativa stima.
Non vi sono contestazioni di alcun genere neppure sugli esborsi sostenuti quale esecutrice testamentaria da di cui chiede il rimborso. Controparte_1
Tali spese sono le seguenti:
Quest'ultimo debito, essendo insorto dopo l'apertura della successione, non concorre al calcolo della quota disponibile e delle quote riservate ai legittimari, ma essendo un debito dell'eredità devono essere poste a carico pro quota degli eredi, che in tale misura sono tenuti al rimborso da subito, senza necessità di attendere la divisione, secondo i principi di cui all'art. 752 c.c..
pagina 6 di 9 Il valore complessivo della massa ereditaria, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 556 c.c. risulta pertanto essere pari ad € 427.556,85, secondo il seguente prospetto:
bene part. sub. valore
immobile 366 8 76.000,00
immobile 366 9 100.800,00
immobile 366 10 43.500,00
immobile 366 11 40.200,00
immobile 366 14 74.400,00
immobile 366 17 1.850,00
immobile 1228 80.912,00
574- immobile 1139 7.000,00 mobili 4.000,00 depositi 124,85 debito
Imu -1.230,00
totale 427.556,85
A fronte, quindi, di una quota disponibile di € 142.518,95 (1/3 della massa), la testatrice ha assegnato ai nipoti, non legittimari, beni per un valore complessivo di € 424.662,00, con lesione dei legittimari per € 282.143,05 (differenza tra la quota a loro complessivamente riservata, di € 285.037,90 e quanto a loro destinato per effetto della combinazione tra successione legittima e disposizioni testamentarie, ossia € 2.894,85).
In sintesi, questi sono i valori delle quote riservate e delle disposizioni testamentarie risultanti dai documenti e dalla CTU: ereditaria 427.556,85 € Per_4 quota disponibile 1/3 142.518,95 € quota riservata ai legittimari 2/3 285.037,90 € pagina 7 di 9 quota riservata a ciascun legittimario 2/9 95.012,63 € quota assegnata ai non legittimari 424.662,00 € lesione dei legittimari 282.143,05 €
E' evidente, pertanto, che le disposizioni testamentarie vadano ridotte, proporzionalmente secondo quanto previsto dall'art. 558 c.c..
Considerando che l'asse ereditario non si esaurisce con i beni assegnati ai nipoti ma comprende la seppur piccola ma non irrilevante porzione di beni mobili dedotti in giudizio e su cui non vi è stata rinuncia - , si debbano ridurre le assegnazioni ai nipoti della quota complessiva spettante ai legittimari, di modo da ricostituire la riserva di 2/3 (66,67%) dell'intera massa, effettuando le debite proporzioni e i necessari arrotondamenti.
Si avrà, pertanto, la seguente proporzione:
Valore Massa Ereditaria: Valore Disposizioni testamentarie = 2/3 (66,67%) : quota delle disposizioni testamentarie da ridurre (x).
Tenuto conto dei valori sopra indicati, si ricava che le disposizioni testamentarie sono da ridurre per la percentuale del 66,23 per i legittimari collettivamente intesi e pertanto ciascuno per il 22,08%. I necessari arrotondamenti, si evidenzia, operati secondo la ordinaria convenzione di limitare i numeri alle due cifre decimali e di arrotondare in eccesso i numeri superiori o uguali a 5 e in difetto per i numeri inferiori a 5, determinano degli infinitesimali scostamenti che si reputano irrilevanti.
Tanto considerato, ciascuno dei tre legittimari diverrà proprietario quale erede di ciascuno degli immobili caduti in successione e oggetto delle disposizioni testamentarie per la quota del 22,08%.
Gli eredi – tutti, anche quelli testamentari – dovranno sostenere pro quota le spese ereditarie, come sopra quantificate, rimborsandole alla coerede a carico della quale rimarrà la propria Controparte_1 parte. pagina 8 di 9 Poiché i convenuti si sono sostanzialmente rimessi a giustizia rispetto alla domanda di riduzione dei legittimari ed anche per la refusione delle spese ereditarie, mentre la domanda di divisione è stata oggetto di rinuncia condivisa, le spese processuali possono essere compensate ex art. 92 c.p.c..
Spese di CTU, già liquidata in corso di causa, a carico di tutti gli eredi pro quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 5575 /2019 così decide:
1) Riduce le disposizioni testamentarie di di cui al testamento olografo Persona_1 pubblicato in data 28.12.2017 dalla Dott.ssa notaio in Gubbio (PG) – Persona_5
Rep. 700/Racc. 474 e per l'effetto dichiara che i legittimari Parte_1 CP_1 sono reintegrati per i beni immobili ivi menzionati per la
[...] Parte_6 proprietà per ciascuno per la quota di 22,08%, con proporzionale rìduzione della quota degli eredi testamentari;
2) Condanna gli eredi , Parte_1 Parte_6 Parte_2
, , , Pt_2 Controparte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
, ciascuno pro quota, a rimborsare la somma complessiva CP_3 Controparte_1 di € 5.401,54, detratta la quota di oltre interessi come da domanda;
Controparte_1
3) Spese compensate;
spese di CTU a carico di tutti gli eredi pro quota.
Perugia, 22/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
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